Gazzetta n. 270 del 12 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 settembre 2021
Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia per i Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) 2014-2020. (Decreto n. 23/2021).


L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per i rapporti finanziari con l'Unione europea

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;
Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994);
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, gia' attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;
Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;
Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio;
Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione;
Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 20, 21 e 22 del suddetto regolamento (UE) n. 1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al 6% delle risorse destinate al FESR e al FSE per l'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, in forza dei quali nel 2019 l'importo della riserva e' stato definitivamente assegnato dalla Commissione mediante la decisione C (2019) 6200 del 20 agosto 2019, adottata a seguito della verifica di efficacia, per i programmi e le priorita' che hanno conseguito i propri target intermedi;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione europea del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio 2014 con il quale e' stato approvato il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonche' degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020;
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016 concernente l'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione del Reddito nazionale lordo (RNL) e l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione (articoli 6 e 7 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione del 3 novembre 2016 che modifica la suddetta decisione di esecuzione 2014/190/UE;
Visto il regolamento (UE) 2017/2305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda l'ammontare delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020;
Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la presa d'atto dell'accordo di partenariato per la programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nel testo adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014;
Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020;
Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) cofinanziati dal FESR e dall'FSE dell'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, programmazione 2014-2020;
Considerato che per i suddetti programmi e' stato gia' assicurato il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, al netto della riserva di efficacia, per le annualita' dal 2014 al 2020 con i decreti direttoriali IGRUE n. 11 del 2016, n. 1 del 2017, n. 25 e n. 38 del 2018, n. 8, n. 9, n. 10 e n. 37 del 2019, n. 20 e n. 42 del 2020, n. 1, n. 3 e n. 4 del 2021;
Ritenuto necessario assicurare il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione della riserva di efficacia dei Programmi operativi FESR e FSE;
Considerato che detto cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FESR, relativamente ai POR ammonta ad euro 301.477.317,44 e relativamente ai PON ad euro 152.615.604,00, quindi complessivamente ad euro 454.092.921,44;
Considerato inoltre che, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi FSE, relativamente ai POR ammonta ad euro 181.154.506,27 e relativamente ai PON ad euro 118.287.199,02, quindi complessivamente ad euro 299.441.705,29;
Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR e FSE ammonta complessivamente ad euro 753.534.626,73;
Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 30 settembre 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 87, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'art. 263 decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 come prorogato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, art. 1;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 della riserva di efficacia di cui agli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) 1303/2013 riportati in premessa dei Programmi operativi che beneficiano del sostegno del FESR e del FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ammonta complessivamente ad euro 753.534.626,73 cosi' come specificato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi.
3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformita' alla normativa europea e nazionale vigente.
4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.
5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2021

L'Ispettore generale capo: Castaldi

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1461
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico