Gazzetta n. 274 del 17 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 6 maggio 2021
Ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia. (Ordinanza n. 8/2021).


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato «decreto-legge n. 189 del 2016»;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 7 settembre 2020, n. 106;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza 9 aprile 2021, n. 114;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario:
a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma;
b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento;
c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;
d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
Vista l'ordinanza n. 105 del 22 agosto 2020, recante semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto;
Considerato che l'intervento di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia e' allo stato finanziato come segue:
l'ordinanza commissariale n. 38 del 8 settembre 2017 («Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42») ha previsto, nell'art. 1, l'intervento di recupero, restauro e ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia per un importo pari a euro 10.000.000, di cui euro 6.000.000 messi a disposizione dalla Comunita' europea, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse 8 «Prevenzione sismica a sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal terremoto», azione chiave 8.4.1 «Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio», ed euro 4.000.000 a valere sul fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016;
il Protocollo d'intesa 13 febbraio 2018 firmato tra il MiBACT, il Commissario straordinario, la Regione Umbria, l'Arcidiocesi di Spoleto-Norcia e il Comune di Norcia ha individuato l'intervento sulla Basilica di S. Benedetto di Norcia come urgente e indifferibile ed ha definito i diversi passaggi di condivisione istituzionale tra i sottoscrittori;
l'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 («Modifiche alle ordinanze n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017 e n. 38 del giorno 8 settembre 2017. Delega di funzioni ai presidenti delle regioni - vice commissari») ha confermato il finanziamento dell'intervento di restauro della Basilica di San Benedetto di cui all'ordinanza n. 38 del 2017.
la convenzione fra MiBACT e Regione Umbria dell'8 marzo 2019 ha individuato i soggetti coinvolti nell'attuazione dell'intervento di recupero della Basilica, i rispettivi ruoli, le fasi dell'intervento e ha disciplinato le modalita' di finanziamento, di rendicontazione ed erogazione dei fondi europei per l'importo di euro 6.000.000. La citata Convenzione, all'art. 6, comma 2, prevede inoltre la possibilita' di aumentare l'importo delle risorse POR FESR 2014-2020 (di cui al sopraindicato punto 2.) fino ad euro 10.000.000;
la successiva convenzione attuativa del 18 novembre 2019 ha disciplinato lo svolgimento della fase 1 della Convenzione fra USS-Sisma e SABAP Umbria;
Considerato che sono in fase di completamento le fasi 1 e 3 previste dalla Convenzione MiBACT - Regione Umbria, che prevedono la messa in sicurezza (completata), l'approntamento delle opere di cantierizzazione, lo svolgimento delle indagini preliminari e l'elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di restauro della Basilica, secondo i livelli previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato «decreto legislativo n. 50 del 2016»;
Considerato che per la fase 1 e' stato impegnato un importo pari a euro 1.060.000,00 e per la fase 3 un importo pari a euro 978.144,61;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 105 del 2020, soggetto attuatore dell'intervento relativo alla ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia e' il Ministero della cultura, di seguito denominato «MiC»;
Rilevato che il MiC si e' avvalso di Invitalia S.p.a., quale centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 18 del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione alla procedura di affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva relativi all'intervento di ricostruzione della Basilica di San Benedetto a Norcia;
Considerato che Invitalia S.p.a. il 6 ottobre 2020 ha individuato il RTP costituendo: mandataria COMES studio associato quale aggiudicatario dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, sulla base del progetto di fattibilita' tecnico-economica predisposto dall'amministrazione, dell'intervento di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia;
Rilevato che l'efficacia dell'aggiudicazione e' stata decretata in data 22 gennaio 2021 con comunicazione prot. n. 0013452;
Considerato che il Ministero della cultura ha stipulato il conseguente contratto di appalto in data 3 febbraio 2021 con il raggruppamento temporaneo di imprese, tra le quali Comes, Berlucchi studio associato, G.M. Engineering e altri liberi professionisti, che prevede la consegna del progetto definitivo entro cento giorni dal verbale di avvio delle attivita' e la consegna del progetto esecutivo entro ulteriori ottanta giorni dall'apposita comunicazione di avvio delle attivita' da parte del RUP alla conclusione della fase di verifica del progetto definitivo;
Considerato che con decreto dirigenziale n. 33 del 3 febbraio 2021 il Ministero della cultura ha approvato il suddetto contratto;
Visto l'accordo di sponsorizzazione tecnica, di seguito denominato «Accordo di sponsorizzazione», per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, stipulato l'11 gennaio 2021 tra il Ministro per i beni le attivita' culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura), in qualita' di sponsee, e la societa' Eni S.p.a., in qualita' di sponsor, nonche' il Commissario straordinario e l'Arcidiocesi di Spoleto - Norcia, in base al quale ENI S.p.a., avvalendosi della societa' controllata Eniservizi S.p.a. in qualita' di mandataria, ha assunto il ruolo di sponsor tecnico ai sensi degli articoli 19 e 151 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, per la realizzazione, a propria cura e spese, di uno o piu' lotti funzionali dell'intervento di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, che saranno individuati in base a quanto stabilito nell'art. 3, ultimo paragrafo, dell'accordo si sponsorizzazione, nonche' per l'assistenza al Ministero nelle attivita' di project management dell'intero intervento, il tutto, fino a concorrenza della somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
Considerato che il Commissario straordinario per la ricostruzione ha in piu' occasioni sottolineato la rilevanza strategica della pronta realizzazione dell'intervento, anche per la valenza simbolica che esso oggettivamente riveste, quale segnale di una efficace ripresa delle attivita' di ricostruzione nelle aree del cratere colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Considerata la straordinaria importanza storica, artistica e culturale della Basilica di San Benedetto di Norcia, sorta sui resti di quella che la tradizione considera la casa natale dei Santi Benedetto e Scolastica, esempio di architettura stratificata edificata nella conformazione a noi nota gia' nel XIII secolo e modificata nel corso dei secoli a causa anche degli eventi sismici che hanno interessato la cittadina di Norcia; simbolo di resilienza e rinascita della comunita' nursina, nonche' riconosciuta di importanza comunitaria per il culto di San Benedetto quale patrono d'Europa;
Considerato il contesto di notevole valore storico, artistico e identitario in cui e' inserita la Basilica, ovvero la piazza di San Benedetto, che conserva le tracce delle piu' importanti vicende storiche e culturali della citta' di Norcia, sulla quale il Palazzo del Comune, la Castellina e la Basilica definiscono un insieme riconosciuto di notevole interesse, non solo per il loro valore architettonico, quale quinta dello spazio urbano, ma anche come simboli della vita comunitaria di Norcia;
Considerato che la prolungata cantierizzazione connessa alle necessarie fasi di rimozione e selezione delle macerie ed alla messa in scurezza delle parti di struttura ancora in opera, condiziona le attivita' di ricostruzione all'interno del centro storico, producendo rallentamenti nella cantierizzazione di alcuni interventi con conseguente aggravamento della capacita' resistente delle opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere la stabilita' delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico;
Considerato che tale situazione rende urgente e non piu' procrastinabile l'intervento oggetto della presente ordinanza;
Considerato che la ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia riveste carattere di criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per la straordinaria rilevanza, anche simbolica, dell'immobile di cui trattasi, di assoluto pregio storico, artistico, architettonico, per il numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni di carattere economico, turistico e devozionale che essa riveste per il Comune di Norcia, con specifico riferimento alle attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici prospicienti la piazza antistante, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche, e tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Ritenuto che per l'intervento di cui alla presente ordinanza non sussistano le esigenze per procedere alla nomina di un sub-Commissario, trattandosi di un unico intervento gia' rimesso alla specifica competenza del Ministero di settore in quanto soggetto attuatore;
Ritenuto di confermare quale soggetto attuatore il Ministero della cultura, Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma, di cui all'art. 33, comma 2, lettera b), numero 15), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, per l'intervento integrato di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in linea con la previsione normativa primaria sopra richiamata e in ragione della sua competenza ed esperienza professionale, nonche' al fine di garantire la necessaria continuita' amministrativa;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, oltre che in attuazione dell'accordo di sponsorizzazione stipulato con la societa' ENI S.p.a.;
Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta ai principi del legislatore eurounitario e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino della Basilica di San Benedetto di Norcia;
Considerato che la societa' ENI S.p.a., in qualita' di sponsor tecnico, si e' assunto l'impegno di provvedere a propria cura e spese all'esecuzione di uno o piu' lotti funzionali individuati precisamente nell'ambito del progetto gia' commissionato dal Ministero, mediante affidamento dei relativi lavori, secondo le proprie procedure aziendali, a operatori economici dotati dei necessari requisiti tecnici previsti dalla normativa applicabile;
Ritenuto che, al fine di consentire allo sponsor ENI S.p.a. di poter prontamente predisporre tutto quanto e' necessario ai fini dell'immediata selezione dell'operatore economico incaricato dei lavori, il RUP potra' consentire la partecipazione di qualificati rappresentanti della societa' ENI S.p.a. a da essa indicati ad apposite riunioni con il raggruppamento temporaneo di professionisti appaltatore del servizio di progettazione, in modo di favorire il compiuto espletamento della prestazione di supporto al RUP prevista dall'accordo di sponsorizzazione e di poter acquisire una piu' diretta informazione sugli sviluppi della progettazione;
Considerato che l'intervento prevede sostanzialmente lavorazioni di tipo architettonico-strutturale, impiantistiche, tecnologiche e di sicurezza, di restauro delle superfici decorate e degli apparati decorativi, di arredo e funzionalizzazione;
Considerato che i lotti funzionali nei quali risulta suddivisibile l'intervento, per la natura e le caratteristiche del complesso, potrebbero, all'esito della progettazione esecutiva, non risultare indipendenti da un punto di vista tecnico, oltre che sotto il profilo temporale, poiche', in particolare, i lavori di restauro delle superfici decorate e degli apparati decorativi, di arredo e funzionalizzazione saranno esecutivamente definibili solo in fase avanzata di realizzazione dell'edificio;
Ritenuto che potrebbe risultare pertanto eccessivamente complessa l'identificazione di lotti di cantierizzazione indipendenti e che la possibile compresenza in cantiere di imprese diverse potrebbe generare problemi di interferenza, con annessi profili di responsabilita' difficilmente scindibili e di difficoltoso coordinamento tecnico e programmatorio, oltre che un rischio concreto di controversie e conflitti tra i diversi operatori economici contemporaneamente impegnati sullo stesso, complesso cantiere;
Ritenuto che per una piu' efficiente ed efficace realizzazione degli interventi di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, stante la stretta interrelazione tra i possibili macro-lotti in cui sono suddivisibili i lavori (parte architettonica, strutturale, impiantistica e parte relativa alla funzionalizzazione e al restauro), anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 63, comma 5, e dall'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore potra' ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la selezione dell'operatore economico incaricato dell'esecuzione dei lavori dei lotti relativi alle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle in capo allo sponsor tecnico ENI;
Ritenuto di dover altresi' consentire, in deroga alle pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'avvio dei lavori tra i quali anche quelli di funzionalizzazione, di restauro delle superfici decorate e degli apparati decorativi e di arredo, sulla base del solo progetto definitivo verificato e validato, con consegna immediata del relativo cantiere gia' prima della definizione del progetto esecutivo, il quale sara' oggetto della sola verifica di conformita' - da parte della stazione appaltante - al progetto definitivo;
Ritenuto di consentire, qualora la natura e le caratteristiche del bene presentino soluzioni determinabili esclusivamente in corso d'opera con riguardo agli aspetti inerenti il restauro, che il progetto esecutivo sia consegnato per fasi di esecuzione immediatamente cantierabili;
Ritenuto che, per evitare rallentamenti nell'andamento dei lavori, occorre prevedere, in deroga alle pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, che l'affidatario dei lavori non potra' elevare riserve in conseguenza dei differenti livelli di approfondimento fra il progetto definitivo e quello esecutivo;
Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, in tema di sospensione dei lavori, al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, che l'approvazione del progetto definitivo da parte del soggetto attuatore debba tenere luogo e assorbire l'autorizzazione in linea di tutela di cui agli articoli 21 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, d'ora innanzi «decreto legislativo n. 42 del 2004»;
Ritenuto necessario, nell'ambito dei lavori, avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario, allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli interventi di ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia;
Visti i verbali delle riunioni del 20 aprile 2021 e del 5 maggio 2021 dello Steering Committee istituito ai sensi dell'art. 6-quater dell'accordo di sponsorizzazione;
Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visto il parere reso dall'ANAC con nota n. prot. CGRTS-0012744-A del 29 aprile 2021;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato e approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento di ricostruzione della Basilica di San Benedetto in Norcia, nel territorio della Regione Umbria, interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. L'intervento di cui al comma 1 risulta essere di particolare urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per i seguenti motivi:
a) la pronta realizzazione dell'intervento riveste una rilevanza strategica, anche per la valenza simbolica che esso oggettivamente riveste, quale segnale di una efficace ripresa delle attivita' di ricostruzione nelle aree del cratere colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
b) la straordinaria importanza storica, artistica e culturale della Basilica di San Benedetto di Norcia, simbolo di resilienza e rinascita della comunita' nursina, nonche' riconosciuta di importanza comunitaria per il culto di San Benedetto quale patrono d'Europa, impone, a distanza di quattro anni dal sisma, di assicurare tempi rapidi per la ricostruzione della Basilica secondo i piu' elevati standard di sicurezza e nel rispetto dei criteri di restauro imposti dal particolare pregio dell'immobile e dal documento di indirizzo alla progettazione;
c) l'immobile e' ubicato in centro storico, in zona perimetrata resa accessibile solo dal mese di febbraio 2021 a seguito degli interventi di ripristino della viabilita'. L'inaccessibilita' ai luoghi ha provocato gravi ritardi negli interventi e un crescente progressivo ammaloramento degli edifici, ivi compresi quelli storici, nonche' delle opere provvisionali, che rischia di compromettere la stabilita' delle singole strutture e il loro stato di conservazione, con il conseguente potenziale verificarsi di danni irrimediabili a persone e cose, tra cui al patrimonio storico architettonico e gli apparati decorativi, i decori, le superfici decorate, gli arredi, di inestimabile pregio.
3. La ricostruzione della Basilica di San Benedetto di Norcia presenta carattere di criticita', ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, per il numero di soggetti coinvolti e per le interconnessioni di carattere economico, turistico e devozionale che essa riveste per il Comune di Norcia, con specifico riferimento alle attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse o comunque collegate, e per le interconnessioni e interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici prospicienti la piazza antistante, in gran parte particolarmente complessi in relazione alle loro caratteristiche storiche e architettoniche e, tra detti edifici ed altri, pubblici e privati, adiacenti o prospicienti quelli in oggetto.
4. Al fine di assicurare la pronta attuazione delle opere e dei lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta e alla stregua dei documenti elaborati dal RUP, sono indicate le seguenti misure acceleratorie e di semplificazione e razionalizzazione delle procedure idonee a conseguire i delineati obiettivi di speditezza ed efficienza ed efficacia nell'attuazione dell'intervento.
 
Art. 2

Individuazione del soggetto attuatore

1. L'Ufficio del soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 del MiC e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui all'art. 1, anche in deroga al limite di cui all'art. 15, comma 1, lettera e-bis), del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, oltre che della collaborazione prestata dallo sponsor ENI S.p.a. in attuazione dell'accordo di sponsorizzazione, delle professionalita' di cui all'art. 31, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
3. Le professionalita' di cui al comma 2 possono essere individuate, nel limite di euro 200.000, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, o mediante avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 2, il soggetto attuatore provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire, appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 3

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio e il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, fino alla riconsegna della Basilica, opera l'apposito Steering Committee istituito ai sensi dell'art. 6-quater dell'accordo di sponsorizzazione.
 
Art. 4

Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni
organizzative, procedimentali e autorizzative

1. Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto legislativo 50 del 2016 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori.
2. E' consentito l'affidamento diretto dei contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per assicurare l'unitarieta' della realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore, ove, sulla base della progettazione definitiva o dell'ulteriore approfondimento progettuale, constati la obiettiva difficolta' di scindere da un punto di vista esecutivo le ulteriori lavorazioni rispetto a quelle realizzate dallo sponsor tecnico, potra' affidare direttamente a un operatore economico idoneo, in possesso dei requisiti di legge, l'esecuzione dei lavori dei lotti relativi alle lavorazioni ulteriori rispetto a quelle in capo allo sponsor tecnico ENI S.p.a., compresi quelli di funzionalizzazione della Basilica e di restauro degli apparati decorativi e delle superfici decorate.
3. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, i lavori possono essere affidati, sulla base della sola progettazione definitiva verificata e validata, nelle more del perfezionamento del progetto esecutivo che sara' oggetto della sola verifica di conformita' al progetto definitivo.
4. Al fine di evitare rallentamenti nell'andamento dei lavori, in deroga alle pertinenti previsioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidatario dei lavori non potra' elevare riserve in conseguenza dei differenti livelli di approfondimento fra il progetto definitivo e quello esecutivo per variazioni di importi fra le diverse categorie di lavori a parita' di importo totale dei lavori, ovvero per variazioni dovute ad approfondimenti esecutivi, che comportino soluzioni tecniche e tecnologiche diverse, aumento dei tempi necessari al completamento dei lavori o un aumento dell'importo dei lavori non superiore al 20 per cento dell'importo totale.
5. Nel caso di variazioni dell'importo dei lavori tra progetto definitivo ed esecutivo inferiori al 20 per cento l'appaltatore sara' tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e non potra' far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Eventuali variazioni dell'importo dei lavori tra progetto definitivo ed esecutivo superiori al 20 per cento dovranno considerarsi variazioni al contratto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. Qualora la natura e le caratteristiche del bene presentino soluzioni determinabili esclusivamente in corso d'opera con riguardo agli aspetti inerenti al restauro, il progetto esecutivo potra' essere consegnato per fasi di esecuzione immediatamente cantierabili.
7. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza degli elaborati progettuali e la validazione possono essere effettuate in deroga al comma 6, dell'art. 26, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
8. La verifica preventiva della progettazione puo' essere effettuata dal RUP eventualmente avvalendosi dei servizi di supporto, di cui all'art. 2, comma 2, in deroga all'art. 26, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
9. In ragione dell'urgenza dell'intervento, come dichiarata nell'art. 1, comma 1, al fine di accelerare la realizzazione dei lavori, e' in facolta' del soggetto attuatore procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. Il soggetto attuatore, ove possibile, provvede all'adozione del provvedimento di aggiudicazione entro venti giorni dall'avvio delle procedure.
11. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore, ovvero lo sponsor tecnico, puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
12. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto in conformita' a quanto previsto dalle direttive eurounitarie e alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 26 settembre 2019 (causa C-63/18).
13. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, le disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applicano fino a conclusione degli interventi di cui alla presente ordinanza.
14. Il soggetto attuatore puo' prevedere la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma che si dovessero rendere necessarie o opportune nel corso dell'esecuzione degli interventi.
 
Art. 5

Autorizzazioni

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione e restauro della Basilica di Benedetto in Norcia non e' richiesta nessuna verifica di compatibilita' urbanistica e nessun titolo abilitativo o altro atto di assenso comunque denominato sotto il profilo urbanistico e/o edilizio.
2. Ai fini della verifica della conformita' dei progetti alle norme tecniche vigenti, si applica il comma 2-ter inserito nell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, dall'art. 10, comma 7-bis, della legge n. 120 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 76 del 2020.
 
Art. 6

Semplificazioni attuative
dell'accordo di sponsorizzazione

1. Al fine di consentire il compiuto espletamento della prestazione di supporto al RUP prevista dall'accordo di sponsorizzazione, il RUP consente la partecipazione di qualificati rappresentanti della societa' ENI S.p.a. o da essa indicati ad apposite riunioni con il raggruppamento temporaneo di professionisti appaltatore del servizio di progettazione.
 
Art. 7

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti di lavori relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste.
2. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il Presidente e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' dal medesimo individuate.
3. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
4. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura finanziaria dell'intervento di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse residue dell'importo di euro 6.000.000,00 (seimilioni di euro) oggetto della convenzione tra MIBACT e Regione Umbria dell'8 marzo 2019, richiamata in premessa, nonche' con lo stanziamento di euro 4.000.000,00 (quattromilioni di euro) a valere sulle risorse della contabilita' speciale, disposto con decreto n. 395/2020 allegato 1, e di quelle risultanti dall'accordo di sponsorizzazione stipulato l'11 gennaio 2021 tra il Ministero della cultura ed ENI S.p.a., fino a concorrenza della somma di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni di euro).
 
Art. 9

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 6 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1618

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Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/