Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 197 |
Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la Parte II recante il recepimento direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti; Vista la Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL), come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, n. 18; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 recante attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 13 ottobre 2021; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della difesa e il Ministro dell'interno;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Obiettivi
1. Il presente decreto ha l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonche' di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo migliorando la disponibilita' e l'uso di adeguati impianti portuali di raccolta dei rifiuti e il conferimento dei rifiuti stessi presso tali impianti.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premsesse: Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta il testo dell'art. 117 Cost.: «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302, S.O. Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita: «Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. La direttiva (UE) 2018/851, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. La parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96, e' cosi' rubricata: «PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E PER L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)» La direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 giugno 2019, n. L 151. Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti e' pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2017, n. L 57. La legge 29 settembre 1980, n. 662 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. La legge 4 giugno 1982, n. 438 (Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, S.O Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2003, n. 168. Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita: «Art. 1. (Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1. Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» «Allegato A (articolo 1, comma 1) - 1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018); 2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020); 3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre 2020); 4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019); 5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020); 6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021); 7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021); 8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 19 ottobre 2021); 9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio 2021); 10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31 maggio 2021); 11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021); 13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021); 15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita' esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020); 17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022); 18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021); 19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28 giugno 2022); 20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021); 21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva); 22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio 2021); 24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1° agosto 2021); 25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022); 26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 1° agosto 2021); 27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto 2022); 28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021); 31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre 2021); 33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento: 31 dicembre 2020); 34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64, punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva); 35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di recepimento: 8 luglio 2021); 36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno 2022); 37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre 2021); 38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023); 39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).». La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, cosi' recita: «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Allegato 1
(articolo 5)
Disposizioni per i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti
I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono riguardare tutti i tipi di rifiuti delle navi che abitualmente fanno scalo in un porto e sono elaborati in conformita' delle dimensioni del porto e della tipologia delle navi che vi fanno scalo. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti devono includere i seguenti elementi: a) una valutazione dell'esigenza di impianti portuali di raccolta in funzione delle necessita' delle navi che abitualmente fanno scalo nel porto; b) una descrizione del tipo e della capacita' degli impianti portuali di raccolta; c) una descrizione delle procedure di accettazione e raccolta dei rifiuti delle navi; d) una descrizione del sistema di recupero dei costi; e) una descrizione della procedura per la segnalazione delle presunte inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta; f) una descrizione della procedura per le consultazioni permanenti con gli utenti dei porti, le imprese di gestione dei rifiuti, gli operatori dei terminal e le altre parti interessate; nonche' g) una panoramica del tipo e dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi e gestiti negli impianti. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti nei porti possono includere: a) una sintesi del diritto nazionale pertinente, la procedura e le formalita' per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta; b) l'identificazione di un punto di contatto nel porto; c) una descrizione degli impianti e dei processi di pretrattamento per eventuali flussi specifici di rifiuti nel porto; d) una descrizione delle modalita' di registrazione dell'uso effettivo degli impianti portuali di raccolta; e) una descrizione delle modalita' di registrazione dei quantitativi di rifiuti conferiti dalle navi; f) una descrizione delle modalita' di gestione nel porto dei diversi flussi di rifiuti. Le procedure di accettazione, raccolta, stoccaggio, trattamento e smaltimento dovrebbero essere del tutto conformi a un programma di gestione ambientale in grado di ridurre progressivamente l'impatto ambientale di queste attivita'. Tale conformita' si presume se le procedure sono conformi al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) .
(1) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22 dicembre 2009, pag. 1). |
| Allegato 2
(articolo 6) FORMATO STANDARD DEL MODULO DI NOTIFICA ANTICIPATA PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3
(articolo 7) FORMATO STANDARD PER LA RICEVUTA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4
(articolo 8) CATEGORIE DI COSTI E DI ENTRATE NETTE CONNESSE AL FUNZIONAMENTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 5
(articolo 9) CERTIFICATO DI ESENZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato A
(Art. 5, comma 5) --------------------------------------------------------------------- INFORMAZIONI SUL SISTEMA DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DELLE NAVI DA FORNIRE AGLI OPERATORI ED AGLI UTENTI DEL PORTO --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 5, l'Autorita' competente fornisce al comandante della nave nella lingua ufficiale e in una lingua usata internazionalmente, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo contenente: --------------------------------------------------------------------- a) un breve accenno sulla fondamentale importanza del corretto conferimento dei rifiuti delle navi e dei residui del carico; --------------------------------------------------------------------- b) l'ubicazione degli impianti portuali di raccolta per ogni banchina di ormeggio con diagramma e cartina ed orari di apertura; --------------------------------------------------------------------- c) l'elenco dei rifiuti trattati in via ordinaria; --------------------------------------------------------------------- d) l'elenco dei gestori delle attivita' di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico; --------------------------------------------------------------------- e) l'elenco dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi offerti; --------------------------------------------------------------------- f) la descrizione delle procedure per il conferimento; --------------------------------------------------------------------- g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione; --------------------------------------------------------------------- h) le procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate negli impianti portuali di raccolta. --------------------------------------------------------------------- |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «nave»: un'imbarcazione di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti; b) «convenzione MARPOL»: la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il Protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438; c) «rifiuti delle navi»: tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, le acque di sentina e le acque reflue prodotti durante le operazioni di servizio o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL nonche' i rifiuti accidentalmente pescati; d) «rifiuti accidentalmente pescati»: rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; e) «residui del carico»: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo che rimangono sul ponte, nella stiva o in cisterne, dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, ivi comprese le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui. Fanno eccezione le polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo e' stato spazzato o la polvere presente sulle superfici esterne della nave; f) «impianto portuale di raccolta» o «impianti portuali di raccolta»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi; g) «peschereccio»: qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; h) «imbarcazione da diporto»: i natanti con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 ed i 10 metri, le unita' navali, con scafo di lunghezza compresa tra i 10 ed i 24 metri e le navi da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinati all'utilizzo sportivo o ricreativo e non impegnati in attivita' commerciali; i) «porto»: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto; l) «Autorita' competente» o «Autorita' competenti»: l'Autorita' di Sistema Portuale, ove istituita, o l'Autorita' marittima di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della legge 28 gennaio 1994, n.84; m) «sufficiente capacita' di stoccaggio»: lo spazio necessario a stoccare i rifiuti a bordo dal momento della partenza fino al successivo porto di scalo, compresi i rifiuti che saranno presumibilmente prodotti nel corso del viaggio; n) «traffico di linea»: traffico effettuato in base a una lista pubblicata o pianificata di orari di partenza e di arrivo tra porti specificati o in occasione di traversate ricorrenti, secondo un orario riconosciuto dalla Autorita' competente di cui alla lettera l); o) «scali regolari»: viaggi ripetuti dalla stessa nave secondo uno schema costante tra porti individuati o una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi; p) «scali frequenti»: scali effettuati da una nave nello stesso porto, che si verificano almeno una volta ogni due settimane; q) «GISIS»: sistema globale integrato di informazione sul traffico marittimo istituito dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO); r) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; s) «tariffa indiretta»: una tariffa pagata per i servizi svolti dagli impianti portuali di raccolta, indipendentemente dall'effettivo conferimento dei rifiuti da parte delle navi; t) «zona di ancoraggio»: l'area individuata nello specchio acqueo interno o esterno alle aree del porto, ove una nave puo' sostare, non necessariamente all'ancora, senza compiere operazioni commerciali intese come quelle che comportano la movimentazione, del carico pagante o l'imbarco o lo sbarco di passeggeri. 2. I rifiuti delle navi sono considerati rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, i rifiuti delle navi sono considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006, ad eccezione dei rifiuti prodotti dai passeggeri e dall'equipaggio e dei rifiuti accidentalmente pescati che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b-ter), del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 2: Per i riferimenti della legge 29 settembre 1980, n. 662 si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti della legge 4 giugno 1982, n. 438 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 2. (Organizzazioni portuali, Autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime). - 1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali: a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n. 1342, e successive modificazioni ed integrazioni; b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni ed integrazioni; c) l'Ente autonomo del porto di Palermo, di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268; d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223; e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni; f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1° marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni; g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni; h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni; i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi. 2. Sono Autorita' di sistema portuale ai sensi della presente legge gli enti di cui all'art. 6. 2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis. 3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'art. 16 del codice della navigazione.» Il testo degli articoli 183 e 184 comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: «Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi; b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta una o piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto; b-bis) «rifiuto non pericoloso»: rifiuto non contemplato dalla lettera b); b-ter) «rifiuti urbani»: 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate nell'allegato L-quinquies; 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5; b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione; b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; c) «oli usati»: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) «rifiuti organici»: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita' all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti; e) «autocompostaggio»: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) «produttore di rifiuti»: il soggetto la cui attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore); g) «produttore del prodotto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; g-bis) «regime di responsabilita' estesa del produttore»: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilita' finanziaria o la responsabilita' finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto; h) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce in qualita' di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; l) «intermediario»: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilita' dei rifiuti; m) «prevenzione»: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) «gestione dei rifiuti»: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, o vulcanici ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati; o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano stati concepiti; s) «trattamento»: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento; u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita' strettamente necessaria a perseguire tali fini; v) «rigenerazione degli oli usati»: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento; aa) «stoccaggio»: le attivita' di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta; bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis; cc) «combustibile solido secondario (CSS)»: il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualita'; ee) «compost»: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione; ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); hh) «scarichi idrici»: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) «inquinamento atmosferico»: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il complesso delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; nn) «migliori tecniche disponibili»: le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del presente decreto; oo) «spazzamento delle strade»: modalita' di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis) «compostaggio di comunita'»: compostaggio effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti; qq-ter) «compostaggio»: trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle attivita' di compostaggio sul luogo di produzione. «Art. 184 (Classificazione) In vigore dal 26 settembre 2020 - 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. 2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter). 3. Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie; h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); i) i veicoli fuori uso. 4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto. 5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e' vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. La corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le informazioni pertinenti. 5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante, il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attivita': a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; b) il munizionamento utilizzato; c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili. 5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e' conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza. 5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita' finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010. 5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto. 5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformita' agli articoli 208, 212, 214 e 216.» |
| Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a: a) tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi adibite a servizi portuali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017 e con l'eccezione delle navi militari e da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali; b) tutti i porti dello Stato ove fanno abitualmente scalo le navi di cui alla lettera a). 2. Al fine di evitare ingiustificati ritardi per le navi, le Autorita' competenti possono escludere la zona di ancoraggio dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8. 3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e finanze, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aggiornate le misure necessarie ad assicurare che le navi militari, da guerra ed ausiliarie escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma l, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi, delle caratteristiche di ogni classe di unita'. Nelle more dell'adozione del suddetto decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008. 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, della salute, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto, ai sensi del comma 1, lettera a), si conformino alla disciplina del presente decreto in materia di conferimento dei rifiuti, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
Note all'art. 3: Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2017, cosi' recita: «Art. 3. (Adempimenti di arrivo e partenza). - 1. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorita' marittima del porto base come segue: a) per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana; b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese; c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unita' destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unita' stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa. 2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera a), trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati. 3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue: a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza; b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza. 4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di: a) eventi straordinari; b) rilevanti lavori a bordo; c) avarie che compromettono la stabilita' o la manovrabilita' delle unita'; d) interruzione di un servizio di linea; e) disarmo. 5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.». Il decreto del Ministro della difesa del 19 marzo 2008 (Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2008, n. 79. |
| Art. 4
Impianti portuali di raccolta
1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto e' dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che vi fanno abitualmente scalo, in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero al traffico registrato nei tre anni solari precedenti all'anno di adozione del Piano, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti portuali di raccolta realizzati, quali strutture fisse, mobili o galleggianti, e' commisurata alla tipologia ed al quantitativo di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, tenuto conto: a) delle esigenze operative degli utenti del porto; b) dell'ubicazione geografica e delle dimensioni del porto; c) della tipologia delle navi che vi fanno scalo; d) delle esenzioni di cui all'articolo 9. 3. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5, le Autorita' competenti definiscono gli adempimenti e le modalita' operative relative all'utilizzo degli impianti portuali di raccolta che siano semplici e rapide e non determinino ingiustificati ritardi alle navi. Nel Piano sono altresi' definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta che non devono creare un disincentivo all'uso degli impianti stessi da parte delle navi. 4. Ferme restando le disposizioni sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, per la gestione dei rifiuti di cucina e ristorazione derivanti da trasporti internazionali, i gestori degli impianti portuali di raccolta provvedono ad una gestione dei rifiuti delle navi che assicuri la tutela ambientale, conformemente alla disciplina in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separatamente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale processo, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di rifiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee guida. Anche a fini tariffari sono comunque raccolti e quantificati separatamente i residui del carico ed i rifiuti accidentalmente pescati. 5. Gli impianti portuali di cui al comma 1 devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi. 6. Ferma restando la disciplina in materia di concessione di beni demaniali e di servizi espletati con mezzi navali in regime di concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati per la gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, fatta salva, ricorrendone le condizioni, l'applicazione dell'articolo 185-bis del citato decreto legislativo. 7. L'affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, nonche' del relativo servizio di raccolta dei rifiuti, avviene in conformita' alla legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di appalti, affidamenti e concessioni, con particolare riferimento al regolamento (UE) 352/2017. 8. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma l provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti ed alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed adempie, laddove previsto, alle disposizioni in materia di tracciabilita' di cui all'articolo 188-bis del medesimo decreto e della relativa normativa di attuazione. 9. Il Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce, in conformita' alle procedure definite dall'Organizzazione marittima internazionale, le modalita' di segnalazione all'IMO ed allo Stato di approdo delle eventuali inadeguatezze degli impianti portuali di raccolta nonche' le modalita' di indagine su tutti i casi segnalati di presunta inadeguatezza e di notifica dell'esito dell'indagine all'IMO e allo Stato segnalante. 10. Nel Piano di raccolta di cui all'articolo 5 e' previsto un meccanismo di indennizzo da corrispondere alle navi a carico del gestore del servizio, nel caso di ritardi ingiustificati nel conferimento o nella raccolta dei rifiuti. L'indennizzo e' riconosciuto nella forma della riduzione sulla tariffa dovuta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno secondo le disposizioni del codice civile. Nel Piano sono altresi' definite modalita' e tempistiche per la presentazione di eventuali segnalazioni da parte delle navi relative ad inadeguatezza degli impianti o a disservizi, idonee a garantire le opportune verifiche da parte delle autorita' preposte ai controlli.
Note all'art. 4: Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2009, n. L 300. La Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, citato nelle note alle premesse, e' cosi' rubricata: «NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI». Il testo degli articoli 185-bis, 188-bis, 189 e 190 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, cosi' recita: «Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). - 1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento e' effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita; c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche' per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta puo' essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. 2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle seguenti condizioni: a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno; c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose. 3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorita' competente.» Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti) (836) - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita' con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' articolato in: a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla gestione dei rifiuti; b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualita' per la progressiva partecipazione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189; e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale; f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire all'intermediario. 5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale. 6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.». «Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento. 3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita', dei materiali prodotti all'esito delle attivita' di recupero nonche' i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantita' conferita. 5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente: a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio; b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati; c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno; d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche' i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; e) i dati relativi alla raccolta differenziata; f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicita' anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale. 7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2. 8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicita' alle informazioni. 9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalita' di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.» «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche', laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193. 2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e' disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. 3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate: a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. 4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci dipendenti. 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita': a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193; b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. Tale modalita' e' valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189. 7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo. 8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti. 10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita' di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto. 11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis. 12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.». Per i riferimenti del regolamento (UE) 352/2017 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 5
Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Autorita' competenti predispongono, approvano e rendono operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell'Allegato 1. Ai fini della predisposizione del Piano, della sua modifica e del suo aggiornamento, e' assicurata la consultazione di tutte le parti interessate, tra cui, gli utenti del porto o i loro rappresentanti, ivi incluse le associazioni di categoria, le autorita' locali, gli operatori dell'impianto portuale di raccolta, le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilita' estesa del produttore e i rappresentanti della societa' civile. 2. Ai fini della approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell'integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo n.152 del 2006, il Piano e' tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 3. In caso di mancata predisposizione del Piano di raccolta dei rifiuti nei termini stabiliti al comma 1, la regione competente, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, nomina, decorso inutilmente tale termine, un commissario ad acta per la predisposizione e l'approvazione dello stesso. 4. Nei porti in cui l'Autorita' competente e' l'Autorita' marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comune, o l'autorita' d'ambito territoriale ottimale ove costituita, cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorita' marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, la regione predispone lo studio di cui all'articolo 19 della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, e acquisisce ogni altra valutazione di compatibilita' ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. A seguito dell'approvazione del Piano di cui al comma 1 o di sue modifiche sostanziali, l'Autorita' competente ne assicura l'adeguata comunicazione agli operatori delle navi, in particolare comunica la disponibilita' di impianti portuali di raccolta, le tariffe applicate e le informazioni di cui all'Allegato A «Informazioni sul sistema di raccolta e gestione delle navi». 6. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorita' competente puo' approvare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purche' il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e la disponibilita' degli impianti portuali di raccolta esistenti. Fermo restando quanto previsto al comma 2, e al primo periodo del presente comma, se i porti inclusi nella medesima Autorita' di sistema portuale sono ubicati in regioni diverse, l'Autorita' puo' approvare un solo piano di raccolta. 7. In coerenza con la pianificazione regionale in materia di rifiuti, almeno ogni cinque anni e, comunque, in presenza di significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto, il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' soggetto a nuova approvazione. Tali cambiamenti possono comprendere modifiche strutturali del traffico diretto al porto, sviluppo di nuove infrastrutture, modifiche della domanda e della fornitura di impianti portuali di raccolta e nuove tecniche di trattamento a bordo. Se durante il periodo di cinque anni di cui al primo periodo non si sono verificati cambiamenti significativi, la nuova approvazione puo' consistere in una convalida dei piani esistenti previa consultazione degli stessi soggetti che devono essere sentiti in sede di redazione. 8. I piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, sono esentati dall'applicazione dei commi da 1 a 4 solo se i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se e' garantito che le informazioni relative al sistema di gestione dei rifiuti sono messe a disposizione degli utenti dei porti stessi, da parte del gestore dei servizi portuali. Ai suddetti fini, con il decreto di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono definite le caratteristiche dei porti di cui al primo periodo. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, se ricorrono le caratteristiche di cui al primo periodo, l'esenzione e' comunque applicabile dall'Autorita' competente con provvedimento motivato. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili comunica annualmente il nome e l'ubicazione di tali porti per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
Note all'art. 5: Il testo degli articoli 19 e 199 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, cosi' recita: «Art. 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente trasmette all'autorita' competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33. 2. Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora necessario, puo' richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, il proponente provvede a trasmettere i chiarimenti e le integrazioni richiesti, inderogabilmente entro i successivi quindici giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 3. Contestualmente alla ricezione della documentazione, ove ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai sensi del comma 2, l'autorita' competente provvede a pubblicare lo studio preliminare nel proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Contestualmente, l'autorita' competente comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito internet. 4. Entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 e dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet della relativa documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare le proprie osservazioni all'autorita' competente in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata. 5. L'autorita' competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi. 6. L'autorita' competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessita', all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo' prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorita' competente comunica tempestivamente per iscritto al proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del provvedimento. La presente comunicazione e', altresi', pubblicata nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per i profili di competenza, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica. 8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda. 9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la verifica di assoggettabilita' a VIA e' effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015. 10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA, comprese le motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 11. I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito, qualora la competente Commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del provvedimento entro i successivi trenta giorni. 12. Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonche' i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita' competente, sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.» «Art. 199 (Piani regionali). - 1. Le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m), ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti. L'approvazione dei piani regionali avviene tramite atto amministrativo e si applica la procedura di cui alla Parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso gli uffici competenti sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate. 2. I piani di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 comprendono l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonche' una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. 3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre: a) l'indicazione del tipo, quantita' e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale per quanto riguarda i rifiuti urbani, rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti, nonche' la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 205; b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantita' importanti di materie prime critiche o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica; c) una valutazione della necessita' di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformita' del principio di autosufficienza e prossimita' di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati; d) informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacita' dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se necessario; e) l'indicazione delle politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di gestione; f) la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale sul territorio regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m); g) il complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200, nonche' ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti; h) prevedono, per gli ambiti territoriali ottimali piu' meritevoli, un sistema di premialita' tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente; i) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani; l) i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche' per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti; m) le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino; n) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani; o) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto; p) le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6; q) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; r) un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate anche per la riduzione dei rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione e nel consumo. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori; r-bis) informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato; r-ter) misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi; r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti. 4. Il piano di gestione dei rifiuti puo' contenere, tenuto conto del livello e della copertura geografica dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi: a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti; b) valutazione dell'utilita' e dell'idoneita' del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessita' di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno; c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori. 5. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente. 6. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere: a) l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti; c) le modalita' degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani; d) la stima degli oneri finanziari; e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare. 7. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento e' requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali. 8. La regione approva o adegua il piano entro 18 mesi dalla pubblicazione del Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis, a meno che non siano gia' conformi nei contenuti o in grado di garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea. In tale caso i piani sono adeguati in occasione della prima approvazione o aggiornamento ai sensi del comma 10. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti. 9. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 8 e di accertata inattivita' nell'approvare o adeguare il piano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, diffida gli organi regionali competenti a provvedere entro un congruo termine e, in caso di ulteriore inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione e approvazione o adeguamento del piano regionale. 10. Le regioni per le finalita' di cui alla parte quarta del presente decreto provvedono alla valutazione della necessita' dell'aggiornamento del piano almeno ogni sei anni. 11. Le regioni e le province autonome comunicano tempestivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esclusivamente tramite la piattaforma telematica MonitorPiani, l'adozione o la revisione dei piani di gestione e di altri piani regionali di gestione di specifiche tipologie di rifiuti, al fine del successivo invio degli stessi alla Commissione europea e comunicano periodicamente idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi che diano evidenza dell'attuazione delle misure previste dai piani. (915) 12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei piani e programmi di cui al presente articolo. 12-bis. L'attivita' di vigilanza sulla gestione dei rifiuti e' garantita almeno dalla fruibilita' delle seguenti informazioni da comunicare esclusivamente tramite la piattaforma telematica di cui al comma 11, alla quale ISPRA avra' accesso per i dati di competenza: a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune; b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; c) ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata e capacita' tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori; d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso e quantita' di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER; e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantita' di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER; f) per le discariche, ubicazione, proprieta', autorizzazioni, capacita' volumetrica autorizzata, capacita' volumetrica residua disponibile e quantita' di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonche' quantita' di percolato prodotto; f-bis) per ogni impianto di recupero di materia autorizzato con i criteri di cui all'articolo 184-ter, ubicazione, proprieta', capacita' nominale autorizzata, quantita' di rifiuti in ingresso e quantitativi di materia recuperata. 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». Per i riferimenti della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 4, comma 4 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, cosi' recita: «Art. 4. (Classificazione dei porti). - 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III; porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. 1-bis. I porti sede di Autorita' di sistema portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II. 2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. Con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi. 3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni: a) commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri: a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti; b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni; c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra. 5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. 6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle Autorita' di sistema portuale o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la procedura di cui al comma 5.». Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222. |
| Art. 6
Notifica anticipata dei rifiuti
1. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, diretto verso un porto dell'Unione, compila in modo veritiero e preciso il modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto («notifica anticipata dei rifiuti») e trasmette tutte le informazioni in esso contenute all'Autorita' competente o al soggetto da questa indicato: a) con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo e' noto; b) non appena e' noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo; o al piu' tardi al momento della partenza dal porto precedente se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore. 2. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono riportate per via elettronica nel sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 3. Le informazioni della notifica anticipata dei rifiuti sono disponibili a bordo, preferibilmente in formato elettronico, almeno fino al successivo porto di scalo e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' competenti degli Stati membri. 4. L'Autorita' competente trasmette, in modo tempestivo, le informazioni di cui al comma 1, ai gestori dell'impianto di raccolta, agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari di porto, di aeroporto e di confine, e al chimico del porto. 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci di stazza inferiore a 300 GT. 6. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che ai sensi del presente decreto non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' competente del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalle stesse ed i residui del carico. 7. I mezzi che svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di rifiuti nell'ambito e per conto del proprio impianto portuale di raccolta e che ne costituiscono parte integrante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), non sono tenuti agli adempimenti di cui al comma 1. 8. Nel caso di conferimento dei rifiuti alimentari, al fine di assicurarne la tracciabilita' ed il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, le informazioni sono integrate con una distinzione tra rifiuti alimentari di provenienza UE e di provenienza extra UE, indicando in particolare i rifiuti formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, da alimenti provenienti da paesi non facenti parte dell'U.E., che richiedono particolari precauzioni per la gestione ai sensi delle disposizioni sanitarie.
Note all'art. 6: Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 si veda nelle note all'articolo 5. Il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, S.O., cosi' recita: «Art. 8. (Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto). - 1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle citta' metropolitane. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. 3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilita' del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilita', anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto e' consegnato sul dispositivo di comunicazione. 4. Ai fini del recepimento della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale: a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilita'; b) continuita' dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci; c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto; d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto. 5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale: a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilita' multimodale; b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale; c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale; d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione puo' essere effettuata mediante modalita' manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalita' e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonche', previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade». 6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS. 7. Le questioni relative alla responsabilita', riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformita' a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonche' alla legislazione nazionale di riferimento. 8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicita' di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilita' di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. 9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. 9-quater. 10. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessita' di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperativita' tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 179. (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.». 12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali. 13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilita' delle informazioni alle altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperativita' va altresi' assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorita' portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorita' doganale, all'autorita' di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorita' sanitaria competenti per il porto di arrivo. 15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria. 15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo ne' vi si recano, sono esentate dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7. 16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente articolo e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunita'.». La legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, S.O. Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 1069/2009 si veda nelle note all'articolo 4. |
| Art. 7
Conferimento dei rifiuti delle navi
1. Il comandante di una nave che approda in un porto dello Stato, prima di lasciare tale porto, conferisce tutti i rifiuti presenti a bordo a un impianto portuale di raccolta tenendo in considerazione le pertinenti norme in materia di scarico previste dalla convenzione MARPOL. 2. Al momento del conferimento il gestore dell'impianto portuale di raccolta o l'Autorita' competente cui i rifiuti sono stati conferiti o i soggetti da questi incaricati compilano in modo veritiero e preciso il modulo «ricevuta di conferimento dei rifiuti» di cui all'allegato 3 e fornisce, senza ingiustificati ritardi, la ricevuta di conferimento dei rifiuti al comandante della nave. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai piccoli porti senza personale o che sono ubicati in localita' remote, a condizione che il nome e l'ubicazione di detti porti sia stato notificato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13. 3. L'operatore delegato dall'armatore o dal comandante della nave, l'agente raccomandatario, o il comandante di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 comunica per via elettronica, prima della partenza, o non appena riceve la ricevuta di conferimento dei rifiuti, le informazioni in essa riportate, nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13, in conformita' al decreto legislativo n. 196 del 2005, e all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le informazioni della ricevuta di conferimento dei rifiuti sono disponibili a bordo per almeno due anni, ove opportuno insieme al registro degli idrocarburi, al registro dei carichi, al registro dei rifiuti solidi o al piano di gestione dei rifiuti solidi e, su richiesta, sono messe a disposizione delle autorita' degli Stati membri. 4. Fatto salvo il comma 1, una nave puo' procedere verso il successivo porto di scalo senza aver conferito i rifiuti, previa autorizzazione dell'Autorita' marittima che, avvalendosi dell'Autorita' sanitaria marittima e del chimico del porto ove lo ritenga necessario, ha accertato almeno una delle seguenti condizioni: a) che dalle informazioni fornite conformemente agli allegati 2 e 3 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; b) che dalle informazioni disponibili a bordo delle navi che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 risulta la presenza di una sufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo; c) che la nave fa scalo nella zona di ancoraggio solo per meno di 24 ore o in condizioni meteorologiche avverse, a meno che tale zona sia stata esclusa ai sensi dell'articolo 3, comma 2. 5. L'Autorita' competente chiede alla nave di conferire, prima della partenza, tutti i propri rifiuti se: a) sulla base delle informazioni disponibili, comprese le informazioni disponibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 o nel GISIS, non puo' essere accertato che nel successivo porto di scalo siano disponibili adeguati impianti portuali per la raccolta; o b) il successivo porto di scalo non e' noto. 6. Il comma 4 si applica fatte salve prescrizioni piu' rigorose a carico delle navi, adottate in base al diritto internazionale. 7. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia. Con riferimento ai rifiuti alimentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del decreto del Ministro della sanita' 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, recante misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali. La revisione e' effettuata secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e agli obiettivi di economia circolare. Nelle more dell'approvazione del decreto di revisione di cui al presente comma, le regioni possono definire speciali forme di gestione di tali rifiuti. 8. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le autorita' doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. 9. Le Autorita' competenti o i soggetti pubblici o privati deputati alla gestione dei rifiuti a livello comunale o all'interno dei singoli porti stipulano con le associazioni di rappresentanza delle imprese di settore, convenzioni, o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la definizione delle modalita' di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati, nonche' di quelli raccolti nell'ambito di campagne di raccolta dedicate concordate con le Autorita' competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria.
Note all'art. 7: Per i riferimenti della convenzione MARPOL si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196 si veda nelle note all'articolo 5. Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6. Per i riferimenti dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si veda nelle note all'articolo 6. Il testo dell'articolo 206 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: «Art. 206. (Accordi, contratti di programma, incentivi). - 1. Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorita' competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto: a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti; b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita' e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti; c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili; d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo; e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantita' e la pericolosita' dei rifiuti e i rischi di inquinamento; f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attivita' di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti; g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione; h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti; i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani; l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' altresi' stipulare appositi accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati o con le associazioni di categoria per: a) promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (Cee) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001; b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilita' ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero. 3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative. 4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e sono fissate le modalita' di stipula dei medesimi. 5. Ai sensi della comunicazione 2002/412 del 17 luglio 2002 della Commissione delle Comunita' europee e' inoltre possibile concludere accordi ambientali che la Commissione puo' utilizzare nell'ambito della autoregolamentazione, intesa come incoraggiamento o riconoscimento dei medesimi accordi, oppure della coregolamentazione, intesa come proposizione al legislatore di utilizzare gli accordi, quando opportuno.». Il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343. Il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269. |
| Art. 8
Sistemi di recupero dei costi
1. I costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, diversi dai residui del carico, sono recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che approdano nel porto. Tali costi comprendono gli elementi di cui all'allegato 4. 2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate dall'Autorita' competente e sono calcolate in conformita' alle disposizioni dell'allegato 4. Le tariffe sono proporzionate ed adeguate in modo che i sistemi di recupero dei costi istituiti non costituiscano un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare. Ai fini di cui al presente comma, sono applicati tutti i seguenti principi nell'elaborazione e nel funzionamento dei sistemi di recupero dei costi: a) le navi pagano una tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta; b) la tariffa indiretta copre: 1) i costi amministrativi indiretti; 2) una parte significativa dei costi operativi diretti, come stabilito nell'allegato 4, che rappresenta almeno il 30 per cento del totale dei costi diretti dell'effettivo conferimento dei rifiuti nell'anno precedente, con la possibilita' di tenere conto anche dei costi relativi al volume di traffico previsto per l'anno successivo; c) al fine di prevedere l'incentivo massimo per il conferimento dei rifiuti di cui all'allegato V della convenzione MARPOL, diversi dai residui del carico, per tali rifiuti non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti, eccetto il caso in cui il volume superi la massima capacita' di stoccaggio dedicata menzionata nel modulo di cui all'allegato 2 del presente decreto; i rifiuti accidentalmente pescati rientrano in questo regime, incluso il diritto di conferimento; d) la raccolta e il trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa di cui al presente comma. I costi della raccolta e del trattamento di tali rifiuti possono essere coperti, con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili, tenendo conto di quanto previsto dall'allegato 4. e) per incoraggiare il conferimento dei residui delle acque di lavaggio delle cisterne contenenti sostanze galleggianti persistenti a viscosita' elevata, le Autorita' competenti possono accordare adeguati incentivi finanziari; f) la tariffa indiretta non include i costi dei rifiuti dei sistemi di depurazione dei gas di scarico, che sono recuperati in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti conferiti. 3. L'eventuale parte dei costi non coperta dalla tariffa indiretta e' recuperata in base ai tipi e ai quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalla nave. 4. Le tariffe possono essere differenziate sulla base dei seguenti elementi: a) la categoria, il tipo e le dimensioni della nave; b) la prestazione di servizi alle navi al di fuori del normale orario di lavoro nel porto; o c) la natura pericolosa dei rifiuti. 5. Le tariffe sono ridotte sulla base dei seguenti elementi: a) il tipo di attivita' cui e' adibita la nave, in particolare quando una nave e' adibita al trasporto marittimo a corto raggio; b) la progettazione, le attrezzature e il funzionamento della nave dimostrano che la nave produce minori quantita' di rifiuti e li gestisce in modo sostenibile e compatibile con la tutela ambientale. 6. Al fine di garantire che le tariffe siano eque, trasparenti, facilmente identificabili e non discriminatorie e che rispecchino i costi degli impianti e dei servizi resi disponibili o eventualmente utilizzati, l'importo delle tariffe e la base sulla quale sono state calcolate sono messi a disposizione degli utenti dei porti nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in lingua italiana ed, eventualmente, in una lingua usata internazionalmente. A garanzia della riscossione delle tariffe di cui al comma 1, l'Autorita' competente determina le modalita' per la prestazione di adeguata garanzia finanziaria e la relativa entita'. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, acquisiscono dai gestori degli impianti portuali di raccolta i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantita' dei rifiuti accidentalmente pescati riferiti all'anno solare precedente e li trasmettono annualmente utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. A tal fine, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70 del 1994, si provvede alla integrazione del modello unico di dichiarazione ambientale. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione contenente i dati di cui al presente comma al Ministero della transizione ecologica per la successiva comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 7 della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. 8. Nel caso di navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici criteri per la determinazione delle tariffe di cui al comma 2, da applicare nel solo porto dove avviene il conferimento, in modo tale da assicurare il conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche', eventualmente, adeguati meccanismi di ripartizione dei proventi tra gli impianti portuali interessati. 9. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri l'Autorita' competente, in considerazione della categoria, tipologia dimensioni della nave, nonche' della ridotta quantita' e della particolarita' dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu' favorevole non correlata alla quantita' di rifiuti conferiti. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle navi addette ai servizi portuali e a quelle impegnate, per periodi temporali prolungati di durata pari o superiore ad un mese, ad attivita' di lavori, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi infrastrutturali e la cantieristica.
Note all'art. 8: Per i riferimenti della convenzione MARPOL si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, cosi' recita: «Art. 1. (Modello unico di dichiarazione). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a: a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica; b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a). 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, il modello unico di dichiarazione. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.» Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 9
Esenzioni
1. L'Autorita' Marittima puo' esentare una nave che fa scalo dagli obblighi di cui agli articoli 6, 7 comma 1, e 8, qualora vi siano prove sufficienti del rispetto delle seguenti condizioni: a) la nave svolge servizio di linea con scali frequenti e regolari; b) esiste un accordo che garantisce il conferimento dei rifiuti e il pagamento delle tariffe in un porto lungo il tragitto della nave che: 1) e' comprovato da un contratto firmato con un porto o con un'impresa di gestione dei rifiuti e da ricevute di conferimento dei rifiuti; 2) e' stato notificato a tutti i porti lungo la rotta della nave ed e' stato accettato dal porto in cui hanno luogo il conferimento e il pagamento, che puo' essere un porto dell'Unione o un altro porto, nel quale, come stabilito sulla base delle informazioni comunicate per via elettronica in tale parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13 e nel GISIS, sono disponibili impianti adeguati; c) l'esenzione non incide negativamente sulla sicurezza marittima, sulla salute, sulle condizioni di vita e di lavoro a bordo o sull'ambiente marino. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'Autorita' competente in cui e' situato il porto rilascia un certificato di esenzione, in base al formato di cui all'allegato 5, che conferma che la nave rispetta le condizioni e gli obblighi necessari all'applicazione dell'esenzione stessa e ne attesta la durata. 3. Le informazioni di cui al certificato di esenzione sono riportate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili per via elettronica nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13. 4. Le Autorita' competenti assicurano il monitoraggio e la corretta applicazione degli accordi in essere relativi alle navi soggette a esenzioni che fanno scalo nei loro porti per il conferimento e il pagamento. 5. Fatta salva l'esenzione concessa, una nave non procede verso il successivo porto di scalo se e' presente un'insufficiente capacita' di stoccaggio dedicata a tutti i rifiuti che sono gia' stati accumulati e che saranno accumulati nel corso del viaggio previsto della nave fino al successivo porto di scalo. |
| Art. 10
Ispezioni
1. Le Autorita' marittime provvedono a ispezioni, anche casuali, per qualsiasi nave per verificarne la conformita' al presente decreto. 2. Alle attivita' ispettive si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020.
Note all'art. 10: Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 ottobre 2020 (Determinazione delle tariffe per le ispezioni svolte dal Corpo delle capitanerie di porto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2020, n. 306. |
| Art. 11
Modalita' di ispezione
1. L'Autorita' marittima, ai fini della verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente decreto, ispeziona almeno il 15 per cento del numero totale di singole navi che fanno scalo nei propri porti ogni anno. Il numero totale di singole navi che fanno scalo corrisponde al numero medio di singole navi registrate nel triennio precedente nella parte del sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione di cui all'articolo 13. 2. L'Autorita' marittima seleziona le navi da ispezionare mediante il meccanismo unionale basato sul rischio di cui agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva (UE) 2019/883. 3. L'Autorita' marittima che accerta l'inosservanza degli obblighi e degli adempimenti previsti dall'articolo 7 dispone che la nave inadempiente non lasci il porto fino al conferimento dei rifiuti all'impianto di raccolta, tale da garantirne l'ottemperanza. 4. L'Autorita' marittima se accerta che una nave ha lasciato il porto in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto informa immediatamente l'Autorita' marittima del successivo porto di scalo che vieta alla nave stessa di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza delle disposizioni medesime, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16. 5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di ispezione atte a verificare il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 anche da parte dei pescherecci e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.
Note all'art. 11: Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Sistema informativo, di monitoraggio e di applicazione
1. L'attuazione e l'applicazione del presente decreto sono agevolate dal sistema elettronico di comunicazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri, in conformita' agli articoli 13 e 14. |
| Art. 13
Comunicazione e scambio di informazioni
1. La comunicazione e lo scambio di informazioni si basano sul sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet», di cui all'articolo 22-bis, comma 2 e all'allegato III del decreto legislativo n. 196 del 2005. 2. Le Autorita' competenti assicurano che le seguenti informazioni siano comunicate per via elettronica entro 15 giorni in conformita' a quanto previsto dall'articolo 8, commi da 10 a 16, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: a) le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e di partenza di ogni nave che rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 2005 che fa scalo in un porto dello Stato, insieme a un identificativo del porto in questione; b) le informazioni riportate nella notifica anticipata dei rifiuti di cui all'allegato 2; c) le informazioni riportate nella ricevuta di conferimento dei rifiuti di cui all'allegato 3; d) le informazioni riportate nel certificato di esenzione di cui all'allegato 5. 3. Le informazioni di cui all'articolo 5, comma 5 e dell'Allegato A sono disponibili elettronicamente attraverso il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, «SafeSeaNet». E' consentita la consultazione della banca dati ai gestori degli impianti portuali anche in forma aggregata, al fine di poter verificare le esenzioni e deroghe concesse.
Note all'art. 13: Il testo dell'articolo 22-bis e dell'allegato III del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, cosi' recita: «Art. 22-bis. (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet). - 1. L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 14. 2. Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinche' il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione e' riportata nell'allegato III. 3. Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinche' i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorche' operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.» «Allegato III (art. 13, comma 4) Messaggi elettronici e sistema dell'unione per lo scambio di dati marittimi (safeseanet) - 1. Concetto generale e architettura Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, SafeSeaNet, consente di ricevere, conservare, recuperare e scambiare informazioni relative alla sicurezza portuale e marittima, alla protezione dell'ambiente marino e all'efficienza del traffico e del trasporto marittimi. SafeSeaNet e' un sistema specializzato istituito per agevolare lo scambio di informazioni in formato elettronico tra Stati membri e fornire alla Commissione e agli Stati membri le informazioni rilevanti ai sensi della normativa dell'Unione Si compone di una rete di sistemi nazionali SafeSeaNet ubicati in ciascuno Stato membro e di una banca dati centrale SafeSeaNet che funge da punto nodale. Il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi collega tutti i sistemi nazionali SafeSeaNet istituiti in conformita' alla presente direttiva e include il sistema centrale SafeSeaNet. 2. Gestione, funzionamento, sviluppo e manutenzione 2.1. Responsabilita' 2.1.1. Sistemi nazionali SafeSeaNet Gli Stati membri istituiscono e provvedono alla manutenzione di un sistema nazionale SafeSeaNet che consenta lo scambio di dati marittimi tra gli utenti autorizzati sotto la responsabilita' di un'autorita' nazionale competente (NCA). L'NCA e' responsabile della gestione del sistema nazionale, che comprende il coordinamento nazionale degli utenti e dei fornitori di dati, assicura la creazione dei codici ONU/LOCODE, nonche' l'istituzione e il mantenimento della necessaria infrastruttura informatica nazionale e delle procedure descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. Il sistema nazionale SafeSeaNet consente l'interconnessione degli utenti autorizzati sotto la responsabilita' di una NCA e puo' essere reso accessibile ai soggetti operanti nel settore del trasporto marittimo identificati (armatori,agenti, capitani, spedizionieri/caricatori e altri), qualora autorizzati in tal senso dall'NCA, in particolare allo scopo di facilitare la presentazione e la ricezione elettroniche di relazioni ai sensi della normativa comunitaria. 2.1.2. Sistema centrale SafeSeaNet La Commissione e' responsabile della gestione e dello sviluppo a livello di politiche del sistema centrale SafeSeaNet e del controllo del sistema SafeSeaNet, in cooperazione con gli Stati membri, mentre, secondo il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, in cooperazione con gli Stati membri e la Commissione, e' responsabile: dell'attuazione tecnica e della documentazione di SafeSeaNet; dello sviluppo, del funzionamento e dell'integrazione dei messaggi e dei dati elettronici nonche' del mantenimento delle interfacce con il sistema centrale SafeSeaNet, compresi i dati AIS raccolti dal satellite, e i diversi sistemi d'informazione previsti dalla presente direttiva di cui al punto 3. Il sistema centrale SafeSeaNet, che funge da punto nodale, collega tutti i sistemi SafeSeaNet nazionali e crea la necessaria infrastruttura informatica e le necessarie procedure come descritte nel documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3. 2.2. Principi di gestione La Commissione istituisce un gruppo di esperti ad alto livello che adotta il proprio regolamento interno, composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, al fine di: formulare raccomandazioni al fine di migliorare l'efficacia e la sicurezza del sistema, fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo del sistema, assistere la Commissione nella revisione delle prestazioni del sistema, fornire orientamenti adeguati per lo sviluppo della piattaforma di scambio di dati interoperabili che combina le informazioni provenienti da SafeSeaNet con i dati provenienti dagli altri sistemi di informazione di cui al punto 3, approvare il documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' di cui al punto 2.3 e le sue eventuali modifiche, adottare gli orientamenti per la raccolta e la distribuzione di informazioni attraverso SafeSeaNet in relazione alle autorita' competenti designate dagli Stati membri per svolgere le pertinenti funzioni ai sensi della presente direttiva, servire da collegamento con altri consessi lavorativi pertinenti, in particolare il gruppo per la semplificazione amministrativa marittima e i servizi elettronici di informazione. 2.3. Documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita' e documentazione tecnica La Commissione sviluppa e mantiene, in stretta cooperazione con gli Stati membri, un documento di controllo dell'interfaccia e delle funzionalita(IFCD). L'IFCD descrive in dettaglio i requisiti di funzionamento e le procedure applicabili agli elementi nazionali e centrali del sistema SafeSeaNet ai fini della conformita' ai requisiti pertinenti dell'Unione. L'IFCD include norme su: diritti di accesso, orientamenti per la gestione della qualita' dei dati, integrazione di dati, come stabilito al punto 3, e loro distribuzione tramite il sistema SafeSeaNet, procedure operative per l'Agenzia e gli Stati membri che definiscono i meccanismi di controllo per la qualita' dei dati di SafeSeaNet, specifiche concernenti la sicurezza della trasmissione e dello scambio di dati, archiviazione delle informazioni a livello nazionale e centrale. L'IFCD indica i mezzi per la conservazione e disponibilita' delle informazioni sulle merci pericolose inquinanti riguardanti servizi di linea cui e' stata accordata un'esenzione a norma dell'articolo 15. La documentazione tecnica relativa a SafeSeaNet, quali le norme concernenti il formato per lo scambio dei dati, l'interoperabilita' con altri sistemi e applicazioni, i manuali di utilizzo, le specifiche per la sicurezza della rete e le banche dati di riferimento utilizzata per adempiere agli obblighi di segnalazione, e' elaborata e mantenuta dall'Agenzia in cooperazione con gli Stati membri. 3. Scambio e condivisione dei dati Il sistema utilizza norme del settore ed e' in grado di interagire con sistemi pubblici e privati impiegati per creare, fornire e ricevere informazioni all'interno di SafeSeaNet. La Commissione e gli Stati membri cooperano al fine di valutare la fattibilita' e lo sviluppo delle funzionalita' che, per quanto possibile, garantiranno che i fornitori di dati, compresi capitani, armatori, agenti, operatori, spedizionieri/caricatori e le competenti autorita', debbano fornire le informazioni solo una volta, tenendo conto degli obblighi previsti dalla direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri dalla pertinente normativa dell'Unione. L'amministrazione assicura che le informazioni fornite siano disponibili per l'uso in tutti i pertinenti sistemi di segnalazione, notifica, condivisione delle informazioni e VTMIS (sistema di informazione e gestione del traffico marittimo). L'amministrazione sviluppa e mantiene le interfacce necessarie per la trasmissione automatica dei dati per via elettronica verso SafeSeaNet. Il sistema centrale SafeSeaNet e' utilizzato per la diffusione di dati e messaggi elettronici scambiati o condivisi ai sensi della presente direttiva e della pertinente normativa dell'Unione, tra cui: direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3; direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento, inparticolare l'articolo 10; direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, in particolare l'articolo 24; direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, laddove di applica l'articolo 6. Il funzionamento del sistema SafeSeaNet dovrebbe promuovere l'agevolazione e la creazione di uno spazio marittimo europeo senza frontiere. Laddove le norme adottate a livello internazionale permettano l'instradamento di dati LRIT relativi ad imbarcazioni di paesi terzi, SafeSeaNet e' utilizzato per distribuire tra gli Stati membri con un adeguato livello di sicurezza, le informazioni LRIT ricevute in conformita' all'articolo 6-ter della presente direttiva. 4. Sicurezza e diritti di accesso Il sistema centrale SafeSeaNet e i sistemi nazionali SafeSeaNet sono conformi ai requisiti previsti dalla presente direttiva per quanto riguarda la riservatezza delle informazioni nonche' ai principi e alle specifiche in materia di sicurezza descritti nell'IFCD, in particolare per quanto riguarda i diritti di accesso. L'amministrazione identifica tutti gli utenti ai quali sono attribuiti un ruolo e una serie di diritti di accesso conformemente all'IFCD e a quanto stabilito negli artt. 9, 9-bis e 24 del presente decreto legislativo.». Per il testo dell'articolo 8 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 si veda nelle note all'articolo 6. Per i riferimenti della legge 17 dicembre 2012, n. 221 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Registrazione delle ispezioni
1. Le Autorita' competenti assicurano che le informazioni relative alle ispezioni a norma del presente decreto, comprese le informazioni relative ai casi di non conformita' e ai provvedimenti di fermo emessi, siano trasferite senza ritardi alla banca dati sulle ispezioni, istituita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/883, non appena: a) sia stato completato il rapporto di ispezione; b) sia stato revocato il provvedimento di fermo; oppure c) sia stata concessa un'esenzione.
Note all'art. 14: Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 15
Formazione del personale
1. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali provvedono affinche' tutto il personale riceva la formazione idonea per lo svolgimento del proprio lavoro sul trattamento dei rifiuti, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza connessi al trattamento di materiali pericolosi. Le Autorita' competenti e i gestori degli impianti portuali garantiscono altresi' che i requisiti di formazione siano regolarmente aggiornati per rispondere alle sfide dell'innovazione tecnologica. |
| Art. 16
Sanzioni
1. Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), che non provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 258, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, specificatamente stabilite per i casi di violazione degli obblighi di tracciabilita'. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di una nave, diversa da un peschereccio o da un'imbarcazione da diporto che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila. La violazione e' segnalata dall'Autorita' marittima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto che non conferisce i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta, in conformita' all'articolo 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro novecento. 5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili trasmette alla Commissione europea ed al Ministero della transizione ecologica copia delle segnalazioni relative alle inadeguatezze degli impianti di raccolta, di cui all'articolo 4, comma 9. 6. Le disposizioni sanzionatorie del presente articolo, ove piu' favorevoli, si applicano a tutte le violazioni commesse a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore limitatamente ai procedimenti sanzionatori per i quali non sia stata notificata ordinanza-ingiunzione.
Note all'art. 16: Il testo dell'articolo 258, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi' recita: «Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari). - 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione e' effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro e' relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonche' nei casi piu' gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. 3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita' lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unita' lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonche' nei casi di mancato invio alle autorita' competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. 6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 8. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. 9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu' violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalita' definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalita' ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. 11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non e' soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalita' previste dal decreto citato. 12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalita' di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilita', con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilita' di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.». |
| Art. 17
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 18
Clausola di cedevolezza
1. Le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2019/883, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
Note all'art. 18: Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/883 si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 19
Abrogazioni
1. Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e' abrogato. 2. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali» sono soppresse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Cartabia, Ministro della giustizia
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Speranza, Ministro della salute
Guerini, Ministro della difesa
Lamorgese, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 19: Per i riferimenti del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 si veda nelle note alle premesse. Il testo dell'articolo 265 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 265. (Disposizioni transitorie). - 1. Le vigenti norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente decreto. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive competenze, adeguano la previgente normativa di attuazione alla disciplina contenuta nella parte quarta del presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 264, comma 1, lettera i). Ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi continua ad intendersi riferito ai rifiuti pericolosi. 2. In attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera l), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle attivita' produttive, individua con apposito decreto le forme di promozione e di incentivazione per la ricerca e per lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica presso le universita', nonche' presso le imprese e i loro consorzi. 4. Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro centottanta giorni da tale data, puo' essere presentata all'autorita' competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica gia' autorizzati sulla base dei criteri definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorita' competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie. 5. 6. Le aziende siderurgiche e metallurgiche operanti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e sottoposte alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono autorizzate in via transitoria, previa presentazione della relativa domanda, e fino al rilascio o al definitivo diniego dell'autorizzazione medesima, ad utilizzare, impiegandoli nel proprio ciclo produttivo, i rottami ferrosi individuati dal codice GA 430 dell'Allegato II (lista verde dei rifiuti) del regolamento (CE) 1° febbraio 1993, n. 259 e i rottami non ferrosi individuati da codici equivalenti del medesimo Allegato. 6-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attivita' di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi che erano da considerarsi escluse dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006 possono proseguire le attivita' di gestione in essere alle condizioni di cui alle disposizioni previgenti fino al rilascio o al diniego delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di dette attivita' nel nuovo regime. Le relative istanze di autorizzazione o iscrizione sono presentate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
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