Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 194
Attuazione della direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, gli articoli 1, 28 e l'allegato A, n. 28;
Vista la direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, recante attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST);
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119, recante attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11;
Visto il decreto del Ministero dei trasporti 8 marzo 2007, recante procedura per il riconoscimento d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2007;
Visti gli emendamenti adottati a Manila dal 21 al 25 giugno 2010 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), in particolare le Risoluzioni 1 e 2;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della transizione ecologica e dell'istruzione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o da un Paese terzo con il quale le Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato un accordo di reciproco riconoscimento».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:
«Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.«.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
Il testo degli articoli 1 e 28 e dell'allegato A della
legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1. Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea
1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i
termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Art. 28. Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) introdurre le definizioni di «acque protette» e di
«acque adiacenti alle acque protette», ai fini della
concreta identificazione delle navi adibite alla
navigazione marittima, alla gente di mare a bordo delle
quali soltanto si applica la direttiva 2008/106/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e
definite da tale direttiva quali navi diverse da quelle che
navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque
protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle
zone in cui si applicano i regolamenti portuali;
b) valutare, in sede di elaborazione delle
definizioni di «acque protette» e di «acque adiacenti alle
acque protette», i criteri utilizzati a tal fine dagli
altri Paesi membri, al fine di non penalizzare la gente di
mare.»
«Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio(termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
La direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare e' pubblicata nella G.U.U.E. 12 luglio 2019, n. L 188.
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93,
Ediz. Spec.
La legge 21 novembre 1985, n. 739 (Adesione alla
Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione
della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla
guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua
esecuzione) e' pubblicata nel Suppl. Ord. Gazzetta
Ufficiale 16 dicembre 1985, n. 295.
Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271
(Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185,
S.O.
Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O.
Il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
(Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la
direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di
formazione della gente di mare) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2015, n. 133.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108
(Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunita'
europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei
trasportatori dell'Unione europea (FST) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2005, n. 145.
Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119
(Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato da navi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4
luglio 2005, n. 153.
Il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo
2021, n. 51
La legge 22 aprile 2021, n. 55 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione
del Codice della navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190 (Regolamento recante l'organizzazione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 11) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56.
Le Risoluzioni 1 e 2 alla Convenzione Internazionale
sugli standards di addestramento e tenuta della guardia
(Convenzione STCW'78), adottate dalla Conferenza
diplomatica delle Parti che si e' tenuta nelle Filippine, a
Manila, dal 21 al 25 giugno 2010, contengono,
rispettivamente, il testo emendato della Convenzione e del
Codice (Parte A e Parte B).

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1. (Campo di applicazione).- In vigore dal 26
giugno 2015. 1. Il presente decreto si applica ai
lavoratori marittimi italiani, ai lavoratori marittimi di
Stati membri dell'Unione europea ed a quelli di Paesi terzi
titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro
dell'Unione europea o da un Paese terzo con il quale le
Autorita' competenti di cui all'articolo 3 hanno stipulato
un accordo di reciproco riconoscimento, che prestano
servizio a bordo di navi battenti bandiera italiana adibite
alla navigazione marittima ad eccezione:
a) delle navi militari o destinate al trasporto
truppe o altre navi di proprieta' o gestite dagli Stati che
siano utilizzate esclusivamente per servizi governativi non
commerciali;
b) delle navi da pesca;
c) delle unita' da diporto che non effettuano alcun
traffico commerciale;
d) delle imbarcazioni di legno di costruzione
rudimentale.».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole da «portuali» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190»;
b) alla lettera b), le parole da «11 febbraio 2014» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «23 dicembre 2020, n. 190»;
c) dopo la lettera qq), sono inserite le seguenti:
«qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilita', come definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;
qq-ter) codice polare: il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;»;
d) alla lettera fff), le parole «dall'autorita' marittima italiana competente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo economico»;
e) alla lettera hhh), le parole «o di un certificato di addestramento» sono sostituite dalle seguenti: «, di un certificato di addestramento o di una prova documentale»;
f) dopo la lettera qqq), sono inserite le seguenti:
«qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;
qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione marittima effettuano esclusivamente navigazione con i seguenti limiti operativi:
1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
2) ore diurne;
3) visibilita' buona;
4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed entro i limiti del circondario marittimo;
5) vento non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
6) mare non superiore a forza 2, come descritto dall'articolo 255 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona di mare che si discosta dal limite delle acque protette per una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».

Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 12
maggio 2015, n. 71, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2. (Definizioni).- 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: la
Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di
sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
dicembre 2020, n. 190;
b) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di
porto: cosi' come disciplinato dall'articolo 13 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020,
n. 190;
c) direzione marittima: l'ufficio della zona
marittima, ai sensi del combinato disposto dell'articolo
16, secondo comma, del codice della navigazione e
dell'articolo 2, primo comma, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione
marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) autorita' marittima: gli uffici di cui
all'articolo 17 del codice della navigazione, competenti
per l'iscrizione della gente di mare;
e) lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a
qualsiasi titolo, servizio o attivita' lavorativa a bordo
di una nave che ha ricevuto una formazione ed e' in
possesso di un certificato di competenza o di un
certificato di addestramento o di una prova documentale;
f) comandante: l'ufficiale che esercita il comando di
una nave;
g) ufficiale: un membro dell'equipaggio, diverso dal
comandante, nominato in tale funzione in forza di leggi o
di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza
dei contratti collettivi;
h) ufficiale di coperta: l'ufficiale responsabile
della guardia di navigazione qualificato in conformita' al
capo II dell'allegato I;
i) primo ufficiale di coperta: l'ufficiale,
immediatamente sotto il comandante in linea gerarchica, al
quale compete il comando della nave, se il comandante non
e' in grado di esercitarlo;
l) allievo ufficiale di coperta: una persona che sta
effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di
coperta, designata come tale dalla legge nazionale o dai
regolamenti;
m) direttore di macchina: l'ufficiale di macchina
responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
della nave;
n) ufficiale di macchina: l'ufficiale responsabile
della guardia in macchina qualificato in conformita' al
capo III dell'allegato I;
o) primo ufficiale di macchina: l'ufficiale di
macchina, immediatamente sotto il direttore di macchina in
linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
propulsione meccanica, del funzionamento e della
manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della
nave, se il direttore di macchina non e' in grado di
esercitarla;
p) allievo ufficiale di macchina: una persona che sta
effettuando l'addestramento per diventare ufficiale di
macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai
regolamenti;
q) radio operatore: un membro dell'equipaggio in
possesso di un certificato di competenza rilasciato o
riconosciuto dall'amministrazione competente di cui
all'articolo 3, comma 6, del presente decreto, che abilita
all'esercizio di una stazione radioelettrica a bordo di
navi e di stazioni terrene di navi;
r) radio operatore GMDSS: persona qualificata in
conformita' delle disposizioni di cui all'allegato I, capo
IV;
s) comune di guardia di coperta: un membro
dell'equipaggio di una nave diverso dal comandante o
dall'ufficiale di coperta;
t) comune di guardia in macchina: un membro
dell'equipaggio di una nave diverso dal direttore o
dall'ufficiale di macchina;
u) equipaggio: qualsiasi lavoratore marittimo
imbarcato a bordo di una nave ai sensi dell'articolo 316
del codice della navigazione;
v) ufficiale elettrotecnico: ufficiale qualificato in
conformita' dell'allegato I, capo III;
z) marittimo abilitato di coperta: comune qualificato
in conformita' dell'allegato I, capo II;
aa) marittimo abilitato di macchina: comune
qualificato in conformita' dell'allegato I, capo III;
bb) comune elettrotecnico: comune qualificato in
conformita' dell'allegato I, capo III;
cc) nave adibita alla navigazione marittima: una nave
diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque
interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
acque protette od alle zone in cui si applicano i
regolamenti portuali;
dd) nave battente bandiera di uno Stato membro: una
nave registrata in uno Stato membro dell'Unione europea e
battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente
alla legislazione di quest'ultimo, le navi che non
corrispondono a questa definizione sono equiparate alle
navi battenti bandiera di un Paese terzo;
ee) nave petroliera: la nave costruita ed adibita per
il trasporto alla rinfusa di petrolio grezzo e suoi
derivati;
ff) nave chimichiera: la nave, costruita o adattata,
adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei
prodotti chimici allo stato liquido elencati nel capitolo
17 del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
chimici alla rinfusa (IBC code);
gg) nave gasiera: la nave, costruita od adattata,
adibita al trasporto alla rinfusa di uno qualsiasi dei
prodotti gassosi allo stato liquefatto dei gas liquefatti,
od altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice
internazionale dei trasportatori di gas (IBC code), di
volta in volta vigente;
hh) nave da passeggeri: la nave definita nella
convenzione internazionale per la salvaguardia della vita
umana in mare, 1974 (SOLAS 74), nella versione modificata;
ii) nave da pesca: la nave adibita alla cattura di
pesce od altre risorse vive del mare;
ll) nave da passeggeri ro-ro: la nave da passeggeri
avente spazi per il carico roll on-roll off o spazi delle
categorie speciali come definite dalla SOLAS 74, di volta
in volta vigente;
mm) viaggi costieri: i viaggi effettuati in
prossimita' della costa come definiti dall'articolo 1,
comma 1, punti 37, 39 e 40, del regolamento per la
sicurezza della navigazione e della vita umana in mare,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
novembre 1991, n. 435; nn) potenza di propulsione: la
potenza di uscita totale massima nominale continua in
chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione
principali della nave che appare sul certificato di
iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
oo) norme radio: le norme radio allegate, o
considerate allegate, alla convenzione internazionale delle
telecomunicazioni, nella versione modificata;
pp) servizi radio: le funzioni, a seconda del caso,
di tenuta della guardia, di radiocomunicazione, di
manutenzione e di riparazione tecnica eseguite in
conformita' delle norme radio, della Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
del 1974, a discrezione dei singoli Stati membri e delle
pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione marittima
internazionale (IMO);
qq) Convenzione STCW: la convenzione
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle
norme relative alla formazione della gente di mare, al
rilascio dei brevetti e alla guardia, del 1978, in quanto
applicabile alle materie in oggetto tenuto conto delle
disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e alla
regola I/15 della convenzione e comprendente, ove
richiamate, le norme applicabili del codice STCW, adottata
a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21
novembre 1985, n. 739, entrambi nella loro versione
aggiornata;
qq-bis) codice IGF: il codice internazionale di
sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri
combustibili a basso punto di infiammabilita', come
definito nella Convenzione SOLAS, regola II-1/2.29;
qq-ter) codice polare: il codice internazionale per
le navi che incrociano nelle acque polari, come definito
nella Convenzione SOLAS, regola XIV/1.1;
rr) codice STCW: il codice di formazione della gente
di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia,
adottato dalla conferenza delle parti della convenzione
STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella versione
aggiornata;
ss) Convenzione SOLAS: la Convenzione internazionale
per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a
Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980,
n. 313, e successivi emendamenti;
tt) compagnia di navigazione: la persona fisica o
giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
fisica o giuridica, quale l'armatore od il noleggiatore a
scafo nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
responsabilita' inerenti la conduzione della stessa,
assumendosi cosi' tutti i doveri e le responsabilita'
gravanti sulla compagnia ai sensi delle disposizioni del
presente decreto;
uu) certificato di competenza: certificato rilasciato
e convalidato relativo a comandanti, ufficiali e radio
operatori del GMDSS, in conformita' dell'allegato I, capi
II, III, IV o VII, che abilita il legittimo titolare a
prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni
previste al livello di responsabilita' in esso specificato;
vv) certificato di addestramento: certificato diverso
da un certificato di competenza rilasciato ad un marittimo,
attestante che i pertinenti requisiti in materia di
formazione, competenza o servizio in navigazione previsti
dal presente decreto legislativo sono soddisfatti;
zz) prova documentale: documentazione diversa dal
certificato di competenza o dal certificato di
addestramento utilizzata quale evidenza che i pertinenti
requisiti previsti dal presente decreto legislativo sono
soddisfatti;
aaa) attestato di addestramento conseguito: documento
rilasciato dall'Amministrazione competente che riporta
tutto l'addestramento conseguito;
bbb) funzioni: una serie di compiti, servizi e
responsabilita', come specificatamente indicati dal codice
STCW, necessari per la conduzione della nave, la
salvaguardia della vita umana in mare e la tutela
dell'ambiente marino;
ccc) servizio di navigazione: il servizio svolto a
bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio o del
rinnovo di un certificato di competenza o di un certificato
di addestramento o di una prova documentale ovvero per il
conseguimento di un'altra qualifica;
ddd) riconosciuto: riconosciuto dall'amministrazione
italiana competente in conformita' delle disposizioni del
presente decreto;
eee) Paese terzo: il Paese che non e' uno Stato
membro dell'Unione europea;
fff) convalida di riconoscimento: il documento,
emesso dall'ufficio consolare o, nei casi espressamente
previsti dal presente decreto, dal Ministero dello sviluppo
economico, che convalida il riconoscimento di un
certificato di competenza o di un certificato di
addestramento emesso da uno Stato membro dell'Unione
europea o da un Paese terzo;
ggg) riconoscimento: l'accettazione da parte
dell'autorita' italiana competente del certificato di
competenza o del certificato di addestramento rilasciato da
un altro Stato parte della Convenzione STCW;
hhh) Stato membro ospitante: lo Stato membro in cui
un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato
di competenza, di un certificato di addestramento o di una
prova documentale;
iii) ispettore: soggetto appartenente unicamente al
Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24
marzo 2011, n. 53;
lll) mese: un mese civile od un periodo di trenta
giorni risultante dalla somma di periodi dalla durata
inferiore ad un mese;
mmm) codice ISPS: il codice internazionale per la
sicurezza degli impianti portuali e delle navi
(International Ship and Port Facility Security), adottato
il 12 dicembre 2002 dalla risoluzione n. 2 della conferenza
degli Stati contraenti alla SOLAS 74, nella versione
aggiornata;
nnn) ufficiale di protezione della nave: la persona a
bordo della nave che risponde al comandante ed e' designata
dalla societa' come responsabile della protezione della
nave e, in particolare, dell'attuazione e del rispetto del
piano di protezione della nave e come collegamento con
l'agente di protezione della societa' e con l'agente di
protezione dell'impianto portuale;
ooo) compiti di protezione: tutti i compiti e le
mansioni per la protezione a bordo delle navi definiti dal
capo XI/2 della SOLAS 74, nella versione modificata, e dal
codice ISPS;
ppp) comitato: comitato per la sicurezza marittima e
la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre
2002;
qqq) agenzia: l'Agenzia europea per la sicurezza
marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.
qqq-bis) acque polari: acque dell'Artico e della zona
dell'Antartide, come definite dalla Convenzione SOLAS
regole da XIV/1.2 a XIV/1.4;
qqq-ter) acque protette: zona di mare antistante le
coste nazionali dove le navi non adibite a navigazione
marittima effettuano esclusivamente navigazione con i
seguenti limiti operativi:
1) periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
2) ore diurne;
3) visibilita' buona;
4) distanza massima di 0,5 miglia dalla costa ed
entro i limiti del circondario marittimo;
5) vento non superiore a forza 2, come descritto
dall'articolo 255 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
6) mare non superiore a forza 2, come descritto
dall'articolo 255 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
qqq-quater) acque adiacenti alle acque protette: zona
di mare che si discosta dal limite delle acque protette per
una distanza non superiore 0,5 miglia di navigazione dove
operano le navi non adibite a navigazione marittima, con i
medesimi limiti operativi di cui alla lettera qqq-ter.».
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «personale marittimo e delle relative qualifiche professionali,» e le parole: «, gestione del sistema informativo della gente di mare» sono soppresse; al secondo periodo, la parola «portuali» e' sostituita dalle seguenti: «di sistema portuale»;
b) al comma 4, le parole «, universita' e ricerca» sono soppresse;
c) al comma 7, le parole «Le autorita' consolari all'estero, di cui all'articolo 127 del codice della navigazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici consolari» e le parole da «redatta su carta valori» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «. Per i casi di cui all'articolo 6, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la convalida di riconoscimento di un certificato di competenza di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta valori, con oneri a carico del richiedente».

Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 3. (Autorita' competenti) .- 1. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo
2, comma 1, lettera a), e' competente per l'attuazione
della normativa nazionale, internazionale e comunitaria in
materia di personale marittimo.
2. Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e'
competente in materia di regolamentazione dei corsi di
addestramento e certificazione degli enti di formazione e
di addestramento del personale marittimo. Il Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e la
Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di
sistema portuale, le infrastrutture portuali ed il
trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, anche
attraverso l'eventuale sottoscrizione o aggiornamento di
protocolli di intesa, attuano i raccordi necessari ai fini
della semplificazione delle procedure e degli adempimenti
relativi al personale marittimo.
3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), secondo il riparto di cui all'articolo 219
del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
sono competenti per il rilascio dei certificati di
competenza, dei certificati di addestramento e delle
eventuali prove documentali, nonche' dell'attestato di
addestramento conseguito, con le modalita' e le procedure
indicate nel presente decreto.
4. Il Ministero dell'istruzione e' competente, nel
rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in
materia di definizione degli indirizzi generali per
garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale, di controllo e monitoraggio delle
attivita' svolte e verifica dell'attuazione della
disciplina nazionale inerente i percorsi di istruzione
concernenti il settore del trasporto marittimo.
5. Il Ministero della salute rilascia i certificati di
addestramento di cui al capo VI, regola VI/4, dell'allegato
I, previa definizione dei relativi corsi ai sensi
dell'articolo 11, comma 2, e i certificati medici di
idoneita' di cui all'articolo 12.
6. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i
certificati di competenza di cui al capo IV dell'allegato
I.
7. Gli uffici consolari rilasciano la convalida di
riconoscimento di un certificato di competenza di cui alle
Regole II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3, III/6, IV/2,
VII/2 della Convenzione STCW o di un certificato di
addestramento di cui alle Regole V/1-1, V/1-2 e VI/4 della
Convenzione STCW. Per i casi di cui all'articolo 6, comma
2, il Ministero dello sviluppo economico rilascia la
convalida di riconoscimento di un certificato di competenza
di cui alla Regola IV/2 della Convenzione STCW. La
convalida di riconoscimento attesta il riconoscimento dei
certificati emessi da Stati membri dell'Unione europea o di
altri Stati non facenti parte dell'Unione europea con i
quali sia stato stipulato un accordo di riconoscimento ai
sensi dell'articolo 20, comma 1, ed e' redatta su carta
valori, con oneri a carico del richiedente.
8. Le autorita' competenti di cui ai commi 3, 5, 6
provvedono altresi' al rinnovo dei certificati di
competenza, dei certificati di addestramento e delle prove
documentali.».
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «alla Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».

Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo
12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 4. (Formazione ed abilitazione).- 1. Le autorita'
competenti, ciascuna per le parti di propria competenza,
assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le
proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1
ricevano una formazione conforme ai requisiti della
Convenzione STCW, di cui all'allegato I.
2. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma
3, assicurano che i lavoratori marittimi che svolgono le
proprie funzioni a bordo di una nave di cui all'articolo 1,
sono in possesso di un certificato di competenza o di un
certificato di addestramento di cui all'articolo 2, comma
1, lettere uu) e vv) e delle prove documentali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera zz).
3. Le autorita' marittime, di cui all'articolo 3, comma
3 assicurano che i membri dell'equipaggio, che devono
essere abilitati in conformita' alla regola III/10.4 della
Convenzione SOLAS, siano formati ed in possesso delle
prescritte certificazioni di cui al presente decreto.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
comunica alla Commissione europea e all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) le disposizioni adottate in
materia di formazione ed abilitazione coordinando a tal
fine le autorita' competenti.».
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2, 5 e 6,»;
b) al comma 4, lettera b), secondo periodo, le parole «una formazione adeguata circa le tecniche di insegnamento che comportano l'uso di simulatori ed aver maturato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di simulatore utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «una formazione teorico-pratica adeguata circa l'uso dei simulatori utilizzati»;
c) al comma 5, dopo la parola «rilasciano» sono inserite le seguenti: «il certificato di addestramento ovvero»;
d) al comma 7, dopo le parole «di cui all'articolo 3,» sono inserite le seguenti: «commi 2, 3, 5 e 6,».

Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 5 del citato decreto legislativo
12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 5. (Disposizioni generali in materia di
addestramento).- 1. L'addestramento dei lavoratori
marittimi e' disciplinato ai sensi dell'articolo 123, primo
comma, del codice della navigazione ed e' oggetto di
appositi corsi, il cui svolgimento puo' essere affidato a
istituti, enti e societa' ritenuti idonei ed autorizzati
con provvedimenti dell'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 2.
2. Quando lo svolgimento dei corsi e' affidato a
istituti, enti e societa' le qualifiche e l'esperienza
degli insegnanti e degli esaminatori sono disciplinati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1.
3. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi
1, 2, 5 e 6, con uno o piu' decreti, disciplinano, in
conformita' con requisiti e le opzioni previste dalla
Convenzione STCW:
a) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame
per l'ottenimento del certificato di competenza, del
certificato di addestramento e delle prove documentali;
b) i programmi, le procedure e le commissioni d'esame
per l'addestramento dei lavoratori marittimi che richieda
appositi corsi.
4. I decreti di cui al comma 3, lettera b),
stabiliscono, altresi':
a) i programmi, comprensivi anche della materia sulla
sicurezza del lavoro, e le modalita' di svolgimento dei
corsi, che includono i metodi di insegnamento, le procedure
ed il materiale scolastico occorrente per conseguire i
livelli di competenza prescritti secondo quanto previsto
dall'annesso alla Convenzione STCW e delle corrispondenti
sezioni del codice STCW;
b) la composizione quantitativa e qualitativa del
corpo istruttori che deve essere formato da persone in
possesso di conoscenze teoriche e di esperienza
professionale pratica ritenute adeguate agli specifici tipi
e livelli dell'attivita' di addestramento. In ogni caso,
ogni istruttore deve conoscere il programma e gli obiettivi
specifici del particolare tipo di addestramento ed aver
ricevuto, se l'addestramento e' effettuato con l'ausilio di
simulatori, una formazione teorico-pratica adeguata circa
l'uso dei simulatori utilizzati;
c) la composizione quantitativa e qualitativa delle
commissioni innanzi alle quali, al termine del corso,
l'allievo sostiene un esame teorico-pratico. In ogni caso,
la commissione e' composta da persone in grado di valutare
il possesso da parte dell'allievo delle conoscenze teoriche
e delle abilita' pratiche richieste. Prima di assumere le
relative funzioni, ogni esaminatore deve ricevere
un'istruzione adeguata sui metodi e le pratiche di
valutazione, e deve maturare, se l'attivita' di valutazione
e' effettuata con l'ausilio di un simulatore, una
sufficiente esperienza pratica del simulatore medesimo,
come strumento di valutazione.
5. Gli istituti, gli enti e le societa' di cui al comma
1, rilasciano il certificato di addestramento ovvero la
prova documentale a coloro i quali hanno superato l'esame
di cui al comma 4, lettera c).
6. L'addestramento svolto a bordo non deve essere di
ostacolo alle normali operazioni della nave.
7. Secondo la ripartizione delle competenze di cui
all'articolo 3, commi 2, 3, 5 e 6, le autorita' competenti
controllano che le attivita' di formazione ed addestramento
svolte dagli istituti, enti e societa' di cui al comma 1
del presente articolo, conseguano gli obiettivi definiti,
inclusi quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di
istruttori ed esaminatori.
8. Ai fini di cui al comma 7, con i decreti previsti
dal comma 1, per ogni corso e programma di addestramento,
sono stabilite anche norme di qualita' che identificano gli
obiettivi dell'addestramento ed i livelli di cognizione, di
apprendimento e di capacita' professionale da conseguire.
9. Le spese derivanti dalle attivita' espletate
dall'autorita' competente ai fini del rilascio delle
autorizzazioni a istituti, enti e societa' di addestramento
sono a carico dei richiedenti, ad eccezione degli enti
pubblici, sulla base del costo effettivo della prestazione
resa. Sono altresi' a carico dei richiedenti le spese
connesse con l'attivita' di controllo.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinate, secondo il criterio di
copertura del costo effettivo del servizio, ed aggiornate,
almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita'
autorizzative e di controllo e le relative modalita' di
versamento.
11. L'addestramento dei lavoratori marittimi nelle
materie di cui alla regola VI/4 dell'annesso alla
Convenzione STCW e della corrispondente sezione del codice
STCW e' oggetto di appositi corsi gestiti da strutture
sanitarie pubbliche disciplinati ai sensi dell'articolo 11,
commi 2, 3 e 4. Le relative spese sono a carico dei
richiedenti.».
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole «convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff),» sono inserite le seguenti: «rilasciata, per i soggetti residenti in Italia, dal Ministero dello sviluppo economico,»;
b) al comma 12, le parole «dalle autorita' consolari di cui all'articolo 3, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dagli uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal Ministero dello sviluppo economico»;
c) dopo il comma 12, sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza della legislazione marittima italiana, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.
12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della richiesta della convalida di riconoscimento.»;
d) al comma 13 sono inserite, in fine, le seguenti parole: «ed e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del certificato di competenza, del certificato di addestramento e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7»;
e) al comma 14, dopo le parole «in originale,» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale,».

Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo
12 maggio 2015, n. 71, , come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 6. (Certificati di competenza, certificati di
addestramento e convalide).- 1. Il comandante, il direttore
di macchina, gli ufficiali di coperta e di macchina,
l'ufficiale elettronico, i comuni di coperta e di macchina,
i marittimi abilitati di coperta e di macchina, il comune
elettrotecnico e, ove previsto, gli altri lavoratori
marittimi contemplati nelle regole dell'annesso alla
Convenzione STCW, sono in possesso di un certificato di
competenza o di un certificato di addestramento ovvero
della convalida di riconoscimento di un certificato di
competenza rilasciati da una delle amministrazioni indicate
all'articolo 3, che abilita il titolare a svolgere le
competenze menzionate nel certificato stesso.
2. I radio operatori sono in possesso di un certificato
di competenza separato, rilasciato dall'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma 6, ovvero della
convalida di riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera fff), rilasciata, per i soggetti residenti in
Italia, dal Ministero dello sviluppo economico, nel quale
e' indicato che il titolare ha le cognizioni supplementari
richieste dalle pertinenti norme.
3. Il certificato di competenza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera uu), e' rilasciato al lavoratore marittimo
che e' stato addestrato secondo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1.
4. Il certificato di competenza riporta la sola
indicazione della regola di cui alla Convenzione STCW
posseduta dal lavoratore marittimo.
5. In applicazione delle modalita' di rinnovo di cui
all'articolo 13, al lavoratore marittimo e' rilasciato
l'attestato di addestramento conseguito, secondo il modello
di cui all'allegato VII al presente decreto.
6. L'attestato di addestramento conseguito di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera aaa), e' parte integrante
del certificato di competenza e da esso, in caso di
mancanza di addestramento specifico richiesto, derivano le
eventuali limitazioni sul certificato di cui al comma 3.
7. L'attestato di addestramento conseguito e' altresi'
rilasciato al lavoratore marittimo al quale non e'
richiesto il possesso del certificato di competenza o il
certificato di addestramento.
8. I certificati di competenza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera uu), i relativi rinnovi e le convalide di
riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
fff), sono annotati, previa attribuzione di un numero
progressivo, nel registro istituito ai sensi dell'articolo
11, comma 6.
9. A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il
comandante ed il primo ufficiale di coperta, se
quest'ultimo svolge funzioni del comandante, devono essere
cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un
altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio
economico europeo. L'accesso a tali funzioni e'
disciplinato dall'articolo 292-bis del codice della
navigazione.
10. I certificati di competenza di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera uu), abilitanti alle funzioni di
comandante, direttore di macchina, ufficiali di coperta e
di macchina, ufficiale elettrotecnico ed i certificati di
addestramento emessi ai sensi delle Regole V/1-1, V/1-2 e
VI/4 della Convenzione STCW 78 nella loro versione
aggiornata ed il relativo rinnovo hanno validita' di
sessanta mesi o fino a quando gli stessi sono revocati,
sospesi od annullati.
11. I certificati di addestramento di cui all'articolo
2, comma 1, lettera vv), abilitanti alle funzioni di comune
di guardia di coperta e di macchina, marittimo abilitato di
coperta e di macchina, comune elettrotecnico non sono
soggetti a scadenza.
12. Alla convalida di riconoscimento rilasciata dagli
uffici consolari ovvero, per i casi di cui al comma 2, dal
Ministero dello sviluppo economico, e' attribuito un numero
unico ed hanno la validita' del certificato di competenza o
del certificato di addestramento riconosciuto o fino a
quando gli stessi non sono revocati, sospesi od annullati e
comunque non superiore a sessanta mesi.
12-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9, a
tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della
regola I/10, paragrafo 2, dell'Annesso alla Convenzione
STCW, i titolari di certificati di competenza per mansioni
a livello direttivo rilasciati da Stati membri dell'Unione
europea o da Paesi terzi, che chiedono la convalida di
riconoscimento, devono possedere un'appropriata conoscenza
della legislazione marittima italiana, riguardante le
mansioni che sono autorizzati a svolgere.
12-ter. La conoscenza richiesta ai sensi del comma
12-bis e' certificata dalla compagnia di navigazione, ai
sensi degli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della
richiesta della convalida di riconoscimento.
13. La convalida di riconoscimento indica la qualifica
in cui il titolare del certificato e' abilitato a prestare
servizio in termini identici a quelli usati dalle norme
sulla sicurezza della composizione degli equipaggi delle
navi applicabili alle unita' battenti bandiera italiana ed
e' rilasciata previa verifica dell'autenticita' del
certificato di competenza, del certificato di addestramento
e delle prove documentali effettuata dagli uffici consolari
di cui all'articolo 3, comma 7.
14. Il comandante della nave custodisce, in originale,
in formato cartaceo o digitale, i certificati e le
eventuali dispense di cui sono titolari i lavoratori
marittimi che prestano servizio a bordo della nave e, se
del caso, le prove dell'avvenuta presentazione alle
competenti autorita' della domanda di convalida dei
certificati rilasciati da Stati membri dell'Unione europea
o da Paesi terzi non ancora convalidati dall'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma 7.
15. Avverso il provvedimento di diniego del rilascio
del certificato di competenza o della convalida e' ammesso
ricorso gerarchico.
16. I certificati di competenza, i certificati di
addestramento e le prove documentali sono rilasciati in
lingua italiana e inglese.
17. Le autorita' di cui all'articolo 3, comma 3,
procedono al rilascio del certificato di competenza, del
certificato di addestramento ovvero dell'attestato di
addestramento conseguito previa verifica dell'autenticita'
e validita' di qualsiasi prova documentale necessaria
all'ottenimento del certificato stesso conformemente alle
disposizioni di cui al presente decreto.
18. Le convalide attestanti il rilascio di certificati
di competenza e le convalide di riconoscimento di un
certificato di competenza emesso da un Paese parte della
Convenzione STCW, rilasciati a comandanti e ufficiali ai
sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I sono
rilasciati qualora sono soddisfatti tutti i requisiti della
convenzione STCW e del presente decreto.».
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «individuano e comunicano» sono inserite le seguenti: «all'Organizzazione marittima internazionale (IMO),».

Note all'art. 7:
Il testo dell'articolo 9 del citato decreto legislativo
12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 9. (Prevenzione delle frodi e di altre prassi
illegali). - 1. I certificati di competenza rilasciati
dall'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 3, e
le convalide di riconoscimento dei certificati di
competenza rilasciati dall'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 7, sono conformi rispettivamente ai
modelli di cui agli allegati V e VI al presente decreto e
sono stampati con materiali e tecniche atti a prevenire
eventuali falsificazioni.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
il Ministero dello sviluppo economico, ciascuno per le
materie di propria competenza:
a) individuano e comunicano all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO), alla Commissione europea,
agli Stati membri dell'Unione europea ed ai Paesi terzi con
i quali sia stato concluso un accordo di riconoscimento ai
sensi dell'articolo 20, eventuali pratiche fraudolente
riscontrate;
b) forniscono la conferma per iscritto
dell'autenticita' dei certificati o di qualsiasi altro
titolo di formazione rilasciato, a richiesta dello Stato
membro dell'Unione europea o del Paese terzo con il quale
hanno concluso un accordo di riconoscimento ai sensi
dell'articolo 20.
3. Le Amministrazioni competenti di cui all'articolo 3
programmano, anche senza preavviso, visite ispettive presso
gli enti, istituti o societa' di cui all'articolo 5, comma
1, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle
procedure previste in materia di formazione e addestramento
del personale marittimo.».
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»;
b) al comma 2, dopo le parole «commi 1, 2,» e' inserita la seguente: «4,»;
c) al comma 4, dopo le parole «Commissione europea» sono inserite le seguenti: «e all'Organizzazione marittima internazionale (IMO)».

Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 10. (Norme di qualita').- 1. Le autorita'
competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7,
garantiscono che le attivita' di formazione, di valutazione
delle competenze, di certificazione, incluse quelle
mediche, di convalida di riconoscimento e di rinnovo,
incluse quelle svolte da enti, istituti o societa', sono
costantemente controllate attraverso un sistema di gestione
della qualita' che assicuri il conseguimento degli
obiettivi definiti, inclusi quelli riguardanti le
qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori,
conformemente alla sezione A-I/8 del codice STCW.
2. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi
1, 2, 4, 5 e 6, garantiscono che gli obiettivi di
istruzione e formazione e i relativi livelli qualitativi di
competenza da conseguire sono chiaramente definiti e sono
identificati i livelli di conoscenza, di apprendimento e di
capacita' professionali adeguati agli esami e alle
valutazioni previsti dalla Convenzione STCW.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti opera il Comitato di valutazione indipendente,
composto da rappresentanti delle amministrazioni
competenti, il quale, ad intervalli non superiori a cinque
anni, effettua una valutazione sulle autorita' di cui
all'articolo 3, relativamente al sistema di valutazione e
alla gestione del sistema di abilitazione ed in particolare
valuta che:
a) le misure interne di verifica e controllo della
gestione e le attivita' conseguenti sono conformi alle
disposizioni previste ed alle procedure formali e sono
idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi
definiti;
b) i risultati di ogni valutazione indipendente sono
documentati e sottoposti all'attenzione dei responsabili
del settore oggetto della valutazione;
c) sono intraprese azioni tempestive per rimediare
alle carenze riscontrate.
4. Entro sei mesi dalla valutazione di cui al comma 3,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti coordina
e trasmette alla Commissione europea e all'Organizzazione
marittima internazionale (IMO) una relazione sull'esito
della valutazione stessa, con l'indicazione degli eventuali
correttivi adottati.».
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea,» sono inserite le seguenti: «iscritti nelle matricole della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice della navigazione,»;
2) alla lettera b), le parole «successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 28 ottobre 1962, n. 1602»;
3) alla lettera d), dopo le parole «del codice STCW» sono inserite le seguenti: «con le modalita' stabilite con provvedimento delle autorita' competenti di cui all'articolo 3»;
b) al comma 7, dopo le parole «dell'articolo 17» sono inserite le seguenti: «che, ai sensi del punto 3, dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero».

Note all'art. 9:
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Rilascio e registrazione dei certificati).-
1. Per il rilascio di uno dei certificati di competenza e
dei certificati di addestramento da parte dell'autorita'
competente di cui all'articolo 3, comma 3, i lavoratori
marittimi, ivi compresi quelli appartenenti agli altri
Stati membri dell'Unione europea, iscritti nelle matricole
della gente di mare ai sensi dell'articolo 119 del codice
della navigazione, devono:
a) possedere eta' non inferiore a quella prevista per
ciascun certificato di competenza e dei certificati di
addestramento nelle regole dell'annesso alla Convenzione
STCW;
b) possedere i requisiti di idoneita' fisica, in
particolare per quanto riguarda la vista e l'udito,
previsti ed accertati ai sensi del regio decreto-legge 14
dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio
1934, n. 244, e della legge 28 ottobre 1962, n. 1602;
c) aver effettuato servizio di navigazione e le
attivita' di formazione e di addestramento prescritte dalle
regole dell'annesso alla Convenzione STCW e dalle
corrispondenti sezioni del codice STCW, come rese attuative
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ai sensi dell'articolo 123 del codice della
navigazione;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, l'esame atto
a dimostrare il possesso delle competenze del livello
prescritte dalle regole dell'annesso alla Convenzione STCW
e dalle corrispondenti sezioni del codice STCW con le
modalita' stabilite con provvedimento delle autorita'
competenti di cui all'articolo 3.
2. Per il rilascio dei certificati di addestramento da
parte dell'autorita' competente di cui all'articolo 3,
comma 5, i lavoratori marittimi, in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, lettere a) e b), sostengono l'esame
teorico-pratico, dopo la frequenza di corsi definiti con
decreto del Ministro della salute sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti. Il decreto disciplina:
a) i contenuti, i metodi ed i mezzi di insegnamento;
b) i requisiti di qualificazione dei docenti dei
corsi;
c) le procedure di accreditamento delle strutture di
cui all'articolo 5, comma 11, e le relative norme di
qualita';
d) l'istituzione di appositi registri dei
certificati, atti a prevenire pratiche fraudolente;
e) i contenuti dei corsi di aggiornamento da
effettuare con cadenza quinquennale, prevedendo validita'
quinquennale per i certificati rilasciati.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
2, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi del
decreto del Ministro della sanita' 7 agosto 1982,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 settembre
1982, e del decreto del Ministro della sanita' 25 agosto
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15
settembre 1997, da oltre 5 anni, sono rinnovati entro 18
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce le modalita'
di conversione dei certificati di addestramento rilasciati
ai sensi del comma 3.
5. Per il rilascio dei certificati da parte
dell'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 6, i
lavoratori marittimi possiedono i requisiti previsti dal
comma 1, lettere a) e b), e le conoscenze di cui alla
regola IV dell'annesso alla Convenzione STCW.
6. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti opera il registro, anche elettronico, dei
certificati di competenza rilasciati e convalidati dalle
amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 7, sul
quale, per ogni certificato, sono annotati:
a) il numero progressivo;
b) le generalita' del titolare;
c) il codice fiscale del titolare;
d) la data del rilascio;
e) l'abilitazione;
f) la regola di riferimento dell'annesso alla
Convenzione STCW;
g) la scadenza, se prevista;
h) il rinnovo, se previsto;
i) eventuali limitazioni;
l) gli estremi degli eventuali provvedimenti di
sospensione o di annullamento;
m) l'eventuale denuncia di distruzione, sottrazione o
smarrimento;
n) gli estremi del rilascio di eventuali duplicati.
7. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, opera il registro delle dispense concesse ai
sensi dell'articolo 17 che, ai sensi del punto 3,
dell'articolo VIII, della Convenzione STCW, sono comunicate
annualmente all'IMO, a cura del medesimo Ministero.
8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed
i Ministeri dello sviluppo economico e della salute
comunicano le informazioni concernenti i certificati di
competenza, le convalide e le dispense agli altri Stati
membri dell'Unione europea, agli altri Stati parti della
Convenzione STCW ed alle compagnie che intendono verificare
l'autenticita' e la validita' dei certificati esibiti dai
marittimi che chiedono il riconoscimento dei loro
certificati ovvero l'imbarco a bordo di una nave.
9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
annualmente comunica alla Commissione europea le
informazioni di cui all'articolo 24 e di cui all'allegato
IV del presente decreto, sui certificati di competenza,
sulle convalide che attestano il riconoscimento dei
certificati di competenza nonche', su base volontaria, sui
certificati di addestramento rilasciati conformemente ai
capi II, III e VII dell'allegato della Convenzione STCW,
unicamente a fini di analisi statistica ed esclusivamente
ad uso degli Stati membri dell'Unione europea e della
Commissione nell'ambito dell'elaborazione delle politiche
strategiche.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sentito il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, con proprio decreto determina,
secondo criteri di semplificazione, efficacia e
funzionalita', le procedure e le modalita' di
autenticazione della navigazione effettuata su navi
battenti bandiera estera.»
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, la parola «puo'» e' sostituita dalle seguenti: «e gli uffici consolari di cui all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare il Ministero della salute,».

Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12. (Norme sanitarie).- 1. I lavoratori
marittimi, titolari di un certificato di competenza o di un
certificato di addestramento, rilasciato a norma delle
disposizioni della Convenzione STCW, che prestano la
propria attivita' a bordo di una nave, possiedono un
certificato redatto in conformita' alla Regola A-I/9 del
codice STCW. Gli altri lavoratori marittimi che prestano la
propria attivita' a bordo di una nave possiedono un
certificato che ne attesti, tenendo conto delle
prescrizioni di cui alla regola A-I/9 del codice STCW
l'idoneita' ad esercitare l'attivita' lavorativa in mare.
2. I certificati di cui al comma 1 sono rilasciati dal
Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre
1962, n. 1602, e successive modificazioni. Ai lavoratori
marittimi che non hanno diritto alle prestazioni medico
legali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 620, si applicano le seguenti tariffe
che, unitamente alle tariffe per le prestazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
620, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e
sono assoggettate al regime di cui all'articolo 5, comma
12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407:
a) visita di medicina generale: si applicano le
tariffe previste per le visite mediche di idoneita' per
ottenere licenze, abilitazioni o iscrizioni in elenchi o
albi professionali di cui all'allegato 1 del decreto del
Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successive
modificazioni;
b) visite specialistiche: se effettuate direttamente
presso gli ambulatori del Ministero della salute, si
applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro
della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nella n. 23
Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2013, e successive
modificazioni, se effettuate presso gli ambulatori
convenzionati, si applicano le tariffe determinate a
livello Regionale.
3. Avverso il giudizio di idoneita' ed avverso il
giudizio di limitazione dell'idoneita' espresso nei
certificati di cui al comma 1 puo' essere proposto ricorso
alla Commissione medica permanente di primo grado
costituita, ai sensi dell'articolo 4 del regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, e successive
modificazioni, presso la Capitaneria di porto sede di
compartimento marittimo, che decide tenendo conto di quanto
prescritto dalla regola A-I/9 del codice STCW.
4. L'idoneita' all'iscrizione dei lavoratori nelle
matricole della gente di mare, ai sensi degli articoli 238
e 239 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
e' effettuata ai sensi del regio decreto-legge 14 dicembre
1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n.
244, e successive modificazioni, in conformita' alla regola
I/9 del codice STCW.
5. Se il periodo di validita' di un certificato medico
scade durante il viaggio, il certificato medico continuera'
ad essere valido fino al prossimo scalo dove un medico ivi
autorizzato e' disponibile, purche' tale periodo non sia
comunque superiore a tre mesi.
6. In casi urgenti l'autorita' marittima di cui
all'articolo 3, comma 3, e gli uffici consolari di cui
all'articolo 3, comma 7, possono, avendo cura di informare
il Ministero della salute, permettere ad un marittimo di
imbarcare senza un valido certificato medico, fino al
prossimo porto di scalo dove sia disponibile un medico ivi
autorizzato, alle seguenti condizioni:
a) il periodo di tale permesso non deve superare i
tre mesi;
b) il marittimo interessato e' in possesso di un
certificato medico scaduto da non piu' di 60 giorni.».
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole «ad esclusione di quelli di cui» sono inserite le seguenti: «al capitolo V, regola V/3 e»;
b) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma 1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che operano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice STCW.».

Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 13 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13. (Rinnovo dei certificati di competenza e dei
certificati di addestramento).- 1. I comandanti e gli
ufficiali titolari di un certificato di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere uu), vv) e zz), rilasciato o riconosciuto
ai sensi dei capitoli dell'allegato I, ad esclusione di
quelli di cui al capitolo V, regola V/3 e al capitolo VI,
che prestano servizio in mare ovvero intendono riprendere
servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, ad
intervalli non superiori ai cinque anni, rinnovano il
certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria
all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di
competenza o al certificato di addestramento da rinnovare,
conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.
2. I comandanti e gli ufficiali per poter proseguire il
servizio di navigazione a bordo di navi cisterna soddisfano
i requisiti del comma 1, a intervalli non superiori a
cinque anni, dimostrando di continuare a possedere la
competenza professionale in materia di navi cisterna
conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 3 del codice
STCW.
2-bis. I comandanti e gli ufficiali per poter
proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che
operano nelle acque polari soddisfano i requisiti del comma
1 e, a intervalli non superiori a cinque anni, dimostrano
di continuare a possedere la competenza professionale in
materia di navi che operano nelle acque polari
conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4 del codice
STCW.
3. I radio operatori, titolari di un certificato di
competenza rilasciato dal Ministero dello sviluppo
economico, che prestano servizio in mare ovvero intendono
riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a
terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare,
chiedono ad intervalli non superiori a cinque anni, il
rinnovo del loro certificato dimostrando la permanenza:
a) dei requisiti di idoneita' fisica di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b);
b) della competenza professionale necessaria
all'assolvimento delle funzioni relative al certificato di
competenza da rinnovare.
4. I comandanti, i direttori di macchina, gli ufficiali
di coperta e di macchina ed i radio operatori, per
proseguire il servizio a bordo di navi per le quali sono
stabiliti a livello internazionale ulteriori requisiti di
formazione speciale, devono aver completato la relativa
formazione.
5. Con provvedimenti delle autorita' competenti di cui
all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, ciascuno per le materie
di propria competenza, sono disciplinati:
a) le modalita' e le procedure di rinnovo dei
certificati di competenza e dei certificati di
addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere uu) e
vv);
b) le modalita' e le procedure di rinnovo delle prove
documentali e del rilascio dell'attestato di addestramento
conseguito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere zz) e
aaa);
c) i corsi di aggiornamento e di adeguamento che
comprendono le modifiche intervenute nella legislazione
internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della
vita umana in mare e di tutela dell'ambiente marino nonche'
di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza
richiesti dalle predette normative;
d) i corsi di aggiornamento e di adeguamento, ai
sensi della regola I/11, sezione A-I/11, della Convenzione
STCW.».
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo».

Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 15 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 15. (Responsabilita' delle compagnie di
navigazione). - 1. La compagnia di navigazione assicura che
a bordo delle proprie navi:
a) i lavoratori marittimi possiedono un certificato
rilasciato in conformita' alle disposizioni del presente
decreto;
b) l'equipaggio sia formato in conformita' alle
disposizioni in materia di tabella minima di sicurezza di
cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del presente decreto
nonche' dell'organizzazione del lavoro a bordo;
c) la documentazione ed i dati relativi ai lavoratori
marittimi siano conservati, ai sensi dell'articolo 6, comma
14, e tenuti a disposizione includendo, tra l'altro,
documenti e dati relativi alla loro esperienza, formazione,
idoneita' fisica e competenza ai fini dei compiti loro
assegnati;
d) i lavoratori marittimi, all'atto dell'ammissione
in servizio a bordo di una nave, familiarizzino con i
propri compiti specifici e con i regolamenti, le
installazioni, le attrezzature, le procedure e le
caratteristiche della nave, rilevanti ai fini dei loro
compiti abituali e di emergenza;
e) l'equipaggio sia in grado di coordinare le proprie
attivita' nelle situazioni di emergenza ed adempiere le
funzioni vitali ai fini della sicurezza e della prevenzione
o del contenimento dell'inquinamento.
f) il personale marittimo abbia seguito corsi per il
ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento come previsto
dalla Convenzione STCW;
g) la comunicazione orale sia efficace e conforme del
capo V, regola 14, paragrafi 3 e 4, della Convenzione SOLAS
74, nella versione modificata;
2. La compagnia di navigazione, il comandante ed i
membri dell'equipaggio sono individualmente responsabili,
ciascuno per la parte di competenza, del corretto
adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, nonche'
dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria
per assicurare che ciascun membro dell'equipaggio
contribuisca, con le proprie cognizioni e capacita', alla
sicurezza della nave.
3. La compagnia di navigazione fornisce al comandante
della nave istruzioni scritte, secondo quanto disposto
dalla regola VIII/2 della Convenzione STCW e della sezione
A-VIII/2 del codice che indicano:
a) le strategie e le procedure da seguire per
garantire che ogni membro dell'equipaggio appena imbarcato
abbia la ragionevole possibilita' di familiarizzarsi con
l'equipaggiamento della nave e con le procedure operative e
le altre disposizioni necessarie per il corretto
assolvimento dei propri compiti, prima che essi gli siano
stati demandati. Tali strategie e procedure includono la
previsione di un ragionevole lasso di tempo durante il
quale il lavoratore marittimo neoassunto abbia
l'opportunita' di conoscere:
1) l'equipaggiamento specifico che utilizzera' o
fara' funzionare;
2) le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela
dell'ambiente e di emergenza specifiche della nave e le
disposizioni necessarie per il corretto adempimento dei
compiti assegnatigli;
b) la designazione di un membro esperto
dell'equipaggio che avra' la responsabilita' di
assicurargli la comunicazione delle informazioni essenziali
in una lingua comprensibile.
4. Le compagnie di navigazione garantiscono che i
comandanti, gli ufficiali e il personale in servizio con
funzioni e responsabilita' specifiche a bordo delle proprie
navi ro-ro passeggeri abbiano completato la formazione
necessaria per acquisire le capacita' adeguate al compito
da svolgere e alle funzioni e responsabilita' da assumere,
tenendo conto degli orientamenti forniti alla sezione
B-I/14 del codice STCW.
5. La compagnia di navigazione assicura che a bordo
delle proprie navi siano disponibili i testi delle
normative nazionali e internazionali aggiornate in materia
di salvaguardia della vita umana in mare, protezione e
tutela dell'ambiente marino i quali sono messi a
disposizione dei comandanti, ufficiali e radio operatori al
fine di tenerne aggiornate le conoscenze.»
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole «dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271».

Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 16 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16. (Orario di lavoro e disposizioni sulla
guardia).- 1. Il personale avente compiti di ufficiale
responsabile della guardia ed i comuni facenti parte di una
guardia e coloro che svolgono compiti attinenti alla
sicurezza, alla prevenzione dell'inquinamento fruiscono,
ogni ventiquattro ore, di un periodo di riposo della durata
minima di dieci ore, suddivisibile in non piu' di due
periodi, uno dei quali ha una durata di almeno sei ore, con
intervalli tra i periodi di riposo consecutivi non
superiori a quattordici ore.
2. In deroga alle prescrizioni di cui al comma 1, il
periodo minimo di riposo e' riducibile a non meno di sei
ore consecutive, purche' tale riduzione non si protragga
per piu' di due giorni consecutivi e siano fruite almeno
settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.
3. Il servizio di guardia di navigazione e, laddove
attivato, il servizio di guardia in macchina, al fine di
prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di
coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono
organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo
la cui durata minima non e' inferiore a quanto prescritto
nei commi 1 e 2. Il personale addetto alla prima guardia
all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie
successive e' sufficientemente riposato e comunque idoneo
al servizio.
4. L'organizzazione del servizio di guardia di
navigazione e del servizio di guardia in macchina compete
al comandante della nave nel rispetto della tabella minima
di sicurezza stabilita ai sensi dell'articolo 11, comma 9,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271. Il
comandante puo' delegare l'organizzazione del servizio di
guardia in macchina al direttore di macchina.
5. L'organizzazione dei servizi di guardia di cui al
comma 4, e' effettuata nel rispetto degli articoli 3, 4, 5
e 6 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e
successive modificazioni.
6. Gli orari di guardia sono stabiliti in un formato
standard in lingua italiana e in inglese ed affissi in un
luogo facilmente accessibile.
7. Il comandante puo' disporre l'avvicendamento di
coloro che sono chiamati a disimpegnare il servizio di
guardia nei vari turni che compongono il servizio stesso,
tenendo conto delle esigenze operative e delle condizioni
di idoneita' al servizio delle persone impegnate.
8. Nelle situazioni di emergenza ovvero in occasione di
esercitazioni volte a preparare l'equipaggio a fronteggiare
le situazioni di emergenza ovvero in presenza di situazioni
operative eccezionali in occasione delle quali attivita'
essenziali non sono rinviabili per motivi di sicurezza o di
protezione ambientale e non e' stato possibile eseguire
tali attivita' in precedenza, il comandante puo' disporre
diversamente rispetto a quanto prescritto nel presente
articolo.
9. Quando il marittimo e' reperibile ha diritto ad un
adeguato periodo di riposo compensativo se il normale
periodo di riposo e' interrotto da chiamate di lavoro.
10. Le registrazioni delle ore di riposo giornaliere
dei marittimi sono tenute in un formato standard, nella
lingua italiana e in inglese per consentire il monitoraggio
e la verifica della conformita' al presente articolo. I
marittimi ricevono copia delle registrazioni che li
riguardano firmata dal comandante, o da persona da lui
autorizzata, e dal marittimo stesso.
11. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi
1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10, il comandante puo' esigere lo
svolgimento delle ore di lavoro necessarie per l'immediata
sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o
per fornire assistenza ad altre navi o persone che si
trovano in difficolta' in mare e, quindi, sospendere il
programma delle ore di riposo ed esigere che il marittimo
effettui tutte le ore di lavoro necessarie fino a quando
non sia stata ripristinata la situazione di normalita'; non
appena ripristinata la normalita' il comandante provvede
affinche' tutti i marittimi coinvolti, nei loro periodi di
riposo, nelle anzidette operazioni ricevano un periodo di
riposo adeguato.
12. I comandanti, gli ufficiali e gli altri marittimi,
mentre svolgono i rispettivi compiti di sicurezza, di
protezione e di tutela dell'ambiente marino devono avere un
limite di tasso alcolemico non superiore allo 0,05 per
cento o a 0,25 mg/l di alcol nell'alito, o un quantitativo
di alcol che conduca alla stessa concentrazione alcolica.
13. Nel rispetto dei principi generali della protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori ed ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
108, le autorita' competenti, di cui allo stesso decreto
legislativo, autorizzano o registrano contratti collettivi
che consentono deroghe, per il personale di guardia e per
il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza,
alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, alle
ore di riposo previste al comma 1, a condizione che il
periodo di riposo non sia inferiore a settanta ore per ogni
periodo di sette giorni e nel rispetto dei limiti stabiliti
nei commi 14 e 15. Tali deroghe si conformano, per quanto
possibile, alle norme stabilite, ma possono tener conto di
periodi di ferie piu' frequenti o piu' lunghi o della
concessione di ferie compensative per i marittimi addetti
alla guardia o che prestano servizio a bordo di navi su
brevi viaggi. Le deroghe tengono conto, nella misura del
possibile, degli orientamenti relativi alla prevenzione
dell'affaticamento di cui alla sezione B-VIII/1 del codice
STCW. Non sono concesse deroghe alle ore di riposo minimo
di cui al comma 1.
14. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo
27 maggio 2005, n. 108, per il personale di guardia e per
il personale che svolge compiti attinenti alla sicurezza,
alla protezione e alla prevenzione dell'inquinamento, le
deroghe previste al comma 13 in relazione al periodo di
riposo settimanale di cui al comma 1, non possono superare
due settimane consecutive. Gli intervalli tra due periodi
di deroghe a bordo non possono essere inferiori al doppio
della durata della deroga.
15. Nell'ambito di eventuali deroghe di cui al comma
13, le ore di riposo minimo nell'arco di ventiquattro ore
previste al comma 1, possono essere suddivise in non piu'
di tre periodi di riposo, uno dei quali dura almeno sei ore
e nessuno degli altri due periodi dura meno di un'ora. Gli
intervalli tra periodi consecutivi di riposo non superano
le quattordici ore. Le deroghe non vanno oltre due periodi
di ventiquattro ore per ogni periodo di sette giorni.».
 
Art. 14
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, dopo le parole «dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «o di un Paese terzo».

Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18. (Comunicazioni a bordo).- 1. A bordo delle
navi battenti bandiera italiana sono disponibili strumenti
idonei ad assicurare in qualsiasi momento un'efficace
comunicazione verbale di sicurezza tra i membri
dell'equipaggio, ai fini della ricezione e della
comprensione tempestiva e corretta delle disposizioni
impartite.
2. A bordo delle navi da passeggeri provenienti da o
dirette ad un porto di uno Stato membro dell'Unione
europea, e' stabilita e riportata, nel registro di bordo,
una lingua di lavoro per garantire prestazioni efficaci
dell'equipaggio in materia di sicurezza. A bordo delle navi
da passeggeri battenti bandiera italiana la lingua di
lavoro stabilita e' riportata nel giornale nautico. La
compagnia ovvero il comandante determinano la lingua di
lavoro appropriata. Ciascuna delle persone che prestano
servizio a bordo deve comprendere e, se del caso, impartire
ordini ed istruzioni, nonche' riferire in tale lingua. Se
la lingua di lavoro non e' l'italiano, i piani e gli
elenchi da affiggere includono una traduzione nella lingua
di lavoro.
3. A bordo delle navi da passeggeri il personale
incaricato in base al ruolo d'appello a fornire assistenza
ai passeggeri in situazioni di emergenza, e' facilmente
individuabile e dotato di sufficienti capacita' di
comunicazione valutate in relazione ai seguenti criteri:
a) conoscenza della lingua utilizzata o delle lingue
utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalita'
trasportati su una rotta determinata;
b) capacita' di utilizzare un elementare vocabolario
d'inglese per impartire istruzioni basilari che gli
consentano di comunicare con un passeggero che necessiti di
aiuto, sia che il passeggero ed il membro dell'equipaggio
abbiano o meno una lingua in comune;
c) capacita' di comunicare in situazioni di emergenza
con sistemi non verbali qualora la comunicazione verbale
non e' attuabile;
d) conoscenze del livello di informazione delle
istruzioni di sicurezza fornite ai passeggeri nella loro
madrelingua;
e) conoscenza delle lingue in cui gli annunci di
emergenza vengono trasmessi in situazioni critiche o
durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai
passeggeri e facilitare ai membri dell'equipaggio
l'assistenza dei passeggeri.
4. A bordo delle navi petroliere, chimichiere e gasiere
battenti bandiera italiana, il comandante, gli ufficiali e
i comuni sono in grado di comunicare tra loro in una o piu'
lingue di lavoro comuni.
5. A bordo delle navi battenti bandiera italiana sono
previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la
nave e le autorita' di terra in conformita' al capitolo V,
regola 14, paragrafo 4, della Convenzione SOLAS.
6. Durante le ispezioni a bordo effettuate nella
qualita' di Stato d'approdo, ai sensi del decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, gli ispettori controllano
anche che le navi battenti bandiera di un Paese membro
dell'Unione europea o di un Paese terzo osservino il
presente articolo.».
 
Art. 15
Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «rilasciati» sono inserite le seguenti: «in formato cartaceo o digitale»;
b) le parole «, V/1-2 e VII» sono sostituite dalle seguenti: «e V/1-2»;
c) dopo le parole «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «che permettono ad un marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera italiana con una funzione o una capacita' specifica attestata dal certificato di addestramento».

Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 19. (Riconoscimento dei certificati emessi da uno
Stato membro dell'Unione europea).- 1. I certificati di
competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i
certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera vv), rilasciati in formato cartaceo o digitale
ai sensi delle regola V/1-1 e V/1-2, della Convenzione
STCW, da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini
di Stati membri dell'Unione europea che permettono ad un
marittimo di lavorare a bordo di una nave battente bandiera
italiana con una funzione o una capacita' specifica
attestata dal certificato di addestramento, sono soggetti a
riconoscimento da parte delle amministrazioni di cui
all'articolo 3 del presente decreto, competenti per
materia. Il riconoscimento dei certificati di cui al
periodo precedente e' subordinato esclusivamente alla
verifica di conformita' dei certificati stessi alla
Convenzione STCW.
2. Alla convalida di riconoscimento, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera fff), si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Il riconoscimento dei certificati di cui al comma 2
e' limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di
competenza ivi specificati ed e' corredato da una convalida
che attesti tale riconoscimento.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, con
provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti possono essere stabilite ulteriori limitazioni
alle capacita', funzioni e livelli di competenza relativi
ai viaggi costieri, ai sensi dell'articolo 8, o certificati
alternativi rilasciati ai sensi dell'allegato I, regola
VII/I.».
 
Art. 16
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo»;
b) il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20. (Riconoscimento dei certificati rilasciati da
Paesi terzi).- 1. I certificati di competenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera uu), e i certificati di
addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv),
rilasciati - ai sensi delle regole V/1-1, V/1-2 e VII,
della Convenzione STCW - da uno Stato parte della
Convenzione STCW'78, nella versione aggiornata, relativi
all'espletamento di funzioni diverse da quelle di
comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in cui
quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, sono
soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni di
cui all'articolo 3, competenti per materia, secondo la
procedura di cui all'allegato II.
2. Alla convalida di riconoscimento di certificati
adeguati emessi da un Paese terzo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
per riconoscere, mediante convalida, un certificato di
competenza ovvero un certificato di addestramento, di cui
al comma 1, rilasciato da un Paese terzo, ai sensi della
regola I/10 della Convenzione STCW, per prestare servizio a
bordo di una nave battente bandiera italiana, presenta alla
Commissione europea una domanda motivata di riconoscimento,
accompagnata da un'analisi preliminare della conformita' di
tale Paese ai requisiti della Convenzione STCW, previa
raccolta delle informazioni di cui all'allegato II, lettera
a). A sostegno della domanda, sono fornite ulteriori
informazioni sui motivi del riconoscimento del Paese terzo.
4. (abrogato)
6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma
13, i lavoratori marittimi in possesso di certificati in
corso di validita' rilasciati e convalidati da un Paese
terzo, non ancora convalidati dai soggetti competenti di
cui all'articolo 3, comma 7, possono essere autorizzati, in
caso di necessita', a prestare servizio a bordo di navi
battenti bandiera italiana, per un periodo non superiore a
tre mesi, per l'espletamento di funzioni diverse da quelle
di comandante e di primo ufficiale di coperta, nel caso in
cui quest'ultimo svolga le funzioni di comandante, nonche'
da quelle di radio operatore, ad eccezione dei casi
previsti dalla normativa in materia di servizio
radioelettrico di bordo.
7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 14, la prova
dell'avvenuta presentazione alle competenti autorita' della
domanda di convalida dei certificati di cui al comma 6, e'
custodita a bordo della nave ed ha valore di convalida di
riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a
tre mesi.
8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9,
a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della
regola I/10, paragrafo 2 dell'Annesso alla Convenzione
STCW, i lavoratori di paesi non membri dell'Unione europea
che chiedono la convalida di riconoscimento di certificati
per le mansioni a livello direttivo devono possedere
un'appropriata conoscenza della legislazione marittima
italiana e della lingua di lavoro a bordo, riguardante le
mansioni che sono autorizzati a svolgere.
9. La conoscenza richiesta ai sensi del comma 8 e'
certificata dalla compagnia di navigazione, ai sensi degli
articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al momento della
richiesta della convalida di riconoscimento ovvero al
momento dell'imbarco.».
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 23, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, non si tiene conto delle violazioni di lieve entita' di cui al comma 11.».

Note all'art. 17:
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 23. (Sanzioni).-1. La compagnia di navigazione
ovvero il comandante della nave che ammette a far parte
dell'equipaggio un lavoratore marittimo non in possesso dei
certificati prescritti e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 70.000 per
ciascun lavoratore marittimo.
2. Il comandante della nave che viola l'obbligo di
regolare tenuta dei certificati e' soggetto alla sanzione
amministrativa di cui al comma 1, ridotta della meta'.
3. La compagnia di navigazione ovvero il comandante
della nave che consente l'esercizio di una funzione per la
quale e' richiesto il certificato ad un lavoratore
marittimo privo dello stesso ovvero privo della dispensa di
cui all'articolo 17, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro 40.000 per
ciascun lavoratore marittimo.
4. Quando, all'esito delle dimostrazioni di cui
all'articolo 21, comma 4, il lavoratore marittimo non
possiede i certificati o ha riportato un giudizio negativo,
la compagnia di navigazione che lo aveva ammesso a far
parte dell'equipaggio e' soggetta, per ciascun lavoratore
marittimo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
3.500 a euro 40.000. La medesima sanzione e' aumentata fino
al doppio se la compagnia di navigazione aveva ammesso a
far parte dell'equipaggio un lavoratore marittimo che,
all'esito delle dimostrazioni, non e' in grado di
coordinare le proprie attivita' nelle situazioni di
emergenza di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), o di
adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e
della prevenzione o del contenimento dell'inquinamento. Nel
caso previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e fermo quanto disposto
dal predetto articolo, la compagnia di navigazione e'
altresi' soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 15.000 a euro 150.000. Il giudizio negativo di cui
al primo periodo del presente comma e' formulato qualora,
nelle esercitazioni a cui e' sottoposto il lavoratore
marittimo, questi non dimostra di essere in possesso degli
standard previsti dalla Convenzione STCW o della
preparazione tecnica necessaria a garantire la sicurezza
della navigazione o delle funzioni a cui e' adibito nonche'
a prevenire o contenere fenomeni di inquinamento.
5. Quando l'ispettore rileva che un lavoratore
marittimo non ha seguito i corsi per il ripasso e
l'aggiornamento dell'addestramento previsti dall'articolo
15, comma 1, lettera f), ovvero che il comandante,
l'ufficiale e il personale in servizio con funzioni e
responsabilita' specifiche non hanno completato la
formazione prevista dall'articolo 15, comma 4, la compagnia
di navigazione e' soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000 per ciascun
lavoratore.
6. La compagnia di navigazione che non fornisce al
comandante della nave le istruzioni scritte di cui
all'articolo 15, comma 3, lettere a) e b), e' soggetta ad
una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.500 a euro
20.000. La compagnia di navigazione che non designa un
membro esperto dell'equipaggio che sia in grado di
assicurare la comunicazione delle informazioni essenziali
in una lingua comprensibile a norma dell'articolo 15, comma
3, lettera b), e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da
euro 7.500 a euro 60.000.
7. La compagnia di navigazione che non conserva o non
tiene a disposizione la documentazione ed i dati previsti
dall'articolo 15, comma 1, lettera c), e' soggetta alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro
5.000 per ciascun lavoratore marittimo.
8. Quando la comunicazione orale a bordo non e'
efficace o non e' conforme, ai sensi dell'articolo 15,
comma 1, lettera g), la compagnia di navigazione e'
soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
7.500 a euro 60.000.
9. La compagnia di navigazione che non mette a
disposizione i testi delle normative previste dall'articolo
15, comma 5, e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da euro
1.000 a euro 5.000.
10. L'istituto, l'ente o la societa' che viola le
disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 5,
commi 3 e 4, emessi dalle autorita' competenti di cui
all'articolo 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000 per ogni violazione.
Nel caso di reiterazione delle violazioni, ai sensi
dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
l'autorita' marittima ne da' comunicazione all'autorita'
che ha rilasciato l'autorizzazione per lo svolgimento dei
corsi di addestramento, che procede alla revoca
dell'autorizzazione. A tal fine, non si tiene conto delle
violazioni di lieve entita' di cui al comma 11.
11. Quando l'autorita' di cui al comma 13 accerta una o
piu' violazioni di lieve entita', tenendo conto delle
concrete modalita' della condotta e dell'esiguita' del
danno o del pericolo, procede alla contestazione a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
diffidando il trasgressore alla regolarizzazione, ad
adoperarsi per elidere o attenuare le eventuali conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito, nonche' a provvedere al
pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della
sanzione prevista e fornisce al trasgressore le
prescrizioni necessarie per ottemperare alla diffida. Il
termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre
1981, n. 689, decorre da quando l'autorita' verifica la
mancata ottemperanza alla diffida. L'ottemperanza alla
diffida, verificata dall'autorita', determina l'estinzione
degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della
stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si
procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
disposizione di cui al presente comma si applica alle
violazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e
10.
12. L'esito negativo delle ispezioni e' inserito nella
banca dati delle ispezioni prevista dall'articolo 26 del
decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53; fino a quando la
predetta banca dati non sara' realizzata, l'esito negativo
e' comunicato all'autorita' competente di cui all'articolo
3, comma 2, che le archivia con modalita' idonee a rendere
possibile il reperimento delle informazioni. Quando risulta
che nell'anno solare un considerevole numero di lavoratori
marittimi, ai quali e' stata rilasciata la documentazione
di cui all'articolo 5, comma 5, da un medesimo istituto,
ente o societa' autorizzato a norma del comma 1 del
medesimo articolo, non ha superato le dimostrazioni di cui
all'articolo 21, comma 4, l'autorita' competente di cui
all'articolo 3, comma 2, sospende l'efficacia
dell'autorizzazione allo svolgimento dei corsi di
addestramento dei lavoratori marittimi per un periodo non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, nei casi
piu' gravi, procede alla revoca della predetta
autorizzazione. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica quando risulta che il mancato
superamento delle dimostrazioni da parte dei lavoratori
marittimi non dipende da deficienze imputabili
all'istituto, ente o societa'.
13. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e'
competente il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia
Costiera e si osservano le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le
somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione in un apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.».
 
Art. 18
Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole da «di cui all'allegato IV» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a fini di analisi statistica, per le finalita' di cui all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva 2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle relative politiche».

Note all'art. 18:
Il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 24. (Informazioni a fini statistici).- 1. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette
alla Commissione europea le informazioni di cui
all'allegato V della direttiva 2008/106/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, unicamente a
fini di analisi statistica, per le finalita' di cui
all'Allegato II, lettera B), punto 4, del presente decreto
e di cui all'articolo 25-bis, paragrafo 1, della direttiva
2008/106/CE e del loro utilizzo, da parte degli Stati
membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione
delle relative politiche.».
 
Art. 19
Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, e' sostituito dal seguente:
«Art. 28 (Disposizioni transitorie).- 1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, confrontano i livelli di competenza richiesti:
a) ai candidati per i certificati di competenza e i certificati di addestramento emessi fino al 1° gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e di addestramento nella parte A del codice STCW e stabiliscono, se necessario, di richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a esame per la valutazione della competenza;
b) ai marittimi che prestano servizio su navi alimentate a gas, prima del 1° gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e richiedono, se necessario, che tali marittimi aggiornino le proprie qualifiche.».
 
Art. 20
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.
71

1. All'allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la regola V/2 e' sostituita dalla regola V/2 di cui all'allegato I del presente decreto;
b) dopo la regola V/2 sono inserite le regole V/3 e V/4 di cui all'allegato II del presente decreto.

Note all'art. 20:
Il testo dell'allegato I, regola V del citato decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Allegato I
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
REQUISITI PER LA FORMAZIONE PREVISTI DALLA CONVENZIONE
STCW

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le regole di cui al presente allegato sono integrate
dalle disposizioni vincolanti contenute nella parte A del
codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII, regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una
regola va inteso come riferimento anche alla sezione
corrispondente della parte A del codice STCW.
2. La parte A del codice STCW indica i livelli di
competenza che devono essere dimostrati dai candidati al
rilascio e al rinnovo di certificati di competenza in
virtu' delle disposizioni della convenzione STCW. Per
chiarire il nesso tra le disposizioni sull'abilitazione
alternativa del capo VII e le disposizioni sulle
abilitazioni dei capi II, III e IV, le idoneita'
specificamente indicate nei livelli di competenza sono
state raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1) Navigazione;
2) Maneggio e stivaggio del carico;
3) Controllo del governo della nave e assistenza alle
persone a bordo;
4) Macchine e motori marini;
5) Apparecchiature elettriche, elettroniche e di
controllo;
6) Manutenzione e riparazioni;
7) Comunicazioni radio, ai seguenti livelli di
responsabilita':
1) Livello dirigenziale;
2) Livello operativo;
3) Livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di responsabilita' sono
definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli di
competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del
codice STCW

CAPO II

COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA

Omissis

CAPO V

REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DI TALUNI TIPI DI NAVI

Regola V/1-1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi
petroliere e chimichiere
1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e
demandati ad assumere responsabilita' in relazione al
carico e alle attrezzature per il carico su navi petroliere
o chimichiere possiedono un certificato che attesta una
formazione di base per la movimentazione del carico su navi
petroliere e chimichiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione di base per la movimentazione del carico su navi
petroliere e chimichiere ha completato una formazione di
base conformemente alle disposizioni della sezione A-VI/1
del codice STCW e ha completato:
2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su navi petroliere o chimichiere e ha una
competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1,
paragrafo 1 del codice STCW; o
2.2. una formazione di base riconosciuta per la
movimentazione del carico su navi petroliere o chimichiere
e ha una competenza del livello indicato alla sezione
A-V/1-1, paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi
ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e
chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle
operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle
operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle
cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiede un
certificato che attesta una formazione avanzata per la
movimentazione del carico delle petroliere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione avanzata per la movimentazione del carico su
navi petroliere:
4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella
formazione di base per la movimentazione del carico su navi
petroliere e chimichiere; e
4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione
nella formazione di base per la movimentazione del carico
su navi petroliere e chimichiere:
4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su petroliere, o
4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione
riconosciuta a bordo di navi petroliere in posizione di
soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico
e scarico e sia documentata in un registro di formazione
riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla
sezione B-V/1 del codice STCW; e
4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta
per la movimentazione del carico su navi petroliere e ha
una competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-1,
paragrafo 2 del codice STCW.
5. I comandanti, i direttori di macchina, i primi
ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e
chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle
operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle
operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle
cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono
un certificato che attesta una formazione avanzata per la
movimentazione del carico delle chimichiere.
6. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione avanzata per la movimentazione del carico su
navi chimichiere:
6.1. possiede i requisiti per la certificazione nella
formazione di base per la movimentazione del carico su navi
petroliere e chimichiere; e
6.2. oltre a essere qualificato per la certificazione
nella formazione di base per la movimentazione del carico
su navi petroliere e chimichiere:
6.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su navi chimichiere, o
6.2.2. ha completato almeno un mese di formazione
riconosciuta a bordo di chimichiere in posizione di
soprannumero che comprenda almeno tre operazioni di carico
e scarico e sia documentata in un registro di formazione
riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla
sezione B-V/1 del codice STCW; e
6.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta
per la movimentazione del carico su navi chimichiere e ha
una competenza del livello indicato alla sezione AV/1-1,
paragrafo 3 del codice STCW.
7. Gli Stati membri provvedono affinche' ai marittimi
aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2, 4 o 6, a seconda
dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o
sia debitamente convalidato un certificato di competenza o
un certificato di addestramento esistente.
Regola V/1-2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
alle qualifiche di comandanti, ufficiali e comuni di navi
gasiere
1. Ufficiali e comuni addetti a compiti specifici e
demandati ad assumere responsabilita' in relazione al
carico e alle attrezzature per il carico su navi gasiere
possiedono un certificato che attesta una formazione di
base per la movimentazione del carico su navi gasiere.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione di base per la movimentazione del carico su navi
gasiere ha completato una formazione di base conformemente
alle disposizioni della sezione A-VI/1 del codice STCW e ha
completato:
2.1. almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su navi gasiere e ha una competenza del
livello indicato alla sezione A-V/1-2, paragrafo 1 del
codice STCW; o
2.2. una formazione di base riconosciuta per la
movimentazione del carico su navi gasiere e ha una
competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2,
paragrafo 1 del codice STCW.
3. I comandanti, i direttori di macchina, i primi
ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e
chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle
operazioni di carico, scarico, e sovrintenda alle
operazioni di transito o maneggio del carico, pulizia delle
cisterne o altre operazioni connesse al carico, possiedono
un certificato che attesta una formazione avanzata per la
movimentazione del carico delle navi gasiere.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione avanzata per la movimentazione del carico su
navi gasiere:
4.1. possiede i requisiti per la certificazione nella
formazione di base per la movimentazione del carico su navi
gasiere; e
4.2. oltre a essere qualificato per la certificazione
nella formazione di base per la movimentazione del carico
su navi gasiere:
4.2.1. ha almeno tre mesi di servizio di navigazione
riconosciuto su navi gasiere, o
4.2.2. ha completato almeno un mese di formazione
riconosciuta a bordo di navi gasiere, in posizione di
soprannumero, che comprenda almeno tre operazioni di carico
e scarico e sia documentata in un registro di formazione
riconosciuto tenendo conto degli orientamenti di cui alla
sezione B-V/1 del codice STCW; e
4.3. ha completato una formazione avanzata riconosciuta
per la movimentazione del carico su navi gasiere e ha una
competenza del livello indicato alla sezione A-V/1-2,
paragrafo 2 del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinche' ai marittimi
aventi i requisiti di cui ai paragrafi 2 o 4, a seconda dei
casi, sia rilasciato un certificato di addestramento o sia
debitamente convalidato un certificato di competenza o un
certificato di addestramento esistente.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro
personale di navi da passeggeri
1. La presente regola si applica a comandanti,
ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di
navi da passeggeri che effettuano viaggi internazionali.
Gli Stati membri determinano l'applicabilita' dei requisiti
di cui alla presente regola al personale che presta
servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi
nazionali.
2. Prima di essere demandate a funzioni di servizio,
tutte le persone in servizio a bordo di una nave da
passeggeri devono soddisfare i requisiti di cui alla
sezione A-VI/1, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro
personale in servizio a bordo di navi da passeggeri devono
frequentare con esito positivo i corsi di formazione e
addestramento di cui ai punti da 5 a 9, in funzione della
qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.
4. I comandanti, gli ufficiali, i comuni e altro
personale tenuto a seguire i corsi di formazione di cui ai
punti 7, 8 e 9 frequentano, a intervalli non superiori a
cinque anni, appositi corsi di aggiornamento o dimostrano
di aver raggiunto i livelli di competenza previsti nei
cinque anni precedenti.
5. Il personale in servizio a bordo di navi da
passeggeri completa l'addestramento alle procedure di
emergenza delle navi da passeggeri adeguate alla qualifica,
ai compiti e alle responsabilita' individuali, di cui alla
sezione A-V/2, paragrafo 1, del codice STCW.
6. Il personale incaricato di prestare assistenza
direttamente ai passeggeri negli spazi loro riservati a
bordo di navi da passeggeri deve frequentare con esito
positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza
specificati alla sezione A-V/2, paragrafo 2, del codice
STCW.
7. I comandanti, gli ufficiali, i comuni qualificati
conformemente ai capi II, III e VII del presente allegato e
l'altro personale designato sul ruolo di appello ad
assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo
di navi da passeggeri devono frequentare con esito positivo
i corsi di formazione in materia di gestione della folla
sulle navi da passeggeri, come specificato alla sezione
A-V/2, paragrafo 3, del codice STCW.
8. I comandanti, i direttori di macchina, i primi
ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e
qualsiasi altro personale designato sul ruolo di appello,
responsabile della sicurezza dei passeggeri nelle
situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri,
devono frequentare con esito positivo i corsi di formazione
riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di
crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione
A-V/2, paragrafo 4, del codice STCW.
9. I comandanti, i direttori di macchina, i primi
ufficiali di coperta, i primi ufficiali di macchina e
chiunque altro abbia diretta responsabilita' delle
operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, di carico,
scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli
dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro, devono
frequentare con esito positivo i corsi di formazione
riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri,
sicurezza del carico e protezione dello scafo, come
specificato alla sezione A-V/2, paragrafo 5, del codice
STCW.
10. Gli Stati membri provvedono a rilasciare la
documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti
coloro che risultano qualificati in conformita' dei punti
da 6 a 9 della presente regola.
Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
alle qualifiche di comandanti, ufficiali, comuni e altro
personale di navi soggette al codice IGF
1. La presente regola si applica a comandanti,
ufficiali, comuni e altro personale in servizio a bordo di
navi soggette al codice IGF.
2. Prima di essere demandati a qualsiasi funzione di
servizio a bordo di navi soggette al codice IGF, la gente
di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione di cui ai successivi punti da 4 a 9, in funzione
della qualifica, dei compiti e delle responsabilita'
individuali.
3. Tutta la gente di mare in servizio a bordo di navi
soggette al codice IGF, prima di essere demandata a
qualsiasi funzione di servizio a bordo delle navi, deve
ricevere l'opportuno addestramento specifico per
familiarizzarsi con le navi e le attrezzature, come
specificato nell'articolo 15, comma 1, lettera d), del
presente decreto legislativo.
4. La gente di mare responsabile di specifici compiti
di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del
carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo
di navi soggette al codice IGF deve possedere un
certificato che attesta una formazione di base per prestare
servizio a bordo delle suddette navi.
5. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione di base per prestare servizio a bordo di navi
soggette al codice IGF deve aver completato una formazione
di base conformemente alle disposizioni della sezione
A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
6. La gente di mare responsabile di specifici compiti
di sicurezza relativi alla cura, all'utilizzo del
carburante o alla risposta alle relative emergenze a bordo
di navi soggette al codice IGF che sono stati qualificati e
abilitati conformemente alla regola V/1-2, punti 2 e 5, o
alla regola V/1-2, punti 4 e 5 su navi gasiere, si ritiene
soddisfare i requisiti specificati nella sezione A-V/3,
paragrafo 1, del codice STCW relativi alla formazione di
base per prestare servizio a bordo di navi soggette al
codice IGF.
7. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i
membri del personale che abbiano diretta responsabilita'
della cura e dell'utilizzo di carburanti e sistemi di
alimentazione su navi soggette al codice IGF devono
possedere un certificato di formazione avanzata per
prestare servizio a bordo di navi soggette al codice IGF.
8. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione avanzata per prestare servizio a bordo di navi
soggette al codice IGF, oltre a possedere il certificato di
addestramento di cui al punto 4:
8.1. deve aver completato una formazione avanzata
riconosciuta per prestare servizio a bordo di navi soggette
al codice IGF e ha una competenza del livello indicato alla
sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice STCW; e
8.2. deve aver completato almeno un mese di servizio di
navigazione riconosciuto, con almeno tre operazioni di
bunkeraggio a bordo di navi soggette al codice IGF. Due
delle tre operazioni di bunkeraggio possono essere
sostituite da un addestramento al simulatore riconosciuto
per tali operazioni nell'ambito della formazione di cui al
precedente punto 8.1.
9. I comandanti, gli ufficiali di macchina e tutti i
membri del personale che abbiano diretta responsabilita'
della cura e dell'utilizzo di carburanti su navi soggette
al codice IGF che sono stati qualificati e abilitati
conformemente ai livelli di competenza di cui alla sezione
A-V/1-2, paragrafo 2, del codice STCW per prestare servizio
su navi gasiere si ritengono soddisfare i requisiti
specificati nella sezione A-V/3, paragrafo 2, del codice
STCW relativi alla formazione avanzata in materia di navi
soggette al codice IGF, a condizione che abbiano anche:
9.1. soddisfatto i requisiti di cui al punto 6;
9.2. soddisfatto i requisiti in materia di bunkeraggio
di cui al punto 8.2 o abbiano partecipato alla conduzione
di tre operazioni di movimentazione del carico a bordo
della nave gasiera; e
9.3. prestato un servizio di navigazione di tre mesi
nei cinque anni precedenti a bordo di:
9.3.1. navi soggette al codice IGF;
9.3.2. navi cisterna che trasportano, in qualita' di
carico, carburanti previsti dal codice IGF; oppure
9.3.3. navi che utilizzano gas o un combustibile a
basso punto di infiammabilita' per la propulsione.
10. Gli Stati membri provvedono affinche' alla gente di
mare avente i requisiti di cui ai punti 4 o 7, a seconda
dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
11. La gente di mare in possesso di certificati di
addestramento conformemente ai precedenti punti 4 o 7
frequenta, a intervalli non superiori a cinque anni,
appositi corsi di aggiornamento o dimostra di aver
raggiunto i livelli di competenza previsti nei cinque anni
precedenti.
Regola V/4
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e
alle qualifiche di comandanti e ufficiali di coperta di
navi che incrociano nelle acque polari
1. I comandanti, i primi ufficiali di coperta e gli
ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi
che incrociano nelle acque polari devono possedere un
certificato che attesta una formazione di base in materia
di navi che incrociano nelle acque polari, come richiesto
dal codice polare.
2. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione di base in materia di navi che incrociano nelle
acque polari deve aver completato una formazione di base
riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque
polari e ha una competenza del livello indicato alla
sezione A-V/4, paragrafo 1, del codice STCW.
3. I comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi
che incrociano nelle acque polari devono possedere un
certificato di formazione avanzata in materia di navi che
incrociano nelle acque polari, come richiesto dal codice
polare.
4. Ogni candidato a ottenere un certificato di
formazione avanzata in materia di navi che incrociano nelle
acque polari deve:
4.1. soddisfare i requisiti per la certificazione nella
formazione di base in materia di navi che incrociano nelle
acque polari;
4.2. aver prestato almeno due mesi di servizio di
navigazione riconosciuto nella sezione di coperta, a
livello direttivo o durante lo svolgimento di servizi di
guardia a livello operativo, nelle acque polari o deve aver
prestato altro servizio di navigazione riconosciuto
equivalente; e
4.3. aver completato una formazione avanzata
riconosciuta in materia di navi che incrociano nelle acque
polari e ha una competenza del livello indicato alla
sezione A-V/4, paragrafo 2, del codice STCW.
5. Gli Stati membri provvedono affinche' alla gente di
mare avente i requisiti di cui ai punti 2 o 4, a seconda
dei casi, sia rilasciato un certificato di addestramento.
6. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha
iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle
acque polari prima del 1° luglio 2018 puo' dimostrare di
soddisfare i requisiti di cui al punto 2:
6.1. avendo prestato un servizio di navigazione
riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque
polari o un servizio di navigazione riconosciuto
equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di
coperta a livello operativo o direttivo, per un periodo
complessivo di almeno tre mesi durante i cinque anni
precedenti; oppure
6.2. avendo superato un corso di formazione organizzato
conformemente agli orientamenti formativi stabiliti
dall'Organizzazione marittima internazionale per le navi
che incrociano nelle acque polari.
7. Fino al 1° luglio 2020, la gente di mare che ha
iniziato un servizio di navigazione riconosciuto nelle
acque polari prima del 1° luglio 2018 puo' dimostrare di
soddisfare i requisiti di cui al punto 4:
7.1. avendo prestato un servizio di navigazione
riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque
polari o un servizio di navigazione riconosciuto
equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di
coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di
almeno tre mesi durante i cinque anni precedenti; oppure
7.2. avendo superato un corso di formazione conforme
agli orientamenti formativi stabiliti dall'Organizzazione
marittima internazionale per le navi che incrociano nelle
acque polari e avendo prestato un servizio di navigazione
riconosciuto a bordo di una nave che incrocia nelle acque
polari o un servizio di navigazione riconosciuto
equivalente, svolgendo taluni compiti nella sezione di
coperta a livello direttivo, per un periodo complessivo di
almeno due mesi durante i cinque anni precedenti.
Omissis».
 
Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Orlando, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Speranza, Ministro della salute

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economica e
delle finanze

Cingolani, Ministro della transizione
ecologica

Bianchi, Ministro dell'istruzione
Visto, il Guardasigilli: Cartabia