Gazzetta n. 283 del 27 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177
Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 9;
Vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;
Vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961;
Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 gennaio 2014, recante riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, pubblicato nella Gazzetta della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2014;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della cultura, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, comma 5, ultimo periodo, le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
b) dopo l'articolo 32-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
«Art. 32-quater. - 1. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non e' soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»;
c) al Titolo I, Capo IV, Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente:
«Art. 43-bis. - 1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
2. Per pubblicazione di carattere giornalistico si intende un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che puo' includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilita' editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa. Ai fini del presente articolo le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico.
3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.
4. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti riconosciuti dalla presente legge a favore degli autori e degli altri titolari di diritti concernenti opere o altri materiali inclusi in una pubblicazione a carattere giornalistico, compreso il diritto di sfruttarli anche in forme diverse dalla pubblicazione a carattere giornalistico.
5. Quando un'opera o altri materiali protetti sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al comma 1 non possono essere invocati per impedire l'utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati o per impedire l'utilizzo di opere o di altri materiali la cui protezione sia scaduta.
6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, ne' in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
7. Per estratto molto breve di pubblicazione di carattere giornalistico si intende qualsiasi porzione di tale pubblicazione che non dispensi dalla necessita' di consultazione dell'articolo giornalistico nella sua integrita'.
8. Per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della societa' dell'informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento per l'individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell'equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l'altro del numero di consultazioni online dell'articolo, degli anni di attivita' e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonche' dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilita' e ricavi pubblicitari.
9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l'utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori di cui al comma 3, e' condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle societa' dell'informazione non limitano la visibilita' dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L'ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative puo' essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di buona fede di cui all'articolo 1337 del codice civile.
10. Fermo restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non e' raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per la determinazione dell'equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si e' presentata, l'Autorita' indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate e' conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d'ufficio l'ammontare dell'equo compenso.
11. Quando, a seguito della determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte puo' adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche al fine di esperire l'azione di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
12. I prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, qualora mandatari, o dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, i dati necessari a determinare la misura dell'equo compenso. L'adempimento dell'obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull'adempimento dell'obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al quarto periodo e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Gli editori di cui al comma 3, sia in forma singola che associata o consorziata, riconoscono agli autori degli articoli giornalistici una quota, compresa tra il 2 per cento e il 5 per cento, dell'equo compenso di cui al comma 8, da determinare, per i lavoratori autonomi, su base convenzionale. Per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato tale quota puo' essere determinata mediante accordi collettivi.
14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico. Tale termine e' calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione dell'opera di carattere giornalistico.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta anteriormente al 6 giugno 2019.
16. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative alle eccezioni e alle limitazioni previste dal Capo V del Titolo I, alle misure tecnologiche di protezione previste dal Titolo II-ter, alle difese e sanzioni giudiziarie di cui al Capo III del Titolo III, nonche' l'articolo 2 della legge 20 novembre 2017 n. 167.»;
d) all'articolo 44, le parole «ed il direttore artistico» sono sostituite dalle seguenti: «, il direttore artistico e il traduttore»;
e) all'articolo 46, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche' gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso e' irrinunciabile e le relative forme ed entita' sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.».
f) all'articolo 46-bis:
1) al comma 1, le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»;
2) al comma 3, le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti «un compenso adeguato e proporzionato»;
3) al comma 4, le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione»;
g) all'articolo 68, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalita' di conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto limitazioni o esclusioni di tale diritto.»;
h) all'articolo 69-quater, il comma 12 e' abrogato;
i) dopo l'articolo 70, sono inseriti i seguenti:
«Art. 70-bis. - 1. Sono liberi il riassunto, la citazione, la riproduzione, la traduzione e l'adattamento di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico se effettuati con mezzi digitali, esclusivamente per finalita' illustrative ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, nonche' sotto la responsabilita' di un istituto di istruzione, nei suoi locali o in altro luogo o in un ambiente elettronico sicuro, accessibili solo al personale docente di tale istituto e agli alunni o studenti iscritti al corso di studi in cui le opere o gli altri materiali sono utilizzati.
2. Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o di parti di opere e di altri materiali e la loro comunicazione al pubblico sono sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera.
3. L'eccezione di cui al comma 1 non si applica al materiale destinato principalmente al mercato dell'istruzione e agli spartiti e alle partiture musicali quando sono disponibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzano gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondono alle necessita' e specificita' degli istituti di istruzione e sono da questi facilmente conoscibili ed accessibili.
4. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 1 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di istruzione che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.
5. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 70-ter. - 1. Sono consentite le riproduzioni compiute da organismi di ricerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, per scopi di ricerca scientifica, ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o da altri materiali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente accesso, nonche' la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove espressi in nuove opere originali.
2. Ai fini della presente legge per estrazione di testo e di dati si intende qualsiasi tecnica automatizzata volta ad analizzare grandi quantita' di testi, suoni, immagini, dati o metadati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni, inclusi modelli, tendenze e correlazioni.
3. Ai fini della presente legge per istituti di tutela del patrimonio culturale si intendono le biblioteche, i musei, gli archivi, purche' aperti al pubblico o accessibili al pubblico, inclusi quelli afferenti agli istituti di istruzione, agli organismi di ricerca e agli organismi di radiodiffusione pubblici, nonche' gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico e sonoro e gli organismi di radiodiffusione pubblici.
4. Ai fini della presente legge, per organismi di ricerca si intendono le universita', comprese le relative biblioteche, gli istituti di ricerca o qualsiasi altra entita' il cui obiettivo primario e' quello di condurre attivita' di ricerca scientifica o di svolgere attivita' didattiche che includano la ricerca scientifica, che alternativamente:
a) operino senza scopo di lucro o il cui statuto prevede il reinvestimento degli utili nelle attivita' di ricerca scientifica, anche in forma di partenariato pubblico-privato;
b) perseguano una finalita' di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro dell'Unione europea.
5. Non si considerano organismi di ricerca quelli sui quali e' esercitata da imprese commerciali un'influenza determinante tale da consentire un accesso su base preferenziale ai risultati generati dalle attivita' di ricerca scientifica.
6. Le copie di opere o di altri materiali realizzate in conformita' al comma 1 sono memorizzate con un adeguato livello di sicurezza e possono essere conservate e utilizzate unicamente per scopi di ricerca scientifica, inclusa la verifica dei risultati della ricerca.
7. I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare, in misura non eccedente a quanto necessario allo scopo, misure idonee a garantire la sicurezza e l'integrita' delle reti e delle banche dati in cui sono ospitati le opere o gli altri materiali.
8. Le misure di cui ai commi 6 e 7 possono essere definite anche sulla base di accordi tra le associazioni dei titolari dei diritti, gli istituti di tutela del patrimonio culturale e gli organismi di ricerca.
9. Sono nulle le pattuizioni in contrasto con i commi 1, 6 e 7 del presente articolo.
Art. 70-quater. - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 70-ter, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere o da altri materiali contenuti in reti o in banche di dati cui si ha legittimamente accesso ai fini dell'estrazione di testo e di dati. L'estrazione di testo e di dati e' consentita quando l'utilizzo delle opere e degli altri materiali non e' stato espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi nonche' dai titolari delle banche dati.
2. Le riproduzioni e le estrazioni eseguite ai sensi del comma 1 possono essere conservate solo per il tempo necessario ai fini dell'estrazione di testo e di dati.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo sono in ogni caso garantiti livelli di sicurezza non inferiori a quelli definiti per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 70-ter.
Art. 70-quinquies. - 1. L'editore al quale un autore ha trasferito o concesso l'utilizzo di un diritto mediante contratto di trasferimento o licenza ha diritto a una quota, comunque non superiore al 50 per cento, del compenso previsto a favore dell'autore per gli utilizzi dell'opera in virtu' di qualsiasi eccezione o limitazione al diritto trasferito o concesso. Tale quota puo' essere determinata da accordi collettivi, fermo restando il rispetto del limite di cui al primo periodo.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica senza pregiudizio del diritto di prestito di cui all'articolo 69.
Art. 70-sexies. - 1. Quando sono applicate le misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, anche in base ad accordi o a provvedimenti dell'autorita' amministrativa o giudiziaria, i soggetti di cui agli articoli 70-bis, comma 1, e 70-ter, commi 3 e 4, che hanno acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, oppure vi hanno avuto accesso legittimo, hanno diritto di estrarne una copia alle condizioni, con i limiti e per le finalita' previste dai suddetti articoli, purche' tale estrazione di copia non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali, e a condizione che non arrechi un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.»;
l) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole «le altre persone» sono inserite le seguenti: «, inclusi i doppiatori»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera d) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, secondo apposite clausole contrattuali, in caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi, di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di gestione indipendente»;
2.2) alla lettera f), ultimo periodo, le parole «l'IMAIE e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
m) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole «opera cinematografica e assimilata», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa» e le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»;
2) al comma 3, dopo le parole «opere cinematografiche e assimilate», sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le opere teatrali trasmesse» e le parole «un equo compenso» sono sostituite dalle seguenti: «un compenso adeguato e proporzionato»;
3) al comma 4, le parole «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti interessati» e le parole «con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
n) dopo il Titolo II-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
«Titolo II-quater - Utilizzo di contenuti protetti da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online
Art. 102-sexies. - 1. Ai fini del presente Titolo si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della societa' dell'informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:
a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore;
b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;
c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.
2. Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonche' le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d'autore tra piu' utenti.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza, ottenuta direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendente di cui al decreto legislativo del 15 marzo 2017, n. 35.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d'autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attivita' non genera ricavi significativi.
5. Non si applica la limitazione di responsabilita' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ai casi di cui al presente Titolo.
Art. 102-septies. - 1. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell'autorizzazione di cui all'articolo 102-sexies, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d'autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:
a) aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
b) aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
c) avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l'accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
2. Per stabilire, secondo il principio di proporzionalita', se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e' esente da responsabilita', sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonche' la disponibilita' di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non e' esente da responsabilita' il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d'autore.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull'utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta un obbligo generale di sorveglianza.
Art. 102-octies. - 1. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che operano nel mercato dell'Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformita' alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi dell'articolo 102-septies salvo che dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un'autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l'accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali opere o altri materiali.
2. I prestatori di servizi di cui al comma 1 che hanno un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all'anno solare precedente superiore a 5 milioni, per l'esenzione di responsabilita' di cui al comma 1 devono dimostrare altresi' di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.
Art. 102-nonies. - 1. La cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilita' delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un'eccezione o limitazione.
2. Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi:
a) citazione, critica, recensione;
b) utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
3. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilita' di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi.
4. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non comporta l'identificazione dei singoli utenti ne' il trattamento dei dati personali, ferma restando l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 102-decies. - 1. Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di disabilitare l'accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore da' immediata comunicazione agli utenti dell'avvenuta disabilitazione o rimozione.
2. I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell'accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida.
3. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.
4. La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui al comma 2 puo' essere contestata con ricorso presentato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalita' da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. E' fatto salvo il diritto di ricorrere all'autorita' giudiziaria.»;
o) dopo il Titolo II-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' inserito il seguente:
«Titolo II-quinquies - Utilizzi di opere e altri materiali fuori commercio
Art. 102-undecies. - 1. Un'opera o altri materiali sono da considerare fuori commercio quando si puo' presumere in buona fede che l'intera opera o gli altri materiali non sono disponibili al pubblico tramite i consueti canali commerciali all'interno dell'Unione europea, in qualsiasi versione o supporto di memorizzazione. Si presumono fuori commercio le opere non disponibili nei canali commerciali da almeno dieci anni. Con decreto del Ministro della cultura possono essere individuati ulteriori requisiti specifici ai fini della definizione delle opere fuori commercio, previa consultazione con i titolari dei diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale.
2. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 70-ter, comma 3, nel determinare se un'opera o altri materiali, presenti in modo permanente nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibilita' effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale mediante la consultazione delle fonti d'informazione appropriate, e tenendo conto delle caratteristiche dell'opera o degli altri materiali e di elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilita' nei canali commerciali abituali.
3. Quando nel corso della verifica svolta all'interno dell'Unione europea sulla disponibilita' commerciale, emergono elementi per ritenere che informazioni pertinenti sulla disponibilita' dell'opera in commercio devono essere acquisite in Paesi terzi, si procede ad una verifica della effettiva disponibilita' in tali paesi.
4. Quando le opere o gli altri materiali sono stati pubblicati o comunicati al pubblico in piu' lingue, la valutazione della effettiva disponibilita' nei canali commerciali abituali ha rilevanza ai fini della licenza solo in relazione alla lingua o alle lingue per le quali la valutazione e' stata effettuata.
5. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano agli insiemi di opere o di altri materiali fuori commercio composti prevalentemente da:
a) opere o altri materiali diversi dalle opere cinematografiche o audiovisive, pubblicati o trasmessi per la prima volta in un paese terzo;
b) opere cinematografiche o audiovisive i cui produttori hanno sede o residenza abituale in un paese terzo;
c) opere o altri materiali di cittadini di paesi terzi, per i quali non e' ragionevolmente possibile indicare uno Stato membro dell'Unione europea o un paese terzo ai sensi delle lettere a) e b).
6. In deroga al comma 5, le disposizioni del presente Titolo si applicano quando l'organismo di gestione collettiva, coinvolto nel rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 102-duodecies, e' sufficientemente rappresentativo dei titolari dei diritti nel paese terzo.
Art. 102-duodecies. - 1. Quando l'istituto di tutela del patrimonio culturale accerta, secondo i criteri di cui all'articolo 102-undecies, che l'opera o gli altri materiali sono fuori commercio, richiede all'organismo di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 rappresentativo dei titolari dei diritti per tipologia di opera o di diritto oggetto della licenza, il rilascio di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico dell'opera o degli altri materiali, concordando, quando possibile, l'ambito di applicazione territoriale della licenza. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione relativa alla verifica della disponibilita' sui canali commerciali abituali effettuata dall'istituto di tutela del patrimonio culturale richiedente.
2. Il rilascio della licenza non esclusiva di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva dello Stato in cui ha sede l'istituto di tutela del patrimonio culturale, quando il titolare dei diritti ha affidato a quell'organismo di gestione il mandato per la gestione delle opere o di altri materiali. In caso di pluralita' di autori, i quali hanno conferito il mandato a piu' organismi di gestione collettiva, la legittimazione al rilascio della licenza compete a ciascuno di essi, previa comunicazione agli altri.
3. Quando il titolare dei diritti non ha conferito il mandato ad alcun organismo di gestione collettiva, il rilascio della licenza di cui al comma 1 compete all'organismo di gestione collettiva che a livello nazionale, sulla base dei mandati ricevuti, e' sufficientemente rappresentativo dei titolari di diritti nel pertinente tipo di opere o di altri materiali e nella tipologia di diritti oggetto della licenza e garantisce parita' di trattamento a tutti i titolari dei diritti in riferimento alle condizioni di licenza, con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati. Nel caso di pluralita' di organismi di gestione collettiva, il rilascio della licenza compete ai tre organismi maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari.
4. Nei casi in cui non esistono organismi di gestione collettiva sufficientemente rappresentativi dei titolari di diritti su banche di dati e programmi per elaboratore, gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno la facolta' di riprodurre e comunicare al pubblico, nonche' estrarre, tradurre, adattare, adeguare e modificare le opere o altri materiali che siano fuori commercio e presenti in modo permanente nelle loro raccolte, per consentirne la messa a disposizione, a fini non commerciali, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilita', e che siano messe a disposizione su siti web non commerciali.
5. Gli utilizzi di opere e di altri materiali di cui al comma 4 aventi luogo in Italia da parte di un istituto di tutela del patrimonio culturale che ha sede in un altro Stato membro si intendono effettuati esclusivamente nel suddetto Stato membro.
Art. 102-terdecies. - 1. L'organismo di gestione collettiva cui e' stata presentata la richiesta di una licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o di altri materiali fuori commercio informa tutti i titolari dei diritti e accerta l'adeguatezza della verifica della disponibilita' nei canali commerciali abituali. Quando accerta la non adeguatezza della verifica chiede ulteriori elementi all'istituto di tutela del patrimonio culturale, in mancanza dei quali rigetta la richiesta. Quando accerta l'adeguatezza della verifica, comunica la richiesta di licenza al Ministero della cultura, che la pubblica nel proprio sito istituzionale.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione, l'organismo di gestione collettiva, in mancanza di opposizione da parte dei titolari dei diritti, rilascia la licenza e ne da' comunicazione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti, al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale che procede alla pubblicazione della licenza. Sono pertinenti le informazioni relative all'identificazione dell'opera o degli altri materiali fuori commercio oggetto della licenza e alle facolta' attribuite ai titolari dei diritti ai sensi dell'articolo 102-quaterdecies, nonche', quando disponibili e ove opportuno, quelle sulle parti della licenza, i territori interessati e gli utilizzi.
3. I diritti di utilizzo conferiti dalla licenza possono essere esercitati decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico di cui al comma 2.
Art. 102-quaterdecies. - 1. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le opere o gli altri materiali dall'applicazione del meccanismo di concessione delle licenze previsto dall'articolo 102-duodecies, dandone comunicazione all'organismo di gestione collettiva, sia prima del rilascio della licenza sia successivamente o all'inizio dell'utilizzo da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale. Se l'esclusione interviene dopo il rilascio della licenza, l'organismo di gestione collettiva la revoca e ne da' comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale e al Ministero della cultura. La revoca non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dal licenziatario fino alla ricezione della sua comunicazione e, in caso di pregiudizio economico conseguente a un particolare utilizzo, il titolare del diritto mantiene il diritto di chiedere il relativo indennizzo.
2. Le comunicazioni e pubblicazioni previste dall'articolo 102-terdecies, commi 1 e 2, sono effettuate anche in caso di revoca della licenza conseguente all'esercizio della facolta' di esclusione di cui al comma 1.
3. I titolari dei diritti hanno facolta' di escludere in qualunque momento le proprie opere dall'applicazione dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, dandone comunicazione all'istituto di tutela del patrimonio culturale successivamente alla comunicazione sul portale unico europeo di cui al comma 4 oppure successivamente alla messa a disposizione dell'opera sul sito web utilizzato dall'istituto. L'esclusione non pregiudica il legittimo utilizzo effettuato dall'istituto dopo la pubblicazione sul sito web fino alla ricezione della sua comunicazione.
4. La pubblicazione sul sito web dell'opera deve essere preceduta dalla comunicazione al portale unico europeo gestito dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprieta' intellettuale e gli utilizzi consentiti in virtu' dell'operativita' dell'eccezione di cui all'articolo 102-duodecies, comma 4, possono avere inizio solo decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul portale unico.
Art. 102-quinquiesdecies. - 1. Una licenza rilasciata, ai sensi e per gli effetti del presente Titolo, avente ad oggetto opere o altri materiali fuori commercio in Italia o in un Paese dell'Unione europea, puo' consentire l'utilizzo delle opere o degli altri materiali fuori commercio da parte dell'istituto di tutela del patrimonio culturale in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, fatti salvi i limiti territoriali convenzionalmente stabiliti.
Art. 102-sexiesdecies. - 1. Quando un'opera risulta al contempo fuori commercio, ai sensi degli articoli da 102-undecies a 102-quinquiesdecies, e orfana, ai sensi dell'articolo 69-quater, si applicano per il suo utilizzo le disposizioni del presente Titolo.
2. Quando prima di essere dichiarata fuori commercio l'opera e' stata utilizzata quale opera orfana, il titolare dei diritti puo' chiedere l'equo compenso ai soggetti di cui all'articolo 69-bis relativamente a tale periodo di utilizzazione.
Art. 102-septiesdecies. - 1. Il Ministero della cultura promuove un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utilizzatori e dei titolari di diritti, inclusi gli organismi di gestione collettiva e qualunque altra organizzazione rappresentativa di interessi per i singoli settori, al fine di favorire l'applicazione delle procedure di concessione delle licenze per le opere fuori commercio e di garantire l'efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari dei diritti.»;
p) all'articolo 107, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti hanno il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito apposito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonche' commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto pertinenti, della particolarita' del settore di riferimento e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva, fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a quanto previsto dal presente comma. E' ammessa una remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo sono sproporzionati allo scopo.».
q) dopo l'articolo 110-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 110-ter. - 1. In caso di difficolta' nel raggiungere un accordo contrattuale per la concessione di una licenza per lo sfruttamento delle opere audiovisive su servizi di video on demand, ciascuna delle parti, ai fini della definizione dell'accordo, puo' chiedere l'assistenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche con riferimento alla determinazione del compenso dovuto.
Art. 110-quater. - 1. I soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti e i loro aventi causa hanno l'obbligo di fornire agli autori e artisti interpreti e esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, con cadenza almeno semestrale, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche, e la remunerazione dovuta. In particolare:
a) l'identita' di tutti soggetti interessati dalle cessioni o licenze, ivi inclusi gli utilizzatori secondari di opere e prestazioni che abbiano stipulato accordi con i contraenti diretti di autori e artisti interpreti o esecutori;
b) le modalita' di sfruttamento delle opere e delle prestazioni artistiche;
c) i ricavi generati da tali sfruttamenti, ivi inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta, secondo quanto stabilito negli accordi di concessione di licenza o trasferimento dei diritti;
d) con riferimento specifico ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari, i numeri di acquisti, visualizzazioni, abbonati.
2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 e' richiesto in misura proporzionata ed effettiva per garantire un livello elevato di trasparenza in ogni settore. Resta fermo l'obbligo dei soggetti che hanno ricevuto le informazioni del rispetto della riservatezza delle stesse, in particolare di quelle che costituiscono dati aziendali e informazioni commerciali sensibili, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di riservatezza.
3. Quando il cessionario o il licenziatario dei diritti di cui al comma 1 concede i medesimi diritti in licenza a terzi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori hanno diritto di ricevere, anche tramite gli organismi di gestione collettiva e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, informazioni supplementari direttamente da parte dei sublicenziatari, se la loro prima controparte contrattuale non detiene tutte le informazioni necessarie. A tale fine la prima controparte contrattuale fornisce informazioni sull'identita' dei sublicenziatari. Per le opere cinematografiche e audiovisive la richiesta di informazioni puo' essere effettuata dagli aventi diritto anche indirettamente tramite la controparte contrattuale dell'autore e artista interprete o esecutore.
4. Sull'adempimento degli obblighi di comunicazione e di informazione cui ai commi 1, 2 e 3, vigila l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che, in caso di violazione di tali obblighi, applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Per le sanzioni amministrative di cui al primo periodo e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso la mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti.
5. Si applicano le regole di trasparenza degli accordi collettivi che soddisfano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai contratti che ne sono regolati.
6. Agli organismi di gestione collettiva e alle entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 si applica l'articolo 24 del medesimo decreto quanto agli obblighi di informazione di cui al presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 7 giugno 2022.
Art. 110-quinquies. - 1. Fatto salvo quanto stabilito in materia dagli accordi collettivi, gli autori e gli artisti interpreti o esecutori, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, hanno diritto a una remunerazione ulteriore, adeguata ed equa, dalla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti o dai suoi aventi causa, se la remunerazione concordata si rivela sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi originati nel tempo dallo sfruttamento delle loro opere o prestazioni artistiche, considerate tutte le possibili tipologie di proventi derivanti dallo sfruttamento dell'opera o prestazione artistica, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, ivi inclusa la messa a disposizione dei fonogrammi online.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contratti conclusi dagli organismi di gestione collettiva e dalle entita' di gestione indipendenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
Art. 110-sexies. - 1. Per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 110-quater e il meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all'articolo 110-quinques, ciascuna delle parti puo' rivolgersi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, che risolve la controversia nel termine di novanta giorni dalla richiesta, in conformita' a quanto stabilito da apposito regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il diritto di adire l'autorita' giudiziaria.
2. La procedura di risoluzione della controversia di cui al comma 1 puo' essere avviata anche dagli organismi rappresentativi degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, su richiesta specifica di uno o piu' autori o artisti interpreti o esecutori.
Art. 110-septies. - 1. L'autore o l'artista interprete o esecutore che ha concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti relativi ad un'opera o ad altri materiali, in caso di mancato sfruttamento puo' agire per la risoluzione, anche parziale, del contratto di licenza o di trasferimento dei diritti dell'opera o degli altri materiali protetti, oppure revocare l'esclusiva del contratto. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione contrattuale.
2. Il comma 1 non si applica quando il mancato sfruttamento e' dovuto a circostanze alle quali l'autore, l'artista interprete o esecutore puo' ragionevolmente porre rimedio.
3. Nel caso di opera collettiva la risoluzione di cui al comma 1 deve essere chiesta da tutti gli autori ed artisti interpreti o esecutori con il maggior rilievo nel contributo all'opera o all'esecuzione.
4. Salvo diversa previsione contrattuale o diversa disposizione di legge, lo sfruttamento dell'opera o della prestazione artistica deve avvenire nel termine stabilito dal contratto, comunque non superiore a cinque anni o a due anni successivi alla disponibilita' dell'opera da parte dell'editore o del produttore. In mancanza, l'autore o artista interprete o esecutore assegna un termine congruo per lo sfruttamento dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Decorso il termine, l'autore o l'artista interprete o esecutore puo' revocare l'esclusiva del contratto o risolvere il contratto, ai sensi del comma 1. Nel caso di opera collettiva, per l'assegnazione del termine e la risoluzione del contratto o la revoca dell'esclusiva si applica il comma 3.
5. Qualsiasi disposizione contrattuale in deroga al diritto di agire per la risoluzione o per la revoca di cui al comma 1 e' nulla salvo che sia prevista da un accordo collettivo.»;
r) dopo l'articolo 114 e' inserito il seguente:
«Art. 114-bis. - 1. Qualsiasi pattuizione contraria agli articoli 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e' inopponibile agli autori, artisti interpreti o esecutori dell'opera o di altro materiale al quale la pattuizione si riferisce.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 110-quater e 110-quinquies costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 107, secondo comma, 110-quater, 110-quinquies e 110-sexies e 110-septies non si applicano agli autori di programmi per elaboratore.»;
s) dopo l'articolo 180-bis e' inserito il seguente:
«Art. 180-ter. - 1. Per i diritti di cui agli articoli 18-bis, 46-bis, 73, 73-bis, 80 e 84, i tre organismi di gestione collettiva maggiormente rappresentativi per ciascuna categoria di titolari dei diritti possono stipulare accordi di licenza, per lo sfruttamento di opere o di altri materiali, aventi effetto anche nei confronti di altri titolari di diritti non associati ad essi o ad altri organismi di gestione collettiva di settore, assicurando parita' di trattamento.
2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 possono escludere le loro opere o gli altri materiali, in qualunque momento e in modo semplice ed efficace, dal meccanismo di concessione di licenze di cui al comma 1.
3. Le somme riscosse dall'organismo di gestione collettiva, se non richieste dal titolare dei diritti di cui al comma 1, vengono tenute a disposizione per il periodo indicato dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e utilizzate secondo le modalita' ivi previste.
4. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definiti i criteri per la determinazione della maggiore rappresentativita' degli organismi di gestione collettiva del settore, le misure di pubblicita' volte ad informare della possibilita' di concedere le licenze, nonche' la procedura con cui puo' essere esercitata la facolta' prevista al comma 2.
5. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione di altri meccanismi di concessione di licenze collettive con effetto esteso, ove previsti.».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE)
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'articolo 9 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva (UE) 2019/790, sul diritto
d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale
e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) applicare la definizione di "istituti di tutela
del patrimonio culturale", nell'accezione piu' ampia
possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi
custoditi;
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini
dell'estrazione di testo e dati di cui all'articolo 3 della
direttiva (UE) 2019/790, garantendo adeguati livelli di
sicurezza delle reti e delle banche dati, nonche' definire
l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5,
paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o
limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo,
per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari
dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di
gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro
opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle
licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o
limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8,
paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, che consente di
stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e
altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
f) individuare la disciplina applicabile nel caso in
cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi
dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790, sia anche
"orfana" e quindi soggetta alle disposizioni della
direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2,
della direttiva (UE) 2019/790, ulteriori misure di
pubblicita' a favore dei titolari dei diritti oltre quelle
previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della
direttiva (UE) 2019/790, che nel caso di utilizzo on-line
delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei
prestatori di servizi della societa' dell'informazione
trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in
debita considerazione i diritti degli autori di tali
pubblicazioni;
i) definire il concetto di "estratti molto brevi" in
modo da non pregiudicare la libera circolazione delle
informazioni;
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti
dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di
carattere giornalistico di cui all'articolo 15, paragrafo
5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata agli autori,
tenendo in particolare considerazione i diritti di questi
ultimi;
m) definire la quota del compenso di cui all'articolo
16 della direttiva (UE) 2019/790 spettante agli editori nel
caso in cui l'opera sia utilizzata in virtu' di
un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i
diritti degli autori;
n) definire le attivita' di cui all'articolo 17,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790, con particolare
riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di
ritenere integrato il criterio dei "massimi sforzi", nel
rispetto del principio di ragionevolezza;
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai
ricorsi di cui all'articolo 17, paragrafo 9, della
direttiva (UE) 2019/790, ivi compreso l'organismo preposto
alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalita' e i criteri del meccanismo
di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un
accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui
all'articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790;
q) stabilire le modalita' e i criteri, anche
variabili in base ai diversi settori e al genere di opera,
per l'esercizio del diritto di revoca di cui all'articolo
22 della direttiva (UE) 2019/790.».
- La direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica
delle banche di dati e' pubblicata nella G.U.C.E. 27 marzo
1996, n. 77.
- La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi
nella societa' dell'informazione e' pubblicata nella
G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.
- La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e' pubblicata
nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- La legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1941, n. 166.
- La legge 22 novembre 1973, n. 866 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale relativa alla
protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei
produttori di fonogrammi e degli organismi di
radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1974, n. 3.
- La legge 20 giugno 1978, n. 399 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione di Berna per la protezione
delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9
settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896,
riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna
il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a
Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967
e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 1978, n. 214.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 18-bis della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 18-bis. - 1. Il diritto esclusivo di noleggiare
ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie
o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del
conseguimento di un beneficio economico o commerciale
diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per
oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di
supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da
istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il
noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con
la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli
originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa
remunerazione per il noleggio da questi a sua volta
concluso con terzi. Ogni patto contrario e' nullo. In
difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo
comma, del regolamento, detto compenso e' stabilito
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le procedure previste da apposito regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a
progetti o disegni di edifici e ad opere di arte
applicata.».
- Il testo dell'articolo 32-ter della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, cosi' recita:
«Art. 32-ter. - I termini finali di durata dei diritti
di utilizzazione economica previsti dalle disposizioni
della presente sezione si computano, nei rispettivi casi, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui si verifica la morte dell'autore o altro evento
considerato dalla norma.».
- La Sezione II del Capo IV del Titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633 reca: «Opere collettive, riviste e
giornali».
- Il testo dell'articolo 43 della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, cosi' recita:
«Art. 43. - L'editore o direttore della rivista o del
giornale non ha obbligo di conservare o di restituire i
manoscritti degli articoli non riprodotti, che gli siano
pervenuti senza sua richiesta.».
- Si riporta il testo degli artt. 44, 46 e 46-bis, 68,
69-quater e 80 della citata legge 22 aprile 1941, n. 633,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 44. - Si considerano coautori dell'opera
cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della
sceneggiatura, l'autore della musica, il direttore
artistico e il traduttore.».
«Art. 46. - L'esercizio dei diritti di utilizzazione
economica, spettante al produttore, ha per oggetto lo
sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta.
Salvo patto contrario, il produttore non puo' eseguire
o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni
dell'opera prodotta senza il consenso degli autori indicati
nell'art. 44.
Gli autori della musica, delle composizioni musicali e
delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di
percepire direttamente da coloro che proiettano
pubblicamente l'opera un compenso separato per la
proiezione. Il compenso e' stabilito, in difetto di accordo
fra le parti, secondo le norme del regolamento.
Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il
direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i
direttori del doppiaggio e i traduttori, nonche' gli
artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari,
inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore
compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti
dalle proiezioni pubbliche dell'opera. Tale compenso e'
irrinunciabile e le relative forme ed entita' sono
stabilite con accordi tra le categorie interessate.».
«Art. 46-bis. - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 46, in caso di cessione del diritto di
diffusione al produttore, spetta agli autori di opere
cinematografiche e assimilate un compenso adeguato e
proporzionato a carico degli organismi di emissione per
ciascuna utilizzazione delle opere stesse a mezzo della
comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite.
2. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate diversa da quella prevista nel comma 1 e
nell'articolo 18-bis, comma 5, agli autori delle opere
stesse spetta un equo compenso a carico di coloro che
esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta
utilizzazione economica.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
ed assimilate espresse originariamente in lingua straniera
spetta, altresi', un compenso adeguato e proporzionato agli
autori delle elaborazioni costituenti traduzione o
adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi.
4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2
e 3 non e' rinunciabile e, in difetto di accordo da
concludersi tra le categorie interessate quali individuate
dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, e'
stabilito dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni secondo le procedure previste da apposito
regolamento da adottare entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione.».
«Art. 68. - 1. E' libera la riproduzione di singole
opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta
a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o
diffusione dell'opera nel pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle
biblioteche accessibili al pubblico o in quelle
scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici,
effettuata dai predetti organismi per i propri servizi,
senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.
2-bis. Gli istituti di tutela del patrimonio culturale
di cui all'articolo 70-ter, comma 3, per finalita' di
conservazione e nella misura a tal fine necessaria, hanno
sempre il diritto di riprodurre e realizzare copie di opere
o di altri materiali protetti, presenti in modo permanente
nelle loro raccolte, in qualsiasi formato e su qualsiasi
supporto. E' nulla qualsiasi pattuizione avente ad oggetto
limitazioni o esclusioni di tale diritto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di
spartiti e partiture musicali, e' consentita, nei limiti
del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicita', la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno
effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i
quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a
disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per
fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe
che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli
usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le
modalita' per la riscossione e la ripartizione sono
determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter
della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e
le associazione delle categorie interessate, tale compenso
non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al
prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i
libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere
esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno
delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere
effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo
comma 3 con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'articolo181-ter, determinato ai sensi del secondo
periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale
compenso e' versato direttamente ogni anno dalle
biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche
dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle
opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di
difficile reperibilita' sul mercato.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui
ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in
concorrenza con i diritti di utilizzazione economica
spettanti all'autore.».
«Art. 69-quater. - 1. Un'opera o un fonogramma, come
individuati dall'articolo 69-ter, sono considerati orfani
se nessuno dei titolari dei diritti su tale opera o
fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno o piu'
di loro siano stati individuati, nessuno di loro e' stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e
registrata conformemente al presente articolo.
2. La ricerca diligente e' svolta anteriormente
all'utilizzo dell'opera o del fonogramma dalle
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1, o da
soggetto da loro incaricato, secondo i principi di buona
fede e correttezza professionale. La ricerca e' svolta
consultando fonti di informazione appropriate e comunque
quelle previste dall'articolo 69-septies per ciascuna
categoria di opere o di fonogrammi. Con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, sentite le associazioni dei titolari dei diritti e
degli utilizzatori maggiormente rappresentative, possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che
devono essere consultate, per ciascuna categoria di opere o
fonogrammi, nel corso della ricerca diligente.
3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia,
emergono motivi per ritenere che informazioni pertinenti
sui titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri
Paesi, si procede alla consultazione anche delle fonti di
informazioni disponibili in tali Paesi.
4. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma
1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, Direzione generale per le
biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore,
l'inizio della ricerca diligente e gli esiti delle ricerche
che hanno indotto a ritenere che un'opera o un fonogramma
possano essere considerati orfani, nonche' gli esiti delle
ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera o un
fonogramma non possano essere considerati orfani. Tali
informazioni devono includere gli estremi identificativi
delle opere o dei fonogrammi e i riferimenti per contattare
l'organizzazione interessata. Le organizzazioni di cui
all'articolo 69-bis, comma 1, comunicano, altresi',
qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere
e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
Direzione generale per le biblioteche, gli istituti
culturali e il diritto d'autore, e' costituita una banca
dati delle ricerche condotte dalle organizzazioni di cui
all'articolo 69-bis, comma 1.
5. Le opere e i fonogrammi sono considerate orfane e la
ricerca diligente, svolta dalle organizzazioni di cui
all'articolo 69-bis, comma 1, o da soggetto da loro
incaricato, e' conclusa decorso il termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita pagina
del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti
senza che la titolarita' sia stata rivendicata da alcuno.
Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo comunica all'organizzazione che ha effettuato la
ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da parte di
uno o piu' titolari.
6. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma
1, comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo gli utilizzi delle opere orfane,
anche laddove la ricerca sia stata effettuata da altri. Il
decreto di cui al comma 2 puo' prevedere l'obbligo di
comunicazione di ulteriori informazioni a carico delle
organizzazioni.
7. Ove vi sia piu' di un titolare dei diritti su
un'opera o su un fonogramma e non tutti i titolari siano
stati individuati oppure, anche quando individuati, non
siano stati rintracciati, al termine di una ricerca
diligente svolta ai sensi del presente articolo, l'opera o
il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e
nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei
diritti identificati e rintracciati.
8. La ricerca diligente e' svolta nello Stato membro
dell'Unione europea di prima pubblicazione o, in caso di
mancata pubblicazione, di prima diffusione dell'emissione.
Per le opere cinematografiche o audiovisive il cui
produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato
membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e' svolta
nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia stabilita
la sua sede principale o la sua abituale residenza. Nel
caso di opere cinematografiche o audiovisive coprodotte da
produttori aventi sedi in Stati membri dell'Unione europea
diversi, la ricerca diligente deve essere svolta in
ciascuno degli Stati membri in questione.
9. Nel caso di cui all'articolo 69-ter, comma 2, la
ricerca diligente e' effettuata nello Stato membro
dell'Unione europea in cui e' stabilita l'organizzazione
che ha reso l'opera o il fonogramma pubblicamente
accessibile.
10. In tutti casi in cui la ricerca e' effettuata in
Italia, si applicano le procedure di cui al presente
articolo. Laddove la ricerca e' effettuata da titolati
soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione
europea, la ricerca diligente e' svolta seguendo le
procedure e consultando le fonti di informazione prescritte
dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.
11. Sono considerate orfane le opere e i fonogrammi
gia' considerati opere orfane, ai sensi della direttiva
2012/28/UE, in un altro Stato membro dell'Unione europea.
12. (abrogato).
13. Restano impregiudicate le disposizioni in materia
di opere anonime o pseudonime.
14. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma
1, conservano la documentazione relativa alle loro ricerche
diligenti in modo che sia disponibile a richiesta degli
interessati.
15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo trasmette senza indugio all'Ufficio per
l'armonizzazione nel mercato interno per la registrazione
nella banca dati online pubblicamente accessibile:
a) gli esiti delle ricerche diligenti effettuate ai
sensi del presente articolo che hanno permesso di
concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati
un'opera orfana;
b) l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere
orfane conformemente alla presente legge;
c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle
organizzazioni;
d) le pertinenti informazioni di contatto
dell'organizzazione interessata.».
«Art. 80. - 1. Si considerano artisti interpreti ed
artisti esecutori gli attori, i cantanti, i musicisti, i
ballerini e le altre persone, inclusi i doppiatori che
rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di
dominio pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori
hanno, indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro
spettante per le prestazioni artistiche dal vivo, il
diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta,
temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in
tutto o in parte, della fissazione delle loro prestazioni
artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in
qualsivoglia forma e modo, ivi compresa la messa a
disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno
possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal
vivo, nonche' la diffusione via etere e la comunicazione
via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno
che le stesse siano rese in funzione di una loro
radiodiffusione o siano gia' oggetto di una fissazione
utilizzata per la diffusione. Se la fissazione consiste in
un supporto fonografico, qualora essa sia utilizzata a
scopo di lucro, e' riconosciuto a favore degli artisti
interpreti o esecutori il compenso di cui all'articolo 73;
qualora non sia utilizzata a scopo di lucro, e'
riconosciuto a favore degli artisti interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'articolo 73-bis;
d) autorizzare la messa a disposizione del pubblico
in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente, delle fissazioni
delle proprie prestazioni artistiche e delle relative
riproduzioni e, secondo apposite clausole contrattuali, in
caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi,
di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata
e proporzionata, anche per il tramite degli organismi di
gestione collettiva e delle entita' di gestione
indipendente;
e) autorizzare la distribuzione delle fissazioni
delle loro prestazioni artistiche. Il diritto non si
esaurisce nel territorio della Comunita' europea se non nel
caso di prima vendita da parte del titolare del diritto o
con il suo consenso in uno Stato membro;
f) autorizzare il noleggio o il prestito delle
fissazioni delle loro prestazioni artistiche e delle
relative riproduzioni: l'artista interprete o esecutore,
anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un
produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento,
conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per
il noleggio concluso dal produttore con terzi. Ogni patto
contrario e' nullo. In difetto di accordo da concludersi
tra i soggetti interessati, detto compenso e' stabilito
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni secondo
le procedure previste da apposito regolamento da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c), non si
esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico,
ivi compresi gli atti di messa a disposizione del
pubblico.»
Il testo dell'articolo 84 della legge 22 aprile 1941,
n. 633, citata nelle note alle premesse, cosi' recita:
«Art. 84 (In vigore dal 14 giugno 1997). - 1. Salva
diversa volonta' delle parti, si presume che gli artisti
interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di
fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la
comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione,
nonche' il diritto di autorizzare il noleggio
contestualmente alla stipula del contratto per la
produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o
sequenza di immagini in movimento.
2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera
cinematografica e assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale
trasmessa sostengono una parte di notevole importanza
artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per
ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e
assimilata, ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a mezzo
della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via
satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico
degli organismi di emissione.
3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche
e assimilate, ivi incluse le opere teatrali trasmesse
diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80,
comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori,
quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato
e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti
di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica.
4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non e'
rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i
soggetti interessati, e' stabilito dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste
da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.».
- Il Titolo II-ter della citata legge 22 aprile 1941,
n. 633 reca: «Misure tecnologiche di protezione.
Informazioni sul regime dei diritti».
- Il testo dell'articolo 107 della citata legge 22
aprile 1941, n. 633, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 107. - I diritti di utilizzazione spettanti agli
autori delle opere dell'ingegno, nonche' i diritti connessi
aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati,
alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti
dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in
questo capo.
Gli autori, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del
doppiaggio e gli artisti interpreti e esecutori, inclusi i
doppiatori, che concedono in licenza o trasferiscono i
propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro
opere o di altri materiali protetti hanno il diritto,
direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva
e le entita' di gestione indipendenti di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2017 n. 35 cui abbiano conferito
apposito mandato, a una remunerazione adeguata e
proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o
trasferiti, nonche' commisurata ai ricavi che derivano dal
loro sfruttamento, anche tenendo conto, in quanto
pertinenti, della particolarita' del settore di riferimento
e dell'esistenza di accordi di contrattazione collettiva,
fatto salvo il diritto al compenso previsto da altre
disposizioni di legge, ivi incluse quelle di cui agli
articoli 46-bis e 84. Sono nulle le pattuizioni contrarie a
quanto previsto dal presente comma. E' ammessa una
remunerazione forfettaria per l'autore o l'artista quando
il suo contributo all'opera o all'esecuzione ha carattere
meramente accessorio e i costi delle operazioni di calcolo
sono sproporzionati allo scopo.».
 
Art. 2
Relazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni al
Parlamento

1. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni trasmette alle Camere una relazione, integrata da verifica d'impatto della regolazione, sull'applicazione di propria competenza delle disposizioni che vi sono contenute, con particolare riferimento ai criteri e alle modalita' di determinazione dell'equo compenso per gli editori di pubblicazioni giornalistiche, di cui all'articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e alla procedura di determinazione dei compensi per gli autori, artisti, interpreti e esecutori, previo confronto con gli organismi di gestione collettiva o entita' di gestione indipendenti di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti della legge 22 aprile 1941, n. 633
si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35
(Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione
collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e
sulla concessione di licenze multiterritoriali per i
diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato
interno) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo
2017, n. 72.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle opere e agli altri materiali protetti dalla normativa nazionale in materia di diritto d'autore e diritti connessi vigente alla data del 7 giugno 2021. Sono fatti salvi i contratti conclusi e i diritti acquisiti fino al 6 giugno 2021.
2. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti «i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand,».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero
5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177,
S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni). - 1.-5. (omissis).
6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi' individuate:
a) la commissione per le infrastrutture e le reti
esercita le seguenti funzioni:
1)-4) (omissis);
5) cura la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione al quale si devono iscrivere in virtu' della
presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte
dell'Autorita' o delle amministrazioni competenti, le
imprese concessionarie di pubblicita' da trasmettere
mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre
piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di
produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e
televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on
line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti,
che offrono servizi in Italia, i prestatori di servizi
della societa' dell'informazione, comprese le imprese di
media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti
nel settore del video on demand, nonche' le imprese
editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e
le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonche' le
imprese fornitrici di servizi telematici e di
telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e
digitale; nel registro sono altresi' censite le
infrastrutture di diffusione operanti nel territorio
nazionale. L'Autorita' adotta apposito regolamento per
l'organizzazione e la tenuta del registro e per la
definizione dei criteri di individuazione dei soggetti
tenuti all'iscrizione diversi da quelli gia' iscritti al
registro alla data di entrata in vigore della presente
legge;».
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franceschini, Ministro della cultura

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 18-bis, 46-bis, 80, 84 e
180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 si veda nelle
note all'art. 1.
- Il testo dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, S.O., cosi' recita:
«65. A decorrere dall'anno 2007 le spese di
funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi
pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la
parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio
dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa
vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei
limiti massimi previsti per legge, versate direttamente
alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali
sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal
ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal
ricevimento senza che siano state formulate osservazioni,
le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del
presente comma divengono esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per l'anno 2006,
l'entita' della contribuzione a carico dei soggetti
operanti nel settore delle comunicazioni di cui
all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14
novembre 1995, n. 481, e' fissata in misura pari all'1,5
per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli anni successivi, eventuali
variazioni della misura e delle modalita' della
contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel
limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal
bilancio approvato precedentemente alla adozione della
delibera.».