Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 197
Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 13 ottobre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivi

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premsesse:
Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.»
L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, S.O.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
La direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2018, n. L 150.
La parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, e'
cosi' rubricata:
«PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E
PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)»
La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno
2019, n. L 151.
Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un
quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e
norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei
porti e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2017, n. L 57.
La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione internazionale per la
prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del
protocollo d'intervento in alto mare in caso di
inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n.
292, S.O.
La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai protocolli
relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per
la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati,
adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n.
193, S.O
Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
navi ed i residui del carico) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168.
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge
22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
«Allegato A (articolo 1, comma 1) - 1) direttiva (UE)
2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al
processo nei procedimenti penali (termine di recepimento:
1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio(termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O.
Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202
(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa
all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti
sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
2007, n. 261, S.O.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato 1

(articolo 5)

Disposizioni per i piani di raccolta
e di gestione dei rifiuti nei porti

I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformita' delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi:
a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessita' delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto;
b) una descrizione del tipo e della capacita' degli impianti portuali di raccolta;
c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi;
d) una descrizione del sistema di recupero dei costi;
e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta;
f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonche'
g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti.
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere:
a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto;
c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto;
d) una descrizione delle modalita' di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta;
e) una descrizione delle modalita' di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi;
f) una descrizione delle modalita' di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti.
Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attivita'. Tale conformita' si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) .

(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22
dicembre 2009, pag. 1).
 
Allegato 2

(articolo 6)
FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

(articolo 7)
FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

(articolo 8)
CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

(articolo 9)
CERTIFICATO DI ESENZIONE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

(Art. 5, comma 5)
--------------------------------------------------------------------- INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE
NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorita' competente fornisce al comandante della nave nella lingua ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente: --------------------------------------------------------------------- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico; --------------------------------------------------------------------- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura; --------------------------------------------------------------------- c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria; --------------------------------------------------------------------- d) l'elenco dei gestori delle attivita' di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico; --------------------------------------------------------------------- e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti; --------------------------------------------------------------------- f) la descrizione delle procedure per il conferimento; --------------------------------------------------------------------- g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione; --------------------------------------------------------------------- h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta. ---------------------------------------------------------------------
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;
b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438;
c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche' i rifiuti accidentalmente pescati;
d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;
e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave;
f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;
g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unita' navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attivita' commerciali;
i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto;
l) «Autorita' competente» o «Autorita' competenti»: l'Autorita' di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84;
m) «sufficiente capacita' di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio;
n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorita' competente di cui alla lettera l);
o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi;
p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane;
q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi;
t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo' sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 2:
Per i riferimenti della legge 29 settembre 1980, n. 662
si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti della legge 4 giugno 1982, n. 438 si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo all'articolo 2 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, citata nelle note alle premesse, cosi'
recita:
«Art. 2. (Organizzazioni portuali, Autorita' di sistema
portuale, uffici territoriali portuali e autorita'
marittime). - 1. Ai fini della presente legge sono
organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al
regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla
legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui
al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936,
n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla
legge 14 novembre 1961, n. 1268;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui
alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla
legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla
legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed
integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui
al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e
successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9
ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di
Brindisi.
2. Sono Autorita' di sistema portuale ai sensi della
presente legge gli enti di cui all'art. 6.
2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della
presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.
3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente
legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della
navigazione.»
Il testo degli articoli 183 e 184 comma 1, lettera a),
del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi'
recita:
«Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta
del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) «rifiuti urbani»:
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i
rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5;
b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui
alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione;
c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di
cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati
rifiuti;
e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) «regime di responsabilita' estesa del
produttore»: le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il
recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi,
compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale
disponibilita' dei rifiuti;
m) «prevenzione»: misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali
e prodotti;
n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto,
il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei
rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli
interventi successivi alla chiusura dei siti di
smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita'
di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo,
raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla
raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, o vulcanici ivi incluse
mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali
di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico
strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale
detti eventi li hanno depositati;
o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di
controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui
prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono
preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro
pretrattamento;
r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) «trattamento»: operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale
risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo
utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare
funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione,
all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di
recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento;
u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di
recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi
della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo
185-bis;
cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile
solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o
da processi integrati di digestione anaerobica e
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente,
di altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui
all'articolo 268, comma 1, lettera b);
hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue
di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff);
ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica
atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);
ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori
tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma
1, lett. l-ter) del presente decreto;
oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta
dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade,
aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le
operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue
pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro
fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis,
comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base
all'articolo 184-bis, comma 2;
qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti;
qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico
aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato
alla produzione di compost dai rifiuti organici
differenziati alla fonte, da altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri
rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle
disposizioni della parte quarta del presente decreto
relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio
sul luogo di produzione.
«Art. 184 (Classificazione) In vigore dal 26 settembre
2020 - 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo
le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi
e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo
183, comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e
della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione
e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle
attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di
servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se
diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera
b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'articolo 183. La corretta
attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla
base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020,
dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca
ambientale ed approvate con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare notifica immediatamente alla
Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della
direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta
dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle
frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo
smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che
abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in
conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.»
 
Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica a:
a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a).
2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.

Note all'art. 3:
Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/352 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 si
veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio
2017, cosi' recita:
«Art. 3. (Adempimenti di arrivo e partenza). - 1. Gli
adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso
l'autorita' marittima del porto base come segue:
a) per le navi destinate a traffici commerciali che
effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un
collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o
estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base,
almeno una volta alla settimana;
b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio,
ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai
servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme
off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare
o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia
dal porto base, almeno una volta al mese;
c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle
operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata
del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline,
pontoni, galleggianti, unita' destinate a servizi
tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di
concessione e altre unita' addette al servizio del porto di
cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60
del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono
impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare
territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del
capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e,
comunque, ogni volta che le unita' stesse compiono viaggi
fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa.
2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera
a), trasportano passeggeri, prima della partenza,
comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero
dei passeggeri imbarcati.
3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come
segue:
a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri
soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della
navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la
dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio
e dalle previste certificazioni di sicurezza;
b) in caso di partenza, il comandante o gli altri
soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della
navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la
dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di
equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano
gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel
caso di:
a) eventi straordinari;
b) rilevanti lavori a bordo;
c) avarie che compromettono la stabilita' o la
manovrabilita' delle unita';
d) interruzione di un servizio di linea;
e) disarmo.
5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli
adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema
PMIS, se operativo.».
Il decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008
(Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi
militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui
del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24
giugno 2003, n. 182) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 aprile 2008, n. 79.
 
Art. 4

Impianti portuali di raccolta

1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto:
a) delle esigenze operative degli utenti del porto;
b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto;
c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo;
d) delle esenzioni di cui all'articolo 9.
3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano sono altresi' definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi.
4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati.
5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi.
6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo.
7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita' alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017.
8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione.
9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante.
10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e' previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.

Note all'art. 4:
Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui
sottoprodotti di origine animale) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300.
La Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del
2006, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata:
«NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI
BONIFICA DEI SITI INQUINATI».
Il testo degli articoli 185-bis, 188-bis, 189 e 190 del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della
raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del
trasporto degli stessi in un impianto di recupero o
smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita'
che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, presso il sito che sia nella disponibilita'
giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a
responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo
volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo'
essere effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione,
nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una
specifica disposizione di legge, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di
pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici
persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, sono depositati nel rispetto
delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e
l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e
gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni
di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti
modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle
quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in
deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui
al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni
caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il
predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo'
avere durata superiore ad un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee,
nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i
rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi
contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'
effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non
necessita di autorizzazione da parte dell'autorita'
competente.»
Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti)
(836) - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale
per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo
dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.
Per consentire la lettura integrata dei dati, gli
adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e
tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli
articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita'
dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente
alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso
pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si
applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono
individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza,
del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la
tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente
struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, e' articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei
soggetti iscritti e delle informazioni relative alle
specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per
l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati
ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli
190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di
trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di
tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il
colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la
semplificazione amministrativa, garantendo un periodo
preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in
particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di
carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di
identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con
l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione,
vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico
nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione
di criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione
degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico
nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei
dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonche'
dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del
Registro elettronico con l'Istituto superiore per la
ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
Catasto di cui all'articolo 189;
e) le modalita' di interoperabilita' per
l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento
(CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento
tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da
parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro
elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della
comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei
rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193
sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti
obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente
aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il
formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e'
scaricabile direttamente dal Registro elettronico
nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei
modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di
intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al
comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n.
148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di
formulario di identificazione del rifiuto.».
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei
rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una
Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento
e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e
delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le
norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed
aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della
pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, un
quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato,
dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui alla
presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista
dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita'
di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli
istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e
di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le
imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non
pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d)
e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura territorialmente
competenti, con le modalita' previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita',
dei materiali prodotti all'esito delle attivita' di
recupero nonche' i dati relativi alle autorizzazioni ed
alle comunicazioni inerenti le attivita' di gestione dei
rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un
volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le
imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non
pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per
i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti
produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali
conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio, ovvero ad un circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1,
lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione
e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantita' conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente,
secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994,
n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel
proprio territorio a seguito di apposita convenzione con
soggetti pubblici o privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei
rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e
la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e
finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione
dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui
all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi
finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in
attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al
recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta
giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e
provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia
condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione
nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle
informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'
dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche attraverso
la pubblicazione di un rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di
imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220,
comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il
Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis,
assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati,
anche al fine di consentire un'opportuna pubblicita' alle
informazioni.
9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
disciplina le modalita' di coordinamento tra le
comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti
trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone
la precompilazione automatica.»
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). -
1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di
raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli
intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti
per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di
particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha
l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e
scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
la quantita' prodotta, la natura e l'origine di tali
rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti
dalle operazioni di trattamento quali preparazione per
riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero
nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di
identificazione di cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e
scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile
1998, n. 148, nonche' le disposizioni relative alla
numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le
procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui
registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel
registro cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci
giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo
scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il
trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data
di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna
dei rifiuti all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di
recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi
dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli
221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e
236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1
tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro
ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri
rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e
gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
del codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita'
ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02,
96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad
aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai
sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una
delle seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del
formulario di identificazione di cui all'articolo 193,
comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti
sostitutivi previsti dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla
raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito
organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale
modalita' e' valida anche ai fini della comunicazione al
catasto di cui all'articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non
eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le
quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della
tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei
rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro societa' di servizi che
provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile,
mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia
delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente
disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti
da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi
alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono
assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di
acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita'
fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di
cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del
presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e
dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al
momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di
raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice
dell'elenco dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso
ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che
effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i
commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.
I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo
193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per
tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in
discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e
consegnati all'autorita' che ha rilasciato
l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri
relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono
essere tenuti presso la sede legale del soggetto che
gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle
attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono
essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi'
come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti
dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
registri possono essere tenuti presso le sedi di
coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro
equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono
utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al
Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese
disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
che ne faccia richiesta.».
Per i riferimenti del regolamento (UE) 352/2017 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita' estesa del produttore e i rappresentanti della societa' civile.
2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano e' tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso.
4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi».
6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta.
7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione puo' consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione.
8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione e' comunque applicabile dall'Autorita' competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.

Note all'art. 5:
Il testo degli articoli 19 e 199 del citato decreto
legislativo n.152 del 2006, cosi' recita:
«Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare
ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda
del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
del contributo di cui all'articolo 33.
2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio
preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la
completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti
e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente
provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni
richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici
giorni. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
3. Contestualmente alla ricezione della documentazione,
ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle
integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita'
competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel
proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da
garantire la tutela della riservatezza di eventuali
informazioni industriali o commerciali indicate dal
proponente, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente
comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a
tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati
l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio
sito internet.
4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito
internet della relativa documentazione, chiunque abbia
interesse puo' presentare le proprie osservazioni
all'autorita' competente in merito allo studio preliminare
ambientale e alla documentazione allegata.
5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di
cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso,
dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti
sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti
normative europee, nazionali o regionali, verifica se il
progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali
significativi.
6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi
quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla
complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del
progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni,
il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente
per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la
proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
provvedimento. La presente comunicazione e', altresi',
pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita'
competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente
puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente
finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al
procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo'
richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per
la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti
richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la
documentazione richiesta entro il termine stabilito, la
domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non
assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica
i motivi principali alla base della mancata richiesta di
tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti
elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove
richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, per i profili di competenza,
specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla
richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
entro il termine di trenta giorni con determinazione
positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione
o proposta di modifica.
8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il
progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA,
specifica i motivi principali alla base della richiesta di
VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati
nell'allegato V alla parte seconda.
9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e
nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata
applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 84 dell'11 aprile 2015.
10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente
nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente.
11. I termini per il rilascio del provvedimento di
verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano
perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto
1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del
procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato
ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241,
acquisito, qualora la competente Commissione di cui
all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
provvedimento entro i successivi trenta giorni.
12. Tutta la documentazione afferente al procedimento,
nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le
informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e,
comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di
tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono
tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul
proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a
chiunque.»
«Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite
le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti
urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel
rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli
articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in
conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo
195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente
articolo, predispongono e adottano piani regionali di
gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali
avviene tramite atto amministrativo e si applica la
procedura di cui alla Parte II del presente decreto in
materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre
rese disponibili informazioni relative alla partecipazione
del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali
si e' fondata la decisione, anche in relazione alle
osservazioni scritte presentate.
2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1
comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente
nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare
per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse
operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione
del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli
obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del
presente decreto.
3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono
inoltre:
a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei
rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per
ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti
urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o
verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli
obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a
livello regionale, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 205;
b) la ricognizione degli impianti di trattamento,
smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi
speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti
contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o
flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale
specifica;
c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi
di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i
rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i
rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e
prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se
necessario degli investimenti correlati;
d) informazioni sui criteri di riferimento per
l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri
impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero,
se necessario;
e) l'indicazione delle politiche generali di gestione
dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti
che pongono problemi particolari di gestione;
f) la delimitazione di ogni singolo ambito
territoriale ottimale sul territorio regionale, nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma
1, lettera m);
g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni
degli impianti necessari a garantire la gestione dei
rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia,
efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei
rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione
al fine di favorire la riduzione della movimentazione di
rifiuti;
h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali
piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto
delle risorse disponibili a legislazione vigente;
i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e
di smaltimento dei rifiuti urbani;
l) i criteri per l'individuazione delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei
luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il
riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed
energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti che ne derivino;
n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione
della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei
rifiuti urbani;
o) la determinazione, nel rispetto delle norme
tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto;
p) le prescrizioni in materia di prevenzione e
gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui
all'articolo 225, comma 6;
q) il programma per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da collocare in discarica di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.
36;
r) un programma di prevenzione della produzione dei
rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva
le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure
adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari
nella produzione primaria, nella trasformazione e nella
fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli
obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono
finalizzati a dissociare la crescita economica dagli
impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il
programma deve contenere specifici parametri qualitativi e
quantitativi per le misure di prevenzione al fine di
monitorare e valutare i progressi realizzati, anche
mediante la fissazione di indicatori;
r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis),
della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici
che coprano l'intero territorio dello Stato membro
interessato;
r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le
forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i
tipi di rifiuti dispersi;
r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali
da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti
contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e
smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare
rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono
incontrollato di tali rifiuti.
4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere,
tenuto conto del livello e della copertura geografica
dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei
rifiuti;
b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del
ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la
soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto
conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon
funzionamento del mercato interno;
c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di
informazioni destinate al pubblico in generale o a
specifiche categorie di consumatori.
5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e'
coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente.
6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i
piani per la bonifica delle aree inquinate che devono
prevedere:
a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su
un criterio di valutazione del rischio elaborato
dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalita' degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente
l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero
di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalita' di smaltimento dei materiali da
asportare.
7. L'approvazione del piano regionale o il suo
adeguamento e' requisito necessario per accedere ai
finanziamenti nazionali.
8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi
dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui
all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi
nei contenuti o in grado di garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa
europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione
della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma
10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani
regionali vigenti.
9. In caso di inutile decorso del termine di cui al
comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o
adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela
del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida
gli organi regionali competenti a provvedere entro un
congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in
via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione e approvazione o adeguamento del piano
regionale.
10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte
quarta del presente decreto provvedono alla valutazione
della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni
sei anni.
11. Le regioni e le province autonome comunicano
tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare esclusivamente tramite la
piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la
revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali
di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del
successivo invio degli stessi alla Commissione europea e
comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi
qualitativi o quantitativi che diano evidenza
dell'attuazione delle misure previste dai piani. (915)
12. Le regioni e le province autonome assicurano,
attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale
nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a
definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei
piani e programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei
rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle
seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite
la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale
ISPRA avra' accesso per i dati di competenza:
a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi
urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se
costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e
percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale
autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il
conferimento dei materiali raccolti in maniera
differenziata, degli impianti di selezione del
multimateriale, degli impianti di trattamento
meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di
ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di
rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori
e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento
meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto
destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani
indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c),
quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in
uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a
quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in
ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprieta',
autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata,
capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di
materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche'
quantita' di percolato prodotto;
f-bis) per ogni impianto di recupero di materia
autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter,
ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata,
quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia
recuperata.
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
Per i riferimenti della Parte seconda del decreto
legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note alle
premesse.
Il testo dell'articolo 4, comma 4 della citata legge 28
gennaio 1994, n. 84, cosi' recita:
«Art. 4. (Classificazione dei porti). - 1. I porti
marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie
e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali,
finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello
Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e
interregionale.
1-bis. I porti sede di Autorita' di sistema portuale
appartengono comunque ad una delle prime due classi della
categoria II.
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto,
emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla
individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali
di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono
disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e
relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla
categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti
funzioni:
a) commerciale e logistica;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri, ivi compresi i
crocieristi;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e
funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II
e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime
sono determinate, sentite le Autorita' di sistema portuale
o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino
di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei
seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive
componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle
caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza
rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle
attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri
sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il
deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei
servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla
riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle
imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento
con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle
regioni, le quali esprimono parere entro i successivi
novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende
che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di
decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito
del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per
l'espressione del parere, nei termini previsti dai
rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni
permanenti competenti per materia; decorsi i predetti
termini il Ministro dei trasporti e della navigazione
adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della
classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa
delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non
istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la
procedura di cui al comma 5.».
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
(Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
 
Art. 6

Notifica anticipata dei rifiuti

1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorita' competente o al soggetto da questa indicato:
a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo e' noto;
b) non appena e' noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al piu' tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri.
4. L'Autorita' competente trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT.
6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico.
7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1.
8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.

Note all'art. 6:
Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196 si veda nelle note all'articolo 5.
Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre
2012, n. 245, S.O., cosi' recita:
«Art. 8. (Misure per l'innovazione dei sistemi di
trasporto). - 1. Al fine di incentivare l'uso degli
strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini
nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i
costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale
promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale e di
biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione
tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di
attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e
nel rispetto delle soluzioni esistenti.
3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del
servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione,
le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le
amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative
di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita',
anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e
nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto
acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite
qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo
digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di
comunicazione.
4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,
recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di
trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto
stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e
considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente
agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del
presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di
intervento costituenti obiettivi prioritari per la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di
sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:
a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al
traffico e alla mobilita';
b) continuita' dei servizi ITS di gestione del
traffico e del trasporto merci;
c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la
sicurezza del trasporto;
d) collegamento telematico tra veicoli e
infrastruttura di trasporto.
5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al
comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono
sul territorio nazionale:
a) la predisposizione di servizi di informazione
sulla mobilita' multimodale;
b) la predisposizione di servizi di informazione sul
traffico in tempo reale;
c) i dati e le procedure per la comunicazione
gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime
universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
d) la predisposizione armonizzata di un servizio
elettronico di chiamata di emergenza (eCall)
interoperabile;
e) la predisposizione di servizi d'informazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali;
f) la predisposizione di servizi di prenotazione per
aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i
veicoli commerciali.
5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal
seguente:
«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia
dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere
effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata,
anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I
conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i
conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni
date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto.
I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma
1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento
delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio
possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di
qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal
personale dei concessionari autostradali e stradali e dei
loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente
alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della
concessione nonche', previo accordo con i concessionari
competenti, alle violazioni commesse sulle altre
autostrade».
6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del
funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene
nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di
settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire
la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e
trattando i dati personali soltanto nella misura in cui
tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle
applicazioni e dei servizi ITS.
7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo
alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei
servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie
adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal
diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva
85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di
riferimento.
8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture,
di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul
territorio nazionale devono essere in possesso di una banca
dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria
competenza, da tenere costantemente aggiornata e
consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati
di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di
assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto
intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone
l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di
impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di
riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per
materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono adottate le direttive con cui vengono
stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione,
la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita'
di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle
informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico,
nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le
politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e
comunitario.
9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato
tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo
Stato, che esercita anche le competenze attribuite per
legge alle Commissioni interministeriali previste
dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410,
dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al
comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applicano alle Commissioni interministeriali previste
dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410,
dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e
dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n.
211, e successive modificazioni.
9-quater.
10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre
2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi
in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che
abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di
ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla
direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure
amministrative applicate ai trasporti marittimi con
l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da
rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti
nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o
internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero
provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo
ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti
sistemi:
a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo
scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, e successive modificazioni;
b) PMIS, Port management Information System: sistema
informativo per la gestione amministrativa delle attivita'
portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono
comunque essere assicurati la semplificazione delle
procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i
diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico
trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13.
Dall'applicazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'
sostituito dal seguente:
«Art. 179. (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della
partenza, il comandante della nave o il raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico,
all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati,
di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di
bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti
personali dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a
bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca,
per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo
comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o
al momento in cui la nave lascia il porto precedente,
qualora la navigazione sia di durata inferiore alle
ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,
il comandante della nave invia le informazioni di cui al
primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di
destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti
in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra
informazione da rendersi in ottemperanza ad altre
disposizioni legislative o regolamentari di carattere
speciale.
Prima della partenza, il comandante della nave inoltra
all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa
relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di
sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e
statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero,
inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita'
consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari
presso il porto di destinazione, le informazioni vengono
rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di
arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari
FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato,
nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».
12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo
179 del codice della navigazione non esime il comandante
della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni
altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione
europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici
internazionali.
13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL
con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal
sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati
immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il
Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli
aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita'
delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli
Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va
altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate
dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle
funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici
che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo
cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le
informazioni di cui all'articolo 179 del codice della
navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la
dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal
comandante della nave anche all'autorita' doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed
all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo.
15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del
formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti
situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non
provengono da un porto situato al di fuori del territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di
controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale,
non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono
comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e
delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di
ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza
della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di
tutela dell'ambiente o sanitaria.
15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di
applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa
all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e
di informazione sul traffico navale che operano tra porti
situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando
non provengono da un porto situato al di fuori del
territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle
modalita' di controllo di tipo I ai sensi della
legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano,
sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari
IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano
nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci
pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario
IMO FAL numero 7.
16. Il trattamento dei dati e delle informazioni
commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e'
soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre
2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE
sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.».
La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 dicembre 2012, n. 294, S.O.
Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1069/2009 si
veda nelle note all'articolo 4.
 
Art. 7

Conferimento dei rifiuti delle navi

1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL.
2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' degli Stati membri.
4. Fatto salvo il comma 1, una nave puo' procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima che, avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni:
a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo;
c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. L'Autorita' competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se:
a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non puo' essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o
b) il successivo porto di scalo non e' noto.
6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu' rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale.
7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanita' 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione e' effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti.
8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche' di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.

Note all'art. 7:
Per i riferimenti della convenzione MARPOL si veda
nelle note alle premesse.
Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 196 si veda nelle note all'articolo 5.
Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6.
Per i riferimenti dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
si veda nelle note all'articolo 6.
Il testo dell'articolo 206 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 206. (Accordi, contratti di programma,
incentivi). - 1. Nel rispetto dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto al fine di perseguire la
razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con
particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le
altre autorita' competenti possono stipulare appositi
accordi e contratti di programma con enti pubblici, con
imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed
associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di
programma hanno ad oggetto:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di
riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e
lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di
tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi
per favorire metodi di produzione di beni con impiego di
materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di
controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione
di beni progettati, confezionati e messi in commercio in
modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti
e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione
di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di
rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il
riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi
di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle
sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei
soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e
della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi
accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e
privati o con le associazioni di categoria per: a)
promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di
certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n.
761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di
consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del
riutilizzo, del riciclaggio e del recupero.
3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al
presente articolo non possono stabilire deroghe alla
normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni
amministrative.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, sono individuate le risorse finanziarie da
destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative
di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma
di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalita' di
stipula dei medesimi.
5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio
2002 della Commissione delle Comunita' europee e' inoltre
possibile concludere accordi ambientali che la Commissione
puo' utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione,
intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi
accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come
proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi,
quando opportuno.».
Il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della
Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in
relazione alle modalita' che specificano alcune
disposizioni del codice doganale dell'Unione e' pubblicato
nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343.
Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il
codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
 
Art. 8

Sistemi di recupero dei costi

1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorita' competente e sono calcolate in conformita' alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi:
a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta;
b) la tariffa indiretta copre:
1) i costi amministrativi indiretti;
2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo;
c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento;
d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4.
e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita' competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari;
f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti.
3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave.
4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi:
a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave;
b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o
c) la natura pericolosa dei rifiuti.
5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi:
a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in particolare quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio;
b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale.
6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorita' competente determina le modalita' per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entita'.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.
8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati.
9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.

Note all'art. 8:
Per i riferimenti della convenzione MARPOL si veda
nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994,
n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in
materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica,
nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di
audit ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31
gennaio 1994, n. 24, cosi' recita:
«Art. 1. (Modello unico di dichiarazione). - 1. Con
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un
modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e
le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi
di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di
notificazione in materia ambientale, sanitaria e di
sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del
modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che
sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle
disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione
di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con
proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni
successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico
di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con
proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di
dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni
individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.»
Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Esenzioni

1. L'Autorita' Marittima puo' esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni:
a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari;
b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che:
1) e' comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti;
2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed e' stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati;
c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorita' competente in cui e' situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata.
3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
4. Le Autorita' competenti assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento.
5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se e' presente un'insufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo.
 
Art. 10

Ispezioni

1. Le Autorita' marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformita' al presente decreto.
2. Alle attivita' ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.

Note all'art. 10:
Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 20 ottobre 2020 (Determinazione delle tariffe per
le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n.
306.
 
Art. 11

Modalita' di ispezione

1. L'Autorita' marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13.
2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883.
3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza.
4. L'Autorita' marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16.
5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

Note all'art. 11:
Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione

1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformita' agli articoli 13 e 14.
 
Art. 13

Comunicazione e scambio di informazioni

1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005.
2. Le Autorita' competenti assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione;
b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2;
c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3;
d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5.
3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.

Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 22-bis e dell'allegato III del
citato decreto legislativo n. 196 del 2005, cosi' recita:
«Art. 22-bis. (Sistema europeo per lo scambio di dati
marittimi,SafeSeaNet). - 1. L'amministrazione, attraverso
il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle
informazioni marittime contemplate dalla direttiva,
adottando le misure necessarie a permettere il loro
utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le
condizioni di cui all'articolo 14.
2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni
contemplate dal presente decreto, l'amministrazione
provvede affinche' il VTMIS nazionale, nell'ambito della
raccolta, del trattamento e della conservazione delle
informazioni di cui al presente decreto, possa essere
interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati
marittimi SafeSeaNet la cui descrizione e' riportata
nell'allegato III.
3. Fatto salvo il contenuto del comma 2,
l'amministrazione provvede affinche' i sistemi o le reti di
informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati
alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle
funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e
alla sicurezza militare, allorche' operino ai sensi di
accordi comunitari o nel quadro di progetti
transfrontalieri, interregionali o transnazionali
all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni
del presente decreto e siano compatibili e connessi con
SafeSeaNet.»
«Allegato III (art. 13, comma 4) Messaggi elettronici e
sistema dell'unione per lo scambio di dati marittimi
(safeseanet) - 1. Concetto generale e architettura
Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati
marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare,
recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza
portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino
e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi.
SafeSeaNet e' un sistema specializzato istituito per
agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico
tra Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati
membri le informazioni rilevanti ai sensi della normativa
dell'Unione
Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet
ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati
centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale.
Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi
collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti in
conformita' alla presente direttiva e include il sistema
centrale SafeSeaNet.
2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione
2.1. Responsabilita'
2.1.1. Sistemi nazionali SafeSeaNet
Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla
manutenzione di un sistema nazionale SafeSeaNet che
consenta lo scambio di dati marittimi tra gli utenti
autorizzati sotto la responsabilita' di un'autorita'
nazionale competente (NCA).
L'NCA e' responsabile della gestione del sistema
nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli
utenti e dei fornitori di dati, assicura la creazione dei
codici ONU/LOCODE, nonche' l'istituzione e il mantenimento
della necessaria infrastruttura informatica nazionale e
delle procedure descritte nel documento di controllo
dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3.
Il sistema nazionale SafeSeaNet consente
l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la
responsabilita' di una NCA e puo' essere reso accessibile
ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo
identificati (armatori,agenti, capitani,
spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in
tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare
la presentazione e la ricezione elettroniche di relazioni
ai sensi della normativa comunitaria.
2.1.2. Sistema centrale SafeSeaNet
La Commissione e' responsabile della gestione e dello
sviluppo a livello di politiche del sistema centrale
SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in
cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il
regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in
cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, e'
responsabile:
dell'attuazione tecnica e della documentazione di
SafeSeaNet;
dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione
dei messaggi e dei dati elettronici nonche' del
mantenimento delle interfacce con il sistema centrale
SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i
diversi sistemi d'informazione previsti dalla presente
direttiva di cui al punto 3.
Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto
nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea
la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie
procedure come descritte nel documento di controllo
dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3.
2.2. Principi di gestione
La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto
livello che adotta il proprio regolamento interno, composto
di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione,
al fine di:
formulare raccomandazioni al fine di migliorare
l'efficacia e la sicurezza del sistema,
fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del
sistema,
assistere la Commissione nella revisione delle
prestazioni del sistema,
fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo della
piattaforma di scambio di dati interoperabili che combina
le informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati
provenienti dagli altri sistemi di informazione di cui al
punto 3,
approvare il documento di controllo dell'interfaccia
e delle funzionalita' di cui al punto 2.3 e le sue
eventuali modifiche,
adottare gli orientamenti per la raccolta e la
distribuzione di informazioni attraverso SafeSeaNet in
relazione alle autorita' competenti designate dagli Stati
membri per svolgere le pertinenti funzioni ai sensi della
presente direttiva,
servire da collegamento con altri consessi lavorativi
pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione
amministrativa marittima e i servizi elettronici di
informazione.
2.3. Documento di controllo dell'interfaccia e delle
funzionalita' e documentazione tecnica
La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta
cooperazione con gli Stati membri, un documento di
controllo dell'interfaccia e delle funzionalita(IFCD).
L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di
funzionamento e le procedure applicabili agli elementi
nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai fini della
conformita' ai requisiti pertinenti dell'Unione.
L'IFCD include norme su:
diritti di accesso, orientamenti per la gestione
della qualita' dei dati,
integrazione di dati, come stabilito al punto 3, e
loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet,
procedure operative per l'Agenzia e gli Stati membri
che definiscono i meccanismi di controllo per la qualita'
dei dati di SafeSeaNet,
specifiche concernenti la sicurezza della
trasmissione e dello scambio di dati,
archiviazione delle informazioni a livello nazionale
e centrale.
L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e
disponibilita' delle informazioni sulle merci pericolose
inquinanti riguardanti servizi di linea cui e' stata
accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15.
La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali
le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati,
l'interoperabilita' con altri sistemi e applicazioni, i
manuali di utilizzo, le specifiche per la sicurezza della
rete e le banche dati di riferimento utilizzata per
adempiere agli obblighi di segnalazione, e' elaborata e
mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati
membri.
3. Scambio e condivisione dei dati
Il sistema utilizza norme del settore ed e' in grado di
interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per
creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di
SafeSeaNet.
La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di
valutare la fattibilita' e lo sviluppo delle funzionalita'
che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di
dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori,
spedizionieri/caricatori e le competenti autorita', debbano
fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli
obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle
formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri dalla pertinente
normativa dell'Unione.
L'amministrazione assicura che le informazioni fornite
siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi
di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni
e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico
marittimo).
L'amministrazione sviluppa e mantiene le interfacce
necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via
elettronica verso SafeSeaNet.
Il sistema centrale SafeSeaNet e' utilizzato per la
diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o
condivisi ai sensi della presente direttiva e della
pertinente normativa dell'Unione, tra cui:
direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico, in particolare l'articolo 12, paragrafo
3;
direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche
penali, per i reati di inquinamento, inparticolare
l'articolo 10;
direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da
parte dello Stato di approdo, in particolare l'articolo 24;
direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti
degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE,
laddove di applica l'articolo 6.
Il funzionamento del sistema SafeSeaNet dovrebbe
promuovere l'agevolazione e la creazione di uno spazio
marittimo europeo senza frontiere.
Laddove le norme adottate a livello internazionale
permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad
imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet e' utilizzato per
distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di
sicurezza, le informazioni LRIT ricevute in conformita'
all'articolo 6-ter della presente direttiva.
4. Sicurezza e diritti di accesso
Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali
SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla
presente direttiva per quanto riguarda la riservatezza
delle informazioni nonche' ai principi e alle specifiche in
materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare
per quanto riguarda i diritti di accesso.
L'amministrazione identifica tutti gli utenti ai quali
sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso
conformemente all'IFCD e a quanto stabilito negli artt. 9,
9-bis e 24 del presente decreto legislativo.».
Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6.
Per i riferimenti della legge 17 dicembre 2012, n. 221
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Registrazione delle ispezioni

1. Le Autorita' competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformita' e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena:
a) sia stato completato il rapporto di ispezione;
b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure
c) sia stata concessa un'esenzione.

Note all'art. 14:
Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Formazione del personale

1. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinche' tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica.
 
Art. 16

Sanzioni

1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilita'.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita' marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita' all'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9.
6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.

Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 258, del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita:
«Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione,
di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I
soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila
euro; se la comunicazione e' effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai
sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a
centosessanta euro.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo
incompleto il registro di carico e scarico di cui
all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se
il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a
trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione
amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da
un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto
responsabile dell'infrazione e dalla carica di
amministratore.
3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'
lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono
quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta
euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e
da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i
rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e'
calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i
lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali
rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai
predetti fini l'anno da prendere in considerazione e'
quello dell'ultimo esercizio contabile approvato,
precedente il momento di accertamento dell'infrazione.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi
previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila
euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice
penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale
ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di
un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso
di un certificato falso durante il trasporto.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le
informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano
rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella
comunicazione al catasto, nei registri cronologici di
carico e scarico, nei formulari di identificazione dei
rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da duecentosessanta euro a
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica
nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte,
ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le
informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi
di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata
conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma
1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione
ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla
omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di
carico e scarico da parte del produttore quando siano
presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data
di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere
dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti
stessi.
6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non
effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la
effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
7. I soggetti responsabili del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la
comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la
effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con
la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a
diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del
termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n.
70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
ventisei euro a centosessanta euro.
8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e
dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del
presente decreto, il comandante del poligono militare delle
Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di
violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a
ventimila euro.
9. Chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette
piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla
sanzione amministrativa prevista per la violazione piu'
grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si
applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un
medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'
violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al
presente articolo.
10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo
restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi
eventualmente non versati, la mancata o irregolare
iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle
tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui
al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento
euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da
mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La
mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con
le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non
pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti
pericolosi.
11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un
terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro
entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal
decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle
procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui
al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le
modalita' previste dal decreto citato.
12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui
all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita'
di ripartizione fissati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
13. Le sanzioni di cui al presente articolo,
conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati
incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in
cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita',
con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini
della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola
sanzione aumentata fino al triplo.».
 
Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18

Clausola di cedevolezza

1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Note all'art. 18:
Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 19

Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' abrogato.
2. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali» sono soppresse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Speranza, Ministro della salute

Guerini, Ministro della difesa

Lamorgese, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 19:
Per i riferimenti del decreto legislativo 24 giugno
2003, n. 182 si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 265 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 265. (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti
norme regolamentari e tecniche che disciplinano la
raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle
corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione
della parte quarta del presente decreto. Al fine di
assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita'
nel passaggio dalla preesistente normativa a quella
prevista dalla parte quarta del presente decreto, le
pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione
alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente
decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo
264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti
pericolosi.
2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e
tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui
all'articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti
prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono
assimilati alle merci per quanto concerne il regime
normativo in materia di trasporti via mare. In particolare
i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il
Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito
decreto le forme di promozione e di incentivazione per la
ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica
presso le universita', nonche' presso le imprese e i loro
consorzi.
4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di
entrata in vigore della parte quarta del presente decreto,
entro centottanta giorni da tale data, puo' essere
presentata all'autorita' competente adeguata relazione
tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica
gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla
parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente
esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto
necessarie.
5.
6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti
alla data di entrata in vigore della parte quarta del
presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono
autorizzate in via transitoria, previa presentazione della
relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo
diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare,
impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami
ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II
(lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio
1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici
equivalenti del medesimo Allegato.
6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente decreto svolgono attivita' di recupero di
rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi
escluse dal campo di applicazione della parte quarta del
medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le
attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle
disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette
attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di
autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.».