Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 194 |
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, gli articoli 1, 28 e l'allegato A, n. 28; Vista la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare; Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST); Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11; Visto il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007; Visti gli emendamenti adottati a Manila dal 21 al 25 giugno 2010 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), in particolare le Risoluzioni 1 e 2; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: «Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.«. Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. Il testo degli articoli 1 e 28 e dell'allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: «Art. 1. Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» «Art. 28. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», ai fini della concreta identificazione delle navi adibite alla navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di mare.» «Allegato A (articolo 1, comma 1) 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018); 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020); 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020); 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020); 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021); 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021); 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021); 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28 giugno 2022); 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021); 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva); 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 1° agosto 2021); 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022); 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020); 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di recepimento: 8 luglio 2021); 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022); 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021); 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023); 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». La direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188. Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec. La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione) e' pubblicata nel Suppl. Ord. Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295. Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185, S.O. Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 (Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133. Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145. Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119 (Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2005, n. 153. Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51 La legge 22 aprile 2021, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56. Le Risoluzioni 1 e 2 alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78), adottate dalla Conferenza diplomatica delle Parti che si e' tenuta nelle Filippine, a Manila, dal 21 al 25 giugno 2010, contengono, rispettivamente, il testo emendato della Convenzione e del Codice (Parte A e Parte B).
Note all'art. 1: Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 1. (Campo di applicazione).- In vigore dal 26 giugno 2015. 1. Il presente decreto si applica ai lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento, che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima ad eccezione: a) delle navi militari o destinate al trasporto truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non commerciali; b) delle navi da pesca; c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale; d) delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.». |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»; b) alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»; c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti: «qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilita', come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29; qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;»; d) alla lettera fff), le parole «dall'autorita' marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»; e) alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»; f) dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti: «qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4; qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi: 1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 2) ore diurne; 3) visibilita' buona; 4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo; 5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; 6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle premesse, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 2. (Definizioni).- 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190; b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190; c) direzione marittima: l'ufficio della zona marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, secondo comma, del codice della navigazione e dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; d) autorita' marittima: gli uffici di cui all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti per l'iscrizione della gente di mare; e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale; f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di una nave; g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza dei contratti collettivi; h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile della guardia di navigazione qualificato in conformita' al capo II dell'allegato I; i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale, immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al quale compete il comando della nave, se il comandante non e' in grado di esercitarlo; l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave; n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile della guardia in macchina qualificato in conformita' al capo III dell'allegato I; o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave, se il direttore di macchina non e' in grado di esercitarla; p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai regolamenti; q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in possesso di un certificato di competenza rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione competente di cui all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di navi e di stazioni terrene di navi; r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo IV; s) comune di guardia di coperta: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o dall'ufficiale di coperta; t) comune di guardia in macchina: un membro dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o dall'ufficiale di macchina; u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316 del codice della navigazione; v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo II; aa) marittimo abilitato di macchina: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III; cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette od alle zone in cui si applicano i regolamenti portuali; dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi derivati; ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo 17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti chimici alla rinfusa (IBC code); gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata, adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti, od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di volta in volta vigente; hh) nave da passeggeri: la nave definita nella convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata; ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di pesce od altre risorse vive del mare; ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta in volta vigente; mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1, comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; nn) potenza di propulsione: la potenza di uscita totale massima nominale continua in chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale; oo) norme radio: le norme radio allegate, o considerate allegate, alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nella versione modificata; pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso, di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in conformita' delle norme radio, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO); qq) Convenzione STCW: la convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione aggiornata; qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilita', come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29; qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1; rr) codice STCW: il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione aggiornata; ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario responsabilita' inerenti la conduzione della stessa, assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita' gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del presente decreto; uu) certificato di competenza: certificato rilasciato e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato I, capi II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni previste al livello di responsabilita' in esso specificato; vv) certificato di addestramento: certificato diverso da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo, attestante che i pertinenti requisiti in materia di formazione, competenza o servizio in navigazione previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; zz) prova documentale: documentazione diversa dal certificato di competenza o dal certificato di addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono soddisfatti; aaa) attestato di addestramento conseguito: documento rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta tutto l'addestramento conseguito; bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e responsabilita', come specificatamente indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino; ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento o di una prova documentale ovvero per il conseguimento di un'altra qualifica; ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione italiana competente in conformita' delle disposizioni del presente decreto; eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato membro dell'Unione europea; fff) convalida di riconoscimento: il documento, emesso dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico, che convalida il riconoscimento di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo; ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte dell'autorita' italiana competente del certificato di competenza o del certificato di addestramento rilasciato da un altro Stato parte della Convenzione STCW; hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato di competenza, di un certificato di addestramento o di una prova documentale; iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata inferiore ad un mese; mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la sicurezza degli impianti portuali e delle navi (International Ship and Port Facility Security), adottato il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione aggiornata; nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata dalla societa' come responsabile della protezione della nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del piano di protezione della nave e come collegamento con l'agente di protezione della societa' e con l'agente di protezione dell'impianto portuale; ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal codice ISPS; ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002; qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002. qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4; qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi: 1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre; 2) ore diurne; 3) visibilita' buona; 4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo; 5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; 6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435; qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» e' sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»; b) al comma 4, le parole «, universita' e ricerca» sono soppresse; c) al comma 7, le parole «Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».
Note all'art. 3: Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 3. (Autorita' competenti) .- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in materia di personale marittimo. 2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' competente in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini della semplificazione delle procedure e degli adempimenti relativi al personale marittimo. 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono competenti per il rilascio dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure indicate nel presente decreto. 4. Il Ministero dell'istruzione e' competente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di definizione degli indirizzi generali per garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle attivita' svolte e verifica dell'attuazione della disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione concernenti il settore del trasporto marittimo. 5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di idoneita' di cui all'articolo 12. 6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato I. 7. Gli uffici consolari rilasciano la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2, VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente. 8. Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6 provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».
Note all'art. 4: Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. (Formazione ed abilitazione).- 1. Le autorita' competenti, ciascuna per le parti di propria competenza, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1 ricevano una formazione conforme ai requisiti della Convenzione STCW, di cui all'allegato I. 2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera zz). 3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma 3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle prescritte certificazioni di cui al presente decreto. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate in materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal fine le autorita' competenti.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 5 e 6,»; b) al comma 4, lettera b), secondo periodo, le parole «una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati»; c) al comma 5, dopo la parola «rilasciano» sono inserite le seguenti: «il certificato di addestramento ovvero»; d) al comma 7, dopo le parole «di cui all'articolo 3,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6,».
Note all'art. 5: Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 5. (Disposizioni generali in materia di addestramento).- 1. L'addestramento dei lavoratori marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo comma, del codice della navigazione ed e' oggetto di appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2. 2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a istituti, enti e societa' le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1. 3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, con uno o piu' decreti, disciplinano, in conformita' con requisiti e le opzioni previste dalla Convenzione STCW: a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'ottenimento del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali; b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda appositi corsi. 4. I decreti di cui al comma 3, lettera b), stabiliscono, altresi': a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti sezioni del codice STCW; b) la composizione quantitativa e qualitativa del corpo istruttori che deve essere formato da persone in possesso di conoscenze teoriche e di esperienza professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso, ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi specifici del particolare tipo di addestramento ed aver ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di simulatori, una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati; c) la composizione quantitativa e qualitativa delle commissioni innanzi alle quali, al termine del corso, l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso, la commissione e' composta da persone in grado di valutare il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di valutazione, e deve maturare, se l'attivita' di valutazione e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo, come strumento di valutazione. 5. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma 1, rilasciano il certificato di addestramento ovvero la prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame di cui al comma 4, lettera c). 6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di ostacolo alle normali operazioni della nave. 7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6, le autorita' competenti controllano che le attivita' di formazione ed addestramento svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1 del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori. 8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento, sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacita' professionale da conseguire. 9. Le spese derivanti dalle attivita' espletate dall'autorita' competente ai fini del rilascio delle autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese connesse con l'attivita' di controllo. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative e di controllo e le relative modalita' di versamento. 11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11, commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei richiedenti.». |
| Art. 6 Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»; b) al comma 12, le parole «dalle autorita' consolari di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»; c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti: «12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»; d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7»; e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».
Note all'art. 6: Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, , come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 6. (Certificati di competenza, certificati di addestramento e convalide).- 1. Il comandante, il direttore di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina, l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina, i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento ovvero della convalida di riconoscimento di un certificato di competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le competenze menzionate nel certificato stesso. 2. I radio operatori sono in possesso di un certificato di competenza separato, rilasciato dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico, nel quale e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme. 3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo che e' stato addestrato secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 4. Il certificato di competenza riporta la sola indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW posseduta dal lavoratore marittimo. 5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui all'articolo 13, al lavoratore marittimo e' rilasciato l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello di cui all'allegato VII al presente decreto. 6. L'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte integrante del certificato di competenza e da esso, in caso di mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3. 7. L'attestato di addestramento conseguito e' altresi' rilasciato al lavoratore marittimo al quale non e' richiesto il possesso del certificato di competenza o il certificato di addestramento. 8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 6. 9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il comandante ed il primo ufficiale di coperta, se quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni e' disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della navigazione. 10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validita' di sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati, sospesi od annullati. 11. I certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono soggetti a scadenza. 12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico, e' attribuito un numero unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o del certificato di addestramento riconosciuto o fino a quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e comunque non superiore a sessanta mesi. 12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento. 13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7. 14. Il comandante della nave custodisce, in originale, in formato cartaceo o digitale, i certificati e le eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7. 15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio del certificato di competenza o della convalida e' ammesso ricorso gerarchico. 16. I certificati di competenza, i certificati di addestramento e le prove documentali sono rilasciati in lingua italiana e inglese. 17. Le autorita' di cui all'articolo 3, comma 3, procedono al rilascio del certificato di competenza, del certificato di addestramento ovvero dell'attestato di addestramento conseguito previa verifica dell'autenticita' e validita' di qualsiasi prova documentale necessaria all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle disposizioni di cui al presente decreto. 18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati di competenza e le convalide di riconoscimento di un certificato di competenza emesso da un Paese parte della Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della convenzione STCW e del presente decreto.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «individuano e comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),».
Note all'art. 7: Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 9. (Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali). - 1. I certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e le convalide di riconoscimento dei certificati di competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire eventuali falsificazioni. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le materie di propria competenza: a) individuano e comunicano all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), alla Commissione europea, agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente riscontrate; b) forniscono la conferma per iscritto dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20. 3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3 programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5, comma 1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure previste in materia di formazione e addestramento del personale marittimo.». |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»; b) al comma 2, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»; c) al comma 4, dopo le parole «Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».
Note all'art. 8: Il testo dell'articolo 10 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 10. (Norme di qualita').- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione delle competenze, di certificazione, incluse quelle mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo, incluse quelle svolte da enti, istituti o societa', sono costantemente controllate attraverso un sistema di gestione della qualita' che assicuri il conseguimento degli obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori, conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW. 2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di capacita' professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti dalla Convenzione STCW. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente, composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque anni, effettua una valutazione sulle autorita' di cui all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare valuta che: a) le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attivita' conseguenti sono conformi alle disposizioni previste ed alle procedure formali e sono idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi definiti; b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili del settore oggetto della valutazione; c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate. 4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina e trasmette alla Commissione europea e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO) una relazione sull'esito della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali correttivi adottati.». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,»; 2) alla lettera b), le parole «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 28 ottobre 1962, n. 1602»; 3) alla lettera d), dopo le parole «del codice STCW» sono inserite le seguenti: «con le modalita' stabilite con provvedimento delle autorita' competenti di cui all'articolo 3»; b) al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero».
Note all'art. 9: Il testo dell'articolo 11 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 11. (Rilascio e registrazione dei certificati).- 1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri Stati membri dell'Unione europea, iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione, devono: a) possedere eta' non inferiore a quella prevista per ciascun certificato di competenza e dei certificati di addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione STCW; b) possedere i requisiti di idoneita' fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e l'udito, previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e della legge 28 ottobre 1962, n. 1602; c) aver effettuato servizio di navigazione e le attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della navigazione; d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto a dimostrare il possesso delle competenze del livello prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW con le modalita' stabilite con provvedimento delle autorita' competenti di cui all'articolo 3. 2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina: a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento; b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei corsi; c) le procedure di accreditamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di qualita'; d) l'istituzione di appositi registri dei certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente; e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validita' quinquennale per i certificati rilasciati. 3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre 1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita' di conversione dei certificati di addestramento rilasciati ai sensi del comma 3. 5. Per il rilascio dei certificati da parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW. 6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera il registro, anche elettronico, dei certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul quale, per ogni certificato, sono annotati: a) il numero progressivo; b) le generalita' del titolare; c) il codice fiscale del titolare; d) la data del rilascio; e) l'abilitazione; f) la regola di riferimento dell'annesso alla Convenzione STCW; g) la scadenza, se prevista; h) il rinnovo, se previsto; i) eventuali limitazioni; l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di sospensione o di annullamento; m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o smarrimento; n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati. 7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai sensi dell'articolo 17 che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero. 8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i Ministeri dello sviluppo economico e della salute comunicano le informazioni concernenti i certificati di competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave. 9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annualmente comunica alla Commissione europea le informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato IV del presente decreto, sui certificati di competenza, sulle convalide che attestano il riconoscimento dei certificati di competenza nonche', su base volontaria, sui certificati di addestramento rilasciati conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW, unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche strategiche. 10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto determina, secondo criteri di semplificazione, efficacia e funzionalita', le procedure e le modalita' di autenticazione della navigazione effettuata su navi battenti bandiera estera.» |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la parola «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,».
Note all'art. 10: Il testo dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 12. (Norme sanitarie).- 1. I lavoratori marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un certificato di addestramento, rilasciato a norma delle disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la propria attivita' a bordo di una nave, possiedono un certificato redatto in conformita' alla Regola A-I/9 del codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la propria attivita' a bordo di una nave possiedono un certificato che ne attesti, tenendo conto delle prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare. 2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407: a) visita di medicina generale: si applicano le tariffe previste per le visite mediche di idoneita' per ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive modificazioni; b) visite specialistiche: se effettuate direttamente presso gli ambulatori del Ministero della salute, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23 Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori convenzionati, si applicano le tariffe determinate a livello Regionale. 3. Avverso il giudizio di idoneita' ed avverso il giudizio di limitazione dell'idoneita' espresso nei certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto ricorso alla Commissione medica permanente di primo grado costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW. 4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238 e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola I/9 del codice STCW. 5. Se il periodo di validita' di un certificato medico scade durante il viaggio, il certificato medico continuera' ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi autorizzato e' disponibile, purche' tale periodo non sia comunque superiore a tre mesi. 6. In casi urgenti l'autorita' marittima di cui all'articolo 3, comma 3, e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute, permettere ad un marittimo di imbarcare senza un valido certificato medico, fino al prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi autorizzato, alle seguenti condizioni: a) il periodo di tale permesso non deve superare i tre mesi; b) il marittimo interessato e' in possesso di un certificato medico scaduto da non piu' di 60 giorni.». |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole «ad esclusione di quelli di cui» sono inserite le seguenti: «al capitolo V, regola V/3 e»; b) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW»; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.».
Note all'art. 11: Il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 13. (Rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento).- 1. I comandanti e gli ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di quelli di cui al capitolo V, regola V/3 e al capitolo VI, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza o al certificato di addestramento da rinnovare, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW. 2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi cisterna conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice STCW. 2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW. 3. I radio operatori, titolari di un certificato di competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza: a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); b) della competenza professionale necessaria all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di competenza da rinnovare. 4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina ed i radio operatori, per proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di formazione speciale, devono aver completato la relativa formazione. 5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie di propria competenza, sono disciplinati: a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei certificati di competenza e dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e vv); b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e aaa); c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendono le modifiche intervenute nella legislazione internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche' di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza richiesti dalle predette normative; d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione STCW.». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo».
Note all'art. 12: Il testo dell'articolo 15 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 15. (Responsabilita' delle compagnie di navigazione). - 1. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi: a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente decreto; b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo; c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, e tenuti a disposizione includendo, tra l'altro, documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione, idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro assegnati; d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i propri compiti specifici e con i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le procedure e le caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di emergenza; e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto dalla Convenzione STCW; g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS 74, nella versione modificata; 2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche' dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio contribuisca, con le proprie cognizioni e capacita', alla sicurezza della nave. 3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione A-VIII/2 del codice che indicano: a) le strategie e le procedure da seguire per garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il corretto assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano stati demandati. Tali strategie e procedure includono la previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia l'opportunita' di conoscere: 1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o fara' funzionare; 2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei compiti assegnatigli; b) la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile. 4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche a bordo delle proprie navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione necessaria per acquisire le capacita' adeguate al compito da svolgere e alle funzioni e responsabilita' da assumere, tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione B-I/14 del codice STCW. 5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo delle proprie navi siano disponibili i testi delle normative nazionali e internazionali aggiornate in materia di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al fine di tenerne aggiornate le conoscenze.» |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole «dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271».
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16. (Orario di lavoro e disposizioni sulla guardia).- 1. Il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono, ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non superiori a quattordici ore. 2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni. 3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio. 4. L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia in macchina compete al comandante della nave nel rispetto della tabella minima di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Il comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di guardia in macchina al direttore di macchina. 5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e successive modificazioni. 6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un luogo facilmente accessibile. 7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso, tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni di idoneita' al servizio delle persone impegnate. 8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni operative eccezionali in occasione delle quali attivita' essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente articolo. 9. Quando il marittimo e' reperibile ha diritto ad un adeguato periodo di riposo compensativo se il normale periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro. 10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio e la verifica della conformita' al presente articolo. I marittimi ricevono copia delle registrazioni che li riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui autorizzata, e dal marittimo stesso. 11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante puo' esigere lo svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o per fornire assistenza ad altre navi o persone che si trovano in difficolta' in mare e, quindi, sospendere il programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non appena ripristinata la normalita' il comandante provvede affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di riposo adeguato. 12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi, mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica. 13. Nel rispetto dei principi generali della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, le autorita' competenti, di cui allo stesso decreto legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi che consentono deroghe, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di periodi di ferie piu' frequenti o piu' lunghi o della concessione di ferie compensative per i marittimi addetti alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo di cui al comma 1. 14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza, alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio della durata della deroga. 15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma 13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore previste al comma 1, possono essere suddivise in non piu' di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.». |
| Art. 14 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o di un Paese terzo».
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo 18 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18. (Comunicazioni a bordo).- 1. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace comunicazione verbale di sicurezza tra i membri dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni impartite. 2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione europea, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo, una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua di lavoro. 3. A bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza ai passeggeri in situazioni di emergenza, e' facilmente individuabile e dotato di sufficienti capacita' di comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri: a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita' trasportati su una rotta determinata; b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune; c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale non e' attuabile; d) conoscenze del livello di informazione delle istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro madrelingua; e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri. 4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu' lingue di lavoro comuni. 5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V, regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS. 6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro dell'Unione europea o di un Paese terzo osservino il presente articolo.». |
| Art. 15 Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la parola «rilasciati» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale»; b) le parole «, V/1-2 e VII» sono sostituite dalle seguenti: «e V/1-2»; c) dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacita' specifica attestata dal certificato di addestramento».
Note all'art. 15: Il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19. (Riconoscimento dei certificati emessi da uno Stato membro dell'Unione europea).- 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati in formato cartaceo o digitale ai sensi delle regola V/1-1 e V/1-2, della Convenzione STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri dell'Unione europea che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacita' specifica attestata dal certificato di addestramento, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3 del presente decreto, competenti per materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al periodo precedente e' subordinato esclusivamente alla verifica di conformita' dei certificati stessi alla Convenzione STCW. 2. Alla convalida di riconoscimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2 e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento. 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola VII/I.». |
| Art. 16 Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo»; b) il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 20 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 20. (Riconoscimento dei certificati rilasciati da Paesi terzi).- 1. I certificati di competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv), rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII, della Convenzione STCW - da uno Stato parte della Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la procedura di cui all'allegato II. 2. Alla convalida di riconoscimento di certificati adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per riconoscere, mediante convalida, un certificato di competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo. 4. (abrogato) 6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche' da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa in materia di servizio radioelettrico di bordo. 7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e' custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi. 8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati per le mansioni a livello direttivo devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere. 9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al momento dell'imbarco.». |
| Art. 17 Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al comma 11.».
Note all'art. 17: Il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 23. (Sanzioni).-1. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che ammette a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei certificati prescritti e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per ciascun lavoratore marittimo. 2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di regolare tenuta dei certificati e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1, ridotta della meta'. 3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante della nave che consente l'esercizio di una funzione per la quale e' richiesto il certificato ad un lavoratore marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di cui all'articolo 17, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per ciascun lavoratore marittimo. 4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo, la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far parte dell'equipaggio e' soggetta, per ciascun lavoratore marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che, all'esito delle dimostrazioni, non e' in grado di coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto dal predetto articolo, la compagnia di navigazione e' altresi' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui al primo periodo del presente comma e' formulato qualora, nelle esercitazioni a cui e' sottoposto il lavoratore marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli standard previsti dalla Convenzione STCW o della preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza della navigazione o delle funzioni a cui e' adibito nonche' a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento. 5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante, l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e responsabilita' specifiche non hanno completato la formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore. 6. La compagnia di navigazione che non fornisce al comandante della nave le istruzioni scritte di cui all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e' soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 20.000. La compagnia di navigazione che non designa un membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma 3, lettera b), e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 7. La compagnia di navigazione che non conserva o non tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ciascun lavoratore marittimo. 8. Quando la comunicazione orale a bordo non e' efficace o non e' conforme, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.500 a euro 60.000. 9. La compagnia di navigazione che non mette a disposizione i testi delle normative previste dall'articolo 15, comma 5, e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. 10. L'istituto, l'ente o la societa' che viola le disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, emessi dalle autorita' competenti di cui all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione. Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorita' marittima ne da' comunicazione all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento, che procede alla revoca dell'autorizzazione. A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al comma 11. 11. Quando l'autorita' di cui al comma 13 accerta una o piu' violazioni di lieve entita', tenendo conto delle concrete modalita' della condotta e dell'esiguita' del danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista e fornisce al trasgressore le prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre da quando l'autorita' verifica la mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla diffida, verificata dall'autorita', determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La disposizione di cui al presente comma si applica alle violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la predetta banca dati non sara' realizzata, l'esito negativo e' comunicato all'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, che le archivia con modalita' idonee a rendere possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori marittimi, ai quali e' stata rilasciata la documentazione di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto, ente o societa' autorizzato a norma del comma 1 del medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui all'articolo 21, comma 4, l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi piu' gravi, procede alla revoca della predetta autorizzazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica quando risulta che il mancato superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori marittimi non dipende da deficienze imputabili all'istituto, ente o societa'. 13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.». |
| Art. 18 Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole da «di cui all'allegato IV» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalita' di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche».
Note all'art. 18: Il testo dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 24. (Informazioni a fini statistici).- 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalita' di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche.». |
| Art. 19 Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' sostituito dal seguente: «Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti: a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza; b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.». |
| Art. 20 Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
1. All'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la regola V/2 e' sostituita dalla regola V/2 di cui all'allegato I del presente decreto; b) dopo la regola V/2 sono inserite le regole V/3 e V/4 di cui all'allegato II del presente decreto.
Note all'art. 20: Il testo dell'allegato I, regola V del citato decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Allegato I (previsto dall'articolo 2, comma 1) REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISTI DALLA CONVENZIONE STCW
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2. Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW. 2. La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere dimostrati dai candidati al rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneita' specificamente indicate nei livelli di competenza sono state raggruppate nelle sette funzioni seguenti: 1) Navigazione; 2) Maneggio e stivaggio del carico; 3) Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo; 4) Macchine e motori marini; 5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo; 6) Manutenzione e riparazioni; 7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di responsabilita': 1) Livello dirigenziale; 2) Livello operativo; 3) Livello ausiliario. Le funzioni e i livelli di responsabilita' sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW
CAPO II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA
Omissis
CAPO V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI
Regola V/1-1 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi petroliere e chimichiere 1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere o chimichiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere. 2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato: 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW; o 2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW. 3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle petroliere. 4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi petroliere: 4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e 4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere: 4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su petroliere, o 4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1, paragrafo 2 del codice STCW. 5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle chimichiere. 6. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi chimichiere: 6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere; e 6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi petroliere e chimichiere: 6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi chimichiere, o 6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione AV/1-1, paragrafo 3 del codice STCW. 7. Gli Stati membri provvedono affinche' ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente. Regola V/1-2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi gasiere 1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilita' in relazione al carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere possiedono un certificato che attesta una formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere. 2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere ha completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha completato: 2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW; o 2.2. una formazione di base riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del codice STCW. 3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono un certificato che attesta una formazione avanzata per la movimentazione del carico delle navi gasiere. 4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per la movimentazione del carico su navi gasiere: 4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere; e 4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione nella formazione di base per la movimentazione del carico su navi gasiere: 4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione riconosciuto su navi gasiere, o 4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico e scarico e sia documentata in un registro di formazione riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla sezione B-V/1 del codice STCW; e 4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2 del codice STCW. 5. Gli Stati membri provvedono affinche' ai marittimi aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia debitamente convalidato un certificato di competenza o un certificato di addestramento esistente. Regola V/2 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi da passeggeri 1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali. Gli Stati membri determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali. 2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio, tutte le persone in servizio a bordo di una nave da passeggeri devono soddisfare i requisiti di cui alla sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW. 3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione e addestramento di cui ai punti da 5 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali. 4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai punti 7, 8 e 9 frequentano, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti. 5. Il personale in servizio a bordo di navi da passeggeri completa l'addestramento alle procedure di emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica, ai compiti e alle responsabilita' individuali, di cui alla sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW. 6. Il personale incaricato di prestare assistenza direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice STCW. 7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e l'altro personale designato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione della folla sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW. 8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello, responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW. 9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice STCW. 10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati in conformita' dei punti da 6 a 9 della presente regola. Regola V/3 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro personale di navi soggette al codice IGF 1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF. 2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali. 3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve ricevere l'opportuno addestramento specifico per familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come specificato nell'articolo 15, comma 1, lettera d), del presente decreto legislativo. 4. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF deve possedere un certificato che attesta una formazione di base per prestare servizio a bordo delle suddette navi. 5. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF deve aver completato una formazione di base conformemente alle disposizioni della sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW. 6. La gente di mare responsabile di specifici compiti di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di base per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF. 7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilita' della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di alimentazione su navi soggette al codice IGF devono possedere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF. 8. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di addestramento di cui al punto 4: 8.1. deve aver completato una formazione avanzata riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e 8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al precedente punto 8.1. 9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i membri del personale che abbiano diretta responsabilita' della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche: 9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6; 9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo della nave gasiera; e 9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi nei cinque anni precedenti a bordo di: 9.3.1. navi soggette al codice IGF; 9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualita' di carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure 9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a basso punto di infiammabilita' per la propulsione. 10. Gli Stati membri provvedono affinche' alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento. 11. La gente di mare in possesso di certificati di addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7 frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni precedenti. Regola V/4 Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari 1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato che attesta una formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare. 2. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve aver completato una formazione di base riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW. 3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi che incrociano nelle acque polari devono possedere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice polare. 4. Ogni candidato a ottenere un certificato di formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle acque polari deve: 4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella formazione di base in materia di navi che incrociano nelle acque polari; 4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver prestato altro servizio di navigazione riconosciuto equivalente; e 4.3. aver completato una formazione avanzata riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque polari e ha una competenza del livello indicato alla sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW. 5. Gli Stati membri provvedono affinche' alla gente di mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento. 6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 puo' dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 2: 6.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure 6.2. avendo superato un corso di formazione organizzato conformemente agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari. 7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle acque polari prima del 1° luglio 2018 puo' dimostrare di soddisfare i requisiti di cui al punto 4: 7.1. avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure 7.2. avendo superato un corso di formazione conforme agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque polari o un servizio di navigazione riconosciuto equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di almeno due mesi durante i cinque anni precedenti. Omissis». |
| Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Speranza, Ministro della salute
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economica e delle finanze
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Bianchi, Ministro dell'istruzione Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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