Gazzetta n. 274 del 17 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 agosto 2021
Ricognizione delle risorse resesi disponibili a seguito della risoluzione degli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge n. 662/1996, in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successiva modificazione.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 32 miliardi di euro;
Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della citata legge n. 67/1988, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati;
Visto l'art. 5-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 502/1992, che rimette agli Accordi di programma di cui al comma 1, la disciplina delle funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della salute, dei rapporti finanziari tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al comma precedente, delle modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, delle modalita' di partecipazione finanziaria delle Regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' degli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione del programma;
Vista la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997, che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera CIPE del 5 maggio 1998, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 27 luglio 1998, «Programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio»;
Vista la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2002, come modificata dalla delibera CIPE n. 63 del 20 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2005 - «Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2009, di modifica della delibera CIPE n. 4 del 25 gennaio 2008, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione del programma nazionale straordinario di investimenti in sanita' - art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 2008, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009, che stabilisce il riparto delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per (prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanita' - art. 20, legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Vista la delibera CIPE del 24 luglio 2019, n. 51, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020, che stabilisce il riparto delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e delle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la prosecuzione del programma straordinario di investimenti in sanita' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonche' le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448 e 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311,23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006 n. 296, 24 dicembre 2007 n. 244, 22 dicembre 2008 n. 203, 23 dicembre 2009 n. 191, 13 dicembre 2010 n. 220, 12 novembre 2011 n. 183, 24 dicembre 2012 n. 228, 27 dicembre 2013 n. 147, 23 dicembre 2014 n. 190, 28 dicembre 2015 n. 208, 11 dicembre 2016 n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205, 30 dicembre 2018 n. 145, 27 dicembre 2019 n. 160 e 30 dicembre 2020 n. 178;
Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e la nota circolare del Ministero della salute del 18 maggio 2005 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20 legge n. 67 del 1988 - Applicazione Intesa del 23 marzo 2005 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano»;
Visto l'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2006)», che prevede ulteriori adempimenti in materia di realizzazione delle procedure di attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui al citato art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 2749/DGPROG/7-P/I6.a.h dell'8 febbraio 2006 avente per oggetto «Programma investimenti art. 20, legge n. 67 del 1988 - Applicazione art. 1, commi 285, 310, 311 e 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006)»;
Visto l'art. 1, comma 436, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che modifica l'art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2018;
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita';
Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita' a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006, con il quale si e' proceduto alla prima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della citata legge n. 266/2005;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2007, con il quale si e' proceduto alla seconda ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'alt 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, con il quale si e' proceduto alla terza ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2008, con il quale si e' proceduto alla quarta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2009, con il quale si e' proceduto alla quinta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2010, con il quale si e' proceduto alla sesta ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2011, con il quale si e proceduto alla settima ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto l'art. 1, comma 310, della citata legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, il quale dispone che «gli accordi di programma sottoscritti dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi trenta mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonche' alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro diciotto mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all'aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.»;
Visto l'art. 1, comma 311, della suddetta legge n. 266/2005, che prevede periodiche ricognizioni, effettuate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 310, 311 e 312;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019, con il quale si e' proceduto all'ottava ricognizione delle risorse resesi disponibili in applicazione dell'art. 1, commi 310, 311 e 312, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266/2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266/2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di finanziamento non sono state presentate al Ministero della salute entro i termini previsti dalla norma, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Toscana, accordo sottoscritto in data 2 novembre 2016, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 74.301.361,58, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 3.969.481,00;
Regione Umbria, accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2016, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 30.567.975,13, di cui risulta non richiesto un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 1.900.000,00;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266/2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266/2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi le cui richieste di ammissione a finanziamento risultano presentate ma valutate non ammissibili al finanziamento entro trentasei mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Liguria, accordo sottoscritto in data 11 maggio 2017, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 69.100.446,64, di cui risulta non ammesso al finanziamento un intervento, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 23.750.000,00;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 310 della citata legge n. 266/2005 come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, e dall'art. 1, comma 311 della indicata legge n. 266/2005, si e' proceduto ad una verifica congiunta con le Regioni e le Province Autonome interessate e sono stati individuati gli interventi ammessi a finanziamento e non aggiudicati, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa come di seguito riportato:
Regione Siciliana, Accordo di programma integrativo sottoscritto in data 30 aprile 2002, per un importo complessivo a carico dello Stato di euro 1.104.676.801,27, di cui risultano non aggiudicati due interventi, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, per un importo a carico dello Stato di euro 2.468.920,75;
Vista la nota prot. n. 35794 del 16 novembre 2018, con la quale la Regione Lombardia chiede di dare avvio alle procedure ex art. 1, commi 310-311 legge n. 266/2005, per la quota residua pari ad un importo a carico dello Stato di euro 15.627.500,00, derivante da rimodulazioni di interventi inseriti nell'accordo di programma integrativo del 7 dicembre 2016, che risulta non utilizzata;
Dato atto che, secondo quanto previsto dalle norme succitate, dalla verifica congiunta con la Regione Lombardia sull'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 7 dicembre 2016 per le risorse che risultano non utilizzate, pari ad un importo a carico dello Stato di euro 15.627.500,00, si procedera' alla revoca del corrispondente impegno di spesa, come specificato nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto;
Preso atto che a seguito della risoluzione dei suddetti accordi di programma le risorse resesi disponibili complessivamente, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della citata legge n. 266 del 2005, sono pari ad un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato di euro 47.715.901,75, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1

In applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 310 della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 436, della legge n. 205/2017, a seguito della risoluzione degli accordi di programma individuati in premessa, per le finalita' indicate dall'art. 1, comma 311, della medesima legge, sono revocati gli impegni di spesa per un importo totale dei finanziamenti a carico dello Stato pari a euro 47.715.901,75, come specificato nella tabella di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ed in particolare:
euro 3.969.481,00, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Toscana;
euro 1.900.000,00, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Umbria;
euro 23.750.000,00, a seguito della revoca di un intervento dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Liguria;
euro 2.468.920,75, a seguito della revoca di due interventi dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Siciliana;
euro 15.627.500,00, importo non utilizzato dell'accordo di programma gia' sottoscritto con la Regione Lombardia.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Gli interventi relativi agli impegni di spesa revocati sono riportati per ogni singola regione nell'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 agosto 2021

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute, Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2574