Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 maggio 2021
Interventi in Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 4).

Il commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della Struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il commissario ha rispettivamente nominato i sub commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma;
b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;
c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;
d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di «ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020» e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2 del decreto-legge n. 76 del 2020, il commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare l'art. 2;
Vista la nota n. 20047 del 21 settembre 2020, con la quale il sindaco del Comune di Camerino ha chiesto l'attivazione dei poteri commissariali speciali per gli interventi di cui alla presente ordinanza, atteso il particolare interesse storico, culturale, economico e amministrativo degli stessi;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Camerino e dalla struttura del sub-commissario, come risultante dalla relazione del sub-commissario allegata alla presente ordinanza allegato n. 1;
Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza assumono un ruolo strategico al fine di consentire la rivitalizzazione del contesto territoriale del Comune di Camerino, nel quale e' in atto un'intensa attivita' di ripresa della ricostruzione, che ha recentemente ricevuto impulso sia dall'emanazione dell'ordinanza speciale n. 1 del 9 aprile 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 - «Interventi di ricostruzione della Universita' di Camerino», sia dagli interventi di ricostruzione intrapresi dall'Arcidiocesi di Camerino-San Severino, aventi ad oggetto la ristrutturazione del Collegio Bongiovanni, in corso di realizzazione, che dara' ospitalita', una volta completato, a 140 unita', e il restauro, entro la fine del 2021, del palazzo arcivescovile, al fianco della cattedrale, uno dei motori del centro storico;
Considerato che dalla suddetta relazione emerge:
a) l'urgenza della situazione determinata dal fatto che, come attestato dal documento di accessibilita' del Comune di Camerino, gli edifici oggetto della presente ordinanza risultano trovarsi nel centro storico della citta' di Camerino in zona perimetrata resa accessibile solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di ripristino della viabilita', nonche' l'urgenza derivante dalla necessita' di procedere immediatamente alla demolizione dell'edificio ex tribunale e dell'ex Scuola Betti per ricavare aree di cantierizzazione funzionali alla realizzazione degli altri interventi;
b) che la realizzazione del parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti risponde a una necessita' strategica per l'accesso dei residenti alle relative abitazioni e riveste pertanto carattere di urgenza;
c) che la ricostruzione del Palazzo comunale, del Teatro Filippo Marchetti e della Rocca Borgesca del Comune di Camerino riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione socio-economica della citta' e per mettere l'amministrazione in condizione di effettuare il pieno assolvimento delle funzioni pubbliche;
d) in data 26 marzo 2021 il Comune di Camerino ha deliberato, con atto consiliare n. 22, di acquistare l'edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56 (ex sede banca delle Marche), gia' dichiarato inagibile e inutilizzabile con ordinanza sindacale R.G. n. 132 del 19 febbraio 2018, e che a seguito di sopralluogo con la Sovrintendenza archivistica e bibliografica delle Marche del 4 marzo 2021 tale immobile e' stato ritenuto idoneo a collocarvi i testi della biblioteca comunale Valentiniana, attualmente ospitati in alcuni container e per i quali si rende urgente realizzare una sede idonea a causa del rischio di deterioramento dovuto al protrarsi dell'attuale collocazione;
e) vi e' urgenza di effettuare gli interventi di cui sopra anche per impedire l'ammaloramento delle opere provvisionali e l'aggravarsi della situazione di inagibilita' delle singole strutture che rischia di compromettere il pregio storico architettonico degli edifici coinvolti; la ricostruzione dei menzionati edifici del Comune di Camerino riveste carattere di criticita' per la mole di interventi pubblici da avviare e gestire contestualmente al fine di assicurarne il coordinamento, nonche' per le interrelazioni che tali interventi hanno con quelli di ricostruzione privata;
Ritenuto inoltre necessario, alla luce di tutto quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario degli interventi di cui sopra;
Visto il «programma integrato di recupero delle strutture site in Comune di Camerino» e il relativo cronoprogramma, redatti dal Comune di Camerino;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che gli interventi relativi al Palazzo comunale e al Teatro Filippo Marchetti, al parcheggio viale Emilio Betti, all'intervento di demolizione dell'ex tribunale, alla Rocca Borgesca, al Palazzo ex Banca delle Marche e alla demolizione della ex Scuola Betti costituiscono interventi inseriti nella proposta di PSR;
Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici di proprieta' comunale per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi indicata: demolizione dell'edificio ex tribunale euro 640.000,00, Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti euro 9.055.586,72, parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti euro 1.332.880,00;
Considerato che, dall'istruttoria compiuta dall'USR in sede di validazione delle CIR, e' emersa l'esigenza di integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo i seguenti incrementi di importi stimati da scheda CIR: euro 1.144.413,28 per il Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti e di euro 2.120,00 per il parcheggio in viale Emilio Betti, resta invariato l'importo dell'intervento di demolizione dell'ex tribunale in piazza XX settembre, fermo restando che in ogni caso l'importo definitivo sara' stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;
Considerato che dall'istruttoria citata emerge la necessita' di aggiungere agli interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del 2020 gli interventi relativi alla demolizione della ex Scuola Betti e al recupero del palazzo di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56 (ex sede banca delle Marche), e della Rocca Borgesca, ricompresi nella proposta di PSR e necessari ai fini delle interrelazioni tra ricostruzione pubblica e privata, e finanziando a tale scopo, la somma di euro 5.631.200,00;
Ritenuto di approvare il piano degli interventi di recupero delle strutture del Comune di Camerino come da allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi indicati al successivo art. 1;
Ritenuto di individuare, per l'intervento integrato di ricostruzione del Comune di Camerino, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il citato programma integrato di recupero delle strutture del Comune di Camerino attesta che il comune ha negli ultimi tre anni gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai 30.000.000,00 euro e che tale importo e' superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Considerato che dalla relazione del sub-commissario emerge che fanno parte delle strutture tecnico amministrative del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, deve essere effettuata con la massima tempestivita';
Ritenuto pertanto che Comune di Camerino presenti i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale per svolgere le funzioni di soggetto attuatore;
Ritenuto pertanto di nominare il Comune di Camerino soggetto attuatore dell'intervento unitario di cui al centro storico del comune medesimo;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a., di seguito GSE, di proporre al vice commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il commissario alla ricostruzione e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Considerato che dalla citata relazione emerge che sussistono interventi, determinanti e propedeutici per impostare nel migliore dei modi sia le altre opere indicate nella presente ordinanza che quelle della ricostruzione privata degli edifici del centro storico, relativi alla demolizione dell'edificio ex Tribunale per euro 640.000,00 e alla riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti per euro 1.335.000,00, quali a titolo esemplificativo: la cantieristica, la viabilita', lo stoccaggio di materie prime, lo stoccaggio separato e ordinato dei rifiuti provenienti dalle attivita' cantieri quali plastica, legno, acciaio, inerti, la sistemazione di servizi igienici e uffici temporanei. Tali interventi possono richiedere l'affidamento diretto dei lavori al fine di pervenire ad una significativa accelerazione della tempistica di affidamento e amministrativa, senza che si verifichi lesione della concorrenza, anche in considerazione dell'attuale momento che caratterizza il mercato, ed e' pertanto utile procedere all'affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di dover derogare all'art. 8, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 76 del 2020 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Ritenuto di derogare all'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 allo scopo di consentire al Comune di Camerino di individuare il RUP per singoli interventi tra i soggetti idonei anche estranei all'organizzazione dell'ente, alla luce della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli interventi, la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto necessario, a fini acceleratori, che nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario di derogare, con riguardo alla ex Scuola Betti, alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto ai vincoli relativi alle destinazioni d'uso dell'area;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi del Comune di Camerino;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificare la disciplina;
Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. In coerenza con l'individuazione degli interventi indicati nella proposta di PSR adottato con delibera consiliare del 29 dicembre 2020, n. 60, che risultano in corso di realizzazione o in fase di avvio nel centro storico di Camerino, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' il complesso degli interventi di ricostruzione degli edifici siti in Comune di Camerino, meglio descritti nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il tema dell'interoperabilita' dei cantieri pubblici e privati incide sull'azione prioritaria che il comune intende attivare con i poteri speciali del commissario. La tutela di beni culturali, immobili e mobili, le opere architettoniche e i testi della biblioteca Valentiniana, l'incremento del livello di sicurezza degli edifici che delimitano gli spazi di aggregazione e vie di fuga anche in caso di calamita' naturali, secondo le indicazioni della condizione limite per l'emergenza, CLE, l'abbattimento di strutture incongrue al contesto e indispensabili per offrire spazi di cantiere prima e spazi di coesione sociale poi, caratterizzano le specificita' delle opere di seguito descritte puntualmente. La riattivazione del centro storico, culturale, identitario ed economico e' intimamente legata alla sinergia dell'amministrazione comunale, dell'Universita' di Camerino, le cui opere sono gia' state individuate nell'ordinanza speciale n. 1, e dell'Arcidiocesi di Camerino-San Severino che sta attuando diversi interventi di recupero finalizzati anche a fornire ospitalita' alle aziende impegnate nella complessa ricostruzione del centro. Le opere sono cosi' riassuntivamente indicate con la relativa stima previsionale delle spese:
1) demolizione dell'edificio ex tribunale per l'importo stimato euro 640.000,00;
2) restauro recupero Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti, per l'importo stimato di euro 10.200.00,00;
3) riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti, per un importo stimato di euro 1.335.000,00;
4) restauro della Rocca Borgesca per un importo stimato di euro 2.320.000,00;
5) demolizione ex Scuola Betti per un importo stimato di euro 800.000,00;
6) restauro dell'edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56, ex sede banca delle Marche, per un importo stimato di euro 2.511.200,00.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono di particolare valore per la comunita' locale perche' interessano tutti il centro storico di Camerino e concernono, alternativamente, edifici storici vincolati o che rivestono un ruolo particolarmente importante per la collettivita' sotto il profilo simbolico, funzionale o socio-economico.
3. Gli interventi risultano connotati da particolare urgenza e criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione del sub-commissario redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con il Comune di Camerino:
a) edificio ex tribunale: la demolizione risulta urgente per la necessita' di creare un'area di cantierizzazione funzionale non solo alla demolizione dell'edificio medesimo, ma anche agli altri interventi di cui alla presente ordinanza e in generale della ricostruzione pubblica e privata; l'intervento risulta critico per l'impossibilita' di gestire tale intervento indipendentemente dagli altri di cui alla presente ordinanza;
b) Palazzo comunale e Teatro Filippo Marchetti: l'intervento risulta urgente per la necessita' di ricollocarvi la sede del comune, attualmente ospitato in locali provvisori e di rendere sicura la cantierizzazione del centro e di salvaguardare il significato identitario che siffatto edificio riveste per la collettivita'; l'intervento risulta critico per le sue interconnessioni con la ricostruzione degli altri edifici e per il numero di soggetti coinvolti;
c) parcheggio meccanizzato viale Emilio Betti: la realizzazione di un parcheggio risulta urgente per consentire sia l'accesso dei veicoli che operano nei cantieri della ricostruzione, sia l'accesso dei residenti alle rispettive abitazioni; l'intervento risulta critico in quanto deve essere coordinato con la presenza di altra area di cantierizzazione, nonche' in considerazione delle condizioni precarie della struttura portante del parcheggio sotterraneo;
d) Rocca Borgesca: l'intervento risulta urgente in quanto l'edificio, attualmente messo in sicurezza, e' pericolante per l'ammaloramento delle opere provvisionali con rischio di crollo sulla strada sottostante e conseguente pericolo per persone e cose; l'intervento risulta critico per il numero di soggetti coinvolti trattandosi di edificio altamente simbolico per la comunita', storico e quindi vincolato, e i relativi lavori sono improcrastinabili al fine di evitare un ulteriore ammaloramento della struttura storica vincolata dell'edificio;
e) ex Scuola Betti: l'intervento di demolizione risulta urgente per rendere l'area funzionale alla cantierizzazione per i restanti interventi di cui alla presente ordinanza e per consentire la delocalizzazione di alcune abitazioni private che sorgono nell'area limitrofa ostruendo l'ingresso al centro della citta'; l'intervento risulta critico in quanto strettamente connesso e funzionale agli altri interventi anche ai fini della delocalizzazione di altre strutture;
f) edificio di via Varino Favorino n. 4-6, angolo via U. Betti n. 56, ex sede banca delle Marche: l'adeguamento funzionale e il restauro risultano urgenti in quanto l'edificio e' stato individuato come adeguato dalla soprintendenza per ospitare i testi della biblioteca Valentiniana, attualmente raccolti in alcuni container che non ne garantiscono la conservazione; l'intervento risulta critico per le caratteristiche storico-artistiche dell'immobile e per la necessita' di riadattare la struttura ad una diversa destinazione d'uso rispondente a criteri specifici per garantire la tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del comune e dal sub commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivante dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub-commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub-Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub-commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. In ragione della unitarieta' degli interventi, il Comune di Camerino e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Comune di Camerino e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) di avere negli ultimi tre anni gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo superiore ai 30.000.000,00 euro e che tale importo e' superiore a quello stimato per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza;
b) che fanno parte delle strutture tecnico amministrative del comune il Settore lavori pubblici, manutenzione e ricostruzione pubblica e il Settore edilizia e urbanistica e che il personale in organico a tali strutture consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Camerino, rendendosi necessario un limitato supporto di specifiche professionalita' esterne di complemento.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di monitoraggio
e supporto al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 1, il Soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Tavolo permanente per il coordinamento
e il monitoraggio della ricostruzione

1. Al fine di monitorare durante tutta la durata degli interventi lo stato di attuazione della ricostruzione pubblica e privata in ragione delle strette interconnessioni tra le medesime, e' istituito dal Commissario per la ricostruzione un tavolo permanente di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui alla presente ordinanza, presieduto dal commissario o, su delega, dal sub-Commissario, e composto da:
a) sub-Commissario;
b) presidente della Regione Marche, o un suo delegato;
c) sindaco di Camerino o suo delegato;
d) direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche o suo delegato;
e) un rappresentante della Soprintendenza dei beni culturali.
2. Il tavolo ha il compito di monitorare le attivita' di ricostruzione proponendo eventuali integrazioni delle azioni che possano avere ricadute e impatto sugli aspetti ritenuti piu' critici e fondamentali al fine di rendere sinergiche e maggiormente efficaci le azioni di ogni singolo soggetto coinvolto.
 
Art. 6

Modalita' di esecuzione degli interventi.
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1, secondo le seguenti modalita' semplificate nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) affidamento diretto in deroga ai limiti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016, per le motivazioni di estrema criticita' richiamate in premessa, dei lavori di demolizione dell'edificio ex tribunale, con quadro economico di euro 640.000,00, e riparazione dei danni e miglioramento sismico del parcheggio meccanizzato Viale Emilio Betti, con quadro economico di euro 1.332.880,00;
c) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della Conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a) e b) c) del comma 1 del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c) del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza.
16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
17. Nella realizzazione dei lavori di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il principio di economicita' e' subordinato alla necessita' di completamento dei lavori nel piu' breve tempo possibile, in particolare per le esigenze sociali e di tutela del patrimonio culturale evidenziate in premessa e connesse alla ricostruzione post sisma.
18. In attuazione del comma precedente la progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
19. Al fine di effettuare gli interventi di ricostruzione o adeguamento nel minor tempo possibile secondo la piu' efficace programmazione della gestione delle attivita' scolastiche, e' possibile far fronte alle connesse spese logistiche relative agli spostamenti degli studenti nelle sedi temporanee iscrivendo le stesse nel quadro tecnico economico di progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori.
20. Con riguardo alla ex Scuola Betti e' possibile derogare alla legge 12 dicembre 2019, n. 156, quanto ai vincoli relativi alla destinazione d'uso dell'area.
 
Art. 7

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 8

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Camerino, sentito il sub-Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 17.806.200,00. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, numeri 1), 2), 3), della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.175.000,00, trova copertura quanto ad euro 11.028.466,72 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi come da importo stimato quantificata complessivamente in euro 1.146.533,28 e gli interventi di cui al medesimo art. 1, comma 1, numeri 4), 5) e 6) di importo stimato pari a euro 5.631.200,00, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. Agli oneri per di cui all'art. 4 relativo alla struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2% dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata richiesta del sub-Commissario al fine dell'emissione degli ordinativi di pagamento.
3. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza il Comune di Camerino all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub-commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie su proposta del Comune di Camerino.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 10

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1619

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Avvertenza:
La «Relazione istruttoria all'ordinanza speciale Comune di Camerino (MC)», allegata alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/