Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 ottobre 2021
Individuazione dei meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e disciplina dei relativi controlli.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che, all'art. 13, istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, in luogo del soppresso ISVAP;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, ed in particolare l'art. 18, comma 1, secondo il quale gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile verso i terzi;
Visto altresi', il comma 2 dell'art. 18 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, in base al quale con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli;
Tenuto conto che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 18, la copertura assicurativa e' elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche e che i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 14 febbraio 1992 che, in attuazione dell'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ha individuato i meccanismi assicurativi semplificati in relazione all'obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attivita' di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima, disciplinando i relativi controlli;
Rilevata la necessita' di individuare i suddetti meccanismi assicurativi semplificati, nonche' di disciplinare i relativi controlli in attuazione del decreto legislativo n. 117 del 2017, con adeguamento della disciplina gia' recata, ai medesimi fini, dal citato decreto interministeriale del 1992 attuativo della precedente legge quadro sul volontariato;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Assicurazione obbligatoria degli enti del Terzo settore

1. Gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che si avvalgono di volontari, sono obbligati ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' di volontariato, nonche' per la responsabilita' civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attivita' medesima.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, per volontari si intendono i soggetti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che svolgono la loro attivita', anche in modo occasionale, per il tramite degli enti di cui al comma 1.
 
Art. 2

Polizze assicurative

1. Le polizze assicurative di cui all'art. 1, del presente decreto, sono stipulate in forma collettiva o in forma numerica dagli enti del Terzo settore, anche per il tramite delle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui essi aderiscono. Le polizze assicurative sono predisposte dalle imprese in modo da garantire la massima trasparenza delle condizioni e l'assenza di discriminazioni nell'accesso dei volontari alla tutela assicurativa.
2. Le polizze assicurative di cui al comma 1, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicita' di rapporti assicurativi riguardanti una pluralita' di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto e alla documentazione relativa ai volontari occasionali di cui al comma 6, del medesimo articolo.
3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti garantiscono tutti coloro che prestano attivita' di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore, sulla base delle risultanze del registro di cui all'art. 3 del presente decreto alla data di stipulazione delle polizze, coloro che vengono iscritti al suddetto registro in data successiva, nonche' i volontari che prestano attivita' in modo occasionale, anche sulla base di polizze stipulate in forma numerica.
4. Per i soggetti che prestano attivita' volontaria in modo non occasionale e che sono di conseguenza iscritti nel registro di cui all'art. 3 del presente decreto in data successiva a quella di stipulazione delle polizze, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro. Qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attivita' volontaria, con conseguente cancellazione dal registro di cui al citato art. 3, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.
5. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari occasionali, anche in caso di eventi o manifestazioni, stipulano apposite polizze, secondo le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo, la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.
 
Art. 3

Adempimenti degli enti del Terzo settore

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli enti di cui all'art. 1 del presente decreto predispongono un registro dei volontari non occasionali e ne garantiscono la tenuta. Al fine di garantirne l'operativita', il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a cio' abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Gli enti medesimi possono istituire un'apposita sezione separata del registro, ove sono iscritti coloro che prestano attivita' di volontariato in modo occasionale.
2. In alternativa alle forme di tenuta di cui al comma 1, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilita' delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalita' di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile.
3. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici messi a disposizione dalle reti associative di cui all'art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, cui aderiscono, a condizione che detti sistemi rispettino le caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo e ferma restando la titolarita' in capo al singolo ente degli obblighi relativi alla tenuta del registro. La rete associativa che mette a disposizione il programma per la gestione del registro dei volontari puo' accedere ai dati ivi contenuti, anche per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, ma non puo' provvedere al loro inserimento o alla loro modifica, che resta in capo all'ente. In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, gli enti che hanno utilizzato i programmi informatici conservano copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete.
4. Nel registro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto l'ente del Terzo settore indica, per ciascun volontario:
a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalita', il luogo e la data di nascita;
b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attivita' di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.
5. Gli enti del Terzo settore comunicano tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze i dati di cui al comma 4, nelle modalita' e nei tempi concordati con l'impresa assicuratrice.
6. Ove l'ente abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, terzo periodo, nella sezione separata del registro dedicata ai volontari occasionali sono indicati i medesimi dati di cui al comma 4. In ogni caso, gli enti del Terzo settore che si avvalgano di volontari occasionali provvedono a raccogliere per ognuno di essi i relativi dati, a conservarli e metterli a disposizione dell'impresa assicuratrice, secondo le modalita' concordate con la stessa.
 
Art. 4

Controllo

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle attivita' e funzioni istituzionalmente attribuite, esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle coperture assicurative disciplinate nel presente decreto.
2. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di controlli da parte dell'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore o degli altri soggetti autorizzati.
 
Art. 5

Norme finali e abrogazioni

1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 14 febbraio 1992, e' abrogato.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 ottobre 2021

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Orlando

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 952