Gazzetta n. 275 del 18 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 agosto 2021
Riparto a favore delle regioni del fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che riconosce ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati un indennizzo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha trasferito alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano le competenze in materia di indennizzi riconosciuti ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della predetta funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;
Considerato che il citato art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che il fondo sia ripartito tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;
Viste le note n. 1692/C2FIN/C7SAN dell'11 marzo 2021 e n. 4984/C7SAN dell'8 luglio 2021 con cui la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha formulato una proposta di riparto del fondo di cui al citato comma 821 che tiene conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, quantificato sulla base del monitoraggio degli indennizzi erogati da ciascuna regione negli anni 2015-2019;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;
Ritenuto di dover adempiere a quanto stabilito dalla norma succitata e procedere al riparto del fondo tra le regioni interessate in proporzione del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti;

Decreta:

Art. 1

1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, e' ripartito tra le regioni interessate sulla base delle quote indicate nell'allegato 1.
2. Le quote di cui al comma 1 sono erogate alle regioni dal Ministero dell'economia e delle finanze quale concorso agli oneri sostenuti dalle regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 agosto 2021

Il Ministro della salute
Speranza Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2701
 
Allegato 1

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| | Riparto fondo di cui alla |
| |legge n. 178/2020, art. 1, |
| REGIONI | comma 821 per l'anno 2021 |
+===============================+===========================+
|Abruzzo | 1.632.629,43|
+-------------------------------+---------------------------+
|Basilicata | 639.220,92|
+-------------------------------+---------------------------+
|Calabria | 2.719.673,73|
+-------------------------------+---------------------------+
|Campania | 6.421.989,69|
+-------------------------------+---------------------------+
|Emilia Romagna | 5.897.335,95|
+-------------------------------+---------------------------+
|Lazio | 5.840.911,53|
+-------------------------------+---------------------------+
|Liguria | 996.489,99|
+-------------------------------+---------------------------+
|Lombardia | 6.226.086,20|
+-------------------------------+---------------------------+
|Marche | 1.465.807,72|
+-------------------------------+---------------------------+
|Molise | 386.284,62|
+-------------------------------+---------------------------+
|Piemonte | 3.462.227,93|
+-------------------------------+---------------------------+
|Puglia | 6.433.828,15|
+-------------------------------+---------------------------+
|Toscana | 2.426.911,19|
+-------------------------------+---------------------------+
|Umbria | 622.019,24|
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|Veneto | 4.276.102,04|
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|Sardegna | 552.481,68|
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|Totale generale | 50.000.000,00|
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