Gazzetta n. 280 del 24 novembre 2021 (vai al sommario) |
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LEGGE 28 ottobre 2021, n. 168 |
Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo Statuto dell'East Mediterranean Gas Forum (EMGF), fatto al Cairo il 22 settembre 2020. |
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Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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TRADUZIONE NON UFFICIALE
STATUTO DEL FORUM DEL GAS DEL MEDITERRANEO ORIENTALE (EMGF)
I Governi Cipriota, Egiziano, Greco, Israeliano, Italiano, Giordano e Palestinese (di seguito denominati Membri Fondatori), Riconoscendo che le scoperte significative di gas al largo nel Mediterraneo orientale avranno un impatto profondo sullo sviluppo energetico e economico della regione, Comprendendo che le nuove scoperte e lo sfruttamento di significativi giacimenti di gas sono di importanza vitale per la sicurezza energetica e la prosperita' della regione, Desiderando cooperare per monetizzare le loro riserve, utilizzare le loro infrastrutture esistenti e costruirne di nuove, secondo necessita' a beneficio e per il benessere del loro popolo, Confermando la loro adesione all'annuncio fatto dai Ministri dell'energia dei Membri Fondatori durante la loro riunione tenuta al Cairo il 14 gennaio 2019, al fine di istituire il Forum del gas del Mediterraneo orientale, Riconoscendo l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare del 10 dicembre 1982. Affermando che niente in questo statuto influenzera' diritti o obblighi esistenti di qualsiasi Membro dell'EMGF ai sensi di qualsiasi altro trattato internazionale o regola di diritto internazionale. Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Istituzione del Forum
I Membri Fondatori con il presente istituiscono il Forum del gas del Mediterraneo orientale, quale organizzazione regionale intergovernativa, di seguito denominata « EMGF » o « Forum », in conformita' ai seguenti termini e condizioni. |
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Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo Statuto di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 dello Statuto stesso. |
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Articolo 2
Obiettivi
1. Gli obiettivi fondamentali del Forum sono: a) Rispettare i diritti degli Stati Membri sulle loro risorse di gas naturale e cooperare per gestire lo sviluppo, l'uso e la conservazione sostenibili, efficienti ed ecologicamente responsabili delle risorse di gas naturale a beneficio dei loro popoli; b) Favorire la cooperazione, creando un dialogo strutturato e sistematico sulle questioni attinenti al gas naturale, e definire un'agenda per formulare politiche regionali al riguardo. Il Forum si focalizzera' sulla cooperazione governativa e intendera' definire strategie comuni basate su una visione condivisa per il futuro delle risorse della regione; c) Sostenere gli sforzi dei paesi produttori e/o dei paesi con riserve di gas nella regione per accelerare la monetizzazione delle riserve esistenti e future: promuovendo la cooperazione tra di loro, e con i paesi di transito e consumatori nella regione; esaminando i modi per utilizzare le infrastrutture esistenti e sviluppando piu' opzioni di infrastrutture per accogliere future scoperte secondo necessita'; d) Aiutare i paesi consumatori ad assicurare la loro domanda e a partecipare con i paesi di transito, al fine di consentire un partenariato sostenibile tra gli attori chiave attraverso le fasi della catena di valore nell'industria del gas; e) Sostenere la formazione di un mercato regionale del gas che dia beneficio ai membri attraverso la sicurezza dell'offerta e della domanda, lo sviluppo ottimizzato delle risorse, il costo ottimizzato delle infrastrutture, prezzi competitivi e relazioni commerciali rafforzate; f) Contribuire al dialogo per liberare l'intero potenziale delle risorse di gas della regione conducendo in prospettiva allo sviluppo di un mercato regionale del gas e potenzialmente di un polo commerciale. 2. Gli obiettivi di cui sopra saranno promossi attraverso quanto segue: a) Sviluppare politiche e strategie per la cooperazione per consentire l'utilizzo efficiente delle riserve della regione, permettendo una pianificazione adeguata e costruendo una chiara visione futura del mercato; b) Accrescere la cooperazione governativa per cui i paesi produttori, consumatori e di transito e/o i paesi con riserve di gas nella regione cooperano su questioni tecniche ed economiche; c) Condurre dialoghi tecnici e commerciali tra i membri; d) Mirare a sviluppare un mercato regionale del gas sostenibile, attraverso relazioni commerciali sostenibili e sviluppare infrastrutture affidabili al fine di considerare i modi per consentire una risposta efficiente e agile alle variazioni del mercato; e) Sostenere la cooperazione tra soci in affari; inclusi diversi portatori di interesse (produttori, commercianti, autorita' preposte al rilascio delle licenze, fornitori, gestori dei sistemi di trasmissione (TSOs), gestori dei sistemi di distribuzione, gestori dei sistemi di stoccaggio e del gas naturale liquefatto (LNG); f) Scambiare esperienze e buone pratiche su questioni correlate al gas naturale e fornire agevolazione governativa per condurre studi per promuovere progetti regionali sul gas; g) Promuovere la discussione su quadri e standard coerenti per l'offerta tra i Membri (regolamenti commerciali, tassazione, linee guida ambientali); tenere in considerazione le leggi rispettive dei Membri del Forum; h) Sostenere il finanziamento dei progetti, facilitando la cooperazione con istituzioni finanziarie e promuovendo politiche per minimizzare il rischio d'investimento; i) Promuovere la cooperazione tra i membri su progetti di sviluppo sul campo e incoraggiare, dove possibile, l'uso comune di infrastrutture esistenti o nuove, per accelerare la monetizzazione delle scoperte di gas. |
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Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'esecuzione dello Statuto di cui all'articolo 1, valutati in euro 138.800 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Articolo 3
Adesione
I membri dell'EMGF sono le Parti di questo Statuto. |
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Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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Articolo 4
Ammissione
Il Forum e' aperto a qualsiasi Governo del Mediterraneo orientale che rappresenti un paese produttore, consumatore o di transito di gas che desideri diventare Membro ed e' ritenuto capace e disponibile a condividere gli interessi comuni e a raggiungere gli obiettivi del Forum, purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) Presentazione di una domanda al Segretariato al fine di ottenere lo status di Membro del Forum (un « Membro »); b) Approvazione per consenso dei Membri Fondatori che hanno firmato e ratificato lo Statuto, cioe' senza obiezioni di alcuno di questi Membri Fondatori. |
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Articolo 5
Status di Osservatore
Lo status di Osservatore nel Forum e' aperto, su richiesta, a qualsiasi paese produttore, consumatore o di transito del gas, o organizzazione intergovernativa regionale o internazionale che si renda disponibile a dare un contributo pratico e valido al lavoro del Forum purche' siano rispettate le seguenti condizioni: a) Presentazione di una domanda al Segretariato che includa l'accettazione formale dello Statuto dell'EMGF, al fine di ottenere lo status di Osservatore del Forum (« Osservatore »); b) Approvazione per consenso della Riunione ministeriale, cioe' senza obiezioni di alcun Membro dell'EMGF (di seguito « consenso »). Gli osservatori possono prendere parte alle Riunioni ministeriali e partecipare alle discussioni, ma non hanno diritto di voto. Gli osservatori possono anche essere invitati dalla Riunione ministeriale a partecipare a qualsiasi Riunione ministeriale straordinaria, alle riunioni del Consiglio di amministrazione o dei Gruppi di lavoro di Esperti e a partecipare alle loro deliberazioni senza diritto di voto. Su richiesta di qualsiasi Stato Membro, una riunione puo' avere luogo con la partecipazione dei soli Membri. |
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Articolo 6
Organi principali
Il Forum ha tre organi principali: I. La Riunione ministeriale; II. Il Consiglio di amministrazione; III. Il Segretariato. |
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Articolo 7
La Riunione ministeriale
1. La Riunione ministeriale e' il principale organo di Governo del Forum e serve come luogo per un dialogo regionale del gas di alto livello, aperto, informato e continuo tra i Membri del Forum. 2. La Riunione ministeriale e' composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Una delegazione puo' essere composta da uno o piu' delegati, purche' un delegato agisca quale Capo della Delegazione. 3. La Riunione ministeriale deve avere un quorum di almeno due terzi dei Membri per essere convocata. 4. Ogni Membro dispone di un voto. Tutte le decisioni e le pubblicazioni della Riunione ministeriale sono adottate per consenso. 5. Un Membro che non puo' partecipare ad una Riunione ministeriale ha il diritto di notificare al Segretariato la sua obiezione ad una decisione non oltre due settimane dalla notifica del Segretariato ai Membri del risultato della riunione. 6. La Riunione ministeriale si tiene annualmente presso la sede del Forum. Tuttavia la Riunione puo' tenersi in qualsiasi altro paese come concordato dai Membri in base ad una decisione presa per consenso a tal fine. |
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Articolo 8
Riunione ministeriale straordinaria
Riunioni Ministeriali straordinarie possono essere convocate su richiesta di un Membro, previa notifica al Segretario Generale, o dal Segretario Generale dell'EMGF, dopo consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale e subordinatamente all'approvazione a maggioranza semplice dei Membri. La data e il luogo della Riunione ministeriale straordinaria sono determinati dal Segretario Generale dell'EMGF in consultazione con il Presidente della Riunione ministeriale. |
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Articolo 9
Presidenza della Riunione ministeriale
1. La Riunione ministeriale nomina alla sua prima riunione un Presidente della Riunione ministeriale tra i Ministri dei Membri in ordine alfabetico. Il mandato di ogni Presidenza e' un periodo di un anno solare. Tutti i Membri Fondatori hanno il proprio turno alla Presidenza del Forum prima di ogni nuovo Membro. 2. Il Presidente, in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione e il Segretariato, dirige la Riunione ministeriale si' che conduca ad un dialogo focalizzato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del Forum. 3. In caso di assenza del Presidente, o quando sia incapace di svolgere le sue funzioni, le funzioni del Presidente della Riunione ministeriale sono esercitate sono esercitate dal Presidente Supplente della Riunione ministeriale, che e' il Ministro del Membro che assume la Presidenza della Riunione ministeriale nel mandato successivo. 4. Il Segretario Generale e' il Segretario della Riunione ministeriale. |
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Articolo 10
Funzioni della Riunione ministeriale
La Riunione ministeriale: 1. Nomina il Segretario Generale; 2. Formula la politica generale del Forum e determina i modi e i mezzi appropriati per la sua attuazione; 3. Decide in merito a ogni nuova richiesta di adesione al Forum; 4. Conferma la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione; 5. Ordina al Consiglio di amministrazione di presentare relazioni e o di fare raccomandazioni su qualsiasi questione di interesse del Forum; 6. Prende in considerazione e decide circa le relazioni e raccomandazioni presentate dal Consiglio di amministrazione; 7. Prende in considerazione e decide circa il bilancio del Forum quale presentato dal Consiglio di amministrazione; 8. Prende in considerazione e decide circa il bilancio finale e la relazione del Revisore, quale presentati dal Consiglio di amministrazione; 9. Nomina il Revisore del Segretariato su raccomandazione del Consiglio di amministrazione per la durata di un anno; 10. Approva ogni emendamento a questo Statuto; 11. Nomina il Presidente del Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 11
Altre questioni
Tutte le questioni che non sono espressamente assegnate ad altri organi del Forum ricadono nella competenza della Riunione ministeriale. |
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Articolo 12
Membri del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da alti funzionari rappresentanti i Ministri responsabili per le questioni di energia dai Membri del Forum nominati da ogni Membro (un candidato da ogni Membro). 2. Ogni Membro e' rappresentato in tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione. 3. Il Consiglio di amministrazione ha un quorum di almeno due terzi dei Membri. 4. Ogni Membro del Consiglio di amministrazione dispone di un voto e le decisioni del Consiglio di amministrazione saranno prese per consenso. |
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Articolo 13
Condotta degli affari del Consiglio di amministrazione
1. I Membri del Consiglio di amministrazione si incontrano due volte all'anno, a intervalli adeguati che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio di amministrazione a seguito di consultazione con il Segretario Generale. 2. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengono di norma presso la sede del Forum, e possono anche tenersi in ogni altro paese come concordato dai membri del Consiglio di amministrazione in base ad una decisione presa per consenso a tal fine. 3. Una riunione straordinaria del Consiglio di amministrazione puo' essere convocata su richiesta del Presidente del Consiglio di amministrazione, del Segretario Generale, o di due terzi dei membri del Consiglio di amministrazione. 4. Il Consiglio di amministrazione puo' istituire gruppi di lavoro di esperti o comitati per assistere nello svolgimento delle funzioni. |
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Articolo 14
Funzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione: 1. Dirige la condotta degli affari del Forum ed esamina l'implementazione delle decisioni della Riunione ministeriale; 2. Prende in considerazione e decide circa ogni relazione presentata dal Segretario Generale; 3. Presenta relazioni e fa raccomandazioni alla Riunione ministeriale sugli affari del Forum; 4. Approva il programma di lavoro del Segretariato; 5. Esamina ed approva il bilancio annuale del Forum per ogni anno solare come preparato dal Segretario Generale e lo presenta alla Riunione ministeriale per approvazione; 6. Raccomanda alla Riunione ministeriale la nomina del Revisore del Segretariato per la durata di un anno; 7. Prende in considerazione il bilancio finale e la relazione del Revisore e li presenta alla Riunione ministeriale per approvazione; 8. Adotta la struttura e la forza del personale del Segretariato, e approva la nomina dei Capi di Dipartimento, su nomina dei Membri, con la dovuta considerazione da dare alle raccomandazioni del Segretariato Generale; 9. Predispone l'agenda della Riunione ministeriale; 10. Valuta le qualifiche dei candidati alla posizione di Segretario Generale e fa le necessarie raccomandazioni alla Riunione ministeriale per la sua decisione; 11. Definisce le questioni procedurali. 12. Qualsiasi altra questione delegata o affidata al Consiglio di amministrazione dalla Riunione ministeriale. 13. Il Consiglio di amministrazione puo', su approvazione della Riunione ministeriale, istituire altri Comitati consultivi per assistere l'EMGF nel raggiungere i propri obiettivi. |
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Articolo 15
Presidente del Consiglio di amministrazione
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e' l'alto funzionario che rappresenta la Presidenza del Forum in quell'anno. 2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione convoca le riunioni del Consiglio di amministrazione e le presiede. Coordina con il Segretariato la preparazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 16
Il Segretariato
1. Il Segretariato svolge le funzioni amministrative del Forum in conformita' alle disposizioni di questo Statuto sotto la direzione del Consiglio di amministrazione. 2. Esso e' composto dal Segretario Generale e dal personale che possa essere richiesto per esercitare le sue funzioni. 3. Il Segretariato pianifica, organizza ed esegue attivita' incluse e assegnategli dalla Riunione ministeriale, prende parte alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni attivita' aggiuntiva assegnatagli dal Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 17
Il Segretario Generale
1. Il Segretario Generale e' il rappresentante legalmente autorizzato del Forum. 2. Il Segretario Generale e' a capo del Segretariato e in tale funzione ha l'autorita' di dirigere gli affari del Forum in conformita' a questo Statuto, alle direttive e alle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Riunione ministeriale. 3. Il Segretario Generale e' responsabile e risponde al Consiglio di amministrazione e alla Riunione ministeriale. 4. Il Segretario Generale svolge i propri compiti in modo imparziale. |
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Articolo 18
Nomina del Segretario Generale
1. La Riunione ministeriale nomina il Segretario Generale per consenso per un periodo di tre anni che puo' essere prorogato per un ulteriore mandato. 2. Tale nomina avverra' su designazione dei candidati dai Membri e dopo che sia stata effettuata una valutazione delle qualifiche dei candidati dal Consiglio di amministrazione. 3. Il Segretario Generale ha quindici anni di esperienza, dei quali almeno dieci in posizioni direttamente correlate all'industria del gas, e cinque anni in posizioni esecutive di alta responsabilita' o dirigenziali. E' auspicabile esperienza nelle relazioni Governo-azienda e negli aspetti internazionali dell'industria del gas. 4. Il Segretario Generale e' cittadino di uno Stato membro. 5. Il Segretario Generale mantiene la residenza nella citta' dove e' localizzata la sede del Forum. 6. Le remunerazioni del Segretario Generale sono determinate ai sensi del Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 19
Doveri del Segretario Generale
1. I doveri del Segretario Generale consistono in: a) Assicurare che il bilancio e il programma di lavoro del Forum siano rispettati; b) Organizzare e amministrare il lavoro del Forum; c) Assicurare che le funzioni e i compiti assegnati al Segretariato siano eseguiti correttamente; d) Predisporre le relazioni per la presentazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione riguardanti questioni che richiedono considerazione e decisione; e) Informare il Consiglio di amministrazione di tutte le attivita' del Segretariato, di tutti gli studi intrapresi e del progresso dell'attuazione delle risoluzioni della Riunione ministeriale; f) Assicurare il corretto svolgimento dei compiti che possano essere assegnati al Segretariato dalla Riunione ministeriale o dal Consiglio di amministrazione. 2. Il Segretario Generale e' responsabile nei confronti del Consiglio di amministrazione per tutte le attivita' del Segretariato. Le funzioni dei diversi dipartimenti del Segretariato sono svolte per suo conto e sotto la sua autorita' e direzione. 3. Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Segretario Generale non potesse partecipare ad una riunione del Consiglio di amministrazione, nomina un funzionario in carica presso il Segretariato per rappresentarlo alla riunione. 4. Il Segretario Generale e' assistito nell'adempimento dei doveri da strutture sufficienti ed efficienti considerate necessarie e approvate dal Consiglio di amministrazione per eseguire le funzioni e gli obiettivi del Forum. 5. La struttura del Segretariato sara' predisposta dal Segretario Generale conformemente ai compiti e doveri assegnati dal Consiglio di amministrazione. 6. I Capi di Divisioni e/o Dipartimenti sono nominati dal Segretario Generale su designazione dei Membri e con l'approvazione del Consiglio di amministrazione. 7. Gli altri funzionari del Segretariato sono nominati dal Segretario Generale su designazione degli Stati Membri o tramite reclutamento diretto in conformita' al Regolamento del Personale. Nell'operare queste nomine, il Segretario Generale da' la dovuta considerazione all'efficienza e all'efficacia del Segretariato. 8. Il Segretario Generale puo', su approvazione del Consiglio di amministrazione, convocare in qualsiasi momento gruppi di lavoro di esperti per svolgere studi su argomenti specifici di interesse dei Membri. Il Segretario Generale ha il diritto entro le pertinenti disposizioni di bilancio di incaricare consulenti o convocare gruppi di lavoro composti di rappresentanti di Membri del Forum per fornire consulenza su questioni particolari o per condurre studi di esperti quando tale lavoro non possa essere intrapreso dal Segretariato. 9. Il Segretario Generale e' il Depositario dello Statuto. |
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Articolo 20
Personale del Segretariato
I dipendenti internazionali dai paesi membri costituiscono il personale di base del Segretariato. Nell'esecuzione delle loro funzioni, essi non sollecitano, ne' accettano istruzioni da alcun Governo, o da alcuna altra autorita' al di fuori del Forum. Essi si astengono da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di dipendenti internazionali e si impegnano a svolgere i loro doveri tenendo presenti gli interessi del Forum. Il personale internazionale puo' essere distaccato dai Membri o nominato dal Segretario Generale. Le remunerazioni del personale del Segretariato sono determinate in conformita' al Regolamento del Personale approvato dal Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 21
Comitato consultivo dell'industria del gas
1. E' istituito un Comitato consultivo dell'industria del gas per consigliare e assistere il Consiglio di amministrazione e il Segretario Generale sulle attivita' del Forum e puo' sottoporre raccomandazioni e studi secondo gli obiettivi del Forum. Esso tiene le proprie riunioni a margine delle riunioni ministeriali e del Consiglio di amministrazione. I Membri del Comitato consultivo dell'industria del gas possono anche, su invito della Riunione ministeriale e/o del Consiglio di amministrazione, partecipare alle rispettive riunioni. 2. Il Comitato consultivo dell'industria del gas include rappresentanti delle imprese commerciali e delle entita' industriali, incluse compagnie petrolifere internazionali (« IOCs »), compagnie petrolifere nazionali (« NOCs »), commercianti, spedizionieri, operatori di GNL, gestori dei sistemi di trasmissione (« TSOs »), gestori dei sistemi di distribuzione (« DSOs »), autorita' preposte al rilascio delle licenze e altri che sono attivi nell'ambito della giurisdizione dei Membri del Forum, previo consenso del Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 22
Organismi specializzati
1. La Riunione ministeriale puo' istituire organismi specializzati, secondo le circostanze, al fine di studiare alcune questioni di particolare importanza. Gli organismi specializzati operano conformemente alle risoluzioni predisposte a tal fine. 2. Gli organismi specializzati operano nel quadro generale del Segretariato, sia funzionalmente che finanziariamente. 3. Gli organismi specializzati agiscono sempre conformemente agli obiettivi del Forum qui enunciati e alle decisioni della Riunione ministeriale. |
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Articolo 23
Disposizioni finanziarie
1. Il bilancio del Forum viene redatto per ogni anno solare. L'anno di bilancio dell'EMGF inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 2. La Riunione ministeriale, nell'accettare qualsiasi osservatore nel Forum, puo' richiedere a tale membro osservatore di pagare una sottoscrizione annuale fissa da considerare quale suo contributo finanziario al Forum. 3. I contributi al bilancio dell'EMGF sono ripartiti su base paritaria tra tutti i Membri dopo aver preso in considerazione le sottoscrizioni annuali degli osservatori. 4. Ogni Membro sostiene tutte le spese per la sua partecipazione alle Riunioni ministeriali e ai gruppi di lavoro di esperti. 5. Il Forum sostiene le spese di viaggio dei membri del Consiglio di amministrazione che partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione. |
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Articolo 24
Obblighi dei Membri
1. L'EMGF e' basato sul principio dell'eguaglianza dei Membri, che possono godere dei relativi diritti e benefici e adempiono agli obblighi da loro assunti dall'entrata in vigore di questo statuto. 2. Questo Statuto e' applicato nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e dei regolamenti dei Membri nonche' nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'adesione di Membri del Forum all'Unione europea. |
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Articolo 25
Emendamenti
1. Gli emendamenti a questo Statuto possono essere proposti da qualsiasi Membro previa comunicazione scritta agli altri membri comprendente le modifiche proposte. Tali modifiche proposte sono prese in considerazione dal Consiglio di amministrazione che, se cosi' decide, raccomanda la loro adozione alla Riunione ministeriale. Qualsiasi emendamento a questo Statuto deve essere approvato dalla Riunione ministeriale per consenso. 2. Tutti gli emendamenti di questo Statuto adottati in accordo con paragrafo 1 sono comunicati dal Depositario a tutti i Membri per ratifica, accettazione o approvazione. Essi entrano in vigore e formano parte integrante del presente statuto una volta ricevuti dal Depositario gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da tutti i Membri. |
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Articolo 26
Lingua del Forum
L'inglese e' la lingua ufficiale del Forum. |
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Articolo 27
Divergenze sull'interpretazione
Qualsiasi divergenza che possa sorgere riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni dello Statuto sara' risolta mediante negoziazioni e consultazioni tra i Paesi membri all'interno degli organi del Forum. |
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Articolo 28
Sede
La sede del Forum e' al Cairo, Repubblica araba d'Egitto. Il Paese ospitante e il Forum concludono un Accordo di sede per garantire all'EMGF i privilegi e le immunita' necessarie allo svolgimento delle sue funzioni. |
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Articolo 29
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Lo Statuto e' aperto alla firma di tutti i Membri Fondatori dello Statuto al momento dell'adozione da parte dei Ministri rappresentanti i Governi dei Membri Fondatori. 2. Il presente Statuto e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Membri Fondatori firmatari del presente Statuto. 3. A seguito dell'entrata in vigore dello Statuto, i Membri Fondatori che devono ancora firmare e ratificare lo Statuto, possono farlo senza alcuna condizione. 4. Questo Statuto e' aperto all'adesione di qualsiasi paese che non abbia firmato il presente Statuto dopo che la sua adesione sia stata approvata dalla Riunione ministeriale conformemente all'articolo 4 di questo Statuto. 5. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione sono depositati presso il Governo della Repubblica araba d'Egitto, che e' il Depositario di questo Statuto finche' le rispettive funzioni siano trasferite al Segretario Generale del Forum all'entrata in vigore di questo Statuto. |
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Articolo 30
Entrata in vigore
1. Questo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione ad opera di almeno cinque dei Membri Fondatori firmatari dello Statuto. 2. Per i Membri che aderiscono a questo Statuto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 29, lo Statuto entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dei loro strumenti di adesione. 3. Il Depositario informa tutti i membri della data in cui lo Statuto entra in vigore, e di qualsiasi ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di altri paesi presentata conformemente all'articolo 29 (4) e della relativa entrata in vigore. |
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Articolo 31
Ritiri
Un Membro puo' ritirare la propria adesione presentando una notifica scritta a questo riguardo al Segretario Generale con funzioni di Depositario, che informa i membri del Forum. Tale comunicazione avra' effetto dopo due mesi a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Riunione ministeriale, a condizione che il Membro abbia al momento di detta notifica adempiuto a tutti gli obblighi finanziari derivanti dalla sua adesione. Fatto al Cairo, questo 22 settembre 2020, in sette originali in lingua inglese, di cui uno dovra' essere conservato da ogni Membro Fondatore. |
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