Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 191 |
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 13; Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea; Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e che modifica i regolamenti (UE) n. 354/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013.»; 3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attivita' di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o e' stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.»; b) all'articolo 4-quinquies.1, comma 4, lettera d), la parola «ESMA» e' sostituita dalla seguente: «AESFEM»; c) all'articolo 4-quinquies.2, comma 4, lettera a), la parola «ESMA» e' sostituita dalla seguente: «AESFEM»; d) dopo l'articolo 4-quinquies.2, e' inserito il seguente: «Art. 4-quinquies.3 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156. 2. La Consob e' l'autorita' competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1, dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.».
N O T E
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo dell'art. 13 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: «Art. 13 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). - 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria; b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria; c) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, concernenti la disciplina sull'operativita' transfrontaliera delle societa' di gestione del risparmio, delle societa' di gestione UE e dei Gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998; d) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli investitori nel contesto della commercializzazione in Italia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi (FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998; e) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1, numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160 prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui all'art. 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui all'art. 93 della direttiva 2009/65/CE e di cui all'art. 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo n. 58 del 1998; f) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1, numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o di un FIA in uno o piu' Stati membri, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a); g) prevedere le modifiche alle norme del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al fine di recepire la disciplina prevista dall'art. 2, numeri 1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella lettera a); h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base alle rispettive competenze previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali autorita' competenti alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione prevista dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1156; i) designare la CONSOB quale autorita' competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'art. 10 del regolamento (UE) 2019/1156; l) designare la CONSOB quale autorita' competente alla trasmissione all'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156; m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156; n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine gia' previsti dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156; o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le altre misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156, gia' previste dal citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i criteri ivi indicati; p) prevedere, in conformita' alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, nonche' ai criteri direttivi previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilita' finanziaria; q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: «Art. 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico. 3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare l'integrita' dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori; b) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi dai titoli; c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le finalita' specificamente previste dal regolamento (UE) 2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento; d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'art. 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessita' di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonche' la proporzionalita' degli oneri amministrativi per le imprese interessate; e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare la facolta' prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti; f) prevedere l'attribuzione della responsabilita' delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo eventuale supplemento, nonche', quando applicabile, in un documento di registrazione o in un documento di registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi, prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la responsabilita' dell'autorita' competente nei soli casi di approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato regolamento; g) designare la CONSOB quale autorita' competente ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento; h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'art. 38 del regolamento (UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate nell'art. 39 del regolamento medesimo, nonche' nel rispetto dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della CONSOB; i) apportare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di impugnazione in conformita' all'art. 40 del medesimo regolamento; l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in conformita' a quanto previsto in materia di segnalazione delle violazioni dall'art. 41 del regolamento (UE) 2017/1129. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - La direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. - Il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e che modifica i regolamenti (UE) n. 354/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. - Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2021, n. 46. - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4-quinquies del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 346/2013. Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta dell'albo di cui all'art. 35, tenuto dalla Banca d'Italia. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013. 3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la comunicazione prescritta dall'art. 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. 3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista dall'art. 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'art. 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013."; 3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attivita' di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o e' stata effettuata in Italia, ai sensi dell'art. 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'art. 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013. 4. La Consob effettua le notifiche previste dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono commercializzare i relativi Oicr in conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi. 5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica. 6. Nel caso di superamento della soglia di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il gestore dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai suddetti regolamenti dell'UE. 7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'art. 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto legislativo.». - Il testo dell'art. 4-quinquies.1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4-quinquies.1 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760. 2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformita' all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'art. 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3. 3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760. 4. La Consob e' l'autorita' competente a: a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; c) ricevere dall'autorita' dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio; d) adempiere agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760; e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le modalita' e nei termini stabiliti con proprio regolamento. 5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l'art. 43 e le relative disposizioni attuative; non e' richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, ne' l'acquisizione del parere di tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo. 6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell'art. 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi. 7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'art. 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonche' dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.». - Il testo dell'art. 4-quinquies.2 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4-quinquies.2 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. 2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare un FCM ai sensi dell'art. 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1131. 3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a: a) autorizzare la deroga prevista dall'art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131; b) ricevere il riesame delle metodologie di valutazione della qualita' creditizia ai sensi dell'art. 19, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131; c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 29 del regolamento (UE) 2017/1131, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo art. 29; d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle procedure di gestione della liquidita' ai sensi dell'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131; e) ricevere la relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere il riesame ai sensi dell'art. 28, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1131; f) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell'art. 41, paragrafo 2, con riferimento alle violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) del medesimo articolo, con riferimento alla violazione degli articoli 21, 23, 26, 27 e 28, e g), del citato regolamento. Nei casi previsti dall'art. 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla violazione dell'art. 36 del regolamento (UE) 2017/1131, la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 e' adottata su proposta della Consob. 4. La Consob e' l'autorita' competente a: a) adempiere agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dagli articoli 4, paragrafo 6, 28, paragrafo 6, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131; b) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell'art. 41, paragrafo 2, lettera a), nei casi previsti dall'art. 41, paragrafo 1, lettera f), per la violazione dell'art. 36 del medesimo regolamento. In presenza di tali violazioni, la Consob puo' altresi' proporre alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 41, paragrafo 2, lettera b), la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2. 5. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'art. 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto nonche' dei poteri previsti dall'art. 39 del citato regolamento (UE) 2017/1131.». |
| Art. 2 Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 41, comma 2, alla lettera a), dopo la parola «OICVM» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia»; b) alla rubrica del Capo II-ter, Titolo III, le parole «Commercializzazione di Oicr» sono sostituite dalle seguenti: «Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr»; c) all'articolo 42: 1) al comma 1, le parole «determina le modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.»; 2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di autorita' competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle societa' di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE. 4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»; d) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente: «Art. 42-bis (Pre-commercializzazione di FIA riservati). - 1. La pre-commercializzazione di FIA riservati e' la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non e' stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1. 2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori: a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA; b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva; c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito. 3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che: a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA; b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento. 4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43. 5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene: a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione; b) i periodi di tempo in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione; c) una breve descrizione dell'attivita' svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate; d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione. 6. La Consob informa prontamente le autorita' competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione. 7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' informata di tale circostanza dall'autorita' competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si e' svolta sul territorio della Repubblica. 8. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d'Italia: a) i termini e le modalita' che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5; b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, e' considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43. 9. I soggetti terzi possono svolgere attivita' di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attivita'. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo. 10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.»; e) all'articolo 43: 1) al comma 3: 1.1 alla lettera g), le parole «investitori professionali.» sono sostituite dalle seguenti: «investitori professionali;»; 1.2 dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorita' competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44.»; 2) al comma 7, ultimo periodo, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni lavorativi»; 3) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: «7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2. 7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea. 7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.»; 4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. 8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di autorita' competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE. 8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»; f) all'articolo 44: 1) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina: a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.»; 2) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare: 1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 41 (Operativita' transfrontaliera delle Sgr). - 1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al regolamento previsto dal comma 2. 2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr rispettano per: a) la prestazione negli Stati dell'UE delle attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM nonche' il ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; b) l'operativita' in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE, in conformita' alle previsioni della direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter. 3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorita' dello Stato ospitante. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.». - Il testo della rubrica del Capo II-ter del Titolo III della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr» - Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE). - 1. La commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'art. 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'art. 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo. 2. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni dell'art. 41-bis. 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con regolamento: a) individua le informazioni da fornire al pubblico nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita' con cui tali informazioni devono essere fornite; b) determina le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni. 4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a coloro che curano la commercializzazione delle quote o delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. 4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. 4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di autorita' competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle societa' di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'art. 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE. 4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1156.». - Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1. La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE. 2. La commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, nei confronti di investitori professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti ivi allegati. 3. La notifica contiene: a) la lettera di notifica, corredata del programma di attivita' che individua il FIA oggetto della commercializzazione e lo Stato di origine del FIA; b) il regolamento o lo statuto del FIA; c) l'identita' del depositario del FIA; d) la descrizione del FIA e le altre informazioni messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa disciplina attuativa; e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR master se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR feeder; f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA saranno commercializzate; g) le informazioni sulle modalita' stabilite per impedire la commercializzazione delle quote o azioni del FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine, il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a disposizione degli investitori prevedono che le quote o le azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei confronti di investitori professionali; g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorita' competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'art. 44. 4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica: a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo' avviare la commercializzazione in Italia delle quote o azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la comunicazione e' effettuata anche nei confronti dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA; b) trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica che include la documentazione prevista dal comma 3 e l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del fascicolo di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione prima della ricezione di tale comunicazione. 5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma 3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di notifica. 6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento le procedure per la notifica prevista dal comma 2. 7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e' possibile pianificare, non appena esse intervengono. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla stessa allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono disporre il divieto della modifica. 7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2. 7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea. 7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica. 8. La commercializzazione in Italia, a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'art. 39, delle quote o azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto nell'art. 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la notifica prevista dal presente comma. 8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati. 8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di autorita' competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall'art. 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE. 8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1156. 9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i propri patrimoni.». - Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'art. 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. 2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione: a) il prospetto destinato alla pubblicazione; b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori. 3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina: a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1; b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare: 1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1); 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo. 5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'art. 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori ai sensi dell'art. 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; e) fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare: 1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE; 2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; 3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo; f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili. 6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione. 8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'art. 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'art. 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto. 9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.». |
| Art. 3 Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte IV, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 93-bis, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;»; b) all'articolo 95, comma 1, alla lettera c), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»; c) all'articolo 98-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»; d) all'articolo 101: 1) al comma 1, dopo la parola «vigilati» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156»; 2) al comma 3, dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»; 3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1 alla lettera a), dopo la parola «attuative» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156»; 3.2 alla lettera b), dopo la parola «attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 93-bis del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo e nel Capo I del Titolo III si intendono per: a) "regolamento prospetto": regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017; b) "disposizioni attuative": gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 44 del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010; b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; c) "titoli": i valori mobiliari individuati dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi; d) "responsabile del collocamento": il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico; e) "Stato membro d'origine": 1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato membro d'origine di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera m), del regolamento prospetto; 2) in relazione all'offerta di quote o azioni di Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e' stato costituito; f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.». - Il testo dell'art. 95 del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 95 (Disposizioni di attuazione). - 1. La Consob, conformemente alle disposizioni europee di riferimento, detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente Sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari, degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in particolare: a) con riferimento alle offerte di titoli, la procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione rivolta alla Consob prevista dall'art. 94, comma 3; b) con riferimento alle offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi, nonche' il contenuto della domanda di approvazione alla Consob, prevista dall'art. 94-bis, comma 1, la Consob puo', stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in relazione a particolari categorie di prodotti finanziari; c) le modalita' da osservare per diffondere notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'art. 42-bis; d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari; e) le procedure organizzative e decisionali interne per l'adozione dell'atto finale di approvazione del prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a personale con qualifica dirigenziale. 2. La Consob individua con regolamento le norme di correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente, l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti. 3. Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire, secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige l'obbligo di sostituzione previsto dall'art. 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento prospetto.». - Il testo dell'art. 98-quater del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 98-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione della presente sezione anche differenziate in relazione alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione europea, il regolamento stabilisce in particolare: a) il contenuto della comunicazione alla Consob e del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento; a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il relativo regime di consegna e di pubblicazione; a-ter) il regime linguistico del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto; b) le modalita' da osservare per diffondere notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando quanto previsto dall'art. 42-bis; c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i destinatari. 2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti, l'inserimento nella documentazione d'offerta di informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1.». - Il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 101 (Attivita' pubblicitaria). - 1. La Consob individua con proprio regolamento, tenendo conto dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti vigilati e di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) 2019/1156, le modalita' e i termini per l'acquisizione della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta. 2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli. 3. La pubblicita' relativa a un'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o azioni di OICR aperti e' effettuata secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con quella contenuta nel prospetto. 4. La Consob puo': a) con riferimento all'offerta avente ad oggetto titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione, la pubblicita', in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione, nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative e delle disposizioni previste dall'art. 4 del regolamento (UE) 2019/1156; b) con riferimento all'offerta avente ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera a), sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la pubblicita' in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione e delle disposizioni previste dall'art. 4 del regolamento (UE) 2019/1156; c) vietare la pubblicita', in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle lettere a) o b); d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle lettere a), b) o c). 5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie speciali di investitori, comprese le informazioni comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le categorie speciali di investitori a cui l'offerta e' diretta in esclusiva.». |
| Art. 4 Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte V, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 190: 1) al comma 1, dopo le parole «42, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono inserite le seguenti: «7-bis, 7-ter,» e dopo le parole «44, commi 1, 2, 3» sono inserite le seguenti: «, 4, lettera b)»; 2) al comma 2-bis: 2.1 alla lettera a), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; 2.2 alla lettera b), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; b) all'articolo 191, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3.»; c) all'articolo 191-ter, al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.».
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10; 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis, 7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. 1-bis. 1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'art. 50-quinquies e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell'art. 25-bis e di quelle emanate in base ad esse; b) ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse; c) ai depositari centrali che prestano servizi o attivita' di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'art. 79-noviesdecies.1. 2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica: a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative; b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative; b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n. 2015/760, e delle relative disposizioni attuative; b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative; b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni dell'art. 13 del regolamento (UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative; b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 e delle relative disposizioni attuative. 2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010. 2-ter. 2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative disposizioni di attuazione nei confronti di: a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi dell'art. 20-ter; b) soggetti stabiliti nel territorio della Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'art. 20-ter. 3. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. 3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro. 4.». - Il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e ammissione alla negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e delle societa' che commettono una violazione delle disposizioni richiamate dall'art. 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 2. Se la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentomila euro. 3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'art. 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'art. 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3. 4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi dell'art. 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. 5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4, 96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro. 6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste si applicano altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del personale dell'ente o della societa' responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. 7. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». - Il testo dell'art. 191-ter del citato decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti). - 1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'art. 98-ter, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'art. 98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 2. Chiunque viola l'art. 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'art. 101 e alla violazione dell'art. 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti. 3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis. 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). 5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si applica l'art. 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. 7. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni contenute nell'art. 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero delle relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a settecentocinquantamila euro. 8. Alle violazioni previste dal presente articolo si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.». |
| Art. 5 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1, lettera v), le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; b) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole «articolo 100», le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»; c) all'articolo 44, comma 8, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «94-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «95, comma 1, lettera a)»; d) all'articolo 118, comma 1, le parole «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» e le parole «100, comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto».
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: Omissis v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 3, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; Omissis». - Il testo dell'art. 100-ter, comma 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese, come definite dall'art. 61, comma 1, lettera h), dalle imprese sociali e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'art. 100, comma 3, lettera c). Omissis». - Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati). - 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'art. 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. 2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione: a) il prospetto destinato alla pubblicazione; b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione; c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori. 3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione. 4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1. 5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni: a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'art. 43; b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani; c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati; d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori ai sensi dell'art. 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia; e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia; f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili. 6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5. 7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione. 8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'art. 94, comma 3, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'art. 95, comma 1, lettera a). La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto. 9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.». Il testo dell'art. 118 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 118 (Casi di inapplicabilita'). - In vigore dal 18 agosto 2009 1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto. 2. I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.». |
| Art. 6
Disposizioni finali
1. La Consob e la Banca d'Italia adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. |
| Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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