Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 ottobre 2021
Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalita' di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 365 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'art. 13-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, il quale dispone che: «Ad uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, e' concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa»;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, siano disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 365;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»;
Considerato lo stanziamento di risorse previsto dalla norma e la potenziale platea dei beneficiari e' stato ritenuto di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente come criterio di preferenza per l'accesso al beneficio;
Considerato che nella dichiarazione ISEE non e' specificata la percentuale di disabilita', ma vengono soltanto indicate tre classi: disabilita' media, disabilita' grave e non autosufficienza;
Considerato che per quanto riguarda le persone con disabilita' maggiorenni sono inclusi nella prima classe gli individui con una percentuale di invalidita' compresa tra il 67% ed il 99%, nella seconda gli inabili totali e nella terza coloro che hanno diritto all'indennita' di accompagnamento;
Considerato che con riguardo ai minori l'appartenenza ad una delle tre classi viene fatta sulla base delle difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta';
Ritenuto pertanto che tali classi possono essere equiparate per analogia ad una disabilita' superiore al 60%, come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Vista la nota prot. n. 0008.28/07/2021.0001164 con la quale l'INPS ha trasmesso le tabelle che consentono di quantificare i possibili destinatari della misura anche al fine di circoscrivere la platea ai fini del rispetto del limite di spesa indicato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;
Visto, in particolare, l'allegato 3 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante «Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza»;
Visto l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, che apporta modifiche nel calcolo dell'ISEE del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilita' o non autosufficienti;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) genitori disoccupati o monoreddito: per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all'anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall'attivita' lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralita' di datori di lavoro ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall'eventuale proprieta' della casa di abitazione;
b) nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o piu' figli con disabilita' a carico;
c) figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un'eta' maggiore di 24 anni.
 
Art. 2
Contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito
con figli disabili a carico

1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura introdotta dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, un contributo mensile per un importo massimo di 500 euro netti.
2. La misura, corrisposta secondo le modalita' di cui all'art. 3, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed e' cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
 
Art. 3

Misura del beneficio e modalita' di erogazione

1. Il beneficio e' corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed e' riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualita'. Il diritto al beneficio decade comunque nei casi di cui all'art. 5.
2. Nel caso di ammissione al contributo qualora il genitore abbia due o piu' figli a carico con una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l'importo riconosciuto a norma del presente decreto sara' pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.
 
Art. 4

Modalita' di ammissione

1. La domanda per l'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3 di cui al presente decreto deve essere presentata annualmente dal genitore secondo le modalita' e le scadenze definite con propria circolare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per via telematica secondo i modelli predisposti dal medesimo Istituto. La domanda dovra' essere corredata dalla dichiarazione del genitore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita' del possesso dei requisiti di cui al comma 2. Ai fini dell'attribuzione del beneficio l'INPS, verificata la regolarita' dell'istanza, provvedera' ad erogarlo all'interessato.
2. Il riconoscimento del beneficio presuppone il possesso cumulativo, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
a) essere residente in Italia;
b) disporre di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita' non superiore a 3.000 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
c) essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilita' riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Al fine di consentire la tempestiva erogazione della misura sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 e quelle presentate fuori dai termini stabiliti dalla circolare di cui al comma 1.
4. Il beneficio e' riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande che soddisfino i criteri di cui al comma 2, si dara' la priorita' ai richiedenti con ISEE piu' basso. A parita' di reddito ISEE sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sara' data priorita' ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilita' di grado grave e, infine, a seguire ai richiedenti con figli con disabilita' di grado medio. Il beneficio sara' assegnato secondo i criteri individuati che costituiscono titolo di preferenza.
 
Art. 5

Decadenza e sospensione

1. Il riconoscimento del beneficio decade qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4, lettere a), b), c) e d). Decade altresi' qualora si verifichi una delle seguenti cause:
a) decesso del figlio;
b) decadenza dall'esercizio della responsabilita' genitoriale;
c) affidamento del figlio a terzi.
2. Il genitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'INPS l'eventuale verificarsi di una delle cause di decadenza. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.
3. L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo a quello in cui si e' verificata una delle cause di decadenza di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilita' presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvedera' a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
 
Art. 6

Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 3525 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e la programmazione sociale» - Missione 24 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - Programma 12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» - Azione 4 «Politiche per l'infanzia e la famiglia».
2. L'INPS provvede al monitoraggio dell'onere derivante dal presente decreto assicurando anche in via prospettica il rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, inviando la rendicontazione con riferimento alle domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
3. Alle attivita' previste dal presente decreto l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2869