Gazzetta n. 282 del 26 novembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 settembre 2021, n. 130
Testo del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 231 del 27 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 25 novembre 2021, n. 171 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1) recante: «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nonche' per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Art. 1

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore elettrico

1. Anche al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, confermando per il quarto trimestre dell'anno 2021 quanto disposto per il terzo trimestre del medesimo anno dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, gli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche sono parzialmente compensati mediante:
a) l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro ((nell'anno 2021)), dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero della transizione ecologica. Le risorse di cui alla presente lettera sono destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro.
2. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 1, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. A tal fine, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 5-bis (Misure per il settore elettrico). - 1.
Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle
tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il
terzo trimestre dell'anno 2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di anidride carbonica (CO2), di cui all'art. 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'art. 23
del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota
di competenza del Ministero della transizione ecologica e
per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo
economico, e' destinata nella misura complessiva di 609
milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che
trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali, entro il 30 settembre 2021,
risorse pari a 591 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro, ai sensi dell'art.
77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo
delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui
capitoli dello stato di previsione del Ministero della
transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo
economico, finanziati con quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'art. 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza
delle medesime amministrazioni. A tal fine le
disponibilita' in conto residui sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di
quota parte dei proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'art. 23 del decreto legislativo
9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della
transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto
presso la Tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'art. 36, sono collocate all'asta a
norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo
delle quote da collocare all'asta e' determinato con
decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, "anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102";
n) coprire le spese di cui all'art. 4, commi 6, 7 e
12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'art. 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'art. 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'art. 10, paragrafo 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
 
Allegato 1

(di cui all'art. 4 comma 1)

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI ABROGATE
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 1, commi 5, 6 e 7, |
| |del decreto legislativo 15 |
|1 |dicembre 2014, n. 188. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 4 del decreto |
| |legislativo 12 maggio 2016, |
|2 |n. 93. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 51, comma 1, del |
| |decreto-legge 16 luglio 2020,|
| |n. 76, convertito, con |
| |modificazioni, dalla legge 11|
|3 |settembre 2020, n. 120. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 3, comma 3, del |
| |decreto legislativo 13 aprile|
|4 |2017, n. 66. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 1, comma 468, della |
| |legge 30 dicembre 2018, n. |
|5 |145. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 74, comma 7-ter, del|
| |decreto-legge 17 marzo 2020, |
| |n. 18, convertito, con |
| |modificazioni, dalla legge 24|
|6 |aprile 2020, n. 27. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 1, comma 146, della |
| |legge 27 dicembre 2019, n. |
|7 |160. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 1, comma 51, della |
|8 |legge 13 luglio 2015, n. 107.|
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 16 del decreto |
| |legislativo 13 aprile 2017, |
|8-bis |n. 64. |
+-----------+-----------------------------+
| |Articolo 1, commi 68 e 69, |
| |della legge 27 dicembre 2017,|
|8-ter |n. 205. |
+-----------+-----------------------------+

 
Art. 2

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore del gas naturale

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione ((per usi civili)) e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del ((testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al)) decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
2. Al fine di contenere per il quarto trimestre 2021 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli ((oneri generali di sistema per il settore del gas)) fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 26, del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative):
«Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas
naturale). - 1. Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC
2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e
per usi industriali, nonche' all'autotrazione, e'
sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di
cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
(Omissis).».
 
Art. 3
Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus
sociale elettrico e gas

1. Per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle ((tariffe per la fornitura di energia elettrica)) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza dell'importo di 450 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 3 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe). - 1. - 8.
(Omissis).
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche
ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone
che versano in gravi condizioni di salute, tali da
richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere
dal 1° gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate
aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla
compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale.
La compensazione della spesa tiene conto della necessita'
di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali
ed e' riconosciuta in forma differenziata per zone
climatiche, nonche' in forma parametrata al numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una
riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente
tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del
predetto beneficio i soggetti interessati presentano al
comune di residenza un'apposita istanza secondo le
modalita' stabilite per l'applicazione delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla
copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto
ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse
stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'art. 14, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per
47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad
essere destinati alle finalita' di cui al citato articolo
2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella
eventualita' che gli oneri eccedano le risorse di cui al
precedente periodo, l'Autorita' per l'energia elettrica ed
il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad
alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore
elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie
per l'attribuzione del beneficio.
9-bis - 13-bis. (Omissis).».
 
((Art. 3 bis

Misure per aumentare la liquidita' dei mercati
dell'energia e ridurre i costi delle transazioni

1. Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati gia' in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 4 agosto 2017, n. 124, si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell'Unione europea, bensi' in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene del 25 ottobre 2005 che istituisce la Comunita' dell'energia, di cui alla decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 86, dell'art. 1, della
legge 4 agosto 2017, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza):
«Art. 1. - 1. - 85. (Omissis).
86. Al fine di aumentare la liquidita' dei mercati
dell'energia, riducendo i costi delle transazioni, a
vantaggio dei consumatori, la clausola di "close-out
netting" prevista per i prodotti energetici all'ingrosso di
cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei
contratti conclusi con clienti finali a prescindere dalla
loro capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in
conformita' a quanto dalla stessa previsto, anche in caso
di apertura di una procedura di risanamento, di
ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione,
di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza
spossessamento del debitore, nei confronti di una delle
parti.
87. - 192. (Omissis).».
- La decisione n. 2006/500/CE del Consiglio, del 29
maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della
Comunita' europea del trattato della Comunita'
dell'energia, e' pubblicata nella G.U.U.E. 20 luglio 2006,
n. L 198.
 
((Art. 3 ter

Disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a
garanzia della sicurezza del sistema energetico

1. All'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema con garanzia di resilienza».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 35, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni).
- 1. (Omissis).
2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema con
garanzia di resilienza; individuazione e sviluppo delle
reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del
gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro
gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi
nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e
coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e
chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di
idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino
in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa
tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le
competenze in materia di servizio ispettivo per la
sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della
legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e
servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti
strumentali e collegamento con le societa' e gli istituti
operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte
energetiche nonche' predisposizione ed attuazione dei piani
di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei
rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattivita'
ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione,
analisi e diffusione di dati statistici in materia
energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile,
nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia circolare
e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze
del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con riferimento
ai valori naturali e ambientali.
3. (Omissis).».
 
Art. 4
Abrogazione e modifica di disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi

1. Le disposizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto sono abrogate.
((2. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita' attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione».))

3. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
((3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) e' abrogata;
b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)» sono soppresse;
c) all'articolo 39, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita',
a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della
legge 13 luglio 2015, n. 107), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Corso di specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria). - 1. La specializzazione per le attivita'
di sostegno didattico alle bambine e ai bambini, alle
alunne e agli alunni con accertata condizione di
disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione
scolastica nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria si consegue attraverso il corso di
specializzazione di cui al comma 2.
2. Il corso di specializzazione in pedagogia e
didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e
l'inclusione scolastica:
a) e' annuale e prevede l'acquisizione di 60
crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300
ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari;
b) e' attivato presso le universita' autorizzate
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca nelle quali sono attivi i corsi di laurea a ciclo
unico in Scienze della Formazione Primaria;
c) e' programmato a livello nazionale dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in
ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema
nazionale di istruzione e formazione;
d) ai fini dell'accesso richiede il superamento di
una prova predisposta dalle universita'.
3. Accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in
possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della formazione primaria che abbiano conseguito ulteriori
60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche
dell'inclusione oltre a quelli gia' previsti nel corso di
laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU,
possono essere riconosciuti i crediti formativi
universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati
magistrali in relazione ad insegnamenti nonche' a crediti
formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del
tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e
all'inclusione.
4. La positiva conclusione del corso di cui al comma
2 e' titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, sono definiti, a decorrere dall'anno
accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalita'
attuative e organizzative del corso di specializzazione in
pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno
didattico e l'inclusione scolastica, nonche' i criteri per
il riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3,
dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche
dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per
l'accesso al medesimo corso di specializzazione.».
- Si riporta il testo del comma 4, dell'articolo 72,
del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101(Attuazione
della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i
pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni
ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in
attuazione dell'art. 20, comma 1, lettera a), della legge 4
ottobre 2019, n. 117), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 72 (Sorveglianza radiometrica su materiali, o
prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo). -
1. - 3. (Omissis).
4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al
comma 3, comunque non oltre il 30 novembre 2021, continua
ad applicarsi l'art. 2 del decreto legislativo 1° giugno
2011, n. 100, e si applica l'art. 7 dell'allegato XIX al
presente decreto. Decorso tale termine e fino all'adozione
del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni
dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita'
di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni
della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti
semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della
sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle
disposizioni del decreto legislativo di cui al primo
periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, del
comma 1 dell'art. 26, del comma 1 dell'art. 39, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola
italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Pubblicita' del sistema della formazione
italiana nel mondo). - 1. (Omissis).
2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente
con le esigenze di sicurezza e di continuita' delle
relazioni internazionali, sono pubblicati:
a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni
scolastiche statali e di quelle paritarie;
b) i dati in forma aggregata degli studenti
frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative
disciplinate dal presente decreto legislativo;
c) i bilanci delle scuole;
d) i dati pubblici afferenti al sistema di
valutazione;
e) i dati, anche curricolari, del personale
destinato all'estero;
f) i dati, i documenti e le informazioni utili a
valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e
d'innovazione del sistema scolastico all'estero;
g) le iniziative per la lingua e la cultura
italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema
della formazione italiana nel mondo;
h) (abrogata).».
«Art. 26 (Rientro in Italia). - 1. Il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale puo' far
cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per
ragioni di servizio o per incompatibilita' di permanenza
nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle
esigenze del sistema scolastico nazionale, la cessazione e'
disposta dal Ministero dell'istruzione, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
2. - 5. (Omissis).».
«Art. 39 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dall'art. 15, pari a euro 170.000 annui a
decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma
202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate;
c) quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del ((Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo)) 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;
d) quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, ((di competenza del Ministero)) della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
e) quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del ((decreto legislativo 3 marzo)) 2011, n. 28, giacenti sul conto di gestione intestato ((allo stesso fondo, da versare)) all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.
2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 6, dell'art. 120, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 120 (Credito d'imposta per l'adeguamento degli
ambienti di lavoro). - 1. - 5. (Omissis).
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
2 miliardi di euro, si provvede ai sensi dell'art. 265.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 5, dell'art. 1, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali):
«Art. 1 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine di
sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza
epidemiologica "Covid-19", e' riconosciuto un ulteriore
contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto e, inoltre, presentano istanza e
ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e che non abbiano indebitamente percepito o
che non abbiano restituito tale contributo.
2. - 4. (Omissis).
5. Al fine di sostenere gli operatori economici
maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore di tutti i soggetti che svolgono attivita'
d'impresa, arte o professione o che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel
territorio dello Stato. Il contributo di cui al presente
comma e' alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I
soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza
per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato
del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere
l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai
sensi del presente comma. In tal caso, il contributo gia'
corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta
dall'Agenzia delle entrate ai sensi dei commi da 1 a 3
verra' scomputato da quello da riconoscere ai sensi del
presente comma. Se dall'istanza per il riconoscimento del
contributo di cui al presente comma emerge un contributo
inferiore rispetto a quello spettante ai sensi dei commi da
1 a 3, l'Agenzia non dara' seguito all'istanza stessa.
6. - 30-quater. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 44, del
decreto-legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali) (Art. 5,
legge n. 225/1992). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del
Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli
utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le
emergenze nazionali.».
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 40, del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (Misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19):
«Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario
straordinario per l'emergenza e alla Protezione civile). -
1. - 2. (Omissis).
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44,
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e'
incrementato di 700 milioni di euro, di cui 19 milioni di
euro da destinare al ripristino della capacita' di risposta
del Servizio nazionale della protezione civile.
4. - (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 23, del
decreto-legislativo 09 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato):
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'art. 36, sono collocate all'asta a
norma del relativo regolamento unionale. Il quantitativo
delle quote da collocare all'asta e' determinato con
decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'art. 4, commi 6, 7 e
12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'art. 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
"Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone" sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'art. 10, paragrafo 5, della
direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 32, del
decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, (Attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE):
«Art. 32 (Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale). - 1. Al fine di corrispondere
all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
settori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui all'art. 3 e degli obiettivi previsti dal Piano
nazionale integrato per l'energia e il clima per gli anni
2021-2030 attraverso la promozione congiunta di domanda e
offerta di tecnologie per l'efficienza energetica e le
fonti rinnovabili, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro
dello sviluppo economico con propri decreti individua,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, interventi e misure per lo sviluppo tecnologico e
industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza
energetica sulla base dei seguenti criteri:
a) gli interventi e le misure sono coordinate con le
disposizioni di sostegno alla produzione da fonti
rinnovabili e all'efficienza energetica al fine di
contribuire, in un'ottica di sistema, al raggiungimento
degli obiettivi nazionali di cui all'art. 3;
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito industriale
e di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei
progetti di cui al punto 1);
iv. ai fondi per la progettualita' degli interventi
di installazione delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico a favore di enti pubblici.
2. Per il finanziamento delle attivita' di cui al
comma 1 e' istituito un fondo presso la Cassa conguaglio
per il settore elettrico alimentato dal gettito delle
tariffe elettriche e del gas naturale in misura pari,
rispettivamente, a 0,02 ceuro/kWh e a 0,08 ceuro/Sm3.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
stabilisce le modalita' con le quali le risorse di cui al
comma 2 trovano copertura a valere sulle componenti delle
tariffe elettriche e del gas, dando annualmente
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico delle
relative disponibilita'.».
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.