Gazzetta n. 271 del 13 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2021
Modifica al decreto 22 luglio 2020 concernente lo stanziamento di fondi per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 contenente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio 2020;
Visto, in particolare, l'art. 223 del decreto-legge n. 34/2020 che prevede lo stanziamento dell'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualita' a denominazione di origine ed a indicazione geografica da realizzare nella corrente campagna 2019/2020;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 9018686 del 22 luglio 2020 recante «Disposizioni relative alle modalita' di applicazione dell'art. 223 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualita' dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica»;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 8, del citato decreto interministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020 il quale, nello stabilire che nessun aiuto viene erogato ai produttori che non rispettano l'impegno assunto di ridurre la resa riporta, erroneamente, il termine «proposta»;
Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato comma 8 al fine di evitare dubbi interpretativi ed uniformare il testo del citato comma 8 al dettato dei restanti articoli del decreto;
Considerato che, con nota n. 223729 del 2 agosto 2021, la Ragioneria generale dello Stato non ha formulato osservazioni in merito alla proposta di modifica del comma 8;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Il comma 8 dell'art. 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 9018686 del 22 luglio 2020 e' modificato come segue:
«8. Non e' erogato alcun aiuto ai produttori che non rispettano l'impegno assunto in merito alla riduzione della produzione di cui al precedente art. 4».
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 ottobre 2021

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco