Gazzetta n. 273 del 16 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ORDINANZA 6 agosto 2021
Svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico. (Ordinanza n. 248).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1264, recante «Disciplina delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie»;
Visto il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concernente il «Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie», con particolare riferimento agli articoli 11 e 12;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie», con particolare riferimento agli articoli 140, 141 e 142;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», con particolare riferimento all'art. 6, lettera q), il quale dispone che sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari; le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle scuole, nonche' dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante «Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente la «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, del 23 aprile 1992 recante «Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliare di odontotecnico e di ottico, nonche' per la durata e la conclusione dei corsi stessi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l'equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92, reso di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, concernente «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi dell'istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale», con i relativi allegati A, B e C;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 luglio 2010, n. 65, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - primo biennio»;
Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 gennaio 2012, n. 5 - Documento tecnico linee guida istituti professionali - II biennio e V anno, a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
Vista l'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione 11 luglio 2000, n. 180, con la quale sono stati regolamentati gli esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 15 giugno 2016, n. 457, con la quale e' stata ridefinita la disciplina dei suddetti esami di abilitazione;
Considerata la necessita' di emanare una nuova ordinanza, alla luce degli intervenuti aggiornamenti normativi;
Visto il decreto direttoriale 8 ottobre 2020, n. 1327, con il quale e' stato costituito il Gruppo di lavoro interistituzionale tra Ministero dell'istruzione, Ministero dell'universita' e della ricerca e Ministero della salute al fine di definire una nuova ordinanza del Ministro dell'istruzione concernente gli esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico;
Considerati i contributi forniti dai componenti il suddetto gruppo di lavoro interistituzionale e, in particolare, le indicazioni fornite dal Ministero dell'universita' e della ricerca e dal Ministero della salute in ordine alla definizione dei contenuti del presente provvedimento;

Ordina:

Art. 1
Svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico.

1. L'esame di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie di ottico e odontotecnico si svolge presso gli istituti professionali in cui si tengono:
fino all'anno scolastico 2021/2022, gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado professionale del settore «Servizi», indirizzo «Servizi socio-sanitari», articolazioni «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico» e «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico»;
a partire dall'anno scolastico 2022/2023, gli esami di Stato conclusivi dei nuovi percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto legislativo n. 61/2017, degli indirizzi Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico e Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico.
2. La data d'inizio dell'esame e' resa nota annualmente dalle istituzioni scolastiche interessate. Gli esami devono, in ogni caso, essere effettuati entro il 15 ottobre successivo alla sessione suppletiva degli esami di Stato dell'anno scolastico precedente. Nell'individuare le date d'esame, le istituzioni scolastiche tengono conto del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentire agli studenti la partecipazione alle stesse.
 
Allegato A

ATTESTATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE
AUSILIARIA DELLA PROFESSIONE SANITARIA DI
............ (ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della Sanita' del 23 aprile 1992 e articolo 9 dell'Ordinanza del Ministro
dell'istruzione n. 248 del 6 agosto 2021)
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Candidati all'esame

1. Agli esami di abilitazione sono ammessi i candidati che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado, in relazione all'anno di conseguimento:
diploma di maturita' di istruzione professionale per gli indirizzi di «Ottico» o di «Odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale del Settore «Servizi» - indirizzo «Servizi socio-sanitari» - articolazione «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, ottico» o «Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2021/2022;
diploma di istruzione secondaria di secondo grado professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 dell'indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico o Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
b) possesso del diploma di qualifica, rispettivamente, di «operatore meccanico ottico» o di «operatore meccanico odontotecnico» conseguito entro l'anno scolastico 2013/2014, fatte salve le prove di accesso di cui all'art. 4 della presente ordinanza;
c) limitatamente all'esame di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliarie delle professioni sanitarie di Ottico, possesso di laurea in Scienze e tecnologie fisiche (L-30) con contenuti, pari ad almeno 30 CFU, relativi ai settori disciplinari BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/17, BIO/19, MED/04, MED/30, MED/42, FIS/03 e FIS/07, di cui non meno di 15 cfu in settori BIO e MED;
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. I candidati di cui all'art. 2 presentano la domanda di partecipazione all'esame di abilitazione compilando l'apposito modulo predisposto da ciascuna istituzione scolastica.
 
Art. 4

Prove di accesso

1. Al fine dell'ammissione all'esame di abilitazione, i candidati di cui al precedente art. 2, lettera b), devono sostenere prove di accesso mirate all'accertamento delle competenze in uscita dai percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017, indirizzo Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico o Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico, indicate nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 24 maggio 2018, n. 92, allegati 2-L e 2-M.
2. La prova di accesso e' superata se il candidato, fermo restando il possesso delle competenze in uscita di cui al comma 1, consegue non meno di sei decimi in ciascuno degli insegnamenti dell'Area di indirizzo dei suddetti percorsi, come definiti dagli allegati 3-L e 3-M del decreto n. 92/2018.
3. Il calendario, la tipologia, le modalita' di svolgimento e i criteri di valutazione relativi alle prove di accesso di cui al comma 1 sono definiti dagli istituti di cui all'art. 1 della presente ordinanza prima dell'inizio delle prove di esame di abilitazione di cui al successivo art. 6.
4. La commissione esaminatrice di cui al successivo art. 8 e' incaricata di effettuare le prove di accesso.
 
Art. 5

Crediti

1. La commissione, preliminarmente allo svolgimento delle prove di esame di abilitazione di cui all'art. 6 della presente ordinanza, procede alla valutazione dei titoli presentati dai candidati al fine dell'attribuzione dei crediti che concorrono alla valutazione finale per un massimo di 30 punti su 100.
2. I crediti di cui al comma 1 sono determinati, con arrotondamento all'unita' intera superiore per decimali da 5 a 9, ed inferiore per decimali da 1 a 4, in misura proporzionale alla votazione riportata dal candidato, rispettivamente:
nell'esame di Stato per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della presente ordinanza;
nelle prove di accesso previste dall'art. 4 per i titoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della medesima ordinanza.
3. I crediti dei candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della presente ordinanza sono assegnati in misura proporzionale alla votazione media conseguita negli esami riferiti ai settori disciplinari elencati nello stesso articolo.
 
Art. 6

Prove d'esame

1. L'esame di abilitazione consta di una prova scritta e di una prova pratica, le cui tracce sono elaborate dalla commissione, e di un colloquio.
2. La prova scritta da' diritto ad un massimo di quindici punti. Tale prova verte sulle seguenti materie:
a) per l'abilitazione all'arte ausiliaria di ottico: discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene); ottica, ottica applicata; diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; lingua straniera;
b) per l'abilitazione all'arte ausiliaria di odontotecnico: scienza dei materiali dentali; gnatologia; diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria; lingua straniera;
3. La prova pratica e' diretta a verificare le capacita' tecniche e le competenze operative dei candidati in relazione, rispettivamente, all'arte ausiliaria di ottico e di odontotecnico e da' diritto ad un massimo di quaranta punti.
4. Il colloquio verte su materie oggetto delle prime due prove e da' diritto ad un massimo di quindici punti.
 
Art. 7

Valutazione

1. Al termine dell'esame di abilitazione a ciascun candidato e' assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, che e' il risultato della somma dei crediti di cui all'art. 5 della presente ordinanza e dei punti attribuiti alle prove d'esame di cui all'art. 6.
2. L'esame di abilitazione e' superato se il candidato consegue non meno di venticinque punti nella prova pratica e complessivamente almeno sessanta punti su cento.
 
Art. 8

Commissione

1. Per lo svolgimento dell'esame di abilitazione, viene costituita la commissione esaminatrice, con provvedimento del dirigente scolastico della sede di esame di cui all'art. 1 della presente ordinanza.
2. Qualora i candidati iscritti all'esame risultino in numero inferiore a dieci, l'istituzione scolastica presso la quale gli stessi hanno presentato domanda di partecipazione all'esame provvede ad assegnarli alla commissione costituita presso la sede di esame viciniore, previo accordo con il relativo dirigente scolastico, dandone comunicazione agli interessati.
3. Qualora i candidati iscritti risultino in numero superiore a sessanta, il dirigente scolastico procede alla nomina di una o piu' sotto-commissioni di esame assegnando i candidati a ciascuna di esse in misura proporzionale.
4. La commissione e' presieduta dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica sede d'esame o da un suo delegato.
5. La commissione d'esame e' formata da quattro docenti, titolari nelle discipline oggetto della prova scritta, in servizio presso l'istituzione scolastica sede di esame, un insegnante tecnico pratico titolare in uno dei laboratori caratterizzanti l'indirizzo di studi, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante della regione e un rappresentante delle associazioni di categoria.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica sede di esame nomina i docenti e l'insegnante tecnico pratico, individuandoli tra il personale in servizio presso la medesima istituzione scolastica. Analogamente, il dirigente scolastico provvede alla nomina dei rappresentanti del Ministero della salute, della regione e delle associazioni di categoria, su indicazione dei medesimi soggetti.
 
Art. 9

Certificazione

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto 23 aprile 1992 emanato dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, al superamento dell'esame si consegue il titolo di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di ottico o di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione sanitaria di odontotecnico, di cui al modello Allegato A alla presente ordinanza.
Roma, 6 agosto 2021

Il Ministro: Bianchi