Gazzetta n. 279 del 23 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 14 ottobre 2021
Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. (Decreto n. 1154).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera d);
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale e' stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e, in particolare, l'art. 9 il quale prevede che:
«Con apposite deliberazioni le Universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal citato decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le Universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati» (comma 2, sostituito dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19);
«l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 e' subordinata all'inserimento degli stessi nella banca dati dell'offerta formativa, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale» (comma 3);
Visto l'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale «le Universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro»;
Viste le linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;
Visto il documento relativo all'approccio europeo per l'assicurazione della qualita' dei programmi congiunti, approvato dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan, maggio 2015;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (A.N.V.U.R.);
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle Universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' 2016-2018;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018, n. 585, relativo al costo standard per studente in corso per il triennio 2018-2020, sulla base di quanto previsto nel decreto ministeriale n. 987/2016;
Visti i decreti ministeriali ed interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
Tenuto conto dei limiti alle spese di personale e alle spese di indebitamento fissati dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 439 del 5 giugno 2013, «Accreditamento iniziale e periodico delle scuole superiori a ordinamento speciale»;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, relativo alla «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica», come integrato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021, n. 8;
Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede che: «All'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti l'A.N.V.U.R., la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e il Consiglio universitario nazionale, sono definite le modalita' di accreditamento dei corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti, in coerenza con gli obiettivi di semplificazione delle procedure e di valorizzazione dell'efficienza delle universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro e non oltre la data del 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico, e' prevista la concessione o il diniego dell'accreditamento. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, i commi da 3 a 9 del presente articolo sono abrogati»;
Visto il decreto ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, relativo alla definizione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03);
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2021, n. 133, in materia di flessibilita' nella determinazione dei percorsi formativi;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023 e in particolare:
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'A.N.V.U.R., si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017, degli standard di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto»;
l'art. 5, comma 2, il quale prevede che gli indicatori e i target scelti dagli Atenei nell'ambito della propria programmazione strategica «sono altresi' considerati ai fini dell'accreditamento periodico della sede secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto»;
l'art. 8, comma 2, lettera a, il quale prevede che «con apposito decreto, su proposta dell'A.N.V.U.R., sono definiti, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto di sedi e corsi di studio presso le Universita', in sostituzione del decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), e successive modificazioni»;
l'allegato 4, punto A, il quale prevede, in relazione alle modalita' di erogazione dei corsi di studio, che, con il decreto di cui all'art. 8, comma 2, sono individuate, sentito il C.U.N., le classi «che prevedono, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attivita' pratiche e di tirocinio, la frequenza di laboratori ad alta specializzazione e disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione europea», le quali possono essere istituite esclusivamente secondo con modalita' convenzionale o mista;
l'allegato 4 ultimo capoverso, il quale prevede che «Tenuto conto degli standard e linee guida europei per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG), degli esiti del primo ciclo di accreditamento periodico delle sedi previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, degli indirizzi contenuti nel presente decreto e di quanto definito con il decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, sono riviste, in previsione del nuovo ciclo di accreditamento periodico a decorrere dal 2022, le procedure di verifica esterna al fine di proporre un modello semplificato di valutazione con il quale condurre le successive viste di accreditamento»;
Considerato che per i corsi di studio delle professioni sanitarie, nella perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli, attualmente in fase di primo avvio, ad orientamento professionale di cui al decreto ministeriale n. 446 del 12 agosto 2020, e' necessario assicurare lo sviluppo e la flessibilita' di tali percorsi che possono prevedere l'apporto anche maggioritario di apposite figure specialistiche esterne ai ruoli universitari;
Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2021, con il quale e' stato confermato il modello del costo standard definito con il decreto ministeriale n. 585/2018, fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie ed i corsi di studio ad orientamento professionale;
Tenuto conto dei criteri e degli indicatori proposti dall'A.N.V.U.R. ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 19/2012 con delibera n. 166 del 29 luglio 2021;
Ritenuto di recepire la proposta dell'A.N.V.U.R. con riferimento agli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale nei limiti dei parametri stabiliti col decreto ministeriale n. 987/2016;
Ritenuto che, al fine di tenere conto dell'utilizzo delle competenze esterne al sistema universitario, sia opportuno considerare tra i docenti di riferimento anche una quota di docenti a contratto, fermo restando, per le Universita' statali, che occorre assicurare la coerenza tra gli standard di docenza di cui al presente decreto con gli indici di costo utilizzati per la definizione del modello del costo standard di cui al citato decreto ministeriale n. 1015/2021 ai fini dell'assegnazione del fondo di finanziamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;
Ritenuto di individuare con successivo decreto le possibili modalita' di erogazione dei corsi di studio per ciascuna classe, secondo le tipologie riportate nell'allegato 4 al decreto ministeriale n. 289/2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai fini dell'autovalutazione, dell'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, nonche' alla valutazione periodica delle Universita', con riferimento alle Universita' statali e non statali legalmente riconosciute, ivi comprese le Universita' telematiche.
2. Definizioni:
a. Accreditamento iniziale: si intende l'autorizzazione ad istituire e attivare sedi e corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione dei docenti e della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilita' economico-finanziaria di cui agli allegati A, B e D.
b. Accreditamento periodico: si intende la verifica, con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio, della persistenza dei requisiti di cui alla lettera a), del possesso di ulteriori requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualita' (AQ) di cui agli allegati C ed E.
c. Valutazione periodica: si intende la valutazione volta a misurare, anche ai fini di cui alla lettera b), l'efficienza, la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica, della ricerca in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e tenuto conto degli obiettivi della programmazione triennale del Ministero, sulla base degli indicatori di cui all'allegato E.
d. Sede: si intende l'insieme delle strutture didattiche o di ricerca dell'Universita' collocate nel medesimo comune. La sede decentrata e' quella in cui le strutture didattiche o di ricerca sono collocate in un comune diverso rispetto al comune in cui e' situata la sede legale dell'Universita'.
e. Corsi di studio: si intendono i corsi di laurea, i corsi di laurea magistrale e i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.
3. La concessione, il diniego ovvero la revoca dell'accreditamento iniziale e periodico di sedi e corsi vengono disposti con decreto del Ministro su conforme parere dell'A.N.V.U.R., fatti salvi, limitatamente ai corsi di studio, i casi di decadenza automatica indicati nel presente decreto, per i quali l'Ateneo e' tenuto alla soppressione del corso senza la necessita' di formale provvedimento ministeriale; in caso contrario i titoli di studio eventualmente rilasciati sono privi di valore legale.
 
Allegato A

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DEL CORSO DI STUDIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

ALLEGATO B - REQUISITI DI ACCREDITAMENTO INIZIALE DELLE SEDI
a) Trasparenza
Ai fini dell'accreditamento iniziale, e' verificata nella banca dati SUA - CdS la completezza delle seguenti informazioni:
denominazione e organizzazione generale;
dati amministrativi relativi al processo di accreditamento;
servizi generali, per l'orientamento il tutorato e il collocamento nel mercato del lavoro degli studenti;
sostegno economico e ulteriori servizi per il diritto allo studio;
mobilita' internazionale;
dati relativi alle carriere degli studenti (ANS), al personale, alle strutture, al bilancio dell'Ateneo;
ai fini dell'accreditamento iniziale, e' altresi' verificata, per ciascuno dei dipartimenti della sede, la completezza nella banca dati SUA RD delle seguenti informazioni;
obiettivi, risorse umane e strumentali e gestione dei dipartimenti dell'Ateneo;
risultati della ricerca in termini di produzione scientifica, internazionalizzazione, bandi competitivi e riconoscimenti scientifici;
attivita' di terza missione. b) Sostenibilita'
Per tutti gli Atenei, comprese le sedi decentrate, va verificata:
piena sostenibilita' finanziaria, logistica e scientifica;
presenza di adeguate strutture edilizie e strumentali, didattiche e di ricerca e dei servizi per gli studenti coerenti con le esigenze specifiche delle tipologie di corsi attivati, comprese le attivita' di tutorato;
documentata, significativa e adeguata attivita' (almeno) quinquennale di ricerca di livello anche internazionale. Nuove sedi decentrate possono essere accreditate soltanto previo accertamento della sussistenza in tale sede di centri di ricerca funzionali alle attivita' produttive del territorio. c) Requisiti per l'assicurazione di qualita' della sede
Deve essere documentata la presenza di un sistema di assicurazione della qualita', organizzato secondo le relative linee guida dell'A.N.V.U.R.
 
Allegato C
ALLEGATO C - VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DELLE SEDI E DEI CORSI DI
STUDIO

Di seguito vengono indicati e descritti gli ambiti di valutazione declinati nelle linee guida ANVUR in specifici indicatori e punti di attenzione. Per ciascun punto di attenzione, affiancato da indicatori quantitativi di sistema e di Ateneo, in modo da valutare sia i processi che i risultati, viene espressa una valutazione qualitativa, declinata in punti di forza e aree di miglioramento, e articolata in fasce di valutazione (pienamente soddisfacente; soddisfacente; parzialmente soddisfacente; non soddisfacente). A. Strategia pianificazione e organizzazione
In questo ambito si valuta la capacita' degli Atenei di definire, formalizzare e realizzare, attraverso politiche e strategie, una propria visione, chiara, coerente, articolata e pubblica, della qualita' della didattica, della ricerca, della terza missione e delle attivita' istituzionali e gestionali. L'attuazione delle politiche, delle strategie e degli obiettivi strategici deve essere assicurata attraverso l'implementazione di un sistema di governance e di assicurazione della qualita' (AQ), dotato di un efficace sistema di pianificazione, monitoraggio dei piani e dei risultati conseguiti e di modalita' chiare e trasparenti per la revisione critica del suo funzionamento, attraverso il coinvolgimento delle diverse componenti dell'Ateneo, tenendo anche conto dei processi di autovalutazione e delle valutazioni esterne ricevute. Aspetto importante riguarda il coinvolgimento attivo di tutti i portatori di interesse, interni ed esterni, in particolare modo degli studenti ai quali e' necessario attribuire un ruolo attivo e partecipativo, a tutti i livelli, nelle decisioni degli organi di governo. B. Gestione delle risorse
In questo ambito si valuta la capacita' degli Atenei di gestire le risorse materiali e immateriali a supporto delle politiche, delle strategie e dei relativi piani di attuazione. Gli Atenei devono dotarsi di un adeguato sistema di programmazione, reclutamento, qualificazione e sviluppo delle risorse umane, sia in riferimento al personale docente che al personale tecnico-amministrativo. Gli Atenei devono dimostrare la piena sostenibilita' economico finanziaria delle attivita' svolte ed essere in possesso di un sistema di programmazione e gestione delle risorse finanziarie in grado di mantenerla nel tempo. Gli Atenei devono altresi' dimostrare di possedere un adeguato sistema per la programmazione e gestione delle strutture, delle attrezzature, delle tecnologie, dei dati, delle informazioni e delle conoscenze per le attivita' di didattica, di ricerca, di terza missione e per i servizi. C. Assicurazione della qualita'
In questo ambito si valutano i processi di assicurazione della qualita', in particolare la capacita' dell'Ateneo di dotarsi di un sistema di autovalutazione dei corsi di studio e dei dipartimenti, attraverso attivita' di monitoraggio e riesame dei processi e dei risultati della didattica, della ricerca e della terza missione. Il sistema di assicurazione della qualita' deve prevedere una attivita' di monitoraggio sulla sua efficacia che coinvolga tutti gli organi e le funzioni interessate, ai diversi livelli di responsabilita', e che prenda in esame le considerazioni critiche espresse dal NUV al quale, nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, e' demandata la valutazione del sistema e dei processi di AQ della didattica, della ricerca e della terza missione. D. Qualita' della didattica e dei servizi agli studenti
In questo ambito si valuta la capacita' dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva della programmazione e dell'articolazione dell'offerta formativa, anche in relazione al contesto di riferimento nazionale e internazionale. Aspetti importanti riguardano: (i) la progettazione e l'aggiornamento dei corsi di studio, tenendo conto delle necessita' di sviluppo espresse dalla societa' e dal contesto di riferimento anche in relazione agli obiettivi di internazionalizzazione e alle diverse modalita' di erogazione della didattica (in presenza, a distanza o di tipo misto, (ii) lo sviluppo di un'offerta formativa dei corsi di studio coerente con la docenza e le risorse logistiche, infrastrutturali, didattiche e di ricerca possedute, (iii) l'attenzione dei corsi di studio agli studenti, attraverso la programmazione e l'attuazione di attivita' efficaci di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di modalita' chiare e trasparenti per l'ammissione ai diversi corsi di studio, di gestione delle carriere e di tutoraggio. Si valuta anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della didattica e degli studenti. E. Qualita' della ricerca e della terza missione/impatto sociale
In questo ambito si valuta la capacita' dell'Ateneo di avere una chiara visione complessiva delle modalita' con le quali i dipartimenti (o strutture analoghe) definiscono proprie linee strategiche, con particolare riferimento alla ricerca e alla terza missione/impatto sociale, in coerenza con le linee strategiche dell'Ateneo, si dotano di un sistema di pianificazione, monitoraggio e valutazione dei processi, dei risultati conseguiti e delle azioni di miglioramento. Si valutano anche la definizione e pubblicizzazione dei criteri di utilizzo delle risorse a livello dipartimentale coerentemente con il programma strategico del dipartimento e con le linee di indirizzo dell'Ateneo. Si analizza anche il sistema di gestione delle risorse e dei servizi a supporto della ricerca e della terza missione.
 
Allegato D
NUMEROSITA' DI RIFERIMENTO E MASSIME DI STUDENTI E RELATIVI
RAGGRUPPAMENTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

INDICATORI DI VALUTAZIONE PERIODICA DI SEDE E DI CORSO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Accreditamento iniziale delle sedi

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, e dall'allegato 4, punto C, del decreto ministeriale n. 289/2021 relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione 2021-2023, non si da' luogo all'accreditamento di nuove sedi universitarie se non:
a. a seguito di processi di fusione tra Atenei gia' accreditati. In tal caso si provvede ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, della legge n. 240/2010;
b. in correlazione all'istituzione di una nuova sede decentrata da parte di Atenei gia' accreditati. La relativa proposta da parte dell'Ateneo deve essere formulata contestualmente a quella dei corsi da accreditare nella nuova sede. L'accreditamento delle sedi decentrate richiede il possesso dei requisiti per l'accreditamento dei relativi corsi di cui all'allegato A e C, nonche' il possesso degli specifici requisiti della sede secondo quanto previsto dall'allegato B. Il mancato accreditamento iniziale di uno o piu' dei corsi previsti nella nuova sede non preclude l'accreditamento della stessa.
 
Art. 3

Accreditamento periodico delle sedi

1. L'accreditamento periodico delle sedi ha durata massima quinquennale e viene conseguito dalle sedi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'allegato B e quelli previsti come risultato dei processi di assicurazione della qualita' (AQ) di cui all'allegato C, a seguito della verifica da parte dell'A.N.V.U.R. sulla base dell'esito delle visite in loco delle commissioni di esperti della valutazione (CEV) tenuto altresi' conto di quanto di seguito indicato:
a. analisi dei dati della relazione annuale dei nuclei di valutazione interna (di seguito NUV) e delle risultanze dell'attivita' di monitoraggio e di controllo della qualita' delle attivita' dell'Ateneo;
b. valutazione delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali relative ai corsi di studio (di seguito SUA-CDS), anche in relazione ai rispettivi rapporti di riesame, e della valutazione delle informazioni contenute nelle schede uniche annuali della ricerca e della terza missione/impatto sociale dei dipartimenti (di seguito SUA-RD/TM);
c. indicatori previsti per la valutazione periodica di cui all'art. 6 del presente decreto e risultati conseguiti in relazione agli obiettivi della programmazione triennale ai sensi dell'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. La durata dell'accreditamento periodico della sede di cui al comma 1 puo' essere ridotta in relazione alle criticita' emerse nell'esame periodico dei corsi di studio di cui all'art. 5.
3. L'accreditamento periodico proposto dall'A.N. V.U.R. e' graduato tenendo conto sia dei processi di assicurazione della qualita' sia dei risultati, secondo quanto previsto dagli allegati C ed E come descritto nella tabella seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. L'accreditamento periodico della sede comporta l'accreditamento periodico di tutti i suoi corsi di studio e delle eventuali sedi decentrate, ad eccezione di quelli valutati negativamente, che sono soppressi.
5. In caso di offerta formativa che preveda piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 3, per una quota superiore a un quarto dei corsi di studio, il giudizio per la sede e' di «accreditamento condizionato».
 
Art. 4

Accreditamento iniziale corsi di studio

1. I nuovi corsi di studio sono istituiti nel rispetto di quanto previsto dalle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita' previo accreditamento iniziale di durata massima triennale, disposto non oltre il 15 aprile antecedente l'anno accademico di attivazione, a seguito di:
parere positivo del C.U.N. sull'ordinamento didattico;
verifica da parte di A.N.V.U.R. del possesso dei requisiti di cui all'allegato A (ovvero, della coerenza, adeguatezza e sostenibilita' del piano di raggiungimento dei requisiti di cui al successivo comma 3 e all'allegato C (ambito D)).
2. Nell'allegato D sono riportate le aree disciplinari di afferenza delle classi dei corsi di studio con le relative numerosita' di riferimento ai fini della definizione degli standard minimi della docenza.
3. L'accreditamento di nuovi corsi di studio puo' essere concesso anche a fronte di un piano di raggiungimento dei requisiti di docenza secondo quanto previsto dall'allegato A e che si completi entro la durata normale del corso assicurando una presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare secondo quanto riportato nell'allegato A; tale piano deve essere approvato dagli organi di governo e valutato positivamente dal NUV. In questo caso, o anche qualora siano gia' presenti piani di raggiungimento per corsi accreditati negli anni precedenti, l'accreditamento e l'istituzione di nuovi corsi puo' essere proposto nel limite massimo del 2 per cento dell'offerta formativa gia' accreditata e in regola con i requisiti di docenza, nonche', per le Universita' statali, a condizione che abbiano un indicatore di sostenibilita' economico finanziaria (ISEF) maggiore di 1, come di seguito riportato:

=====================================
|Corsi attivi |Corsi attivabili a.a.|
| a.a. x | (x+1) (max 2%)  |
+=============+=====================+
| 1 - 50  | +1  |
+-------------+---------------------+
| 51 - 100  | +2  |
+-------------+---------------------+
| 101 - 150  | +3 |
+-------------+---------------------+
| 151 - 200  | +4  |
+-------------+---------------------+
| Oltre 200  | +5  |
+-------------+---------------------+

Non si puo' in ogni caso disporre l'accreditamento di ulteriori corsi di studio in caso di sussistenza di piani di raggiungimento per oltre un quarto dei corsi di studio accreditati o in caso di giudizio di accreditamento periodico condizionato dell'Ateneo.
4. I corsi di studio di nuova istituzione e accreditati devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del decreto ministeriale di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresi' prevista la decadenza automatica dell'accreditamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.
5. Per gli anni successivi a quelli dell'accreditamento iniziale, l'attivazione dei corsi di studio accreditati e' subordinata unicamente alla verifica, entro il 30 novembre dell'a.a. antecedente a quello di attivazione, del possesso dei requisiti della docenza di riferimento richiesti nell'anno accademico in corso di svolgimento o del rispetto dell'eventuale piano di raggiungimento dei requisiti di docenza. I dati necessari per la verifica devono essere aggiornati dalle Universita'. Il Ministero e l'A.N.V.U.R. svolgono, in qualsiasi momento, una complessiva azione di monitoraggio e valutazione dei suddetti dati.
6. L'accreditamento si intende confermato qualora l'esito della verifica di cui al comma 5, ivi compreso quello dei piani di raggiungimento, sia positivo e in caso contrario decade automaticamente con contestuale eliminazione del corso di studi dalla banca dati dell'offerta formativa. Qualora l'esito negativo della verifica sia determinato da una insufficienza della docenza necessaria in relazione al superamento delle numerosita' massime di studenti indicate nell'allegato D, l'accreditamento del corso e la possibilita' di attivare lo stesso in difetto della docenza necessaria permangono per un massimo di un anno accademico, senza la necessita' di sottoscrivere i piani di raggiungimento di cui al comma 3 e incorrere nelle conseguenze ivi indicate, al fine di consentire l'adozione e l'attuazione di altre misure idonee al superamento delle carenze di docenza.
7. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento direttoriale sentito il C.U.N.. In caso di modifiche dell'ordinamento ritenute sostanziali, ovvero che possano incidere sui presupposti dell'accreditamento iniziale del corso, sentito il C.U.N., il Ministero puo' trasmettere il corso all'A.N.V.U.R. per l'acquisizione del relativo parere.
 
Art. 5

Accreditamento periodico dei corsi di studio

1. L'accreditamento periodico dei corsi di studio della stessa Universita' viene concesso ai corsi che soddisfano i requisiti per l'accreditamento iniziale e quelli di cui all'allegato C, tenuto conto degli indicatori di valutazione periodica di cui all'allegato E. La verifica di tali requisiti viene effettuata da parte dell'A.N.V.U.R., anche sulla base dell'attivita' di monitoraggio e valutazione dei NUV.
2. Tutti i corsi di studio attivi delle Universita' che hanno ottenuto l'accreditamento periodico, sono sottoposti con periodicita' almeno triennale a valutazione da parte dell'A.N.V.U.R. L'accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accreditamento periodico dei restanti corsi di studio dell'Ateneo. L'accreditamento periodico dei corsi puo' essere anticipato in caso di criticita' riscontrate, anche su segnalazione dei NUV o del Ministero.
3. In caso di esito positivo della valutazione da parte dell'A.N.V.U.R., la durata dell'accreditamento periodico dei corsi e' automaticamente prorogata fino al termine della durata dell'accreditamento periodico della sede. In caso di criticita' riscontrate o su segnalazione del Ministero, l'A.N.V.U.R. dispone una valutazione approfondita del corso:
in caso di esito positivo, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata fino al termine dell'accreditamento della sede;
in caso di esito negativo si provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso con apposito decreto del Ministro.
4. Nei casi in cui l'esame periodico dei corsi attivi in una sede dimostri rilevanti criticita' per una parte rilevante degli stessi, il Ministero, sentita l'A.N.V.U.R., puo' altresi' richiedere l'anticipo della visita di accreditamento periodico della sede.
 
Art. 6

Valutazione periodica

1. La verifica dell'efficienza e della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e i risultati conseguiti vengono valutati sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nello spazio europeo dell'istruzione superiore (ESG) e tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Universita'.
2. I risultati della valutazione periodica degli Atenei da parte dell'A.N.V.U.R., sulla base degli indicatori di cui all'allegato E, sono utilizzati ai fini dell'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di cui agli art. 3 e 5 del presente decreto.
 
Art. 7

Nucleo di valutazione

1. Per le finalita' di cui al presente decreto, i NUV:
a. esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accreditamento iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012), nonche' sulla coerenza e sostenibilita' dei piani di raggiungimento di cui all'art. 4;
b. verificano il corretto funzionamento del sistema di AQ e forniscono supporto all'A.N.V.U.R. e al Ministero nel monitoraggio del rispetto dei requisiti di accreditamento iniziale e periodico dei corsi e delle sedi (rif. art. 9, commi 2, 3 e 7, decreto legislativo n. 19/2012);
c. forniscono supporto agli organi di governo dell'Ateneo e all'A.N.V.U.R. nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica (rif. art. 12, comma 1, decreto legislativo n. 19/2012), nonche' all'Ateneo nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica (rif. art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 19/2012);
d. riferiscono nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sugli esiti delle attivita' di cui ai precedenti punti b e c. (rif. art. 12, comma 2, decreto legislativo n. 19/2012).
 
Art. 8
Flessibilita' dell'offerta formativa e corsi di laurea ad
orientamento professionale

1. In relazione a quanto previsto dall'allegato 4, punto B, del decreto ministeriale n. 289/2021, e' data la possibilita' di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attivita' di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti delle classi di laurea e laurea magistrale nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
a. il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente per ciascun Ateneo non puo' essere superiore al 20 per cento dell'offerta formativa gia' accreditata;
b. sono esclusi:
i. le lauree: L-17 Scienze dell'architettura, L/DS Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
ii. le lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85-bis Scienze della formazione primaria, LMR/02 Restauro, LM/DS Difesa e sicurezza, LM/13 Farmacia e Farmacia industriale;
iii. i corsi di studio interclasse di cui all'art. 1, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e la LMG/01 Giurisprudenza.
c. gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50 per cento del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attivita' formative indispensabili.
2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo puo' proporre al massimo un corso di laurea sperimentale ad orientamento professionale nelle classi di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 per anno accademico, in aggiunta al limite del 2 per cento di cui all'art. 4, comma 3, esclusivamente con modalita' di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a. il progetto formativo e' sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, collegi, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non piu' di 60 CFU in attivita' di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attivita' di base e caratterizzanti.
b. i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cento studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un triennio dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari al 60 per cento. Il rispetto di tale soglia e' condizione necessaria al fine dell'accreditamento periodico del corso stesso. La suddetta percentuale si applica fino alla conclusione del ciclo iniziato nell'a.a. 2020/21. Successivamente, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80 per cento.
3. I corsi di laurea ad orientamento professionale di cui al decreto ministeriale n. 446/2020 possono essere istituiti in aggiunta al limite del 2 per cento di cui all'art. 4, comma 3. I corsi sperimentali gia' attivati aventi contenuti e sbocchi occupazionali analoghi a quelli delle nuove classi a orientamento professionale sono trasformati e disattivati entro l'a.a. 2022/23.
 
Art. 9

Banche dati di riferimento

1. Le schede SUA-CdS e SUA-RD, anche attraverso la interoperabilita' con le altre banche dati ministeriali contengono gli elementi informativi necessari al sistema di autovalutazione, valutazione periodica e accreditamento, nonche' alla definizione annuale dell'offerta formativa (dalla fase di istituzione a quella di attivazione dei corsi di studio).
2. I contenuti e il funzionamento e i termini di compilazione delle banche dati di cui al presente articolo sono definiti, nel rispetto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010, sentita l'A.N.V.U.R., con apposito decreto direttoriale.
3. Con il decreto direttoriale di cui al comma 2 sono altresi' individuate le tipologie dei corsi di studio a carattere internazionale.
 
Art. 10

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale n. 6/2019 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023.
2. Per i corsi di studio accreditati entro l'a.a. 2021/2022 che non rispettano i requisiti minimi di docenza di cui al presente decreto, gli Atenei possono sottoscrivere piani di raggiungimento dei predetti requisiti secondo le modalita' indicate dall'art. 4 del presente decreto, da conseguire non oltre un numero di anni corrispondenti alla durata normale dei corsi incrementato di due.
3. Ai fini della definizione dell'offerta formativa dell'a.a. 2022/2023, il termine per la verifica dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 5, e' stabilito nel decreto direttoriale di cui all'art. 9, comma 2.
4. Fino alla entrata in vigore del regolamento adottato in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il termine di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio resta stabilito al 15 giugno.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2021

Il Ministro: Messa