Gazzetta n. 280 del 24 novembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 267 del 9 novembre 2021).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n.156, recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione dei veicoli
e di specifiche categorie di utenti

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonche' la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato»;
0b) all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), la parola: «debole» e' sostituita dalla seguente: «vulnerabile» e le parole: «disabili in carrozzella» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilita'»; conseguentemente, ovunque ricorrono nel codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «debole» e «deboli» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «vulnerabile» e «vulnerabili»;
0c) all'articolo 6, comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)»;
a) all'articolo 7, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite;»;
a-bis) all'articolo 10, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l'edilizia nonche' di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto puo' essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei unita', fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi e purche' almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o piu' assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o piu' assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile»;
a-ter) all'articolo 15:
1) al comma 3, le parole: «, h) ed i)» sono sotituite dalle seguenti: «e h)»;
2) al comma 3-bis, le parole: «da euro 108 ad euro 433» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 216 ad euro 866»;
3) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204»;
a-quater) all'articolo 23:
1) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta' individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di genere o alle abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma 4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata e' immediatamente revocata»;
2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e' un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita l'installazione di un cartello indicante il nome dell'impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4»;
3) al comma 13-bis, primo periodo, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1, 4-bis e 7-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e' ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo pubblicitario»;
a-quinquies) all'articolo 25:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «le strutture che realizzano l'opera d'arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarita'» sono inserite le seguenti: «, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria,»;
2) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalita' e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture»;
a-sexies) all'articolo 40, comma 11, le parole: «che hanno iniziato l'attraversamento» sono sostituite dalle seguenti: «che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l'attraversamento»;
a-septies) all'articolo 50, comma 2, le parole: «3 m» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 m»;
a-octies) all'articolo 52, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica»;
a-novies) all'articolo 60:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico»;
2) al comma 2, le parole: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli» sono sostituite dalle seguenti: «Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;
b) all'articolo 61:
1) al comma 2, le parole «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.»;
b-bis) all'articolo 62, comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t»;
b-ter) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati»;
c) all'articolo 80, comma 8, dopo le parole «temperatura controllata (ATP)» sono inserite le seguenti: «e dei relativi rimorchi e semirimorchi»;
c-bis) all'articolo 80 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa»;
c-ter) all'articolo 86:
1) al comma 1, dopo la parola: «autovetture» sono inserite le seguenti: «, motocicli e velocipedi»;
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi»;
c-quater) all'articolo 100, comma 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed e' collocato in modo da garantire la visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa»;
c-quinquies) all'articolo 105, comma 1, le parole: «16,50 m» sono sostituite dalle seguenti: «18,75 m. I convogli che per specifiche necessita' funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8»;
c-sexies) all'articolo 110:
1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, e' consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un'impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo»;
d) all'articolo 116, comma 9, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonche' l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonche' l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalita' con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo»;
d-bis) all'articolo 117, comma 2-bis, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano, inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di eta' non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore»;
d-ter) all'articolo 121, comma 11, secondo periodo, le parole: «per una volta soltanto» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu' di due volte»;
d-quater) all'articolo 122:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non puo' prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2»;
2) il comma 5 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI»;
d-quinquies) all'articolo 126-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tramite il portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili»;
d-sexies) all'articolo 138, dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilita', possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62»;
d-septies) all'articolo 142, comma 12-quater, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo» e, al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo periodo»;
d-octies) all'articolo 147:
1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 puo' essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall'articolo 192 del regolamento»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a sue spese»;
e) all'articolo 158:
01) al comma 1, la lettera h-bis) e' sostituita dalle seguenti:
«h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257»;
1) al comma 2:
1.1. dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;»;
1.2. dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di permesso rosa;»;
2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad euro 660 per i restanti veicoli.»;
3) al comma 5, le parole «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), h) e i)»;
e-bis) all'articolo 171, comma 2, secondo periodo, la parola: «minore» e' soppressa e dopo la parola: «risponde» e' inserita la seguente: «anche»;
e-ter) all'articolo 173, comma 2, dopo le parole: «apparecchi radiotelefonici» sono inserite le seguenti: «, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante»;
e-quater) all'articolo 175, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico»;
e-quinquies) all'articolo 177, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'uso dei predetti dispositivi e' consentito altresi' ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi»;
e-sexies) all'articolo 180, comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la validita' della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione»;
f) all'articolo 188:
01) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con disabilita', titolari del contrassegno speciale ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;
1) al comma 4, le parole «una somma da euro 87 a euro 344» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 168 ad euro 672»;
2) al comma 5, le parole «una somma da euro 42 a euro 173» sono sostituite dalle seguenti: «una somma da euro 87 ad euro 344»;
g) dopo l'articolo 188, e' inserito il seguente:
«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni). - 1. Per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni gli enti proprietari della strada possono allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di tali soggetti secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1, le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni sono autorizzati dal comune di residenza, nei casi e con le modalita', relativi al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2, o ne fa uso improprio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173.»;
g-bis) all'articolo 191, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimita'. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimita', quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il divieto di cui all'articolo 190, comma 4»;
g-ter) all'articolo 196, comma 1, secondo periodo, le parole: «risponde solidalmente il locatario e» sono sostituite dalle seguenti: «il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione;»;
g-quater) all'articolo 203:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con ricevuta di ritorno» sono aggiunte le seguenti: «o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «con raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
g-quinquies) all'articolo 213:
1) al comma 3, terzo periodo, la parola: «trasmissione» e' sostituita dalla seguente: «ricezione» e dopo le parole: «del provvedimento» sono aggiunte le seguenti «adottato dal prefetto»;
2) al comma 5:
2.1) al sesto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; la medesima comunicazione reca altresi' l'avviso che, se l'avente diritto non assumera' la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sara' alienato anche ai soli fini della sua rottamazione»;
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, e' notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresi' a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficolta' oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove e' avvenuto l'accertamento della violazione»;
3) al comma 7, quinto periodo, la parola: «distrutto» e' sostituita dalla seguente: «alienato»;
4) dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il sequestro del veicolo e' comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA»;
g-sexies) all'articolo 214, comma 5, secondo periodo, la parola: «sequestro» e' sostituita dalle seguenti: «fermo amministrativo»;
g-septies) all'articolo 215-bis:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole: «comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione delle disposizioni del»;
3) alla rubrica, la parola: «rimossi,» e' soppressa;
g-octies) alla tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis:
1) al capoverso «Art. 158», alla voce «Comma 2», le parole: «lettere d), g) e h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d) e h)» ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Comma 2, lettera g) - 4»;
2) il capoverso «Art. 188» e' sostituito dal seguente: «Art. 188 - Comma 4 - 6 - Comma 5 - 3».
1-bis. Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall'articolo 25, commi 1-quater e 1-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell'articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25.
1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), numero 01), del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell'eventualita' in cui dall'attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 819, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2021» e le parole «di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni ovvero a prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati»;
b) al comma 820, le parole «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilita'».
2-bis. Sono classificate d'interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione e' precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneita' alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma.
3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, puo' essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli gia' muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilita' civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attivita' esercitata e del numero di addetti.
4-bis. Al fine di semplificare le attivita' degli uffici della motorizzazione civile, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' autorizzato a modificare l'allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, inserendo tra le modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento della carta di circolazione non e' subordinato a visita e prova ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche quelle riguardanti i sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20.
5. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole «per mezzo dei veicoli» sono inserite le seguenti: «adibiti al trasporto di cose e di passeggeri»;
b) all'articolo 22:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini del possesso della carta di qualificazione del conducente da parte di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la qualificazione iniziale e la formazione periodica sono comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.»;
2) al comma 3-bis, le parole «formazione periodica di» sono sostituite dalle seguenti: «formazione periodica conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da» e le parole «dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilita' sostenibili, Dipartimento per i trasporti e la navigazione»;
3) al comma 6:
3.1. all'alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono soppresse;
3.2. (soppresso)
4) al comma 7, alinea, le parole «diverso dall'Italia» sono soppresse.
5-bis. Dal 1° gennaio fino al 30 giugno 2022, ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'eta' e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un contributo, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, di importo pari a 1.000 euro e comunque non superiore al 50 per cento dell'importo di tali spese. Ai fini della concessione del contributo di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualita' di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalita' sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalita' di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5-bis, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
5-quinquies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sugli autocarri e' possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l'esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.
5-sexies. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito denominati "servizi di linea": i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilita' per i passeggeri di concludere il viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio e' iniziato e, per le tratte all'interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilita' di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonche' i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, relativamente al percorso e alle aree di fermata del servizio di linea proposto e»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) proporre un servizio di linea nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea proposto»;
2.2) la lettera m) e' abrogata;
3) al comma 3, le parole: «, g) e m)» sono sostituite dalle seguenti: «e g)»;
c) all'articolo 5, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, certificata conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale originato dall'applicazione informatica gestita dal medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La documentazione, redatta nella forma specificata nel citato decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo».
5-septies. Le disposizioni di cui al comma 5-sexies, lettera a), si applicano a decorrere dal 31 marzo 2022.
5-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre 2006, n. 316, anche al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, con particolare riferimento alla riduzione dei termini del medesimo procedimento e alla sua conclusione anche secondo le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4-septies, sono aggiunti i seguenti:
«4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonche' i requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applica la disciplina prevista dal decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2020, nonche' quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennita' da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei richiedenti.
4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento dei diritti di cui al comma 4-novies sono determinati secondo le modalita' previste dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 11, commi 12 e 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e destinate al finanziamento delle spese di funzionamento delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-novies e delle indennita' da corrispondere ai componenti delle medesime commissioni.
4-undecies. Per l'anno 2021, al fine di consentire l'avvio delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al comma 4-octies e' autorizzata la spesa di euro 200.000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo finanzia altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica urbana, comprese l'istituzione di zone a velocita' limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis), 12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
6-ter. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno» sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle persone fisicamente impedite, a mobilita' ridotta anche se accompagnate, ovvero persone con invalidita' o affette da malattie che necessitano di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in gravidanza, ovvero di persone di eta' pari o superiore a sessantacinque anni»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i comuni possono prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilita', anche economica, appartenenti alle categorie di cui al comma 1.
4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5 per cento delle medesime risorse anche per finanziare le spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di cui al presente articolo».
6-quater. Al fine di sostenere le attivita' di trasformazione digitale dei servizi di motorizzazione resi a cittadini e imprese dagli uffici del Dipartimento per la mobilita' sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nonche' di garantire elevati livelli di sicurezza cibernetica in relazione al trattamento dei dati, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, un apposito fondo con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquies. All'articolo 22, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, il secondo periodo e' soppresso.
6-sexies. In fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario devono essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui e' maggiore la loro presenza nel territorio.
6-septies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano alle infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario la cui attivita' di progettazione e' avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definite le specifiche tecniche destinate ai gestori e finalizzate ad assicurare modalita' standardizzate ai fini della progettazione di cui al comma 6-sexies.
6-novies. Dall'attuazione delle disposizioni dei commi 6-sexies, 6-septies e 6-octies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-decies. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-bis e' abrogato.
 


Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 114 del 30 aprile 1992, S.O. n. 74.
- Si riportano gli articoli 1, comma 1, 3, comma 1,
numero 53-bis), 6, comma 4, lettera b), 7, comma 1, lettera
d), 10, comma 2, lettera b), 15, 23, 25, 40, 50, comma 2,
52, comma 1, lettera a), 60, commi 1 e 2, 61, comma 2, 62,
comma 3, 68, commi 1 e 2, 80, 86, comma 1, 100, comma 10,
105, comma 1, 105, comma 1, 110, 116, comma 9, 117, comma
2-bis, 121, comma 11, 122, 126 bis, comma 3, 138, 142,
comma 12 quater, 147, 158, 171, 173, comma 2, 175, comma 2,
177, comma 1, 180, comma 8, 188, 191, comma 1, 196, comma
1, 203, commi 1 e 1 bis, 213, 214, comma 5, 215-bis, commi
1 e 4, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificati dalla presente legge:
«Art. 1 (Principi generali). - 1. La sicurezza e la
tutela della salute delle persone nonche' la tutela
dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra
le finalita' primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato.
(Omissis).»
«Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis)
53-bis) Utente vulnerabile della strada: pedoni,
persone con disabilita', ciclisti e tutti coloro i quali
meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti
dalla circolazione sulle strade.
(Omissis).»
«Art. 6 (Regolamentazione della circolazione fuori
dei centri abitati). - (Omissis)
4. L'ente proprietario della strada puo', con
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
(Omissis)
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di
carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o
tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade, con particolare
riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella
lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
(UNESCO).
(Omissis).»
«Art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati). - 1. Nei centri abitati i comuni possono,
con ordinanza del sindaco:
(Omissis)
d) riservare limitati spazi alla sosta, a carattere
permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati
periodi, giorni e orari:
1) dei veicoli degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi
di soccorso;
2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con
disabilita', munite del contrassegno di cui all'articolo
381, comma 2, del regolamento;
3) dei veicoli al servizio delle donne in stato
di gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non
superiore a due anni, munite di contrassegno speciale,
denominato "permesso rosa";
4) dei veicoli elettrici;
5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle
merci nelle ore stabilite;
6) dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo
stazionamento ai capilinea;
7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico
nelle ore stabilite;
(Omissis).»
«Art. 10 (Veicoli eccezionali e trasporti in
condizioni di eccezionalita'). - (Omissis)
2. E' considerato trasporto in condizioni di
eccezionalita':
(Omissis)
b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una
cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue
dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto
ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per
la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti
stabiliti dall'articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi e
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
nonche' di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il
trasporto puo' essere effettuato integrando il carico con
gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in
numero non superiore a sei unita', fino al completamento
della massa eccezionale complessiva posseduta
dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano
superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto
dell'articolo 61, il carico puo' essere completato, con
generi della stessa natura merceologica, per occupare
l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o
del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164
e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione
per gli elementi prefabbricati compositi e le
apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i
quali si applica sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi, purche' almeno un carico delle cose
indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali, la
predetta massa complessiva non puo' essere superiore a 38
tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi,
a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a
quattro o piu' assi, a 72 tonnellate se si tratta di
complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si
tratta di complessi di veicoli a sei o piu' assi. I
richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo
caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile;
(Omissis).»
«Art. 15 (Atti vietati). - 1. Su tutte le strade e
loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le
piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono,
alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la
circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa
attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei
fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di
scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si
scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per
quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla
conduzione degli animali;
f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi
specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le
sue pertinenze;
f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze
gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in
movimento;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a
mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e
diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi
e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o
incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere a), b) e g), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 ad
euro 173.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1,
lettere c), d), e), f), e) ed h), e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 ad
euro 102.
3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 216 ad euro 866.
3-ter. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1,
lettera i), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis
consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
per l'autore della violazione stessa del ripristino dei
luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.»
«Art. 23 (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli). -
1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o
propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade,
che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione
possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale,
ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo
visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione
con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono
costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla
circolazione delle persone invalide. Sono, altresi',
vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose
che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico
delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di
qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne
pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e
alle condizioni stabiliti dal regolamento, purche' sia
escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione
dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri
veicoli.
3.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle presenti
norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente
proprietario se la strada e' statale, regionale o
provinciale.
4-bis. E' vietata sulle strade e sui veicoli
qualsiasi forma di pubblicita' il cui contenuto proponga
messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere
offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle liberta'
individuali, dei diritti civili e politici, del credo
religioso o dell'appartenenza etnica oppure discriminatori
con riferimento all'orientamento sessuale, all'identita' di
genere o alle abilita' fisiche e psichiche.
4-ter. Con decreto dell'autorita' di Governo delegata
per le pari opportunita', di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il
Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' di attuazione
delle disposizioni del comma 4-bis.
4-quater. L'osservanza delle disposizioni del comma
4-bis e' condizione per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 4; in caso di violazione, l'autorizzazione
rilasciata e' immediatamente revocata.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
collocati su una strada sono visibili da un'altra strada
appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e'
subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono
soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro
collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello
Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della
strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le
dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi
pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e
nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante.
Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di
concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime
per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza
della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e
in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e
delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su
dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di
servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente
proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni
agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di
esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne
pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purche'
autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i
limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario
della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il
decreto di cui al periodo precedente, cartelli di
valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti
d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti
servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al
quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di
pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni
del periodo precedente.
7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo
periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi e'
un'area verde, la cui manutenzione e' affidata a titolo
gratuito a societa' private o ad altri enti, e' consentita
l'installazione di un cartello indicante il nome
dell'impresa o ente affidatario del servizio di
manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni
non superiori a 40 cm per lato. Per l'installazione del
cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso
le disposizioni del comma 4.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai
veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto,
significato o fine in contrasto con le norme di
comportamento previste dal presente codice. La pubblicita'
fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati,
per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono
limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme
di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del
presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive
per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo
e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a
mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle
disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.417 ad euro 14.168 in via solidale con il
soggetto pubblicizzato.
13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva
competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del
presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine
l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore,
che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni
di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al
competente ente proprietario della strada.
13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne
di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di
autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto
dai commi 1, 4-bis e 7-bis, l'ente proprietario della
strada diffida l'autore della violazione e il proprietario
o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a
rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non
oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto;
in caso di violazione del comma 4-bis, il termine e'
ridotto a cinque giorni e, nei casi piu' gravi, l'ente
proprietario puo' disporre l'immediata rimozione del mezzo
pubblicitario. Decorso il suddetto termine, l'ente
proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri
a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro
solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal
fine tutti gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo
privato ove e' collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque
viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma
7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 4.833 ad euro 19.332; nel caso in cui non
sia possibile individuare l'autore della violazione, alla
stessa sanzione amministrativa e' soggetto chi utilizza gli
spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
13-ter. In caso di inottemperanza al divieto, i
cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le
regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di
interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli,
le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari
provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal
provvedimento di individuazione delle strade di interesse
panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni
ai sensi del comma 13-bis.
13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei
cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi
pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero
rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle
strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le
strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la
circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni
contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza
indugio la rimozione del mezzo pubblicitario.
Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette
la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette
ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza
costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario puo'
liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in
conformita' al presente articolo, una volta che sia decorso
il termine di sessanta giorni senza che l'autore della
violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne
abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione
effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di
effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal
comma 13-quater.
13-quinquies.»
«Art. 25 (Attraversamenti ed uso della sede
stradale). - 1. Non possono essere effettuati, senza
preventiva concessione dell'ente proprietario,
attraversamenti od uso della sede stradale e relative
pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo
sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili
liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono
comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di
cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate
in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non
intralci la circolazione dei veicoli sulle strade,
garantendo l'accessibilita' delle fasce di pertinenza della
strada.
1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati
tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando
l'obbligatorieta' della concessione di cui al comma 1, le
strutture che realizzano l'opera d'arte principale del
sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza
nei sovrappassi, sono di titolarita', ai fini della loro
realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell'ente
che rilascia la concessione qualora la strada interferita
sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti
dall'articolo 2, comma 2, a quello della strada
interferente.
1-ter. Per ragioni di sicurezza e di importanza dei
flussi di traffico:
a) le strutture dei sottopassi e sovrappassi di
strade di tipo A e B con strade di tipo inferiore, comprese
le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di
titolarita' degli enti proprietari delle strade di tipo A e
B, anche quando tali enti rilasciano la concessione
all'attraversamento;
b) nel caso di attraversamento tra strada di tipo A
e strada di tipo B, le strutture dei sottopassi e
sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei
sovrappassi, sono di titolarita' dell'ente proprietario
della strada di tipo A;
c) nel caso di attraversamento tra strade di tipo A
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata nell'atto di
concessione di cui al comma 1, che va rinnovato o
rilasciato se privo di tale indicazione;
c-bis) nel caso di attraversamento tra strade di
tipo B appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle
strutture dei sottopassi e sovrappassi, comprese le
barriere di sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con
preferenza per l'ente cui appartiene la strada di interesse
nazionale, nell'atto di concessione di cui al comma 1, che
va rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione;
d) nel caso di attraversamento tra strade di tipo C
appartenenti a enti diversi, la titolarita' delle strutture
dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di
sicurezza nei sovrappassi, e' indicata, con preferenza per
l'ente cui appartiene la strada di interesse nazionale,
nell'atto di concessione di cui al comma 1, che va
rinnovato o rilasciato se privo di tale indicazione.
1-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi
1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle
strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi,
comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti
proprietari e i gestori delle strade interessate
dall'attraversamento a livello sfalsato provvedono a
disciplinare mediante appositi atti convenzionali le
modalita' e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle
predette strutture.
1-quinquies. In relazione ai sottopassi e sovrappassi
stradali esistenti, gli enti proprietari della strada
interferita e di quella interferente provvedono, ove
necessario anche mediante trasferimento della titolarita'
delle opere d'arte da realizzarsi senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, a dare attuazione
alle previsioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Gli enti proprietari, nonche' i
gestori dei medesimi procedono, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi dei sottopassi e
sovrappassi, di cui risultano o divengano titolari in
attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di
assoluta necessita', previo accertamento tecnico
dell'autorita' competente di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi
urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati
in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla
circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli
attraversamenti e l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli
previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene
l'esercizio senza concessione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad
euro 3.464.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nella concessione o nelle norme del regolamento e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 430 ad euro 1.731.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico
dell'autore della violazione ed a sue spese, della
rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione
prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni attivita' fino
all'attuazione successiva delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.»
«Art. 40 (Segnali orizzontali). - (Omissis)
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali
i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai
pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che
hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento
devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei
ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili.
Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre
accessibili anche alle persone non deambulanti su sedie a
ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati
segnali a pavimento o altri segnali di pericolo in
prossimita' degli attraversamenti stessi.»
«Art. 50 (Velocipedi). - (Omissis)
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di
larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.»
«Art. 52 (Ciclomotori). - 1. I ciclomotori sono
veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti
caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se
termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad
alimentazione elettrica;
(Omissis).»
«Art. 60 (Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e
macchine agricole d'epoca e di interesse storico e
collezionistico iscritti negli appositi registri). - 1.
Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli
con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori,
gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonche' i
motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di
interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i
motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine
agricole cancellati dal P.R.A. perche' destinati alla loro
conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche
tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non
siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli
equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per
l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti
in apposito elenco presso il Centro storico del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
(Omissis).»
«Art. 61 (Sagoma limite). - (Omissis)
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono
eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di
traino, di 18,75 m, ferma restando l'idoneita' certificata
dei rimorchi, o delle unita' di carico ivi caricate, al
trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel
regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a
servizio di linea per il trasporto di persone destinati a
percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la
lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non
devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m in
conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-bis. Gli autosnodati e i filosnodati destinati a
sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la
lunghezza massima di 24 m su itinerari in corsia riservata
autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
(Omissis).»
«Art. 62 (Massa limite). - (Omissis)
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104,
per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali
che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta
sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e quando, se
trattasi di veicoli a tre o piu' assi, la distanza fra due
assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo'
eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se
si tratta di veicoli a tre o piu' assi; 26 t e 32 t,
rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro
o piu' assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due
assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere
19,5 t.
(Omissis).»
«Art. 68 (Caratteristiche costruttive e funzionali e
dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi). - 1. I
velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche':
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente
per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace
sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di
luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di
catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere
applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono
essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c)
del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il
tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche
di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di
neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia sia nei centri abitati che
fuori dai centri abitati.
(Omissis).»
«Art. 80 (Revisioni). - 1. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri
decreti, i criteri, i tempi e le modalita' per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine
di accertare che sussistano in essi le condizioni di
sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che i
veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti
superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto
stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura
degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su
cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli
e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con
quelle contenute nelle direttive della Comunita' europea
relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli
per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta
entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni, nel rispetto delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie
vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone
con numero di posti superiore a 9 compreso quello del
conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di
cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a
pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con
conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere
disposta annualmente, salvo che siano stati gia' sottoposti
nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e
6.
5. Gli uffici competenti del Dipartimento per i
trasporti terrestri, anche su segnalazione degli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi
sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosita'
ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi
momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla
revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico
ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli
a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in
conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle
condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri per la adozione del provvedimento di revisione
singola.
8. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al fine di assicurare in relazione a particolari e
contingenti situazioni operative degli uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei
termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a
motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso
il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino
a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto
di merci non pericolose o non deperibili in regime di
temperatura controllata (ATP) e dei relativi rimorchi e
semirimorchi, puo' per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le
suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che
svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e
motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio
di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale
o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio
decreto le modalita' tecniche e amministrative per le
revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti terrestri effettua periodici
controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e
controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a
revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle
officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati,
con le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del
Dipartimento per i trasporti terrestri in possesso di
laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche
funzionali e profili professionali corrispondenti alle
qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati
nel regolamento. I relativi importi a carico delle officine
dovranno essere versati in conto corrente postale ed
affluire alle entrate dello Stato con imputazione al
capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente
modificata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si
accerti che l'impresa non sia piu' in possesso delle
necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano
state effettuate in difformita' dalle prescrizioni vigenti,
le concessioni relative ai compiti di revisione sono
revocate.
12. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le
operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i
trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8,
nonche' quelle inerenti ai controlli periodici sulle
officine ed ai controlli a campione effettuati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma
10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e
con le modalita' che saranno stabilite con disposizioni del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasmettono
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri la carta di circolazione, la certificazione della
revisione effettuata con indicazione delle operazioni di
controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del pagamento della
tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa
annotazione sulla carta di circolazione cui si dovra'
procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento
della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta
di circolazione sara' a disposizione presso gli uffici
competenti della Dipartimento per i trasporti terrestri per
il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a
restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione
sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa
che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli
effetti la carta di circolazione.
14. Ad esclusione dei casi previsti dall'articolo
176, comma 18, chiunque circola con un veicolo che non sia
stato presentato alla prescritta revisione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
173 ad euro 694. Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di
revisione omessa per piu' di una volta in relazione alle
cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L'organo
accertatore annota sul documento di circolazione che il
veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.998 ad
euro 7.993. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle
quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri il mancato
rispetto dei termini e delle modalita' stabiliti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del
comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono
accertate tre violazioni, l'ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri revoca la
concessione.
16. L'accertamento della falsita' della
certificazione di revisione comporta la cancellazione dal
registro di cui al comma 8.
17. Chiunque produce agli organi competenti
attestazione di revisione falsa e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731. Da tale violazione discende la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.
17-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, da emanare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le modalita' di
riqualificazione delle bombole approvate in conformita' al
regolamento n. 110 della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i
soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di
semplificare l'esecuzione della riqualificazione stessa.»
«Art. 86 (Servizio di piazza con autovetture,
motocicli e velocipedi con conducente o taxi). - 1. Il
servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi
con conducente o taxi e' disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano il settore.
(Omissis).»
«Art. 100 (Targhe di immatricolazione degli
autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e
posteriormente, di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente
di una targa contenente i dati di immatricolazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'
vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano
creare equivoco nella identificazione del veicolo. I
motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori
strada che prevedono trasferimenti su strada possono
esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in
luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa
sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che
riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il
pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e
caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa
che sostituisce ed e' collocato in modo da garantire la
visibilita' e la posizione richieste dal regolamento per le
targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo
della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti
di regolare licenza sportiva della Federazione
motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della
manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento
della manifestazione stessa.
(Omissis).»
«Art. 105 (Traino di macchine agricole). - 1. I
convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di
18,75 m. I convogli che per specifiche necessita'
funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il
limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla
circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si
applicano le norme previste dall'articolo 104, comma 8.
(Omissis).»
«Art. 110 (Immatricolazione, carta di circolazione e
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione delle
macchine agricole). - 1. Le macchine agricole indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto 2, e
lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello
stesso comma 2, lettera a), punto 3, e lettera b), punto 1,
con le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5
t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette al
rilascio di un certificato di idoneita' tecnica alla
circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione sono rilasciati
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti
terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio
provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 e punto
2, e lettera b), punto 2, ad esclusione dei rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed
aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a
nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa
agricola o forestale ovvero di impresa che effettua
lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine
agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici e
commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle
macchine agricole indicate dall'articolo 57, comma 2,
lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno
carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai
rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, comma 2, lettera
b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6
t, a nome di colui che si dichiara proprietario.
2-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di
imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, e all'articolo 6-bis, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle
reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o
associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile,
finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, e'
consentita l'immatricolazione ai sensi del comma 2 del
presente articolo a nome della rete di imprese,
identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese
partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto
ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del
2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il
programma della rete, previa individuazione di un'impresa
della rete incaricata di svolgere le funzioni
amministrative attribuite dalla legge al proprietario del
veicolo.
3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione, nonche' il
trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del
titolare devono essere comunicati entro trenta giorni,
unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri rispettivamente dal nuovo titolare e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprieta' consista in un
atto unilaterale, lo stesso ufficio dovra' acquisire anche
la dichiarazione di assunzione di responsabilita' e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le
modalita' indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto
applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprieta' e'
condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei
requisiti richiesti al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del
certificato di idoneita' tecnica, nonche' le modalita' per
gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola per la quale non e' stata rilasciata la carta di
circolazione, ovvero il certificato di idoneita' tecnica
alla circolazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694.
7. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola non osservando le prescrizioni contenute nella
carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneita'
tecnica, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprieta', di sede o di residenza ed abitazione nel
termine stabilito e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della carta di circolazione o del certificato di
idoneita' tecnica alla circolazione, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»
«Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali per
la guida di veicoli a motore). - (Omissis)
9. I certificati di abilitazione professionale di cui
al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle
modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel
regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di
abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A,
nonche' l'attestazione di avere frequentato con profitto un
corso di formazione di primo soccorso anche presso
un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale
di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la
patente di categoria B1, nonche' l'attestazione di avere
frequentato con profitto un corso di formazione di primo
soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo
123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite
le modalita' con cui anche gli istituti dedicati
all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle
nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che
intendono conseguire i certificati di abilitazione
professionale di cui al secondo e al terzo periodo. Ai fini
del conseguimento del certificato di abilitazione
professionale di tipo KB e' necessario che il conducente
abbia almeno la patente di categoria B1, nonche'
l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso
di formazione di primo soccorso.
(Omissis).»
«Art. 117 (Limitazioni nella guida). - (Omissis)
2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria
B, per il primo anno dal rilascio non e' consentita la
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita
alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di
categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si
applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70
kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone
invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche'
la persona invalida sia presente sul veicolo. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano,
inoltre, se a fianco del conducente si trova, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore. Fatto salvo quanto previsto
dall' articolo 120 del presente codice, alle persone
destinatarie del divieto di cui all' articolo 75, comma 1,
lettera a), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il
divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
anni dal rilascio della patente di guida.
(Omissis).»
«Art. 121 (Esame di idoneita'). - (Omissis)
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa
prenotazione da inoltrarsi non oltre il quinto giorno
precedente la data della prova, entro il termine di
validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida.
Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per
non piu' di due volte, la prova pratica di guida.
(Omissis).»
«Art. 122 (Esercitazioni di guida). - 1. A chi ne ha
fatto domanda per sostenere l'esame per la patente di guida
ovvero per l'estensione di validita' della patente ad altre
categorie di veicoli ed e' in possesso dei requisiti fisici
e psichici prescritti e' rilasciata un'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, previo superamento della prova di
controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo
121, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di
presentazione della domanda per il conseguimento della
patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non
sono consentite piu' di due prove.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di
esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali e'
stata richiesta la patente o l'estensione di validita'
della medesima, purche' al suo fianco si trovi, in funzione
di istruttore, persona di eta' non superiore a
sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa
categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessita'.
3. Agli aspiranti autorizzati a esercitarsi per
conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando
utilizzano veicoli nei quali non puo' prendere posto, a
fianco del conducente, altra persona in funzione di
istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami
di guida devono essere muniti di appositi contrassegni
recanti la lettera alfabetica "P". Tale contrassegno e'
sostituito per i veicoli delle autoscuole con la scritta
"scuola guida". Le caratteristiche di tali contrassegni e
le modalita' di applicazione saranno determinate nel
regolamento.
5. (Abrogato).
5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di
guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in
autostrada o su strade extraurbane e in condizione di
visione notturna presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina
e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di cui al
presente comma.
6. L'autorizzazione e' valida per dodici mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per
l'esercitazione, ma avendo a fianco, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente di guida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. La stessa
sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, essendo autorizzato per l'esercitazione,
guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di
istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi
del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla
violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 ad euro 344.»
«Art. 126-bis (Patente a punti). - (Omissis)
3. Ogni variazione di punteggio e' comunicata tramite
il portale dell'automobilista con le modalita' indicate dal
Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione
generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini
e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
(Omissis).»
«Art. 138 (Veicoli e conducenti delle Forze armate).
- 1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi
dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici,
all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di
circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i
limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti,
per circolare sulle strade non militari, di una
autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando
militare sentiti gli enti competenti, conformemente a
quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta
provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei
riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e
all'accertamento dei requisiti necessari per la guida,
all'esame di idoneita' e al rilascio della patente militare
di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli
comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle
mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola
guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di
cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del
presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneita', la patente
di guida per veicoli delle corrispondenti categorie,
secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della difesa, sempreche' la richiesta venga
presentata per il tramite dell'autorita' dalla quale
dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad
istruttore di guida militare puo' ottenere la conversione
in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di
guida civile senza esame e secondo le modalita' stabilite
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purche'
gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono
essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento
dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento
dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle
Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal
quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al
trasporto stradale di materie radioattive e fissili
speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e
le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in
materia.
10. In ragione della pubblica utilita' del loro
impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto
collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3,
sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di
Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia
penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di
Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della
Croce rossa, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione
civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
11-bis. I veicoli in dotazione alla Protezione civile
nazionale, alla protezione civile della regione Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque
immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi
di pubblica utilita', possono essere dotati di rimorchio
destinato al trasporto di cose, di larghezza massima
superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi
restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero
munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida
un veicolo immatricolato con targa civile e' soggetto alle
sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di
guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie
dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di
servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono
guidare veicoli delle corrispondenti categorie
immatricolati con targa civile purche' i veicoli stessi
siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione
dello Stato.»
«Art. 142 (Limiti di velocita'). - (Omissis)
12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via
informatica al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio
di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con
riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo
dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1
dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo,
come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno,
e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con
la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun
intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di
cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito
internet istituzionale entro trenta giorni dalla
trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e al Ministero dell'interno. A
decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno,
entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita
sezione del proprio sito internet istituzionale le
relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La
percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma
12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti
dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo
periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo
periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle
predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo
precedente rilevano ai fini della responsabilita'
disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate
tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei
conti.»
«Art. 147 (Comportamento ai passaggi a livello). - 1.
Gli utenti della strada, approssimandosi ad un passaggio a
livello, devono usare la massima prudenza al fine di
evitare incidenti e devono osservare le segnalazioni
indicate nell'art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza
barriere o semibarriere, gli utenti della strada devono
assicurarsi, in prossimita' delle segnalazioni previste nel
regolamento di cui all'art. 44, comma 3, che nessun treno
sia in vista e in caso affermativo attraversare rapidamente
i binari; in caso contrario devono fermarsi senza
impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un
passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere
o le semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione
luminosa o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal
regolamento, di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle
barriere o semibarriere previsti dal medesimo articolo.
3-bis. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal
comma 3 puo' essere rilevato anche tramite appositi
dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico
delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate
dall'articolo 192 del regolamento.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente
sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto
forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo
fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilita',
deve fare tutto quanto gli e' possibile per evitare ogni
pericolo per le persone, nonche' fare in modo che i
conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo
utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un
periodo di due anni, in una violazione di cui al comma 5
per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI.
6-bis. I dispositivi di cui al comma 3-bis possono
essere installati anche dal gestore dell'infrastruttura
ferroviaria a sue spese.»
«Art. 158 (Divieto di fermata e di sosta dei
veicoli). - 1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi
a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o
cosi' vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di segnali
stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la
vista, nonche' in corrispondenza dei segnali orizzontali di
preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e
in prossimita' delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle
aree di intersezione e in prossimita' delle stesse a meno
di 5 m dal prolungamento del bordo piu' vicino della
carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui
passaggi per ciclisti, nonche' sulle piste ciclabili e agli
sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;
h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta
dei veicoli elettrici;
h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei
veicoli elettrici. Tale divieto e' previsto anche per i
veicoli elettrici che non effettuano l'operazione di
ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre
un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale
limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle
ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro
veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli
a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla
fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti
su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una
distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonche'
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in
servizio di piazza;
d-bis) negli spazi riservati allo stazionamento e
alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per
il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta
dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i
marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata
utilizzati dagli stessi veicoli;
g-bis) negli spazi riservati alla sosta dei veicoli
a servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
con un bambino di eta' non superiore a due anni muniti di
permesso rosa;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi
pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica
indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o
contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in
corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla
sede stradale ed in loro prossimita' sino a 5 m prima e
dopo le installazioni destinate all'erogazione;
o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il
carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite.
3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei
rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo
diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve
adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed
impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso.
4-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma
2, lettera g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 ad
euro 660 per i restanti veicoli.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle
lettere d), h) e i) del comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad
euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da
euro 87 ad euro 344 per i restanti veicoli.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 per i
ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 42 ad
euro 173 per i restanti veicoli.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si
protrae la violazione.»
«Art. 171 (Uso del casco protettivo per gli utenti di
veicoli a due ruote). - 1. Durante la marcia, ai conducenti
e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli e'
fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente
allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati,
in conformita' con i regolamenti emanati dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per
l'Europa e con la normativa comunitaria.
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i
conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro
ruote dotati di carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote
dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di
sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo
le disposizioni del regolamento.
2. Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
83 ad euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un
trasportato, della violazione risponde anche il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista
dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo
per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del
titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un
ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno
due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il
fermo del veicolo e' disposto per novanta giorni. La
custodia del veicolo e' affidata al proprietario dello
stesso.
4. Chiunque importa o produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale e chi
commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 866 ad euro 3.464.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati,
sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai
sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.»
«Art. 173 (Uso di lenti o di determinati apparecchi
durante la guida). - (Omissis)
2. E' vietato al conducente di far uso durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer
portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che
comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento
delle mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore,
fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze
armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di
polizia. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce, o
dotati di auricolare purche' il conducente abbia adeguate
capacita' uditive ad entrambe le orecchie che non
richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.
(Omissis).»
«Art. 175 (Condizioni e limitazioni della
circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali). - 1. Le norme del presente articolo e
dell'art. 176 si applicano ai veicoli ammessi a circolare
sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su
altre strade, individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti , su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica
d'inizio e fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli
sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico,
ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico,
e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri
cubici se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg
o di massa complessiva fino a 1300 kg, ad eccezione dei
tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cm3 se a motore
termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW,
destinati al trasporto di persone e con al massimo un
passeggero oltre al conducente;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico
scoperto, se trasportano materie suscettibili di
dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i
limiti previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei
casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso,
equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per
la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato
e fissato.
(Omissis).»
«Art. 177 (Circolazione degli autoveicoli e dei
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di
protezione civile e delle autoambulanze). - 1. L'uso del
dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i
veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante
blu e' consentito ai conducenti degli autoveicoli e
motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
protezione civile come individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico del Club alpino italiano, nonche' degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle
d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a
quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al
trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di
servizi urgenti di istituto. L'uso dei predetti dispositivi
e' consentito altresi' ai conducenti dei motoveicoli
impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque,
solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono definite
le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le
relative caratteristiche tecniche e sono individuati i
servizi urgenti di istituto per i quali possono essere
impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati
devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneita' al
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti
terrestri. L'uso dei predetti dispositivi e' altresi'
consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di
soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi
condizioni di salute puo' essere considerato in stato di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la
documentazione che deve essere esibita, eventualmente
successivamente all'atto di controllo da parte delle
autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai
veicoli suddetti.
(Omissis).»
«Art. 180 (Possesso dei documenti di circolazione e
di guida). - (Omissis)
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine
stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per
fornire informazioni o esibire documenti ai fini
dell'accertamento delle violazioni amministrative previste
dal presente codice, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731. Alla violazione di cui al presente comma
consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per
la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione dei documenti. L'invito a
presentarsi per esibire i documenti di cui al presente
articolo non si applica nel caso in cui l'esistenza e la
validita' della documentazione richiesta possano essere
accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi
pubblici o gestiti da amministrazioni dello Stato
accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad
eccezione delle ipotesi in cui l'accesso a tali banche di
dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al
momento della contestazione.».
«Art. 188 (Circolazione e sosta dei veicoli al
servizio di persone invalide). - 1. Per la circolazione e
la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli
enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e
mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di
esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle
strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco
del comune di residenza nei casi e con limiti determinati
dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide
autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo
del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle
aree di parcheggio a tempo determinato.
3-bis. Ai veicoli al servizio di persone con
disabilita', titolari del contrassegno speciale ai sensi
dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a
pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili
gli stalli a loro riservati.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma
1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne
faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad
euro 672.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1,
pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i
limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 87 ad euro 344."
«Art. 188-bis (Sosta dei veicoli al servizio delle
donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino
di eta' non superiore a due anni). - 1. Per la sosta dei
veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di
genitori con un bambino di eta' non superiore a due anni
gli enti proprietari della strada possono allestire spazi
per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per
consentire ed agevolare la mobilita' di tali soggetti
secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
2. Per usufruire delle strutture di cui al comma 1,
le donne in stato di gravidanza o i genitori con un bambino
di eta' non superiore a due anni sono autorizzati dal
comune di residenza, nei casi e con le modalita', relativi
al rilascio del permesso rosa, stabiliti dal regolamento.
3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al
comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma
2 o ne fa uso improprio, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro
344.
4. Chiunque, pur avendone diritto, usa delle
strutture di cui al comma 1 non osservando le condizioni ed
i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma
2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 42 a euro 173.»
«Art. 191 (Comportamento dei conducenti nei confronti
dei pedoni). - 1. Quando il traffico non e' regolato da
agenti o da semafori, i conducenti devono dare la
precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai
pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si
trovano nelle loro immediate prossimita'. I conducenti che
svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso
si trova un attraversamento pedonale devono dare la
precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai
pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si
trovano nelle sue immediate prossimita', quando a essi non
sia vietato il passaggio. Resta fermo per i pedoni il
divieto di cui all'articolo 190, comma 4.
(Omissis).»
«Art. 196 (Principio di solidarieta'). - 1. Per le
violazioni punibili con la sanzione amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del
rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua
vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato
dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria,
e' obbligato in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua
volonta'. Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde il
locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente
con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con
l'intestatario del contrassegno di identificazione; in
quelle di cui all'articolo 94, comma 4-bis, risponde
solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei
casi indicati all'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e
all'articolo 132, delle violazioni commesse risponde
solidalmente la persona residente in Italia che ha, a
qualunque titolo, la disponibilita' del veicolo, se non
prova che la circolazione del veicolo stesso e' avvenuta
contro la sua volonta'.
(Omissis).»
«Art. 203 (Ricorso al prefetto). - 1. Il trasgressore
o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di
giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora, non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da
presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo
accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata
con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di
posta elettronica certificata o di altro servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le
modalita' previste dall'articolo 65 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere
richiesta l'audizione personale.
1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere
presentato direttamente al prefetto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via
telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di
altro servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, secondo le modalita' previste dall'articolo 65
del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il
prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene
l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti
allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla
sua ricezione.
(Omissis).»
«Art. 213 (Misura cautelare del sequestro e sanzione
accessoria della confisca amministrativa). - 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
accessoria della confisca amministrativa, l'organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del
veicolo o delle altre cose oggetto della violazione
facendone menzione nel verbale di contestazione della
violazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario
o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o
altro soggetto obbligato in solido, e' sempre nominato
custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo
di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie
spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio,
provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale. Il documento di circolazione e'
trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di
polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve
recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con
le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il
soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una
delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge
1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono
anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione
degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere
dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal
prefetto.
4. E' sempre disposta la confisca del veicolo in
tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per
commettere un reato, diverso da quelli previsti nel
presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
conducente minorenne.
5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti
con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero
omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il
veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di
polizia, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.814 ad euro 7.261, nonche'
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di
violazione commessa da minorenne, il veicolo e' affidato in
custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona
maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle
spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra
indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o
non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di
polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo
trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo
214-bis. Di cio' e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Il veicolo e' trasferito in
proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per
l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione
di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia
assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e
trasporto. Del deposito del veicolo e' data comunicazione
mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale
della prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente; la medesima comunicazione reca altresi'
l'avviso che, se l'avente diritto non assumera' la custodia
del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento
dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sara'
alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. La
somma ricavata dall'alienazione e' depositata, sino alla
definizione del procedimento in relazione al quale e' stato
disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero
presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto.
Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore
della violazione, per i quali non sia stato possibile
rintracciare contestualmente il proprietario o altro
obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui
all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione,
unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad
assumerne la custodia, e' notificato senza ritardo
dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro.
Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede
altresi' a dare comunicazione del deposito del veicolo
presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante
pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del
comune ove e' avvenuto l'accertamento della violazione.
Qualora, per comprovate difficolta' oggettive, non sia
stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti
ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo
214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione della
comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio
del comune ove e' avvenuto l'accertamento della violazione.
6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta
giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi
anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi
inutilmente i termini per la loro proposizione, e' divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del
veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale,
presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle
disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il
suddetto termine, il trasferimento del veicolo e'
effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del
custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo
all'autorita' giudiziaria qualora si configurino a suo
carico estremi di reato. Le cose confiscate sono
contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con
decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero
dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le
modalita' di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei
dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al
presente articolo.
7. Avverso il provvedimento di sequestro e' ammesso
ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di
rigetto del ricorso, il sequestro e' confermato. La
declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la
restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando
ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca
con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero
con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le
necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel
caso in cui questo sia stato alienato, della somma
ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo
esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e
di custodia del veicolo.
8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale,
durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o
consente che altri vi circolino abusivamente e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.984 ad euro 7.937. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.
L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del
veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui
all'articolo 214-bis. Il veicolo e' trasferito in
proprieta' al soggetto a cui e' consegnato, senza oneri per
l'erario.
9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica
se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa.
10. Il provvedimento con il quale e' stata disposta
la confisca del veicolo e' comunicato dal prefetto
all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali e del personale per
l'annotazione al P.R.A.
10-bis. Il provvedimento con il quale e' disposto il
sequestro del veicolo e' comunicato dall'organo di polizia
procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la
mobilita' sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione
al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di
polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione
dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al
PRA.»
«Art. 214 (Fermo amministrativo del veicolo). -
(Omissis)
5. Salvo che il veicolo non sia gia' stato trasferito
in proprieta', quando il ricorso sia accolto e
l'accertamento della violazione dichiarato infondato
l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la
restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato
nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in
relazione al quale e' stato disposto il fermo
amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la
tesoreria dello Stato.
(Omissis).»
«Art. 215-bis (Censimento dei veicoli sequestrati,
fermati, dissequestrati e confiscati). - 1. I prefetti, con
cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli
organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli
giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai
sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo,
nonche' per effetto di provvedimenti amministrativi di
confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali
veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il
numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla
documentazione dello stato di conservazione, e' formato
apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale
della prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio.
(Omissis)
4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il
Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente articolo.».
- Si riporta la tabella dei punteggi previsti
dall'articolo 126-bis (Patente a punti), del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata, dalla
presente legge:
«Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.

Parte di provvedimento in formato grafico

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra
patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
presente tabella, per ogni singola violazione, sono
raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i
primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la
mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
derivi la decurtazione del punteggio determina
l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.».
- Si riporta l'articolo 2, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
«Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade).
- 1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente
codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico
destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le
seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia,
eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di
emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di
recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a
carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a
raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli
a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono
essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a
carreggiate indipendenti o separata da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale
corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a
destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso
semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o
fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica
carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e
marciapiedi, per la sosta sono previste aree attrezzate con
apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad
unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi,
con limite di velocita' non superiore a 30 km/h, definita
da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con
priorita' per i velocipedi.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non
facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale,
urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente
alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da
una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della
strada.
4. E' denominata "strada di servizio" la strada
affiancata ad una strada principale (autostrada, strada
extraurbana principale, strada urbana di scorrimento)
avente la funzione di consentire la sosta ed il
raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale
stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti
svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
si distinguono in strade "statali", "regionali",
"provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che
seguono. Enti proprietari delle dette strade sono
rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il
comune.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere
B, C ed F, si distinguono in:
A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi
direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete
viabile principale dello Stato con quelle degli Stati
limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni
diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete
delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i
centri di particolare importanza industriale, turistica e
climatica; e) servono traffici interregionali o presentano
particolare interesse per l'economia di vaste zone del
territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di
provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo
di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente
rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di
provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva
provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero
quando allacciano alla rete statale o regionale i
capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
per ragioni di carattere industriale, commerciale,
agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del
comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria,
tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto
marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di
scambio intermodale o con le localita' che sono sede di
essenziali servizi interessanti la collettivita' comunale.
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono
assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno
dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade
statali, regionali o provinciali che attraversano centri
abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5,
seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di
amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le
strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine
e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono
iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto
dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e
alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle
regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i
pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale
declassificazione sono indicati dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina
non modificano gli effetti del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.
10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli
militari, la disciplina specificamente prevista dal codice
dell'ordinamento militare.».
- Si riporta l'articolo 1, commi 819 e 820, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 819. Al fine di favorire la mobilita'
urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilita'
delle persone con disabilita', nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro
per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022,
destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse
disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di
contributi in favore dei comuni che, con ordinanza adottata
entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 7 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi riservati
destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al
servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori
con un bambino di eta' non superiore a due anni ovvero a
prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di
sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino gia'
occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per le disabilita', previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i criteri di determinazione
dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun comune
a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonche' le
modalita' di presentazione delle domande di accesso al
contributo, nonche' di erogazione del contributo stesso.».
- Si riporta l'articolo 215, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada):
«Art. 215 (Art. 60 Cod. Str. - Motoveicoli ed
autoveicoli d'interesse storico o collezionistico). - 1.
Sono classificati d'interesse storico o collezionistico i
motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registi
ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e
da questo dotati della certificazione attestante la
rispettiva data di costruzione nonche' le caratteristiche
tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente
di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento
nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche
devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la
verifica di idoneita' alla circolazione del motoveicolo o
dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico
devono conservare le caratteristiche originarie di
fabbricazione, salvo le eventuali modifiche imposte per la
circolazione dalle norme stabilite al comma 5.
4. Possono altresi' essere riconosciute ammissibili
dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C. modifiche o sostituzioni
determinate dalla impossibilita' di reperire i componenti
originari o non realizzabili ad un costo ragionevole,
oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del veicolo
nelle condizioni originarie risultanti all'atto della sua
prima immatricolazione. In ogni caso tali diversita' o
modifiche devono essere riportate sulla carta di
circolazione, unitamente all'anno di fabbricazione del
veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e' subordinata alla verifica delle
prescrizioni dettate per tali veicoli al punto F, lettera
b) dell'appendice V al presente titolo sui sistemi di
frenatura, sui dispositivi di segnalazione acustica,
silenziatori e tubi di scarico, segnalazione visiva e
d'illuminazione nonche' sui pneumatici e sistemi
equivalenti sulle sospensioni, sui vetri e specchi
retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse
storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi
e componenti aventi caratteristiche differenti da quelle
prescritte in generale per i motoveicoli e gli autoveicoli
dal presente regolamento, a condizione che detti
dispositivi ed organi siano stati riconosciuti ammissibili
dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla data
di fabbricazione dei veicoli interessati e purche' siano di
efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e
componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli
autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei
galletti dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o
dell'autoveicolo da uno dei registri di iscrizione di cui
al comma 1 comporta la cessazione della circolazione dello
stesso ed e' subordinata all'osservanza delle prescrizioni
dettate dall'art. 103 del codice.
8. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione dai
registri di cui al comma 1, nonche' le certificazioni
rilasciate dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con
il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle
finanze.».
- Si riporta l'articolo 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (Regolamento di
semplificazione del procedimento di autorizzazione alla
circolazione di prova dei veicoli):
«Art. 1 (Autorizzazione alla circolazione di prova).
- 1. L'obbligo di munire della carta di circolazione di cui
agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per
esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o
costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per
ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i
seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di
prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e
di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari,
commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che
esercitano attivita' di trasferimento su strada di veicoli
non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e
per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonche' gli
istituti universitari e gli enti pubblici e privati di
ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di
pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o
dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di
rimorchi, qualora l'applicazione di tali sistemi o
dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta
di circolazione ai sensi dell'articolo 236 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i
commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali
sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di
trasformazione, anche per proprio conto.
2. L'autorizzazione alla circolazione di prova e'
rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e ha validita' annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti sono stabilite le modalita' per il rilascio,
la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione.
4. L'autorizzazione e' utilizzabile per la
circolazione di un solo veicolo per volta ed e' tenuta a
bordo dello stesso. Sul veicolo e' presente il titolare
dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di
apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di
collaborazione funzionale con il titolare
dell'autorizzazione, purche' tale rapporto sia attestato da
idonea documentazione e il collaboratore sia munito di
delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di
prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste
dall'articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.».
- Si riportano gli articoli 93, 97 e 114, del citato
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 93 (Formalita' necessarie per la circolazione
degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - 1. Gli
autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare
devono essere muniti di una carta di circolazione e
immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti
terrestri.
1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e'
vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre
sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato
all'estero.
1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o
in locazione senza conducente da parte di un'impresa
costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in
Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche'
nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto
residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di
collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato
membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico
europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria
od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni
contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del
veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto
dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino
il titolo e la durata della disponibilita' del veicolo. In
mancanza di tale documento, la disponibilita' del veicolo
si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma
7-bis, se il veicolo non e' immatricolato in Italia,
l'intestatario chiede al competente ufficio della
motorizzazione civile, previa consegna del documento di
circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un
foglio di via e della relativa targa, ai sensi
dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i
transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile
provvede alla restituzione delle targhe e del documento di
circolazione alle competenti autorita' dello Stato che li
ha rilasciati.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis,
1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui
all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27
ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti
residenti in Italia che prestano un'attivita' di lavoro in
favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o
limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a
proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo
di residenza o per far rientro nella sede di lavoro
all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in
servizio all'estero presso organismi internazionali o basi
militari;
e) al personale dipendente di associazioni
territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli
immatricolati all'estero.
2. L'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e
rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si
dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalita' dell'usufruttuario o del
locatario con facolta' di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non puo' essere
rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il
servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni
di legge.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con propri decreti, stabilisce le procedure e la
documentazione occorrente per l'immatricolazione, il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente
necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente
del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi
previsti dal comma 5, da' immediata comunicazione delle
nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico
gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n.
187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico e' effettuata su presentazione di un titolo
di proprieta' e di un certificato attestante le
caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice
o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati
dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di
veicoli che sono gia' stati precedentemente iscritti al
Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o
su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione
dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa
vigente in materia di contributi statali alla rottamazione,
il richiedente ha facolta' di ottenere le targhe e il
libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico
registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del
periodo storico di costruzione o di circolazione del
veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica
originale, purche' la sigla alfa-numerica prescelta non sia
gia' presente nel sistema meccanografico del Centro
elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a
un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla
difformita' di grafica e di formato di tali documenti
rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard
europeo. Tale facolta' e' concessa anche retroattivamente
per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o
ritargati, purche' in regola con il pagamento degli oneri
dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di
circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro
automobilistico, nonche' il rilascio di una targa del
periodo storico di costruzione o di circolazione del
veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui
importo e i cui criteri e modalita' di versamento sono
stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal
contributo di cui al periodo precedente concorrono al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A.,
nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti
la proprieta' e lo stato giuridico del veicolo.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati
nell'art. 10, comma 1, e' rilasciata una speciale carta di
circolazione, che deve essere accompagnata
dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso.
Analogo speciale documento e' rilasciato alle macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di
cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non
sia stata rilasciata la carta di circolazione e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 430 ad euro 1.731 . Alla medesima sanzione e'
sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facolta' di acquisto o
l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al
comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 711 ad euro 2.842. L'organo
accertatore trasmette il documento di circolazione
all'ufficio della motorizzazione civile competente per
territorio, ordina l'immediata cessazione della
circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in
luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213.
Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti
dalla data della violazione, il veicolo non sia
immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di
un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine,
si applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa ai sensi dell'articolo 213.
7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al
comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad
euro 998. Nel verbale di contestazione e' imposto l'obbligo
di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il
termine di trenta giorni. Il veicolo e' sottoposto alla
sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed
e' riconsegnato al conducente, al proprietario o al
legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal
proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento
di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni
dall'accertamento della violazione. In caso di mancata
esibizione del documento, l'organo accertatore provvede
all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94,
comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione
dal giorno successivo a quello stabilito per la
presentazione dei documenti.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad
una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove
prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
87 ad euro 344.
9.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli
delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a
quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art.
138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni
dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego
dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.
12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente
articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti
in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e del
personale, quale centro unico di servizio, attraverso il
sistema informativo del Dipartimento stesso."
«Art. 97 (Circolazione dei ciclomotori). - 1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i
dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonche'
quelli della targa e dell'intestatario, rilasciato dal
Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalita' stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di
aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui
agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del
certificato di circolazione.
2. La targa e' personale e abbinata a un solo
veicolo. Il titolare la trattiene in caso di vendita. La
fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate allo
Stato, che puo' affidarle con le modalita' previste dal
regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n.
264.
3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio
nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da
una scheda elettronica, contenente il numero di targa, il
nominativo del suo titolare, i dati costruttivi e di
identificazione di tutti i veicoli di cui, nel tempo, il
titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione
d'intestazione. I dati relativi alla proprieta' del veicolo
sono inseriti nel sistema informatico del Dipartimento per
i trasporti terrestri a fini di sola notizia, per
l'individuazione del responsabile della circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il
rilascio del certificato di circolazione e per la
produzione delle targhe sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo criteri di economicita' e di massima
semplificazione.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o
vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a
quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 ad
euro 4.339. Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 e'
soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti
dall'articolo 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non
rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o
prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di
circolazione, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a
quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
421 ad euro 1.691.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato rilasciato il certificato di circolazione,
quando previsto, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 158 ad euro 635.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di
targa e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 79 ad euro 316.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di
targa non propria e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.871 ad euro 7.488.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una
targa i cui dati non siano chiaramente visibili e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 85 ad euro 337.
11. Chiunque fabbrica o vende targhe con
caratteristiche difformi da quelle indicate dal
regolamento, ovvero circola con un ciclomotore munito delle
suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.871 ad euro 7.488.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale
non e' stato richiesto l'aggiornamento del certificato di
circolazione per trasferimento della proprieta' secondo le
modalita' previste dal regolamento, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
396 ad euro 1.584. Alla medesima sanzione e' sottoposto chi
non comunica la cessazione della circolazione. Il
certificato di circolazione e' ritirato immediatamente da
chi accerta la violazione ed e' inviato al competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento
delle prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento,
sottrazione o distruzione del certificato di circolazione o
della targa non provvede, entro quarantotto ore, a farne
denuncia agli organi di polizia e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 79 ad
euro 316. Alla medesima sanzione e' soggetto chi non
provvede a chiedere il duplicato del certificato di
circolazione entro tre giorni dalla suddetta denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue
la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II,
del titolo VI; nei casi previsti dal comma 5 si procede
alla distruzione del ciclomotore, fatta salva la facolta'
degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale
che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo
ripristino delle caratteristiche costruttive, per lo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo
l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di
reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il
fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta
giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue
la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle
violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI."
«Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine
operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su
strada devono rispettare per le sagome e masse le norme
stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive
ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite
dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada
sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che
rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di
essere il proprietario del veicolo.
2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si
applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2,
lettera c), qualora circolino su strada per brevi e
saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le relative
prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada
sono soggette altresi' alla disciplina prevista dagli
articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine
operatrici che per necessita' funzionali hanno sagome e
massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si
applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8, salvo
che l'autorizzazione per circolare ivi prevista e' valida
per un anno e rinnovabile.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su
strada devono essere munite di una targa contenente i dati
di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono
essere munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2
e 3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella
titolarita' del veicolo ed il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Le modalita' per l'immatricolazione e la targatura
sono stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo e' soggetto alle medesime sanzioni amministrative,
comprese quelle accessorie, previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.».
- Si riporta l'allegato A, al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021
(Innovazioni in materia di accertamento delle modifiche
delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
e aggiornamento della carta di circolazione):
«Allegato A
Parte 1. (articolo 1, comma 2)
Modifiche ai veicoli per le quali l'aggiornamento
della carta di circolazione non e' subordinato a visita e
prova
1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di
alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle
categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da
adibire ad esercitazioni di guida;
4. Installazione di adattamenti per la guida dei
veicoli da parte di conducenti disabili
4.1. Pomello al volante;
4.2. Centralina comandi servizi
4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella
configurazione speculare a quella originaria;
4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci,
tergicristalli, etc.)
4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno
4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno
Allegato A
Parte 2 (articolo 1, comma 2)
Documentazione per l'aggiornamento della carta di
circolazione
1.1 Documentazione comune a tutte le tipologie di
modifica
1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di
circolazione redatta sul modello TT2119, allegando:
1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per
aggiornamento della carta di circolazione senza visita e
prova con emissione di tagliando autoadesivo;
1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del
documento unico del veicolo oggetto di modifica;
1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre
2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori
di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte,
in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche
vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla
Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni
del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in
conformita' alle istruzioni del manuale di installazione
fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi
eventualmente installati. La dichiarazione e' redatta
secondo il modello riportato in allegato B.
1.1.1.4 certificato di conformita' o di origine del
componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni
di cui al punto precedente;
1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei
casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.1.1.3
1.2 Schede di dettaglio
le schede di dettaglio di singola tipologia di
modifica sono riportate all'allegato B.».
- Si riporta l'articolo 78, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 78 (Modifiche delle caratteristiche costruttive
dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di
circolazione). - 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi
devono essere sottoposti a visita e prova presso i
competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
terrestri quando siano apportate una o piu' modifiche alle
caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono individuate le
tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e
funzionali, anche con riferimento ai veicoli con
adattamenti per le persone con disabilita', per le quali la
visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste.
Con il medesimo decreto sono stabilite, altresi', le
modalita' e le procedure per gli accertamenti e
l'aggiornamento della carta di circolazione. Entro sessanta
giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne
danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai
fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal
regolamento medesimo. Sono stabilite, altresi', le
modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della
carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano
state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta
di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non
risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le
prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al
quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le
prescritte visita e prova, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad
euro 1.731.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 10 gennaio 2013, n. 20 (Regolamento recante norme
in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota,
nonche' procedure idonee per la loro installazione quali
elementi di sostituzione o di integrazione di parti di
veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013.
- Si riportano, gli articoli 14 e 22, del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il
riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore), come
modificati dalla presente legge:
«Art. 14 (Qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti). - 1. L'attivita' di guida su
strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli adibiti
al trasporto di cose e di passeggeri per i quali e'
necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C,
CE, D1, D1E, D e DE e' subordinata all'obbligo di
qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione
periodica disciplinati dal presente Capo.»
«Art. 22 (Codice unionale). - 1. Ai fini del possesso
della carta di qualificazione del conducente da parte di
titolare di patente di guida rilasciata in Italia, la
qualificazione iniziale e la formazione periodica sono
comprovate mediante l'apposizione sulla medesima patente
del codice unionale armonizzato "95", secondo le modalita'
di cui ai commi 2 e 3.
2. In corrispondenza della categoria di patente di
guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato 95, se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di cose e la data di scadenza
della qualificazione iniziale ovvero della formazione
periodica.
3. In corrispondenza della categoria di patente di
guida D1, D, D1E, ovvero DE posseduta dal conducente, deve
essere indicato il codice unionale armonizzato «95», se il
conducente ha conseguito la carta di qualificazione del
conducente per il trasporto di persone e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale ovvero
della formazione periodica.
3-bis. La qualificazione iniziale e la formazione
periodica conseguite in Italia ai sensi dell'articolo 21 da
conducenti, titolari di patenti di guida rilasciate da
altri Stati, sono comprovate dal rilascio, da parte dei
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, Dipartimento per i trasporti e
la navigazione, del documento «carta di qualificazione del
conducente formato card», conforme all'allegato II, sul
quale, in corrispondenza della patente di guida posseduta,
per la quale il documento e' rilasciato, deve essere
indicato il codice unionale armonizzato «95» e la data di
scadenza di validita' della qualificazione iniziale e della
formazione periodica per ciascun tipo di abilitazione
eventualmente posseduta.
4. L'Italia riconosce la carta di qualificazione del
conducente rilasciata dagli altri Stati membri dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo.
5. Il rilascio della carta di qualificazione del
conducente e' subordinata al possesso della patente di
guida in corso di validita'.
6. I conducenti titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea
o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro,
comprovano la qualificazione iniziale e la formazione
periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale di
guida per il trasporto di merci mediante:
a) l'attestato di conducente previsto dal
regolamento (CE) 1072/2009, recante il codice unionale
armonizzato "95";
b) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato «95». Nel caso in
cui l'impresa sia stabilita in Italia, con decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, sono definite le modalita' di
rilascio della carta di qualificazione del conducente e di
apposizione del codice unionale "95".
6-bis. Gli attestati di conducente che non recano
indicazione del codice "95" dell'Unione e che sono stati
rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE)
n. 1072/2009, al fine di certificare la conformita' alle
prescrizioni sulla formazione previste dal presente
decreto, sono accettati come prova di qualificazione fino
al loro termine di scadenza.
7. I conducenti titolari di patente di guida
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea
o allo Spazio economico europeo, dipendenti, in qualita' di
autista, da un'impresa stabilita in uno Stato membro,
comprovano la qualificazione iniziale e la formazione
periodica per l'esercizio dell'attivita' professionale del
trasporto di persone mediante il possesso di uno dei
seguenti titoli:
a) la carta di qualificazione del conducente,
rilasciata dalla Stato membro ove e' stabilita l'impresa,
recante il codice unionale armonizzato «95»;
b) certificato rilasciato da uno Stato membro, del
quale l'Italia abbia riconosciuto validita' su territorio
nazionale a condizione di reciprocita'.
7-bis. Non si applicano i criteri di propedeuticita'
di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ed e'
consentito conseguire la patente di guida di categoria
corrispondente alla patente estera posseduta, al
dipendente, in qualita' di autista, da un'impresa avente
sede in Italia e titolare di carta di qualificazione del
conducente rilasciata in Italia per mera esibizione della
patente di guida posseduta, ovvero a seguito di
qualificazione iniziale o formazione periodica, che:
a) sia titolare di patente di guida rilasciata da
uno Stato con il quale non sussistono le condizioni di
reciprocita' richieste dall'articolo 136, comma 1, del
decreto legislativo n. 285 del 1992, e che ha stabilito la
propria residenza in Italia, anche oltre il termine di un
anno di cui al comma 1 del predetto articolo 136;
b) sia titolare di patente rilasciata da uno Stato
membro dell'Unione europea, su conversione di patente
rilasciata da Stato terzo con il quale non sussistono le
condizioni di reciprocita' richieste dall'articolo 136,
comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che scada
di validita'.
7-ter. All'atto del rilascio della patente, sulla
stessa e' apposto il codice unionale «95», secondo i
criteri di cui ai commi 2 e 3, in relazione al tipo di
abilitazione consentita dalla patente conseguita ai sensi
del comma 7-bis, nonche' la data di scadenza della
qualificazione iniziale o della formazione periodica
coincidente con quella della carta di qualificazione del
conducente precedentemente posseduta.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286
(Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di
autotrasportatore), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.6 del 9 gennaio 2006.
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta l'articolo 54, del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
«Art. 54 (Autoveicoli). - 1. Gli autoveicoli sono
veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i
motoveicoli, e si distinguono, in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di
persone equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello
del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria,
destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di
contenere al massimo nove posti compreso quello del
conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di
cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle
cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati
esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature e destinati prevalentemente al
trasporto proprio. Su tali veicoli e' consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse
alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da
due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice.
Ai soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti
da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi
rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi
tipi di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in
ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La
sezione snodata permette la libera circolazione dei
viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la
disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere
adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al
massimo compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli
dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali di impiego o di risulta
dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria
e materiali assimilati ovvero che completano, durante la
marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la
costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di
cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei
limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera
devono essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle
speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di
autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti
specifici ed autoveicoli per usi speciali.».
- Si riportano gli articoli 2, comma 1, 3 e 5, comma 2,
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino
dei servizi automobilistici interregionali di competenza
statale), come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) servizi automobilistici interregionali di competenza
statale, di seguito denominati "servizi di linea": i
servizi di trasporto di persone effettuati su strada
mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi
itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono
in modo continuativo o periodico su un percorso la cui
lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano
almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di
linea, la possibilita' per i passeggeri di concludere il
viaggio all'interno della stessa regione nella quale detto
itinerario di viaggio e' iniziato e, per le tratte
all'interno della medesima regione e oggetto di contratto
di servizio, la possibilita' di servire relazioni di
traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonche' i
servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21
dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo
1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche;
(Omissis).».
«Art. 3 (Accesso al mercato). - 1. I servizi di linea
di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad
autorizzazione avente termine massimo di validita' di
cinque anni, rilasciata dal rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel rispetto
della vigente normativa in materia di sicurezza,
relativamente al percorso e alle aree di fermata del
servizio di linea proposto e secondo le modalita' e i
criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al
successivo art. 4, comma 1.
2. Per ottenere l'autorizzazione ad esercitare
servizi di linea, l'impresa richiedente, iscritta al
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice
civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) essere in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di accesso alla professione di
trasportatore su strada di persone, di cui al decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni;
b) possedere la certificazione relativa alla
qualita' aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella
versione piu' recente;
c) applicare nei confronti degli addetti, in
materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e
le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di
settore;
d) rispettare le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 5, del Regolamento (CEE) n. 1191/69 del 26 giugno
1969 del Consiglio, cosi' come sostituito dal Regolamento
(CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991 del Consiglio, in
materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la
medesima gestisca anche servizi soggetti ad obblighi di
servizio pubblico;
e) disporre di personale, impianti e strutture in
misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del
servizio di linea;
f) disporre di autobus classificati, ai sensi del
D.M. 23 dicembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2004, come classe «B» o classe «III» e non
acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano
beneficiare la totalita' delle imprese, in misura idonea ad
assicurare il regolare esercizio del servizio di linea. Dal
1° gennaio 2011, le imprese devono disporre di autobus
immatricolati per la prima volta da non piu' di sette anni;
g) proporre un servizio di linea nel rispetto della
vigente normativa in materia di sicurezza, sul percorso e
sulle aree di fermata del servizio di linea proposto;
h) non aver commesso, nel periodo di un anno
precedente alla data di presentazione della domanda per
ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, piu' di due
infrazioni considerate molto gravi, ai sensi dell'articolo
7, commi 1, 2 e 3;
i) non aver commesso, nel periodo di un anno
precedente alla data di presentazione della domanda, piu'
di cinque infrazioni considerate gravi, ai sensi
dell'articolo 7, commi 1, 4 e 5;
l) non essere incorsa, nel periodo di un anno
precedente alla data di presentazione della domanda, nella
revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di
trasporto di persone su strada mediante autobus;
m) (Abrogata).
3. Nel caso di esercizio richiesto da una riunione di
imprese, le condizioni di cui al comma 2, ad eccezione
delle lettere e), f), e g), si intendono riferite alle
singole imprese facenti parte della riunione di imprese. Le
condizioni previste alle lettere e), f) e g) del comma 2 si
intendono riferite alla riunione di imprese. Nell'ambito
dei servizi di linea interregionali di competenza statale,
per riunione di imprese, ai fini del presente comma, si
intende il raggruppamento verticale o orizzontale; per
raggruppamento verticale si intende un raggruppamento di
operatori economici il cui mandatario esegue le attivita'
principali di trasporto di passeggeri su strada e i
mandanti quelle indicate come secondarie; per
raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento in
cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione. Gli accertamenti sulla sussistenza delle
condizioni di sicurezza e regolarita' dei servizi ai sensi
del comma 2, lettera g), relativamente all'ubicazione delle
aree di fermata, sono validi fino a quando non sia
accertato il venire meno delle condizioni di sicurezza.
4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari
dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad
imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al
comma 2, nei termini e con le modalita' previsti dal
decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1.
5. L'autorizzazione puo' essere denegata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
provvedimento motivato, quando l'impresa o la riunione di
imprese richiedente non soddisfa le condizioni di cui al
comma 2.»
«Art. 5 (Obblighi delle imprese). - (Omissis)
2. L'impresa e' tenuta a:
a) dall'anno successivo a quello di iscrizione
all'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, produrre con
cadenza annuale, entro il mese di maggio, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, apposita
dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale
risulti il rispetto delle condizioni previste all'articolo
3, comma 2, del presente decreto legislativo;
b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio
del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione,
opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno
trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa
nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto
ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1;
c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la
copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, certificata
conforme da quest'ultimo oppure in formato digitale
originato dall'applicazione informatica gestita dal
medesimo Ministero, come disciplinato dal decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 1. La
documentazione, redatta nella forma specificata nel citato
decreto ministeriale, dalla quale risulti che il conducente
abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa
vigente, deve essere tenuta a bordo del veicolo;
d) adibire al servizio di linea autobus in propria
disponibilita', salvo impiegare autobus di rinforzo per far
fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo
rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalita'
stabilite dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4,
comma 1;
e) adottare la Carta della mobilita', sulla base di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere
noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui
all'articolo 4, comma 1, l'itinerario sul quale e'
effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi
applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da
garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso
agli utenti interessati, secondo le modalita' previste dal
medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma
1;
f) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo
di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la
denominazione dell'impresa emittente, le localita' di
partenza e di destinazione, il periodo di validita' ed il
valore, nonche' tutti gli elementi previsti dalla normativa
fiscale;
g) fornire al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti i dati richiesti per lo svolgimento
dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui
all'articolo 6;
h) attivare l'esercizio del servizio entro novanta
giorni dalla data di inizio del periodo di validita'
dell'autorizzazione.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dei trasporti 1° dicembre
2006, n. 316 (Regolamento recante riordino dei servizi
automobilistici di competenza statale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2007.
- Si riporta l'articolo 20, della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi):
 


«Art. 20 (Silenzio assenso). - 1. Fatta salva
l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda,
senza necessita' di ulteriori istanze o diffide, se la
medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel
termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del
comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento
della domanda del privato.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV,
anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive
dei controinteressati.
2-bis. Nei casi in cui il silenzio
dell'amministrazione equivale a provvedimento di
accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli
effetti comunque intervenuti del silenzio assenso,
l'amministrazione e' tenuta, su richiesta del privato, a
rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il
decorso dei termini del procedimento e pertanto
dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del
presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, l'attestazione e' sostituita da una
dichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione
competente puo' assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli atti e procedimenti riguardanti il
patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela
dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la
salute e la pubblica incolumita', ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
5-bis.».
- Si riporta l'articolo 92, decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), come modificato dalla presente legge :
«Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto
marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di
veicoli). - 1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa
riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di
merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino
alla data del 30 aprile 2020, non si procede
all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorita' di
Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo
nonche' dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorita' per le
mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa
di ancoraggio e' autorizzata la spesa di 13,6 milioni di
euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.
2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei
traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di
persone e' sospeso il pagamento dei canoni di cui agli
articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
relativi al periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al
pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da
effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche
mediante rateazione senza applicazione di interesse, si
provvede secondo le modalita' stabilite da ciascuna
Autorita' di Sistema Portuale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano altresi' ai concessionari
demaniali marittimi titolari di concessione rilasciata da
Autorita' portuale o Autorita' di sistema portuale ai sensi
dell'articolo 36 del codice della navigazione, i quali
provvedono al pagamento dei canoni sospesi entro il 30
settembre 2020 senza applicazione di interesse.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i
pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di
entrata in vigore della presente disposizione ed il 30
aprile 2020 e da effettuare secondo le modalita' previste
dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di
ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
4. In considerazione dello stato di emergenza
nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, e' autorizzata la
circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da
sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attivita' di visita
e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attivita' di
revisione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, ed e' rispettivamente autorizzata la
circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da
sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020
nonche' la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei
veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31
dicembre 2020.
4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di
contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi
di trasporto pubblico locale e regionale, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi,
anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di
corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle
minori corse effettuate o delle minori percorrenze
realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino alla
cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e,
comunque, non oltre il 31 luglio 2021. Le disposizioni del
presente comma non si applicano al trasporto ferroviario
passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari
interregionali indivisi.
4-ter. Fino al termine delle misure di contenimento
del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative
agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale,
possono essere sospese, con facolta' di proroga degli
affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi
successivi alla dichiarazione di conclusione
dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza
pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale
gia' definite con l'aggiudicazione alla data del 23
febbraio 2020.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni di cui ai
commi 4-bis e 4-ter e' subordinata all'autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4-quinquies. All'articolo 13-bis, comma 4, primo
periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2020».
4-sexies. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al comma
1, lettera c), numeri 1.2) e 2), hanno efficacia a
decorrere dal 1° gennaio 2021».
4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti
dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di ridurre i tempi di
espletamento delle attivita' di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31
marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo
80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139
del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori e' riconosciuto,
per lo svolgimento dell'attivita', un compenso, a carico
esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo
le modalita' di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
4-octies. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, con decreto da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, individua il numero e la
composizione delle commissioni di esame, nonche' i
requisiti e le modalita' di nomina dei relativi componenti
ai fini degli esami di abilitazione degli ispettori che
svolgono gli accertamenti periodici dei veicoli a motore e
dei loro rimorchi di cui al comma 4-septies. Per la
determinazione della misura dei compensi a favore dei
componenti delle commissioni si applica la disciplina
prevista dal decreto di cui all'articolo 3, comma 13, della
legge 19 giugno 2019, n. 56.
4-novies. Le spese per la partecipazione agli esami
di cui al comma 4-octies, per la prima iscrizione e per
l'aggiornamento dell'iscrizione nel registro degli
ispettori di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22
del 28 gennaio 2020, nonche' quelle per il funzionamento
delle commissioni esaminatrici e le indennita' da
corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono
a carico dei richiedenti.
4-decies. Gli importi e le modalita' di versamento
dei diritti di cui al comma 4-novies sono determinati
secondo le modalita' previste dai provvedimenti adottati in
attuazione dell'articolo 11, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35. Le relative somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo istituito nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e destinate al finanziamento delle
spese di funzionamento delle commissioni esaminatrici di
cui al comma 4-novies e delle indennita' da corrispondere
ai componenti delle medesime commissioni.
4-undecies. Per l'anno 2021, al fine di consentire
l'avvio delle attivita' delle commissioni esaminatrici di
cui al comma 4-octies e' autorizzata la spesa di euro
200.000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 48, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 48. Il Fondo di cui al comma 47 finanzia
il 50 per cento del costo complessivo degli interventi di
realizzazione di nuove piste ciclabili urbane posti in
essere da comuni ed unioni di comuni. Il Fondo finanzia
altresi' il 50 per cento del costo complessivo degli
interventi posti in essere da comuni e unioni di comuni
relativi a:
a) messa in sicurezza della mobilita' ciclistica
urbana, comprese l'istituzione di zone a velocita'
limitata, inferiore o uguale a 30 km/h, e l'installazione
della relativa segnaletica;
b) realizzazione di stalli o aree di sosta per i
velocipedi;
c) realizzazione della casa avanzata e delle corsie
ciclabili di cui all'articolo 3, comma 1, numeri 7-bis),
12-bis) e 12-ter), del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
- Si riporta, l'articolo 200-bis, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero
mediante il servizio di noleggio con conducente e
consentire, in considerazione delle misure di contenimento
adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del
predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021. Le
risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino
all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone
fisicamente impedite, a mobilita' ridotta anche se
accompagnate, ovvero persone con invalidita' o affette da
malattie che necessitano di cure continuative, ovvero
appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19 o in stato di bisogno, ovvero di donne in
gravidanza, ovvero di persone di eta' pari o superiore a
sessantacinque anni, residenti nei comuni capoluoghi di
citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono
viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e,
comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun
viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per gli
spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero
di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono
cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al
comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma,
secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per
complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in
proporzione alla popolazione residente in ciascun comune
interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi
10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero
di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per
complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali
tra tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che
provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse
assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico.
4-bis. Nei limiti delle risorse ad essi assegnate, i
comuni possono prevedere il superamento del limite del 50
per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni
di particolare fragilita', anche economica, appartenenti
alle categorie di cui al comma 1.
4-ter. Nell'ambito e nei limiti delle risorse loro
assegnate, i comuni possono utilizzare una quota pari al 5
per cento delle medesime risorse anche per finanziare le
spese necessarie per promuovere ed attivare la misura di
cui al presente articolo.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente
decreto.".
- Si riporta l'articolo 18, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria,
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure
per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 18 (Disposizioni sui bilanci di Province e
Citta' metropolitane). - 1. Per l'esercizio 2017, le
province e le citta' metropolitane:
a) possono predisporre il bilancio di previsione
per la sola annualita' 2017;
b) al fine di garantire il mantenimento degli
equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di
previsione l'avanzo libero e destinato.
2. Al comma 3, dell'articolo 1-ter del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per l'anno 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016 e 2017"
e le parole: "per l'anno 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "per l'anno precedente".
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n.
232, dopo il comma 462 e' inserito il seguente: "462-bis.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con
riferimento all'esercizio finanziario 2017, tenuto conto
degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti
relativi all'anno 2016.
3-bis. (Abrogato).
3-ter. Per l'anno 2017, il termine di venti giorni,
previsto dall'articolo 141, comma 2, secondo periodo, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, assegnato al consiglio comunale o provinciale che
non abbia approvato nei termini di legge il rendiconto
della gestione per l'esercizio 2016, e' stabilito in
cinquanta giorni.
3-quater. Il conto economico e lo stato patrimoniale
previsti dall'articolo 227 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativi
all'esercizio 2016, possono essere approvati entro il 31
luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche entro trenta giorni. Il mancato
rispetto di tali termini comporta l'applicazione della
procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
con il termine ordinario di venti giorni ivi previsto,
nonche' delle disposizioni dell'articolo 9, comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160.».
 
Art. 1 bis
Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli
per le persone con disabilita'

1. Per il riconoscimento delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento all'acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, abilitati alla guida presentano una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l'indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare il decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986, per adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica):
«Art. 8 (Disposizioni a favore dei soggetti portatori
di handicap). - 1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per
sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare
l'autosufficienza e le possibilita' di integrazione dei
soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari
per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli
di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere
b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i
veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli
dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto dalla
commissione medica locale di cui all'articolo 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La detrazione
spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo
i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti
che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto
registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. E' consentito, alternativamente, di
ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali
costanti e di pari importo".
2. Per i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la
detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di
reddito di cui risultano a carico.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche
alle cessioni di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma
1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, nonche' di autoveicoli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a
benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore
diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con
motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la
locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per
adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle
cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui
veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti
soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a
carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla
carta di circolazione.
4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa
aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui
ai commi 1 e 3 sono esenti dai pagamento della imposta
erariale di trascrizione, dell'addizionale provinciale
all'imposta erariale di trascrizione e dell'imposta di
registro.
5. Nel realizzare gli obiettivi di risparmio di spesa
di cui all'articolo 35, comma 1, restano salvaguardate le
forniture a favore di disabili. Il Ministero della sanita'
provvede nel termine di tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge alla revisione del nomenclatore
tariffario delle protesi.
6. Le regioni e le aziende unita' sanitarie locali
nella liquidazione e nel pagamento dei loro debiti
assegnano la priorita' a quelli che riguardano prestazioni
o convenzioni per prestazioni a favore degli handicappati.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale
e regionale non e' dovuto con riferimento ai motoveicoli e
agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.».
- Si riporta l'articolo 119, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada):
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - (Omissis)
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e'
effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai
competenti organi regionali ovvero dalle province autonome
di Trento e di Bolzano che provvedono altresi' alla nomina
dei rispettivi presidenti, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui
il giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base
ai soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una
prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione
alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita
di cui al precedente periodo, la commissione medica locale
certifichi che il conducente presenti situazioni di
mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non
suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle
prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi
rinnovi di validita' della patente di guida posseduta
potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al
comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi
2, 3 e 4;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
b-bis);
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
(Omissis).».
 
Art. 1 ter

Disposizioni per garantire la sicurezza della circolazione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 75 a 75-septies sono sostituiti dai seguenti:
«75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita' configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura "CE" prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia' in circolazione prima di tale data, e' fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita' free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della citta'.
75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.
75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita', e di giorno, qualora le condizioni di visibilita' lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita', il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'.
75-novies. I conducenti di eta' inferiore ai diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.
75-decies. E' vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
75-undecies. E' vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile.
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione.
75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita' ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.
75-quaterdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocita' di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.
75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul marciapiede, salvo nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarita', privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e' comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresi' prevedere l'obbligo di acquisizione della foto al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.
75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.
75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 250.
75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.
75-vicies semel. Nei casi di violazione della disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista per i ciclomotori e i motoveicoli.
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita' personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessita' dell'introduzione dell'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari la relazione sugli esiti dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi da 75 a 75-septies,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis)
75. I monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica possiedono i seguenti requisiti:
a) le caratteristiche costruttive di cui
all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019;
b) assenza di posti a sedere;
c) motore elettrico di potenza nominale continua
non superiore a 0,50 kW;
d) segnalatore acustico;
e) regolatore di velocita' configurabile in
funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
f) la marcatura "CE" prevista dalla direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006.
75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in
Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di
svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica gia' in circolazione
prima di tale data, e' fatto obbligo di adeguarsi entro il
1° gennaio 2024.
75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da
75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalita'
free-floating, possono essere attivati esclusivamente con
apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale
devono essere previsti, oltre al numero delle licenze
attivabili e al numero massimo dei dispositivi in
circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo
svolgimento del servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i
dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in
determinate aree della citta'.
75-quater. E' vietata la circolazione ai monopattini
a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma
75.
75-quinquies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai
commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.
75-sexies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita', e di giorno, qualora le
condizioni di visibilita' lo richiedano, i monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su
strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce
bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa,
entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici
sono altresi' dotati posteriormente di catadiottri rossi.
75-septies. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante
tutto il periodo dell'oscurita', il conducente del
monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve
circolare indossando il giubbotto o le bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter
dell'articolo 162 del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
75-octies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da
utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno
di eta'.
75-novies. I conducenti di eta' inferiore a diciotto
anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN
1078 o UNI EN 1080.
75-decies. E' vietato trasportare altre persone,
oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali
e di farsi trainare da un altro veicolo.
75-undecies. E' vietata la circolazione dei
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui
marciapiedi. Sui marciapiedi e' consentita esclusivamente
la conduzione a mano dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica. E' altresi' vietato circolare
contromano, salvo che nelle strade con doppio senso
ciclabile.
75-duodecies. I conducenti dei monopattini a
propulsione prevalentemente elettrica devono avere libero
l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio
sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario
segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori
di direzione.
75-terdecies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente
su strade urbane con limite di velocita' di 50 km/h, nelle
aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie
ciclabili, su strade a priorita' ciclabile, su piste
ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero
dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.
75-quaterdecies. I monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica non possono superare il limite di
velocita' di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali.
Non possono superare il limite di 20 km/h in tutti gli
altri casi di circolazione di cui al comma 75-terdecies.
75-quinquiesdecies. E' vietato sostare sul
marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I
comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata
capillarita', privilegiando la scelta di localizzazioni
alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive
di segnaletica orizzontale e verticale, purche' le
coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili
pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune.
Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e'
comunque consentita la sosta negli stalli riservati a
velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.
75-sexiesdecies. Gli operatori di noleggio di
monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica
diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono
altresi' prevedere l'obbligo di acquisizione della
fotografia al termine di ogni noleggio, dalla quale si
desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica
via.
75-septiesdecies. Gli operatori di noleggio di
monopattini elettrici sono tenuti ad organizzare, in
accordo con i comuni nei quali operano, adeguate campagne
informative sull'uso corretto del monopattino elettrico e
ad inserire nelle applicazioni digitali per il noleggio le
regole fondamentali, impiegando tutti gli strumenti
tecnologici utili a favorire il rispetto delle regole.
75-duodevicies. Chiunque viola le disposizioni di cui
ai commi da 75-sexies a 75-quaterdecies e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
50 a euro 250.
75-undevicies. Chiunque circola con un monopattino a
motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma
75 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 100 a euro 400.
75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui
al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle
disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore
a 1 kW.
75-vicies semel. Nei casi di violazione della
disposizione di cui al comma 75-quinquiesdecies si applica
la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevista
per i ciclomotori e i motoveicoli.
75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni di cui alle
disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel si applicano
le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in
circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi
individuati dal medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.
75-vicies ter. Il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, in collaborazione con il
Ministero dell'interno e con il Ministero dello sviluppo
economico, avvia apposita istruttoria finalizzata alla
verifica della necessita' dell'introduzione dell'obbligo di
assicurazione sulla responsabilita' civile per i danni a
terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini
elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari una relazione sugli esiti dell'attivita'
istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
 
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza nel
settore delle infrastrutture autostradali e idriche
1. In considerazione dei provvedimenti di regolazione e limitazione della circolazione stradale adottati nel periodo emergenziale da COVID-19 e della conseguente incidenza di detti provvedimenti sulla dinamica dei transiti sulla rete autostradale all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «relative all'anno 2020 e all'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita' comprese nel nuovo periodo regolatorio» e le parole: «non oltre il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2021».
1-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture autostradali e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonche' di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle medesime infrastrutture, l'affidamento delle concessioni relative alla tratta autostradale di cui all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, puo' avvenire, in deroga alle disposizioni del comma 1 del medesimo articolo 13-bis, anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da concludere entro il 31 dicembre 2022. In caso di avvio della procedura di affidamento della concessione secondo le modalita' di cui al primo periodo e nelle more del suo svolgimento, la societa' Autobrennero Spa, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge n. 148 del 2017, provvede, altresi', al versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro i termini di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 13-bis, di una somma corrispondente agli importi previsti dallo stesso comma 3 in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, a titolo di acconto delle somme dovute dalla medesima societa' in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2019. In caso di affidamento della concessione a un operatore economico diverso dalla societa' Autobrennero Spa e qualora le somme effettivamente dovute da tale societa' in forza della citata delibera del CIPE 1° agosto 2019 risultino inferiori a quelle corrisposte ai sensi del secondo periodo del presente comma, il concessionario subentrante provvede a versare l'importo differenziale direttamente alla societa' Autobrennero Spa mediante riduzione delle somme dovute al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in qualita' di concedente, a titolo di prezzo della concessione.
1-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-bis del presente articolo, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La societa' Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi»;
b) al comma 4, le parole: «entro il 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre 2021» e le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 21 dicembre 2021».
2. In considerazione del calo di traffico registrato sulle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici e di salvaguardare i livelli occupazionali, e' prorogata di due anni la durata delle concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale. La proroga non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni di cui al primo periodo e gia' definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore del presente decreto
2-bis. All'articolo 9-tricies semel, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: «31 ottobre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, di cui all'articolo 35, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nelle more della definizione del procedimento di revisione della concessione di cui al terzo periodo del medesimo articolo 35, comma 1-ter, e' autorizzato l'acquisto da parte della societa' ANAS Spa dei progetti elaborati dalla societa' Autostrada tirrenica Spa relativi al predetto intervento viario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Per le finalita' di cui al primo periodo, la societa' ANAS Spa provvede ad acquisire preventivamente il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, in relazione alle eventuali integrazioni o modifiche da apportare ai predetti progetti, nonche' all'entita' del corrispettivo da riconoscere secondo i criteri di cui al primo periodo.
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-ter, pari a 36,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 700.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-quinquies. Al fine di favorire il superamento della grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita' lungo la rete stradale e autostradale della regione Liguria, nelle more della definizione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025, e' assegnato alla societa' ANAS Spa un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare alla redazione della progettazione di fattibilita' tecnico-economica relativa all'adeguamento e alla messa in sicurezza della strada statale 1 via Aurelia nel tratto compreso tra il comune di Sanremo e il comune di Ventimiglia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. Per l'esercizio dell'attivita' di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house ai sensi dell'articolo 5 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' autorizzata la costituzione di una nuova societa', interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con riferimento alla societa' di cui al comma 2-sexies, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale, sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, anche in deroga alle disposizioni del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile e sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, in deroga all'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del codice civile.
2-octies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i contenuti e le modalita' di esercizio del controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sulla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-novies. La societa' di cui al comma 2-sexies puo', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa' direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonche' costituire societa' di gestione di autostrade statali ovvero acquisire partecipazioni nelle medesime societa', secondo le modalita' e le procedure definite dallo statuto di cui al comma 2-septies e dal decreto di cui al comma 2-octies.
2-decies. A decorrere dalla data di acquisto dell'efficacia del decreto di cui al comma 2-septies, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio, le funzioni e le attivita' attribuite dalle vigenti disposizioni alla societa' ANAS Spa sono trasferite alla societa' di cui al comma 2-sexies.
2-undecies. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente: «6-bis. La societa' ANAS S.p.A. adotta sistemi di contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti dal comma 4, e per ciascuna attivita'». Le attivita' di cui al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto di programma sottoscritto tra ANAS S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-duodecies. All'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere» sono sostituite dalle seguenti: «individua le opere da realizzare e i servizi da rendere». Il comma 5 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' abrogato.
2-terdecies. Le societa' di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), numero 4), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che non hanno provveduto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione a decorrere dalla medesima data. Per lo svolgimento delle attivita' liquidatorie, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nominato un commissario liquidatore. Con il decreto di nomina e' determinato il compenso spettante al commissario liquidatore sulla base del decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo periodo. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili delle risorse gia' destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale di cui al primo periodo e ancora disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da impiegare per le medesime finalita'.
2-quaterdecies. All'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i quadri economici approvati a decorrere dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al precedente periodo non puo' superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica sulle spese effettivamente sostenute da parte di ANAS s.p.a., stabilisce la quota da riconoscere alla societa' con obiettivo di efficientamento dei costi».
2-quinquiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di cui al comma 2-sexies con un apporto complessivo di 52 milioni di euro, da sottoscrivere e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale della dotazione patrimoniale nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante versamento, nel medesimo anno, all'entrata del ilancio dello Stato, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-sexiesdecies. L'apporto di cui al comma 2-quinquiesdecies puo' essere incrementato fino a 528 milioni di euro per l'anno 2021 mediante versamento, nel medesimo anno, all'entrata del bilancio dello Stato, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa, di una corrispondente somma iscritta in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-septiesdecies. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma capitale, nonche' di rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico e alla mobilita' nel territorio comunale derivanti dalle condizioni della piattaforma stradale delle strade comunali, Roma capitale e' autorizzata a stipulare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito dei rapporti di collaborazione con lo Stato di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 5 maggio 2009, n. 42, apposita convenzione con la societa' ANAS Spa, in qualita' di centrale di committenza, per l'affidamento di tali interventi, da realizzare entro novanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Per le finalita' di cui al primo periodo e limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS Spa puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, da essa conclusi, ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati su tali accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione nei modi previsti dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54. Per le finalita' di cui al presente comma, la societa' ANAS Spa e' altresi' autorizzata a utilizzare, ai sensi dell'articolo 1, comma 873, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le risorse gia' disponibili per interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma tra la societa' ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nel limite di 5 milioni di euro.
3. All'articolo 2, comma 171, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole «I compiti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi i compiti, gli obblighi, e le responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti».
4. All'articolo 114, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «Il progetto» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.».
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 516 e' sostituito dal seguente:
«516. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato di avanzamento degli interventi, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e' attuato attraverso successivi stralci che tengono conto dello stato di avanzamento degli interventi e della disponibilita' delle risorse economiche nonche' di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentiti i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata»;
b) dopo il comma 516 sono inseriti i seguenti:
«516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e della sua attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di cui al comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di priorita', tenuto anche conto della valutazione della qualita' tecnica e della sostenibilita' economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli interventi, nonche' le modalita' di revoca dei finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono attuati e monitorati secondo le modalita' previste nei medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516, le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la realizzazione degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci attuativi approvati con le modalita' stabilite dal terzo periodo del citato comma 516»;
c) i commi 517 e 518 sono abrogati;
d) al comma 519, le parole: «di cui alle sezioni "acquedotti" e "invasi" del Piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al Piano nazionale di cui al comma 516»;
e) il comma 520 e' sostituito dal seguente:
«520. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli interventi»;
f) al comma 524, le parole: «"Piano invasi" o "Piano acquedotti" sulla base della sezione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di cui al comma 516»;
g) il comma 525 e' sostituito dal seguente:
«525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal titolo II del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma 520 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e di realizzazione degli interventi, e definisce le modalita', anche contabili, di intervento. Il Commissario straordinario opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono stabiliti in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
4-ter. Al comma 155 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, di cui 60 milioni di euro annui per la sezione "invasi"» sono soppresse.
4-quater. Il comma 4-bis dell'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' sostituito dai seguenti:
«4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalita' con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e adduzione connesse agli sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere successive alla presa, sino e compresa la prima opera idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle, ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della portata derivata.
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle opere di derivazione e di adduzione non individuate ai sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle medesime opere provvedono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis)
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio
quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per
l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita'
comprese nel nuovo periodo regolatorio e' differito sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento dei
piani economici finanziari predisposti in conformita' alle
delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro
il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente
le proposte di aggiornamento dei piani economico
finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa,
che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di
aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici
finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e'
perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 13-bis, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili):
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. Per il perseguimento delle finalita' di
cui ai protocolli di intesa stipulati in data 14 gennaio
2016, rispettivamente, tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la regione Trentino-Alto
Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni
pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio
scandinavo mediterraneo e sottoscrittrici del predetto
protocollo e tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto
interessate allo sviluppo del Corridoio mediterraneo, tesi
a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo
dei medesimi Corridoi, il coordinamento delle
infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena e A4
Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo
Villesse-Gorizia e' assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le convenzioni di concessione per la
realizzazione delle opere e la gestione delle tratte
autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le
regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli
appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016, che
potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di
societa' in house, esistenti o appositamente costituite,
nel cui capitale non figurino privati;
c) le convenzioni di cui alla lettera b) devono
prevedere che eventuali debiti delle societa'
concessionarie uscenti e il valore di subentro delle
concessioni scadute restino a carico dei concessionari
subentranti.
2. A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del
presente articolo, la societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data del predetto affidamento nel fondo di cui
all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da
effettuare entro l'anno 2028. La societa' Autobrennero Spa
provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di
ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione
dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Le risorse versate dalla societa' Autobrennero Spa sono
riassegnate allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e trasferite alla societa'
Rete ferroviaria italiana Spa. Le ulteriori quote annuali
da accantonare ai sensi del medesimo articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
3. A partire dalla data dell'affidamento di cui al
comma 4, il concessionario subentrante dell'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del
bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al
2024 e comunque fino a concorrenza del valore di
concessione, che non potra' essere complessivamente
inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del
valore di concessione, di cui al periodo precedente, sono
in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo Stato
per la realizzazione dell'infrastruttura.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono
stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con i concessionari autostradali delle
infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del
CIPE, previo parere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con
riferimento all'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena, entro il 31 luglio 2021 e il versamento
degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni
precedenti dal concessionario subentrante della predetta
infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50
per cento entro il 30 giugno 2021 e per il restante 50 per
cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione
vigente.
5. All'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il terzo e il quarto periodo sono
soppressi.».
- Si riporta l'articolo 183, del decreto legislativo 18
aprile, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 183 (Finanza di progetto). - 1. Per la
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilita', ivi inclusi quelli relativi alle strutture
dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti
di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti,
finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le
amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa
all'affidamento mediante concessione ai sensi della parte
III, affidare una concessione ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita', mediante pubblicazione di un
bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le
infrastrutture afferenti le opere in linea, e' necessario
che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti
di programmazione approvati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di
cui all'articolo 72 ovvero di cui all'articolo 36, comma 9,
secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il
progetto di fattibilita' predisposto dall'amministrazione
aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
di gara e' redatto dal personale delle amministrazioni
aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi
necessari per la sua predisposizione in funzione delle
diverse professionalita' coinvolte nell'approccio
multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'. In
caso di carenza in organico di personale idoneamente
qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare la redazione del progetto di fattibilita' a
soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
presente codice. Gli oneri connessi all'affidamento di
attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi nel
quadro economico dell'opera.
3. Il bando, oltre al contenuto previsto
dall'allegato XXI specifica:
a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la
possibilita' di richiedere al promotore prescelto, di cui
al comma 10, lettera b), di apportare al progetto
definitivo, da questi presentato, le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione del
progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni
demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
concessione e' aggiudicata al promotore solo
successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
delle modifiche progettuali nonche' del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b) che, in caso di mancata accettazione da parte
del promotore di apportare modifiche al progetto
definitivo, l'amministrazione ha facolta' di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto
definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni
proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le
offerte presentate con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualita'/prezzo.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 95, l'esame
delle proposte e' esteso agli aspetti relativi alla
qualita' del progetto definitivo presentato, al valore
economico e finanziario del piano e al contenuto della
bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture
dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione
delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneita' dell'iniziativa prescelta a soddisfare
in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione
turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela
del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di
importanza loro attribuita, in base ai quali si procede
alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate
alla, nautica da diporto, esaurisce gli oneri di
pubblicita' previsti per il rilascio della concessione
demaniale marittima.
7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente
nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la
descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da
gestire, in modo da consentire che le proposte siano
presentate secondo presupposti omogenei.
8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in
possesso dei requisiti per i concessionari, anche
associando o consorziando altri soggetti, ferma restando
l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
9. Le offerte devono contenere un progetto
definitivo, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito
o da societa' di servizi costituite dall'istituto di
credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una
societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge
23 novembre 1939, n. 1966, nonche' la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o piu' istituti
finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario,
oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la
predisposizione del progetto di fattibilita' posto a base
di gara, comprende l'importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei
diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578
del codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui
al periodo precedente non puo' superare il 2,5 per cento
del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto
di fattibilita' posto a base di gara. Nel caso di strutture
destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo
deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali
dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari
per individuare e valutare i principali effetti che il
progetto puo' avere sull'ambiente e deve essere integrato
con le specifiche richieste dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.
10. L'amministrazione aggiudicatrice:
a) prende in esame le offerte che sono pervenute
nei termini indicati nel bando;
b) redige una graduatoria e nomina promotore il
soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina
del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
offerta;
c) pone in approvazione il progetto definitivo
presentato dal promotore, con le modalita' indicate
all'articolo 27, anche al fine del successivo rilascio
della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In
tale fase e' onere del promotore procedere alle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del
progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che
cio' comporti alcun compenso aggiuntivo, ne' incremento
delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte
indicate nel piano finanziario;
d) quando il progetto non necessita di modifiche
progettuali, procede direttamente alla stipula della
concessione;
e) qualora il promotore non accetti di modificare
il progetto, ha facolta' di richiedere progressivamente ai
concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle
modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo
stesso.
11. La stipulazione del contratto di concessione puo'
avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito
positivo, della procedura di approvazione del progetto
definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente
aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto
definitivo, redatto in conformita' al progetto di
fattibilita' approvato.
12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della
concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario,
dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.
13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui
all'articolo 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari al 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal progetto di
fattibilita' posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva
di cui all'articolo 103. Dalla data di inizio
dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario e'
dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da
prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo
operativo di esercizio e con le modalita' di cui
all'articolo 103; la mancata presentazione di tale cauzione
costituisce grave inadempimento contrattuale.
14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, e successive modificazioni.
15. Gli operatori economici possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
di pubblica utilita', incluse le strutture dedicate alla
nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di
programmazione approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La
proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da
uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, il progetto di fattibilita' deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del
quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche
prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
e valutare i principali effetti che il progetto puo' avere
sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche
richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con propri decreti. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo delle spese
sostenute per la predisposizione della proposta,
comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di
cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta e'
corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui
all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione
nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo,
nel caso di indizione di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre
mesi, la fattibilita' della proposta. A tal fine
l'amministrazione aggiudicatrice puo' invitare il
proponente ad apportare al progetto di fattibilita' le
modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il
proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non puo' essere valutata positivamente. Il progetto di
fattibilita' eventualmente modificato, qualora non sia gia'
presente negli strumenti di programmazione approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, e' inserito in tali strumenti di
programmazione ed e' posto in approvazione con le modalita'
previste per l'approvazione di progetti; il proponente e'
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche
chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto,
il progetto si intende non approvato. Il progetto di
fattibilita' approvato e' posto a base di gara, alla quale
e' invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione
aggiudicatrice puo' chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore puo'
esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti,
compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta
contenente una bozza di convenzione, il piano
economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
al comma 9, primo periodo, la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' le
eventuali varianti al progetto di fattibilita'; si
applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, puo' esercitare, entro quindici
giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto
di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati; nel
comma 9. Se il promotore esercita la prelazione,
l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell'importo delle spese per la
predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.
16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo,
puo' riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i
contratti di partenariato pubblico privato.
17. Possono presentare le proposte di cui al comma
15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di
cui al comma 8, nonche' i soggetti con i requisiti per
partecipare a procedure di affidamento di contratti
pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di
pubblica utilita' rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli
scopi di utilita' sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori
pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale.
17-bis. Gli investitori istituzionali indicati
nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche'
i soggetti di cui all'articolo 2, numero 3), del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM(2015) 361 final) della Commissione
del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui
al comma 15, primo periodo, associati o consorziati,
qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in
possesso dei requisiti per partecipare a procedure di
affidamento di contratti pubblici per servizi di
progettazione.
18. Al fine di assicurare adeguati livelli di
bancabilita' e il coinvolgimento del sistema bancario
nell'operazione, si applicano in quanto compatibili le
disposizioni contenute all'articolo 185.
19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e
17, i soggetti che hanno presentato le proposte possono
recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase
della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara
purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza dei
requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza
dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la
validita' della proposta, a condizione che i restanti
componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
20. Ai sensi dell'articolo 2 del presente codice, per
quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da
diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti
dal presente articolo.».
- Si riporta l'articolo 13-bis, commi 2 e 4, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti
in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - (Omissis)
2. La societa' Autobrennero Spa provvede al
trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di
pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La societa'
Autobrennero Spa provvede al versamento della prima rata
entro il 15 dicembre 2021 e delle successive rate entro il
15 dicembre di ciascuno degli anni successivi. Le risorse
versate dalla societa' Autobrennero Spa sono riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e trasferite alla societa' Rete ferroviaria
italiana Spa. Le ulteriori quote annuali da accantonare ai
sensi del medesimo articolo 55, comma 13, della legge n.
449 del 1997 sono versate dal concessionario
dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalita' di
cui al periodo precedente entro trenta giorni
dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le
risorse versate ai sensi del presente comma sono utilizzate
per le finalita' di cui al citato articolo 55, comma 13,
della legge n. 449 del 1997, nell'ambito del contratto di
programma - parte investimenti tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa.
(Omissis)
4. Gli atti convenzionali di concessione sono
stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti con i concessionari autostradali delle
infrastrutture di cui al comma 1, dopo l'approvazione del
CIPE, previo parere dell'Autorita' di regolazione dei
trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con
riferimento all'infrastruttura autostradale A22
Brennero-Modena, entro il 15 dicembre 2021 e il versamento
degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni
precedenti dal concessionario subentrante della predetta
infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato per il 50
per cento entro il 21 dicembre 2021 e per il restante 50
per cento entro il 30 aprile 2022. I medesimi concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione
vigente.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 9-tricies semel, comma 1, del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, (Disposizioni
urgenti per l'accelerazione e il completamento delle
ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi
sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9-tricies semel (Sospensione dell'incremento
delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25). - 1.
Nelle more della procedura di cui all'articolo 1, comma
183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° gennaio
2019 al 31 dicembre 2021 e comunque non successivamente
alla conclusione della verifica della sussistenza delle
condizioni per la prosecuzione dell'attuale concessione
delle autostrade A24 e A25, ove tale conclusione sia
anteriore alla data del 31 dicembre 2021, e' sospeso
l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24
e A25, anche al fine di mitigare gli effetti sugli utenti.
Per la durata del periodo di sospensione, si applicano le
tariffe di pedaggio vigenti alla data del 31 dicembre 2017.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 35, del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione
tecnologica):
«Art. 35 (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. In caso di revoca, di decadenza o di
risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi
incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello
svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a
nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario
alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, puo' assumere la gestione delle medesime,
nonche' svolgere le attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla
loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le
eventuali disposizioni convenzionali che escludano il
riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione
anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la
possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento
delle attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli
eventuali progetti elaborati dal concessionario previo
pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo
ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere
dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalita'
di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS
S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176,
comma 4, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole
convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche
se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi
dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza
che possa operare, per effetto della presente disposizione,
alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del
provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della
concessione non e' sottoposta alla condizione del pagamento
da parte dell'amministrazione concedente delle somme
previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «Le province e le citta' metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di
cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31
dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli
interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti».
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n.
531, e' abrogato. Conseguentemente, fino al 31 ottobre
2028, la Societa' Autostrada tirrenica Spa, in forza della
convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede
esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali
relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la Societa' Autostrada tirrenica Spa procedono
alla revisione della predetta convenzione unica tenendo
conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti
pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo del
presente comma, in conformita' alle delibere adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le tratte diverse da quelle previste dal
secondo periodo sono assegnate, all'esito del procedimento
di revisione della concessione di cui al terzo periodo,
alla societa' ANAS Spa che provvede altresi' alla
realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro
in Palazzi, anche attraverso l'adeguamento della strada
statale n. 1 - Aurelia, nei limiti delle risorse che si
renderanno disponibili a tale fine nell'ambito del
contratto di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e delle mobilita' sostenibili e la societa'
ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per la
progettazione ed esecuzione dell'intervento viario di cui
al precedente periodo, a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori,
l'amministratore delegato pro tempore della societa' ANAS
Spa e' nominato commissario straordinario, con i poteri e
le funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 giugno 2019, n. 55. Al commissario straordinario
non spettano compensi, gettoni di presenza e indennita'
comunque denominate.».
- Si riporta l'articolo 2578 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile):
«Art. 2578 (Progetti di lavori). - All'autore di
progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi
che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici,
compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei
piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di
ottenere un equo compenso [c.c. 2579] da coloro che
eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo
consenso.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1016, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007):
«Art. 1. - 1016. I fondi di cui alla legge 26
febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni,
destinati al cofinanziamento delle opere di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
possono essere utilizzati per il finanziamento parziale
dell'opera intera, con le stesse modalita' contabili e di
rendicontazione previste per i fondi stanziati ai sensi
della citata legge n. 443 del 2001. Per il completamento
del programma degli interventi di cui all'articolo 9 della
legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata una spesa di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle
opere in corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti
provvede, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse,
valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di
trasporto".»
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 19
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico, nei
settori ordinari o speciali, aggiudicati da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o
di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione
del presente codice quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della
persona giuridica controllata e' effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto previste
dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati,
che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo
unico in materia di societa' a partecipazione pubblica) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016,
n. 210.
- Si riporta l'articolo 2389 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 262 (Approvazione del testo del codice civile):
«Art. 2389 (Compensi degli amministratori). - I
compensi spettanti ai membri del consiglio di
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti
all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3].
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da
partecipazioni agli utili [c.c. 2431] o dall'attribuzione
del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni
di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di
particolari cariche in conformita' dello statuto e'
stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il
parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea puo' determinare un importo complessivo per la
remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli
investiti di particolari cariche.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-bis (Compensi per gli amministratori e per i
dipendenti delle societa' controllate dalle pubbliche
amministrazioni). - 1. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016,
sentita la Conferenza unificata per i profili di
competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, per le societa' direttamente o indirettamente
controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e
loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali
quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a
cinque fasce per la classificazione delle suddette
societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in
proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i
consigli di amministrazione di dette societa' devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per
la determinazione del trattamento economico annuo
onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai
dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere
il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le
societa' di cui al primo periodo verificano il rispetto del
limite massimo del trattamento economico annuo
onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti
fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in
ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a
quelli previsti dal decreto di cui al presente comma.
2. In considerazione di mutamenti di mercato e in
relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto
degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si
provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di
classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1.
3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo
2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una
componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30
per cento della componente fissa e che e' corrisposta in
misura proporzionale al grado di raggiungimento di
obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati
preventivamente dal consiglio di amministrazione. Il
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea
convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del
codice civile, in merito alla politica adottata in materia
di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in
termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi
affidati con riferimento alla parte variabile della stessa
retribuzione.
4. Nella determinazione degli emolumenti da
corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma,
del codice civile, i consigli di amministrazione delle
societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al
comma 1 del presente articolo, non possono superare il
limite massimo indicato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1
per la societa' controllante e, comunque, quello di cui al
comma 5-bis e devono in ogni caso attenersi ai medesimi
principi di oggettivita' e trasparenza.
5. Il decreto di cui al comma 1 e' sottoposto alla
registrazione della Corte dei conti.
5-bis. - 5-sexies.».
- Il decreto legislativo 18 aprile, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Si riporta l'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici
e misure per lo sviluppo), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 49 (Disposizioni urgenti in materia di riordino
di societa'). - 1. Con l'obiettivo di rilanciare gli
investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la
programmazione, la progettazione, la realizzazione e la
gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di
interesse nazionale, ANAS S.p.A. sviluppa le opportune
sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato, anche
attraverso appositi contratti e convenzioni al fine di
realizzare, tra l'altro, un incremento degli investimenti
nel 2017 di almeno il 10 per cento rispetto al 2016 ed un
ulteriore incremento di almeno il 10 per cento nel 2018.
2. Al fine di realizzare una proficua allocazione
delle partecipazioni pubbliche facenti capo al Ministero
dell'economia e delle finanze in ambiti industriali
omogenei, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 3, trasferisce, nel rispetto della disciplina
dell'Unione europea, alla societa' Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A. le azioni della societa' ANAS S.p.A.
mediante aumento di capitale della societa' Ferrovie dello
Stato Italiane S.p.A. tramite conferimento in natura.
L'aumento di capitale e' realizzato per un importo
corrispondente al patrimonio netto di ANAS S.p.A.
risultante da una situazione patrimoniale approvata dal
Consiglio di amministrazione della societa' e riferita ad
una data non anteriore a quattro mesi dal conferimento.
Pertanto, all'operazione di trasferimento non si applicano
gli articoli 2343, 2343-ter, 2343-quater, nonche'
l'articolo 2441 del codice civile. Tutti gli atti e le
operazioni posti in essere per il trasferimento di ANAS
S.p.A. in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. sono esenti
da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse.
3. Il trasferimento di cui al comma 2 e' subordinato
alle seguenti condizioni:
a) perfezionamento del Contratto di Programma
2016/2020 tra lo Stato e ANAS S.p.A. secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208;
b) acquisizione di una perizia giurata di stima da
cui risulti l'adeguatezza dei fondi stanziati nel bilancio
ANAS, anche considerato quanto disposto dai commi 7 e 8,
rispetto al valore del contenzioso giudiziale in essere; il
perito incaricato viene nominato da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a. nell'ambito di una terna di esperti
proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze;
b-bis) l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in
sede europea, verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
4. Ad esito del trasferimento di cui al comma 2,
restano in capo ad ANAS S.p.A. le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati.
5. Intervenuto il trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., qualsiasi
deliberazione o atto avente ad oggetto il trasferimento di
ANAS S.p.A. o operazioni societarie straordinarie sul
capitale della societa' e' oggetto di preventiva
autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
6. Alla data di trasferimento della partecipazione
detenuta dallo Stato in ANAS S.p.A., all'articolo 7, comma
4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, al terzo
periodo dopo le parole: "successive modifiche" le parole:
"dello statuto o" sono soppresse e il comma 6 del medesimo
articolo 7 e' abrogato.
6-bis. La societa' ANAS S.p.A. adotta sistemi di
contabilita' separata per le attivita' oggetto di diritti
speciali o esclusivi, compresi le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti gli altri
provvedimenti amministrativi comunque denominati previsti
dal comma 4, e per ciascuna attivita'. Le attivita' di cui
al periodo precedente sono svolte sulla base del contratto
di programma sottoscritto tra la societa' ANAS S.p.A. e il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili.
7. ANAS S.p.A. e' autorizzata per gli anni dal 2017
al 2022, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, a
definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o
transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie
con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di
riserve o da richieste di risarcimento, laddove sussistano
i presupposti e le condizioni di cui agli articoli 205 e
208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e con le
modalita' ivi previste, previa valutazione della
convenienza economica di ciascuna operazione da parte della
Societa' stessa.
7-bis. L'Autorita' nazionale anticorruzione verifica
in via preventiva, ai sensi dell'articolo 213, comma 1, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza
della procedura adottata dall'ANAS per la definizione degli
accordi bonari e delle transazioni di cui ai commi 7 e
7-ter. Le modalita' di svolgimento della verifica
preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata
tra l'Anas S.p.A. e l'Autorita' nazionale anticorruzione
nella quale e' individuata anche la documentazione oggetto
di verifica.
7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti
ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e
stragiudiziali le controversie con i contraenti generali
derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i
presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
valutazione della convenienza economica di ciascuna
operazione da parte della societa' stessa.
8. La quota dei contributi quindicennali assegnati
con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004
pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147
del 27 giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il
fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi
di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di
700 milioni di euro, e' destinata, con esclusione delle
somme cadute in perenzione, alle finalita' di cui ai commi
7 e 7-ter. Il CIPE individua le risorse annuali
effettivamente disponibili in relazione al quadro
aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette
finalita', nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica.
9. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, i commi 115, 116, 117, 118 e 119, sono abrogati.
10. All'articolo 44 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, il comma 5 e' abrogato.
11. Al fine di favorire l'attuazione del presente
articolo, non si applicano ad ANAS S.p.A., a decorrere dal
trasferimento di cui al comma 2, le norme di contenimento
della spesa previste dalla legislazione vigente a carico
dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo
restando, finche' l'ANAS risulti compresa nel suddetto
elenco dell'ISTAT, l'obbligo di versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di un importo corrispondente ai
risparmi conseguenti all'applicazione delle suddette norme,
da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208.
12. Nelle more del perfezionamento del contratto di
programma ANAS 2016-2020, ai sensi dell'articolo 1, comma
870, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la
societa' ANAS S.p.A., nel limite del 5% delle risorse
complessivamente finalizzate al contratto dalla medesima
legge n. 208 del 2015, ad effettuare la progettazione di
interventi nonche', nel limite di un ulteriore 15% delle
medesime risorse, a svolgere attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale. Le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo devono essere
distintamente indicate nel Contratto di programma 2016-2020
e le relative spese sostenute devono essere rendicontate
secondo le modalita' previste per il "Fondo Unico ANAS",
come definite dal decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 869, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208. Nell'ambito delle attivita' di manutenzione
straordinaria della rete stradale nazionale, la societa'
ANAS S.p.A. ha particolare riguardo alla verifica
dell'idoneita' statica e all'esecuzione di opere per la
messa in sicurezza statica di ponti, viadotti, cavalcavia e
strutture similari.
12-bis. All'articolo 1, comma 1025, quarto periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per
gli interventi di completamento dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni
adottate dal CIPE, ai sensi della legislazione vigente"
sono sostituite dalle seguenti: "ad integrazione delle
risorse gia' stanziate e comprese nell'ambito del contratto
di programma ANAS Spa 2016-2020".».
- Si riporta l'articolo 1, comma 870, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge:
«870. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata
quinquennale e riguarda le attivita' di costruzione,
manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale
non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonche'
di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia
e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto
il territorio nazionale. Il contratto di programma
individua le opere da realizzare e i servizi da rendere
sulla base di un piano pluriennale di opere e di un
programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di
programma stabilisce, altresi', gli standard qualitativi e
le priorita', il cronoprogramma di realizzazione delle
opere, le sanzioni e le modalita' di verifica da parte del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema
di contratto di programma e' approvato dal CIPE, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
per quanto attiene agli aspetti finanziari.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - 1. All'articolo 47, comma
11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure
professionali addette alla circolazione ferroviaria».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000
euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio
quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per
l'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni
2020 e 2021 e di quelle relative a tutte le annualita'
comprese nel nuovo periodo regolatorio e' differito sino
alla definizione del procedimento di aggiornamento dei
piani economici finanziari predisposti in conformita' alle
delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di
regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro
il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente
le proposte di aggiornamento dei piani economico
finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa,
che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di
aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici
finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e'
perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018
e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal
2017 al 2022»;
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al
comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e
7-ter»;
c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti
previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni
giudiziali e stragiudiziali le controversie con i
contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento
laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui
all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, previa valutazione della convenienza economica di
ciascuna operazione da parte della societa' stessa.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle
finalita' di cui al comma 7» sono sostituite dalle
seguenti: «alle finalita' di cui ai commi 7 e 7-ter».
5. (Abrogato).
5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31
dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo
2021».
5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre
2020». ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2021».
5-quater. Il termine per l'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo
della patente nautica per la conduzione di unita' aventi
motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due
tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1,
della legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1°
gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1,
lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o
iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a
750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a
iniezione a due tempi».
5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non
utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere
altresi' utilizzate per promuovere la predisposizione di
programmi diretti al completamento delle infrastrutture e
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei
piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei
comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie
per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle
obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti
d'obbligo da parte degli operatori».
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti
secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a
partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla
convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del
procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte
della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio
in un procedimento penale, puo' essere disposta la
sospensione del procedimento di sfratto mediante
provvedimento assunto da parte dell'autorita' giudiziaria
competente.
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo
12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2022».
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a
scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale,
che assicurano un diretto collegamento con le citta'
metropolitane e per le quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non
sia stata ancora autorizzata la messa in servizio, previa
intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la regione interessata, assumono la
qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e
sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in
natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli
effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000.
Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale
potenziamento della linea si provvede secondo le modalita'
e con le risorse previste nei contratti di programma di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.
112.».
- Si riporta l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 36 (Disposizioni in materia di riordino
dell'ANAS S.p.A.). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e'
istituita, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, presso
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
sede in Roma, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali. Il potere di indirizzo, di vigilanza e di
controllo sull'Agenzia e' esercitato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti; in ordine alle attivita' di
cui al comma 2, il potere di indirizzo e di controllo e'
esercitato, quanto ai profili finanziari, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze. L'incarico di
direttore generale, nonche' quello di componente del
comitato direttivo e del collegio dei revisori dell'Agenzia
ha la durata di tre anni.
2. L'Agenzia svolge i seguenti compiti e attivita'
ferme restando le competenze e le procedure previste a
legislazione vigente per l'approvazione di contratti di
programma nonche' di atti convenzionali e di regolazione
tariffaria nel settore autostradale e nei limiti delle
risorse disponibili agli specifici scopi:
a) proposta di programmazione della costruzione di
nuove strade statali, della costruzione di nuove
autostrade, in concessione;
b) quale amministrazione concedente:
1) selezione dei concessionari autostradali e
relativa aggiudicazione;
2) vigilanza e controllo sui concessionari
autostradali, inclusa la vigilanza sull'esecuzione dei
lavori di costruzione delle opere date in concessione e il
controllo della gestione delle autostrade il cui esercizio
e' dato in concessione;
3);
4) si avvale, nell'espletamento delle proprie
funzioni, delle societa' miste regionali Autostrade del
Lazio S.p.A., Autostrade del Molise s.p.a., Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. e Concessioni Autostradali
Piemontesi S.p.A., relativamente alle infrastrutture
autostradali, assentite o da assentire in concessione, di
rilevanza regionale;
c) approvazione dei progetti relativi ai lavori
inerenti la rete autostradale di interesse nazionale, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed urgenza ai
fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita';
d) proposta di programmazione del progressivo
miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e
delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni
tariffarie per le concessioni autostradali secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente
Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro
successiva approvazione;
f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei
concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei
concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini
della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime;
g) effettuazione e partecipazione a studi, ricerche
e sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h) effettuazione, a pagamento, di consulenze e
progettazioni per conto di altre amministrazioni od enti
italiani e stranieri.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012 Anas S.p.A.
provvede, nel limite delle risorse disponibili e nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,
esclusivamente a:
a) costruire e gestire le strade, ivi incluse
quelle sottoposte a pedaggio, e le autostrade statali,
incassandone tutte le entrate relative al loro utilizzo,
nonche' alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
d) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, nonche' svolgere le attivita' di cui all'articolo
2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143;
d-bis) approvare i progetti relativi ai lavori
inerenti la rete stradale e autostradale di interesse
nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta,
che equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ed
urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di
espropriazione per pubblica utilita'.
3-bis. Per le attivita' di investimento di cui al
comma 3, lettere a), b) e c), e' riconosciuta ad ANAS
s.p.a. una quota non superiore al 12,5 per cento del totale
dello stanziamento destinato alla realizzazione
dell'intervento per spese non previste da altre
disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel
quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1°
gennaio 2015. Per i quadri economici approvati a decorrere
dal 1° gennaio 2022, la quota di cui al precedente periodo
non puo' superare il 9 per cento dello stanziamento
destinato alla realizzazione dell'intervento. Entro il
predetto limite, il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, sulla base delle risultanze della
contabilita' analitica sulle spese effettivamente sostenute
da parte dell'ANAS s.p.a., stabilisce la quota da
riconoscere alla societa' con obiettivo di efficientamento
dei costi.
4. Entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia
subentra ad Anas s.p.a. nelle funzioni di concedente per le
convenzioni in essere alla stessa data. A decorrere dalla
medesima data in tutti gli atti convenzionali con le
societa' regionali, nonche' con i concessionari di cui al
comma 2, lettera b), il riferimento fatto ad Anas s.p.a.,
quale ente concedente, deve intendersi sostituito, ovunque
ripetuto, con il riferimento all'Agenzia di cui al comma 1.
5. Relativamente alle attivita' e ai compiti di cui
al comma 2, l'Agenzia esercita ogni competenza gia'
attribuita in materia all'Ispettorato di vigilanza sulle
concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas
s.p.a. ovvero ad uffici di amministrazioni dello Stato, i
quali sono conseguentemente soppressi a decorrere dal 1°
gennaio 2012. Il personale degli uffici soppressi con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in
servizio alla data del 31 maggio 2012, e' trasferito
all'Agenzia, per formarne il relativo ruolo organico.
All'Agenzia sono altresi' trasferite le risorse finanziarie
previste per detto personale a legislazione vigente nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,
nonche' le risorse di cui all'articolo 1, comma 1020, della
legge n. 296 del 2006, gia' finalizzate, in via
prioritaria, alla vigilanza sulle concessionarie
autostradali nei limiti delle esigenze di copertura delle
spese di funzionamento dell'Agenzia. Al personale
trasferito si applica la disciplina dei contratti
collettivi nazionali relativi al comparto Ministeri e
dell'Area I della dirigenza. Il personale trasferito
mantiene il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento del trasferimento, nonche'
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto
trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a
quello previsto e' attribuito per la differenza un assegno
ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione si
procede alla individuazione delle unita' di personale da
trasferire all'Agenzia e alla riduzione delle dotazioni
organiche e delle strutture delle amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni in misura
corrispondente al personale effettivamente trasferito. Con
lo stesso decreto e' stabilita un'apposita tabella di
corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche
del personale assegnato all'Agenzia.
6. Entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. sottoscrivono
la convenzione in funzione delle modificazioni conseguenti
alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, da approvarsi
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
7. - 7-bis.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto
dallo statuto di Anas S.p.A., nonche' dalle disposizioni in
materia contenute nel codice civile, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede
alla nomina di un amministratore unico della suddetta
societa', al quale sono conferiti i piu' ampi poteri di
amministrazione ordinaria e straordinaria ivi incluse tutte
le attivita' occorrenti per la individuazione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali di Anas s.p.a. che
confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nell'Agenzia
di cui al comma 1. Il consiglio di amministrazione di Anas
S.p.A. in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto decade con effetto dalla data di adozione
del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. La revoca disposta ai sensi del presente comma
integra gli estremi della giusta causa di cui all'articolo
2383, terzo comma, del codice civile e non comporta,
pertanto, il diritto dei componenti revocati al
risarcimento di cui alla medesima disposizione.
9. L'organo amministrativo provvede altresi' alla
riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a.
nonche' alla predisposizione del nuovo statuto della
societa' che, entro il 30 novembre 2013, e' approvato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Entro 30 giorni dalla data di approvazione da
parte dell'assemblea del bilancio per l'esercizio 2012,
viene convocata l'assemblea di Anas s.p.a. per la
ricostituzione del consiglio di amministrazione.
10. L'articolo 1, comma 1023, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' abrogato.
10-bis. Il comma 12 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal
seguente:
«12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate
nelle autorizzazioni previste dal presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con
il soggetto pubblicizzato».".
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 4
febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo degli
amministratori giudiziari, a norma dell'articolo 2, comma
13, della legge 15 luglio 2009, n. 94):
«Art. 8 (Compensi degli amministratori giudiziari). -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli
beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in
azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni sia beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque
stabilito sulla base di scaglioni commisurati al valore dei
beni o dei beni costituiti in azienda, quale risultante
dalla relazione di stima redatta dall'amministratore
giudiziario, ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere
aumentato o diminuito, su proposta del giudice delegato,
nell'ambito di percentuali da definirsi e comunque non
eccedenti il 50 per cento, sulla base dei seguenti
elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete
difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli
esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e
liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati
piu' amministratori per un'unica procedura.».
- Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 34-ter della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - 1. Decorso il termine
dell'esercizio finanziario, per ogni unita' elementare di
bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla
Corte dei conti, e' determinata la somma da conservarsi in
conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto.
In apposito allegato al decreto medesimo sono altresi'
individuate le somme relative a spese pluriennali in conto
capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto
dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza
degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma
2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti
all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto
generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno
di iscrizione in bilancio, le somme relative al precedente
periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere
nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti
programmi, con legge di bilancio.
2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le
amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle
ragioni del mantenimento in bilancio dei residui
provenienti dagli anni precedenti a quello di
consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali
di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare
per economia e per perenzione amministrativa.
3. Gli uffici di controllo verificano le somme da
conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili
all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei
commi precedenti al fine della predisposizione, a cura
dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.
4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2,
nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto
generale dello Stato ed entro i termini previsti per la
predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le
Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della
sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del
patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui
perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente, ai fini della verifica della permanenza dei
presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge
n. 196 del 2009.
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta l'articolo 24 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione):
«Art. 24 (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione).
- 1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui
attuali confini sono quelli del comune di Roma, e dispone
di speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale
con particolare riferimento al settore produttivo e
turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi
urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico
ed alla mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell'articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi
dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell'articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3
e definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di
legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di
ulteriori risorse a Roma capitale, tenendo conto delle
specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di
capitale della Repubblica, previa la loro determinazione
specifica, e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura
i raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma
capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato
non piu' funzionali alle esigenze dell'Amministrazione
centrale, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
19, comma 1, lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e
quelle contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi
del comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate
solo espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9. - 10.».
- Si riportano l'articolo 35 e l'articolo 54 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di
lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorita' governative centrali
indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di
forniture sono aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti
menzionati nell'allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di
forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti
pubblici di forniture aggiudicati dalle autorita'
governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorche' tali appalti concernono prodotti non menzionati
nell'allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali
e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza
comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di
servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i
servizi sociali e altri servizi specifici elencati
all'allegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono
periodicamente rideterminate con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla
data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto
pubblico di lavori, servizi e forniture e' basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni
o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei
documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i
candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del
valore stimato dell'appalto.
5. Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore sono composti da unita' operative distinte,
il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del
valore totale stimato per tutte le singole unita'
operative. Se un'unita' operativa distinta e' responsabile
in modo indipendente del proprio appalto o di determinate
categorie di esso, il valore dell'appalto puo' essere
stimato con riferimento al valore attribuito dall'unita'
operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato di un appalto o concessione non puo' essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione
delle disposizioni del presente codice relative alle soglie
europee. Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo
di evitare l'applicazione delle norme del presente codice
tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dell'appalto e' quantificato al
momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del
bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista
un'indizione di gara, al momento in cui l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avvia la procedura di
affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del
valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi
nonche' del valore complessivo stimato di tutte le
forniture e servizi messi a disposizione
dell'aggiudicatario dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari
all'esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei
servizi non necessari all'esecuzione di uno specifico
appalto di lavori non puo' essere aggiunto al valore
dell'appalto di lavori in modo da sottrarre l'acquisto di
tali forniture o servizi dall'applicazione delle
disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando un'opera prevista o una prestazione di
servizi puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture
omogenee puo' dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti
distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1
e 2 e' computato il valore complessivo stimato della
totalita' di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti e' pari o
superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le
disposizioni del presente codice si applicano
all'aggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza
applicare le disposizioni del presente codice, quando il
valore stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a
euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro
1.000.000 per i lavori, purche' il valore cumulato dei
lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore
complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati
l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle
forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi
presentano caratteri di regolarita' o sono destinati ad
essere rinnovati entro un determinato periodo, e' posto
come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti
analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi
precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove
possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in
termini di quantita' o di valore che potrebbero
sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto
iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti
successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi
alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo
e' superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per
oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto
a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per
il calcolo del valore stimato dell'appalto e' il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata
pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato
complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata
supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso
il valore stimato dell'importo residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata
o che non puo' essere definita, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da
porre come base per il calcolo del valore stimato
dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, e' il
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare
e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi
finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli
interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione:
gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di
remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non
fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari
o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo
stimato per l'intera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o
superiore a quarantotto mesi, il valore mensile
moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto
di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei
servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive
quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di
posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici
di acquisizione, il valore da prendere in considerazione e'
il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso
dei contratti previsti durante l'intera durata degli
accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per l'innovazione, il
valore da prendere in considerazione e' il valore massimo
stimato, al netto dell'IVA, delle attivita' di ricerca e
sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto
partenariato, nonche' delle forniture, dei servizi o dei
lavori da mettere a punto e fornire alla fine del
partenariato.
18. Sul valore del contratto di appalto viene
calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al
20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro
quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso
di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del presente codice, e' subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e'
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi',
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.»
«Art. 54 (Accordi quadro). - 1. Le stazioni
appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto
delle procedure di cui al presente codice. La durata di un
accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti
nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei
settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente
motivati in relazione, in particolare, all'oggetto
dell'accordo quadro.
2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure
previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali
procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni
aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di
gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori
economici parti dell'accordo quadro concluso. Gli appalti
basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso
modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo
quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.
3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un
solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati
entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro
stesso. L'amministrazione aggiudicatrice puo' consultare
per iscritto l'operatore economico parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua
offerta.
4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori
economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita':
a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo
quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se
l'accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano
la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture,
nonche' le condizioni oggettive per determinare quale degli
operatori economici parti dell'accordo quadro effettuera'
la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro. L'individuazione
dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che
effettuera' la prestazione avviene sulla base di decisione
motivata in relazione alle specifiche esigenze
dell'amministrazione;
b) se l'accordo quadro contiene tutti i termini che
disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, in parte senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con
la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori
economici parti dell'accordo quadro conformemente alla
lettera c), qualora tale possibilita' sia stata stabilita
dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara
per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori,
forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito
della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro avviene in base a
criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara
per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano
anche quali condizioni possono essere soggette alla
riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni
previste dalla presente lettera, primo periodo, si
applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il
quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei
lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono
definiti nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti
tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori,
dei servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli
operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la
prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.
5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere
b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario
precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti
di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente
procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare
l'amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli
operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto
dell'appalto;
b) l'amministrazione aggiudicatrice fissa un
termine sufficiente per presentare le offerte relative a
ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali
la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il
loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza
del termine previsto per la loro presentazione;
d) l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta
migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati
nei documenti di gara per l'accordo quadro.
6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un
accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri
oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto
competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei
documenti di gara per l'accordo quadro e garantiscono
parita' di trattamento tra gli operatori economici parti
dell'accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto
competitivo, l'ente aggiudicatore fissa un termine
sufficiente per consentire di presentare offerte relative a
ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto
all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base
ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro. L'ente aggiudicatore non puo'
ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere
l'applicazione del presente decreto o in modo da
ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.".
- Si riporta l'articolo 1, comma 873, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di
stabilita' 2016):
«873. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle
diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi
ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal
contratto di programma, sulla base di motivate esigenze,
l'ANAS Spa puo' utilizzare le risorse del fondo di cui al
comma 868 in relazione agli effettivi fabbisogni, per
realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere
ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A
tal fine l'ANAS Spa da' preventiva comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che
rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta
giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione.
Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa puo'
comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al
predetto Ministero. Le variazioni confluiscono
nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di
opere.».
- Si riporta l'articolo 2, comma 171, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Misure in materia di riscossione). -
(Omissis)
171. Fermi i compiti, gli obblighi, e le
responsabilita' degli enti concessionari e dei soggetti
gestori in materia di sicurezza, nonche' le funzioni di
controllo delle amministrazioni concedenti, i compiti e le
attribuzioni facenti capo al Registro italiano dighe, ai
sensi del citato articolo 91, comma 1, del decreto
legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture, e sono esercitati dalle
articolazioni amministrative individuate con il regolamento
di organizzazione del Ministero, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233. Fino all'adozione del citato
regolamento, l'attivita' facente capo agli uffici
periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai
sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 114 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 114 (Dighe). - 1. Le regioni, previo parere del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, adottano apposita disciplina in materia di
restituzione delle acque utilizzate per la produzione
idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di
potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi
o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed
estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' di cui al titolo II della parte terza del presente
decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della
capacita' di invaso e la salvaguardia sia della qualita'
dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni
di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono
effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun
invaso. Il progetto di gestione e' finalizzato a definire
sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con
le attivita' di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia
le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore,
dell'ecosistema acquatico, delle attivita' di pesca e delle
risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso
durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresi'
eventuali modalita' di manovra degli organi di scarico,
anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore.
Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal
decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959,
n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le
caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il
progetto di gestione e' predisposto dal gestore sulla base
dei criteri fissati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive e con quello delle
politiche agricole e forestali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della parte terza del presente decreto. Per gli
invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformita' ai propri
ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli
obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto
delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei
corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione e' approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla
sua presentazione, previo parere dell'amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e
dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove
necessario, gli enti gestori delle aree protette
direttamente interessate; per le dighe di cui al citato
articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
il progetto approvato e' trasmesso al Registro italiano
dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica,
come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio
e la manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e
relative disposizioni di attuazione. Il progetto di
gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi
sei mesi dalla data di presentazione senza che sia
intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione
competente, fermo restando il potere di tali Enti di
dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale
termine.
6. Con l'approvazione del progetto il gestore e'
autorizzato ad eseguire le operazioni di svaso,
sghiaiamento e sfangamento in conformita' ai limiti
indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.
7. Nella definizione dei canoni di concessione di
inerti le amministrazioni determinano specifiche modalita'
ed importi per favorire lo sghiaiamento e sfangamento degli
invasi per asporto meccanico.
8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non
abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del
Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il
progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione
del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla
operativita' del progetto di gestione, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai
sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare
la funzionalita' degli organi di scarico, sono svolte in
conformita' ai fogli di condizione per l'esercizio e la
manutenzione.
9. Le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento
degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a
valle dell'invaso, ne' il rispetto degli obiettivi di
qualita' ambientale e degli obiettivi di qualita' per
specifica destinazione.».
- Si riporta l'articolo 1, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis)
516. Per la programmazione e la realizzazione degli
interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al
fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento e
l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine
di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai
cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse
idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri
della transizione ecologica, delle politiche agricole
alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30
giugno 2022 e' adottato il Piano nazionale di interventi
infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico. Il
Piano nazionale e' aggiornato ogni tre anni, con le
modalita' di cui al primo periodo, tenuto conto dello stato
di avanzamento degli interventi, come risultante dal
monitoraggio di cui al comma 524. Il Piano nazionale e'
attuato attraverso successivi stralci che tengono conto
dello stato di avanzamento degli interventi e della
disponibilita' delle risorse economiche nonche' di
eventuali modifiche resesi necessarie nel corso
dell'attuazione degli stralci medesimi, approvati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sentiti i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze e l'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente, previa
acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
516-bis. Entro il 28 febbraio 2022, con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente,
previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le modalita' e i criteri
per la redazione e per l'aggiornamento del Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo e della sua
attuazione per successivi stralci secondo quanto previsto
dal medesimo comma, tenuto conto dei piani di gestione
delle acque dei bacini idrografici predisposti dalle
Autorita' di bacino distrettuali, ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare:
a) ai fini della definizione del Piano nazionale di
cui al comma 516, le modalita' con cui le Autorita' di
bacino distrettuali, gli Enti di governo dell'ambito e gli
altri enti territoriali coinvolti trasferiscono al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili le informazioni e i documenti necessari alla
definizione del Piano medesimo e i relativi criteri di
priorita', tenuto anche conto della valutazione della
qualita' tecnica e della sostenibilita'
economico-finanziaria effettuata dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente per gli interventi
proposti da soggetti da essa regolati;
b) i criteri per l'assegnazione delle risorse degli
stralci, sulla base di indicatori di valutazione degli
interventi, nonche' le modalita' di revoca dei
finanziamenti nei casi di inadempienza o di dichiarazioni
mendaci;
c) le modalita' di attuazione e di rendicontazione
degli interventi ammessi al finanziamento negli stralci.
516-ter. Gli interventi finanziati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno
2019, e 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 226 del 26 settembre 2019, sono inseriti nel Piano
nazionale di cui al comma 516 del presente articolo e sono
attuati e monitorati secondo le modalita' previste nei
medesimi decreti. Al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
fino all'adozione del Piano nazionale di cui al comma 516,
le risorse economiche gia' disponibili alla data di entrata
in vigore della presente disposizione per la realizzazione
degli interventi previsti dal medesimo comma 516 sono
utilizzate, tenuto conto dei procedimenti gia' avviati dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e dall'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, per la programmazione di ulteriori stralci
attuativi approvati con le modalita' stabilite dal terzo
periodo del citato comma 516.
517. - 518. (Abrogati).
519. Gli enti di governo dell'ambito e gli altri
soggetti responsabili della realizzazione degli interventi
di cui al Piano nazionale di cui al comma 516, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
516, adeguano i propri strumenti di pianificazione e di
programmazione in coerenza con le misure previste dal
medesimo Piano nazionale.
520. Il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, anche ai fini di quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 12 del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108, monitora l'andamento
dell'attuazione degli interventi del Piano nazionale di cui
al comma 516 del presente articolo e assicura il sostegno e
le misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la
risoluzione di eventuali criticita' nella programmazione e
nella realizzazione degli interventi.
(Omissis)
524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi
da 516 a 525 e' effettuato attraverso il sistema di
monitoraggio delle opere pubbliche della Banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati
come Piano nazionale di cui al comma 516. Ciascun
intervento del Piano nazionale e' identificato dal codice
unico di progetto.
525. Fermo restando quanto previsto, in relazione agli
interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse
del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale
complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, dagli articoli 9, 10 e 12 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e dal
titolo II del medesimo decreto-legge, nonche' dal comma 520
del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili segnala i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti da parte degli enti di
gestione e degli altri soggetti responsabili e, in caso di
assenza del soggetto legittimato, propone gli interventi
correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere
entro il termine di trenta giorni, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, nomina,
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, un Commissario straordinario che esercita i
necessari poteri sostitutivi di programmazione e di
realizzazione degli interventi, e definisce le modalita',
anche contabili, di intervento. Il Commissario
straordinario opera in via sostitutiva anche per la
realizzazione degli interventi previsti nel Piano nazionale
di cui al comma 516 del presente articolo in mancanza del
gestore legittimato a operare. Gli oneri per i compensi dei
Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina
e sono posti a carico delle risorse destinate agli
interventi. I compensi dei Commissari straordinari sono
stabiliti in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 155, della legge 30
dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021), come modificato dalla presente legge:
«155. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano
nazionale di interventi nel settore idrico di cui
all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e per il finanziamento della progettazione di
interventi considerati strategici nel medesimo Piano e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per gli
anni dal 2019 al 2028.».
- Si riporta l'articolo 6 della legge 1° agosto 2002,
n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Disposizioni relative al Registro italiano
dighe). - 1. Nei trenta giorni successivi alla data di
entrata in vigore del provvedimento attuativo del Registro
italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, i concessionari delle dighe di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere
al medesimo un contributo annuo per le attivita' di
vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui
i soggetti concessionari di cui al primo periodo non
ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione
al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti
e' applicata una sanzione amministrativa pari a cinque
volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla
iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e
della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre
attivita' che il RID e' tenuto ad espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione delle predette dighe, e'
stabilito altresi', a carico dei richiedenti, un diritto di
istruttoria.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, si provvede alla disciplina dei criteri di
determinazione del contributo e del diritto previsti al
comma 1, nonche' delle modalita' di riscossione degli
stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi
sostenuti dal RID.
3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima
applicazione della presente legge, l'ammontare del
contributo e del diritto di cui al comma 1 e' commisurato
in modo da assicurare la copertura delle spese di
funzionamento del RID nonche' una quota aggiuntiva da
destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura
compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di
funzionamento.
4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti
intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con
dighe a monte.
4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono
definite le modalita' con cui il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla
vigilanza tecnica sulle operazioni di controllo eseguite
dai concessionari e all'approvazione tecnica dei progetti
delle opere di derivazione e adduzione connesse agli
sbarramenti di ritenuta di cui all'articolo 1, comma 1, del
citato decreto-legge n. 507 del 1994, aventi le seguenti
caratteristiche:
a) in caso di utilizzo della risorsa idrica con
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere comprese
tra la presa e la restituzione in alveo naturale, escluse
le centrali idroelettriche e di pompaggio e gli altri
impianti industriali;
b) in caso di utilizzo della risorsa idrica senza
restituzione in alveo: l'opera di presa e le opere
successive alla presa, sino e compresa la prima opera
idraulica in grado di regolare, dissipare o disconnettere
il carico idraulico di monte rispetto alle opere di valle,
ovvero la prima opera idraulica di ripartizione della
portata derivata.
4-ter. All'approvazione tecnica dei progetti delle
opere di derivazione e di adduzione non individuate ai
sensi del comma 4-bis e alla vigilanza tecnica sulle
operazioni di controllo eseguite dai concessionari sulle
medesime opere provvedono le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano.
4-quater. Nel caso di opere di derivazione e di
adduzione di cui ai commi 4-bis e 4-ter tra loro
interconnesse, i compiti e le funzioni di cui ai commi
4-bis e 4-ter sono svolti dal Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili ovvero dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base di accordi sottoscritti ai sensi dell'articolo 15
della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
 
Art. 2 bis
Individuazione di nuovi siti per i caselli autostradali
al servizio delle stazioni per l'alta velocita'

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, procede alla valutazione, sulla base di un'analisi di fattibilita' tecnico- economica, dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'alta velocita' e per l'alta capacita' di prossima realizzazione. I nuovi caselli, valutati sostenibili in relazione alla domanda di traffico, sono assentiti in concessione alle societa' e regolati mediante un addendum agli atti convenzionali vigenti.
 
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel
settore dei trasporti e delle infrastrutture ferroviarie e impianti
fissi
1. Al fine di accelerare il «Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System», di seguito denominato «sistema ERTMS», e di garantire un efficace coordinamento tra la dismissione del sistema di segnalamento nazionale di classe «B» e l'attrezzaggio dei sottosistemi di bordo dei veicoli con il sistema ERTMS, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare i costi di implementazione del sottosistema ERTMS di bordo dei veicoli, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Tali risorse non sono destinate al finanziamento dei costi di sviluppo, certificazione, omologazione ed eventuali riomologazioni su reti estere dei cosiddetti «veicoli tipo», fermi macchina o sostituzione operativa dei mezzi di trazione.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento degli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli, per l'adeguamento del relativo sottosistema di bordo di classe «B» al sistema ERTMS rispondente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilita' indicate nella Tabella A2.3 dell'allegato A del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione europea, del 27 maggio 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2019/776 della Commissione europea, del 16 maggio 2019, e alle norme tecniche previste al punto 12.2 dell'Allegato 1a al decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2016 del 13 dicembre 2016. Fermo quanto previsto dal comma 3 possono beneficiare del finanziamento gli interventi realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2026, sui veicoli che risultino iscritti in un registro di immatricolazione istituito presso uno Stato membro dell'Unione europea, che circolano sul territorio nazionale, soltanto nel caso in cui detti interventi non risultino gia' finanziati dai contratti di servizio in essere con lo Stato o le regioni.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' attuative di erogazione del contributo alle imprese ferroviarie o ai proprietari dei veicoli per gli interventi sui veicoli di cui al comma 2, nei limiti della effettiva disponibilita' del fondo. Nell'ambito delle dotazioni del fondo, il suddetto decreto definisce i costi sostenuti che possono essere considerati ammissibili, l'entita' del contributo massimo riconoscibile per ciascun veicolo oggetto di intervento in caso di effettuazione di una determinata percorrenza sulla rete ferroviaria interconnessa insistente sul territorio nazionale, l'entita' della riduzione proporzionale del contributo riconoscibile in caso di effettuazione di percorrenze inferiori a quella richiesta ai fini dell'attribuzione del contributo nella misura massima, nonche' i criteri di priorita' di accoglimento delle istanze in coerenza con i tempi previsti nel piano nazionale di sviluppo del sistema ERTMS di terra. L'efficacia del decreto di cui al presente comma e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
5. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario, all'articolo 47, comma 11-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021». All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130
6. Al fine di assicurare la continuita' del servizio di trasporto ferroviario lungo la linea da Tirano in Italia fino a Campocologno in Svizzera e' autorizzata la circolazione nel territorio italiano dei rotabili ferroviari a tal fine impiegati per l'intera durata della concessione rilasciata al gestore di detto servizio di trasporto dall'ufficio governativo della Confederazione elvetica.
7. Nel territorio italiano, l'esercizio del servizio di trasporto ferroviario di cui al comma 6 avviene in conformita' alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 16, comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per le reti ferroviarie funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Tirano e il gestore della linea ferroviaria di cui al comma 6 definiscono il disciplinare di esercizio relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano, interseca il traffico veicolare e i passaggi pedonali. Agli eventuali oneri derivanti dal disciplinare di esercizio di cui al primo periodo, il comune di Tirano provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. All'articolo 51, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole «nell'anno 2021,» sono inserite le seguenti: «per il potenziamento delle attivita' di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita' alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'».
9-bis. In considerazione degli effetti negativi determinati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sui fatturati degli operatori economici operanti nel settore del trasporto registrati nell'esercizio 2020, l'Autorita' di regolazione dei trasporti e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, a fare fronte alla copertura delle minori entrate derivanti dalla riduzione degli introiti connessi al contributo per il funzionamento dovuto ai sensi della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, previste nella misura di 3,7 milioni di euro, mediante l'utilizzo della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31 dicembre 2020. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3,7 milioni di euro annui per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tunnel di base» sono inserite le seguenti: «nonche' delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, costituiscono aree di interesse strategico nazionale»;
c) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

Riferimenti normativi

- Il Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione
europea, del 27 maggio 2016, (Regolamento della Commissione
relativo alla specifica tecnica di interoperabilita' per i
sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema
ferroviario nell'Unione europea) e' stato pubblicato nella
G.U.U.E. 15 giugno 2016, n. L 158.
- Il Regolamento (UE) 2019/776 della Commissione
europea, del 16 maggio 2019 ( Regolamento di esecuzione
della Commissione che modifica i regolamenti (UE) n.
321/2013, (UE) n. 1299/2014, (UE) n. 1301/2014, (UE) n.
1302/2014, (UE) n. 1303/2014 e (UE) 2016/919 della
Commissione e la decisione di esecuzione 2011/665/UE della
Commissione per quanto riguarda l'allineamento alla
direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del
Consiglio e l'attuazione di obiettivi specifici stabiliti
nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione)
e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2019, n. L 139
I.
- Il decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie n. 1 del 13 dicembre 2016 e' stato
pubblicato sul sito internet dell'Agenzia in data 4
novembre 2019.
- Il Trattato del 25 marzo 1957 (Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea), e' stato pubblicato
nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.
- Si riporta l'articolo 1, comma 86, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006):
«Art. 1. - (Omissis).
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi
quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire
dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di
contributo in conto impianti. Il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del
sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La
modifica del sistema di finanziamento di cui al presente
comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;
conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84,
effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
il valore fiscale del bene.».
- Si riporta l'articolo 47, comma 11-quinquies del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 47 (Interventi per il trasporto ferroviario). -
(Omissis)
11-quinquies. Al fine di incrementare la sicurezza
del trasporto ferroviario e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021,
destinato alla formazione di personale impiegato in
attivita' della circolazione ferroviaria, con particolare
riferimento alla figura professionale dei macchinisti del
settore merci. La dotazione del Fondo e' incrementata di
100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione
delle altre figure professionali addette alla circolazione
ferroviaria. Le risorse di cui al presente comma sono
attribuite alle imprese ferroviarie con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base
delle attivita' di formazione realizzate, a condizione che
le stesse abbiano comportato l'assunzione di almeno il 70
per cento del personale formato. I corsi di formazione
possono essere svolti anche utilizzando le risorse umane e
strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonche' avvalendosi di organismi riconosciuti
dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di
cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
162. In ogni caso, il finanziamento delle iniziative e'
assicurato unicamente alle attivita' formative per le quali
non vi sia stato alcun esborso da parte del personale
formato e possono altresi' essere rimborsati gli oneri per
eventuali borse di studio erogate per la frequenza dei
corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 162 del
2007, per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie.
(Omissis).».
- Si riportano l'articolo 2, comma 4 e l'articolo 16,
comma 2, lettera bb), del decreto legislativo 14 maggio
2019, n.50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016,
sulla sicurezza delle ferrovie):
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - (Omissis)
4. Le reti ferroviarie isolate dal punto di vista
funzionale dal resto del sistema ferroviario sono quelle
concesse dallo Stato e quelle per le quali sono attribuite
alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, adibite a servizi ferroviari locali
ordinariamente espletati con distanziamento regolato da
segnali, individuate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Nelle
more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo,
sono da considerarsi isolate le reti che non figurano
nell'Allegato A di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216
del 15 settembre 2016. A tali reti e ai soggetti che
operano su di esse, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 7, 9, 10 e 11. Le modalita' applicative degli
articoli 6, 8, 13 e 17 sono disciplinate dall'ANSFISA, ai
sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera bb). Sulle reti in
cui esiste un solo soggetto integrato che gestisce
l'infrastruttura ed effettua il servizio di trasporto in
esclusiva sulla propria rete, i compiti e le
responsabilita' che il presente decreto attribuisce ai
gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie sono
da considerarsi attribuiti al soggetto integrato esercente.
Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome
di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione."
(Omissis).»
«Art. 16 (Compiti in ambito ferroviario
dell'ANSFISA). - (Omissis)
2. Con specifico riferimento al settore ferroviario,
l'ANSFISA, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo
7, comma 3, e' incaricata di svolgere i seguenti compiti:
(Omissis)
bb) svolgere i compiti derivanti dall'articolo
15-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le
reti funzionalmente isolate e rilasciare i certificati e le
autorizzazioni di cui al Capo VI. A tal fine, l'ANSFISA
valuta le misure mitigative o compensative proposte dai
richiedenti sulla base di una analisi del rischio che tenga
conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei
veicoli e del tipo di esercizio. Inoltre, con atti propri
da emanare entro il 30 giugno 2019, l'ANSFISA disciplina
per tali reti:
1) le modalita' per ottenere da parte dei
soggetti che operano sull'infrastruttura il necessario
certificato di cui al Capo VI per lo svolgimento delle
proprie funzioni;
2) le modalita' applicative degli articoli 6, 8,
13 e 17, tenendo conto dei soggetti che vi operano, delle
caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei veicoli e del
tipo di esercizio;
3) le modalita' applicative dei pertinenti CSM di
cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/798 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016;
4) tutti gli aspetti legati all'ottenimento
dell'autorizzazione di messa in servizio dei sottosistemi
strutturali e dei veicoli di cui al Capo VI;
5) le abilitazioni del personale con mansioni di
sicurezza;
6) i principi di sicurezza e gli standard tecnici
applicabili su tali reti;
7) le modalita' di registrazione dei veicoli in
un apposito registro informatico;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali), convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 51 (Disposizioni urgenti in materia di
trasporto pubblico locale). - 1. In considerazione del
perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di
ulteriori 450 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse
sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi
programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti
dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei
mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli
prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le Regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni, nei
limiti delle disponibilita' del fondo di cui al medesimo
comma possono anche ricorrere a operatori economici
esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai
titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o
di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio
con conducente, mediante apposita convenzione ovvero
imponendo obblighi di servizio. Al personale degli
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, nonche' ai titolari di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente,
impiegato nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
regionale o locale si applicano esclusivamente le misure di
sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente ai
sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e non si applicano le previsioni del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 febbraio
1999, n. 88, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12
aprile 1999, n. 84, relative allo svolgimento delle visite
di idoneita' fisica e psicoattitudinale.
3. Qualora all'esito dello specifico procedimento,
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1, per la definizione del piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi di trasporto
pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite emerga la necessita' di erogare servizi
aggiuntivi destinati esclusivamente agli studenti della
scuola secondaria di primo o di secondo grado, le
convenzioni di cui al comma 2 possono essere stipulate,
previa intesa con la Regione o la Provincia autonoma e nei
limiti delle risorse ad essa assegnate, anche dagli uffici
dirigenziali periferici del Ministero dell'istruzione
relativamente agli ambiti territoriali di competenza.
4. Le risorse di cui al comma 1 possono essere
utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per
il riconoscimento di contributi in favore delle aziende di
traporto pubblico regionale o locale, nonche' degli
operatori economici esercenti il servizio di trasporto di
passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218 ovvero dei titolari di licenza per l'esercizio del
servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del
servizio di noleggio con conducente, impiegati
nell'erogazione dei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico, a titolo di compensazione dei maggiori costi
sostenuti per l'utilizzo di prodotti per la disinfezione
delle superfici toccate frequentemente dall'utenza e per
l'uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione
dell'ambiente interno dei mezzi di trasporto, nonche' per
ogni altra modalita' e attivita' finalizzata a ridurre i
rischi di contagi da Covid-19.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono assegnate alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano nonche' alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 816, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Con il medesimo decreto e'
determinata anche l'entita' delle eventuali risorse da
destinare per le finalita' di cui al comma 4 nonche' le
modalita' di erogazione delle stesse.
6. Le eventuali risorse residue dello stanziamento
complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate,
nell'anno 2021 per il potenziamento delle attivita' di
controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformita'
alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonche'
per le finalita' previste dall'articolo 200, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Al fine di consentire una piu' efficace
distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea,
nonche' di realizzare un piu' idoneo raccordo tra gli orari
di inizio e termine delle attivita' economiche, lavorative
e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico
locale, urbano ed extraurbano, tenuto conto delle misure di
contenimento individuate con i provvedimenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili un fondo con
una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2021, destinato
all'erogazione di contributi in favore:
a) delle imprese e delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, che provvedano, previa nomina
del mobility manager di cui al citato articolo 229, a
predisporre, entro il 31 agosto 2021, un piano degli
spostamenti casa-lavoro del proprio personale che possa
contribuire alla realizzazione delle finalita' di cui al
presente comma; tali contributi sono destinati al
finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, di
iniziative di mobilita' sostenibile, incluse iniziative di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa - lavoro adottati entro il termine del 31
agosto 2021;
b) degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
che provvedano, previa nomina del mobility manager
scolastico di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 28
dicembre 2015, n. 221, a predisporre, entro il 31 agosto
2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del
personale scolastico e degli alunni, che possa contribuire
alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
comma; tali contributi sono destinati al finanziamento, nei
limiti delle risorse disponibili, di iniziative di
mobilita' sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di
car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, in coerenza con le previsioni dei piani degli
spostamenti casa - scuola - casa adottati entro il termine
del 31 agosto 2021.
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione e
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento dei contributi di cui al comma 7 per il
tramite degli enti locali, indicati nel medesimo decreto,
nel cui territorio sono ubicati i soggetti beneficiari.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo
quantificati in complessivi euro 500 milioni per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.".
- Si riporta l'articolo 37, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 37 (Liberalizzazione del settore dei
trasporti). - 1. Nell'ambito delle attivita' di regolazione
dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14
novembre 1995, n. 481, e' istituita l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di seguito denominata
«Autorita'», la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede
dell'Autorita' e' individuata in un immobile di proprieta'
pubblica nella citta' di Torino, laddove idoneo e
disponibile, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il termine del 31 dicembre 2013. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio
dell'Autorita' e' costituito entro il 31 maggio 2012.
L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e
dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi
accessori, in conformita' con la disciplina europea e nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e delle competenze
delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della
parte seconda della Costituzione. L'Autorita' esercita le
proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14
novembre 1995, n. 481. All'Autorita' si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di
funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal
presidente e da due componenti nominati secondo le
procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14
novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari
dell'Autorita' si applica il regime previsto dall'articolo
2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I componenti dell'Autorita' sono scelti, nel
rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di
indiscussa moralita' e indipendenza e di comprovata
professionalita' e competenza nei settori in cui opera
l'Autorita'. A pena di decadenza essi non possono
esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di soggetti pubblici o privati ne' ricoprire
altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle
imprese operanti nel settore di competenza della medesima
Autorita'. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata
dell'incarico. I componenti dell'Autorita' sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere
confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell'Autorita',
si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie
previste per la nomina dei componenti dell'Autorita', la
loro durata in carica e la non rinnovabilita' del mandato.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei
trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare provvede:
a) a garantire, secondo metodologie che incentivino
la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il
contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i
consumatori, condizioni di accesso eque e non
discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali,
aeroportuali e alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' in relazione alla
mobilita' dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
b) a definire, se ritenuto necessario in relazione
alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei
singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e
locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo
conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico
delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le
imprese, i consumatori;
c) a verificare la corretta applicazione da parte
dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi della
lettera b);
d) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei
servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri
di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche
territoriali di domanda e offerta;
e) a definire, in relazione ai diversi tipi di
servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo
degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che
gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte
salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione
degli utenti che i gestori dei servizi e delle
infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f) a definire i criteri per la determinazione delle
eccezioni al principio della minore estensione territoriale
dei lotti di gara rispetto ai bacini di pianificazione,
tenendo conto della domanda effettiva e di quella
potenziale, delle economie di scala e di integrazione tra
servizi, di eventuali altri criteri determinati dalla
normativa vigente, nonche' a definire gli schemi dei bandi
delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in
esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati
delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina
delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al
trasporto ferroviario regionale, l'Autorita' verifica che
nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a
concorrenti potenziali e specificamente che la
disponibilita' del materiale rotabile gia' al momento della
gara non costituisca un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese
partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria e'
concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del
materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del
servizio. Con riferimento al trasporto pubblico locale
l'Autorita' definisce anche gli schemi dei contratti di
servizio per i servizi esercitati da societa' in house o da
societa' con prevalente partecipazione pubblica ai sensi
del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' per
quelli affidati direttamente. Sia per i bandi di gara che
per i predetti contratti di servizio esercitati in house o
affidati direttamente l'Autorita' determina la tipologia di
obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve
rispettare, nonche' gli obiettivi di equilibrio
finanziario; per tutti i contratti di servizio prevede
obblighi di separazione contabile tra le attivita' svolte
in regime di servizio pubblico e le altre attivita';
g) con particolare riferimento al settore
autostradale, a stabilire per le nuove concessioni nonche'
per quelle di cui all'articolo 43, comma 1 e, per gli
aspetti di competenza, comma 2 sistemi tariffari dei
pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione
dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale
per ciascuna concessione; a definire gli schemi di
concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla
gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari
autostradali per le nuove concessioni; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo
scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per confronto;
h) con particolare riferimento al settore
aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni
di Autorita' di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma
2, del predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione
della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti
aeroportuali;
i) con particolare riferimento all'accesso
all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le
funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in
particolare, a definire i criteri per la determinazione dei
pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i
criteri di assegnazione delle tracce e della capacita' e a
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del
gestore dell'infrastruttura;
l) l'Autorita', in caso di inosservanza di propri
provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei
soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei
controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i
documenti non siano veritieri, puo' irrogare sanzioni
amministrative pecuniarie determinate in fase di prima
applicazione secondo le modalita' e nei limiti di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette
sanzioni e' destinato ad un fondo per il finanziamento di
progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei
trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti su proposta dell'Autorita'. Tali progetti
possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni
pubbliche nazionali e europee;
m) con particolare riferimento al servizio taxi, a
monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita'
delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti
urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di
mobilita' degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle
proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di
preventivo parere da parte dell'Autorita', ad adeguare il
servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:
1) l'incremento del numero delle licenze ove
ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate
dalla Autorita' per confronto nell'ambito di realta'
europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui
costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate
ed oggettive esigenze di mobilita' ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari
in conformita' alla vigente programmazione numerica, ovvero
in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia
ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di
offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a
titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti
in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della
legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo
oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di
eccedenza delle domande, uno o piu' criteri selettivi di
valutazione automatica o immediata, che assicurino la
conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi
derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono
finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a
coloro che sono gia' titolari di licenza;
2) consentire ai titolari di licenza d'intesa con
i comuni una maggiore liberta' nell'organizzazione del
servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della
domanda e in numero proporzionato alle esigenze
dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi
come il taxi ad uso collettivo o altre forme;
3) consentire una maggiore liberta' nella fissazione
delle tariffe, la possibilita' di una loro corretta e
trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilita' per gli utenti di avvalersi di
tariffe predeterminate dal comune per percorsi
prestabiliti;
4) migliorare la qualita' di offerta del
servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la
formazione professionale degli operatori con particolare
riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle
lingue straniere, nonche' alla conoscenza della normativa
in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per
l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio
e adottando la carta dei servizi a livello regionale;
n) con riferimento alla disciplina di cui alla
lettera m), l'Autorita' puo' ricorrere al tribunale
amministrativo regionale del Lazio.
3. Nell'esercizio delle competenze disciplinate dal
comma 2 del presente articolo, l'Autorita':
a) puo' sollecitare e coadiuvare le amministrazioni
pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di
servizio pubblico e dei metodi piu' efficienti per
finanziarli, mediante l'adozione di pareri che puo' rendere
pubblici;
b) determina i criteri per la redazione della
contabilita' delle imprese regolate e puo' imporre, se
necessario per garantire la concorrenza, la separazione
contabile e societaria delle imprese integrate;
c) propone all'amministrazione competente la
sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di
concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio
pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto
assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le
condizioni previste dall'ordinamento;
d) richiede a chi ne e' in possesso le informazioni
e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio
delle sue funzioni, nonche' raccoglie da qualunque soggetto
informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;
e) se sospetta possibili violazioni della
regolazione negli ambiti di sua competenza, svolge
ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione
mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici;
durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organi dello Stato, puo' controllare i libri
contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne
copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre
sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni
rese deve essere redatto apposito verbale;
f) ordina la cessazione delle condotte in contrasto
con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni
assunti dai soggetti sottoposti a regolazione, disponendo
le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda
adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e
le imprese propongano impegni idonei a rimuovere le
contestazioni da essa avanzate, puo' rendere obbligatori
tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento
senza accertare l'infrazione; puo' riaprire il procedimento
se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti
gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si
rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze
straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di
necessita' e di urgenza, al fine di salvaguardare la
concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti
rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, puo'
adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;
g) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni
presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o
associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e
tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio
sottoposto a regolazione, ai fini dell'esercizio delle sue
competenze;
h) favorisce l'istituzione di procedure semplici e
poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle
controversie tra esercenti e utenti;
i) ferme restando le sanzioni previste dalla legge,
da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga
una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata nei casi di
inosservanza dei criteri per la formazione e
l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e
prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque
denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione
contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi
pertinenti alle attivita' di servizio pubblico e di
violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti
e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla
stessa Autorita', nonche' di inottemperanza agli ordini e
alle misure disposti;
l) applica una sanzione amministrativa pecuniaria
fino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata
qualora:
1) i destinatari di una richiesta della stessa
Autorita' forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o
incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel
termine stabilito;
2) i destinatari di un'ispezione rifiutino di
fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti
aziendali, nonche' rifiutino di fornire o forniscano in
modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti
richiesti;
m) nel caso di inottemperanza agli impegni di cui
alla lettera f) applica una sanzione fino al 10 per cento
del fatturato dell'impresa interessata.
4. Restano ferme tutte le altre competenze diverse da
quelle disciplinate nel presente articolo delle
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori
indicati; in particolare, restano ferme le competenze in
materia di vigilanza, controllo e sanzione nell'ambito dei
rapporti con le imprese di trasporto e con i gestori delle
infrastrutture, in materia di sicurezza e standard tecnici,
di definizione degli ambiti del servizio pubblico, di
tutela sociale e di promozione degli investimenti. Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonche' gli
enti strumentali che hanno competenze in materia di
sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei
trasporti trasmettono all'Autorita' le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del
settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture,
con facolta' da parte dell'Autorita' di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la
regolazione economica. Restano altresi' ferme e possono
essere contestualmente esercitate le competenze
dell'Autorita' garante della concorrenza disciplinate dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dai decreti legislativi 2
agosto 2007, n. 145 e 2 agosto 2007, n. 146, e le
competenze dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture
stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
5. L'Autorita' rende pubblici nei modi piu' opportuni
i provvedimenti di regolazione e riferisce annualmente alle
Camere evidenziando lo stato della disciplina di
liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire. La
regolazione approvata ai sensi del presente articolo resta
efficace fino a quando e' sostituita dalla regolazione
posta dalle amministrazioni pubbliche cui saranno affidate
le competenze previste dal presente articolo.
6. All'esercizio delle competenze di cui al comma 2 e
alle attivita' di cui al comma 3, nonche' all'esercizio
delle altre competenze e alle altre attivita' attribuite
dalla legge, si provvede come segue:
a) agli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' e dal suo funzionamento, nel limite massimo
di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di
euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato anticipa, nei limiti di
stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie
per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti e dal suo
funzionamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per
l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le
somme anticipate sono restituite all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato a valere sulle risorse di
cui al primo periodo della presente lettera. Fino
all'attivazione del contributo di cui alla lettera b),
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato,
nell'ambito delle predette risorse, assicura all'Autorita'
di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione,
il necessario supporto operativo-logistico, economico e
finanziario per lo svolgimento delle attivita' strumentali
all'implementazione della struttura organizzativa
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti;
b) mediante un contributo versato dagli operatori
economici operanti nel settore del trasporto e per i quali
l'Autorita' abbia concretamente avviato, nel mercato in cui
essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento
delle attivita' previste dalla legge, in misura non
superiore all'1 per mille del fatturato derivante
dall'esercizio delle attivita' svolte percepito nell'ultimo
esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che
tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo
del fatturato e' effettuato in modo da evitare duplicazioni
di contribuzione. Il contributo e' determinato annualmente
con atto dell'Autorita', sottoposto ad approvazione da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel
termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono
essere formulati rilievi cui l'Autorita' si conforma; in
assenza di rilievi nel termine l'atto si intende approvato;
b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo
periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di
prima attuazione del presente articolo, l'Autorita'
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella
misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella
pianta organica, determinata in ottanta unita', e nei
limiti delle risorse disponibili, mediante apposita
selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche
amministrazioni in possesso delle competenze e dei
requisiti di professionalita' ed esperienza richiesti per
l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire
la massima neutralita' e imparzialita'. In fase di avvio il
personale selezionato dall'Autorita' e' comandato da altre
pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento
dei contributi di cui alla lettera b), il predetto
personale e' immesso nei ruoli dell'Autorita' nella
qualifica assunta in sede di selezione.
6-bis. Nelle more dell'entrata in operativita'
dell'Autorita', determinata con propria delibera, le
funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo continuano ad essere svolte dalle
amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei
diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data
l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008,
n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e' soppresso.
Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica
del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello
generale e non generale soppressi. Sono, altresi',
soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle
relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme le competenze del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell'economia e delle finanze nonche' del CIPE in materia
di approvazione di contratti di programma nonche' di atti
convenzionali, con particolare riferimento ai profili di
finanza pubblica.).».
- Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il
contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189:
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). -
(Omissis)
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per
le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
di cui al primo periodo si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, nonche'
alla Corte dei conti.».
- Si riporta l'articolo 19 della legge 12 novembre
2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilita'
2012), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Interventi per la realizzazione del
corridoio Torino-Lione e del Tunnel di Tenda). - 1. Per
assicurare la realizzazione della linea ferroviaria
Torino-Lione e garantire, a tal fine, il regolare
svolgimento dei lavori del cunicolo esplorativo de La
Maddalena, le aree ed i siti del Comune di Chiomonte,
individuati per l'installazione del cantiere della galleria
geognostica e per la realizzazione del tunnel di base
nonche' delle opere connesse, comprese quelle di
risoluzione delle interferenze, della linea ferroviaria
Torino-Lione, costituiscono aree di interesse strategico
nazionale.
1-bis. Al fine di assicurare uniformita' di
disciplina rispetto al cantiere di cui al comma 1, le aree
e i siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione,
Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte,
individuati per l'installazione dei cantieri della sezione
transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse,
comprese quelle di risoluzione delle interferenze,
costituiscono aree di interesse strategico nazionale.
2. Fatta salva l'ipotesi di piu' grave reato,
chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse
strategico nazionale di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero
impedisce o ostacola l'accesso autorizzato alle aree
medesime e' punito a norma dell'articolo 682 del codice
penale.
3. Le risorse finanziarie a carico dello Stato
italiano previste per la realizzazione del nuovo Tunnel di
Tenda, nell'ambito dell'Accordo di Parigi del 12 marzo 2007
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica francese, ratificato ai sensi della legge
4 agosto 2008, n. 136, da attribuire all'ANAS S.p.a.,
committente delegato incaricato della realizzazione
dell'opera, sono da considerare quali contributi in conto
impianti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
4. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della
Repubblica francese, ai sensi degli articoli 22 e 23
dell'Accordo di cui al comma 3, della propria quota di
partecipazione per i lavori di costruzione del nuovo Tunnel
di Tenda, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS S.p.a. per
il contratto di programma.
5. Le entrate derivanti dal rimborso da parte della
Repubblica francese, ai sensi degli articoli 6 e 8 del
predetto Accordo, della propria quota di partecipazione dei
costi correnti della gestione unificata del Tunnel di Tenda
in servizio, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato italiano per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze relativo ai fondi da attribuire ad ANAS
S.p.a. per il contratto di servizio.».
 
Art. 4

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e di sicurezza nel
settore del trasporto marittimo

1. Al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Segnalazione di apparenti anomalie»;
2) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.»;
3) al comma 4, le parole «dei piloti» sono sostituite dalla seguente: «ricevuta»;
b) all'articolo 16, comma 4, le parole «la compagnia non adotti» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti responsabili in base all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino»;
c) all'articolo 18, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima»;
d) all'articolo 20, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati;
e) all'allegato I, punto 2, lettera d), le parole «quinquennale in scienze del governo e dell'amministrazione del mare» sono sostituite dalle seguenti: «magistrale conseguito al termine dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali».
1-bis. Ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE, l'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, responsabile per l'istituzione dell'interfaccia unica marittima nazionale ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' designata autorita' nazionale competente che agisce come coordinatore nazionale per l'interfaccia unica marittima europea ed esercita le funzioni di cui agli articoli 5, 12 e 18 del citato regolamento (UE) 2019/1239.
1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' di esercizio delle funzioni di coordinamento spettanti all'autorita' nazionale designata ai sensi del comma 1-bis per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1239 da parte delle autorita' interne competenti e le forme della loro cooperazione per assicurare la distribuzione dei dati e la connessione con i pertinenti sistemi delle altre autorita' competenti a livello nazionale e dell'Unione europea.
1-quater. Per la realizzazione e l'aggiornamento dell'interfaccia unica marittima europea di cui al regolamento (UE) 2019/1239, nonche' per l'ammodernamento della componente informatica e al fine di assicurare protocolli e misure di cybersicurezza del sistema e' riconosciuto all'amministrazione di cui al comma 1-bis un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2036, si provvede per 8 milioni di euro per l'anno 2022 e 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-sexies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 730 sono inseriti i seguenti:
«730-bis. Per le finalita' di cui al comma 729, per nave abbandonata si intende qualsiasi nave per la quale, verificata l'assenza di gravami registrati, di crediti privilegiati non registrati e di procedure fallimentari o altre procedure di natura concorsuale pendenti, l'armatore e l'eventuale proprietario non ponga in essere alcun atto, previsto dalla legge, relativamente agli obblighi verso lo Stato costiero, il raccomandatario marittimo e l'equipaggio e siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della diffida adottata dall'autorita' marittima, ai sensi dell'articolo 73, primo comma, del codice della navigazione nei casi di unita' che rappresentano un pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino ovvero, in tutti gli altri casi, dall'Autorita' di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale e' collocata la nave.
730-ter. Per le finalita' di cui al comma 729, per relitto si intende una nave sommersa o semisommersa, o qualsiasi parte di essa, compresi gli arredi».
1-septies. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le Autorita' di sistema portuale redigono un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualita', logistica e reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo dell'Autorita' di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come delimitazione geografica dei singoli porti amministrati dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali, retro-portuali e di interazione tra porto e citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione territorialmente interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, ed e' approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. Il documento di programmazione strategica di sistema non e' assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita' di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore portuale (PRP), che individua analiticamente anche le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, puo' essere disposto dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere ammesse attivita' accessorie alle funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di interazione porto-citta' e' di competenza del comune e della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo viario e ferroviario nonche' agli attraversamenti del centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa acquisizione dell'intesa dell'Autorita' di sistema portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle regioni le aree portuali e retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, nelle more dell'approvazione del nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale ravvisi la necessita' di realizzare opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo' definire, in via transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3. In tale caso il piano operativo triennale e' soggetto a specifica approvazione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alla procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano territoriale paesistico regionale entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del DPSS»;
b) i commi da 2 a 2-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in attuazione del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica e del DPSS nonche' in conformita' alle Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I PRP specificano gli obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche l'assetto complessivo delle opere di grande infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e' istituita l'Autorita' di sistema portuale, il PRP, corredato del rapporto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere, limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per il parere sulla coerenza di quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il parere di competenza, che si esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale entro quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della procedura di VAS.
2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, sono specificati dal PRP, che individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate»;
d) il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:
«4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4 relative ai porti compresi in una Autorita' di sistema portuale, la cui competenza ricade in piu' regioni, sono approvate con atto della regione nel cui territorio e' ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, relativamente al singolo scalo marittimo, costituiscono adeguamenti tecnico- funzionali del piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di sistema portuale, e' successivamente acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso tale termine, il parere si intende espresso positivamente»;
f) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Documento di programmazione strategica di sistema. Piano regolatore portuale».
1-octies. Le modifiche all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1-septies del presente articolo non si applicano ai documenti di programmazione strategica di sistema approvati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-novies. Le regioni adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dal comma 1-septies del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 5 si applicano nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
2. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e della regione Sicilia, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7), dopo le parole «Portoscuso-Portovesme» sono inserite le seguenti: «, Porto di Arbatax»;
b) al punto 8), dopo le parole «Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani» sono inserite le seguenti: «, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di Gela nonche' Porto di Licata»;
b-bis) al punto 15-bis), le parole: «e Reggio Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «, Reggio Calabria e Saline».
3. Al fine di migliorare e rendere piu' sostenibile la mobilita' di passeggeri e merci tra le aree metropolitane di Reggio Calabria e Messina, nonche' la continuita' territoriale da e per la Sicilia, all'Autorita' di Sistema portuale dello Stretto sono assegnate risorse pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 finalizzate alla realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacita' di accosto per le unita' adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonche' i servizi ai pendolari. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. I relativi interventi sono monitorati dalla predetta Autorita' portuale ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce «Interventi portuali infrastrutturali DL MIMS 2021».
3-bis. In tutto il territorio nazionale e' vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 e Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sono disciplinati i casi di esclusione dal predetto divieto per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati a usi particolari.
3-ter. Al fine di contribuire al rinnovo, per l'acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.
3-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione e il riparto dei contributi di cui al comma 3-ter del presente articolo in favore delle regioni e delle province autonome che tengano conto dell'effettiva capacita' di utilizzo delle risorse. Con il medesimo decreto sono altresi' stabiliti i cronoprogrammi di utilizzo e le modalita' di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini di utilizzo previsti.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 89, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri», sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
4-bis. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «alle imprese armatoriali delle unita' o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato sulle unita' navali suddette».
4-ter. All'articolo 1 della legge 18 luglio 1957, n. 614, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nominato dal Ministro per i trasporti fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in attivita' di servizio od a riposo» sono sostituite dalle seguenti: «nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio per un periodo di tre anni e rinnovabile per una sola volta»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
4-quater. Al fine di potenziare il servizio pubblico di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como svolto dalla Gestione governativa navigazione laghi, necessario per garantire la mobilita' dei pendolari e degli studenti a seguito dell'interruzione per lavori urgenti della strada statale 340 «Regina», cosiddetta «variante della Tremezzina», e' riconosciuto alla Gestione governativa medesima un contributo di 2.500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
5. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole «dovuti in relazione all'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021»;
2) dopo le parole «allo scopo anche utilizzando» sono inserite le seguenti: «, limitatamente all'anno 2020,»;
3) le parole «e, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino alla data del 15 dicembre 2021, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 15 dicembre 2021, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019»;
b) al comma 10-bis, secondo periodo, dopo le parole «salute pubblica» sono aggiunte le seguenti: «e che sarebbero stati destinati al finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali»;
c) al comma 10-quinquies, le parole «ai commi 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 10-ter»;
d) dopo il comma 10-quinquies e' aggiunto il seguente: «10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese concessionarie per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni rese da dette societa' conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le modalita' attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e' autorizzata a corrispondere, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un ulteriore contributo, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno nell'anno 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, per cause riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
6-bis. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020» sono inserite le seguenti: «nonche' di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorita' di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quater. All'articolo 184-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto marittimo, le amministrazioni competenti possono autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche per singole frazioni granulometriche, dei materiali derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e salvo le ulteriori specificazioni tecniche definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e marino-costieri anche per singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sono adottate le norme tecniche che disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica secondo le migliori tecnologie disponibili».

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 14, commi 1 e 4, 16, comma
4, 18, 20 e l'Allegato I, punto 2), lettera d), del decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della
direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la
sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che
approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri), come modificati
dalla presente legge:
«Art. 14 (Segnalazione di apparenti anomalie). - 1. I
piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un
porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito
all'interno delle acque di giurisdizione, informano
immediatamente l'autorita' competente locale, qualora
nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano
comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un
rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare
una minaccia per l'ambiente marino. Analoga informazione e'
resa dalle autorita' di sistema portuale, dai comandanti
dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e
dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro
normali funzioni, constatano che una nave attraccata in
porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a
repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una
minaccia irragionevole per l'ambiente marino.
(Omissis)
4. L'autorita' competente locale provvede ad
intraprendere, a seguito della segnalazione ricevuta, le
azioni ritenute appropriate, in conformita' a quanto
prescritto dall'allegato III, 2B.»
«Art. 16 (Ispezioni iniziali e dettagliate). -
(Omissis)
4. Quando le condizioni generali della nave sono
palesemente sub standard, l'ispettore sospende l'ispezione
e dispone il fermo della nave finche' i soggetti
responsabili in base all'ordinamento dello Stato di
bandiera non adottino tutte le misure necessarie per
garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati
dalle convenzioni."
«Art. 18 (Linee guida e procedure di sicurezza della
navigazione e marittima). - 1. Gli ispettori,
nell'espletamento delle attivita' di controllo dello Stato
di approdo in materia di sicurezza, come definita
dall'articolo 1, lettera a), osservano le procedure e le
linee guida specificate nell'allegato VIII per tutte le
navi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno scalo nei porti
nazionali."
«Art. 20 (Provvedimenti di rifiuto di accesso). - 1.
E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a
tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui
percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata
conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni
registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata
ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di
due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un
porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato
firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di
uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista
grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle
informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e
pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state
fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi
precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o
di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
1-bis. 1-ter. (Abrogati)
(Omissis).»
«Allegato I. Criteri minimi per i requisiti professionali
degli ispettori (Articolo 5, commi 1 e 7).
(Omissis)
2. Gli ufficiali/sottufficiali ispettori di cui al
punto 1 devono essere in possesso almeno di uno dei
seguenti requisiti:
(Omissis)
d) diploma di laurea magistrale conseguito al termine
dell'iter di formazione degli ufficiali dei corsi normali,
oppure laurea triennale in scienze organizzative e
gestionali marittime e navali, ovvero scienze e gestione
delle attivita' marittime con indirizzo «gestione
dell'ambiente marino»;
(Omissis).».
- Il Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un
sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la
direttiva 2010/65/UE, e' pubblicato nella GUUE 25 luglio
2019, n. L 198.
- Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione
della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul
traffico navale):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis)
m) amministrazione: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
(Omissis).».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., e'
stato convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 dicembre 2012, n. 294, S.O.
- Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 24
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis)
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020,
n.322, S.O.
- Si riportano l'articolo 5 e l'Allegato A, punti 7) e
8), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale), come modificati dalla
presente legge:
«Art. 5 (Documento di programmazione strategica di
sistema. Piano regolatore portuale). - 1. Le Autorita' di
sistema portuale redigono un documento di programmazione
strategica di sistema (DPSS), coerente con il Piano
generale dei trasporti e della logistica e con gli
orientamenti europei in materia di portualita', logistica e
reti infrastrutturali nonche' con il Piano strategico
nazionale della portualita' e della logistica. Il DPSS:
a) definisce gli obiettivi di sviluppo
dell'Autorita' di sistema portuale;
b) individua gli ambiti portuali, intesi come
delimitazione geografica dei singoli porti amministrati
dall'Autorita' di sistema portuale che comprendono, oltre
alla circoscrizione territoriale dell'Autorita' di sistema
portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private,
assoggettate alla giurisdizione dell'Autorita' di sistema
portuale;
c) ripartisce gli ambiti portuali in aree portuali,
retro-portuali e di interazione tra porto e citta';
d) individua i collegamenti infrastrutturali di
ultimo miglio di tipo viario e ferroviario con i singoli
porti del sistema esterni all'ambito portuale nonche' gli
attraversamenti dei centri urbani rilevanti ai fini
dell'operativita' dei singoli porti del sistema.
1-bis. Il DPSS e' adottato dal Comitato di gestione
dell'Autorita' di sistema portuale; e' sottoposto, mediante
conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, indetta dall'Autorita' di
sistema portuale, al parere di ciascun comune e regione
territorialmente interessati, che si esprimono entro
quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i
quali si intende espresso parere non ostativo, ed e'
approvato dal Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza
nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge.
Il documento di programmazione strategica di sistema non e'
assoggettato alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS).
1-ter. Nei singoli porti amministrati dalle Autorita'
di sistema portuale l'ambito e l'assetto delle aree
portuali e retro-portuali, individuati e delimitati nel
DPSS, sono disegnati e specificati nel piano regolatore
portuale (PRP), che individua analiticamente anche le
caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree
interessate nonche' i beni sottoposti al vincolo
preordinato all'esproprio nel rispetto del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Se
la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica
utilita' non e' prevista dal PRP, il vincolo preordinato
all'esproprio, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, puo' essere disposto
dall'Autorita' di sistema portuale, mediante una conferenza
di servizi ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7
agosto 1990, n. 241. Si applica quanto previsto
dall'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120.
1-quater. Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree
portuali sono esclusivamente quelle previste dall'articolo
4, comma 3; nelle aree retro-portuali possono essere
ammesse attivita' accessorie alle funzioni previste dal
citato articolo 4, comma 3.
1-quinquies. La pianificazione delle aree portuali e
retro-portuali e' competenza esclusiva dell'Autorita' di
sistema portuale, che vi provvede mediante l'approvazione
del PRP. La pianificazione delle aree con funzione di
interazione porto-citta' e' di competenza del comune e
della regione, secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge applicabili, che vi provvedono previa acquisizione
del parere dell'Autorita' di sistema portuale. Ai fini
dell'adozione degli strumenti urbanistici relativi ai
collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di tipo
viario e ferroviario nonche' agli attraversamenti del
centro urbano rilevanti ai fini dell'operativita' del porto
individuati nel DPSS, l'ente competente vi provvede previa
acquisizione dell'intesa con l'Autorita' di sistema
portuale. Le Autorita' di sistema portuale indicano al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e alle regioni le aree portuali e
retro-portuali potenzialmente destinabili all'ubicazione
delle piattaforme logistiche intermodali e all'ubicazione
dei punti di scambio intermodale, nonche' le aree
potenzialmente destinabili alla costruzione di caselli
autostradali funzionali alle nuove stazioni ferroviarie
dell'alta velocita' e dell'alta capacita'.
1-sexies. Nel caso dei porti in cui siano tuttora in
vigore PRP approvati antecedentemente all'entrata in vigore
della presente legge, nelle more dell'approvazione del
nuovo PRP, laddove il Comitato di gestione dell'Autorita'
di sistema portuale ravvisi la necessita' di realizzare
opere in via d'urgenza, il piano operativo triennale di cui
all'articolo 9, comma 5, lettera b), puo' definire, in via
transitoria, la destinazione funzionale di alcune aree
sulla base delle funzioni ammesse dall'articolo 4, comma 3.
In tale caso il piano operativo triennale e' soggetto a
specifica approvazione da parte del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
1-septies. Gli ambiti portuali come delimitati dal
DPSS, ovvero, laddove lo stesso non sia ancora stato
approvato, dai vigenti PRP, anche se approvati prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
equiparati alle zone territoriali omogenee B previste dal
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968,
n. 1444, ai fini dell'applicabilita' della disciplina
stabilita dall'articolo 142, comma 2, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42. Le regioni adeguano il proprio piano
territoriale paesistico regionale entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dall'approvazione del
DPSS.
2. I PRP di cui al comma 1-ter sono redatti in
attuazione del Piano strategico nazionale della portualita'
e della logistica e del DPSS nonche' in conformita' alle
Linee guida emanate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici e approvate dal Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. I PRP specificano gli
obiettivi, le previsioni, gli elementi, i contenuti e le
strategie di ciascuno scalo marittimo, delineando anche
l'assetto complessivo delle opere di grande
infrastrutturazione.
2-bis. Nei porti di cui al comma 1-ter, in cui e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il PRP,
corredato del rapporto ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e':
a) adottato dal Comitato di gestione dell'Autorita'
di sistema portuale;
b) inviato successivamente per il parere,
limitatamente alla coerenza di quanto previsto con riguardo
alle aree portuali e retro-portuali perimetrali con i
contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica
vigenti relativi alle aree contigue a quelle portuali e
retro-portuali sulle quali le previsioni del PRP potrebbero
avere impatto, al comune e alla regione interessati, che si
esprimono entro quarantacinque giorni dal ricevimento
dell'atto, decorsi i quali si intende espresso parere non
ostativo, nonche' al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per il parere sulla coerenza di
quanto previsto con il DPSS e al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per il parere di competenza, che si
esprimono entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto,
decorsi i quali si intende espresso parere non ostativo;
c) approvato, esaurita la procedura di cui al
presente comma e quella di cui al comma 3-ter, dal Comitato
di gestione dell'Autorita' di sistema portuale entro
quaranta giorni decorrenti dalla conclusione della
procedura di VAS.
2-ter. Il PRP e' un piano territoriale di rilevanza
statale e rappresenta l'unico strumento di pianificazione e
di governo del territorio nel proprio perimetro di
competenza.
3. Nei porti di cui alla categoria II, classe III,
con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto
complessivo del porto sono specificati dal PRP, che
individua, altresi', le caratteristiche e la destinazione
funzionale delle aree interessate.
3-bis. Nei porti di cui al comma 3, nei quali non e'
istituita l'Autorita' di sistema portuale, il piano
regolatore e' adottato e approvato dalla regione di
pertinenza o, ove istituita, dall'Autorita' di sistema
portuale regionale, previa intesa con il comune o i comuni
interessati, ciascuno per il proprio ambito di competenza,
nel rispetto delle normative vigenti e delle proprie norme
regolamentari. Sono fatte salve, altresi', le disposizioni
legislative regionali vigenti in materia di pianificazione
dei porti di interesse regionale.
3-ter. I piani regolatori portuali sono sottoposti,
ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura
di VAS.
4. Il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale,
autonomamente o su richiesta della regione o del comune
interessato, puo' promuovere e proporre al Comitato di
gestione, per la successiva adozione, varianti-stralcio al
piano regolatore portuale concernenti la qualificazione
funzionale di porzioni del singolo scalo marittimo.
4-bis. Le varianti-stralcio al piano regolatore
portuale di cui al comma 4, relative al singolo scalo
marittimo, sono sottoposte al procedimento previsto per
l'approvazione del piano regolatore portuale e alla
procedura di verifica di assoggettabilita' a VAS, ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
4-ter. Le varianti-stralcio di cui al comma 4
relative ai porti compresi in un'Autorita' di sistema
portuale, la cui competenza ricade in piu' regioni, sono
approvate con atto della regione nel cui territorio e'
ubicato il porto oggetto di variante-stralcio, sentite le
regioni nel cui territorio sono compresi gli altri porti
amministrati dalla medesima Autorita' di sistema portuale.
5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale
la struttura del PRP in termini di obiettivi, scelte
strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree
portuali, relativamente al singolo scalo marittimo,
costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del piano
regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico-funzionali
sono adottati dal Comitato di gestione dell'Autorita' di
sistema portuale, e' successivamente acquisito il parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime
entro quarantacinque giorni, decorrenti dalla ricezione
della proposta di adeguamento tecnico-funzionale. Decorso
tale termine, il parere si intende espresso positivamente.
(Omissis)».
«Allegato A
(Omissis)
7) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA -
Porti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo
Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme, Porto di Arbatax e
Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
8) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA
OCCIDENTALE - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto
Empedocle e Trapani, Porto Rifugio di Gela e Porto Isola di
Gela nonche' Porto di Licata.
(Omissis)
15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO -
Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni,
Reggio Calabria e Saline.».
- Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - (Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 89 del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 89 (Istituzione di un fondo per la
compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto
marittimo). - 1. In considerazione dei danni subiti
dall'intero settore del trasporto marittimo a causa
dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 e al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita'
ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci
via mare, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20
milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la
riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri
trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo
periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per il riconoscimento della
compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali
con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel
territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei
registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo alla
data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di
passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare,
anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali
criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono
definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori
costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali
applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza
della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi
recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o
altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.».
- Si riporta l'articolo 88, comma 1, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 88 (Decontribuzione per le imprese esercenti
attivita' di cabotaggio e crocieristiche). - 1. Al fine di
mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione
del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli
occupazionali delle imprese esercenti attivita'
crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per
consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali
marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei
livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del
trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto
2020 e fino al 31 dicembre 2021, alle imprese armatoriali
con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel
territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei
registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio
economico europeo e che esercitano attivita' di cabotaggio,
di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla
propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonche'
adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme
petrolifere nazionali, relativamente al personale marittimo
avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della
navigazione e imbarcato sulle unita' navali suddette.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 1 e 1-bis della legge 18
luglio 1957, n. 614 (Sistemazione dei servizi pubblici di
linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di
Como), come modificati dalla presente legge:
«Art. 1. - Il Ministero dei trasporti - Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i
servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda,
Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato
dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e scelto, fatto salvo quanto previsto dal comma
1-bis, fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in
servizio, per un periodo di tre anni rinnovabile per una
sola volta.»
«Art. 1-bis. Ai fini della determinazione del
trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano
le disposizioni dell'articolo 23-ter, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
- Si riporta l'articolo 19-ter, comma 16, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunita' europee):
«Art. 19-ter (Disposizioni di adeguamento comunitario
in materia di liberalizzazione delle rotte marittime). -
(Omissis)
16. Le risorse necessarie a garantire il livello dei
servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
vigore e prorogate ai sensi del comma 6, nonche' delle
nuove convenzioni e dei contratti di servizio di cui ai
commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
a decorrere dal 2010, sono ripartite, per il 2010 e per
ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e
dei singoli contratti di servizio, come segue:
a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642;
b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima S.p.a.: euro
55.694.895;
c) Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. -
regione Sardegna: euro 13.686.441;
d) Toremar-Toscana Regionale Marittima S.p.a. -
regione Toscana: euro 13.005.441;
e) Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.a. -
regione Campania: euro 29.869.832.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, n.
128, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
18 luglio 2020, n. 180, S.O., come modificato dalla
presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale
e di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione agli anni 2020 e 2021 ed
ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del
decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando, limitatamente all'anno 2020, il
proprio avanzo di amministrazione; la riduzione di cui alla
presente lettera puo' essere riconosciuta, per i canoni
dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei
concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una
diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento
del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno
2019 , per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31
dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino
di aver subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020
e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i canoni dovuti fino
alla data del 31 luglio 2021, in favore dei concessionari
che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2021 e il 31 luglio 2021, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro per
l'anno 2021, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in
relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno
rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,
riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali
del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza
COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla stessa
Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita' portuale.
Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui
al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o
l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di
imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge
28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di
attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi
dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima
legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per
ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al
corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
(Omissis)
10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 68
milioni per l'anno 2021. Le disponibilita' del fondo, nel
limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite di
63 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinate a
compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema
portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai
diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei
passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti
legislativi assunti a tutela della salute pubblica e che
sarebbero stati destinati al finanziamento delle
infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini
commerciali.
(Omissis)
10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui al
comma 10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.
10-sexies. Le eventuali risorse residue di cui alla
lettera a) del comma 7, non assegnate con il decreto di cui
al comma 8, sono destinate alle imprese titolari di
concessioni demaniali di cui all'articolo 36 del codice
della navigazione, alle imprese di cui agli articoli 16 e
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' alle imprese
concessionarie per la gestione di stazioni marittime e
servizi di supporto a passeggeri, a titolo di indennizzo
per le ridotte prestazioni rese da dette societa'
conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal 1°
gennaio 2021 al 31 luglio 2021, rispetto ai corrispondenti
mesi dell'anno 2019. Le modalita' attuative del presente
comma sono definite con decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.».
- Si riporta l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
«Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli
articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali
e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo
16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del
lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.
2. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una
impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente
rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da
individuare secondo una procedura accessibile ad imprese
italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere
dotata di adeguato personale e risorse proprie con
specifica caratterizzazione di professionalita'
nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve
esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di
cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle
societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne'
deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18
e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del
rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene
rilasciata dall'Autorita' di sistema portuale o, laddove
non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi
giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore
dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo
21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa
autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi
2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle Autorita' di sistema portuale o,
laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad
un organo direttivo composto da rappresentanti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui
all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la
propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sono adottate le norme per
l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di
lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196
del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si
applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4,
lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del
1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n.
196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del
1997.
9.
10. Le Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, le autorita' marittime adottano specifici
regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare
l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei
confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,
comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le
attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi
adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione
delle tariffe da approvare dall'Autorita' di sistema
portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'
marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di
formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle
attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza
delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, le Autorita' di
sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita'
marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al
comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'
gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'
autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da
agenzie di cui al comma 5, le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono
disporre la sostituzione dell'organo di gestione
dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 5164,57 euro a
30987,41 euro.
13. Le Autorita' di sistema portuale, o, laddove non
istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti
di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di
concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a
garantire un trattamento normativo ed economico minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di
cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli
articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto
trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello
risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei
lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale,
dalle associazioni nazionali di categoria piu'
rappresentative delle imprese portuali di cui ai
sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani
(Assoporti).
14. Le Autorita' di sistema portuale esercitano le
competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
del comitato portuale, sentita la commissione consultiva.
Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al
presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate
dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta
un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria
previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa
contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo
familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al
lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore
sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate
mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle
giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al
presente comma da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli
elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o
agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro
predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite,
dalle autorita' marittime.
15-bis. Al fine di sostenere l'occupazione, il
rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera,
l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare una quota,
comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate
proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del
personale inidoneo totalmente o parzialmente allo
svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre
mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema
portuale possono finanziare interventi finalizzati a
ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o
dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani
di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.».
- Si riporta l'articolo 103-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile
2020, n. 110, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 103-bis (Proroga della scadenza delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci). - 1.
Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci
adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e
dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data
successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30
settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021, in deroga all'articolo
328 del codice della navigazione, tutti i contratti di
arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei
servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante
della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore
nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della
navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle
annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357,
comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 278, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016), come modificato dalla presente legge:
«278. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per
le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro
che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate
per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle
operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato
applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n.
257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020 nonche' di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le prestazioni del
Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti
dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si
cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in
favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le
patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi
superstiti e' dovuto a titolo di risarcimento del danno,
patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con
sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione
giudiziale. Delle risorse del predetto fondo possono
avvalersi anche le Autorita' di sistema portuale
soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti
debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a
oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di
coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate,
compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle
cessate organizzazioni portuali. Le procedure e le
modalita' di erogazione delle prestazioni sono stabilite
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29
novembre 2008, n. 280, S.O., convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2009, n. 22, S.O.:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 184-quater del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 184-quater (Utilizzo dei materiali di
dragaggio). - 1. I materiali dragati sottoposti ad
operazioni di recupero in casse di colmata o in altri
impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente,
cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
recupero, che possono consistere anche in operazioni di
cernita e selezione, soddisfano e sono utilizzati
rispettando i seguenti requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni
soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della
tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta,
con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di
utilizzo, o, in caso di utilizzo diretto in un ciclo
produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di cui alla
lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono
utilizzati direttamente, anche a fini del riuso o
rimodellamento ambientale, senza rischi per le matrici
ambientali interessate e in particolare senza determinare
contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In
caso di utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono,
invece, rispettare i requisiti tecnici per gli scopi
specifici individuati, la normativa e gli standard
esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime, e
in particolare non devono determinare emissioni
nell'ambiente superiori o diverse qualitativamente da
quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime
per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione
all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione
delle acque sotterranee, i materiali di dragaggio destinati
all'utilizzo in un sito devono essere sottoposti a test di
cessione secondo le metodiche e i limiti di cui
all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'autorita' competente puo' derogare alle concentrazioni
limite di cloruri e di solfati qualora i materiali di
dragaggio siano destinati ad aree prospicenti il litorale e
siano compatibili con i livelli di salinita' del suolo e
della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una
dichiarazione di conformita' da cui risultino, oltre ai
dati del produttore, o del detentore e dell'utilizzatore,
la tipologia e la quantita' dei materiali oggetto di
utilizzo, le attivita' di recupero effettuate, il sito di
destinazione e le altre modalita' di impiego previste e
l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al
presente articolo. La dichiarazione di conformita' e'
presentata all'autorita' competente per il procedimento di
recupero e all'ARPA nel cui territorio e' localizzato il
sito di destinazione o il ciclo produttivo di utilizzo,
trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di
conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel
procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui
al presente articolo conservano una copia della
dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio,
mettendola a disposizione delle autorita' competenti che la
richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
dichiarazione di cui al comma 3, l'autorita' competente per
il procedimento di recupero verifica il rispetto dei
requisiti e delle procedure disciplinate dal presente
articolo e qualora rilevi difformita' o violazioni degli
stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali di cui
al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi
dei commi 1 e 2 durante la movimentazione sono accompagnati
dalla comunicazione di cui al comma 3 e dal documento di
trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in
forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli
articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 286.
5-bis. Al fine di promuovere investimenti a favore di
progetti di economia circolare, di favorire l'innovazione
tecnologica e di garantire la sicurezza del trasporto
marittimo, le amministrazioni competenti possono
autorizzare, previa caratterizzazione, eventualmente anche
per singole frazioni granulometriche, dei materiali
derivanti dall'escavo di fondali di aree portuali e
marino-costiere condotta secondo la disciplina vigente in
materia, di cui all'articolo 109 del presente decreto
legislativo e all'articolo 5-bis della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e salve le ulteriori specificazioni tecniche
definite ai sensi del comma 5-ter del presente articolo, il
riutilizzo dei predetti materiali in ambienti terrestri e
marino-costieri anche per singola frazione granulometrica
ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici.
5-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono adottate le norme tecniche che
disciplinano le opzioni di riutilizzo dei sedimenti di
dragaggio e di ogni loro singola frazione granulometrica
secondo le migliori tecnologie disponibili.».
 
Art. 4 bis

Disposizioni in materia di servizio di trasporto pubblico non di
linea a mezzo di natanti

1. All'articolo 200, comma 6-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992» sono aggiunte le seguenti: «nonche' i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 200, comma 6-bis, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 19 maggio 2020, n. 128, S.O., convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, n.
180, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - (Omissis)
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di
mobilita' e le misure di contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga
all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 nonche' i
natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di
linea ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 15
gennaio 1992, n. 21, possono essere destinate ai servizi di
linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso
di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del
1992.
(Omissis).».
 
Art. 5
Disposizioni urgenti per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e in materia di incentivi per
funzioni tecniche
1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonche' di promuovere e incrementare le attivita' di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilita' delle infrastrutture e della mobilita', della innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalita' e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attivita' di natura formativa, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilita' in materia di infrastrutture e mobilita', di seguito denominato «CISMI», che non costituisce struttura dirigenziale e opera alle dirette dipendenze del Ministro. Al CISMI e' assegnato un contingente complessivo di venti unita' di personale, da individuarsi, nella misura di cinque ricercatori, di cinque tecnologi, di quattro primi ricercatori, di quattro primi tecnologi, di un dirigente tecnologo e di un dirigente di ricerca, tra il personale degli Enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo con mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza che e' posto integralmente a carico del predetto Ministero. Al coordinamento del CISMI e' preposto il dirigente di ricerca individuato secondo le modalita' di cui al secondo periodo. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in aggiunta al contingente di cui al secondo periodo, nel limite di spesa di euro 47.000 per l'anno 2021 e di euro 140.000 a decorrere dall'anno 2022, puo' avvalersi di non piu' di quattro esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Nello svolgimento della propria attivita', il CISMI puo' stipulare, per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza del medesimo Ministero.
3. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 741.985 per l'anno 2021 e di euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede per euro 741.985 per l'anno 2021 e per euro 2.225.954 a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «sette» e dopo le parole: «uno appartenente al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e uno appartenente al Ministero della difesa»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per la partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera a), pari a euro 35.000 per ciascuno degli anni dal 2022 fino al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. All'attuazione del comma 4, lettera a), per l'anno 2021, e lettera b), si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. All'articolo 22, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole «, senza oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse e il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti della commissione e' riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno 2022».
7. Al fine di assicurare la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili anche in relazione alla realizzazione degli interventi di competenza del medesimo Ministero finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in considerazione delle specifiche professionalita', anche di natura tecnica, del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, tenuto conto della necessita' di remunerare adeguatamente le attivita' di controllo svolte da detto personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento al personale non dirigenziale del medesimo Ministero sono incrementati, nei limiti di cui al comma 9 e in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente:
a) l'indennita' di amministrazione di complessivi euro 1.986.272,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;
b) il fondo risorse decentrate del personale di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di euro 2.446.641,12 per l'anno 2021 ed euro 7.339.923,35 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
8. Per le medesime finalita' di cui al comma 7 e in considerazione delle peculiari responsabilita' del personale dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del medesimo personale sono incrementati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) nella misura di complessivi euro 203.578.47 per l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale generale;
b) nella misura di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, per il personale di livello dirigenziale non generale.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 5.497.859 per l'anno 2021 ed in complessivi euro 16.475.576 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
11. All'articolo 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «un rappresentante per ciascuna», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante espressione»;
b) al numero 7), le parole «delle Confederazioni alle quali aderisce» sono sostituite dalle seguenti: «della Confederazione alla quale aderisce; ove sia rappresentata per il tramite della Confederazione, tale Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare una sola associazione di categoria».

Riferimenti normativi

- Per il regolamento (UE) del 12 febbraio 2021 n.
2021/241 (Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza), si veda nei riferimenti normativi all'articolo
2.
- Per l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.
59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti
per gli investimenti) convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 2.
- Si riporta l'articolo 7 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art.7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione
e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente
personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione
siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis,
per specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea
e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati
durata, oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei
soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come
lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa per il dirigente che ha stipulato i
contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e'
soppresso. Si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso
di violazione delle disposizioni di cui al presente comma,
fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto
dal citato articolo 36, comma 5-quater.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 45, commi 1 e 2, del citato
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 45 (Disposizioni urgenti in materia di
funzionalita' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici).
- 1. Al fine di conseguire gli obbiettivi di cui al
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, e' istituito, fino al 31 dicembre 2026,
presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per
l'espressione dei pareri di cui all'articolo 44 del
presente decreto, in relazione agli interventi indicati
nell'Allegato IV al presente decreto, un Comitato speciale
presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e composto da:
a) sette dirigenti di livello generale in servizio
presso le amministrazioni dello Stato, designati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi
Ministri, dei quali uno appartenente alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, uno appartenente al Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, uno
appartenente al Ministero della transizione ecologica, uno
appartenente al Ministero della cultura, uno appartenente
al Ministero dell'interno, un appartenente al Ministero
dell'economia e delle finanze e uno appartenente al
Ministero della difesa;
b) tre rappresentanti designati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di
adeguate professionalita';
c) tre rappresentanti designati dagli Ordini
professionali, di cui uno designato dall'Ordine
professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine
professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine
professionale dei geologi;
d) tredici esperti scelti fra docenti universitari
di chiara ed acclarata competenza;
e) un magistrato amministrativo, con qualifica di
consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un
avvocato dello Stato.
2. Al Comitato possono essere invitati a partecipare,
in qualita' di esperti per la trattazione di speciali
problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a
pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto. Per la
partecipazione alle attivita' del Comitato non spettano
indennita' e gettoni di presenza ed e' riconosciuto il solo
rimborso delle spese nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti
e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 22 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 22 (Trasparenza nella partecipazione di
portatori di interessi e dibattito pubblico). - 1. Le
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti
di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali
e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto
sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del territorio,
nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i
portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono
pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti
predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi
lavori.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai
nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore
del medesimo decreto, sono fissati i criteri per
l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte
per tipologia e soglie dimensionali, per le quali e'
obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito
pubblico, e sono altresi' definiti le modalita' di
svolgimento e il termine di conclusione della medesima
procedura. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite
le modalita' di monitoraggio sull'applicazione
dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine e'
istituita una commissione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il compito di
raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti
pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre
raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico
sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della
commissione e' riconosciuto un rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per le missioni
effettuate nei limiti previsti per il personale del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000
euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
2022.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 113 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma
1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un
apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore
al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 10, comma 1, lettera f), del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 (Riordino
della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato
centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Composizione). - 1. Il Comitato centrale e'
composto dai seguenti membri effettivi, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
(Omissis)
f) un rappresentante espressione delle associazioni
di categoria degli autotrasportatori, nonche' un
rappresentante espressione delle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero
competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica,
sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo
esplicito dallo statuto, della categoria degli
autotrasportatori, con esclusione di contemporanea
rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto
notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano
state date, in maniera continuativa, anche a livello
provinciale, manifestazioni di attivita' svolte
nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a
livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di
veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila
tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con
proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli
ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo
nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e
spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il
tramite della Confederazione alla quale aderisce; ove sia
rappresentata per il tramite della Confederazione, tale
Confederazione deve aver fatto parte dell'Assemblea
Generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
almeno per tre mandati negli ultimi cinque e puo' indicare
una sola associazione di categoria;
(Omissis).».
 
Art. 6
Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole «ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264» sono soppresse;
2) alla lettera g), dopo le parole «le ispezioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «con le modalita'»;
3) alla lettera l), dopo le parole «n. 35 del 2011», sono aggiunte le seguenti: «, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto legislativo»;
b) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza relativa al sistema di trasporto costituito dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili, nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le modalita' per la realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi di trasporto a impianti fissi.»;
c) al comma 5, le parole «comma 4, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, lettere a) e g)»;
d) al comma 5-bis, primo periodo, le parole «ed alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264» sono soppresse;
e) al comma 9, lettera b), le parole «569 unita', di cui 42 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale» sono sostitute dalle seguenti: «668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale»;
f) al comma 13, le parole «due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale» sono sostituite dalle seguenti: «tre posizioni di uffici di livello dirigenziale generale»;
2. All'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole «e dal personale dell'A.N.A.S.» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' dal personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
3. Fino al 31 dicembre 2023, ai fini dell'ammissione all'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non e' richiesto per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali il possesso del requisito dell'anzianita' di inquadramento previsto dall'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede all'adeguamento dello statuto, del regolamento di amministrazione e dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali secondo le modalita' previste dall'articolo 12, commi 8, 9 e 10, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5. Gli Uffici speciali trasporti a impianti fissi, di seguito USTIF, del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il relativo personale, pari a sei unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di personale delle aree funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area I, sono trasferiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Conseguentemente, la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ferme restando le 38 posizioni di livello dirigenziale generale, e' rideterminata in 189 posizioni di livello dirigenziale non generale e 7.674 unita' di personale delle aree funzionali di cui 2.966 di area III, 4.497 di area II e 211 di area I. Le risorse umane trasferite includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonche' il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di amministrazione di cui al comma 4, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito nella misura gia' corrisposta e le eventuali differenze sono a carico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. A decorrere dalla medesima data, le risorse finanziarie sono allocate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per essere trasferite all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di amministrazione di cui al comma 4, l'attivita' facente capo agli USTIF continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 23 dicembre 2014.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al primo periodo transitano all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite. A decorrere dalla medesima data, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali provvedono al trasferimento delle corrispondenti risorse strumentali tramite protocolli d'intesa.
7. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere e) ed f), e 5, pari a 1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022 si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 697.985 euro annui a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
.
8. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «il Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «La Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' composta dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo delegato, che la presiede, da quattro esperti tecnici designati dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e le parole: «da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «La Commissione e' nominata con provvedimento del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione e' nominata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, nel rispetto del principio della parita' di genere»;
c) al comma 11, le parole «del Consiglio superiore dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».
9. Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' rinnovata la composizione della Commissione permanente di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, come modificato dal presente decreto. Fino alla data di adozione del provvedimento di cui al primo periodo, continua ad operare la Commissione permanente nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). -
1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di
seguito Agenzia, con sede in Roma presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con possibilita' di
articolazioni territoriali, di cui una, con competenze
riferite in particolare ai settori delle infrastrutture
stradali e autostradali, avente sede a Genova. Fermi i
compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza,
l'Agenzia promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni
di sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle
infrastrutture stradali e autostradali, direttamente sulla
base del programma annuale di attivita' di cui al comma
5-bis, nonche' nelle forme e secondo le modalita' indicate
nei commi da 3 a 5. Per quanto non disciplinato dal
presente articolo si applicano gli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 19, quarto
periodo, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie (ANSF) di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e' soppressa e
l'esercizio delle relative funzioni e' attribuito
all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i
rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce
le risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia e'
dotata di personalita' giuridica e ha autonomia
regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa,
contabile e finanziaria. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti ha poteri di indirizzo e vigilanza, che
esercita secondo le modalita' previste nel presente
decreto.
3. Con riferimento al settore ferroviario, l'Agenzia
svolge i compiti e le funzioni, anche di regolamentazione
tecnica, per essa previsti dai decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza
delle ferrovie e della direttiva (UE) 2016/797 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016
relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario
dell'Unione europea ed ha competenza per l'intero sistema
ferroviario nazionale, secondo quanto previsto dai medesimi
decreti. Per le infrastrutture transfrontaliere
specializzate, i compiti di autorita' nazionale preposta
alla sicurezza di cui al Capo IV della direttiva (UE)
2016/798 sono affidati, a seguito di apposite convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza ferroviaria
del Paese limitrofo.
4. Con riferimento alla sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e fermi restando i
compiti e le responsabilita' dei soggetti gestori,
l'Agenzia, anche avvalendosi degli altri soggetti pubblici
che operano in materia di sicurezza delle infrastrutture:
a) esercita l'attivita' ispettiva finalizzata alla
verifica dell'attivita' di manutenzione svolta dai gestori,
dei relativi risultati e della corretta organizzazione dei
processi di manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e
di verifica a campione sulle infrastrutture, obbligando i
gestori, in quanto responsabili dell'utilizzo sicuro delle
stesse, a mettere in atto le necessarie misure di controllo
del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari
interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili;
b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle
reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della
Sicurezza per le attivita' di verifica e manutenzione delle
infrastrutture certificati da organismi di parte terza
riconosciuti dall'Agenzia;
c) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'adozione, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del decreto previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo
2011, n. 35;
d) stabilisce, con proprio provvedimento,
modalita', contenuti e documenti costituenti la valutazione
di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di
infrastruttura di cui all'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
e) cura la tenuta dell'elenco dei soggetti che
possono effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4 del
citato decreto legislativo n. 35 del 2011 nonche' la
relativa attivita' di formazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto;
f) provvede alla classificazione dei tratti ad
elevata concentrazione di incidenti nonche' alla
classificazione della sicurezza della rete esistente,
secondo quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011, anche al fine di definire, con
proprio provvedimento, criteri e modalita' per
l'applicazione delle misure di sicurezza previste dal
medesimo decreto;
g) effettua, in attuazione del programma annuale di
attivita' di cui al comma 5-bis e comunque ogni qual volta
ne ravvisi l'opportunita' anche sulla base delle
segnalazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili o di altre pubbliche
amministrazioni, le ispezioni di sicurezza con le modalita'
previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, anche compiendo verifiche sulle attivita' di
controllo gia' svolte dai gestori eventualmente effettuando
ulteriori verifiche in sito;
h) adotta le misure di sicurezza temporanee da
applicare ai tratti di rete stradale interessati da lavori
stradali, fissando le modalita' di svolgimento delle
ispezioni volte ad assicurare la corretta applicazione
delle stesse;
i) sovraintende alla gestione dei dati secondo
quanto previsto dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 35 del 2011;
l) propone al Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili l'aggiornamento delle tariffe
previste dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n.
35 del 2011, da destinare all'Agenzia per lo svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo
decreto legislativo;
4-bis. Fermi restando i compiti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco disciplinati dall'articolo 19 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, sono trasferiti all'Agenzia le funzioni
ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2,
e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al
fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle
strade appartenenti alla rete stradale transeuropea. Le
funzioni ispettive e i poteri di cui al periodo precedente
sono esercitati dall'Agenzia anche per garantire la
sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea. Con decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti
minimi di sicurezza delle gallerie situate sulle strade non
appartenenti alla rete stradale transeuropea, gli obblighi
dei soggetti gestori e le relative sanzioni in caso di
inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia,
nonche' i profili tariffari a carico dei gestori stessi,
determinati sulla base del costo effettivo del servizio.
4-ter. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, le parole: «ed effettua
le ispezioni, le valutazioni e le verifiche funzionali di
cui all'articolo 11» sono soppresse.
4-quater. Sono trasferite all'Agenzia le funzioni
esercitate dagli uffici speciali trasporti a impianti fissi
(USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e
6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre
2014, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre
2003. L'Agenzia, con proprio decreto, disciplina i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza
relativa al sistema di trasporto costituito
dall'infrastruttura e dal materiale rotabile, con i
contenuti di cui agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per quanto applicabili,
nonche', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, le modalita' per la
realizzazione e l'apertura all'esercizio di nuovi sistemi
di trasporto a impianti fissi.
4-quinquies. All'articolo 15 della legge 1° agosto
2002, n. 166, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. A decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione,
da parte dei concessionari autostradali, degli interventi
di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture
viarie oggetto di atti convenzionali.».
5. Ferme restando le sanzioni gia' previste dalla
legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali,
l'inosservanza da parte dei gestori delle prescrizioni
adottate dall'Agenzia, nell'esercizio delle attivita' di
cui al comma 4, lettere a) e g), e' punita con le sanzioni
amministrative pecuniarie, anche progressive, accertate e
irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al
Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n.
689. Per gli enti territoriali la misura della sanzione e'
compresa tra euro 5.000 e euro 200.000 ed e' determinata
anche in funzione del numero di abitanti. Nei confronti dei
soggetti aventi natura imprenditoriale l'Agenzia dispone
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
fino al dieci per cento del fatturato realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
contestazione della violazione. In caso di reiterazione
delle violazioni, l'Agenzia puo' applicare un'ulteriore
sanzione di importo fino al doppio della sanzione gia'
applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.
Qualora il comportamento sanzionabile possa arrecare
pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della
circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia puo'
imporre al gestore l'adozione di misure cautelative,
limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli
sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato
l'applicazione della misura stessa e, in caso di
inottemperanza, puo' irrogare una sanzione, rispettivamente
per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura
imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre
per cento del fatturato sopra indicato.
5-bis. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali
adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma
delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia sulle
condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali, da espletarsi nel corso dell'anno successivo,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. Relativamente alle attivita'
dell'anno 2021, il programma di cui al primo periodo e'
adottato entro il 31 agosto 2021. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, l'Agenzia trasmette al Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e alle
competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle
attivita' previste dai commi da 3 a 5 e svolte nel corso
dell'anno precedente.
6. Sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'agenzia;
b) il comitato direttivo, composto da quattro
membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
7. Il direttore e' nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ferma restando
l'applicazione dell'articolo 19, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico ha la durata
massima di tre anni, e' rinnovabile per una sola volta ed
e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e
con qualsiasi altra attivita' professionale privata anche
occasionale. Il comitato direttivo e' nominato per la
durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Meta' dei componenti sono scelti tra i
dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti
ad esse esterni dotati di specifica competenza
professionale attinente ai settori nei quali opera
l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso
aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato
direttivo. Il collegio dei revisori dei conti e' composto
dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori legali, nominati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere
confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei
conti esercita le funzioni di cui all'articolo 2403 del
codice civile, in quanto applicabile. I componenti del
comitato direttivo non possono svolgere attivita'
professionale, ne' essere amministratori o dipendenti di
societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia.
I compensi dei componenti degli organi collegiali sono
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per
gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del
bilancio dell'Agenzia.
8. Lo statuto dell'Agenzia e' deliberato dal comitato
direttivo ed e' approvato con le modalita' di cui al comma
10. Lo Statuto disciplina le competenze degli organi di
direzione dell'Agenzia e reca principi generali in ordine
alla sua organizzazione ed al suo funzionamento.
9. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia e'
deliberato, su proposta del direttore, dal comitato
direttivo ed e' sottoposto al Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle
finanze, ai sensi del comma 10. In particolare esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte
articolazioni competenti ad esercitare rispettivamente le
funzioni gia' svolte dall'ANSF in materia di sicurezza
ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza
delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono
preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale
generale;
b) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite
massimo di 668 unita', di cui 48 di livello dirigenziale
non generale e 3 uffici di livello dirigenziale generale;
10. Le deliberazioni del comitato direttivo relative
allo statuto e ai regolamenti che disciplinano il
funzionamento dell'Agenzia sono approvate dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
Gli altri atti di gestione dell'Agenzia non sono sottoposti
a controllo ministeriale preventivo.
11. I dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono
inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto
previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 16. Per i restanti contratti di lavoro
l'Agenzia subentra nella titolarita' dei rispettivi
rapporti, ivi comprese le collaborazioni in corso che
restano in vigore sino a naturale scadenza.
12. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4, in aggiunta all'intera dotazione organica del
personale dell'ANSF, e' assegnato all'Agenzia un
contingente di personale di 250 unita', destinato
all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali e di 15 posizioni di
uffici di livello dirigenziale non generale.
13. Nell'organico dell'Agenzia sono presenti tre
posizioni di uffici di livello dirigenziale generale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 12, comma 3, lettera a), del
citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - (Omissis)
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni
in materia di circolazione stradale e la tutela e il
controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere
effettuati, previo superamento di un esame di
qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S., nonche' dal
personale, con compiti ispettivi o di vigilanza sulle
infrastrutture stradali o autostradali, dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
«Art. 23 (Esame di qualificazione). - 1. Le
amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'art.
12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le
procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e
qualificazione per sostenere i prescritti esami di
idoneita' per l'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) ed e) del
codice. Per gli enti di cui all'art. 12, comma 3, lettera
b), del codice, provvedono le regioni per il proprio
personale, le province per il personale delle province
stesse ed i comuni per il personale di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono
i requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'art.
11, comma 1, lettere a) ed e) del codice, le modalita' e i
tempi per l'espletamento dei servizi stessi ed il
contingente di personale da qualificare. Sono richiesti in
ogni caso il possesso della patente di guida di categoria B
ordinaria, l'effettivo servizio e l'inquadramento organico
nei ruoli dell'amministrazione interessata da almeno tre
anni.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1.
Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 agosto 2014 (Individuazione del numero e dei
compiti degli Uffici dirigenziali di livello non generale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.
72) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23
dicembre 2014.
- Per l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189, si veda nei riferimenti
normativi all'articolo 3.
- Si riporta l'articolo 4, commi 1, 2 e 11, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 (Attuazione della
direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 4 (Commissione permanente per le gallerie). -
1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella
direttiva 2004/54/CE per tutte le gallerie situate sulla
rete transeuropea ricadente nel territorio nazionale sono
esercitate dalla Commissione istituita presso l'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali.
2. La Commissione e' composta dal Direttore
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali o da un suo
delegato, che la presiede, da quattro esperti tecnici
designati dal Direttore dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, da tre esperti tecnici designati dal
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da
due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili designati dal Ministro, da tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal
Ministro e scelti, rispettivamente, tra il personale della
Polizia stradale, del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e della difesa civile, da un
rappresentante del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un
magistrato amministrativo, da un magistrato contabile e da
un avvocato dello Stato, designati secondo le modalita'
individuate dagli ordinamenti di rispettiva appartenenza.
La Commissione e' nominata con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e
delle infrastrutture stradali e autostradali nel rispetto
del principio della parita' di genere e dura in carica
quattro anni.
(Omissis)
11. La Commissione si avvale delle competenze e
dell'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, con oneri a carico dei Gestori.
(Omissis).».
 
Art. 7
Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo

1. Al fine di assicurare il pieno rispetto del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese e di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti, anche in considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, disservizi per il traffico di passeggeri e merci da e verso gli aeroporti del Regno Unito, le disposizioni di cui all'articolo 17-quater del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, si applicano fino alla data del 30 ottobre 2022.
2. All'articolo 11-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari straordinari alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di modifica, possono essere adottate anche dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea. Il programma predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformita' al piano industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata dalla societa' in conformita' alla decisione della Commissione europea. A seguito della cessione totale o parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi' autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio "Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che, nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato dall'organo commissariale, previo parere del comitato di sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta. A seguito della decisione della Commissione europea il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di cui al citato articolo 79, comma 4-bis.»;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.»;
b-bis) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati, quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione del piano industriale e sul programma di investimenti della societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo 2022».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 17-quater del decreto-legge 25
marzo 2019, n. 22 (Misure urgenti per assicurare sicurezza,
stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche'
tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei
cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di
recesso di quest'ultimo dall'Unione europea), convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41:
«Art 17-quater (Disposizioni in materia
aeroportuale). - 1. Al fine di assicurare il pieno rispetto
del vigente sistema di distribuzione del traffico aereo sul
sistema aeroportuale milanese e di consentire una
transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che
eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci, i
vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via
transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data
di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea
"point to point", mediante aeromobili del tipo "narrow
body" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e
altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita
capacita' operativa dello scalo di Milano Linate e a
condizione di reciprocita'.".
- Si riporta l'articolo 11-quater del citato
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11-quater (Disposizioni in materia di Alitalia
- Societa' Aerea Italiana S.p.a.). - 1. All'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020,
n. 2, le parole: "entro il 30 giugno 2021" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 16 dicembre 2021".
2. Nelle more della decisione della Commissione
europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche'
della conseguente modifica del programma in corso di
esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia
Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria sono
autorizzate alla prosecuzione dell'attivita' di impresa,
compresa la vendita di biglietti, che si intende utilmente
perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69, comma 1,
del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione
europea di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del
decreto-legge n. 18 del 2020, e in conformita' al piano
industriale valutato dalla Commissione stessa, l'Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche
mediante trattativa privata, al trasferimento, alla
societa' di cui al citato articolo 79, dei complessi
aziendali individuati nel piano e pongono in essere le
ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del piano
industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno
2021, n. 99, dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge n. 137 del 2019, come da ultimo modificato
dal comma 1 del presente articolo, al trasferimento dei
complessi aziendali che risultino incompatibili con il
piano integrato o modificato tenendo conto della decisione
della Commissione europea.
4. Il programma della procedura di amministrazione
straordinaria e' immediatamente adeguato dai commissari
straordinari alla decisione della Commissione europea di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge
n. 18 del 2020; i commissari straordinari possono procedere
all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di
cessione, anche di distinti programmi nell'ambito di quelli
previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. Le modifiche al programma, la cui durata si
computa dalla data di modifica, possono essere adottate
anche dopo la scadenza del termine del primo programma
autorizzato e possono prevedere la cessione a trattativa
privata anche di singoli beni, rami d'azienda o parti di
essi, perimetrati in coerenza con la decisione della
Commissione europea. Il programma predisposto e adottato
dai commissari straordinari in conformita' al piano
industriale di cui al citato articolo 79, comma 4-bis, e
alla decisione della Commissione europea si intende ad ogni
effetto autorizzato. E' parimenti autorizzata la cessione
diretta alla societa' di cui all'articolo 79, comma 4-bis,
del decreto-legge n. 18 del 2020 di compendi aziendali del
ramo aviation individuati dall'offerta vincolante formulata
dalla societa' in conformita' alla decisione della
Commissione europea. A seguito della cessione totale o
parziale dei compendi aziendali del ramo aviation, gli slot
aeroportuali non trasferiti all'acquirente sono restituiti
al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli
aeroporti individuato ai sensi del regolamento (CEE) n.
95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993. E' altresi'
autorizzata l'autonoma cessione, anche antecedentemente
alla modifica del programma, del marchio «Alitalia», da
effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di
esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di
operatore aereo, individuati tramite procedura di gara che,
nel rispetto delle diposizioni europee, anche in materia
antitrust, garantisca la concorrenzialita' delle offerte e
la valorizzazione del marchio. La stima del valore dei
complessi oggetto della cessione puo' essere effettuata
tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni
dalla richiesta. A seguito della decisione della
Commissione europea il Ministero dell'economia e delle
finanze sottoscrive l'aumento di capitale della societa' di
cui al citato articolo 79, comma 4-bis.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente
articolo puo' essere autorizzato, in quanto coerente con il
piano di cui al comma 3, a prescindere dalle verifiche di
affidabilita' del piano industriale previste dall'articolo
63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva
valutazione da parte della Commissione europea del piano
medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali,
i Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria possono procedere, anche in
deroga al disposto dell'articolo 111-bis, quarto comma, del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento degli
oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa di ciascuno dei rami del compendio
aziendale nonche' di tutti i costi di funzionamento della
procedura che potranno essere antergati ad ogni altro
credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa'
Aerea Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria, ferma restando la disciplina
in tema di rapporti di lavoro, sono autorizzati a
sciogliere i contratti, anche ad esecuzione continuata o
periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da
entrambe le parti, che non siano oggetto di trasferimento
nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che non
risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti
dalla decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del
2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A
far data dal decreto di revoca dell'attivita' d'impresa
dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, che potra' intervenire a seguito
dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di
cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' li-quidatoria, i cui
proventi sono prioritariamente destinati al soddisfacimento
in prededuzione dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 100 milioni di euro per l'anno 2021, diretto a garantire
l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio, nonche' di
voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione
straordinaria in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e non utilizzati alla data del trasferimento
dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo e'
erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia
garantito al contraente un analogo servizio di trasporto ed
e' quantificato in misura pari all'importo del titolo di
viaggio. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al
trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica
richiesta dei commissari che dia conto dei presupposti di
cui al presente comma. I commissari provvedono mensilmente
alla trasmissione al Ministero di un rendiconto delle somme
erogate ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
9-bis. Anche ai fini della salvaguardia dei livelli
occupazionali e del reintegro dei servizi esternalizzati,
quali la gestione aeroportuale dei servizi di assistenza a
terra e di manutenzione, il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari
competenti sull'attuazione del piano industriale e sul
programma di investimenti della societa' di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, sullo stato delle relazioni industriali
e sugli aumenti di capitale deliberati. In sede di prima
applicazione il Ministro riferisce entro il 31 marzo
2022.».
 
Art. 7 bis
Istituzione della Giornata nazionale
«Per non dimenticare»

1. Al fine di promuovere la sicurezza dei mezzi di trasporto in termini di tutela dell'incolumita' delle persone e dei beni coinvolti nelle operazioni di trasporto dei passeggeri, la Repubblica riconosce il giorno 8 ottobre come Giornata nazionale «Per non dimenticare».
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, non comporta riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le istituzioni che hanno competenza nel settore dei trasporti, nonche' le scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, possono organizzare cerimonie, iniziative e incontri al fine di ricordare le vittime degli incidenti e di sensibilizzare l'opinione pubblica in relazione alla sicurezza nel trasporto, alla centralita' del passeggero, al rispetto della dignita' umana e del valore della vita di ogni singolo individuo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
- Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo
1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi):
«Art. 2. - Le solennita' civili previste dalla legge
27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132,
non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli
uffici pubblici.
E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici
riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate
da norme di legge.»
«Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e
2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni
di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per
le scuole di ogni ordine e grado.».
 
Art. 8
Disposizioni in materia di incentivi all'acquisto di veicoli meno
inquinanti e per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L
1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1, comma 1031, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «In via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «In via sperimentale, a chi acquista dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia».
1-bis. Alla lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole da: «a chi omologa in Italia» fino a: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219» sono sostituite dalle seguenti: «ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219».
1-ter. Il comma 2 dell'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative per il riconoscimento dei contributi previsti dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 6 aprile 2019, con termine di scadenza, per la conclusione della procedura prevista dal citato decreto ministeriale di conferma della prenotazione dei contributi nell'apposita piattaforma informatica, fissato al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite, anche se in fase di completamento, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, e con termine di scadenza fissato al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. I medesimi termini si applicano, alle medesime condizioni, alle prenotazioni dei contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
3. Al fine di garantire e ottimizzare l'utilizzo delle risorse destinate all'acquisto di veicoli meno inquinanti, le risorse di cui all'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relative ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO2) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinate all'erogazione dei contributi, per i medesimi veicoli, previsti dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico possono essere destinate ai medesimi fini le risorse del richiamato articolo 73-quinquies, comma 2, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che si rendono disponibili successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 77 e' sostituito dal seguente:
«77. Per l'anno 2021, e' riconosciuto un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico del compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto»;
b) il comma 78 e' sostituito dai seguenti:
«78. Il contributo di cui al comma 77 e' concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 e' corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore»;
c) il comma 79 e' sostituito dai seguenti:
«79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 1031, della citata
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1. - (Omissis)
1031. In via sperimentale, a chi acquista dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di
categoria M1 nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal
listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, e'
riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per
la rottamazione un veicolo della medesima categoria
omologato alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo
parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio
emessi per chilometro (CO2 g/km), secondo gli importi di
cui alla seguente tabella:


+-----------------------------+ |CO2 g/km___|Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20_______|6.000 | |-----------------------------| |21-60______|2.500 | +-----------------------------+

b) in assenza della rottamazione di un veicolo
della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a
Euro 4, un contributo di entita' inferiore parametrato al
numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro secondo gli importi di cui alla seguente
tabella:


+-----------------------------+ |CO2 g/km___|Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20_______|4.000 | |-----------------------------| |21-60______|1.500 | +-----------------------------+

b-bis) in via sperimentale, ai proprietari dei
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, che installano su tali veicoli, entro il 31
dicembre 2021, un sistema di riqualificazione elettrica,
omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di
euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione
al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 74-bis, comma 2, del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 74-bis (Modifica al comma 1031 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di
incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi). -
(Omissis)
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni
applicative per il riconoscimento dei contributi previsti
dalle disposizioni della lettera b-bis) del comma 1031
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(Omissis).».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20
marzo 2019 (Disciplina applicativa dell'incentivo
«eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di
categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed
L3e elettrici o ibridi) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
- Si riporta l'articolo 73-quinquies, comma 2, lettera
a), del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106:
«Art. 73-quinquies (Disposizioni in materia di
incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti). -
(Omissis)
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
incrementata di 350 milioni di euro per l'anno 2021, da
destinare secondo la seguente ripartizione, che costituisce
limite massimo di spesa:
a) euro 60 milioni ai contributi per l'acquisto,
anche in locazione finanziaria, di autoveicoli le cui
emissioni sono comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di
anidride carbonica (CO2 ) per chilometro (km), di cui
all'articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 652, della citata
legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«Art.1. - (Omissis)
652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle
persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal
1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti
i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale
rottamazione di un veicolo omologato in una classe
inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del
1° gennaio 2011, il contributo statale e' parametrato al
numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2 ) emessi
per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla
seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia
praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000
euro:


+-----------------------------+ |CO2 g/km___|Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20_______|2.000 | |-----------------------------| |21-60______|2.000 | +-----------------------------+

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di
rottamazione, il contributo statale e' parametrato al
numero di g di CO2 emessi per km secondo gli importi di cui
alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che
sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000
euro:


+-----------------------------+ |CO2 g/km___|Contributo (euro)| |-----------------------------| |0-20_______|1.000 | |-----------------------------| |21-60______|1.000 | +-----------------------------+

(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 77, 78, 78-bis,
78-ter, 79 e 79-bis, della citata legge 30 dicembre 2020,
n. 178, come modificato dalla presente legge:
«Art.1. - (Omissis)
77. Per l'anno 2021, e' concesso un contributo,
alternativo e non cumulabile con altri contributi statali
previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per
cento delle spese sostenute e rimaste a carico del
compratore, per l'acquisto in Italia, entro il 31 dicembre
2021, anche in locazione finanziaria, di un solo veicolo
nuovo di fabbrica alimentato esclusivamente ad energia
elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di
categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b),
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, che abbia un prezzo risultante dal
listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta
sul valore aggiunto.
78. Il contributo di cui al comma 77 e' concesso ad
un solo soggetto per nucleo familiare con indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro
30.000 e nel limite complessivo massimo di spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni
di euro per l'anno 2021.
78-bis. Il contributo di cui al comma 77 e'
corrisposto all'acquirente dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese
costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo in forma di credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle entrate.
78-ter. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di
vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano
copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che
deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
79. Ai fini dell'attuazione dei commi 77, 78, 78-bis
e 78-ter, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.
79-bis. L'efficacia dei commi 77, 78, 78-bis e 78-ter
e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea
ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
(Omissis).».
 
Art. 9

Disposizioni urgenti in materia di efficientamento funzionale degli
edifici adibiti a uffici giudiziari

1. Il Commissario straordinario del Parco della Giustizia di Bari, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, approva il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, convocando la conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipa obbligatoriamente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990, anche un rappresentante del Ministero della giustizia. Nella medesima conferenza di servizi, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime il parere sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica trasmesso a cura del Commissario. Il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del costo.
2. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformita' a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' trasmesso, a cura del Commissario, altresi' all'autorita' competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti della valutazione ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico e' escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. L'approvazione del progetto da parte del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. L'approvazione del progetto perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i provvedimenti di valutazione ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente all'approvazione del progetto, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.
4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto legislativo accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, nonche' a quelle impartite in sede di valutazione ambientale. All'esito della verifica, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
5. Il Commissario straordinario puo' procedere, sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, il Commissario puo' convocare, ai sensi del comma 1, una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa e' chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti alle determinazioni del Commissario, anche rese in seguito alla conferenza di servizi.
6. In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto di cui al presente articolo, si applicano le previsioni contenute nell'articolo 125 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, "Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici" convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
«148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle opere
previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite dalle
seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo
55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole:
"Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in fine, le
seguenti: "nonche' delle iniziative relative all'interporto
di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala
(Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.".
-Si riporta l'articolo 23, commi 5 e 6, del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
"Art. 23. Livelli della progettazione per gli appalti,
per le concessioni di lavori nonche' per i servizi.
(Omissis)
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
(Omissis).».
- Si riportano gli articoli 14 e 14 ter, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»:
«Art. 14 (Conferenze di servizi). - 1. La conferenza di
servizi istruttoria puo' essere indetta
dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di
altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del
privato interessato, quando lo ritenga opportuno per
effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici
coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime
attivita' o risultati. Tale conferenza si svolge con le
modalita' previste dall'articolo 14-bis o con modalita'
diverse, definite dall'amministrazione procedente.
2. La conferenza di servizi decisoria e' sempre indetta
dall'amministrazione procedente quando la conclusione
positiva del procedimento e' subordinata all'acquisizione
di piu' pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti
di assenso, comunque denominati, resi da diverse
amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi
pubblici. Quando l'attivita' del privato sia subordinata a
piu' atti di assenso, comunque denominati, da adottare a
conclusione di distinti procedimenti, di competenza di
diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
e' convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una
delle amministrazioni procedenti.
3. Per progetti di particolare complessita' e di
insediamenti produttivi di beni e servizi l'amministrazione
procedente, su motivata richiesta dell'interessato,
corredata da uno studio di fattibilita', puo' indire una
conferenza preliminare finalizzata a indicare al
richiedente, prima della presentazione di una istanza o di
un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti,
nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di
assenso, comunque denominati. L'amministrazione procedente,
se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione
della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell'articolo
14-bis, con abbreviazione dei termini fino alla meta'. Le
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie
determinazioni sulla base della documentazione prodotta
dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le
amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni,
l'amministrazione procedente le trasmette, entro cinque
giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza
preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta
l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza
simultanea nei termini e con le modalita' di cui agli
articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza
simultanea, le determinazioni espresse in sede di
conferenza preliminare possono essere motivatamente
modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito
delle osservazioni degli interessati sul progetto
definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere
pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi
si esprime sul progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere,
sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente.
4. Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di
impatto ambientale di competenza regionale, tutte le
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo
progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita
conferenza di servizi, convocata in modalita' sincrona ai
sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto
dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
5. L'indizione della conferenza e' comunicata ai
soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire
nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.»
«Art. 14-ter (Conferenza simultanea). - (Omissis)
4. Ove alla conferenza partecipino anche
amministrazioni non statali, le amministrazioni statali
sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad
esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la
posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato,
anche preventivamente per determinate materie o determinati
periodi di tempo, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero, ove si tratti soltanto di amministrazioni
periferiche, dal Prefetto. Ferma restando l'attribuzione
del potere di rappresentanza al suddetto soggetto, le
singole amministrazioni statali possono comunque
intervenire ai lavori della conferenza in funzione di
supporto. Le amministrazioni di cui all'articolo
14-quinquies, comma 1, prima della conclusione dei lavori
della conferenza, possono esprimere al suddetto
rappresentante il proprio dissenso ai fini di cui allo
stesso comma.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 215 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 215 (Consiglio superiore dei lavori pubblici). -
1. E' garantita la piena autonomia funzionale e
organizzativa, nonche' l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono
essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie
identiche o affini a quelle gia' di competenza del
Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a
disciplinare la rappresentanza delle diverse
amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' a
disciplinare la composizione dei comitati tecnici
amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori
pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
50 milioni di euro, prima dell'avvio delle procedure di cui
alla parte seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, delle procedure di cui agli articoli
14, 14-bis e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241,
delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e,
laddove prevista, prima della comunicazione dell'avvio del
procedimento di cui all'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche'
parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che
siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale
importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori
pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le
competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai
comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessita'
il provveditore sottopone il progetto, con motivata
relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
4. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con
la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono
validi quando siano deliberati con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime
il parere entro novanta giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso
in senso favorevole.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 9, del citato
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 1 (Modifiche al codice dei contratti pubblici e
sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in
materia di appalti pubblici e in materia di economia
circolare). - (Omissis)
9. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sede
di espressione di parere, fornisce anche la valutazione di
congruita' del costo. Le amministrazioni, in sede di
approvazione dei progetti definitivi o di assegnazione
delle risorse, indipendentemente dal valore del progetto,
possono richiedere al Consiglio la valutazione di
congruita' del costo, che e' resa entro trenta giorni.
Decorso il detto termine, le amministrazioni richiedenti
possono comunque procedere.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 48, commi 1 e 7, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure» convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del
presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
al presente articolo.
(Omissis)
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.».
- Si riporta l'articolo 13, comma 3, l'articolo 22,
comma 1, e l'articolo 24-bis, del decreto legislativo 3
agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96:
«Art. 13 (Redazione del rapporto ambientale). -
(Omissis)
3. La redazione del rapporto ambientale spetta al
proponente o all'autorita' procedente, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto
ambientale costituisce parte integrante del piano o del
programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione
ed approvazione.
(Omissis).»
«Art. 22 (Studio di impatto ambientale). - 1. Lo studio
di impatto ambientale e' predisposto dal proponente secondo
le indicazioni e i contenuti di cui all'allegato VII alla
parte seconda del presente decreto, sulla base del parere
espresso dall'autorita' competente a seguito della fase di
consultazione sulla definizione dei contenuti di cui
all'articolo 21, qualora attivata.
(Omissis).»
«Art. 24-bis (Inchiesta pubblica). - 1. L'autorita'
competente puo' disporre che la consultazione del pubblico
di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga
nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del
proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta
giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui
lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi,
predisposti dall'autorita' competente.
2. Per i progetti di cui all'allegato II, e
nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di
dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorita' competente
si esprime con decisione motivata, sentito il proponente,
qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica
sia presentata dal consiglio regionale della Regione
territorialmente interessata, ovvero da un numero di
consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila
residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di
associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno
cinquantamila iscritti.
3. La richiesta di cui al comma 2, motivata
specificamente in relazione ai potenziali impatti
ambientali del progetto, e' presentata entro il
quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.».
- Si riportano gli articoli 10 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilita'. (Testo
A)»:
«Art. 10 ((L) Vincoli derivanti da atti diversi dai
piani urbanistici generali). - 1. Se la realizzazione di
un'opera pubblica o di pubblica utilita' non e' prevista
dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato
all'esproprio puo' essere disposto, ove espressamente se ne
dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi
dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente
all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di
servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un
altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla
legislazione vigente comporti la variante al piano
urbanistico.
2. Il vincolo puo' essere altresi' disposto, dandosene
espressamente atto, con il ricorso alla variante
semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su
richiesta dell'interessato, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.
3. Per le opere per le quali sia gia' intervenuto, in
conformita' alla normativa vigente, uno dei provvedimenti
di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore
del presente testo unico, il vincolo si intende apposto,
anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.»
«Art. 11 ((L) La partecipazione degli interessati). -
1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre
il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso
dell'avvio del procedimento:
a) nel caso di adozione di una variante al piano
regolatore per la realizzazione di una singola opera
pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;
b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno
venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se cio'
risulti compatibile con le esigenze di celerita' del
procedimento.
2. L'avviso di avvio del procedimento e' comunicato
personalmente agli interessati alle singole opere previste
dal piano o dal progetto. Allorche' il numero dei
destinatari sia superiore a 50, la comunicazione e'
effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo
pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli
immobili da assoggettare al vincolo, nonche' su uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove
istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia
autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da
assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con
quali modalita' puo' essere consultato il piano o il
progetto. Gli interessati possono formulare entro i
successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate
dall'autorita' espropriante ai fini delle definitive
determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai
fini dell'approvazione del progetto preliminare delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi
nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443.
4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento
delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici,
si osservano le forme previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore
le disposizioni vigenti che regolano le modalita' di
partecipazione del proprietario dell'area e di altri
interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli
strumenti urbanistici.».
- Si riportano gli articoli 26 e 27 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione). -
1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai
lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali
ai documenti di cui all'articolo 23, nonche' la loro
conformita' alla normativa vigente.
2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima
dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui
e' consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed
esecuzione, la verifica della progettazione redatta
dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.
3. Al fine di accertare l'unita' progettuale, i
soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in
contraddittorio con il progettista, verificano la
conformita' del progetto esecutivo o definitivo
rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di
fattibilita'. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista autore del progetto posto a base della gara,
che si esprime in ordine a tale conformita'.
4. La verifica accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale
prescelta;
d) presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso;
f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i
termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesta.
5. Gli oneri derivanti dall'accertamento della
rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
6. L'attivita' di verifica e' effettuata dai seguenti
soggetti:
a) per i lavori di importo pari o superiore a venti
milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di
euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, dai
soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46,
comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo
di qualita' ovvero dalla stazione appaltante nel caso in
cui disponga di un sistema interno di controllo di
qualita';
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica
puo' essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un
sistema interno di controllo di qualita' ove il progetto
sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a un milione di
euro, la verifica e' effettuata dal responsabile unico del
procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui
all'articolo 31, comma 9.
7. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica e'
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto,
dell'attivita' di progettazione, del coordinamento della
sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo.
8. La validazione del progetto posto a base di gara e'
l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La
validazione e' sottoscritta dal responsabile del
procedimento e fa preciso riferimento al rapporto
conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle
eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la
lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono
contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del
progetto posto a base di gara.
8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la
progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto
esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo
presentati dall'affidatario sono soggetti, prima
dell'approvazione di ciascun livello di progettazione,
all'attivita' di verifica."
"Art. 27. Procedure di approvazione dei progetti
relativi ai lavori.
1. L'approvazione dei progetti da parte delle
amministrazioni viene effettuata in conformita' alla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle
disposizioni statali e regionali che regolano la materia.
Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di
servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della
citata legge n. 241 del 1990.
1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla
revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati
su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le
autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano
intervenute variazioni nel progetto e in materia di
regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano
confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque
anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le
intese gia' resi dalle diverse amministrazioni. L'assenza
delle variazioni di cui al primo periodo deve essere
oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la
revoca o l'annullamento del precedente appalto siano dipesi
da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le
autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori possono sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior
dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni
proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non
effettuate. La dichiarazione di pubblica utilita' di cui
agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando
l'autorita' espropriante approva a tal fine il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilita'.
3. In sede di conferenza dei servizi di cui
all'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul
progetto di fattibilita', con esclusione dei lavori di
manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i
soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi
pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi
sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche
presentando proposte modificative, nonche' a comunicare
l'eventuale necessita' di opere mitigatrici e compensative
dell'impatto. In tale fase, gli enti gestori di servizi
pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio
parere, il cronoprogramma di risoluzione delle
interferenze. Salvo circostanze imprevedibili, le
conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla
localizzazione o al tracciato, nonche' al progetto di
risoluzione delle interferenze e alle opere mitigatrici e
compensative, ferma restando la procedura per il dissenso
di cui all'articolo 14-bis, comma 3-bis e all'articolo
14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,
non possono essere modificate in sede di approvazione dei
successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della
ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilita'.
4. In relazione al procedimento di approvazione del
progetto di fattibilita' di cui al comma 3, gli enti
gestori delle interferenze gia' note o prevedibili hanno
l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto
aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento
produttivo e di elaborare, a spese del soggetto
aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle
interferenze di propria competenza. Il soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'
i costi di progettazione per la risoluzione delle
interferenze indicate dall'ente gestore. La violazione di
tali obblighi che sia stata causa di ritardato avvio o
anomalo andamento dei lavori comporta per l'ente gestore
responsabilita' patrimoniale per i danni subiti dal
soggetto aggiudicatore.
5. Il progetto definitivo e' corredato dalla
indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi
del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in
mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonche' dal
programma degli spostamenti e attraversamenti e di
quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze.
6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al
pubblico servizio devono rispettare il programma di
risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato
unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente
dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto
aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via
anticipata le risorse occorrenti. Il mancato rispetto del
suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che
sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei
lavori, comporta per l'ente gestore responsabilita'
patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.
7. Restano ferme le disposizioni vigenti che
stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai
fini urbanistici ed espropriativi, nonche' l'applicazione
della vigente disciplina in materia di valutazione di
impatto ambientale.».
- Si riporta l'articolo 125 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per
il riordino del processo amministrativo»:
«Art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le
controversie relative a infrastrutture strategiche). - 1.
Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi e relative attivita' di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla
parte II, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del presente
Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento
stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi,
nonche' del preminente interesse nazionale alla sollecita
realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento
della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore
alla celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e
123, al di fuori dei casi in essi contemplati la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta
la caducazione del contratto gia' stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo
per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle
controversie relative:
a) alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) alle procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione degli interventi individuati nel contratto
istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;
c) alle opere di cui all'articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15
luglio 2011, n. 111.».
 
Art. 10
Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
modalita' di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1039 e' sostituito dal seguente: «1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.».
2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
3. La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE-ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2.
4. Laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni ed i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. Ove possibile, la modalita' semplificata di cui al primo periodo e' altresi' estesa alla contabilizzazione e alla rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dei Piani di sviluppo e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
5. In sede di definizione dei provvedimenti che recano le procedure di attuazione degli interventi del PNRR, ivi incluse quelle relative ai progetti in essere, le amministrazioni responsabili, in aggiunta agli ordinari criteri previsti dalla normativa di settore, stabiliscono ulteriori e specifici criteri di assegnazione delle risorse idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalita', degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonche' i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di somme nei confronti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
7. All'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e' stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line».
7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Interventi sulle infrastrutture energetiche lineari). - 1. Per gli interventi infrastrutturali ferroviari rientranti nelle disposizioni di cui agli articoli 44 e 48, che ai fini della loro funzionalita' necessitano di connessione alle infrastrutture lineari energetiche, le procedure autorizzatorie di cui ai predetti articoli possono applicarsi anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di tali infrastrutture, ove queste siano strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria. In tali casi, il procedimento si svolge mediante unica conferenza di servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti all'adozione di provvedimenti, pareri, visti, nulla osta e intese relativi all'infrastruttura ferroviaria e alle opere di connessione. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilita' e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di difformita' dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica».
7-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «finalizzati a garantire» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle sole infrastrutture gia' in esercizio».
7-quater. Al primo periodo del comma 17-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie».
7-quinquies. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi direttamente della societa' Cassa depositi e prestiti Spa e di societa' da essa direttamente o indirettamente controllate per attivita' di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attivita' ad esse connesse, strumentali o accessorie. I rapporti tra le parti sono regolati sulla base di apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione dell'attivita' svolta, concluse sulla base e in conformita' all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' Cassa depositi e prestiti Spa. Le amministrazioni possono sottoscrivere le suddette convenzioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei rispettivi bilanci, anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a realizzare.
7-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies nonche' al fine di rafforzare il settore del venture capital, il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle condizioni previste dalla sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, concernente gli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, e' autorizzato a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a 2 miliardi di euro, secondo la disciplina dei relativi regolamenti di gestione, quote o azioni di uno o piu' fondi per il venture capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture capital, comprese quote o azioni di fondi per il venture debt o di uno o piu' fondi che investono in fondi per il venture debt, istituiti dalla societa' che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che altri investitori professionali, compresa la societa' Cassa depositi e prestiti Spa in qualita' di istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Ministero medesimo e fermo restando il rispetto della richiamata sezione della comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. A tal fine e' autorizzato il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2021, dell'importo di 2 miliardi di euro delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativo all'articolo 1, comma 209, della citata legge n. 145 del 2018. La normativa di attuazione recante le modalita' di investimento del Ministero dello sviluppo economico attraverso il fondo di sostegno al venture capital disciplina anche le conseguenze del mancato investimento di almeno il 60 per cento del patrimonio del fondo entro cinque anni dalla chiusura, anche parziale, del primo periodo di sottoscrizione.
7-septies. Per le medesime finalita' di cui al comma 7-quinquies, limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi anche della societa' Mediocredito centrale Spa.
7-octies. All'articolo 8, comma 2-bis, terzo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per evitare qualsiasi effetto decadenziale».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 1039, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023), come modificato dalla presente legge.
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.).
- (Omissis)
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei
progetti, sulla base delle procedure definite con il
decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di
gestione e controllo delle componenti del Next Generation
EU.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la
risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
«Art. 44 (Semplificazione ed efficientamento dei
processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli
interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione). - 1. Al fine di migliorare il coordinamento
unitario e la qualita' degli investimenti finanziati con le
risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020,
nonche' di accelerarne la spesa, per ciascuna
Amministrazione centrale, Regione o Citta' metropolitana
titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e
coesione di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della pluralita' degli
attuali documenti programmatori variamente denominati e
tenendo conto degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per
la coesione territoriale procede, sentite le
amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di
tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del
CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, un unico Piano operativo per
ogni amministrazione denominato «Piano sviluppo e
coesione», con modalita' unitarie di gestione e
monitoraggio.
2. Al fine di rafforzare il carattere unitario delle
politiche di coesione e della relativa programmazione e di
valorizzarne la simmetria con i Programmi Operativi
Europei, ciascun Piano e' articolato per aree tematiche, in
analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di
Partenariato, con conseguente trasferimento delle funzioni
attribuite ai rispettivi strumenti di governance, istituiti
con delibere del CIPE o comunque previsti dai documenti di
programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi
Comitati di Sorveglianza, costituiti dalle Amministrazioni
titolari dei Piani operativi, ai quali partecipano
rappresentanti del Dipartimento per le politiche di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica e rappresentanti, per i Piani di
competenza regionale, dei Ministeri competenti per area
tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale,
rappresentanti delle regioni, nonche' del partenariato
economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle
lettere d) ed e) del comma 3. Per la partecipazione ai
Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di
presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti
comunque denominati.
2-bis. I sistemi di gestione e controllo dei Piani di
sviluppo e coesione di cui al comma 1, sono improntati,
sulla base di linee guida definite dall'Agenzia per la
coesione territoriale, a criteri di proporzionalita' e
semplificazione, fermi restando i controlli di regolarita'
amministrativo contabile degli atti di spesa previsti dalla
legislazione vigente.
3. I Comitati di sorveglianza di cui al comma 2,
ferme restando le competenze specifiche normativamente
attribuite alle amministrazioni centrali, regionali e alle
Agenzie nazionali:
a) approvano la metodologia e i criteri usati per
la selezione delle operazioni;
b) approvano le relazioni di attuazione e finali;
c) esaminano eventuali proposte di modifiche al
Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE;
d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati,
comprese le verifiche sull'attuazione;
e) esaminano i risultati delle valutazioni.
4. I Comitati di sorveglianza dei programmi attuativi
regionali FSC 2007-2013 gia' istituiti integrano la propria
composizione e disciplina secondo quanto previsto dai commi
2 e 3.
5. Le Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e
coesione monitorano gli interventi sul proprio sistema
gestionale e rendono disponibili, con periodicita'
bimestrale, i dati di avanzamento finanziario, fisico e
procedurale alla Banca dati Unitaria del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato secondo le disposizioni
dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Gli interventi, pena esclusione dal
finanziamento, sono identificati con il Codice Unico di
Progetto (CUP).
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano
in ogni caso fermi le dotazioni finanziarie degli strumenti
di programmazione oggetto di riclassificazione, come
determinate alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli interventi individuati e il relativo
finanziamento, la titolarita' dei programmi o delle
assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori,
ove individuati anche nei documenti attuativi.
7. In sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e
coesione di cui al comma 1 puo' contenere:
a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva
o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati
sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del
31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di
cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre
2013, n. 147;
b) gli interventi che, pur non rientrando nella
casistica di cui alla lettera a), siano valutati
favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche
di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le
amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1,
in ragione della coerenza con le "missioni" della politica
di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici
del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo
restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente
vincolanti entro il 31 dicembre 2022.
8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo
oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta
responsabile della selezione degli interventi, in
sostituzione di quelli che risultavano gia' finanziati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, della
vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi,
dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti
dell'intervento, della presentazione degli stati di
avanzamento nonche' delle richieste di erogazione delle
risorse ai beneficiari.
9. Per gli interventi di cui al comma 7, lettera b),
il CIPE, con la medesima delibera di approvazione del Piano
sviluppo e coesione, stabilisce, al fine di accelerarne la
realizzazione e la spesa, le misure di accompagnamento alla
progettazione e all'attuazione da parte del Dipartimento
per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione
territoriale e della Struttura per la progettazione di beni
ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
10. Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non
rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono
riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, al fine di
contribuire al finanziamento di un Piano sviluppo e
coesione per ciascuna delle "missioni" di cui al comma 7,
lettera b).
10-bis. Le risorse di cui al comma 10 possono
finanziare:
a) i contratti istituzionali di sviluppo, di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123;
b) la progettazione degli investimenti
infrastrutturali.
11. Resta in ogni caso fermo il vincolo di
destinazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 6,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Restano, altresi',
ferme le norme di legge relative alle risorse di cui al
comma 1, in quanto compatibili.
11-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche sulla base di atti di
indirizzo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione, l'Agenzia per la
coesione territoriale promuove, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, azioni di accompagnamento
alle amministrazioni responsabili della spesa, attraverso
appositi accordi di cooperazione con le medesime
amministrazioni.
12. In relazione alle nuove risorse del Fondo
sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre
2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione
di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di
interventi infrastrutturali devono essere corredate della
positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per
le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata
previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali
assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della medesima delibera. Le relative risorse non
possono essere riassegnate alla medesima Amministrazione.
13. Al fine di supportare le Amministrazioni di cui
al comma 2 nella progettazione e realizzazione di
interventi infrastrutturali le risorse destinate alla
progettazione di cui al comma 10-bis, lettera b),
finanziano i costi della progettazione tecnica dei progetti
infrastrutturali che abbiano avuto la valutazione positiva
da parte delle strutture tecniche della Presidenza del
Consiglio dei ministri, sulla base dell'effettiva
rispondenza alle priorita' di sviluppo e ai fabbisogni del
territorio, dell'eventuale necessita' di fronteggiare
situazioni emergenziali, da sostenere da parte delle
Amministrazioni titolari dei Piani operativi di cui al
comma 1, anche attraverso il ricorso alla Struttura per la
progettazione di beni ed edifici pubblici di cui
all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. I progetti per i quali sia completata positivamente la
progettazione esecutiva accedono prioritariamente ai
finanziamenti che si renderanno disponibili per la
realizzazione. Alle risorse del Fondo sviluppo e coesione
assegnate alle finalita' specifiche di cui al presente
comma non si applica il vincolo di destinazione
territoriale di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147.
14. Ai Piani operativi redatti a seguito della
riclassificazione di cui al comma 1 si applicano i principi
gia' vigenti per la programmazione 2014-2020. Il CIPE, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, d'intesa con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, adotta una apposita delibera per assicurare
la fase transitoria della disciplina dei cicli di
programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e per coordinare e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario. Nelle more dell'approvazione dei singoli Piani di
sviluppo e coesione, si applicano le regole di
programmazione vigenti.
15. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta al CIPE:
a) entro il 31 marzo 2020 una relazione
sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo;
b) entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
dall'anno 2020, una relazione annuale sull'andamento dei
Piani operativi di cui al comma 1 riferita all'anno
precedente.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 7-bis, del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, (Misure urgenti
relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti) convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101:
«Art. 1 (Piano nazionale per gli investimenti
complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza).
- (Omissis)
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai
programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza ai sensi dell' articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e
fermo restando anche quanto previsto dal medesimo articolo
14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini
previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio
comportano la revoca del finanziamento ai sensi del
presente comma, qualora non risultino assunte obbligazioni
giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di revoca sono
adottati dal Ministro a cui risponde l'amministrazione
centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui il
soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale,
nonche' per gli interventi di cui al comma 2, lettera b),
punto 1, la revoca e' disposta con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse disponibili per
effetto delle revoche, anche iscritte in conto residui,
sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo criteri premianti
nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
migliori dati di impiego delle risorse. Per le risorse
oggetto di revoca, i termini di conservazione dei residui
di cui all' articolo 34-bis, commi 3 e 4, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal momento
dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia'
trasferite dal bilancio dello Stato, le stesse devono
essere tempestivamente versate all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione, al fine di
consentirne l'utilizzo previsto con la riprogrammazione
disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui. In caso di mancato
versamento delle predette somme da parte degli enti locali
delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana
e della regione Sardegna, il recupero e' operato con le
procedure di cui all' articolo 1, commi 128 e 129, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di
mancato versamento, le predette regioni e province autonome
assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati
dalle medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme recuperate. In caso di mancato
versamento da parte delle regioni e delle province autonome
si procede al recupero delle somme dovute a valere sulle
giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti
presso la tesoreria statale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 64 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 64 (Sistema pubblico per la gestione delle
identita' digitali e modalita' di accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete
e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalita'
definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
identificano gli utenti per consentire loro il compimento
di attivita' e l'accesso ai servizi in rete.
2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle
pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione
informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la carta
di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalita'
definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri
servizi in rete, e' altresi' riconosciuta ai soggetti
privati, secondo le modalita' definite con il decreto di
cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
SPID per la gestione dell'identita' digitale dei propri
utenti, nonche' la facolta' di avvalersi della carta di
identita' elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero
l'utilizzo della carta di identita' elettronica per la
verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente esonera
i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza
delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni
tecniche e organizzative da adottare anche al fine di
garantire l'interoperabilita' delle credenziali e degli
strumenti di accesso resi disponibili dai gestori
dell'identita' digitale nei riguardi di cittadini e
imprese;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte
delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle
imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi in
rete.
2-septies. - 2-octies.
2-nonies. L'accesso di cui al comma 2-quater puo'
avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.
2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita'
di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle
verifiche rese disponibili dai gestori di identita'
digitali e dai gestori di attributi qualificati.
2-undecies. I gestori dell'identita' digitale
accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico,
tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.
2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale con
livello di garanzia almeno significativo, ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23
luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per
l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di
riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita' digitale,
verificata ai sensi del presente articolo e con livello di
sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi
qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al
possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla
legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da
soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le
modalita' stabilite da AgID con Linee guida.
3.
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
utilizzano esclusivamente le identita' digitali SPID e la
carta di identita' elettronica ai fini dell'identificazione
dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione e' stabilita la data a
decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identita'
digitali SPID, la carta di identita' elettronica e la Carta
Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle
imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete,
nonche' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano
esclusivamente le identita' digitali SPID, la carta di
identita' elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai
fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi
on-line.».
- Si riportano gli articoli 44 e 48 del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - 1. Ai fini della realizzazione degli interventi
indicati nell'Allegato IV al presente decreto, prima
dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,
commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura
della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei
lavori pubblici per l'espressione del parere di cui
all'articolo 48, comma 7, del presente decreto. Il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui
all'articolo 45 verifica, entro quindici giorni dalla
ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, l'esistenza di evidenti carenze, di natura
formale o sostanziale, ivi comprese quelle afferenti gli
aspetti ambientali, paesaggistici e culturali, tali da non
consentire l'espressione del parere e, in tal caso,
provvede a restituirlo immediatamente alla stazione
appaltante richiedente, con l'indicazione delle
integrazioni ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai
fini dell'espressione del parere in senso favorevole. La
stazione appaltante procede alle modifiche e alle
integrazioni richieste dal Comitato speciale, entro e non
oltre il termine di quindici giorni dalla data di
restituzione del progetto. Il Comitato speciale esprime il
parere entro il termine massimo di quarantacinque giorni
dalla ricezione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica ovvero entro il termine massimo di venti giorni
dalla ricezione del progetto modificato o integrato secondo
quanto previsto dal presente comma. Decorsi tali termini,
il parere si intende reso in senso favorevole.
1-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 1
del presente articolo per i quali, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' stato richiesto ovvero
acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi dell' articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, tale parere tiene luogo di quello previsto dal
medesimo comma 1, ferma restando l'applicazione dei commi 5
e 6 del presente articolo, in caso di approvazione del
progetto da parte della conferenza di servizi sulla base
delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano stati
espressi dissensi qualificati ai sensi dell' articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241, nonche' dei commi 7 e 8 del presente articolo,
relativamente agli effetti della verifica del progetto
effettuata ai sensi dell' articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli
obblighi di comunicazione in capo alla stazione appaltante
e ai termini di indizione delle procedure di
aggiudicazione, anche ai fini dell'esercizio
dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 12 del
presente decreto. Qualora il parere di cui al primo periodo
del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano
in relazione a quest'ultimo, in quanto compatibili. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
del comma 8 del presente articolo e fuori delle ipotesi di
cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di
regia di cui all'articolo 2, per il tramite della
Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, e al Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
l'avvenuta approvazione del livello progettuale da mettere
a gara e il termine di novanta giorni comincia a decorrere
dalla data di tale approvazione.
1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione degli
interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale
a impianti fissi e, in particolare, di quelli finanziati in
tutto o in parte con le risorse del PNRR, in deroga all'
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e' obbligatorio
esclusivamente con riguardo agli interventi il cui valore,
limitatamente alla componente "opere civili", e' pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli
investimenti di cui al primo periodo del presente comma di
importo pari o inferiore a 100 milioni di euro, si
prescinde dall'acquisizione del parere previsto dal citato
articolo 215, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016. Al fine di ridurre i tempi di
espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili competente in materia di
trasporto pubblico locale a impianti fissi provvede, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
allo svolgimento dell'attivita' istruttoria e alla
formulazione di una proposta di parere al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere
si intende reso in senso favorevole.
2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse
archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica relativo agli interventi di cui all' Allegato IV
al presente decreto e' trasmesso dalla stazione appaltante
alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni
dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori
pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
ove questo non sia stato restituito ai sensi del secondo
periodo del comma 1, ovvero contestualmente alla
trasmissione al citato Consiglio del progetto modificato
nei termini dallo stesso richiesti. Il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, dell'articolo 25 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a quarantacinque
giorni. Le risultanze della verifica preventiva sono
acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al
comma 4.
3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, il progetto di fattibilita'
tecnica ed economica e' trasmesso all'autorita' competente
ai fini dell'espressione della valutazione di impatto
ambientale di cui alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla
documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a cura della stazione
appaltante decorsi quindici giorni dalla trasmissione al
Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di
fattibilita' tecnica ed economica ove questo non sia stato
restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1, ovvero
contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio del
progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli
esiti della valutazione di impatto ambientale sono
trasmessi e comunicati dall'autorita' competente alle altre
amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi
di cui al comma 4. Qualora si sia svolto il dibattito
pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso il ricorso
all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del
predetto decreto legislativo n. 152 del 2006. Le procedure
di valutazione di impatto ambientale degli interventi di
cui all'Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalita' e nei tempi previsti per i progetti di cui al
comma 2-bis dell' articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006.
4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato
IV del presente decreto, decorsi quindici giorni dalla
trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, ove non sia
stato restituito ai sensi del secondo periodo del comma 1,
ovvero contestualmente alla trasmissione al citato
Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso
richiesti, la stazione appaltante convoca la conferenza di
servizi per l'approvazione del progetto ai sensi
dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 50
del 2016. La conferenza di servizi e' svolta in forma
semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa, ferme restando le
prerogative dell'autorita' competente in materia di VIA,
sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e
direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori
pubblici ai sensi del secondo periodo del comma 1, nonche'
gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte
secondo le modalita' di cui all'articolo 46 del presente
decreto, della verifica preventiva dell'interesse
archeologico e della valutazione di impatto ambientale. La
determinazione conclusiva della conferenza approva il
progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e
autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione
dell'opera, della conformita' urbanistica e paesaggistica
dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e
delle relative opere mitigatrici e compensative. La
determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad
ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e
regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione
dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti e comprende il provvedimento di VIA e i
titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e
l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione
esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla
determinazione conclusiva della conferenza, comporta
l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le
comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14,
comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della
fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di
salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce
di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi
incompatibili con la localizzazione dell'opera.
5. In caso di approvazione del progetto da parte
della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi
qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione e' posta
all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni
di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le
modalita' di cui al comma 6.
6. Entro cinque giorni dalla conclusione della
conferenza di servizi di cui al comma 4, il progetto e'
trasmesso unitamente alla determinazione conclusiva della
conferenza e alla relativa documentazione al Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
integrato, nei casi previsti dal comma 5, con la
partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni che
hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni
che hanno partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto
previsto dal quarto periodo, entro e non oltre i quindici
giorni successivi, il Comitato speciale adotta una
determinazione motivata, comunicata senza indugio alla
stazione appaltante, con la quale individua le eventuali
integrazioni e modifiche al progetto di fattibilita'
tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni e
dai pareri acquisiti in sede di conferenza di servizi. Nei
casi previsti dal comma 5 e fatto salvo quanto previsto dal
quinto periodo del presente comma, la determinazione
motivata del Comitato speciale individua altresi' le
integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in
attuazione del principio di leale collaborazione, ad una
soluzione condivisa e sostituisce, con i medesimi effetti
di cui al comma 4, quella della conferenza di servizi. In
relazione alle eventuali integrazioni ovvero modifiche
richieste dal Comitato speciale e' acquisito, ove
necessario, il parere dell'autorita' che ha rilasciato il
provvedimento di VIA, che si esprime entro venti giorni
dalla richiesta e, in tal caso, il Comitato speciale adotta
la determinazione motivata entro i successivi dieci. In
presenza di dissensi qualificati ai sensi dell'articolo
14-quinquies, commi 1 e 2, della medesima legge n. 241 del
1990 e qualora non sia possibile pervenire ad una soluzione
condivisa ai fini dell'adozione della determinazione
motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla
scadenza del termine di cui al secondo ovvero al quarto
periodo, trasmette alla Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 una relazione recante l'illustrazione degli
esiti della conferenza di servizi, delle ragioni del
dissenso e delle proposte dallo stesso formulate per il
superamento del dissenso, compatibilmente con le preminenti
esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua
realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in
relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC
dal decreto di cui al comma 7 dell' articolo 1 del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. La Segreteria tecnica
propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro
quindici giorni dalla ricezione della relazione di cui al
quinto periodo, di sottoporre la questione all'esame del
Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Il Consiglio dei ministri si pronuncia, entro i successivi
dieci giorni, se del caso adottando una nuova
determinazione conclusiva ai sensi del primo periodo del
comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della legge n.
241 del 1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4,
terzo, quarto e quinto periodo del presente articolo. Alle
riunioni del Consiglio dei ministri possono partecipare
senza diritto di voto i Presidenti delle regioni o delle
province autonome interessate. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Le decisioni del Consiglio
dei ministri sono immediatamente efficaci, non sono
sottoposte al controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e sono pubblicate, per estratto, entro
cinque giorni dalla data di adozione, nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, la verifica del progetto definitivo e del
progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26,
comma 6, del predetto decreto accerta altresi'
l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di
conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle impartite
ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la stazione
appaltante procede direttamente all'approvazione del
progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.
8. La stazione appaltante provvede ad indire la
procedura di aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla
data di comunicazione della determinazione motivata del
Comitato speciale ai sensi del comma 6 ovvero dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della decisione del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 6, dandone
contestuale comunicazione alla Cabina di regia di cui
all'articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di
cui all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. In caso di inosservanza del
termine di cui al primo periodo, l'intervento sostitutivo
e' attuato nelle forme e secondo le modalita' di cui
all'articolo 12.
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal
seguente: "Alla societa' possono essere affidate le
attivita' di realizzazione e di gestione, comprese quelle
di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori
tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio
della regione Veneto nonche', previa intesa tra le regioni
interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei
limiti e secondo le modalita' previsti dal comma 8-ter
dell' articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
8-ter. Al comma 7-bis dell'articolo 206 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2021".
8-quater. All' articolo 35, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le tratte diverse
da quelle previste dal secondo periodo sono assegnate,
all'esito del procedimento di revisione della concessione
di cui al terzo periodo, alla societa' ANAS Spa che
provvede altresi' alla realizzazione dell'intervento viario
Tarquinia-San Pietro in Palazzi, anche attraverso
l'adeguamento della strada statale n. 1 - Aurelia, nei
limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale
fine nell'ambito del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e delle mobilita'
sostenibili e la societa' ANAS Spa relativo al periodo
2021-2025. Per la progettazione ed esecuzione
dell'intervento viario di cui al precedente periodo, a
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di
programma relativo al periodo 2021-2025 e fino al
completamento dei lavori, l'amministratore delegato pro
tempore della societa' ANAS Spa e' nominato commissario
straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'
articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55. Al commissario straordinario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominate".
8-quinquies. Al fine di consentire l'ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti
nonche' dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle
opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici
invernali e dei IX Giochi paralimpici invernali svoltisi a
Torino nel 2006 e delle opere previste e finanziate dalla
legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di cui all' articolo
3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come
prorogato dall' articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.»
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal
PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali
dell'Unione europea, si applicano le disposizioni del
presente titolo, l'articolo 207, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui
al presente articolo.
2. E' nominato, per ogni procedura, un responsabile
unico del procedimento che, con propria determinazione
adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso
d'opera, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26,
comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea.
4. In caso di impugnazione degli atti relativi alle
procedure di affidamento di cui al comma 1, si applica
l'articolo 125 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' ammesso
l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di
fattibilita' tecnica ed economica posto a base di gara, e'
sempre convocata la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in
alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la
realizzazione del progetto definitivo, del progetto
esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la
progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In
ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche
l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario,
ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni
susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di
servizi. A tal fine, entro cinque giorni
dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto
definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non
sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico
del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione
del progetto.
6. Le stazioni appaltanti che procedono agli
affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
di gara o nella lettera di invito, l'assegnazione di un
punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
e strumenti elettronici specifici di cui all'articolo 23,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del
2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili
a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con provvedimento del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
primo periodo, assicurandone il coordinamento con le
previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai
sensi del comma 13 del citato articolo 23.
7. Per gli interventi di cui al comma 1, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, il parere del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici e' reso esclusivamente sui progetti di
fattibilita' tecnica ed economica di lavori pubblici di
competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50
per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100
milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
Superiore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita' del
costo. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro, dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
cui all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo n.
50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
Superiore dei lavori pubblici, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuate le modalita' di presentazione
delle richieste di parere di cui al presente comma, e'
indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli
elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, occorrenti per l'espressione
del parere, e sono altresi' disciplinate, fermo quanto
previsto dall'articolo 44 del presente decreto, procedure
semplificate per la verifica della completezza della
documentazione prodotta e, in caso positivo, per la
conseguente definizione accelerata del procedimento.».
- Si riportano gli articoli 52-bis e 52-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilita' (Testo A):
«Art. 52-bis (L'espropriazione per infrastrutture
lineari energetiche). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per infrastrutture lineari energetiche i
gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di
trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli
impianti e i servizi accessori connessi o funzionali
all'esercizio degli stessi, nonche' i gasdotti e gli
oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio
degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle
infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di
economicita', di efficacia, di efficienza, di pubblicita',
di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 19
del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367,
dell'articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967,
n. 613, dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, dell'articolo 1, commi 77 e 82, della legge
23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari
energetiche strategiche di preminente interesse nazionale
si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001,
n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
nonche' le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto
compatibili.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle
infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli
impianti oggetto dell'autorizzazione unica di cui al
decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
5. Entro il perimetro della concessione di
coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la
trasmissione dell'energia sono considerate di pubblica
utilita'.
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla
realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si
applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le
disposizioni del presente testo unico in quanto
compatibili.
7. Le disposizioni del presente Capo operano
direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse
non esercitano la propria potesta' legislativa in materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa
vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di
incidenti rilevanti.»
«Art. 52-quater (Disposizioni generali in materia di
conformita' urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e pubblica utilita'). - 1. Per le
infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della
conformita' urbanistica delle opere, l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di
pubblica utilita', di cui ai capi II e III del titolo II,
sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico,
mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12,
comma 1, il procedimento di cui al comma 1 puo' essere
avviato anche sulla base di un progetto preliminare,
comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato
cartografico che individui le aree potenzialmente
interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le
eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di
salvaguardia, nonche' da una relazione che indichi le
motivazioni per le quali si rende necessario avviare il
procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del
procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche
i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali
interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende
la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla
normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza
naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce,
anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli
adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni
altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e
nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione
e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti.
Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del
progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo
16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di
esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilita'
consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per
tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore
dell'espropriazione, il termine entro il quale deve
concludersi il relativo procedimento e' di sei mesi dal
ricevimento dell'istanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla
realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore
dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di
inamovibilita'.
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della
conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonche' le
successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime
non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle
zone di rispetto previste per ciascun tipo di
infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono
approvate dall'autorita' espropriante e non richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma
1 e' data notizia agli interessati secondo le disposizioni
di cui all'articolo 17, comma 2.».
- Si riporta l'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 53 (Allineamento alle norme europee della
regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e
stradali e disposizioni in materia di gallerie stradali). -
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie
ad alta velocita' avviene secondo le relative specifiche
tecniche; le specifiche tecniche previste per l'alta
capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove cio'
risulti necessario sulla base delle stime delle
caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie
nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,
parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti
rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme
dell'Unione Europea, fatti salvi quelli finalizzati a
garantire, limitatamente alle sole infrastrutture gia' in
esercizio piu' elevati livelli di sicurezza del sistema
ferroviario e che non determinino limitazioni
all'interoperabilita' o discriminazioni nella circolazione
ferroviaria.
3.
4. Non possono essere applicati alla progettazione e
costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali
nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e
standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione
Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i
collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "e le verifiche
funzionali";
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei
collaudi" sono sostituite dalle seguenti: "delle verifiche
funzionali".
5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo
e' sostituito dal seguente: "Al fine della ulteriore
semplificazione delle procedure relative alla realizzazione
di opere infrastrutturali, l'ente destinatario del
finanziamento per le opere di cui al precedente periodo e'
tenuto a rendicontare le modalita' di utilizzo delle
risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica
l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del
2000".».
- Si riporta l'articolo 13, comma 17-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione
di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione
(UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre
2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito
dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 13 (Proroga di termini in materia di
infrastrutture e trasporti). - (Omissis)
17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della
normativa nazionale con quella dell'Unione europea in
materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie
ferroviarie del sistema ferroviario, come definito
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto
con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e
autostradali, sono approvate apposite linee guida
finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza
ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di
prevenzione e di protezione da applicare alle
infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie, nonche' a definire i
tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei
gestori e delle imprese ferroviarie.
Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla
Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per
le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 50 del 2019, ed e' adottato entro
trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole
espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata
in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto
conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre
2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10,
comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n.
83 dell'8 aprile 2006.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998)). - (Omissis)
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 31, comma 2, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 31 (Interventi per favorire l'afflusso di
capitale di rischio verso le nuove imprese). - (Omissis)
2. Sono definiti "Fondi per il Venture Capital" (FVC)
gli organismi di investimento collettivo del risparmio
chiusi e le societa' di investimento a capitale fisso,
residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 73, comma 3,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione
europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio
economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, che investono almeno l'85 per cento del valore degli
attivi in piccole e medie imprese (PMI) non quotate in
mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2017/1129 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,
nella fase di sperimentazione (seed financing), di
costituzione (start-up financing), di avvio dell'attivita'
(early-stage financing) o di sviluppo del prodotto
(expansion o scale up financing) e il residuo in PMI di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1), del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 116 e 209, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
116. Al fine di semplificare e rafforzare il settore
del venture capital e il tessuto economico-produttivo del
Paese, il Ministero dello sviluppo economico puo'
autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di una quota di
partecipazione, anche di controllo, detenuta nella societa'
di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa -
Invitalia SGR, nonche' di una quota di partecipazione in
fondi da essa gestiti, per favorire la gestione sinergica
delle risorse di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 1, comma 897,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e al comma 121 del
presente articolo, gia' affidate a Invitalia SGR, e a
condizione che dalla cessione derivi l'apporto di risorse
aggiuntive da parte del soggetto acquirente. Con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico a Invitalia sono
stabiliti i contenuti e i termini della cessione, anche ai
fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui al comma
117, unitamente ai criteri di governance per l'esercizio
dei diritti di azionista sull'eventuale quota di minoranza
e di titolare di quote dei fondi di investimento.
(Omissis)
209. Per le finalita' di cui al comma 206, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo di sostegno al Venture Capital
con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2025.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 826, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016):
«Art. 1. - (Omissis)
826. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la
qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento
(UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto
nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della
Commissione, del 22 luglio 2015.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 27, comma 17, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 27 (Patrimonio Destinato). - (Omissis)
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo, in alternativa all'apporto di liquidita', negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - (Omissis)
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto
periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente
della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
decadenziale. I componenti nominati nella Commissione
Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e
non possono far parte della Commissione di cui al comma 1
del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito
il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto
del Ministro della transizione ecologica entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, anche attingendo dall'elenco utilizzato per
la nomina dei componenti della Commissione tecnica di
verifica di cui comma 1 del presente articolo in possesso
dei medesimi requisiti di cui al presente comma. I
componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in
carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta.
Alle riunioni della commissione partecipa, con diritto di
voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.
Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la
Commissione si avvale, tramite appositi protocolli
d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e
degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti
per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o
intese un concorrente interesse regionale, all'attivita'
istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto
designato dalle Regioni e dalle Province autonome
interessate, individuato tra i soggetti in possesso di
adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste
dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,
dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter,
3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto. I
commissari, laddove collocati in quiescenza nel corso dello
svolgimento dell'incarico, restano in carica fino al
termine dello stesso e non possono essere rinnovati; in tal
caso, i suddetti commissari percepiscono soltanto, oltre al
trattamento di quiescenza, il compenso di cui al comma 5.
(Omissis).».
 
Art. 11

Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo
394/81

1. Per l'attuazione della linea progettuale «Rifinanziamento e Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest», M1C2 investimento 5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR, sono istituite nell'ambito del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, le seguenti sezioni:
a) «Sezione Prestiti», per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per l'anno 2021;
b) «Sezione Contributi» per le finalita' di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni per l'anno 2021, da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento di cui alla lettera a) del presente comma.
2. I finanziamenti agevolati a valere sulla sezione di cui al comma 1, lettera a), sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
3. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie delibere termini, modalita' e condizioni per la realizzazione della linea progettuale di cui al comma 1 in conformita' ai requisiti previsti per tale intervento e al punto M1C2-26 dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del PNRR dell'Italia e in particolare:
a) la natura e la portata dei progetti sostenuti che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e garantire la conformita' agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilita', ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;
b) un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'Unione europea;
c) il tipo di interventi sostenuti;
d) i beneficiari interessati, con prevalenza di piccole e medie imprese (PMI), e i relativi criteri di ammissibilita'.
4. Il Comitato agevolazioni e' autorizzato a disporre, con proprie delibere, trasferimenti di risorse dalla sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera b), alla sezione del Fondo di cui al comma 1, lettera a), al fine del pieno utilizzo delle risorse.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge
24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
«Art. 6 (Sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese). - 1. Le iniziative delle imprese italiane dirette
alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati
anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire
di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni
previsti dalla vigente normativa europea in materia di
aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in
conformita' con la normativa europea in materia di aiuti di
Stato.
2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
a) la realizzazione di programmi aventi
caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed
alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero
all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi
gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad
assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati
di riferimento;
b) studi di prefattibilita' e di fattibilita'
collegati ad investimenti italiani all'estero, nonche'
programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti
investimenti;
c) altri interventi prioritari.
3. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono determinati i termini, le modalita' e le condizioni
degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore,
le funzioni di controllo nonche' la composizione e i
compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui
al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in
vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
4. Per le finalita' dei commi precedenti sono
utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo
delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di
destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70%
annuo.
5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2
e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre, abrogata
la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli
articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5, 6,
6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143.
6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del
presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono
intendersi sostituiti dal riferimento al presente
articolo.».
- Si riporta l'articolo 72, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19), convertito, con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 270, della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«Art. 1. - (Omissis)
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023).
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali).
Art. 1
1037. Per l'attuazione del programma Next Generation
EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di
rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia,
con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno
2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di
44.573 milioni di euro per l'anno 2023.
1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le
risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due
appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la
Tesoreria centrale dello Stato, denominati,
rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a
titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono versate
le risorse relative ai progetti finanziati mediante
contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione
autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
1039. Le risorse giacenti nei conti correnti
infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in
relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna
amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei
progetti, sulla base delle procedure definite con il
decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di
gestione e controllo delle componenti del Next Generation
EU.
1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal
dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un
importo corrispondente alle predette minori entrate e'
versato sulla contabilita' speciale n. 1778, intestata «
Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio », per la
conseguente regolazione contabile mediante versamento nei
pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
Il versamento nella predetta contabilita' speciale e'
effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo
Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
un periodo temporale piu' esteso rispetto a quello della
dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le
disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma 1038
previamente incrementate dal Fondo.
1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio
dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di
ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti
capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo
perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
risorse del programma Next Generation EU oggetto di
anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma
1037.
1042. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le procedure
amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di
cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di
rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma
1037.
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalita' di rilevazione dei dati di attuazione
finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile,
con particolare riferimento ai costi programmati, agli
obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute
sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli
indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni
altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli
interventi.
1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al
2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il
Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una
relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next
Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione
indica, altresi', le eventuali misure necessarie per
accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore
efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.
1046. Al fine di garantire, nella gestione
finanziaria, il rispetto dei principi europei di
tracciabilita' delle operazioni contabili afferenti alla
realizzazione del programma Next Generation EU e dei
progetti finanziati, anche per i successivi eventuali
controlli di competenza delle istituzioni dell'Unione
europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui
al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del
programma Next Generation EU per finanziare i progetti
previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
di destinazione, la realizzazione degli interventi del
programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I
progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
dalla normativa europea in materia e comunque corredati di
indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da
raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori
quantitativi.
1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli
progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi
della spesa e degli altri elementi relativi allo stato
delle attivita' desumibili dal sistema di monitoraggio di
cui al comma 1043.
1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla
base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati
finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul
sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al
conseguimento dei relativi target intermedi e finali
previsti.
1049. Ogni difformita' rilevata nell'attuazione dei
singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da
1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei relativi target
intermedi e finali con impatto diretto sugli importi
richiesti a rimborso alla Commissione europea per il
programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
contributo pubblico in favore dell'amministrazione
titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso di
revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente
corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle
disponibilita' finanziarie del medesimo programma.
1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e'
istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
un'apposita unita' di missione con compiti di
coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del
medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale
finalita', e' istituito un posto di funzione di livello
dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca.
L'unita' di missione, oltre che di personale di ruolo del
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del
medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale
non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di
comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli
ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva
appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la
parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente:
"Ministero".».
 
Art. 12

Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e
investimenti

1. Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Disposizioni per il rilancio della progettazione territoriale). - 1. Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonche' in quelli ricompresi nella mappatura aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", di seguito denominato Fondo, con la dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Al Fondo accedono tutti i Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Citta' metropolitane e le Province, ricompresi nelle aree indicate al comma 1, sulla base delle classi demografiche e secondo l'assegnazione di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto.
3. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale da adottarsi entro il 30 novembre 2021 assicurando una premialita' ai comuni aggregati nelle Unioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle risorse specificate nella Tabella A allegata al presente decreto. Le risorse sono impegnate dagli enti beneficiari mediante la messa a bando, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, anche per il tramite di societa' in house, di premi per l'acquisizione di proposte progettuali, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il trasferimento delle risorse avviene dopo la pubblicazione del bando. Decorso il predetto termine di sei mesi, le risorse non impegnate sono restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalita' e le garanzie stabilite nel decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto e' definita ogni altra misura utile ad ottenere il miglior impiego delle risorse.
4. L'Autorita' responsabile della gestione del Fondo e' l'Agenzia per la coesione territoriale. L'Agenzia, nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri ulteriori, assicura, inoltre, ogni utile supporto agli enti beneficiari per il celere ed efficace accesso al Fondo e provvede al monitoraggio ai fini di cui al comma 3, nonche' ai fini della verifica di coerenza delle proposte rispetto a quanto previsto dal comma 6.
5. Il monitoraggio delle risorse di cui al comma 3 avviene attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Ogni proposta progettuale acquisita dall'ente beneficiario che si traduce in impegno di spesa ai sensi del comma 3, e' identificata dal codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'alimentazione del sistema di monitoraggio e' assicurata dall'ente beneficiario titolare del codice unico di progetto. L'Agenzia per la coesione territoriale ha pieno accesso alle informazioni raccolte attraverso il sistema citato, anche ai fini di quanto disciplinato dal comma 3.
6. Nella valutazione delle proposte progettuali di cui al comma 3, gli enti beneficiari verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonche' con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, e siano state predisposte secondo apposite linee guida, in materia di progettazione infrastrutturale, adottate entro il 15 novembre 2021 dall'Autorita' politica delegata per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le proposte devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttivita', la competitivita', lo sviluppo turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, nonche' il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Le proposte devono, altresi', privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo. Le proposte, ove afferenti a interventi di carattere sociale, devono possedere un livello di dettaglio sufficiente all'avvio delle procedure di affidamento del servizio o di co-progettazione, secondo quanto previsto dall'articolo 140 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso, da acquisire ai sensi dell'articolo 152, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' quello del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo.
7. Le proposte progettuali selezionate sono acquisite in proprieta' dagli enti beneficiari e possono essere poste a base di successive procedure strumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o dell'Unione europea.
8. Per lo sviluppo delle progettazioni che hanno a oggetto i lavori, l'ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, affida al vincitore la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia in possesso, in proprio o mediante avvalimento, dei requisiti di capacita' tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.
8-bis. Ove gli enti beneficiari, con popolazione fino a 5.000 abitanti, abbiano elaborato un documento di indirizzo della progettazione, le risorse di cui al comma 1 possono essere in via alternativa impegnate a mezzo dell'affidamento di incarichi tesi alla redazione di studi di fattibilita' tecnica economica, secondo le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purche' coerenti con gli obiettivi di cui al comma 6 del presente articolo.
9. In attuazione dei commi 7 e 8, l'ente beneficiario, per garantire la qualita' della progettazione e della conseguente realizzazione dell'intervento, puo' avvalersi della Agenzia del demanio - Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la quale opera senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese agli enti territoriali richiedenti ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della predetta legge n. 145 del 2018.
10. L'Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l'ANAC, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un bando tipo da utilizzare per i concorsi di cui al presente articolo.
11. Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari ai sensi del comma 7, sono considerate direttamente candidabili alla selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari, le priorita' d'investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti, secondo condizioni e modalita' individuate con il decreto di cui al comma 3, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nel portale istituzionale Opencoesione sono raccolte e rese immediatamente accessibili tutte le informazioni dell'iniziativa, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi.»;
12-bis. Al fine di consentire a tutti gli enti territoriali di condividere la programmazione delle politiche per la coesione territoriale, all'articolo 10, comma 4, sesto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attraverso la designazione di quattro componenti da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due in rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle autonomie locali".
12-ter. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, nonche' di favorire una riduzione degli oneri per le imprese coinvolte, all'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera b), dopo le parole: "straordinaria e temporanea gestione dell'impresa" e' inserita la seguente: "anche";
2) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel 10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi del comma 7, in un apposito fondo";
b) al comma 7, dopo le parole: "in via presuntiva dagli amministratori," sono inserite le seguenti: "o dalle stazioni appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis),";
c) al comma 8, dopo le parole: "medesimo comma" sono inserite le seguenti: ", anche laddove sia stato concluso e interamente eseguito il contratto di appalto" e dopo le parole: "gli esperti forniscono all'impresa" sono inserite le seguenti: ", ovvero anche alle imprese che sulla medesima esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonche' alle imprese dalle stesse controllate,"»;
b) e' allegata la seguente tabella: «Tabella A (Articolo 6-quater)


===========================================================
| | Importo complessivo da |
| | ripartire tra gli enti |
| Classi demografiche | beneficiari |
+===========================+=============================+
| Fino a 1.000 abitanti | € 21.431.924,65 |
+---------------------------+-----------------------------+
|Tra 1.001 e 5.000 abitanti | € 47.598.642,81 |
+---------------------------+-----------------------------+
|Tra 5.001 e 10.000 abitanti| € 27.019.124,25 |
+---------------------------+-----------------------------+
| Tra 10.001 e 20.000 | |
| abitanti | € 23.952.225,54 |
+---------------------------+-----------------------------+
| Tra 20.001 e 30.000 | |
| abitanti | € 9.631.582,75 |
+---------------------------+-----------------------------+
| Province | € 19.000.000,00 |
+---------------------------+-----------------------------+
| Citta' metropolitane | € 7.000.000,00 |
+---------------------------+-----------------------------+
|Premialita' di cui al comma| |
| 3 | € 5.881.675,00 |
+---------------------------+-----------------------------+
| Totale | € 161.515.175,00 |
+---------------------------+-----------------------------+

»;
1-bis. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV annesso al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica e' stato gia' trasmesso all'autorita' competente ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure di valutazione d'impatto ambientale sono svolte nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto. Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma da' precedenza, su ogni altro progetto, agli interventi di cui al citato Allegato IV annesso al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, (Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017, n.
141, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2017, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 13 agosto 2017, n. 188.
- Si riporta l'articolo 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023):
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma,
della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Articolo 32 (Unione di comuni). - 1. L'unione di
comuni e' l'ente locale costituito da due o piu' comuni, di
norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di
funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni
montani, essa assume la denominazione di unione di comuni
montani e puo' esercitare anche le specifiche competenze di
tutela e di promozione della montagna attribuite in
attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della
Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune puo' far parte di una sola unione di
comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite
convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e
consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni
associati e a essi non possono essere attribuite
retribuzioni, gettoni e indennita' o emolumenti in
qualsiasi forma percepiti. Il presidente e' scelto tra i
sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti
dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio e'
composto da un numero di consiglieri definito nello
statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati
tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle
minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune.
4. L'unione ha potesta' statutaria e regolamentare e
ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati
con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento
dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al
personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione
stabilisce le modalita' di funzionamento degli organi e ne
disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo
statuto dell'unione e' approvato dai consigli dei comuni
partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal
consiglio dell'unione.
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti
le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio
delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli
previsti dalla normativa vigente in materia di personale,
la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non puo'
comportare, in sede di prima applicazione, il superamento
della somma delle spese di personale sostenute
precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime,
attraverso specifiche misure di razionalizzazione
organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni,
devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in
materia di personale. I comuni possono cedere, anche
parzialmente, le proprie capacita' assunzionali all'unione
di comuni di cui fanno parte.
5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei
comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le
funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a
personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni
associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
recante regolamento per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo
2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5-ter. Il presidente dell'unione di comuni si avvale
del segretario di un comune facente parte dell'unione,
senza che cio' comporti l'erogazione di ulteriori
indennita' e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le
funzioni di segretario gia' affidati ai dipendenti delle
unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
segretari delle unioni di comuni si applicano le
disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n.
93, e successive modificazioni.
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte
dall'unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 6, commi
5 e 6.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riportano gli articoli 23, 52, 140 e 152 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'articolo 24.
3. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'articolo 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche
ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma
3, nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il
progetto di fattibilita' e' preceduto dal documento di
fattibilita' delle alternative progettuali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera gggggquater), nel rispetto
dei contenuti di cui al regolamento previsto dal comma 3
del presente articolo. Resta ferma la facolta' della
stazione appaltante di richiedere la redazione del
documento di fattibilita' delle alternative progettuali
anche per lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto
del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi
necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma
1, nonche' gli elaborati grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le
relative stime economiche, secondo le modalita' previste
nel regolamento di cui al comma 3, ivi compresa la scelta
in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica deve
consentire, ove necessario, l'avvio della procedura
espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri,
contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'articolo 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'articolo 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso."
«Art. 140 (Norme applicabili ai servizi sociali e ad
altri servizi specifici dei settori speciali). - 1. Gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di
cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli
articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente
articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le
disposizioni di cui all'articolo 142, comma 5-octies, si
applicano ai servizi di cui all'articolo 142, comma 5-bis,
nei settori speciali di importo inferiore alla soglia di
cui all'articolo 35, comma 2, lettera c). Per quanto
riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e
dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al
presente comma rendono nota tale intenzione con una delle
seguenti modalita':
a) mediante un avviso di gara;
b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene
pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi
che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso
indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva
pubblicazione e invita gli operatori economici interessati
a manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione che viene pubblicato in maniera
continuativa.
2. Il comma 1 non si applica allorche' una procedura
negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata,
conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di
appalti pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un
appalto per i servizi di cui al presente articolo ne
rendono noto il risultato mediante un avviso di
aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti
avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli
avvisi raggruppati al piu' tardi trenta giorni dopo la fine
di ogni trimestre.
4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente
articolo contengono le informazioni di cui all'allegato
XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari
stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di
esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono
pubblicati conformemente all'articolo 130.»
«Art. 152 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
capo si applica:
a) ai concorsi di progettazione organizzati nel
contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi;
b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi
di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia
di cui all'articolo 35 e' pari al valore stimato al netto
dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli
eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di
cui all'articolo 35 e' pari al valore complessivo dei premi
e pagamenti, compreso il valore stimato al netto delI'IVA
dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere
successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 63,
comma 4, qualora la stazione appaltante non escluda tale
aggiudicazione nel bando di concorso.
3. Il presente capo non si applica:
a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi
degli articoli 14, 15, 16 e 161;
b) ai concorsi indetti per esercitare un'attivita'
in merito alla quale l'applicabilita' dell'articolo 8 sia
stata stabilita da una decisione della Commissione, o il
suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente
alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del
medesimo articolo.
4. Nel concorso di progettazione relativo al settore
dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti
o piani con livello di approfondimento pari a quello di un
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, salvo nei
casi di concorsi in due fasi di cui agli articoli 154,
comma 5, e 156, comma 7. Nei casi in cui viene previsto il
raggiungimento del livello del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica in fasi successive, il concorrente
sviluppa il documento di fattibilita' delle alternative
progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5;
l'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo
giudizio della commissione di cui all'articolo 155; il
vincitore del concorso, entro i successivi sessanta giorni
dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la
proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati
previsti per la seconda fase del progetto di fattibilita'
tecnica ed economica. Qualora il concorso di progettazione
riguardi un intervento da affidare in concessione, la
proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio
economico finanziario per la sua costruzione e gestione.
5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti
acquistano la proprieta' del progetto vincitore. Ove
l'amministrazione aggiudicatrice non affidi al proprio
interno i successivi livelli di progettazione, questi sono
affidati con la procedura negoziata di cui all'articolo 63,
comma 4, o, per i settori speciali, all'articolo 125, comma
1, lettera l), al vincitore o ai vincitori del concorso di
progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal
bando e qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia
previsto tale possibilita' nel bando stesso. In tali casi,
ai fini del computo della soglia di cui all'articolo 35, e'
calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti,
compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto
pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato ai sensi dell'articolo 63, comma 4, o, per i
settori speciali, ai sensi dell'articolo 125, comma 1,
lettera l). Al fine di dimostrare i requisiti previsti per
l'affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore
del concorso puo' costituire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46,
indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli soggetti riuniti.».
- Si riporta l'articolo 55 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106):
«Art. 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo
settore). - 1. In attuazione dei principi di
sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed
economicita', omogeneita', copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilita' ed unicita'
dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di
programmazione e organizzazione a livello territoriale
degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di
cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo
degli enti del Terzo settore, attraverso forme di
co-programmazione e co-progettazione e accreditamento,
poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano
specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative
alla programmazione sociale di zona.
2. La co-programmazione e' finalizzata
all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a
tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli
stessi e delle risorse disponibili.
3. La co-progettazione e' finalizzata alla
definizione ed eventualmente alla realizzazione di
specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati
a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di
programmazione di cui comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli
enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato
avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto
dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione
e parita' di trattamento, previa definizione, da parte
della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi
generali e specifici dell'intervento, della durata e delle
caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri
e delle modalita' per l'individuazione degli enti
partner.».
- Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 1 (Procedure per l'incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto
soglia). - 1. Al fine di incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi
pubblici, nonche' al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di
affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali
casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data
di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati
a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il
mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo
avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati
ai fini della responsabilita' del responsabile unico del
procedimento per danno erariale e, qualora imputabili
all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del
contratto per inadempimento che viene senza indugio
dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di
lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalita':
a) affidamento diretto per lavori di importo
inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu'
operatori economici, fermi restando il rispetto dei
principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di
pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla
stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di
rotazione;
a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei
servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita'
di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino
al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica
previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189
del 2016;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l'affidamento di
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e
architettura e l'attivita' di progettazione, di importo
pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un
milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni
appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure
negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti
invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2,
del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti
di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parita' di trattamento, procedono, a loro scelta,
all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del
criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
ovvero del prezzo piu' basso. Nel caso di aggiudicazione
con il criterio del prezzo piu' basso, le stazioni
appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto
legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalita' di affidamento di cui al presente
articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano
particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che
la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione
della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia
richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare e'
dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo
93.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di
organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei
concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di
seguito citato anche come " decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34", fino all'importo di cui alla lettera d), comma 1,
dell'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
5-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ". La pubblicazione
dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento
non e' obbligatoria".
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare
l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come
definite nella raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidita' per far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle
misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da
COVID-19, le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle procedure per l'affidamento, ai sensi
dell'articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della
gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e
camerali diretti a sostenere l'accesso al credito delle
imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell'articolo
35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".
- Si riporta l'articolo 1, commi da 162 a 170, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021).
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
162. Al fine di favorire gli investimenti pubblici,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' individuata un'apposita
Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici,
di seguito denominata Struttura. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri provvede, altresi', a indicarne
la denominazione, l'allocazione, le modalita' di
organizzazione e le funzioni.
163. Ferme restando le competenze delle altre
amministrazioni, la Struttura, su richiesta delle
amministrazioni centrali e degli enti territoriali
interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa
convenzione e senza oneri diretti di prestazioni
professionali rese per gli enti territoriali richiedenti,
svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza
della progettazione e degli investimenti pubblici, di
contribuire alla valorizzazione, all'innovazione
tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale
nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni
pubblici, alla progettazione degli interventi di
realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di
edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia
statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria,
nonche' alla predisposizione di modelli innovativi
progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere
similari e connesse o con elevato grado di uniformita' e
ripetitivita'.
164. Il personale tecnico della Struttura svolge le
attivita' di propria competenza in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche
attivando opportune collaborazioni con gli altri organi
dello Stato aventi competenze per le attivita' di cui
trattasi. La Struttura puo' operare in supporto e in
raccordo con altre amministrazioni, nelle materie di
propria competenza.
165. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti
previsti dai commi da 162 a 170, e' autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, con destinazione alla
Struttura, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300
unita' di personale, con prevalenza di personale di profilo
tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a
livello impiegatizio e di quadro, nonche' con qualifica
dirigenziale nei limiti del 5 per cento. Tale personale e'
assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva
pubblica, le cui modalita' di svolgimento e i cui criteri
per la selezione sono improntati a principi di trasparenza,
pubblicita', imparzialita' e valorizzazione della
professionalita'.
166. A valere sul contingente di personale di cui al
comma 165, 120 unita' sono assegnate temporaneamente alle
province delle regioni a statuto ordinario per lo
svolgimento esclusivo delle attivita' di cui al comma 164
nell'ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali,
previa intesa in sede di Conferenza unificata.
167. Per garantire l'immediata operativita' della
Struttura negli ambiti di intervento di cui al comma 163,
in sede di prima applicazione dei commi da 162 a 170 e
limitatamente alle prime 50 unita' di personale, si puo'
procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalita',
attingendo dal personale di ruolo, anche mediante
assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e
sulla base di appositi protocolli d'intesa con le
amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di
interesse specifico per le predette amministrazioni.
168. Con decreto del Presidente della Repubblica da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
introdotte, in relazione alle funzioni e attivita' della
Struttura, norme di coordinamento con la legislazione
vigente e, in particolare, con il codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
169. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della
Struttura sono esenti da imposte e tasse.
170. Agli oneri connessi all'istituzione e al
funzionamento della Struttura, nonche' all'assunzione del
personale di cui ai commi 165 e 167, compresi gli oneri
relativi al personale di cui al comma 166, si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 106.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Misure urgenti per il potenziamento delle
politiche di coesione). - (Omissis)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato lo statuto
dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
di nomina degli organi di direzione e del collegio dei
revisori, stabilisce i principi e le modalita' di adozione
dei regolamenti e degli altri atti generali che
disciplinano l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una dotazione organica
di 200 unita' di personale e gode di autonomia
organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi
dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al
Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma
di compenso. All'interno del Comitato direttivo
dell'Agenzia e' assicurata una adeguata rappresentanza
delle amministrazioni territoriali attraverso la
designazione di quattro componenti da parte della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due in
rappresentanza delle regioni e due in rappresentanza delle
autonomie locali. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle
attivita' strumentali e di controllo interno nell'ambito
delle risorse disponibili o per il tramite della struttura
della Presidenza del Consiglio dei Ministri senza oneri
aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per
il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delegato, e' nominato il direttore generale scelto
tra personalita' di comprovata esperienza nella materia
delle politiche di coesione, con trattamento economico non
superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento
del segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le
previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, come modificato dalla presente legge:
«Art. 32 (Misure straordinarie di gestione, sostegno
e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione
della corruzione). - 1. Nell'ipotesi in cui l'autorita'
giudiziaria proceda per i delitti di cui agli articoli 317
c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,
319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p.,
346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in presenza
di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di
condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad
un'impresa aggiudicataria di un appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture,
nonche' ad una impresa che esercita attivita' sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero ad un
concessionario di lavori pubblici o ad un contraente
generale, il Presidente dell'ANAC ne informa il procuratore
della Repubblica e, in presenza di fatti gravi e accertati
anche ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a) del
presente decreto, propone al Prefetto competente in
relazione al luogo in cui ha sede la stazione appaltante,
alternativamente:
a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali
mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove
l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di
provvedere alla straordinaria e temporanea gestione
dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del
contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o
della concessione;
b) di provvedere direttamente alla straordinaria e
temporanea gestione dell'impresa anche limitatamente alla
completa esecuzione del contratto di appalto ovvero
dell'accordo contrattuale o della concessione.
b-bis) di ordinare alla stazione appaltante che i
pagamenti all'operatore economico, anche nei casi di cui
alla lettera a), siano disposti al netto dell'utile
derivante dalla conclusione del contratto, quantificato nel
10 per cento del corrispettivo, da accantonare, ai sensi
del comma 7, in un apposito fondo.
2. Il Prefetto, previo accertamento dei presupposti
indicati al comma 1 e valutata la particolare gravita' dei
fatti oggetto dell'indagine, intima all'impresa di
provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il
soggetto coinvolto e ove l'impresa non si adegui nel
termine di trenta giorni ovvero nei casi piu' gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla
nomina di uno o piu' amministratori, in numero comunque non
superiore a tre, in possesso dei requisiti di
professionalita' e onorabilita' di cui al regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto
stabilisce la durata della misura in ragione delle esigenze
funzionali alla realizzazione dell'opera pubblica, al
servizio o alla fornitura oggetto del contratto ovvero
dell'accordo contrattuale e comunque non oltre il collaudo.
2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attivita'
sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in
base agli accordi contrattuali di cui all'articolo
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 e' adottato
d'intesa con il Ministro della salute e la nomina e'
conferita a soggetti in possesso di curricula che
evidenzino qualificate e comprovate professionalita' ed
esperienza di gestione sanitaria.
3. Per la durata della straordinaria e temporanea
gestione dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori
tutti i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione dell'impresa ed e' sospeso l'esercizio dei
poteri di disposizione e gestione dei titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma
societaria, i poteri dell'assemblea sono sospesi per
l'intera durata della misura.
4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione
dell'impresa e' considerata di pubblica utilita' ad ogni
effetto e gli amministratori rispondono delle eventuali
diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa
grave.
5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e
cessano comunque di produrre effetti in caso di
provvedimento che dispone la confisca, il sequestro o
l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento. L'autorita' giudiziaria conferma, ove
possibile, gli amministratori nominati dal Prefetto.
6. Agli amministratori di cui al comma 2 spetta un
compenso quantificato con il decreto di nomina sulla base
delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
7. Nel periodo di applicazione della misura di
straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i
pagamenti all'impresa sono corrisposti al netto del
compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2
e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei
contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in
via presuntiva dagli amministratori o dalle stazioni
appaltanti nei casi di cui al comma 1, lettera b-bis), e'
accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito
ne' essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei
giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10,
dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva.
8. Nel caso in cui le indagini di cui al comma 1
riguardino componenti di organi societari diversi da quelli
di cui al medesimo comma, anche laddove sia stato concluso
e interamente eseguito il contratto di appalto e' disposta
la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Il
Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le
modalita' di cui al comma 2, alla nomina di uno o piu'
esperti, in numero comunque non superiore a tre, in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita'
di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, con
il compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio
dell'impresa. A tal fine, gli esperti forniscono
all'impresa, ovvero anche alle imprese che sulla medesima
esercitano un controllo ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, ove coinvolte nelle indagini, nonche' alle
imprese dalle stesse controllate, prescrizioni operative,
elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di
trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema
di controllo interno e agli organi amministrativi e di
controllo.
9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,
quantificato con il decreto di nomina, non superiore al
cinquanta per cento di quello liquidabile sulla base delle
tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 4 febbraio 2010 n. 14. Gli oneri
relativi al pagamento di tale compenso sono a carico
dell'impresa.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche nei casi in cui sia stata emessa dal
Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista
l'urgente necessita' di assicurare il completamento
dell'esecuzione del contratto ovvero dell'accordo
contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di
garantire la continuita' di funzioni e servizi
indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,
nonche' per la salvaguardia dei livelli occupazionali o
dell'integrita' dei bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i
presupposti di cui all'articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, le
misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Nei casi di cui al
comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del
Prefetto, di intesa con il Ministro della salute. Le stesse
misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti
in caso di passaggio in giudicato di sentenza di
annullamento dell'informazione antimafia interdittiva, di
ordinanza che dispone, in via definitiva, l'accoglimento
dell'istanza cautelare eventualmente proposta ovvero di
aggiornamento dell'esito della predetta informazione ai
sensi dell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, anche a
seguito dell'adeguamento dell'impresa alle indicazioni
degli esperti.
10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel
caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni
soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di
soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte
illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del
Servizio sanitario nazionale.».
- Si riporta l'allegato IV al decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2021, n. 108:
«Allegato IV
(articolo 44)
1) Realizzazione asse ferroviario
Palermo-Catania-Messina;
2) Potenziamento linea ferroviaria Verona-Brennero
(opere di adduzione);
3) Realizzazione della linea ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria;
4) Realizzazione della linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza-Taranto;
5) Realizzazione della linea ferroviaria
Roma-Pescara;
6) Potenziamento della linea ferroviaria
Orte-Falconara;
7) Realizzazione delle opere di derivazione della
Diga di Campolattaro (Campania);
8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema
idrico del Peschiera (Lazio);
9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture
del Porto di Trieste (progetto Adriagateway);
10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.».
- Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del citato
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale).
«Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS). - 1. Il supporto
tecnico-scientifico all'autorita' competente per
l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della
presente parte nel caso di piani, programmi e progetti per
i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo
Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta da un numero
massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il
Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione
puo' avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali
sia riconosciuto un concorrente interesse regionale,
all'attivita' istruttoria partecipa un esperto designato
dalle Regioni e dalle Province autonome interessate,
individuato tra i soggetti in possesso di adeguata
professionalita' ed esperienza nel settore della
valutazione dell'impatto ambientale e del diritto
ambientale. Nella trattazione dei procedimenti di sua
competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al
comma 2-bis danno precedenza ai progetti aventi un
comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro
ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione
attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici
mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia'
autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi
dalla presentazione dell'istanza.
(Omissis)
2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di
valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), di quelli finanziati a valere sul fondo
complementare nonche' dei progetti attuativi del Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati
nell'allegato I-bis al presente decreto, e' istituita la
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze
funzionali del Ministero della transizione ecologica, e
formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
presidente e il segretario, in possesso di diploma di
laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di
esperienza professionale e con competenze adeguate alla
valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei
predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo
delle amministrazioni statali e regionali, delle
istituzioni universitarie, del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR), del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016,
n. 132, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), secondo le
modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico
ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale
delle pubbliche amministrazioni e' collocato d'ufficio in
posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o
altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti,
alla data di adozione del decreto di nomina di cui al sesto
periodo del presente comma. Nel caso in cui al presidente
della Commissione di cui al comma 1 sia attribuita anche la
presidenza della Commissione di cui al comma 2-bis, si
applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303. I componenti nominati nella
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a
tempo pieno e non possono far parte della Commissione di
cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei
membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere.
I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono
nominati con decreto del Ministro della transizione
ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, anche attingendo
dall'elenco utilizzato per la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al
presente comma. I componenti della Commissione Tecnica
PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
per una sola volta. Alle riunioni della commissione
partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle
istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite
appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28
giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di
ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse
regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con diritto
di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
autonome interessate, individuato tra i soggetti in
possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel
settore della valutazione dell'impatto ambientale e del
diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita'
previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo
23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis,
2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente
decreto. I commissari, laddove collocati in quiescenza nel
corso dello svolgimento dell'incarico, restano in carica
fino al termine dello stesso e non possono essere
rinnovati; in tal caso, i suddetti commissari percepiscono
soltanto, oltre al trattamento di quiescenza, il compenso
di cui al comma 5.
(Omissis).».
 
Art. 13
Misure di agevolazioni per i comuni

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La misura e' altresi' estesa ai territori insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonche' alle isole minori lagunari e lacustri.».
1-bis. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «ivi compresi i servizi turistici» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le attivita' del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 dicembre 2021.»;
b) al comma 34, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 31 gennaio 2022.»;
b-bis) al comma 54 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno».
2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 140, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022»;
b) al comma 141 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 28 febbraio 2022».
2-ter. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «a decorrere dall'anno 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, commi 1 e 10, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti
per la crescita economica nel Mezzogiorno), convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misura a favore dei giovani imprenditori nel
Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud»). - 1. Al fine di
promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori, con
la delibera CIPE di cui al comma 17 e' attivata una misura
denominata: «Resto al Sud». L'applicazione della predetta
misura e' estesa, a valere sulle risorse disponibili
assegnate ai sensi dei commi 16 e 17 del presente articolo,
anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e
Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; per i comuni di cui
ai medesimi allegati che presentino una percentuale
superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili
con esito 'E', essa si applica anche in deroga ai limiti di
eta' previsti dall'alinea del comma 2 del presente
articolo. La misura e' altresi' estesa ai territori
insulari dei comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri,
Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto
Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene,
localizzati nelle isole minori del Centro-Nord, nonche'
alle isole minori lagunari e lacustri.
(Omissis)
10. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali
relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato,
dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero
relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi
turistici, nonche' le attivita' del commercio, ivi compresa
la vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 32, 34 e 54, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis)
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 31 dicembre 2021.
(Omissis)
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di
inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di
parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro
il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo
precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data
antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando
priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei
lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni
beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente
sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del
contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo
periodo e' fissato al 31 gennaio 2021.
(Omissis)
54. Ferme restando le priorita' di cui alle lettere
a), b) e c) del comma 53, qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti locali che
presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31
dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione
del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno
il 40 per cento delle risorse e' assicurato agli enti
locali delle regioni del Mezzogiorno.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1, commi 140 e 141, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il
contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al
primo periodo e' fissato al 15 febbraio 2022. La richiesta
deve contenere il quadro economico dell'opera, il
cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite
alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da
altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza
dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata
indicazione in relazione all'opera per la quale viene
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a
opere inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per
tipologie di investimenti che sono specificatamente
individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui
sono stabilite le modalita' per la trasmissione delle
domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di
contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del biennio precedente.
141. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun
ente e' determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo, con
decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il
seguente ordine di priorita': a) investimenti di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b)
investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza ed
efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici scolastici, e di altre strutture di
proprieta' dell'ente. Ferme restando le priorita' di cui
alle lettere a), b) e c), qualora l'entita' delle richieste
pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti che
presentano la minore incidenza del risultato di
amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto
alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1,
2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai
rendiconti della gestione del penultimo esercizio
precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque,
ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della
quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore
alla meta' delle risorse disponibili. Nel caso di mancata
approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del
piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA)
entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi
attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo
riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo
e' prorogato al 28 febbraio 2022.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 39, comma 3, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - (Omissis)
3. Gli enti locali che trasmettono la certificazione
di cui al comma 2 oltre il termine perentorio del 31 maggio
2021, ma entro il 30 giugno 2021 sono assoggettati a una
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle
risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 2 e'
trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,
la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' comminata in misura
pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
da applicare in tre annualita' a decorrere dall'anno 2023.
La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei
trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta'
comunale di cui al primo periodo e' applicata in misura
pari al 100 per cento dell'importo delle risorse
attribuite, da applicare in tre annualita' a decorrere
dall'anno 2023, qualora gli enti locali non trasmettano la
certificazione di cui al comma 2 entro la data del 31
luglio 2021. A seguito dell'invio tardivo della
certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a
restituzione. In caso di incapienza delle risorse, si
applicano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e
129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
(Omissis).».
 
Art. 13 bis

Proroga dell'utilizzo delle risorse straordinarie connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse trasferite agli enti locali connesse alle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021 con deliberazione dell'organo esecutivo, fatte salve in ogni caso le specifiche limitazioni di utilizzo previste dalle norme di riferimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 827, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023).
«Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
(Omissis)
827. Gli enti locali destinatari delle risorse di cui
al comma 822 sono tenuti a inviare, utilizzando
l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro
il termine perentorio del 31 maggio 2022, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della
perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse
assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta
emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
codice di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 39, comma 2, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:
«Art. 39 (Incremento Fondo per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali). - (Omissis)
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui
al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106
del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare,
utilizzando l'applicativo web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine
perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, una certificazione della perdita di gettito
connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto
delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo
dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori
spese connesse alla predetta emergenza, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,
dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di
revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e
con le modalita' definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La
certificazione di cui al periodo precedente non include le
riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente
assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti
locali del proprio territorio, con eccezione degli
interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La
trasmissione per via telematica della certificazione ha
valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del
CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.
Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma,
per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza
locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle
medesime regioni e province autonome.
(Omissis).».
 
Art. 13 ter
Disposizioni in materia di protezione civile
nelle isole minori

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualita' di autorita' territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato codice, i sindaci dei comuni delle isole minori sul cui territorio hanno sede uno o piu' comuni possono, anche congiuntamente in forma intercomunale, istituire un apposito organismo consultivo per l'esercizio delle attribuzioni di cui al citato articolo 6. I sindaci, nell'ambito dell'organismo consultivo, possono designare i rappresentanti delle rispettive amministrazioni e possono essere supportati nelle attivita' di cui al presente comma da soggetti dotati di competenze scientifiche tecniche e amministrative dirette alla identificazione degli scenari di rischio connessi con i rispettivi territori. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in vista o in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le attivita' di protezione civile di competenza comunale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di protezione civile, con il supporto della regione competente.
4. I comuni provvedono alle attivita' di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.
5. I sindaci dei comuni delle isole minori, il cui territorio ricade in ambiti interessati dal rischio vulcanico, sentite le autorita' di protezione civile nazionale e regionale e le locali autorita' marittime, in caso di crisi vulcaniche possono regolamentare ovvero contingentare l'accesso alle stesse, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza dei cittadini, anche in riferimento alle capacita' di accoglienza delle isole e dei rispettivi ambiti portuali.
6. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riportano gli articoli 2, 6 e 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 2 (Attivita' di protezione civile (Articoli 3,
3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge
225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto
legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter,
decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)). - 1. Sono
attivita' di protezione civile quelle volte alla
previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle
attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati
di competenza scientifica, tecnica e amministrativa,
dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico,
degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di
allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di
pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle
attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte
anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la
possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi
calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per
effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di
protezione civilequelle concernenti:
a) l'allertamento del Servizio nazionale,
articolato in attivita' di preannuncio in termini
probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze
disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo
reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli
scenari di rischio;
b) la pianificazione di protezione civile, come
disciplinata dall'articolo 18;
c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori
competenze professionali degli operatori del Servizio
nazionale;
d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa
tecnica di interesse;
e) la diffusione della conoscenza e della cultura
della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle
istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la
resilienza delle comunita' e l'adozione di comportamenti
consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei
cittadini;
f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di
rischio e le relative norme di comportamento nonche' sulla
pianificazione di protezione civile;
g) la promozione e l'organizzazione di
esercitazioni ed altre attivita' addestrative e formative,
anche con il coinvolgimento delle comunita', sul territorio
nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e
partecipato della funzione di protezione civile, che
possono prevedere scambi di personale delle componenti
territoriali e centrali per fini di aggiornamento,
formazione e qualificazione del personale addetto ai
servizi di protezione civile;
h) le attivita' di cui al presente comma svolte
all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della
partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad
organizzazioni internazionali, al fine di promuovere
l'esercizio integrato e partecipato della funzione di
protezione civile;
i) le attivita' volte ad assicurare il raccordo tra
la pianificazione di protezione civile e la pianificazione
territoriale e le procedure amministrative di gestione del
territorio per gli aspetti di competenza delle diverse
componenti.
5. Sono attivita' di prevenzione strutturale di
protezione civile quelle concernenti:
a) la partecipazione all'elaborazione delle linee
di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle
politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o
derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro
attuazione;
b) la partecipazione alla programmazione degli
interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali
o derivanti dall'attivita' dell'uomo e alla relativa
attuazione;
c) l'esecuzione di interventi strutturali di
mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi,
in coerenza con gli strumenti di programmazione e
pianificazione esistenti;
d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e
non strutturale per finalita' di protezione civile di cui
all'articolo 22.
6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme,
integrato e coordinato, delle misure e degli interventi
diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle
popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali
e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la
realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il
ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita'
di informazione alla popolazione.
7. Il superamento dell'emergenza consiste
nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere
gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita
e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per
ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi
calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture
pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti
dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali
e paesaggistici, dalle strutture e dalle infrastrutture
pubbliche e private e dal patrimonio edilizio e all'avvio
dell'attuazione delle conseguenti prime misure per
fronteggiarli.»
«Art. 6 (Attribuzioni delle autorita' territoriali di
protezione civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992;
Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge
401/2001)). - 1. Nel rispetto delle direttive adottate ai
sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla
legislazione regionale, i Sindaci, in conformita' di quanto
previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i
Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in
qualita' di autorita' territoriali di protezione civile,
esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento
integrato e coordinato delle medesime attivita' da parte
delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni.
Le autorita' territoriali di protezione civile sono
responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle
funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti
normative in materia:
a) del recepimento degli indirizzi nazionali in
materia di protezione civile;
b) della promozione, dell'attuazione e del
coordinamento delle attivita' di cui all'articolo 2
esercitate dalle strutture organizzative di propria
competenza;
c) della destinazione delle risorse finanziarie
finalizzate allo svolgimento delle attivita' di protezione
civile, in coerenza con le esigenze di effettivita' delle
funzioni da esercitare, come disciplinate nella
pianificazione di cui all'articolo 18;
d) dell'articolazione delle strutture organizzative
preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile
di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime
strutture, di personale adeguato e munito di specifiche
professionalita', anche con riferimento alle attivita' di
presidio delle sale operative, della rete dei centri
funzionali nonche' allo svolgimento delle attivita' dei
presidi territoriali;
e) della disciplina di procedure e modalita' di
organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e
degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni,
peculiari e semplificate al fine di assicurarne la
prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista
degli eventi di cui all'articolo 7.»
«Art. 7 (Tipologia degli eventi emergenziali di
protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)). - 1. Ai
fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo
2, gli eventi emergenziali di protezione civile si
distinguono in:
a) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili,
dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) emergenze connesse con eventi calamitosi di
origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che
per loro natura o estensione comportano l'intervento
coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di
Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva
potesta' legislativa;
c) emergenze di rilievo nazionale connesse con
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti
dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro
intensita' o estensione debbono, con immediatezza
d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.».
 
Art. 14
Cabina di regia edilizia scolastica

1. All'articolo 1, comma 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al quinto periodo, dopo le parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», sono inserite le seguenti: «, dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 61, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - (Omissis)
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione,
ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro per le pari opportunita' e
la famiglia e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate
le modalita' e le procedure di trasmissione dei progetti di
cui al primo periodo da parte dei comuni e sono
disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di
utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di
utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in
termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica,
nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia e con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli
enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e
il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge e' istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia
per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei
singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo
del Dipartimento per le politiche della famiglia, e'
composta da un rappresentante, rispettivamente, del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del
Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dell'Autorita' politica delegata per le
politiche di coesione e del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, nonche' da un componente designato dalla
Conferenza unificata con le modalita' di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi
spese, gettoni di presenza e indennita' comunque
denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie
della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a
legislazione vigente.
(Omissis)».
 
Art. 15
Disposizioni urgenti in materia
di perequazione infrastrutturale

1. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi da 1 a 1-sexies sono sostituiti dai seguenti:
«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonche' di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le amministrazioni competenti e le strutture tecniche del Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua, limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche' del numero e dell'estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati competenti, anche avvalendosi del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la coesione territoriale, provvedono alla ricognizione delle infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza statale. La ricognizione effettuata dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa entro il 30 novembre 2021 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che la trasmettono, unitamente a quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare, entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticita' nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e delle zone di montagna e delle aree interne, nonche' dei territori del Mezzogiorno, alla densita' della popolazione e delle unita' produttive, e sono individuati i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la specificita' insulare devono tener conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019, purche' sia comunque assicurato il rispetto dei termini previsti dal presente articolo.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il supporto tecnico-operativo alle attivita' di competenza, puo' stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e 192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.
1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, ciascun Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al comma 1-bis individua, anche sulla base di una proposta non vincolante della Conferenza delle regioni e delle province autonome, in un apposito Piano da adottare con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli interventi da realizzare, che non devono essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea, l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.".
1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009,
n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22 (Perequazione infrastrutturale). - 1. Al
fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale
tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale,
anche infra-regionali, nonche' di garantire analoghi
livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a
essi connessi, entro il 30 novembre 2021 il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentite le
amministrazioni competenti, le strutture tecniche del
Ministro per il sud e la coesione territoriale, effettua,
limitatamente alle infrastrutture statali, la ricognizione
del numero e della classificazione funzionale delle
strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonche'
del numero e dell'estensione, con indicazione della
relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture
stradali, autostradali, ferroviarie, portuali,
aeroportuali, idriche. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati competenti, anche avvalendosi
del supporto tecnico-amministrativo dell'Agenzia per la
coesione territoriale, provvedono alla ricognizione delle
infrastrutture di cui al primo periodo non di competenza
statale. La ricognizione effettuata dagli enti locali e
dagli altri soggetti pubblici e privati e' trasmessa alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
entro il 30 novembre 2021 che la trasmettono, unitamente a
quella di propria competenza, nei successivi cinque giorni,
alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e
all'Agenzia per la coesione territoriale. Questa predispone
il documento di ricognizione conclusivo da comunicare,
entro il 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
1-bis. All'esito della ricognizione di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, per gli affari regionali e le autonomie,
dell'economia e delle finanze, e per il Sude la coesione
territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottarsi entro il 31 marzo 2022, sono
stabiliti i criteri di priorita' e le azioni da perseguire
per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo
risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle
carenze infrastrutturali, anche con riferimento agli
aspetti prestazionali e qualitativi, sussistenti in ciascun
territorio, con particolare attenzione alle aree che
risentono di maggiori criticita' nei collegamenti
infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di
carattere e valenza nazionale della dotazione
infrastrutturale di ciascun territorio, all'estensione
delle superfici territoriali e alla specificita' insulare e
delle zone di montagna e delle aree interne, nonche' dei
territori del Mezzogiorno, alla densita' della popolazione
e delle unita' produttive, e sono individuati i Ministeri
competenti e la quota di finanziamento con ripartizione
annuale, tenuto conto di quanto gia' previsto dal PNRR e
dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, a valere sulle risorse del fondo cui
al comma 1-ter. I criteri di priorita' per la specificita'
insulare devono tener conto di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi
dell'insularita' di cui al punto 10 dell'accordo in materia
di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del
7 novembre 2019, purche' sia comunque assicurato il
rispetto dei termini previsti dal presente articolo.
1-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
al comma 1-quater, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito il "Fondo
perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva
di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di
cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al
2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Il
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto
tecnico - operativo alle attivita' di competenza, puo'
stipulare apposita convenzione ai sensi degli articoli 5 e
192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel
limite massimo di spesa di 200.000 euro per l'anno 2021.
1-quater. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1-bis, ciascun
Ministero competente, assegnatario delle risorse di cui al
comma 1-bis individua, anche sulla base di una proposta non
vincolante della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, in un apposito Piano da adottare con decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa, ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli interventi da realizzare, che non devono
essere gia' oggetto di integrale finanziamento a valere su
altri fondi nazionali o dell'Unione europea, l'importo del
relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione
al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il
cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse
annuali necessarie per la loro realizzazione, nonche' le
modalita' di revoca e di eventuale riassegnazione delle
risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti
dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere
corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto.
Il Piano di cui al primo periodo e' comunicato alla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1-quinquies. Il monitoraggio della realizzazione
degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater e'
effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli
interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del
divario infrastrutturale legge di bilancio 2021.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del
comma 1-ter, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 690, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023):
«Art. 1. - (Omissis)
In vigore dal 1 gennaio 2021690. Entro il 30 giugno
2021, in attuazione del principio di leale collaborazione,
la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto
della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle
analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli
elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche
e finanziarie sulla condizione di insularita' della
medesima Regione.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 7-bis del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione
sociale e territoriale, con particolare riferimento a
situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18:
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - In vigore dal 15 settembre 2020 1. Il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale cura
l'applicazione del principio di assegnazione differenziale
di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei
territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, come
definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo
e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i
Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
2. Al fine di ridurre i divari territoriali, il
riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto
capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli
investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale,
che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, deve essere disposto anche in conformita'
all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio
delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo
di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente.
2-bis. Entro il 30 giugno di ogni anno le
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud
e la coesione territoriale e al Ministro dell'economia e
delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei
programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al
comma 2. La comunicazione di cui al periodo precedente,
entro trenta giorni dalla ricezione, e' trasmessa dal
Ministro per il Sud e la coesione territoriale
all'autorita' politica delegata per il coordinamento della
politica economica e la programmazione degli investimenti
pubblici di interesse nazionale. Entro il 30 aprile 2020
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con l'autorita' politica delegata per il
coordinamento della politica economica e la programmazione
degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono
stabilite le modalita' per verificare che il riparto delle
risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti
da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non
abbia criteri o indicatori di attribuzione gia'
individuati, sia effettuato in conformita' alle
disposizioni di cui al comma 2, nonche' per monitorare
l'andamento della spesa erogata.
2-ter. I contratti di programma tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS Spa e i
contratti di programma tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria
italiana Spa sono predisposti in conformita' all'obiettivo
di cui al comma 2 del presente articolo.
3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
con l'indicazione delle idonee misure correttive
eventualmente necessarie.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono alle relative
attivita' nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.».
- Si riportano gli articoli 5 e 192 del decreto
legislativo 18 aprile, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione per
concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e
amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore
pubblico). - In vigore dal 20 maggio 2017 1. Una
concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o
speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice
o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di
diritto pubblico o di diritto privato, non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi;
b) oltre l'80 per cento delle attivita' della
persona giuridica controllata e' effettuata nello
svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre
persone giuridiche controllate dall'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
c) nella persona giuridica controllata non vi e'
alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le
quali non comportano controllo o potere di veto previste
dalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati,
che non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore esercita su una persona giuridica un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai
sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della persona giuridica
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore.
3. Il presente codice non si applica anche quando una
persona giuridica controllata che e' un'amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un
appalto o una concessione alla propria amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad
un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa
amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a
condizione che nella persona giuridica alla quale viene
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di
forme di partecipazione di capitali privati che non
comportano controllo o potere di veto prescritte dalla
legislazione nazionale, in conformita' dei trattati, che
non esercitano un'influenza determinante sulla persona
giuridica controllata.
4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o una
concessione senza applicare il presente codice qualora
ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di
controllo congiunto.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un
controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:
a) gli organi decisionali della persona giuridica
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare
varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori partecipanti;
b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente
un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e
sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
c) la persona giuridica controllata non persegue
interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.
6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'
amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione
tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i
servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano
prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione e' retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse
pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attivita' interessate dalla
cooperazione.
7. Per determinare la percentuale delle attivita' di
cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si
prende in considerazione il fatturato totale medio, o una
idonea misura alternativa basata sull'attivita', quale i
costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei
servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni
precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione.
8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell'attivita' della persona giuridica o amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della
riorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o la
misura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,
non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'
pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in base
a proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'
e' credibile.
9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la
costituzione di societa' miste per la realizzazione e
gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la
gestione di un servizio di interesse generale, la scelta
del socio privato avviene con procedure di evidenza
pubblica.»
«Art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in
house). - In vigore dal 20 maggio 2017 1. E' istituito
presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli
di pubblicita' e trasparenza nei contratti pubblici,
l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei
confronti di proprie societa' in house di cui all'articolo
5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia
stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le
modalita' e i criteri che l'Autorita' definisce con proprio
atto. L'Autorita' per la raccolta delle informazioni e la
verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure
informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base
di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso
presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti
operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di
iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e
agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilita',
di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente
strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli
atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo
quanto previsto al comma 3.
2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto
avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime
di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
preventivamente la valutazione sulla congruita' economica
dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo
all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto
nella motivazione del provvedimento di affidamento delle
ragioni del mancato ricorso al mercato, nonche' dei
benefici per la collettivita' della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalita' e socialita', di efficienza, di economicita'
e di qualita' del servizio, nonche' di ottimale impiego
delle risorse pubbliche.
3. Sul profilo del committente nella sezione
Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati,
in conformita', alle, disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open-data,
tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti
pubblici e dei contratti di concessione tra enti
nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai
sensi dell'articolo 162.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali):
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla
legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima
seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e'
posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri
provvede con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.».
- Si riporta l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - (Omissis)
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
(Omissis)».
- Si riporta l'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2015)):
«Art. 1. - (Omissis)
In vigore dal 27 giugno 2015200. Nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
che si manifestano nel corso della gestione, con la
dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo
e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Omissis).».
 
Art. 16
Disposizioni urgenti in materia
di Commissari straordinari

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, all'ultimo periodo, le parole «per non oltre un triennio dalla prima nomina» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre la data del 31 dicembre 2024».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede:
a) quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
2-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati con le modalita' di cui al comma 1-bis»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilita' sostenibili, su proposta delle regioni interessate, possono essere individuati ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico che specifica la delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le zone portuali».
3. All'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il comma 8 e' abrogato.
3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino «Eugenio Monti» di Cortina d'Ampezzo, l'amministratore delegato della societa' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e' nominato commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 4 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, al commissario straordinario sono altresi' attribuiti i poteri e le facolta' di cui all'articolo 3, comma 2-bis, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma, al commissario straordinario non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese.
3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la quota percentuale del quadro economico degli interventi di cui al comma 3-bis eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e la tipologia delle spese ammissibili. Per il supporto tecnico, il commissario straordinario di cui al comma 3-bis si puo' avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonche' di societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale individuata ai sensi del primo periodo. Il commissario straordinario puo' nominare un sub-commissario. L'eventuale compenso del sub-commissario, da determinare in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai sensi del primo periodo del presente comma. Il quadro economico, nonche' le ulteriori informazioni di tipo anagrafico, finanziario, fisico e procedurale, devono essere desumibili dal sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi devono essere identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3-quater. Alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis si applicano le previsioni dell'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3-quinquies. Per l'avvio dell'attivita' di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui al comma 3-bis del presente articolo e' concesso un contributo pari a complessivi 24,5 milioni di euro, di cui euro 500.000 per l'anno 2021 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri pone in essere le iniziative necessarie a garantire il completamento del finanziamento degli interventi di cui al comma 3-bis entro il 30 giugno 2022.
3-sexies. Nelle more del recupero della piena funzionalita' tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, puo' essere concessa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022, un'ulteriore indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuita' con l'indennita' di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo periodo, l'indennita' di cui al presente comma continua ad essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui al presente comma e' incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l'indennita' NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed e' riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni.
3-septies. All'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2397, primo comma, secondo periodo, del codice civile»;
b) al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura restano nella disponibilita' della societa' che puo' svolgere direttamente i suddetti servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
c) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi del comma 2, caratterizzati da elevata complessita' progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».
3-octies. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «definitivo e del progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «da porre a base della procedura di affidamento» e le parole: «definitivo ovvero del progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «posto a base della procedura di affidamento nonche' dei successivi livelli progettuali»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le previsioni dell'articolo 48, comma 5, primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo».
3-novies. Al comma 3 dell'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «e contabilizzate dal direttore dei lavori» sono inserite le seguenti: «, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure,».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la
citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016
e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Commissario straordinario per la
ricostruzione). - In vigore dal 11 settembre 2021 1. In
conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera
dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte
Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, di seguito «evento»,
al fine di garantire, in via d'urgenza, le attivita' per la
demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento
in discarica dei materiali di risulta, nonche' per la
progettazione, l'affidamento e la ricostruzione
dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema
viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e sentito il
Presidente della Regione Liguria, e' nominato un
Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito
nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata
dell'incarico del Commissario straordinario e' di dodici
mesi e puo' essere prorogata o rinnovata non oltre la data
del 31 dicembre 2024.
(Omissis).».
Si riporta l'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale
dei residui passivi). - In vigore dal 21 aprile 2018
(Omissis)
5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in
apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato e'
quantificato per ciascun Ministero l'ammontare dei residui
passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al
giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di
bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al
periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o
in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con
gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi
Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.».
- Si riporta l'articolo 7, commi 1 e 1-bis, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni
urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete
nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze),
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Zona logistica semplificata - Porto e
Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento). -
In vigore dal 20 novembre 2018 1. Ai fini del superamento
dell'emergenza conseguente all'evento e per favorire la
ripresa delle attivita' economiche colpite, direttamente o
indirettamente, dall'evento, e' istituita, ai sensi
dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la «Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto
di Genova» comprendente i territori portuali e
retroportuali del Comune di Genova, fino a includere i
retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San
Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada
Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado
Ligure, nonche', ai soli fini delle semplificazioni di cui
al comma 2, agli ulteriori siti retroportuali individuati
con le modalita' di cui al comma 1-bis.
1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro per le
infrastrutture e la mobilita' sostenibili, su proposta
delle regioni interessate, possono essere individuati
ulteriori siti retroportuali. La proposta e' corredata di
un piano di sviluppo strategico che specifica la
delimitazione delle zone interessate, in coerenza con le
zone portuali.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Criteri e modalita' generali per la
concessione dei contributi per la ricostruzione privata). -
In vigore dal 11 settembre 2021 1. Per gli interventi di
ricostruzione o di recupero degli immobili privati situati
nei territori dei comuni di cui all'allegato 1, distrutti o
danneggiati dagli eventi, da attuarsi nel rispetto dei
limiti, dei parametri, delle soglie e delle modalita'
stabiliti con atti adottati dal Commissario ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, possono essere concessi, nel
limite delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale, di cui all'articolo 8, dei contributi per le
seguenti tipologie di immobili:
a) per gli immobili distrutti, un contributo fino
al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed
esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito
dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite
delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai
fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed
energetico, nonche' dell'eliminazione delle barriere
architettoniche;
b) per gli immobili gravemente danneggiati, con
livelli di danneggiamento e vulnerabilita' superiori alla
soglia appositamente stabilita, un contributo fino al 100
per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione,
compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed
antincendio, nonche' l'eliminazione delle barriere
architettoniche, e del ripristino degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;
c) per gli immobili con livelli di danneggiamento e
vulnerabilita' inferiori alla soglia appositamente
stabilita, un contributo fino al 100 per cento del costo
della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino
con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi
architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere
concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n.
123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, che
alla data degli eventi, con riferimento ai comuni di cui
all'allegato 1, risultavano adibite ad abitazione
principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo,
quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari delle unita' immobiliari danneggiate o
distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 maggio 2011, che, alla data degli eventi, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano
concesse in locazione sulla base di un contratto
regolarmente registrato ai sensi del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di
cooperative a proprieta' indivisa, e adibite a residenza
anagrafica del conduttore, del comodatario o
dell'assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che
si sostituiscano ai proprietari delle unita' immobiliari
danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito
B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui
alle lettere a) e b);
d) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei
titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano
ai proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli
stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni
degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e
classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011,
nei quali, alla data degli eventi, con riferimento ai
comuni di cui all'allegato 1 era presente un'unita'
immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
e) dei titolari di attivita' produttive o
commerciali ovvero di chi per legge o per contratto o sulla
base di altro titolo giuridico valido alla data della
domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione
o ricostruzione delle unita' immobiliari, degli impianti e
beni mobili strumentali all'attivita' danneggiati dal
sisma, e che alla data degli relativi eventi sismici, con
riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, risultavano
adibite all'esercizio dell'attivita' produttiva o ad essa
strumentali.
2-bis. Rientrano tra le spese ammissibili a
finanziamento le spese relative alla ricostruzione o alla
realizzazione di muri di sostegno e di contenimento per
immobili privati e per strutture agricole e produttive.
3. Nessun contributo puo' essere concesso per gli
immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o
ripristino impartito dal giudice penale o dall'autorita'
amministrativa ai sensi di quanto stabilito dall'articolo
181 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e dall'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se non previa
revoca dello stesso da parte del giudice competente
dell'esecuzione penale o dell'autorita' amministrativa
competente.
4. Il contributo concesso e' al netto di altri
contributi pubblici percepiti dall'interessato per le
medesime finalita' di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento
le spese relative alle prestazioni tecniche e
amministrative, nei limiti di quanto determinato
all'articolo 17, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di
qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico
determinata dagli interventi di ricostruzione, sono
inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di
contributo.
7. Le domande di concessione dei contributi
contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e
47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei contributi di cui al comma
1 e all'eventuale spettanza di ulteriori contributi
pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei
medesimi danni.
8. (Abrogato).
9. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto
e quinto comma, del codice civile, gli interventi di
recupero relativi ad un unico immobile composto da piu'
unita' immobiliari possono essere disposti dalla
maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno
la meta' del valore dell'edificio e gli interventi ivi
previsti devono essere approvati con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.
10. Ferma restando l'esigenza di assicurare il
controllo, l'economicita' e la trasparenza nell'utilizzo
delle risorse pubbliche, i contratti stipulati dai privati
beneficiari di contributi per l'esecuzione di lavori e per
l'acquisizione di beni e servizi connessi agli interventi
di cui al presente articolo non sono ricompresi tra quelli
previsti dall'articolo 1, comma 2, del codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
11. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del
beneficiario dei contributi e' compiuta tra le imprese che
risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 16.».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025,
nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31:
«Art. 3 («Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.»). - In vigore dal 8 agosto 2021 1. E' autorizzata
la costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto
sociale e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma
2. La Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella
misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e
dalla Regione Veneto nella misura del 10 per cento
ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
nella misura del 5 per cento ciascuna. La Societa' e'
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni
Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. La Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco
di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
2. Lo scopo statutario la progettazione nonche' la
realizzazione, quale centrale di committenza e stazione
appaltante, anche stipulando convenzioni con altre
amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con
decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, nonche'
delle opere, anche connesse e di contesto, relative agli
impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla
base di un piano degli interventi predisposto dalla
societa', d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e con le regioni interessate, e
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell'autorita' di Governo competente in materia
di sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la
Societa' opera in coerenza con le indicazioni del Comitato
Organizzatore e con quanto previsto dal decreto di cui al
primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano
degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla
localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e
sociali delle opere, all'ordine di priorita' e ai tempi di
ultimazione delle stesse, nonche' alla quantificazione
dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa
copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano
le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
nominare uno o piu' commissari straordinari dotati dei
poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i compensi dei Commissari
in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri
economici degli interventi da realizzare o completare.
2-bis. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di
amministrazione della Societa', di cui al comma 5 del
presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facolta'
previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2-ter. Per la realizzazione degli interventi
ricompresi nei piani approvati ai sensi del presente
articolo, che incidono sulle zone di protezione speciale e
sui siti di importanza comunitaria, si applicano i criteri
e la disciplina previsti dalla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992.
3. La Societa' ha durata fino al 31 dicembre 2026. I
rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del
codice civile.
4. Il capitale sociale e' fissato in 1 milione di
euro. Ai conferimenti dei Ministeri si provvede, nell'anno
2020, quanto alla quota del Ministero dell'economia e delle
finanze, pari ad euro 350.000,00, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo ministero, e, quanto alla quota del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad euro
350.000,00, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 145,
comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L'organo di amministrazione della Societa' e'
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, di
cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di
amministratore delegato, e due nominati congiuntamente
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano. Alle riunioni dell'organo di
amministrazione, puo' partecipare, senza diritto di voto,
l'amministratore delegato della Fondazione di cui
all'articolo 2.
6. Il collegio sindacale della Societa' si compone di
cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con l'Autorita' di Governo
competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
7. I componenti dell'organo di amministrazione e del
collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai
soggetti che li hanno nominati.
8. La Societa' cura il monitoraggio costante dello
stato di avanzamento delle attivita' di cui al comma 2,
informandone periodicamente il Comitato Organizzatore.
9. Per le sue esigenze, la Societa' stipula contratti
di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. Alle assunzioni
a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
10. Alla Societa' si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell'articolo 9, comma
1.
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12.
12. Il monitoraggio degli interventi di cui al
presente articolo e' realizzato ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono
classificate come «Olimpiadi Milano Cortina 2026».
12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, primo periodo, la parola:
"riservato" e' sostituita dalla seguente: "autorizzato" e
le parole: "a valere sulle" sono sostituite dalle seguenti:
"con corrispondente riduzione delle";
b) al comma 20:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di Trento e
di Bolzano" sono inserite le seguenti: ", che e' resa
sentiti gli enti locali territorialmente interessati";
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il
seguente: "I decreti di cui al primo periodo sono trasmessi
alle Camere per essere deferiti alle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
12-ter. Alle controversie relative all'approvazione
dei piani approvati ai sensi del presente articolo, alle
procedure di espropriazione, con esclusione di quelle
relative alla determinazione delle indennita'
espropriative, e alle procedure di progettazione,
approvazione e realizzazione degli interventi individuati
negli stessi piani, si applica l'articolo 125 del codice
del processo amministrativo, di cui all' allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in ogni caso
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - In vigore dal 19
settembre 2021 1. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre
2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono individuati gli interventi
infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
complessita' progettuale, da una particolare difficolta'
esecutiva o attuativa, da complessita' delle procedure
tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante
impatto sul tessuto socio - economico a livello nazionale,
regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui
completamento si rende necessaria la nomina di uno o piu'
Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo
di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari,
individuabili anche nell'ambito delle societa' a controllo
pubblico, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione
ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei
lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale
rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora
appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, anche mediante
specifici protocolli operativi per l'applicazione delle
migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle
regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e
nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei
lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela
ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni
culturali e paesaggistici, per i quali il termine di
adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data
di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove
l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti
si intendono rilasciati. L'autorita' competente puo'
altresi' chiedere chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente
periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima
documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni,
decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi
si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove
sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva
comunicazione al Commissario straordinario e il termine di
sessanta giorni di cui al presente comma e' sospeso, fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e,
comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi
i quali si procede comunque all' iter autorizzativo. I
termini di cui ai periodi precedenti si applicano altresi'
per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
alla gestione aerobica della frazione organica dei rifiuti
solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti organici in generale
della regione Lazio e di Roma Capitale, fermi restando i
principi di cui alla parte prima del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e nel rispetto delle disposizioni
contenute nella parte seconda del medesimo decreto
legislativo n. 152 del 2006.
3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari
straordinari possono essere abilitati ad assumere
direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano
in deroga alle disposizioni di legge in materia di
contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo, il Commissario straordinario provvede anche a
mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per le
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la
sola presenza di due rappresentanti della regione o degli
enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro
adempimento.
3-bis. E' autorizzata l'apertura di apposite
contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
nominati ai sensi del presente articolo, per le spese di
funzionamento e di realizzazione degli interventi nel caso
svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
predispone e aggiorna, mediante apposito sistema reso
disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli
interventi in base al quale le amministrazioni competenti,
ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli
impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti
iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di
risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente, il
Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in
bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei
contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse
sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali
possono essere annualmente rimodulati con la legge di
bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi
sono trasferite, previa tempestiva richiesta del
Commissario alle amministrazioni competenti, sulla
contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
dell'intervento comunicati al Commissario. I provvedimenti
di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura
gestionale, adottati dai Commissari straordinari sono
sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27,
comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono
dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase
del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione
espressa, dichiarare i predetti provvedimenti
provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma
degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater, della legge 7
agosto 1990, n. 241. Il monitoraggio degli interventi
effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base
di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229.
4. I Commissari straordinari trasmettono al Comitato
interministeriale per la programmazione economica, per il
tramite del Ministero competente, i progetti approvati, il
relativo quadro economico, il cronoprogramma dei lavori e
il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il
sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011,
segnalando altresi' semestralmente eventuali anomalie e
significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel
cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini
della valutazione di definanziamento degli interventi. Le
modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad eccezione di
quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai commi 3 e
3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi di assistenza
tecnica nell'ambito del quadro economico dell'opera, si
applicano anche agli interventi dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e dei
Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del
decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n. 141 e dei
Commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale
di cui all'articolo 252, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152.
5. Con i medesimi decreti di cui al comma 1 sono,
altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale del
quadro economico degli interventi da realizzare
eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
al compenso per i Commissari straordinari. I compensi dei
Commissari, ove previsti, sono stabiliti in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il
supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione centrale o territoriale interessata,
dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
n. 6, nonche' di societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare o
completare nell'ambito della percentuale di cui al primo
periodo. I Commissari straordinari possono nominare un
sub-commissario. L'eventuale compenso del sub commissario
da determinarsi in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e' posto a carico del quadro economico
dell'intervento da realizzare, nell'ambito della quota
percentuale di cui al primo periodo.
6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave
degrado in cui versa la rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in conseguenza dei
recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste
aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
interventi di riqualificazione, miglioramento e
rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale
al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28
febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui i
commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la progettazione,
l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete
viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante
apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni
competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le
tempistiche, il supporto tecnico, le attivita' connesse
alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli
interventi da realizzare o completare. Il Commissario
straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS
S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza
tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri
di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei
quadri economici degli interventi da realizzare. Il
compenso del Commissario e' stabilito in misura non
superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione
interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di
realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico per
la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto
come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'articolo 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Commissario straordinario opera in deroga alle
disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai
Trattati dell'Unione europea e dalle disposizioni delle
direttive di settore, anche come recepiti dall'ordinamento
interno. Il Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione degli
interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia, le
risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25 milioni di euro per
l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai comuni della Laguna di
Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
legge 29 novembre 1984, n. 798, sono ripartite, per le
annualita' 2018 e 2019, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
Al fine della piu' celere realizzazione degli interventi
per la salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero
territorio comunale, per gli anni dal 2020 al 2024, le
risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
anno, nel modo seguente: euro 28.225.000 al comune di
Venezia, euro 5.666.666,66 al comune di Chioggia, euro
1.775.000 al comune di Cavallino-Treporti, euro
1.166.666,67 a ciascuno dei comuni di Mira e Jesolo,
nonche' euro 500.000 a ciascuno dei comuni di Musile di
Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino.
6-quater. Al fine di assicurare la piena fruibilita'
degli spazi costruiti sull'infrastruttura del Ponte di
Parma denominato "Nuovo Ponte Nord", la regione
Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
verificata la presenza sul corso d'acqua principale su cui
insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
di altre opere idrauliche a monte del manufatto idonee a
garantire un franco di sicurezza adeguato rispetto al
livello delle piene, possono adottare i necessari
provvedimenti finalizzati a consentirne l'utilizzo
permanente attraverso l'insediamento di attivita' di
interesse collettivo sia a scala urbana che extraurbana,
anche in deroga alla pianificazione vigente, nel rispetto
della pianificazione di bacino e delle relative norme di
attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie unica e
straordinaria. I costi per l'utilizzo di cui al presente
comma gravano sull'ente incaricato della gestione e non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla
realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria
nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente
della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare
entro il 30 giugno 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai
commi 2 e 3, e' incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della
regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono
posti a carico del quadro economico degli interventi da
realizzare o da completare. Il compenso del Commissario e'
stabilito in misura non superiore a quella indicata
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture
dell'amministrazione interessata nonche' di societa'
controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma
6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies
dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle
aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme
tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non
sono consentiti incrementi delle attuali quote di
impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve
le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani
di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
cui al periodo precedente".
7. Alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono da intendersi
conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e
"Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge
9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito con
modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento, si provvede alla
ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
anche in conto residui, e non piu' dovute relative ai
predetti programmi, con esclusione delle somme perenti. Le
somme accertate a seguito della predetta ricognizione sono
mantenute nel conto del bilancio per essere versate
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019,
qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
e riassegnate ad apposito capitolo di spesa da istituire
nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di un
nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per Piccoli
Comuni fino a 3.500 abitanti. Con il decreto di cui al
precedente periodo sono individuate le modalita' e i
termini di accesso al finanziamento del programma di
interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
abitanti per lavori di immediata cantierabilita' per la
manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture
pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche.
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205.
8. Al fine di garantire la realizzazione e il
completamento delle opere di cui all'articolo 86 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche sulla
base della ricognizione delle pendenze di cui all'articolo
49, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, a individuare:
a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
rapporti attivi e passivi della cessata gestione
commissariale, rispetto all'avvio ovvero al completamento
degli interventi di cui all'articolo 86 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con relativa indicazione delle
modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio o il
completamento degli interventi stessi;
b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
interventi completati da parte della gestione
commissariale;
c) i centri di costo delle amministrazioni
competenti cui trasferire le risorse presenti sulla
contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario ad
acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728, di
cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
Regione Campania provvede al completamento delle attivita'
relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana Strada
a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda" subentrando nei
rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
autorizzata alla liquidazione delle somme spettanti alle
imprese esecutrici utilizzando risorse finanziarie nella
propria disponibilita', comunque destinate al completamento
del citato collegamento e provvede alle occorrenti
attivita' di esproprio funzionali alla realizzazione
dell'intervento. La Regione Campania puo' affidare
eventuali contenziosi all'Avvocatura dello Stato, previa
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
di vigilanza per l'attuazione degli interventi di
completamento della strada a scorrimento veloce
"Lioni-Grottaminarda", anche ai fini dell'individuazione
dei lotti funzionali alla realizzazione dell'opera. La
costituzione e il funzionamento del Comitato, composto da
cinque componenti di qualificata professionalita' ed
esperienza cui non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati, non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
11. Ai fini degli effetti finanziari delle
disposizioni di cui ai commi 8 e 9, le risorse esistenti
sulla contabilita' speciale 3250, intestata al commissario
ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale n. 1728,
di cui all'articolo 86, comma 3 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono riassegnate, ove necessario, mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, alle
Amministrazioni titolari degli interventi.
12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria
colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto
legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente:
" 148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148
si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno
2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27
dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono
conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai
commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della citata legge n.
205 del 2017".
12-ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente".
12-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"In caso di assenza o impedimento temporaneo del
Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato e'
presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in
qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo,
le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
anziano per eta'".
12-quinquies. All'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono
sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021";
b) al comma 9, le parole: "con la consegna delle
opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021".
12-sexies. Al primo periodo del comma 13
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
le parole: "Nodo stazione di Verona" sono aggiunte, in
fine, le seguenti: "nonche' delle iniziative relative
all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di
Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro
(Mantova)".
12-septies. Al fine di consentire il celere riavvio
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e assicurare il
collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei
Giovi e il Porto storico di Genova, i progetti
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole", "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" e
"Potenziamento Genova-Campasso" sono unificati in un
Progetto unico, il cui limite di spesa e' definito in
6.853,23 milioni di euro ed e' interamente finanziato
nell'ambito delle risorse del contratto di programma RFI.
Tale finalizzazione e' recepita nell'aggiornamento del
contratto di programma - parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
unitario del Progetto unico e il cronoprogramma degli
interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto unico possono essere
destinate agli altri interventi nell'ambito dello stesso
Progetto unico. Le opere civili degli interventi
"Potenziamento infrastrutturale Voltri-Brignole" e
"Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
costituiscono lavori supplementari all'intervento "Linea
AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi" ai sensi
dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. E'
autorizzato l'avvio della realizzazione del sesto lotto
costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico
dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia' assegnate
alla RFI per il finanziamento del contratto di programma -
parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni di euro
anche nell'ambito del riparto del Fondo per gli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di
cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre
2017, n. 205.
12-octies. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Presidente della Giunta regionale della Liguria, nomina,
con proprio decreto e senza oneri per la finanza pubblica,
il Commissario straordinario per il completamento dei
lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento
dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - In vigore dal 29 aprile 2012 (Omissis)
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
«Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
di razionalizzazione dell'attivita' dei commissari
straordinari). - In vigore dal 31 luglio 2021 (Omissis)
3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei
commissari o sub commissari di cui al comma 2 e' composto
da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte variabile,
strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi
ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non
puo' superare 50 mila euro annui. Con la medesima
decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini
stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per
gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti
prima di tale data. La violazione delle disposizioni del
presente comma costituisce responsabilita' per danno
erariale.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 773, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023):
«Art. 1. - (Omissis)
In vigore dal 1 gennaio 2021 773. Al fine di
accelerare e di garantire sotto il profilo ambientale,
economico e sociale la realizzazione delle opere connesse
agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei
territori della regione Lombardia, della regione Veneto e
delle province autonome di Trento e di Bolzano e di
incrementare l'attrattivita' turistica dei citati
territori, e' autorizzata, con riferimento a tutte le aree
olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 94-bis, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 94-bis (Disposizioni urgenti per il territorio
di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici
del mese di novembre 2019). - In vigore dal 25 luglio 2021
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19 e di consentire
la ripresa economica dell'area della Provincia di Savona,
la Regione Liguria, nel limite delle risorse disponibili
destinate alla medesima regione ai sensi dell'articolo 44,
comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, puo' erogare negli anni 2020 e 2021, nel limite di
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e
2021, un'indennita' pari al trattamento straordinario di
integrazione salariale, comprensiva della relativa
contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici
mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del
territorio di Savona impossibilitati a prestare attivita'
lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana
verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in
concessione alla societa' Funivie S.p.a. in conseguenza
degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre
2019. La misura di cui al primo periodo e' residuale
rispetto ai trattamenti di integrazione salariale, compresi
quelli a carico dei fondi di solidarieta' di cui al titolo
II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo
2020, n. 16 (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025,
nonche' in materia di divieto di attivita' parassitarie),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020,
n. 31, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026
S.p.A.). - In vigore dal 8 agosto 2021 1. E' autorizzata la
costituzione della Societa' «Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 S.p.A.», con sede in Roma, il cui oggetto sociale
e' lo svolgimento delle attivita' indicate al comma 2. La
Societa' e' partecipata dai Ministeri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti nella misura
del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla
Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna,
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura
del 5 per cento ciascuna. La Societa' e' sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5,
comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La
Societa' e' iscritta di diritto nell'elenco di cui
all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'atto costitutivo e lo statuto sono
predisposti nel rispetto della normativa in materia di
societa' per azioni e del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica.
(Omissis)
11. Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono
attribuite alla Societa' le somme previste alla voce «oneri
di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun
progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare e'
commisurato sino al limite massimo del 3 per cento
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture
ed e' desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel
sistema di monitoraggio di cui al comma 12. Le somme
previste nei quadri economici destinate ai servizi di
ingegneria e architettura restano nella disponibilita'
della Societa', che puo' svolgere direttamente i suddetti
servizi o affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure
previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
11-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto
con l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
possono essere individuati gli interventi, tra quelli
ricompresi nel piano predisposto dalla Societa' ai sensi
del comma 2, caratterizzati da elevata complessita'
progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui
all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 44, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Semplificazioni procedurali in materia di
opere pubbliche di particolare complessita' o di rilevante
impatto). - In vigore dal 31 luglio 2021 (Omissis)
7. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base
della procedura di affidamento condotta ai sensi
dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta
altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede
di conferenza di servizi e di VIA, nonche' di quelle
impartite ai sensi del comma 6 ed all'esito della stessa la
stazione appaltante procede direttamente all'approvazione
del progetto posto a base della procedura di affidamento
nonche' dei successivi livelli progettuali.
7-bis. Le disposizioni dell'articolo 48, comma 5,
primo, terzo e quarto periodo, si applicano anche ai fini
della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
(Omissis).».
- Si riporta l'articolo 1-septies del decreto-legge 25
maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la
salute e i servizi territoriali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-septies (Disposizioni urgenti in materia di
revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici).
- In vigore dal 25 luglio 2021 1. Per fronteggiare gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da
costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021,
per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021, con proprio
decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1
si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente
articolo, anche in deroga a quanto previsto dall' articolo
133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i
contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a),
del medesimo codice, determinate al netto delle
compensazioni eventualmente gia' riconosciute o liquidate
in relazione al primo semestre dell'anno 2021, ai sensi del
medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle
quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero
annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori
nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 30
giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con
riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento
se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10
per cento complessivo se riferite a piu' anni.
(Omissis).».
 
Art. 16 bis
Misure urgenti per il completamento
della strada statale 291 della Nurra in Sardegna

1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche al completamento della strada statale 291 della Nurra in Sardegna».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive),
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Ulteriori disposizioni urgenti per lo
sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per
il rilancio dell'economia). - (Omissis)
3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui
ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilita' e di
cantierabilita' si realizzano quando i relativi
adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono
compiuti entro il 31 dicembre 2021. Per gli interventi
relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada
per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e
Salerno, di cui alla lettera c) del comma 2 del presente
articolo, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di
finanziamento possono essere compiuti entro il 31 dicembre
2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici
di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema
di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti. Le disposizioni del
precedente periodo si applicano anche al completamento
della strada statale 291 della Nurra in Sardegna.
(Omissis).».
 
Art. 16 ter
Modifica all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
1. All'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 48, comma 3, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge29 luglio 2021, n. 108, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento
dei contratti pubblici PNRR e PNC). - (Omissis)
3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere
alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di
cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura
strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non
imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei
termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure
ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al
PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di
assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno
evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al
presente comma mediante i rispettivi siti internet
istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo
precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico
puo' presentare un'offerta.
(Omissis).».
 
Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.