Gazzetta n. 282 del 26 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 ottobre 2021, n. 174
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense»;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso con delibera n. 281 del 19 novembre 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, effettuata con nota del 1° settembre 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016,
n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della
professione forense

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, la lettera c) e' soppressa.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 3, e 21,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova
disciplina dell'ordinamento della professione forense):
«Art. 1 (Disciplina dell'ordinamento forense). -
(Omissis).
3. All'attuazione della presente legge si provvede
mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro
della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data
della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio
nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine
territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
da almeno cinque anni e che siano state individuate come
maggiormente rappresentative dal CNF.
Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle
Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che
evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei
pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino
essere stati tempestivamente comunicati, perche' su di essi
sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti.
(Omissis).».
«Art. 21 (Esercizio professionale effettivo,
continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi,
degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla
previdenza forense). - 1. La permanenza dell'iscrizione
all'albo e' subordinata all'esercizio della professione in
modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve
le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di
esercizio professionale. Le modalita' di accertamento
dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e
prevalente della professione, le eccezioni consentite e le
modalita' per la reiscrizione sono disciplinate con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le
modalita' nello stesso stabilite, con esclusione di ogni
riferimento al reddito professionale.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del
Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47
(Regolamento recante disposizioni per l'accertamento
dell'esercizio della professione forense) cosi' come
modificato dal presente regolamento:
«Art. 2 (Modalita' di accertamento dell'esercizio
della professione in modo effettivo, continuativo abituale
e prevalente). - 1. Il consiglio dell'Ordine circondariale,
ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del
presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno
degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma
dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica
di cui al periodo precedente non e' svolta per il periodo
di cinque anni dalla prima iscrizione all'Albo. La
disposizione di cui al secondo periodo si applica anche
all'avvocato iscritto alla sezione speciale di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
96.
2. La professione forense e' esercitata in modo
effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando
l'avvocato:
a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte
di una societa' o associazione professionale che sia
titolare di partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza
telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita'
professionale, anche in associazione professionale,
societa' professionale o in associazione di studio con
altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in
condivisione con altri avvocati;
c) (soppressa);
d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica
certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento
professionale secondo le modalita' e le condizioni
stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura
della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della
professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della
legge.
3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere
congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali
previste per legge.
4. La documentazione comprovante il possesso delle
condizioni di cui al comma 2, e' presentata ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'obbligo di cui al
comma 2, lettera f), decorre dall'adozione del
provvedimento previsto dall'articolo 12, comma 5, della
legge.
5. Con decreto del Ministero della giustizia, da
adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento, sono stabilite le modalita' con cui
ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi
automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre
annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo
71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 ottobre 2021

Il Ministro: Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2771