Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 novembre 2021, n. 189 |
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 2; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 e, in particolare, l'articolo 16; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico; Visto il decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e, in particolare, l'articolo 10, comma 1; Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, recante istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2020; Acquisito il parere delle Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 25 marzo 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio, di seguito denominato «regolamento».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato [Cost. 72] al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Il testo dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 33 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di delegazione europea, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici contenuti nella legge di delegazione europea, qualora indicati. 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 31.». - Il testo dell'art. 2 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Art. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea). - 1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'art. 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi dell'art. 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.». - La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2017, n. L 137. - Il decreto legislativo 14 settembre 2009 n. 133 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 2009, n. 222. - Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2013, n. 72. - Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204 (Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 2015, n. 297, cosi' recita: «Art. 10 (Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 14 e 15 del regolamento in materia di restrizioni applicabili alle sostanze elencate negli allegati del regolamento e alle sostanze classificate come sostanze CMR). 1. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'art. 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici le sostanze di cui all'allegato II del regolamento e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000. 2. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'art. 3, chiunque impiega nella fabbricazione di prodotti cosmetici sostanze comprese negli allegati III, IV, V e VI del regolamento senza osservare i limiti e le condizioni specificate nei medesimi allegati e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 500 a euro 5.000. Se il fatto e' commesso per colpa si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da euro 250 ad euro 2.500. 3. Salvo che i fatti costituiscano i piu' gravi reati previsti dall'art. 3, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 15 del regolamento, in materia di sostanze classificate come sostanze CMR, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 ad euro 15.000, o, se il fatto e' commesso per colpa, con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 1.000 ad euro 10.000.». - La legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2016, n. 166.
Note all'art. 1: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/852 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. |
| Art. 3 Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del Capo II del regolamento in materia di restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti del mercurio, miscele di mercurio e prodotti con aggiunta di mercurio
1. Chiunque effettua un'operazione di esportazione o importazione di mercurio, dei composti del mercurio, ovvero delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dagli articoli 3 o 4 del regolamento e' punito con l'arresto da tre mesi fino a nove mesi o con l'ammenda da 50.000,00 euro a 150.000,00 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione, importazione o fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio di cui all'allegato II del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 150.000 euro. |
| Art. 4 Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Capo III del regolamento in materia di restrizioni all'uso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio
1. Chiunque utilizza il mercurio e i composti del mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato III, parti I e II, del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 2. Chiunque effettua lo stoccaggio temporaneo di mercurio e dei composti del mercurio, nonche' delle miscele di mercurio di cui all'allegato I del regolamento in violazione di quanto disposto dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 3. Gli operatori economici che violano le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 4. Chiunque svolge attivita' di estrazione e trasformazione dell'oro in violazione di quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 5. Gli odontoiatri che utilizzano amalgama dentale in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 6. Gli odontoiatri che utilizzano l'amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero denti con tali otturazioni in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro e con la chiusura temporanea dell'attivita' fino all'installazione di idonei separatori di amalgama. 7. Gli odontoiatri che non assicurano che la gestione e la raccolta dei loro rifiuti di amalgama, compresi i residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonche' i denti, o loro parti, contaminati con amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un'impresa per la gestione dei rifiuti autorizzata ovvero che rilasciano direttamente o indirettamente tali rifiuti di amalgama nell'ambiente secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. |
| Art. 5 Violazioni degli obblighi di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del Capo IV del regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio
1. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11 del regolamento che non ottemperano agli obblighi di cui al medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 2. Gli operatori economici che operano nei settori industriali di cui all'articolo 11 del regolamento, lettere a), b) e c), che non trasmettono le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento nel termine previsto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. 3. Chiunque effettua lo stoccaggio dei rifiuti di mercurio in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.600 euro a 27.000 euro. 4. Gli operatori degli impianti che effettuano lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio, la trasformazione e, se del caso, la solidificazione dei rifiuti di mercurio, ovvero lo stoccaggio permanente dei rifiuti di mercurio che sono stati sottoposti alla trasformazione e, se del caso, alla solidificazione, che non ottemperano agli obblighi di cui all'articolo 14 del regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 20.000 euro. 5. Gli operatori economici che forniscono le informazioni di cui all'articolo 12 del regolamento e i dati sulla tracciabilita' di cui all'articolo 14 del regolamento in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro. |
| Art. 6
Attivita' di vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni
1. Le attivita' di vigilanza e di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto sono esercitate dal Ministero della transizione ecologica, dal Ministero della salute, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, con il supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, istituito con legge 28 giugno 2016, n. 132. 2. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti della legge 28 giugno 2016, n. 132 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 16 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689 cosi' recita: «Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.». |
| Art. 7
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. |
| Art. 8
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 9
Abrogazione
1. Il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Speranza, Ministro della salute
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 9: - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25 si veda nelle note alle premesse. |
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