Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA CULTURA |
DECRETO 1 settembre 2021, n. 158 |
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. |
|
|
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, che al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, che recita: «il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002; Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che recita: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'articolo 6, comma 3, recita: «Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018; Visto l'Accordo concernente le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per i servizi e le forniture; Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»). 2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalita' e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo») destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministero») che svolge le funzioni individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne e all'incremento della produttivita', nonche' al contenimento delle spese tecniche generali. 4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. (Omissis).». - Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. - Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente comma. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.: «Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio). - (Omissis). 5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 113, commi da 2 a 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - (Omissis). 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformita', di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102: «Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - (Omissis). 3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo". (Omissis).». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16.
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 113, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita': a) programmazione della spesa per investimenti; b) valutazione preventiva dei progetti; c) responsabile unico del procedimento; d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione; f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita'; g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti; 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente alle attivita' di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi. 3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara. 4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria. |
| Art. 3
Composizione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche
1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o forniture. In sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, l'effettiva misura del Fondo da costituire puo' essere rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, applicando le seguenti percentuali: a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento; b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento; c) per i lavori di importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di euro: 1,8 per cento; d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino a 50 milioni di euro: 1,7 per cento; e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni di euro: 1,6 per cento; f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2 per cento; g) per i servizi e le forniture di importi superiori a 500.000 euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento e per la quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento. 2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA. 3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi. 4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo. 5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. 6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, forniture o servizi. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata al bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di nuova istituzione. 7. Il versamento di cui al comma 6 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita', nel rispetto della vigente normativa in materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate in entrata solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo. 8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del 2 per cento. 9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazione appaltante indicano espressamente gli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. I dati relativi ai compensi e agli incarichi sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro quindici giorni dalla stipula dell'accordo o della convenzione, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. 10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza semestrale, previa contrattazione collettiva integrativa con le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini dell'applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 40-bis, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione integrativa). 2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. (Omissis).». |
| Art. 4
Conferimento degli incarichi e individuazione del personale per la ripartizione dell'incentivo
1. Gli incarichi relativi alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, e tenendo conto delle professionalita' presenti all'interno del Ministero. 2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici. 3. Nei casi di modifica o revoca dell'incarico di RUP o di qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vigente, il dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati. 4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP, individua con apposito decreto, il personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto: a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire; b) delle esperienze professionali acquisite; c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi; d) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto; e) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva. 5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo posto a base di gara sulla base del quale e' determinato l'importo dell'incentivo e, su indicazione del RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascun incaricato. 6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun lavoro, servizio o fornitura e' comunicato dal dirigente o dal responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso. 7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di servizio che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio ufficio, puo' attingere, per il conferimento dell'incarico, ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione generale Organizzazione a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio reso sulla base dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP e' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita' medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato. 2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta. 3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e) accerta la libera disponibilita' di aree e immobili necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento; g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni; h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni. 5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista. 6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. 7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita' della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. 8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivita' del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilita' esclusiva del progettista. 9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualita' della progettazione e della programmazione complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalita', nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 11. Nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24, comma 7, comprensive di eventuali incarichi di progettazione. 12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalita' organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113. 13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati. 14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificita' e complessita' dei processi di acquisizione gestiti direttamente.». - Si riporta il testo dell'articolo 35-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.». - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.: «Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». |
| Art. 5
Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche
1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati nei commi 2 e 3. L'importo da corrispondere al personale e' ripartito, nei limiti percentuali di cui alle tabelle incluse nei commi 2 e 3. 2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai sensi del comma 6. La misura del beneficio e' determinata tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, all'interno degli intervalli di valori percentuali di seguito indicati:
=========================================================== | LAVORI | Percentuale | +===============================+=========================+ | RUP | 15-20% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di | | |staff) | 7-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttore Lavori | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttori operativi e | | |collaboratori della direzione | | |lavori | 10-20% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore tecnico | | |amministrativo e collaboratori | 10-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore statico e | | |collaboratori | 10-12% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della valutazione | | |preventiva dei progetti e | | |collaboratori | 5-8% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della | | |programmazione della spesa per | | |investimenti e collaboratori | 2-4% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricati della | | |predisposizione e del controllo| | |delle procedure di bando e di | | |esecuzione dei contratti e | | |collaboratori | 3-5% | +-------------------------------+-------------------------+ =========================================================== | SERVIZI E FORNITURE | Percentuale | +===============================+=========================+ | RUP | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori RUP (personale | | |amministrativo e tecnico di | | |staff) | 15-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Direttori della esecuzione dei| | |contratti di servizi - | | |Incaricato o commissione della | | |verifica di conformita' nei | | |contratti di forniture | 20-25% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaboratori del direttore | | |dell'esecuzione - collaboratori| | |dell'incaricato o commissione | | |della verifica dei contratti di| | |forniture | 5-15% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricati della | | |predisposizione e del controllo| | |delle procedure di bando e | | |collaboratori | 5-10% | +-------------------------------+-------------------------+ | Incaricato della | | |programmazione della spesa per | | |investimenti e collaboratori | 5-10% | +-------------------------------+-------------------------+ | Collaudatore tecnico | | |amministrativo e collaboratori | 8-12% | +-------------------------------+-------------------------+
3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti siano svolte, pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il 3,5% del totale delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate:
=========================================================== | PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER| | | INVESTIMENTI | Percentuale | +===============================+=========================+ | Personale appartenente ai | | |segretariati regionali o alle | | |direzioni regionali musei | 1,5% | +-------------------------------+-------------------------+ | Personale appartenente alle | | |strutture centrali del | | |Ministero che esprimono il | | |parere di competenza | 0,5% | +-------------------------------+-------------------------+ | Personale appartenente alle | | |strutture centrali del | | |Ministero che svolgono | | |attivita' di programmazione | | |della spesa per investimenti | 1,5% | +-------------------------------+-------------------------+
4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento delle attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al comma 3 incrementano la percentuale di cui al comma 2. 5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso compete una quota non inferiore a un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa. 6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili. 7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' dipendenti, la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da svolgere. 8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa. 9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP. 10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo avviene pro quota in relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la ripartizione percentuale come definita per le singole tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili e' applicata la ripartizione percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto in questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del Fondo avviene per singolo lotto.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse. - Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse; - Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 28 (Contratti misti di appalto). - 1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l'oggetto principale e' determinato in base al valore stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacita' prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto. 2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8. 3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9. 4. Se una parte di un determinato contratto e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. 5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonche' appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi. 6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette. 7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purche' il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35. 8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12. 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile e' determinato in base all'oggetto principale del contratto in questione. 10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare piu' attivita', gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivita' distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata in base alle caratteristiche dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo' essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del presente codice. 11. A un appalto destinato all'esercizio di piu' attivita' si applicano le disposizioni relative alla principale attivita' cui e' destinato. 12. Nel caso degli appalti per cui e' oggettivamente impossibile stabilire a quale attivita' siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue: a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti; b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti e l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni; c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli appalti e l'altra non e' soggetta ne' a tali disposizioni, ne' a quelle relative all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle concessioni. 12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto e' aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purche' il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all'articolo 35. 13.». |
| Art. 6
Definizione delle modalita' di erogazione dell'incentivo
1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o periferica competente avvia la procedura di assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle stazioni appaltanti. 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente o il responsabile di servizio preposto alla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata dell'importo posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 all'uopo istituito. 3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse e accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 5, comma 2. 6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' corrisposto al personale di cui all'articolo 5, comma 3, incaricato di svolgere le attivita' di programmazione della spesa per investimenti. 7. Ove le attivita' di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte anche dal personale di cui all'articolo 5, comma 3, la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo e' incrementata fino a raggiungere il 100 per cento del totale delle risorse di cui al comma 4. 8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato Capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento. 9. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui al comma 8. 10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; la residua quota costituisce economia di bilancio. 11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.
Note all'art. 6: - Per l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si vedano le note alle premesse. - Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 113, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 7
Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei tempi o dei costi
1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli incrementi dei tempi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo. 2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonche' dell'attivazione del contraddittorio. 3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, l'incentivo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale, nei confronti dei dipendenti responsabili, di una penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20 per cento di tale importo. 4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, tali da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' da parte del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo. 5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al primo periodo, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento. 6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale che ha affidato l'incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell'attivazione del contraddittorio. 7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non puo' erogare ulteriori incentivi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire. |
| Art. 8
Modifiche e varianti contrattuali
1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1, e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.
Note all'art. 8: - Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 9
Trasparenza
1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ciascuna struttura del Ministero che espleta le funzioni di stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati. |
| Art. 10
Monitoraggio
1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante comunica ai segretariati regionali i nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. 2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi i dati del monitoraggio alla Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione del Ministero, evidenziando anche le eventuali criticita', ai fini di consentire gli adempimenti di competenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° settembre 2021
Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725 |
|
|
|