Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 191
Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 13;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in particolare, i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 9;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31, sulle procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea;
Vista la direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo;
Visto il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo, e che modifica i regolamenti (UE) n. 354/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17, recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione dei Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alla Parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte I, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-quinquies, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione, come definita dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 346/2013.»;
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine di tali gestori l'informativa relativa alle attivita' di pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si effettua o e' stata effettuata in Italia, ai sensi dell'articolo 4-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 4- bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.»;
b) all'articolo 4-quinquies.1, comma 4, lettera d), la parola «ESMA» e' sostituita dalla seguente: «AESFEM»;
c) all'articolo 4-quinquies.2, comma 4, lettera a), la parola «ESMA» e' sostituita dalla seguente: «AESFEM»;
d) dopo l'articolo 4-quinquies.2, e' inserito il seguente:
«Art. 4-quinquies.3 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1156 per quanto riguarda la pubblicazione e la gestione sui rispettivi siti internet delle informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.
2. La Consob e' l'autorita' competente a pubblicare e gestire sul proprio sito internet le informazioni previste dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156 e a comunicare all'AESFEM le informazioni previste dall'articolo 5, paragrafo 2, dall'articolo 8, paragrafo 1, dall'articolo 10, paragrafo 2, e dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1156.».

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 13 della legge 22 aprile 2021, n.
53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 13 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160, che modifica
le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156,
per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli
organismi di investimento collettivo e che modifica i
regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n.
1286/2014). - 1. Nell'esercizio della delega per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32
della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento
della direttiva (UE) 2019/1160, attribuendo i poteri e le
competenze di vigilanza previsti dalla citata direttiva
alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le rispettive
attribuzioni e finalita' indicate negli articoli 5 e 6 del
medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998, le modifiche e le integrazioni
necessarie per adeguarlo al regolamento (UE) 2019/1156 e
alle relative norme tecniche di attuazione, attribuendo i
poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato
regolamento alla CONSOB e alla Banca d'Italia, secondo le
rispettive attribuzioni e finalita' indicate negli articoli
5 e 6 del medesimo testo unico, e prevedendo il ricorso
alla disciplina secondaria;
c) prevedere le modifiche alle norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
concernenti la disciplina sull'operativita'
transfrontaliera delle societa' di gestione del risparmio,
delle societa' di gestione UE e dei Gestori di fondi di
investimento alternativi (GEFIA) UE nel caso di
stabilimento di succursali, prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive
attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella
lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente
previsto dagli articoli 41, 41-bis e 41-ter del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
d) prevedere le modifiche alle norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
fine di recepire la disciplina in tema di strutture per gli
investitori nel contesto della commercializzazione in
Italia di Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) UE e Fondi di investimento alternativi
(FIA) UE prevista dagli articoli 1, numero 4), e 2, numero
6), della direttiva (UE) 2019/1160, prevedendo il ricorso
alla disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive
attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella
lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente
previsto dagli articoli 42 e 44 del decreto legislativo n.
58 del 1998;
e) prevedere le modifiche alle norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
fine di recepire la disciplina di cui agli articoli 1,
numero 5), e 2, numero 3), della direttiva (UE) 2019/1160
prevista per il contenuto della lettera di notifica di cui
all'art. 93 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e nel caso di
modifiche delle informazioni contenute nella lettera di
notifica di cui all'art. 93 della direttiva 2009/65/CE e di
cui all'art. 32 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, prevedendo il
ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le
rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate
nella lettera a), nell'ambito di quanto gia' specificamente
previsto dagli articoli 42, 43 e 44 del decreto legislativo
n. 58 del 1998;
f) prevedere le modifiche alle norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
fine di recepire la disciplina prevista dagli articoli 1,
numero 6), e 2, numero 4), della direttiva (UE) 2019/1160
in tema di ritiro della notifica nel caso in cui un gestore
intenda interrompere la commercializzazione di un OICVM o
di un FIA in uno o piu' Stati membri, attribuendo alla
CONSOB i relativi poteri e competenze e prevedendo il
ricorso alla disciplina secondaria adottata, secondo le
rispettive attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate
nella lettera a);
g) prevedere le modifiche alle norme del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 al
fine di recepire la disciplina prevista dall'art. 2, numeri
1) e 2), della direttiva (UE) 2019/1160 in tema di
pre-commercializzazione di FIA, attribuendo alla CONSOB i
relativi poteri e competenze e prevedendo il ricorso alla
disciplina secondaria adottata, secondo le rispettive
attribuzioni, dalle autorita' nazionali indicate nella
lettera a);
h) designare la CONSOB e la Banca d'Italia, in base
alle rispettive competenze previste dal citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, quali
autorita' competenti alla pubblicazione delle disposizioni
nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione
prevista dall'art. 5 del regolamento (UE) 2019/1156;
i) designare la CONSOB quale autorita' competente
alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a
spese ed oneri prevista dall'art. 10 del regolamento (UE)
2019/1156;
l) designare la CONSOB quale autorita' competente
alla trasmissione all'Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli
articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156;
m) attribuire alla CONSOB le competenze e i poteri
in tema di pre-commercializzazione di fondi europei per il
venture capital e fondi europei per l'imprenditoria sociale
ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE)
2019/1156;
n) attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza e
di indagine gia' previsti dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle
funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156;
o) attribuire alla CONSOB il potere di applicare le
sanzioni e le altre misure amministrative in caso di
violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2019/1156, gia' previste dal citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998 nei limiti e secondo i
criteri ivi indicati;
p) prevedere, in conformita' alle definizioni e
alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1160 e del
regolamento (UE) 2019/1156, nonche' ai criteri direttivi
previsti nella presente legge, le occorrenti modificazioni
alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i
settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di
protezione dell'investitore e di tutela della stabilita'
finanziaria;
q) prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia
adottino la disciplina secondaria di cui al presente
articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione della
direttiva (UE) 2019/1160 e di adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 9 della legge 4 ottobre 2019, n.
117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2018), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita:
«Art. 9 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la
direttiva 2003/71/CE). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'art. 31
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'
decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento
europeo, del 14 giugno 2017.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri della giustizia, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) adottare, in conformita' alle definizioni e alla
disciplina del regolamento (UE) 2017/1129, le occorrenti
modificazioni alla normativa vigente per i settori
interessati dalla normativa da attuare, al fine di
realizzare il migliore coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, con l'obiettivo di assicurare
l'integrita' dei mercati finanziari e un appropriato grado
di tutela degli investitori;
b) apportare al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le
integrazioni necessarie per dare attuazione alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 e alle
pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione che lo richiedono, provvedendo ad abrogare
espressamente le eventuali norme dell'ordinamento nazionale
riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo
regolamento, fatte salve le compatibili disposizioni
nazionali vigenti in materia di offerte al pubblico di
sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari diversi
dai titoli;
c) prevedere, in coerenza con quanto stabilito
dagli articoli 94 e seguenti del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il ricorso
alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB per le
finalita' specificamente previste dal regolamento (UE)
2017/1129 e dalla legislazione dell'Unione europea
attuativa del medesimo regolamento;
d) attribuire alla CONSOB, in coerenza con le
disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico
stabilite dall'art. 100 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere
con regolamento, nel rispetto delle condizioni previste
dall'art. 3 del regolamento (UE) 2017/1129, l'esenzione
dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte
al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale,
nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a
un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di
euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo
alla necessita' di garantire un appropriato livello di
tutela degli investitori nonche' la proporzionalita' degli
oneri amministrativi per le imprese interessate;
e) attribuire alla CONSOB il potere di esercitare
la facolta' prevista dall'art. 7, paragrafo 7, secondo
comma, del regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia e'
Stato membro d'origine ai fini del predetto regolamento,
secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri
amministrativi a carico degli emittenti;
f) prevedere l'attribuzione della responsabilita'
delle informazioni fornite in un prospetto e in un suo
eventuale supplemento, nonche', quando applicabile, in un
documento di registrazione o in un documento di
registrazione universale, all'emittente o ai suoi organi di
amministrazione, direzione o controllo, all'offerente, al
soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un
mercato regolamentato o al garante, a seconda dei casi; con
riguardo alle informazioni contenute nella nota di sintesi,
prevedere la responsabilita' dei soggetti interessati nei
limiti di quanto disposto dall'art. 11, paragrafo 2, del
regolamento (UE) 2017/1129; prevedere, inoltre, la
responsabilita' dell'autorita' competente nei soli casi di
approvazione del prospetto, conformemente a quanto disposto
dall'art. 20, paragrafo 9, secondo comma, del citato
regolamento;
g) designare la CONSOB quale autorita' competente
ai sensi dell'art. 31 del regolamento (UE) 2017/1129,
assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti
dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione
con le autorita' competenti degli Stati membri nonche' con
le autorita' di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM),
ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo
regolamento;
h) attribuire alla CONSOB il potere di imporre le
sanzioni amministrative e le altre misure amministrative
per le violazioni elencate dall'art. 38 del regolamento
(UE) 2017/1129, tenendo conto delle circostanze elencate
nell'art. 39 del regolamento medesimo, nonche' nel rispetto
dei limiti e delle procedure ivi previsti e delle
disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio
del potere sanzionatorio da parte della CONSOB;
i) apportare le occorrenti modificazioni alla
normativa vigente al fine di prevedere che le decisioni
adottate in applicazione del regolamento (UE) 2017/1129
siano adeguatamente motivate e soggette a diritto di
impugnazione in conformita' all'art. 40 del medesimo
regolamento;
l) adeguare la disciplina degli articoli 4-undecies
e 4-duodecies del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in conformita' a quanto previsto
in materia di segnalazione delle violazioni dall'art. 41
del regolamento (UE) 2017/1129.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il testo dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia
alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3, cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'art. 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'art. 36 per il recepimento degli atti
delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti
tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'art.
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 41, comma
1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- La direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
luglio 2019, n. L 188.
- Il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo, e che modifica i regolamenti (UE)
n. 354/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 e'
pubblicato nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 (Norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di titoli di un mercato regolamentato, e che
abroga la direttiva 2003/71/CE, e alle disposizioni del
regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2021, n.
46.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4-quinquies del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-quinquies (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital
(EuVECA), e del regolamento (UE) n. 346/2013, relativo ai
fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF).). - 1.
La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5, sono le
autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento
(UE) n. 345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La
Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente
le informazioni che ciascuna di esse e' competente a
ricevere ai sensi del presente articolo.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob per i
soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35
e 35-ter, registra e cancella i gestori italiani di EuVECA
e di EuSEF ai sensi dell'art. 14 del regolamento (UE) n.
345/2013 e dell'art. 15 del regolamento (UE) n. 346/2013.
Tali gestori sono iscritti in una sezione distinta
dell'albo di cui all'art. 35, tenuto dalla Banca d'Italia.
Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e
la relativa disciplina di attuazione in quanto compatibile
con il regolamento (UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE)
n. 346/2013.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a
ricevere dai gestori italiani di EuVECA e di EuSEF la
comunicazione prescritta dall'art. 15 del regolamento (UE)
n. 345/2013 e dall'art. 16 del regolamento (UE) n.
346/2013. Essa riceve inoltre la comunicazione circa
l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio per lo
stabilimento di un Oicr, prevista dall'art. 16 del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del regolamento
(UE) n. 346/2013.
3-bis. La Consob e' l'autorita' competente a ricevere
dai gestori italiani di EuVECA e EuSEF la comunicazione
relativa alle attivita' di pre-commercializzazione prevista
dall'art. 4-bis del regolamento (UE) n. 345/2013 e
dall'art. 4-bis del regolamento (UE) n. 346/2013, e a
informare le autorita' competenti degli Stati membri in cui
i gestori italiani svolgono o hanno svolto la
pre-commercializzazione, come definita dall'art. 3, lettera
o), del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 3, lettera
o), del regolamento (UE) n. 346/2013.";
3-ter. Qualora gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti
in uno Stato membro diverso dall'Italia svolgono o hanno
svolto la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e'
l'autorita' competente a ricevere da parte dell'autorita'
competente dello Stato d'origine di tali gestori
l'informativa relativa alle attivita' di
pre-commercializzazione di cui al comma 3-bis e a chiedere
a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla
pre-commercializzazione che si effettua o e' stata
effettuata in Italia, ai sensi dell'art. 4-bis, paragrafo
4, del regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'art. 4-bis,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 346/2013.
4. La Consob effettua le notifiche previste dall'art.
16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art. 17 del
regolamento (UE) n. 346/2013 nei confronti delle autorita'
competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di
EuVECA e di EuSEF registrati ai sensi del comma 2 intendono
commercializzare i relativi Oicr in conformita' con la
disciplina dei regolamenti stessi.
5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti in uno
Stato membro diverso dall'Italia che soddisfano i requisiti
previsti nei regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013 e
che intendono commercializzare in Italia gli Oicr dagli
stessi gestiti effettuano, per il tramite della competente
autorita' dello Stato d'origine, la notifica prescritta
dall'art. 16 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'art.
17 del regolamento (UE) n. 346/2013, una volta ottenuta la
registrazione ai sensi di citati regolamenti. La Consob e'
l'autorita' competente a ricevere tale notifica.
6. Nel caso di superamento della soglia di cui
all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva
2011/61/UE, ai gestori indicati dai commi 2 e 5 si
applicano le disposizioni previste per il gestore dal
presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni
di attuazione. In tale ipotesi, la denominazione di EuVECA
o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto dai
suddetti regolamenti dell'UE.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo
nonche' dei regolamenti indicati al comma 1, la Banca
d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' dell'art. 5, dei poteri loro
attribuiti dal presente decreto legislativo.».
- Il testo dell'art. 4-quinquies.1 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-quinquies.1 (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n.
2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo
termine (ELTIF).). - 1. La Banca d'Italia e la Consob,
secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate
dall'art. 5, sono le autorita' nazionali competenti ai
sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad
autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore
e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformita'
all'art. 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di
prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore,
l'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia,
sentita la Consob, sui profili indicati dall'art. 5,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760.
La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori
autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli
articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2
e 3, e 35-ter, commi 2 e 3.
3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista
dall'art. 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2015/760.
4. La Consob e' l'autorita' competente a:
a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono
l'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 1, del
regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in
Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli
investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono
l'ELTIF la notifica prevista dall'art. 31, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle
azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli
investitori al dettaglio;
c) ricevere dall'autorita' dello Stato membro di
origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista
dall'art. 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760
per la commercializzazione in Italia delle quote o delle
azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli
investitori al dettaglio;
d) adempiere agli obblighi informativi verso
l'AESFEM previsti dall'art. 3, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 2015/760;
e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche,
di cui all'art. 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n.
2015/760 con le modalita' e nei termini stabiliti con
proprio regolamento.
5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4,
lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili,
l'art. 43 e le relative disposizioni attuative; non e'
richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi
4 e 5 di tale articolo, ne' l'acquisizione del parere di
tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo
articolo.
6. La Consob individua con regolamento le eventuali
informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto
a quelle previste nell'art. 23, paragrafi 2, 3 e 4, del
regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli
investitori di effettuare una valutazione informata
sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui
relativi rischi.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo
nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca
d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' dell'art. 5, dei poteri loro
attribuiti dal presente decreto in materia di gestione
collettiva del risparmio, nonche' dei poteri previsti dal
regolamento (UE) n. 2015/760.».
- Il testo dell'art. 4-quinquies.2 del citato decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 4-quinquies.2 (Individuazione delle autorita'
nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE)
2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM)). - 1. La
Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' indicate dall'art. 5, sono le
autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento
(UE) 2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si
trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di
esse e' competente a ricevere ai sensi del presente
articolo.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad
autorizzare un FCM ai sensi dell'art. 4, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (UE) 2017/1131.
3. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente a:
a) autorizzare la deroga prevista dall'art. 17,
paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131;
b) ricevere il riesame delle metodologie di
valutazione della qualita' creditizia ai sensi dell'art.
19, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE)
2017/1131;
c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei
paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 dell'art. 29 del regolamento (UE)
2017/1131, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo art. 29;
d) ricevere i dettagli delle decisioni relative
alle procedure di gestione della liquidita' ai sensi
dell'art. 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131;
e) ricevere la relazione dettagliata contenente i
risultati delle prove di stress e il piano d'azione e
svolgere il riesame ai sensi dell'art. 28, paragrafo 5,
secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1131;
f) adottare le misure specifiche previste dal
regolamento (UE) 2017/1131 nell'art. 41, paragrafo 2, con
riferimento alle violazioni previste al paragrafo 1,
lettere a), b), c), d), e), f) del medesimo articolo, con
riferimento alla violazione degli articoli 21, 23, 26, 27 e
28, e g), del citato regolamento. Nei casi previsti
dall'art. 41, paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla
violazione dell'art. 36 del regolamento (UE) 2017/1131, la
revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2
e' adottata su proposta della Consob.
4. La Consob e' l'autorita' competente a:
a) adempiere agli obblighi informativi verso
l'AESFEM previsti dagli articoli 4, paragrafo 6, 28,
paragrafo 6, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE)
2017/1131;
b) adottare le misure specifiche previste dal
regolamento (UE) 2017/1131 nell'art. 41, paragrafo 2,
lettera a), nei casi previsti dall'art. 41, paragrafo 1,
lettera f), per la violazione dell'art. 36 del medesimo
regolamento. In presenza di tali violazioni, la Consob puo'
altresi' proporre alla Banca d'Italia, ai sensi dell'art.
41, paragrafo 2, lettera b), la revoca dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del comma 2.
5. Per assicurare il rispetto del presente articolo
nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca
d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive
attribuzioni e le finalita' dell'art. 5, dei poteri loro
attribuiti dal presente decreto nonche' dei poteri previsti
dall'art. 39 del citato regolamento (UE) 2017/1131.».
 
Art. 2
Modifiche alla Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 41, comma 2, alla lettera a), dopo la parola «OICVM» sono aggiunte le seguenti: «nonche' il ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia»;
b) alla rubrica del Capo II-ter, Titolo III, le parole «Commercializzazione di Oicr» sono sostituite dalle seguenti: «Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr»;
c) all'articolo 42:
1) al comma 1, le parole «determina le modalita' di esercizio in Italia dei diritti degli investitori, avuto riguardo alle attivita' concernenti i pagamenti, il riacquisto e il rimborso delle quote» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM UE devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare: a) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 92 della direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di autorita' competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha cessato la commercializzazione: a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, alle societa' di gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli OICVM UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies; d) possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel presente decreto nei confronti degli OICVM UE.
4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»;
d) dopo l'articolo 42, e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Pre-commercializzazione di FIA riservati). - 1. La pre-commercializzazione di FIA riservati e' la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte di una Sgr o di un GEFIA UE o per loro conto ai potenziali investitori professionali residenti o aventi sede legale nel territorio dell'Unione europea, al fine di sondare l'interesse dei medesimi verso un FIA italiano o UE o un comparto non ancora istituiti o istituiti ma per i quali non e' stata ancora avviata la procedura di notifica prevista dall'articolo 43, commi 2 e 8, nello Stato membro in cui i potenziali investitori risiedono o hanno la sede legale. In ogni caso, la pre-commercializzazione non costituisce mai un'offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1.
2. Le Sgr non possono svolgere in Italia e negli altri Stati dell'Unione europea la pre-commercializzazione nei casi in cui le informazioni fornite ai potenziali investitori:
a) sono sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi a sottoscrivere quote o azioni di un particolare FIA;
b) equivalgono a moduli di sottoscrizione o a documenti analoghi, sia in forma di bozza che nella versione definitiva;
c) equivalgono alla versione finale degli atti costituitivi, del prospetto o di altri documenti di offerta relativi a un FIA non ancora istituito.
3. Se ai potenziali investitori residenti o aventi la sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea sono fornite da parte della Sgr una bozza di prospetto o una bozza di documenti di offerta, esse non contengono informazioni sufficienti a consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento e indicano chiaramente che:
a) non costituiscono un'offerta o un invito a sottoscrivere quote o azioni di un FIA;
b) le informazioni in esse contenute non sono complete e potrebbero essere soggette a modifiche, ragion per cui non dovrebbero generare affidamento.
4. La Sgr assicura che gli investitori non sottoscrivano quote o azioni di un FIA attraverso la pre-commercializzazione e che, qualora contattati nell'ambito della pre-commercializzazione di un FIA, possano sottoscrivere quote o azioni di tale FIA soltanto nell'ambito della commercializzazione prevista dall'articolo 43.
5. La Sgr trasmette alla Consob una comunicazione che contiene:
a) un elenco degli Stati membri, inclusa eventualmente l'Italia, in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione;
b) i periodi di tempo in cui si svolge o si e' svolta la pre-commercializzazione;
c) una breve descrizione dell'attivita' svolta nel contesto della pre-commercializzazione, comprese le informazioni sulle strategie di investimento presentate;
d) ove rilevante, un elenco dei FIA o dei comparti che sono o sono stati oggetto della pre-commercializzazione.
6. La Consob informa prontamente le autorita' competenti degli Stati membri in cui la Sgr svolge o ha svolto la pre-commercializzazione.
7. Quando un GEFIA UE svolge la pre-commercializzazione in Italia, la Consob e' informata di tale circostanza dall'autorita' competente sul GEFIA UE e puo' chiedere a tale autorita' di fornire ulteriori informazioni sulla pre-commercializzazione che si svolge o si e' svolta sul territorio della Repubblica.
8. La Consob disciplina con regolamento, sentita la Banca d'Italia:
a) i termini e le modalita' che la Sgr deve osservare per la trasmissione della comunicazione di cui al comma 5;
b) le fattispecie in presenza delle quali la sottoscrizione da parte di investitori professionali di quote o azioni di un FIA indicato nelle informazioni fornite nel contesto della pre-commercializzazione o istituito a seguito della pre-commercializzazione, e' considerata il risultato della commercializzazione svolta dalla Sgr e ad essa si applica l'articolo 43.
9. I soggetti terzi possono svolgere attivita' di pre-commercializzazione per conto di una Sgr. La Consob, con il regolamento di cui al comma 8, individua i soggetti terzi che possono svolgere tali attivita'. Ad essi si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr e ai GEFIA UE si applicano anche ai FIA italiani e ai FIA UE che gestiscono i propri patrimoni.»;
e) all'articolo 43:
1) al comma 3:
1.1 alla lettera g), le parole «investitori professionali.» sono sostituite dalle seguenti: «investitori professionali;»;
1.2 dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle autorita' competenti dello Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE intende commercializzare il FIA; g-ter) informazioni sulle strutture per gli investitori previste dall'articolo 44.»;
2) al comma 7, ultimo periodo, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni lavorativi»;
3) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.
7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento le norme di attuazione della direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in uno Stato dell'Unione europea.
7-quater. La Consob, verificata la completezza della notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della notifica.»;
4) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La cessazione della commercializzazione in Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE e' preceduta da una notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i documenti alla stessa allegati.
8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di autorita' competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha cessato la commercializzazione:
a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalle stesse stabiliti;
b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del presente decreto;
c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i poteri previsti dall'articolo 7-quinquies;
d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti dei GEFIA UE.
8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali in materia di requisiti di commercializzazione previste dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1156.»;
f) all'articolo 44:
1) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina:
a) la procedura per la notifica prevista dal comma 1;
b) le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in particolare:
1) definisce i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua utilizzata da tali strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero 1);
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo.»;
2) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a disposizione in Italia le strutture per gli investitori al dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, previste dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in particolare:
1) determina i compiti delle strutture per gli investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti dall'articolo 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua attraverso cui tali strutture devono essere fornite;
3) disciplina le condizioni in presenza delle quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo;».

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 41 (Operativita' transfrontaliera delle Sgr). -
1. Le Sgr possono operare, anche senza stabilirvi
succursali, in uno Stato UE e non UE, in conformita' al
regolamento previsto dal comma 2.
2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce
con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni
dell'UE concernenti le condizioni e le procedure che le Sgr
rispettano per:
a) la prestazione negli Stati dell'UE delle
attivita' per le quali sono autorizzate ai sensi della
direttiva 2009/65/CE e delle relative disposizioni
attuative, ivi inclusa l'istituzione di OICVM nonche' il
ritiro della notifica con la quale e' stata precedentemente
comunicata la commercializzazione di OICVM in uno Stato
dell'Unione europea diverso dall'Italia;
b) l'operativita' in via transfrontaliera negli
Stati UE e non UE, in conformita' alle previsioni della
direttiva 2011/61/UE e delle relative disposizioni
attuative, fermo restando quanto previsto nel capo II-ter.
3. La Banca d'Italia, nel regolamento previsto dal
comma 2, definisce altresi' le condizioni e le procedure in
base alle quali le Sgr sono autorizzate dalla Banca
d'Italia, d'intesa con la Consob, per operare in via
transfrontaliera negli Stati UE e non UE nei casi esclusi
dall'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE e
2011/61/UE. Ai fini dell'operativita' delle Sgr in uno
Stato non UE e' necessaria la sussistenza di apposite
intese di collaborazione con le competenti autorita' dello
Stato ospitante.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri
patrimoni.».
- Il testo della rubrica del Capo II-ter del Titolo III
della Parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Pre-commercializzazione e commercializzazione di Oicr»
- Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 42 (Commercializzazione in Italia di quote o di
azioni di OICVM UE). - 1. La commercializzazione in Italia
di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalle
disposizioni dell'UE e nel rispetto delle relative norme di
attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita
la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento la Consob
disciplina le strutture per gli investitori che gli OICVM
UE devono mettere a disposizione in Italia, previste
dall'art. 92 della direttiva 2009/65/CE e, in particolare:
a) determina i compiti delle strutture per gli investitori
in modo da garantire ai medesimi l'esercizio dei diritti e
l'accesso alle informazioni previsti dall'art. 92 della
direttiva 2009/65/CE; b) stabilisce la lingua attraverso
cui tali strutture devono essere fornite; c) disciplina le
condizioni in presenza delle quali i compiti di cui alla
lettera a) possono essere svolti da un soggetto terzo o
dall'OICVM UE congiuntamente a un soggetto terzo.
2. Alle societa' di gestione UE che intendono offrire
in Italia, senza stabilimento di succursali, quote di OICVM
dalle stesse gestiti non si applicano le disposizioni
dell'art. 41-bis.
3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, con
regolamento:
a) individua le informazioni da fornire al pubblico
nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle
azioni nel territorio della Repubblica nonche' le modalita'
con cui tali informazioni devono essere fornite;
b) determina le modalita' con cui devono essere
resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di
riacquisto o di rimborso delle quote o delle azioni.
4. La Banca d'Italia e la Consob possono richiedere,
nell'ambito delle rispettive competenze, agli emittenti e a
coloro che curano la commercializzazione delle quote o
delle azioni indicate nel comma 1 la comunicazione, anche
periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti.
4-bis. La cessazione della commercializzazione in
Italia di quote o di azioni di OICVM UE e' preceduta da una
notifica alla Consob da parte dell'autorita' dello Stato di
origine dell'OICVM, secondo le procedure previste dalla
direttiva 2009/65/CE e nel rispetto delle relative norme di
attuazione adottate con regolamento dalla Consob, sentita
la Banca d'Italia.
4-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di
autorita' competenti dello Stato in cui l'OICVM UE ha
cessato la commercializzazione: a) possono chiedere,
nell'ambito delle proprie competenze, alle societa' di
gestione UE la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
termini dalle stesse stabiliti; b) continuano a vigilare
sull'osservanza da parte degli OICVM UE degli obblighi
derivanti da disposizioni dell'ordinamento italiano e
dell'Unione europea loro applicabili nelle materie del
presente decreto; c) possono esercitare nei confronti degli
OICVM UE i poteri previsti dall'art. 7-quinquies; d)
possono esercitare gli ulteriori poteri previsti nel
presente decreto nei confronti degli OICVM UE.
4-quater. Dal momento del ricevimento da parte della
Consob della notifica prevista dal comma 4-bis, la Consob e
la Banca d'Italia non impongono all'OICVM UE di dimostrare
la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative nazionali in materia di requisiti di
commercializzazione previste dall'art. 5 del regolamento
(UE) 2019/1156.».
- Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 43 (Commercializzazione di FIA riservati). - 1.
La commercializzazione di FIA e' l'offerta, anche
indiretta, su iniziativa o per conto del gestore, delle
quote o azioni del FIA gestito rivolta ad investitori
residenti o aventi sede legale nel territorio dell'UE.
2. La commercializzazione in Italia delle quote o
delle azioni di FIA italiani riservati, FIA UE e FIA non UE
gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE autorizzato in
Italia e la commercializzazione in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia, nei confronti di investitori
professionali, delle quote o azioni di FIA italiani, FIA UE
e FIA non UE gestiti da una Sgr o da un GEFIA non UE
autorizzato in Italia, sono precedute da una notifica alla
Consob. La Consob trasmette tempestivamente alla Banca
d'Italia le informazioni contenute nella notifica e i
documenti ivi allegati.
3. La notifica contiene:
a) la lettera di notifica, corredata del programma
di attivita' che individua il FIA oggetto della
commercializzazione e lo Stato di origine del FIA;
b) il regolamento o lo statuto del FIA;
c) l'identita' del depositario del FIA;
d) la descrizione del FIA e le altre informazioni
messe a disposizione degli investitori ai sensi dell'art.
6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e della relativa
disciplina attuativa;
e) l'indicazione dello Stato d'origine dell'OICR
master se l'OICR oggetto di commercializzazione e' un OICR
feeder;
f) se rilevante, l'indicazione dello Stato dell'UE
diverso dall'Italia in cui le quote o azioni del FIA
saranno commercializzate;
g) le informazioni sulle modalita' stabilite per
impedire la commercializzazione delle quote o azioni del
FIA nei confronti di investitori al dettaglio. A tal fine,
il regolamento o lo statuto e la documentazione messa a
disposizione degli investitori prevedono che le quote o le
azioni dei FIA possono essere commercializzate solo nei
confronti di investitori professionali;
g-bis) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo,
per la fatturazione o la comunicazione di eventuali spese
ed oneri regolamentari eventualmente applicabili dalle
autorita' competenti dello Stato dell'Unione europea
diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA UE non UE
intende commercializzare il FIA;
g-ter) informazioni sulle strutture per gli
investitori previste dall'art. 44.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, se non
sussistono motivi ostativi, entro 20 giorni lavorativi dal
ricevimento della notifica:
a) comunica alla Sgr o al GEFIA non UE che puo'
avviare la commercializzazione in Italia delle quote o
azioni del FIA oggetto della notifica. Nel caso di
commercializzazione in Italia di un FIA UE, la
comunicazione e' effettuata anche nei confronti
dell'autorita' competente dello Stato d'origine del FIA;
b) trasmette all'autorita' competente dello Stato
dell'UE diverso dall'Italia in cui la Sgr o il GEFIA non UE
intende commercializzare il FIA il fascicolo di notifica
che include la documentazione prevista dal comma 3 e
l'attestato di cui al comma 5. La Consob informa
tempestivamente il gestore dell'avvenuta trasmissione del
fascicolo di notifica.
Il gestore non puo' avviare la commercializzazione
prima della ricezione di tale comunicazione.
5. La Banca d'Italia esprime la propria intesa sui
profili indicati dalle lettere a), b), c) ed e) del comma
3, e in ordine all'adeguatezza del gestore a gestire il FIA
oggetto di notifica. Nel caso di commercializzazione in uno
Stato membro dell'UE diverso dall'Italia, la Banca
d'Italia, ove rilasci la propria intesa, attesta che il
gestore e' autorizzato a gestire il FIA oggetto di
notifica.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, definisce
con regolamento le procedure per la notifica prevista dal
comma 2.
7. Nel caso di modifiche rilevanti delle informazioni
e dei documenti indicati nel comma 3, il gestore comunica
tali modifiche alla Consob almeno trenta giorni prima della
relativa vigenza o, nel caso di modifiche che non e'
possibile pianificare, non appena esse intervengono. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica ed i documenti alla
stessa allegati. Entro quindici giorni lavorativi dal
ricevimento della comunicazione la Consob e la Banca
d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, possono
disporre il divieto della modifica.
7-bis. Le Sgr che commercializzano quote o azioni di
alcuni o di tutti i loro FIA in uno Stato dell'Unione
europea diverso dall'Italia e che intendono cessare la
commercializzazione di tali quote o azioni in detto Stato
dell'Unione europea, inviano una notifica alla Consob con
la quale ritirano la precedente notifica di cui al comma 2.
7-ter. La Consob, sentita la Banca d'Italia,
stabilisce con regolamento le norme di attuazione della
direttiva 2011/61/UE concernenti le condizioni, le
procedure e gli obblighi che le Sgr rispettano in caso di
ritiro della notifica relativa alla commercializzazione in
uno Stato dell'Unione europea.
7-quater. La Consob, verificata la completezza della
notifica di cui al comma 7-bis, entro quindici giorni
lavorativi dal ricevimento della stessa, la trasmette
all'autorita' competente dello Stato dell'UE diverso
dall'Italia in cui la Sgr intende cessare la
commercializzazione e all'AESFEM. La Consob comunica
tempestivamente alla Sgr l'avvenuta trasmissione della
notifica.
8. La commercializzazione in Italia, a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'art. 39, delle quote o azioni di
FIA italiani riservati, FIA UE e non UE gestiti da un GEFIA
UE o da un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato dell'UE
diverso dall'Italia, e' preceduta da una notifica alla
Consob da parte dell'autorita' dello Stato membro di
origine per ciascun FIA oggetto di commercializzazione. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica e i documenti alla
stessa allegati. Nel caso di commercializzazione di quote o
azioni di FIA italiani resta fermo quanto previsto
nell'art. 41-ter, commi 2 e 3. La Consob, sentita la Banca
d'Italia, definisce con regolamento la procedura per la
notifica prevista dal presente comma.
8-bis. La cessazione della commercializzazione in
Italia di quote o di azioni di FIA gestiti da un GEFIA UE
e' preceduta da una notifica alla Consob da parte
dell'autorita' dello Stato di origine del GEFIA UE, secondo
le procedure previste dalla direttiva 2011/61/UE e nel
rispetto delle relative norme di attuazione adottate con
regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. La
Consob trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia le
informazioni contenute nella notifica e i documenti alla
stessa allegati.
8-ter. La Banca d'Italia e la Consob, in qualita' di
autorita' competenti dello Stato in cui il GEFIA UE ha
cessato la commercializzazione:
a) possono chiedere, nell'ambito delle proprie
competenze, ai GEFIA UE la comunicazione di dati e notizie
e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e
nei termini dalle stesse stabiliti;
b) continuano a vigilare sull'osservanza da parte
dei GEFIA degli obblighi derivanti da disposizioni
dell'ordinamento italiano e dell'Unione europea loro
applicabili nelle materie del presente decreto;
c) possono esercitare nei confronti dei GEFIA UE i
poteri previsti dall'art. 7-quinquies;
d) possono esercitare gli ulteriori poteri, anche
sanzionatori, previsti nel presente decreto nei confronti
dei GEFIA UE.
8-quater. Dal momento del ricevimento da parte della
Consob della notifica prevista dal comma 8-bis, la Consob e
la Banca d'Italia non impongono al GEFIA UE di dimostrare
la conformita' alle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative nazionali in materia di requisiti di
commercializzazione previste dall'art. 5 del regolamento
(UE) 2019/1156.
9. Le disposizioni del presente articolo relative
alle Sgr, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE si applicano anche
ai FIA italiani, ai FIA UE e ai FIA non UE che gestiscono i
propri patrimoni.».
- Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati).
- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis,
37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di
investitori di cui all'art. 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori
informazioni da mettere a disposizione prima
dell'investimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera
a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione,
da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei
confronti di uno o piu' investitori o categorie di
investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015, la Consob, sentita la Banca
d'Italia, disciplina:
a) la procedura per la notifica prevista dal comma
1;
b) le strutture per gli investitori al dettaglio,
non rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, che i
gestori devono mettere a disposizione in Italia, previste
dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE e, in
particolare:
1) definisce i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua utilizzata da tali
strutture per lo svolgimento dei compiti di cui al numero
1);
3) disciplina le condizioni in presenza delle
quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti
da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un
soggetto terzo.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'art. 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e'
equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non
riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi dell'art.
35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni
dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del
regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2015, i gestori mettono a
disposizione in Italia le strutture per gli investitori al
dettaglio, non rientranti nelle categorie di investitori
cui possono essere commercializzati i FIA italiani
riservati, previste dall'art. 43-bis della direttiva
2011/61/UE, in conformita' alle disposizioni regolamentari
dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che in
particolare:
1) determina i compiti delle strutture per gli
investitori in modo da garantire ai medesimi l'esercizio
dei diritti e l'accesso alle informazioni previsti
dall'art. 43-bis della direttiva 2011/61/UE;
2) stabilisce la lingua attraverso cui tali
strutture devono essere fornite;
3) disciplina le condizioni in presenza delle
quali i compiti di cui al numero 1) possono essere svolti
da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un
soggetto terzo;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
con regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'art. 94, comma 1, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'art. 94-bis, comma 2. La comunicazione
prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di
approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.».
 
Art. 3
Modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte IV, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93-bis, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:
«b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014;»;
b) all'articolo 95, comma 1, alla lettera c), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»;
c) all'articolo 98-quater, al comma 1, alla lettera b), dopo la parola «sottoscrizione» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42-bis»;
d) all'articolo 101:
1) al comma 1, dopo la parola «vigilati» sono inserite le seguenti: «e di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1156»;
2) al comma 3, dopo la parola «titoli» sono inserite le seguenti: «e dalle quote o azioni di OICR aperti»;
3) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
3.1 alla lettera a), dopo la parola «attuative» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156»;
3.2 alla lettera b), dopo la parola «attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156».

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 93-bis del citato decreto
legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 93-bis (Definizioni). - 1. Nel presente Capo e
nel Capo I del Titolo III si intendono per:
a) "regolamento prospetto": regolamento (UE)
2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
giugno 2017;
b) "disposizioni attuative": gli atti delegati
adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 44
del regolamento prospetto e le relative norme tecniche di
regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione
europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento
(UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010;
b-bis) "regolamento (UE) 2019/1156": il regolamento
(UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione
transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo
e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n.
346/2013 e (UE) n. 1286/2014;
c) "titoli": i valori mobiliari individuati
dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
prospetto, ivi incluse le quote o azioni di Oicr chiusi;
d) "responsabile del collocamento": il soggetto che
organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il
coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
e) "Stato membro d'origine":
1) in relazione all'offerta di titoli, lo Stato
membro d'origine di cui all'art. 2, paragrafo 1, lettera
m), del regolamento prospetto;
2) in relazione all'offerta di quote o azioni di
Oicr armonizzati, lo Stato membro della UE in cui l'Oicr e'
stato costituito;
f) "Stato membro ospitante": lo Stato membro della
UE in cui viene effettuata l'offerta o viene chiesta
l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato,
qualora sia diverso dallo Stato membro d'origine.».
- Il testo dell'art. 95 del citato decreto legislativo
28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 95 (Disposizioni di attuazione). - 1. La
Consob, conformemente alle disposizioni europee di
riferimento, detta con regolamento disposizioni di
attuazione della presente Sezione anche differenziate in
relazione alle caratteristiche dei prodotti finanziari,
degli emittenti e dei mercati. Il regolamento stabilisce in
particolare:
a) con riferimento alle offerte di titoli, la
procedura di approvazione del prospetto e degli eventuali
supplementi, nonche' il contenuto della domanda di
approvazione rivolta alla Consob prevista dall'art. 94,
comma 3;
b) con riferimento alle offerte di prodotti
finanziari diversi dai titoli, la procedura e i termini di
approvazione del prospetto, e degli eventuali supplementi,
nonche' il contenuto della domanda di approvazione alla
Consob, prevista dall'art. 94-bis, comma 1, la Consob puo',
stabilire con regolamento il contenuto del prospetto in
relazione a particolari categorie di prodotti finanziari;
c) le modalita' da osservare per diffondere
notizie, per svolgere indagini di mercato ovvero per
raccogliere intenzioni di acquisto o di sottoscrizione,
fermo restando quanto previsto dall'art. 42-bis;
d) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche
al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari;
e) le procedure organizzative e decisionali interne
per l'adozione dell'atto finale di approvazione del
prospetto, anche mediante attribuzione della competenza a
personale con qualifica dirigenziale.
2. La Consob individua con regolamento le norme di
correttezza che sono tenuti ad osservare l'emittente,
l'offerente e gli intermediari finanziari incaricati
dell'offerta pubblica di prodotti finanziari nonche' coloro
che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento
con tali soggetti.
3. Con proprio regolamento la Consob puo' stabilire,
secondo un criterio di proporzionalita' degli oneri
amministrativi a carico degli emittenti, i casi in cui vige
l'obbligo di sostituzione previsto dall'art. 7, paragrafo
7, secondo comma, del regolamento prospetto.».
- Il testo dell'art. 98-quater del citato decreto
legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 98-quater (Disposizioni di attuazione). - 1. La
Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione
della presente sezione anche differenziate in relazione
alle caratteristiche degli OICR aperti, degli emittenti e
dei mercati. In armonia con le disposizioni dell'Unione
europea, il regolamento stabilisce in particolare:
a) il contenuto della comunicazione alla Consob e
del prospetto relativo all'offerta di quote o azioni di
OICVM italiani, nonche' le modalita' e i termini di
pubblicazione del documento contenente le informazioni
chiave per gli investitori e del prospetto, il relativo
regime di consegna ed il loro eventuale aggiornamento;
a-bis) il contenuto della documentazione d'offerta
di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, il
relativo regime di consegna e di pubblicazione;
a-ter) il regime linguistico del documento
contenente le informazioni chiave per gli investitori e del
prospetto;
b) le modalita' da osservare per diffondere
notizie, svolgere indagini di mercato ovvero raccogliere
intenzioni di acquisto o di sottoscrizione, fermo restando
quanto previsto dall'art. 42-bis;
c) le modalita' di svolgimento dell'offerta anche
al fine di assicurare la parita' di trattamento tra i
destinatari.
2. Ove le caratteristiche degli OICR lo richiedano la
Consob puo' consentire, su istanza degli offerenti,
l'inserimento nella documentazione d'offerta di
informazioni ulteriori o equivalenti a quelle previste dal
regolamento di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 101 del citato decreto legislativo
28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 101 (Attivita' pubblicitaria). - 1. La Consob
individua con proprio regolamento, tenendo conto
dell'esigenza di contenimento degli oneri per i soggetti
vigilati e di quanto previsto dall'art. 7 del regolamento
(UE) 2019/1156, le modalita' e i termini per l'acquisizione
della documentazione relativa a qualsiasi tipo di
pubblicita' effettuata in Italia concernente un'offerta.
2. Prima della pubblicazione del prospetto e' vietata
la diffusione di qualsiasi annuncio pubblicitario
riguardante offerte al pubblico di prodotti finanziari
diversi dai titoli.
3. La pubblicita' relativa a un'offerta al pubblico
di prodotti finanziari diversi dai titoli e dalle quote o
azioni di OICR aperti e' effettuata secondo i criteri
stabiliti dalla Consob con regolamento in conformita' alle
disposizioni europee e, in ogni caso, avendo riguardo alla
correttezza dell'informazione e alla sua coerenza con
quella contenuta nel prospetto.
4. La Consob puo':
a) con riferimento all'offerta avente ad oggetto
titoli, sospendere in via cautelare, per un periodo non
superiore a dieci giorni lavorativi consecutivi per
ciascuna occasione, la pubblicita', in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni previste nei
commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione,
nonche' del regolamento prospetto e delle disposizioni
attuative e delle disposizioni previste dall'art. 4 del
regolamento (UE) 2019/1156;
b) con riferimento all'offerta avente ad oggetto
prodotti finanziari diversi da quelli di cui alla lettera
a), sospendere in via cautelare, per un periodo non
superiore a novanta giorni, la pubblicita' in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni previste
nei commi 1, 2 e 3, o delle relative norme di attuazione e
delle disposizioni previste dall'art. 4 del regolamento
(UE) 2019/1156;
c) vietare la pubblicita', in caso di accertata
violazione delle disposizioni o delle norme indicate nelle
lettere a) o b);
d) vietare l'esecuzione dell'offerta, in caso di
mancata ottemperanza ai provvedimenti previsti dalle
lettere a), b) o c).
5. A prescindere dall'obbligo di pubblicazione di un
prospetto, le informazioni rilevanti fornite dall'emittente
o dall'offerente agli investitori qualificati o a categorie
speciali di investitori, comprese le informazioni
comunicate nel corso di riunioni riguardanti offerte di
prodotti finanziari diversi dai titoli, devono essere
divulgate a tutti gli investitori qualificati o a tutte le
categorie speciali di investitori a cui l'offerta e'
diretta in esclusiva.».
 
Art. 4
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, Parte V, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 190:
1) al comma 1, dopo le parole «42, commi 1, 3 e 4;» sono inserite le seguenti: «42-bis, commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10,», dopo le parole «43, commi 2, 3, 4, 7,» sono inserite le seguenti: «7-bis, 7-ter,» e dopo le parole «44, commi 1, 2, 3» sono inserite le seguenti: «, 4, lettera b)»;
2) al comma 2-bis:
2.1 alla lettera a), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;
2.2 alla lettera b), dopo le parole «articoli 2,» sono inserite le seguenti: «4-bis,»;
b) all'articolo 191, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa' richiamati dall'articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione dell'articolo 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3.»;
c) all'articolo 191-ter, al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 e alla violazione dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.».

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 190 del citato decreto legislativo
28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 190 (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema
di disciplina degli intermediari). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato ai sensi dell'art. 166, nei confronti dei
soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali
sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o
importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino
al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis, per la
mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi
2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12;
13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e
1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1
e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30,
comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma
2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36,
commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5;
40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4;
41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 42-bis,
commi 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10; 43, commi 2, 3, 4, 7, 7-bis,
7-ter, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3, 4, lettera b) e 5; 45; 46,
commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater;
55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o
particolari emanate in base ai medesimi articoli.
1-bis.
1-bis.1 Chiunque eserciti l'attivita' di gestore di
portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto
dall'art. 50-quinquies e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro
cinque milioni. Se la violazione e' commessa da una
societa' o un ente, si applica nei confronti di questi
ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci
per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a
euro cinque milioni e il fatturato e' determinabile ai
sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) alle banche non autorizzate alla prestazione di
servizi o di attivita' di investimento, nel caso in cui non
osservino le disposizioni dell'art. 25-bis e di quelle
emanate in base ad esse;
b) ai soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa, nel caso in cui non osservino le disposizioni
previste dall'art. 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in
base ad esse;
c) ai depositari centrali che prestano servizi o
attivita' di investimento per la violazione delle
disposizioni del presente decreto richiamate dall'art.
79-noviesdecies.1.
2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica:
a) ai gestori dei fondi europei per il venture
capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative
disposizioni attuative;
b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria
sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni
previste dagli articoli 2, 4 bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle
relative disposizioni attuative;
b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 231/2013 della Commissione, del regolamento (UE) n.
2015/760, e delle relative disposizioni attuative;
b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento delegato
(UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative
disposizioni attuative;
b-quater) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso di
violazione delle disposizioni dell'art. 13 del regolamento
(UE) 2015/2365 e delle relative disposizioni attuative;
b-quinquies) ai gestori di OICVM e di FIA, in caso
di violazione delle disposizioni del regolamento (UE)
2017/1131 e delle relative disposizioni attuative.
2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si
applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche
di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti
di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis), b-ter) e
b-quinquies), emanate dalla Commissione europea ai sensi
degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.
2-ter.
2-quater. La medesima sanzione prevista al comma 1 si
applica per la violazione dell'art. 59, paragrafi 2, 3 e 5,
del regolamento (UE) n. 1031/2010 e delle relative
disposizioni di attuazione nei confronti di:
a) Sim e banche italiane autorizzate a presentare
offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei
gas a effetto serra per conto dei loro clienti ai sensi
dell'art. 20-ter;
b) soggetti stabiliti nel territorio della
Repubblica che beneficiano dell'esenzione prevista
dall'art. 4-terdecies, comma 1, lettera l), autorizzate a
presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di
emissione dei gas a effetto serra ai sensi dell'art.
20-ter.
3. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.
3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione o controllo nei soggetti
abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste
dall'art. 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca
d'Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.
4.».
- Il testo dell'art. 191 del citato decreto legislativo
28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 191 (Offerta al pubblico di sottoscrizione e di
vendita di prodotti finanziari e ammissione alla
negoziazione di titoli). - 1. Nei confronti degli enti e
delle societa' che commettono una violazione delle
disposizioni richiamate dall'art. 38, paragrafo 1, lettera
a), del regolamento prospetto e delle relative disposizioni
attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da cinquemila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero
fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a euro cinque milioni e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
2. Se la violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 e' commessa da una persona fisica si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
settecentomila euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione
indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli
esponenti aziendali e del personale della societa' o
dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti
dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a).
3-bis. Nei confronti degli enti e delle societa'
richiamati dall'art. 2, lettere a), c) e d), del
regolamento (UE) 2019/1156, che commettono una violazione
dell'art. 4 del medesimo regolamento relativamente a fondi
di investimento alternativi chiusi, si applica la sanzione
prevista dal comma 1. Si applicano altresi' i commi 2 e 3.
4. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in
assenza di un prospetto approvato dalla Consob ai sensi
dell'art. 94-bis, comma 3, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro fino a
cinque milioni di euro.
5. Chiunque viola gli articoli 94-bis, commi 1 e 4,
96, 97, commi 1 e 3, 101, o le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli
94-bis, comma 2, 95, commi 1 e 2, 97, comma 2, 99, comma 1,
lettere a), b), c), d) e l), 113, comma 2, lettera f), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquemila euro fino a settecentocinquantamila euro.
6. Se all'osservanza delle disposizioni indicate dai
commi 4 e 5 e' tenuta una societa' o un ente, le sanzioni
amministrative pecuniarie ivi previste si applicano
altresi' nei confronti degli esponenti aziendali e del
personale dell'ente o della societa' responsabile della
violazione, nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1,
lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni
e' tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la
sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.
7. Si applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma
1-quater.».
- Il testo dell'art. 191-ter del citato decreto
legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 191-ter (Offerta al pubblico di sottoscrizione
e di vendita e ammissione alle negoziazioni di quote o
azioni di OICR aperti). - 1. Chiunque effettua un'offerta
al pubblico in violazione dell'art. 98-ter, comma 1, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
venticinquemila euro fino a cinque milioni di euro. La
stessa sanzione si applica in caso di violazione dell'art.
98, limitatamente ai casi di offerta al pubblico di quote o
azioni di FIA chiusi per le quali l'Italia e' lo Stato
membro d'origine.
2. Chiunque viola l'art. 98-ter, commi 2 e 3, ovvero
le relative disposizioni generali o particolari emanate
dalla Consob ai sensi dell'art. 98-quater, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino
a cinque milioni di euro. Le medesime sanzioni si applicano
alla violazione dell'art. 101 e alla violazione dell'art. 4
del regolamento (UE) 2019/1156, quando le stesse sono
commesse nell'ambito di un'offerta di OICR aperti.
3. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, l'importo massimo delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 e' elevato fino al
dieci per cento del fatturato, quando tale importo e'
superiore a cinque milioni di euro e il fatturato e'
determinabile ai sensi dell'art. 195, comma 1-bis.
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai
commi 1 e 2 si applicano nei confronti degli esponenti
aziendali e del personale della societa' o dell'ente
responsabile della violazione, nei casi previsti dall'art.
190-bis, comma 1, lettera a).
5. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2 si
applica l'art. 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 1, importa la perdita temporanea dei
requisiti di idoneita' previsti dal presente decreto per
gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei
requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati
all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari
autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa' di
consulenza finanziaria nonche' l'incapacita' temporanea ad
assumere incarichi di amministrazione, direzione e
controllo nell'ambito di societa' aventi titoli quotati nei
mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera
rilevante e di societa' appartenenti al medesimo gruppo. La
sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore
a due mesi e non superiore a tre anni.
7. Nei confronti dell'emittente o della persona che
chiede l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di
Oicr aperti, in caso di violazione delle disposizioni
contenute nell'art. 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e
4, ovvero delle relative disposizioni generali o
particolari emanate dalla Consob, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
settecentocinquantamila euro.
8. Alle violazioni previste dal presente articolo si
applica l'art. 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.».
 
Art. 5
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell'articolo 9 della legge 4
ottobre 2019, n. 117, e dell'articolo 31, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 234

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera v), le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
b) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole «articolo 100», le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
c) all'articolo 44, comma 8, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3» e le parole «94-bis, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «95, comma 1, lettera a)»;
d) all'articolo 118, comma 1, le parole «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo» e le parole «100, comma 1, lettere d) ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto».

Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono
per:
Omissis
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'art. 100, comma 3,
lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
Omissis».
- Il testo dell'art. 100-ter, comma 1 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la
raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte
attraverso uno o piu' portali per la raccolta di capitali
possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di
strumenti finanziari emessi dalle piccole e medie imprese,
come definite dall'art. 61, comma 1, lettera h), dalle
imprese sociali e dagli organismi di investimento
collettivo del risparmio o altre societa' di capitali che
investono prevalentemente in piccole e medie imprese. Le
offerte relative a strumenti finanziari emessi da piccole e
medie imprese devono avere un corrispettivo totale
inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi
dell'art. 100, comma 3, lettera c).
Omissis».
- Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 44 (Commercializzazione di FIA non riservati).
- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis,
37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o
azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di
investitori di cui all'art. 43, e' preceduta da una
notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA
oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente
documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di
commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori
informazioni da mettere a disposizione prima
dell'investimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera
a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione,
da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei
confronti di uno o piu' investitori o categorie di
investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a
commercializzare agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA
indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal
ricevimento della medesima quando e' verificata la
completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle
informazioni contenute nella documentazione allegata alla
lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la
commercializzazione agli investitori al dettaglio non
rientranti nelle categorie di investitori cui possono
essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima
della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
la procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che
commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le
relative azioni o quote nei confronti di investitori al
dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia
nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti
nelle categorie di investitori cui possono essere
commercializzati i FIA italiani riservati, presentano
istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa
con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e
c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le
seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste
dall'art. 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di
contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA
sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e'
equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non
riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente
trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu'
investitori o categorie di investitori ai sensi dell'art.
35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni
dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in
Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli
investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari
dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli
investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano
complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina
con regolamento le procedure per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle
negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati
ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III,
capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista
dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui
offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica
prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini
e per gli effetti dell'art. 94, comma 3, e la verifica
della completezza, coerenza e comprensibilita' delle
informazioni contenute nel documento di cui al comma 2,
lettera c), e' effettuata nel corso della procedura
prevista dall'art. 95, comma 1, lettera a). La
comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il
provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri
previsti dagli articoli 6-bis e 6-ter nei confronti degli
organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi
gestori. A tali soggetti si applica altresi' l'art. 8.».
Il testo dell'art. 118 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 118 (Casi di inapplicabilita'). - In vigore dal
18 agosto 2009
1. Le disposizioni del presente capo non si applicano
agli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, paragrafo
2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto.
2. I commi 1 e 2 dell'art. 116 non si applicano agli
strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle
azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di
acquisire o sottoscrivere azioni.».
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. La Consob e la Banca d'Italia adeguano i propri regolamenti alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
Art. 7

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia