Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 3 novembre 2021
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;
Visto il regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea - Serie L 87 del 21 marzo 1998 - con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto»;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato le direttive 69/464/ CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) e in particolare l'allegato III del regolamento che definisce le aree della zona infetta;
Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 538 del 6 aprile 2021 «Approvazione Piano d'azione 2021, redatto ai sensi dell'art. 27 del reg. UE n. 2016/2031 e del reg. UE 2020/1201, per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa subspecie pauca ST53 nel territorio regionale»;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia n. 39 del 14 maggio 2021 con cui la sezione Osservatorio fitosanitario ha approvato le procedure di attuazione della sorveglianza, campionamento, analisi di specie vegetali per il contrasto ed il controllo di Xylella fastidiosa e applicazione delle misure di estirpazione delle piante infette;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 69 del 27 luglio 2021 di aggiornamento delle aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 ai sensi del regolamento (UE) 2020/1201 e della D.G.R. 538/2021;
Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio olio DOP «Terra d'Otranto» in data 4 ottobre 2021, con la quale e' stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d'Otranto»; e che la richiesta di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d'Otranto» e' motivata dalla diffusione del batterio della c.d. Xylella fastidiosa che ha fortemente colpito la produzione olivicola-olearia della Puglia e del Salento in particolare;
Visto la determinazione del dirigente della Regione Puglia n. 240 del 18 ottobre 2021, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' di adottare la modifica temporanea del disciplinare della DOP Terre d'Otranto e la nota della Sezione osservatorio fitosanitario della Regione Puglia, del 14 ottobre 2021, nella quale si evidenzia che «allo stato attuale le uniche varieta' di olivo resistenti/tolleranti alla Xylella fastidiosa sono Leccino e FS-17 e che pertanto le modifiche introdotte nel disciplinare di produzione sono le uniche possibili allo stato attuale delle conoscenze scientifiche sulle varieta' di olivo resistenti o tolleranti al batterio»;
Considerato che la zona di produzione delle olive destinate alla produzione della DOP «Terra d'Otranto» ricade nella zona infetta di cui all'art. 4, comma 2 del reg. UE 2020/1201 e all'allegato 1 alla determinazione del dirigente della Sezione osservatorio fitosanitario n. 179 del 14 dicembre 2020 e n. 69 del 27 luglio 2021;
Considerato che gli studi scientifici, condotti tra gli altri dal CNR, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, sede di Bari e dal Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti dell'Universita' di Bari Aldo Moro, in aree fortemente infette da Xylella fastidiosa hanno evidenziato, attraverso osservazioni e rilievi di campo integrati dalle indagini diagnostiche, l'elevata suscettibilita' al batterio delle cultivar Cellina di Nardo' e Ogliarola salentina e confermato, al contrario, i fenomeni di resistenza al batterio delle cultivar leccino e FS-17;
Considerato che al fine di contenere la diffusione del batterio, sin dal suo manifestarsi nel 2013, sono state progressivamente messe in atto delle misure fitosanitarie e degli interventi finanziari destinati a contrastare tale patogeno;
Considerato che i gravi disseccamenti presenti negli oliveti del Salento e che interessano soprattutto l'Ogliarola salentina e la Cellina di Nardo', le due cultivar predominanti, hanno inciso profondamente sulla produzione olearia degli stessi, rendendo necessaria la sostituzione degli olivi disseccati con i nuovi impianti di leccino e di FS-17;
Considerato la necessita' di ripristinare il potenziale produttivo delle aree colpite da Xylella fastidiosa attraverso operazioni di espianto degli olivi in zona infetta e di reimpianto di varieta' di olivo tolleranti al batterio, leccino e FS-17;
Considerato che la modifica temporanea al disciplinare risulta necessaria al fine di procedere alla rivendicazione dell'olio extravergine di oliva DOP «Terra d'Otranto» a partire dalla campagna olearia 2021/2022 e che il mantenimento dell'attuale disciplinare comporterebbe un grave danno economico ai produttori;
Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della DOP «Terra d'Otranto»;
Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Terra d'Otranto» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;
Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Terra d'Otranto» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 644/1998 della Commissione del 20 marzo 1998.
La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Terra d'Otranto» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2021 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Roma, 3 novembre 2021

Il dirigente: Cafiero
 
Allegato

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