Gazzetta n. 273 del 16 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 maggio 2021
Interventi di delocalizzazione e ricostruzione in Comune di Valfornace. (Ordinanza speciale n. 5).

Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei terrritori interessati dagli eventi sismici verificatisi a fara
data dal 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 7 settembre 2020, n. 106;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020 recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, in corso di registrazione;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i Presidenti di Regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Viste:
l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»;
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza 9 aprile 2021, n. 114, in particolare l'art. 2;
Vista la nota prot. n. 14462 dell'11 dicembre 2020 del Comune di Valfornace, con la quale il Sindaco ha chiesto l'attivazione delle procedure di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 per: a) il recupero del Palazzo comunale; b) la realizzazione dell'intervento di delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica demoliti, tramite adeguamento e completamento delle strutture di via Don Orione previo acquisto dei suddetti edifici nonche' di ricollocamento del C.O.C.; c) il recupero dei lacerti di via Roma vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e la contestuale realizzazione di un museo per ospitare i reperti archeologici e le opere artistiche che testimoniano il patrimonio culturale della comunita' di Valfornace, attualmente raccolti in via provvisoria in una sede inadeguata perche' priva dei minimi requisiti di sicurezza, conservazione e di accessibilita';
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza 109 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre al vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei Comuni delle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Valfornace e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegata alla presente ordinanza come parte integrante sub Allegato n. 1;
Considerato che gli interventi oggetto della presente ordinanza sono fondamentali per la rivitalizzazione del territorio perche' attengono ad alcune cruciali funzioni e sono stati previsti nella proposta di programma straordinario di ricostruzione di cui all'ordinanza n. 107 del 2020, di seguito PSR, adottato con delibera del consiglio comunale n. 8 del 13 marzo 2021;
Considerato, in particolare, che il Palazzo comunale sito in piazza Vittorio Veneto richiede un intervento di recupero che permetta anche di risolvere le commistioni di destinazioni presenti in passato attraverso la ricollocazione del museo e del C.O.C. in altri edifici, e che il suddetto intervento si presenta urgente per la necessita' di assegnare agli uffici comunali degli spazi idonei allo svolgimento delle funzioni, sostitutivi degli attuali container, oltre che per garantire le dotazioni idonee ad attuare i protocolli di sicurezza Covid;
Considerato che e' stata conclusa la demolizione, iniziata in data 12 febbraio 2021, dell'edificio di edilizia residenziale pubblica di via Roma, nel Comune di Valfornace, costituito da cinque unita' immobiliari e che, pertanto, il comune ha ritenuto di delocalizzare le relative unita' immobiliari;
Considerato che il Comune di Valfornace ha individuato, per la suddetta delocalizzazione, alcuni immobili esistenti siti in via Don Orione come idonei anche al fine di un ridotto consumo di suolo che si trovano allo stato grezzo e privi di finiture, le cui strutture portanti in calcestruzzo cementizio armato gettato in opera risultano essere in buono stato di manutenzione e tali da poter essere adeguate sismicamente secondo le norme tecniche delle costruzioni, NTC 2018, con un approccio progettuale estremamente positivo con riguardo al rapporto benefici/costi;
Considerato che il Comune di Valfornace ritiene che l'acquisto dei suddetti edifici potrebbe consentire la collocazione, in due dei tre edifici, delle unita' immobiliari ospitate fino a prima del sisma nell'edificio di via Roma e, nel terzo, della sede della protezione civile per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali, e che quest'ultima non puo' avere ubicazione all'interno del palazzo comunale;
Considerato che in tal modo il Comune di Valfornace intende dare al C.O.C. una sistemazione definitiva in un edificio gia' esistente, con una riduzione del consumo di suolo, recuperando un'area degradata, stante anche l'impossibilita' di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione o di alternative valide;
Considerato che il Comune di Valfornace ritiene che gli appartamenti stessi da destinare alle famiglie affidatarie di alloggi popolari saranno piu' sicuri dal punto di vista sismico, e si insedieranno in una zona decorosa oggetto di radicale riqualificazione, recuperando al patrimonio pubblico un pezzo fondamentale del centro abitato, seppure con criteri di sobrieta' e di semplicita' di realizzazione;
Considerato che il Comune di Valfornace ritiene tale operazione risulta virtuosa in termini di rigenerazione urbana, poiche' non solo recupera dei manufatti esistenti che da anni persistono e si degradano nella loro condizione di «incompiuti», ma da' vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi;
Considerato che i predetti immobili di via Don Orione sono attualmente oggetto di una procedura esecutiva presso il Tribunale di Macerata e che l'asta pubblica per le offerte di acquisto, la cui base era pari a euro 239.028,00, esperita l'ultima volta il 20 aprile 2021, e' risultata deserta, e seguiranno nel prossimo futuro ulteriori esperimenti;
Considerato che, per quanto previsto dal Comune di Valfornace, l'acquisizione dei menzionati edifici e il successivo completamento sono urgenti in quanto idonei a consentire la ricollocazione del C.O.C., attualmente ospitato in strutture provvisionali inadeguate, nonche' a sopperire alla carenza di edilizia popolare determinata dalla demolizione dell'edificio di via Roma;
Considerato che l'acquisto degli immobili e l'avvio del progetto di via Don Orione resta subordinato alla mitigazione del rischio idraulico, ricadendo l'area in una zona a vincolo PAI esondazione R4 sulla quale sono in fase avanzata i lavori previsti dal progetto di mitigazione del rischio di cui ai provvedimenti dell'USR della Regione Marche ai sensi dell'ordinanza n. 37 del 2017;
Considerato che i lacerti di via Roma necessitano di restauro al fine di preservarne il valore culturale, al contempo integrandoli nell'edificando museo civico;
Considerato che e' altresi' urgente realizzare una sede di conservazione e valorizzazione adeguata per i beni culturali della comunita' di Valfornace, attualmente ospitati in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale, ampliando la fruizione del materiale museale e degli spazi didattici, integrando il suddetto intervento con i lacerti di cui sopra;
Considerato che il recupero del Palazzo Comunale e' critico sia in quanto concerne funzioni istituzionali strategiche, sia in quanto dotato di carattere fortemente simbolico;
Considerato che l'acquisizione all'asta degli edifici di via Don Orione e' connotata da particolare criticita' in quanto detti edifici:
a) sono gli unici attualmente disponibili senza che si renda necessario un ulteriore consumo di suolo;
b) versano in stato di abbandono a causa del lungo corso della procedura fallimentare e costituiscono una leva di considerevole rigenerazione urbana, architettonica, funzionale ed estetica;
c) trovano, nell'ambito dell'intervento di ristrutturazione edilizia, l'opportunita' per un adeguamento ai piu' alti standard prestazionali sotto il profilo ambientale ed energetico;
Considerato che l'intervento sui lacerti di via Roma e' connotato da particolare criticita' in quanto:
a) i lacerti sono dotati di valore culturale e identitario per il Comune di Valfornace e si rende opportuno integrarli con il realizzando polo museale di via Roma per la ricostituzione del tessuto socio-economico della comunita';
b) il polo museale e' indispensabile per esporre i beni culturali di Valfornace, attualmente ospitati in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi sopracitati in Comune di Valfornace si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 dell'ordinanza 109 del 23 dicembre 2020 gli interventi relativi ai seguenti edifici per la stima previsionale di spesa a fianco di ciascuno di essi indicata: palazzo comunale euro 711.800,00; immobile di via Roma euro 2.350.900,00;
Considerato altresi' che l'intervento di recupero relativo al palazzo comunale, in origine stimato per un importo di euro 711.800,00 a seguito della verifica della necessita' di effettuare importanti lavori finalizzati ad ottenere un miglioramento sismico, e della definizione del livello operativo L3, e' stato fatto oggetto di uno studio delle soluzione idonee ad elevare il grado di sicurezza sismica dell'edificio da parte di uno studio di progettazione incaricato dal Comune di Valfornace, il quale ha quantificato il costo complessivo dell'intervento in euro 2.500.000,00, importo confermato con CIR approvata dall'USR;
Considerato che e' emersa, al fine di realizzare compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di integrare gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 secondo i seguenti importi: euro 1.788.200,00 per l'intervento relativo al palazzo comunale, a seguito della formulazione di un quadro tecnico economico e determinazione della CIR elaborata dall'USR Marche, oltreche' euro 999.100,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di via Don Orione e di via Roma su previsione finanziaria validata dal Comune, disposta nel PSR, con la formulazione di un QTE, attraverso formulazioni parametriche, fermo restando che per tutti gli interventi l'importo definitivo sara' stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;
Ritenuto di approvare il piano degli interventi sopradescritti del Comune di Valfornace, come da relazione istruttoria di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, per gli importi di carattere previsionale di cui all'ordinanza n. 109 del 2020 per euro 3.062.700,00, oltre gli importi aggiuntivi secondo quanto disposto dall'art. 8, nel limite massimo di euro 2.787.300,00, per un importo complessivo di euro 5.850.000,00;
Ritenuto di individuare, per gli interventi in Comune di Valfornace, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Gianluca Loffredo, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Considerato che il Comune di Valfornace ha attestato di possedere una idonea esperienza pregressa, in quanto negli ultimi tre anni ha gestito analoghi interventi per dimensione e tipologia rispetto alla complessita' della ricostruzione degli edifici di cui alla presente ordinanza e di possedere idonee risorse umane e strumentali per la gestione diretta degli interventi;
Ritenuto pertanto di individuare il Comune di Valfornace quale soggetto attuatore dell'intervento complesso richiamato nei punti precedenti;
Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, il soggetto attuatore potra' eventualmente anche procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e che tale attivita', essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita';
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino degli immobili oggetto della presente ordinanza;
Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016, quanto al numero di operatori economici da consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione;
Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto di dover derogare l'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020 consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo;
Ritenuto di dover prevedere, in capo al soggetto attuatore, la possibilita' di nominare, ove strettamente necessario, i RUP tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla luce della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare nel Comune di Valfornace;
Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto necessario, a fini acceleratori, che nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione possa essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento di figure professionali per il monitoraggio e il supporto dei processi tecnici e amministrativi, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'intervento;
Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi del Comune di Valfornace;
Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, e che pertanto occorre specificarne la disciplina;
Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione degli interventi
di particolare criticita' ed urgenza

1. In considerazione della volonta' espressa dal Comune di Valfornace all'interno della proposta di PSR adottata dal consiglio comunale con atto n. 8 del 2021, relativa alla realizzazione degli interventi di recupero del palazzo comunale, di delocalizzazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica oggetto di demolizione tramite adeguamento e completamento delle strutture di via Don Orione e previo acquisto dei suddetti edifici che ospiteranno anche il centro operativo comunale nonche' degli interventi di recupero dei lacerti di via Roma e contestuale realizzazione di un museo, ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati e approvati come fondamentali per la rivitalizzazione del territorio nel Comune di Valfornace gli interventi come indicati dal medesimo comune, in relazione al ruolo strategico che essi ricoprono, all'interrelazione funzionale tra i diversi edifici, e alla necessita' di assolvere agli obblighi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico culturale.
2. Gli interventi di cui al comma 3 sono qualificati come urgenti e di particolare criticita' in relazione a:
a) attuale collocazione della sede degli uffici comunali in moduli provvisori non adatti ad ospitare le funzioni ordinarie dell'amministrazione e quelle connesse a situazioni emergenziali e in quanto non soddisfano le disposizioni dei protocolli di sicurezza Covid;
b) complessita' strutturale della sede del municipio di piazza Vittorio Veneto, per la quale non e' possibile raggiungere il livello di adeguamento sismico richiesto dalle NTC2018, e che, pertanto, non puo' essere destinata ad ospitare la sede del COC per le situazioni emergenziali e gli uffici strategici comunali;
c) intervenuta demolizione dell'edificio di via Roma, inizialmente individuato come oggetto di ricostruzione per la sua complessiva cubatura e destinatario del finanziamento di euro 2.350.900,00 a valere sui fondi dell'ordinanza n. 109, a causa del pericolo di crollo conseguente agli eventi sismici e all'impossibilita' di organizzare in sicurezza un sistema di opere provvisionali finalizzate ad evitarne il crollo e a tutelare il bene;
d) successiva decisione dell'amministrazione comunale, adottata, il 13 marzo 2021, con delibera del consiglio comunale nella proposta di programma straordinario di ricostruzione, PSR, ai sensi dell'ordinanza 107 del 2020, di delocalizzare gli uffici strategici comunali e le residenze economiche e popolari di via Roma e ricostruire l'originario edificio in via Roma con volume ridotto, sagoma diversa, piu' congrua con il contesto urbano e con una nuova destinazione d'uso, quella della sede del museo civico, ora ospitato in spazi non idonei all'interno dell'inagibile sede comunale sita in piazza Vittorio Veneto, che tuttavia e' essenziale in quanto il polo museale ha contribuito ad una notevole crescita turistica del territorio;
e) stante la mancanza di soluzioni alternative e l'impossibilita' di individuare nuove aree disponibili per l'edificazione, decisione da parte dell'amministrazione comunale di procedere all'acquisto e al recupero degli edifici di via Don Orione, attualmente in stato di abbandono e coinvolti in una procedura esecutiva, al fine di attuare la delocalizzazione di cui alla lettera precedente con ridotto consumo di suolo e recupero di un'area degradata, e dando vita ad un nuovo nucleo urbano polifunzionale di servizi, al contempo sopperendo alla carenza di edilizia residenziale pubblica determinata dalla demolizione dell'edificio di via Roma;
f) necessita' di un'adeguata sede per collocare le opere dei musei, attualmente ospitate nel palazzo di piazza V. Veneto, in un nuovo edificio dotato di un sistema di impianti termici ed elettrici per la migliore conservazione del patrimonio culturale, dell'accesso per i diversamente abili, di misure di risparmio energetico, al contempo restaurando e inglobando nel nuovo edificio i lacerti storici, cosi' dando loro un'adeguata contestualizzazione e valorizzazione.
3. Costituiscono interventi ai sensi dei commi precedenti quelli di seguito riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale:
a) recupero del Palazzo comunale, piazza V. Veneto, sede degli uffici comunali, per complessivi euro 2.500.000,00, gia' in ordinanza n. 109 per euro 711.800,00, successivamente rideterminato a seguito di stima effettuato dal comune per il miglioramento sismico in euro 2.500.000,00 importo confermato con CIR del 23 giugno 2020;
b) acquisizione e completamento edilizio di tre edifici in via Don Orione, da destinare uno alla sede del C.O.C. e gli altri due ad edilizia residenziale pubblica, in sostituzione dell'agglomerato residenziale sito in via Roma, demolito a seguito del sisma, per un importo previsionale complessivo pari a euro 1.661.349,80, di cui euro 239.028,00 per il solo acquisto dei fabbricati;
c) restauro dei soli lacerti storici siti in via Roma e loro inglobamento nell'edificando polo museale, per un importo previsionale pari a euro 1.688.650,20, che trova copertura nell'ordinanza n. 109 pro quota dell'importo inizialmente stimato in euro 2.350.900,00.
4. Si da' atto che l'acquisizione degli edifici di via Don Orione per la dislocazione delle funzioni sopra individuate costituisce iniziativa a cura e sotto la responsabilita' del Comune di Valfornace. Il finanziamento dell'acquisto degli immobili di via Don Orione ha luogo solo ad acquisto avvenuto e per il relativo importo di aggiudicazione.
5. L'intervento di cui al comma 3, lettera b) e', altresi', subordinato all'effettiva deperimetrazione dell'area su cui insistono gli edifici a seguito dell'effettuazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico connesso agli eventi di piena del torrente La Valle e Fornace, ad oggi in fase di esecuzione.
6. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai rappresentanti del Comune e dal sub Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate le singole opere e lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche.
 
Art. 2

Designazione e compiti del sub Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. Per le motivazioni di cui in premessa, il Comune di Valfornace e' individuato quale soggetto attuatore per tutti gli interventi di cui all'art. 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune di Valfornace e' considerato soggetto attuatore idoneo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 110 del 2020 per le motivazioni di cui in premessa, in quanto ha attestato:
a) che negli ultimi tre anni ha gestito contratti pubblici di appalti di lavori per un importo pari a euro 4.796.559,44 e che tale importo e' superiore a quello stimato nei quadri tecnico economici per la realizzazione dell'intervento unitario di ricostruzione;
b) che nell'organigramma comunale e' presente una apposita struttura organizzativa per la gestione degli appalti relativi all'emergenza e ricostruzione a seguito del sisma centro Italia e che il personale in organico consente la gestione diretta dell'intervento da parte del Comune di Valfornace.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8, dell'art. 31, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 4

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore opera una struttura coordinata dal sub Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto d'interessi, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni di cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000, nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 1, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 5

Modalita' di esecuzione degli interventi
Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa, e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e 110 del 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 dello stesso decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto;
b) per i contratti di lavori fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica ai fini della validazione puo' essere effettuata in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
5. Il soggetto attuatore, in deroga all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto definitivo. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
6. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
7. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016 per le procedure indicate dalle lettere a), b) e c), del comma 1, del presente articolo.
8. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
9. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, il soggetto aggiudicatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
10. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2016 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
14. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.
15. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza.
16. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore si sia applicata in caso di ritardo una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
17. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
18. Il soggetto attuatore, in ragione della tempestivita' richiesta dalla criticita' ed urgenza che caratterizzano gli interventi da realizzare, in deroga all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, puo' individuare il RUP anche tra soggetti idonei estranei all'organizzazione dell'ente.
 
Art. 6

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la rRegione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 7

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del Collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del Collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. Il Comune di Valfornace, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 5.850.000,00, di cui euro 711.800,00 per l'intervento relativo al palazzo Comunale, e di euro 2.350.900,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di via Don Orione e di via Roma all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, e quanto a euro 1.788.200,00 per l'intervento relativo al Palazzo Comunale, e di euro 999.100,00 per il complesso degli interventi concernenti gli immobili di via Don Orione e di via Roma, che trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. Agli oneri di cui all'art. 4, relativi alla struttura di monitoraggio e supporto al complesso degli interventi, si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 2% dell'importo complessivo. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'art. 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'amministrazione e sono rese utilizzabili su motivata richiesta del sub-Commissario al fine dell'emissione degli ordinativi di pagamento.
3. L'importo da finanziare per singolo intervento e' determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate:
a) per il completamento dell'opera da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub Commissario autorizza il Comune di Valfornace all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi su uno degli altri edifici tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi; in tal caso il sub Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie, su proposta del Comune di Valfornace.
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli edifici derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% dell'importo;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
6. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 4 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
7. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 6, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
8. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del gestore dei servizi eergetici S.p.a., si applica l'art. 8 dell'ordinanza 109 del 2020 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimita' della Corte dei conti e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1438

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Avvertenza:
La «Relazione istruttoria all'ordinanza speciale Comune di Valfornace (MC)», e gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/