Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 novembre 2021
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Rettifica della denominazione chimica della sostanza 5F-APINACA.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;
Vista la classificazione del Testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali»;
Considerato che nelle predette tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, e che nella tabella dei medicinali sono indicati i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti ivi incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario, e che la tabella dei medicinali e' suddivisa in cinque sezioni indicate con le lettere A, B, C, D ed E, dove sono distribuiti i medicinali in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui al citato art. 14 del Testo unico;
Visto, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettere a), concernente i criteri di formazione della tabella I;
Tenuto conto delle note pervenute nel primo semestre dell'anno 2021 da parte dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernenti le segnalazioni di nuove molecole, tra la quali: 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmetamfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina, CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, α-D2PV, 2-metiletilbufedrone, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) al Punto focale italiano nel periodo novembre 2020 - marzo 2021;
Considerato che le sostanze 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmetamfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina sono riconducibili per struttura a molecole presenti nella tabella I di cui al Testo unico;
Considerato che le seguenti molecole sono gia' sotto controllo in Italia, in quanto inserite nella tabella I del Testo unico all'interno di categorie di sostanze, senza essere denominate specificamente: la sostanza CUMIL-NBMICA all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indol-3-carbossamide; le sostanze 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da indazol-3-carbossamide; le sostanze α-D2PV, 2-metiletilbufedrone all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti da 2-amino-1-fenil-1-propanone;
Ritenuto necessario inserire nella tabella I del Testo unico la specifica indicazione delle sostanze CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, D2PV, 2-metiletilbufedrone, oggetto di sequestri in Europa, per favorirne la pronta individuazione da parte delle Forze dell'ordine;
Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con note dell'11 gennaio 2021, del 18 febbraio 2021, del 4 marzo 2021, dell'11 marzo 2021 e del 26 aprile 2021 rettificata con nota del 9 giugno 2021, favorevoli all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmetamfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina, e della specifica indicazione delle sostanze CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, α-D2PV, 2-metiletilbufedrone;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 12 ottobre 2021, favorevole all'inserimento nella tabella I del Testo unico delle sostanze 4F-deprenyl, 3-Cl-PCP, 3-Me-PCP, MALT, M-ALFA-HCMA, fluonitazene, metossisopropamina, BDMT, 3-metilmetamfetamina, etonitazepina, butonitazene, deossimetossietamina, e della specifica indicazione delle sostanze CUMIL-NBMICA, 5B-AKB48, ABO-4en-PINACA, CUMIL-NBMINACA, ADB-4en-PINACA, α-D2PV, 2-metiletilbufedrone;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del Testo unico, a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla identificazione, per la prima volta in Europa, di nuove sostanze psicoattive e alla loro circolazione sul mercato internazionale, riconducibile a sequestri effettuati dalle Forze dell'ordine;
Visto il decreto del Ministro della salute 25 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 luglio 2018, n. 160, concernente l'inserimento nella tabella I del Testo unico della sostanza 5F-APINACA;
Vista la nota dell'Istituto superiore di sanita', datata 11 marzo 2021, che segnala la presenza di un refuso nella denominazione chimica della sostanza 5F-APINACA, presente nella tabella I di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;
Ritenuto necessario procedere alla rettifica, con l'indicazione della corretta denominazione chimica, riferita alla sostanza 5F-APINACA: N-(adamantan-1-il)-1-(5- fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide, riportata nei pareri in premessa al citato decreto 25 giugno 2018 e confermata con favorevole parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 12 ottobre 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:
2-metiletilbufedrone (denominazione comune)
2-(etilammino)-1-(2-metilfenil)butan-1-one denominazione chimica)
2-MEB (altra denominazione)
3-Cl-PCP (denominazione comune)
1-[1-(3-clorofenil)cicloesil] piperidina (denominazione chimica)
3-cloro PCP (altra denominazione)
3-Me-PCP (denominazione comune)
1-[1-(3-metilfenil)cicloesil] piperidina (denominazione chimica)
3-metil PCP (altra denominazione)
3-metilmetamfetamina (denominazione comune)
N-metil-1-(3-metilfenil)propan-2-ammina (denominazione chimica)
3-MMA (altra denominazione)
4F-deprenyl (denominazione comune)
N-[1-(4-fluorofenil)propan-2-il]-N-metilprop-2-in-1-ammina (denominazione chimica)
4F-selegilina (altra denominazione)
5B-AKB48 (denominazione comune)
N-(1-adamantil)-1-(5-bromopentil)indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
5B-APINACA (altra denominazione)
ABO-4en-PINACA (denominazione comune)
N-(1-ammino-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazol-3-car bossamide (denominazione chimica)
ABO-PENINACA (altra denominazione)
α-D2PV (denominazione comune)
1,2-difenil-2-(pirrolidin-1-il)etan-1-one (denominazione chimica)
A-D2PV (altra denominazione)
ADB-4en-PINACA (denominazione comune)
N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(pent-4-en-1-il)-1H-i ndazol-3-carbossammide (denominazione chimica)
ADB-PENINACA (altra denominazione)
BDMT (denominazione comune)
2,2'-(1H,1'H-[2,2'-biindol]-3,3'-diil)bis(N,N-dimetiletan-1-ammin a) (denominazione chimica)
2,2-bis-DMT (altra denominazione)
butonitazene (denominazione comune)
2-[(4-butossifenil)metil]-N,N-dietil-5-nitro-1H-benzimidazol-1-et anamina (denominazione chimica)
Butossinitazene (altra denominazione)
CUMIL-NBMICA (denominazione comune)
1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-ilmetil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indol -3-carbossammide (altra denominazione)
CUMIL-NBMINACA (denominazione comune)
(1-(biciclo[2.2.1]eptan-2-il)metil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-ind azol-3-carbossammide (denominazione chimica)
SGT-152 (altra denominazione)
Deossimetossietamina (denominazione comune)
2-(etilammino)-2-(3-metilfenil)-cicloesanone (denominazione chimica)
DMXE (altra denominazione)
etonitazepina (denominazione comune)
2-(4-etossibenzil)-5-nitro-1-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-1H-benzo[d ]imidazolo (denominazione chimica)
N-pirrolidino etonitazene (altra denominazione)
fluonitazene (denominazione comune)
N,N-dietil-2-«2-[(4-fluorofenil)metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1- il»etan-1-ammina (denominazione chimica)
Flunitazene (altra denominazione)
M-ALFA-HCMA (denominazione comune)
3-(2H-1,3-benzodiossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammino )propanammide (denominazione chimica)
3-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-idrossi-N,2-dimetil-3-(metilammin o)propenammide (altra denominazione)
MALT (denominazione comune)
N-[2-(1H-indol-3-il)etil]-N-metilprop-2-en-1-ammina (denominazione chimica)
Metilalliltriptamina (altra denominazione)
Metossisopropamina (denominazione comune)
2-(isopropilammino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (denominazione chimica)
MXiPr (altra denominazione)
 
Art. 2

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, la denominazione chimica riferita alla sostanza 5F-APINACA viene rettificata come segue:
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-carbossamide (denominazione chimica)
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 novembre 2021

Il Ministro: Speranza