Gazzetta n. 275 del 18 novembre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoresceina Sodica Monico»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 172/2021 del 9 novembre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: FLUORESCEINA SODICA MONICO, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:
titolare A.I.C.: Monico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte di Pietra n. 7 - Venezia Mestre - Italia;
confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32);
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.
Validita' prodotto: due anni.
Condizioni particolari di conservazione:
conservare al riparo dalla luce;
non refrigerare o congelare.
Composizione:
principio attivo: ogni fiala da 5 ml di soluzione di «Fluoresceina sodica monico» 100 mg/ml, soluzione iniettabile contiene:
fluoresceina sodica 500 mg.
Eccipienti:
acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;
sodio idrossido.
Responsabile del rilascio dei lotti:
Monico S.p.a., via Ponte Di Pietra n. 7 - 30173 - Venezia - Italia.
Indicazioni terapeutiche:
il presente prodotto medicinale e' ad uso esclusivamente diagnostico;
angiografia o angioscopia diagnostica con fluoresceina del fondo oculare o dei vasi iridei

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32);
classe di rimborsabilita': C;

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:
«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 034416038 (in base 10) 10U9F6 (in base 32).
Classificazione ai fini della fornitura: USPL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente dallo specialista in oculistica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.