Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 190
Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE;
Visto il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e in particolare l'articolo 26;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, recante regolamento di attuazione dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, concernente regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130;
Visto il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole:
«Titolo I - CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI»;
b) dopo l'articolo 7-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente titolo:

«Titolo I-bis
OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

Capo I
(Disposizioni di carattere generale)

Art. 7-quinquies (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:
a) «obbligazioni bancarie garantite»: le obbligazioni emesse da banche nell'ambito delle operazioni indicate all'articolo 7-sexies;
b) «attivi idonei»: gli attivi indicati agli articoli 7-novies e 7-decies;
c) «attivita' liquide»: le attivita' indicate all'articolo 7-duodecies;
d) «banca emittente»: la banca che emette le obbligazioni bancarie garantite nell'ambito dell'operazione indicata all'articolo 7-sexies;
e) «societa' cessionaria»: la societa' indicata all'articolo 7-septies;
f) «patrimonio separato»: il patrimonio della societa' cessionaria costituito dalle attivita' cedute e dalle altre attivita' segregate ai sensi all'articolo 7-octies, comma 2, nell'ambito di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite;
g) «programma di emissione»: il programma di attivita' relativo all'emissione di obbligazioni bancarie garantite nel corso di un determinato periodo di tempo, anche pluriennale, e le correlate operazioni di cessione di attivi idonei, in cui i volumi previsti e le caratteristiche degli strumenti e dei contratti siano individuati in misura sufficientemente determinata e autorizzati dalla Banca d'Italia;
h) «deflusso netto di liquidita'»: i deflussi per i pagamenti in scadenza in un determinato giorno di calendario, inclusi i pagamenti per capitale e interessi e i pagamenti dovuti in relazione ai contratti derivati del programma di emissione, al netto degli afflussi per pagamenti in scadenza nello stesso giorno di calendario per i diritti di credito connessi alle attivita' di copertura;
i) «Stati ammessi»: gli Stati appartenenti allo Spazio economico europeo e la Confederazione elvetica.
Art. 7-sexies (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano all'emissione da parte delle banche di obbligazioni bancarie garantite nell'ambito di operazioni realizzate mediante:
a) la cessione da parte di banche, anche diverse dalla banca emittente, alla societa' cessionaria di attivi idonei costituiti in patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7-octies;
b) l'erogazione alla societa' cessionaria di un finanziamento concesso o garantito dalla banca cedente o da altra banca, per l'acquisto degli attivi idonei;
c) la prestazione da parte della societa' cessionaria della garanzia prevista all'articolo 7-quaterdecies in favore dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, nei limiti del relativo patrimonio separato.
Art. 7-septies (Societa' cessionaria). - 1. La societa' cessionaria ha per oggetto esclusivo l'acquisto di attivi idonei e la prestazione di garanzie nell'ambito delle operazioni previste dall'articolo 7-sexies.
2. La societa' cessionaria si costituisce in forma di societa' di capitali. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti per finalita' statistiche, la Banca d'Italia, in base alle deliberazioni del CICR, puo' imporre alla societa' cessionaria obblighi di segnalazione ulteriori relativi agli attivi idonei al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti cui gli attivi si riferiscono.
3. Alla societa' cessionaria si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze con regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 7-octies (Patrimonio separato). - 1. Alle operazioni di cui all'articolo 7-sexies si applicano le disposizioni dell'articolo 3, commi 2, 2-bis e 2-ter, dell'articolo 4 e dell'articolo 6, comma 2, salvo quanto specificato nei commi seguenti.
2. Gli attivi idonei, unitamente ai relativi elementi accessori, inclusi nel patrimonio separato della societa' cessionaria e le somme corrisposte dai relativi debitori, il diritto di credito connesso ai contratti di assicurazione contro il rischio danni ai sensi dell'articolo 7-novies, comma 2, lettera a), nonche' ogni altro credito maturato dalla societa' cessionaria nel contesto dell'operazione di cui all'articolo 7-sexies sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, inclusi quelli indicati all'articolo 7-decies, e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui all'articolo 7-sexies, lettera b).
3. Le disposizioni degli articoli 3, commi 2, 2-bis e 2-ter e 4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti indicati al comma 2 del presente articolo.
4. Alle cessioni di cui all'articolo 7-sexies non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi alla societa' cessionaria e alla garanzia prestata dalla medesima societa' si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Capo II
(Attivi idonei)

Art. 7-novies (Attivi idonei). - 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies sono considerati attivi idonei le seguenti categorie di attivita':
a) attivita' ammissibili ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, a condizione che la banca emittente rispetti gli obblighi previsti all'articolo 129, paragrafi da 1-bis a 3, di tale regolamento;
b) attivita' liquide previste all'articolo 7-duodecies.
2. Le attivita' ammissibili sono considerate attivi idonei al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) nel caso siano assistite da garanzie reali, i beni posti a garanzia sono situati in uno Stato ammesso, sono assicurati contro il rischio danni e, nel caso di immobili residenziali e non residenziali situati in uno Stato ammesso diverso da uno Stato membro dell'Unione europea, la garanzia e' opponibile in tutte le giurisdizioni pertinenti e puo' essere escussa in tempi ragionevoli;
b) nel caso di crediti garantiti da ipoteca su immobili residenziali e non residenziali, la cessione e' successiva al decorso dei termini per la revocatoria della costituzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e delle analoghe disposizioni contenute nelle leggi di altri Stati ammessi;
c) nel caso di attivita' ammissibili non originate direttamente dalla banca emittente, questa ha effettuato una valutazione del merito di credito dei debitori prima della cessione o ha verificato l'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito adottati dal soggetto che ha originato le attivita' ammissibili;
d) nel caso di contratti derivati indicati dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013, ricorrono le condizioni previste dall'articolo 7-decies.
3. Le banche emittenti si dotano di processi e metodologie volte ad assicurare la conformita' delle attivita' cedute con le previsioni del presente articolo e per la valutazione e il monitoraggio delle garanzie reali che assistono le attivita' ammissibili indicate al comma 1, lettera a). L'inclusione delle attivita' cedute nel patrimonio separato e' adeguatamente documentata.
4. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo, individuando in particolare: i criteri per la valutazione delle garanzie reali al momento dell'inclusione dell'attivita' nel patrimonio separato, tenuto conto della normativa sulla determinazione dei requisiti prudenziali delle banche; i requisiti di idoneita', professionalita' del valutatore indipendente; le procedure per verificare che le garanzie reali siano adeguatamente assicurate contro il rischio danni; le modalita' di verifica dell'idoneita' dei criteri di valutazione del merito di credito indicati al comma 2, lettera c).
Art. 7-decies (Contratti derivati). - 1. Nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies contratti derivati sono considerati attivi idonei quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sono stipulati in forma scritta;
b) sono adeguatamente documentati;
c) hanno esclusivamente finalita' di copertura dei rischi insiti nelle attivita' incluse nel patrimonio separato, il loro volume e' adeguato in caso di riduzione dell'entita' del rischio coperto e sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere;
d) non possono essere risolti nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa o risoluzione o, nel caso in cui la banca emittente sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, sia previsto il trasferimento dei contratti derivati in capo ad una controparte che rispetti i requisiti previsti alla lettera e) oppure la sottoscrizione di nuovi contratti derivati con una controparte che rispetti i requisiti previsti dalla lettera e);
e) sono stipulati con controparti che rispettino livelli minimi di ammissibilita' previsti all'articolo 129, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013;
f) i margini e le attivita' acquisite dalla societa' cessionaria a titolo di garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti derivati sono segregati ai sensi dell'articolo 7-octies, comma 2.
2. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alla documentazione da fornire ai fini del comma 1, lettera b), e ai livelli di ammissibilita' delle controparti indicate alla lettera e) secondo quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1-bis, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013.

Capo III
(Requisiti di copertura e liquidita')

Art. 7-undecies (Requisiti di copertura). - 1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che:
a) il valore nominale complessivo degli attivi idonei inclusi nel patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
b) il valore attuale netto delle attivita' facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell'operazione gravanti sulla societa' cessionaria, inclusi i costi attesi relativi alla manutenzione e alla gestione in caso di liquidazione del programma di emissione e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
c) gli interessi e gli altri proventi generati dalle attivita' facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della societa' cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi e i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura.
2. Nel calcolo dei rapporti indicati al comma 1, la banca emittente si attiene ai criteri di seguito indicati:
a) i crediti non garantiti, nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, non contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo;
b) i costi di manutenzione e gestione in caso di liquidazione del programma di emissione indicati al comma 1, lettera b), possono essere calcolati anche in misura forfettaria;
c) le attivita' liquide di cui all'articolo 7-duodecies contribuiscono al calcolo dei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo a condizione che soddisfino le condizioni per essere qualificate attivita' ammissibili di cui all'articolo 7-novies, comma 1, lettera a);
d) il calcolo degli interessi generati dalle attivita' facenti parte del patrimonio separato e di quelli dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere di cui al comma 1, lettera c), e' effettuato in base a criteri prudenti e coerenti con i principi contabili applicabili;
e) i derivati che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 7-decies:
1) sono esclusi dal calcolo del rapporto indicato al comma 1, lettera a);
2) sono inclusi nel calcolo del valore netto delle attivita' facenti parte del patrimonio separato indicato al comma 1, lettera b), al costo corrente di sostituzione, tenendo conto degli effetti dei contratti di novazione e di altri accordi di compensazione, in conformita' a quanto previsto dalla parte 3, titolo II, capitolo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;
3) sono inclusi nel calcolo degli interessi ed altri proventi indicati al comma 1, lettera c);
f) le metodologie di calcolo del numeratore e del denominatore dei rapporti indicati al comma 1 sono basate sui criteri coerenti tra loro.
3. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, anche con riferimento alle modalita' di calcolo dei requisiti di copertura e con riferimento al livello minimo di eccesso di garanzia ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.
Art. 7-duodecies (Requisito per la riserva di liquidita'). - 1. La banca emittente assicura in via continuativa, per l'intera durata del programma di emissione, che le attivita' facenti parte del patrimonio separato comprendano una riserva di liquidita' pari almeno al deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' dei successivi centottanta giorni.
2. La riserva di liquidita' di cui al comma 1 e' composta dalle seguenti attivita':
a) attivita' liquide di elevata qualita' ai sensi del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, adottato a norma dell'articolo 460 del regolamento (UE) n. 575/2013, che non siano state emesse dalla banca stessa, dalla sua impresa madre, salvo che quest'ultima sia un organismo del settore pubblico diverso da una banca, da una filiazione della banca emittente o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una societa' veicolo per la cartolarizzazione con cui la banca ha stretti legami;
b) esposizioni con durata originaria pari o inferiore a novanta giorni verso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1 o 2 oppure depositi a breve termine presso banche che siano classificate nelle classi di merito di credito 1, 2 o 3, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 129, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019.
3. Le attivita' non garantite indicate al comma 2 non sono incluse nella riserva di liquidita' nel caso in cui intervenga un default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4. In caso di programmi di emissione che prevedano l'estensione della scadenza delle obbligazioni ai sensi dell'articolo 7-terdecies, il calcolo del deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' e' basato sulla data ultima di scadenza.
Art. 7-terdecies (Scadenze estensibili). - 1. I programmi di emissione possono prevedere l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni nei seguenti casi:
a) inadempimento, come previsto dalla disciplina contrattuale che regola il programma o l'emissione, da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, se la cessionaria non e' in grado di adempiere al pagamento nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti, incluse le controparti in derivati, che hanno rango pari o superiore a quello dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
b) attivazione da parte dell'autorita' competente delle misure di intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo I, del testo unico bancario nei confronti della banca emittente;
c) accertamento dei presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, da parte dell'autorita' competente all'esercizio della vigilanza sulla banca emittente o dell'autorita' di risoluzione.
2. L'attivazione di clausole di estensione della scadenza non incide sulla gerarchia applicabile in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente ne' sull'ordine dei pagamenti originariamente previsto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7-octies, 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies.
3. La possibilita' di estensione e le relative condizioni sono formalizzate per iscritto nella documentazione contrattuale che disciplina l'emissione; essa consente di determinare in ogni momento la data di scadenza finale delle obbligazioni bancarie garantite.
4. Le informazioni fornite agli investitori sulla struttura delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite includono una descrizione delle clausole di estensione della scadenza, comprese le condizioni di attivazione e le conseguenze in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente.
5. La banca emittente informa prontamente la Banca d'Italia in ordine all'attivazione di clausole di estensione della scadenza.
6. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alle modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni indicate al comma 5.

Capo IV
(Obblighi della banca emittente e della societa' cessionaria)

Art. 7-quaterdecies (Garanzia della societa' cessionaria). - 1. La garanzia indicata all'articolo 7-sexies, lettera c), prestata dalla societa' cessionaria nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei limiti del patrimonio separato, e' irrevocabile, a prima richiesta, incondizionata e autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente. A tale garanzia non si applicano le disposizioni degli articoli 1939, 1941, primo comma, 1944, secondo comma, 1945, 1955, 1956 e 1957 del codice civile.
2. In caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la societa' cessionaria provvede all'adempimento nei termini e alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato. Gli effetti in capo alla banca emittente della decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 1186 del codice civile, anche derivanti da eventi contrattualmente previsti, non si estendono in capo alla societa' cessionaria in relazione alla garanzia rilasciata dalla medesima.
3. In caso di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione della banca emittente, la societa' cessionaria provvede nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite nei termini e alle condizioni originariamente convenuti. La societa' cessionaria esercita in via esclusiva i diritti dei portatori dei titoli nei confronti della banca in liquidazione secondo la disciplina applicabile a quest'ultima. Le somme rivenienti dall'esercizio di tali diritti sono comprese nel patrimonio separato. In caso di sospensione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 74 del testo unico bancario, la societa' cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all'adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione. Per le somme pagate la societa' cessionaria esercita il regresso nei confronti della banca.
4. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, i portatori delle obbligazioni bancarie garantite concorrono nelle ripartizioni dell'attivo della stessa, per quanto residua a seguito dell'escussione della garanzia indicata al comma 1, con i creditori chirografari della banca emittente incluse, nel caso previsto all'articolo 7-quinquiesdecies, comma 2, le controparti in derivati.
Art. 7-quinquiesdecies (Garanzia della banca emittente sui contratti derivati). - 1. In caso di incapienza del patrimonio separato della societa' cessionaria, la banca emittente risponde con il proprio patrimonio, per quanto ancora dovuto, delle obbligazioni assunte dalla societa' cessionaria nei confronti delle controparti in derivati previsti dall'articolo 7-decies.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, le controparti in derivati indicati all'articolo 7-decies concorrono, per quanto loro ancora dovuto, con i creditori chirografari della banca emittente e con i portatori delle obbligazioni bancarie garantite nelle ripartizioni dell'attivo della stessa.
Art. 7-sexiesdecies (Societa' di controllo dell'aggregato di copertura). - 1. La banca emittente incarica un soggetto abilitato alla revisione legale dei conti del controllo, in via continuativa, sulla regolarita' delle operazioni di cui all'articolo 7-sexies e, in particolare, sul rispetto degli articoli da 7-octies a 7-terdecies e dell'articolo 7-septiesdecies e delle relative disposizioni attuative. La banca assicura alla societa' incaricata l'accesso alle informazioni necessarie per l'espletamento del proprio incarico.
2. La societa' individuata al comma 1 soddisfa i requisiti, anche in termini di indipendenza e separatezza, previsti dalla Banca d'Italia. La perdita di tali requisiti costituisce causa di revoca dell'incarico.
3. La societa' individuata al comma 1 comunica almeno annualmente alla Banca d'Italia l'esito dei controlli effettuati. Si applica l'articolo 52 del testo unico bancario.
Art. 7-septiesdecies (Informativa al pubblico). - 1. La banca emittente pubblica, almeno su base trimestrale, informazioni sui programmi di emissione tali da consentire agli investitori di procedere ad una valutazione informata delle emissioni e dei rischi ad esse connessi.
2. La banca emittente pubblica le informazioni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.

Capo V
(Vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite)

Art. 7-octiesdecies (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Titolo, al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche emittenti, la stabilita' del mercato e la tutela dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca d'Italia esercita, in quanto compatibili, i poteri previsti dal Titolo III, Capi I e II, del testo unico bancario.
3. La vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite ai sensi del presente articolo e' esercitata senza pregiudizio dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal testo unico bancario e alla Banca d'Italia e alla Consob dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalita' ivi previste, con particolare riguardo ai poteri attribuiti alla Consob in materia di appello al pubblico risparmio.
Art. 7-noviesdecies (Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite). - 1. La Banca d'Italia autorizza il programma per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca avente sede legale in Italia quando risulti assicurato il rispetto delle finalita' previste dall'art. 7-octiesdecies. A tal fine, la Banca d'Italia verifica il rispetto almeno delle seguenti condizioni: (i) sia definito il programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite; (ii) le politiche, i processi e le metodologie, incluse quelle relative all'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, siano adeguate ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione; (iii) il personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di obbligazioni bancarie garantite disponga di adeguate qualifiche e competenze; (iv) sia assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente Titolo e dalle relative disposizioni attuative. Successivamente all'autorizzazione, la Banca d'Italia provvede ad includere l'informazione nell'albo indicato all'articolo 13 del testo unico bancario.
2. La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 quando:
a) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle condizioni per il rilascio della autorizzazione prevista al comma 1.
Art. 7-vicies (Collaborazione tra autorita'). - 1. Per l'esercizio dei poteri previsti dal presente Titolo, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 7 del testo unico bancario, la Banca d'Italia, in qualita' di autorita' di vigilanza sull'emissione di obbligazioni bancarie garantite, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorita' degli altri Stati membri designate ai sensi delle disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2162 e, ove previsto, con l'amministratore speciale indicato all'articolo 20 della medesima direttiva nei casi ivi specificati.
Art. 7-viciessemel (Disciplina e procedura sanzionatoria). - 1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 144, comma 1, del testo unico bancario, nonche' della societa' di controllo dell'aggregato di copertura e della societa' cessionaria, la Banca d'Italia applica le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinquies del testo unico bancario in caso di inosservanza degli articoli da 7-septies a 7-septiesdecies, dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unico bancario.
2. Si applicano le disposizioni in materia di procedura previste dagli articoli 145 e 145-ter. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo 145-quater del testo unico bancario.

Capo VI
(Marchio)

Art. 7-viciesbis (Marchio). - 1. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo possono essere commercializzate utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea».
2. Le obbligazioni bancarie garantite emesse ai sensi del presente Titolo che soddisfino anche i requisiti di cui all'articolo 129 del regolamento (UE) n. 575/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2160/2019, possono essere commercializzate utilizzando il marchio «obbligazione garantita europea (premium)».
3. La lista delle obbligazioni che utilizzano il marchio indicato ai commi 1 e 2 e' pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia.

Capo VII
(Disposizioni fiscali)

Art. 7-viciester (Disposizioni fiscali). - 1. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le operazioni di cui all'articolo 7-sexies come non effettuate e gli attivi idonei che hanno formato oggetto di cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio degli attivi idonei, e il finanziamento di cui all'articolo 7-sexies, comma 1, lettera b), e' concesso o garantito dalla medesima banca cedente.

Capo VIII
(Obbligazioni bancarie collateralizzate)

Art. 7-viciesquater (Cessione di ulteriori crediti e titoli). - 1. Le disposizioni del presente Titolo e le relative disposizioni attuative si applicano, in quanto compatibili, alle obbligazioni emesse da banche nell'ambito di operazioni conformi allo schema previsto dall'articolo 7-sexies e in cui siano cedute alla societa' cessionaria obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. I crediti e i titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni previste al presente articolo, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-sexies.»

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328.
- Il regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le
esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. e'
pubblicato nella G.U.U.E. 18 dicembre 2019, n. L 328.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il testo dell'articolo 26 della legge 22 aprile 2021,
n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
Legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 26. (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa
all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza
pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la
direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/2160, che modifica il regolamento
(UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto
forma di obbligazioni garantite). - 1. Nell'esercizio della
delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e
per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo
osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le
modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e
integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/2162,
incluso l'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste;
b) individuare nella Banca d'Italia l'autorita'
competente a esercitare la vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della
direttiva (UE) 2019/2162;
c) attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri
per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza
pubblica delle obbligazioni garantite in conformita'
all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
d) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria
adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei
propri poteri regolamentari, tiene conto degli orientamenti
emanati dalle autorita' di vigilanza europee;
e) apportare alla disciplina delle sanzioni
amministrative previste al titolo VIII del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche
e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia
abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure
amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva
(UE) 2019/2162 per le violazioni ivi indicate, nel rispetto
dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle
disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio
del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, e
anche tenuto conto del regime di pubblicazione previsto
dall'articolo 24 della medesima direttiva, fatti salvi i
poteri attribuiti alla CONSOB in materia di offerta al
pubblico di sottoscrizione e vendita ai sensi della parte
V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) con riferimento al requisito per la riserva di
liquidita' dell'aggregato di copertura, avvalersi delle
facolta' di cui all'articolo 16, paragrafi 4 e 5, della
direttiva (UE) 2019/2162;
g) con riferimento all'emissione di obbligazioni
garantite con strutture delle scadenze estensibili,
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 17 della
direttiva (UE) 2019/2162;
h) attribuire all'autorita' competente per la
vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite la facolta'
di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 1 del
regolamento (UE) 2019/2160, di fissare per le obbligazioni
garantite un livello minimo di eccesso di garanzia
inferiore al livello fissato dal medesimo articolo;
i) apportare alla normativa vigente e, in
particolare, alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le
modifiche e le integrazioni necessarie per coordinare le
disposizioni in materia di obbligazioni garantite da
crediti nei confronti di piccole e medie imprese con il
quadro normativo armonizzato per le obbligazioni garantite
europee.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993,
n. 230, S.O.
- La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2006, n. 310 (Regolamento di attuazione
dell'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in
materia di obbligazioni bancarie garantite) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2007, n. 25.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia
di intermediari finanziari in attuazione degli articoli
106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter,
comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105.

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 1 della citata legge 30 aprile
1999, n. 130, cosi' recita:
«Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri,
individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di
crediti, quando ricorrono i seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista
dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori
ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti
ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla societa'
cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi, dalla stessa o da altra societa', o
derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte
di soggetti autorizzati all'attivita' di concessione di
finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti,
nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso
della concessione di finanziamenti, i riferimenti,
contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla
presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i
riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti
ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del
soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.
1-bis. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la
sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli
similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque
titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi
e convertibili, da parte della societa' di
cartolarizzazione. Nel caso di operazioni realizzate
mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai
debitori ceduti si intendono riferiti alla societa'
emittente i titoli. Nel caso in cui i titoli emessi dalla
societa' di cartolarizzazione siano destinati a investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i
titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una
societa' di cartolarizzazione possono essere emessi anche
in deroga all'articolo 2483, secondo comma, del codice
civile e il requisito della quotazione previsto
dall'articolo 2412 del medesimo codice si considera
soddisfatto rispetto alle obbligazioni anche in caso di
quotazione dei soli titoli emessi dalla societa' di
cartolarizzazione.
1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui
all'articolo 3 possono, anche contestualmente e in aggiunta
alle operazioni realizzate con le modalita' di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo ovvero all'articolo 7,
comma 1, lettera a), concedere finanziamenti nei confronti
di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle imprese
che presentino un totale di bilancio inferiore a 2 milioni
di euro, direttamente ovvero per il tramite di una banca o
di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati
da una banca o da un intermediario finanziario iscritto
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, i
quali possono svolgere altresi' i compiti indicati
all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare
l'erogazione dei finanziamenti siano destinati ad
investitori qualificati come definiti ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui
alla lettera a) trattenga un significativo interesse
economico nell'operazione, nel rispetto delle modalita'
stabilite dalle disposizioni di attuazione della Banca
d'Italia.
1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al
comma 1-ter abbia luogo per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso,
ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione
o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo
costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si
applica altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della
presente legge.
2. Nella presente legge si intende per «testo unico
bancario» il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, recante il testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.».
- Il testo dell'articolo 7-quater, della citata legge
30 aprile 1999, n. 130, cosi' recita:
«Art. 7-quater. (Cessione di ulteriori crediti e
titoli). - 1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e
7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si
applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi
ad oggetto obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali
finanziarie, crediti garantiti da ipoteca navale, crediti
nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti
da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti della medesima natura. Tali
crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa'
facenti parte di un gruppo bancario (58).
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo
7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente
articolo con riferimento ai medesimi profili ivi
menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie
di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, e regola
l'emissione di titoli di cui al presente articolo
differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo
7-bis.».
 
Art. 2

Abrogazioni

1. Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono abrogati.
2. Il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2006, n. 310, e' abrogato.
3. Il decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, del 12 aprile 2007, n. 213, e' abrogato.

Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 7-bis e 7-ter della citata
legge 30 aprile 1999, n. 130, cosi' recita:
«Art. 7-bis. (Obbligazioni bancarie garantite). - 1.
Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis,
2-ter e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si
applicano, salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del
presente articolo, alle operazioni aventi ad oggetto le
cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle
medesime, anche individuabili in blocco, nonche' di titoli
emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione
aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate
da banche in favore di societa' il cui oggetto esclusivo
sia l'acquisto di tali crediti e titoli, mediante
l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche
dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le
obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' di
cui al comma 1 e le somme corrisposte dai relativi debitori
sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai
sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori
delle obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti
dei contratti derivati con finalita' di copertura dei
rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi
dell'operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso
dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e
4, comma 2, si applicano a beneficio dei soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo. A tali fini, per portatori
di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni
di cui al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano
gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi
dalla banca cedente, e' dato avviso mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle
pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti
concessi alle societa' di cui al comma 1 e alla garanzia
prestata dalle medesime societa' si applica l'articolo 67,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Banca d'Italia, adotta disposizioni di
attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in
particolare, il rapporto massimo tra le obbligazioni
oggetto di garanzia e le attivita' cedute, la tipologia di
tali attivita' e di quelle, dagli equivalenti profili di
rischio, utilizzabili per la loro successiva integrazione,
nonche' le caratteristiche della garanzia di cui al comma
1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo. Tali disposizioni disciplinano anche i
requisiti delle banche emittenti, i criteri che le banche
cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei
titoli ceduti e le relative modalita' di integrazione,
nonche' i controlli che le banche effettuano per il
rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo,
anche per il tramite di societa' di revisione allo scopo
incaricate.
7. Ogni imposta e tassa e' dovuta considerando le
operazioni di cui al comma 1 come non effettuate e i
crediti e i titoli che hanno formato oggetto di cessione
come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le
cessioni e' pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore
di iscrizione in bilancio dei crediti e dei titoli, e il
finanziamento di cui al comma 1 e' concesso o garantito
dalla medesima banca cedente.»
«Art. 7-ter. (Norme applicabili). - 1. Alla
costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i
crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e
alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai
sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per
garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse
da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.
1-bis. Ai soggetti cessionari di cui all'articolo
7-bis si applicano, nei limiti stabiliti dal Ministro
dell'economia e delle finanze con regolamento emanato,
sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni
previste per gli intermediari finanziari dal Titolo V del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
- Per il testo dell'articolo 7-quater della citata
legge 30 aprile 1999, n. 130, si veda nelle note
all'articolo 1.
- Per i riferimenti normativi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2006, n. 310, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
2. Le disposizioni attuative del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificate dal presente decreto, sono adottate entro l'8 luglio 2022.
3. Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative. Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori alla data di applicazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l'articolo 7-noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata dal presente decreto.
4. Alle obbligazioni bancarie garantite emesse prima della data di applicazione indicata al comma 2 si applicano gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater della legge 30 aprile 1999, n. 130, nella versione precedente alle modifiche apportate con il presente decreto legislativo, e le relative disposizioni di attuazione. Su queste obbligazioni, la Banca d'Italia esercita i poteri previsti dall'articolo 7-octiesdecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto.
5. Fino alla data di entrata in vigore di disposizioni che consentano l'eliminazione della sovrapposizione, per i primi trenta giorni, del requisito di copertura di liquidita' previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/61 e della riserva di liquidita' del patrimonio separato prevista all'articolo 7-duodecies della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto, il deflusso netto cumulativo massimo di liquidita' previsto dallo stesso articolo 7-duodecies, comma 1, dovra' essere calcolato su un periodo che va dal trentunesimo al centottantesimo giorno successivo.
6. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione previste al comma 2, le disposizioni normative che rinviano o comunque fanno riferimento a norme modificate o sostituite della legge 30 aprile 1999, n. 130, si intendono riferite alle disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, come introdotto dal presente decreto, in quanto compatibili.
7. Le obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 4 possono essere commercializzate come "obbligazione garantita" ai sensi della direttiva (UE) 2019/2162.

Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 7-bis e 7-ter della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Per il testo dell'articolo 7-quater della legge 30
aprile 1999, n. 130, si veda nelle note all'articolo 1.
- Il regolamento delegato (UE) 2015/61 che integra il
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura
della liquidita' per gli enti creditizi (Testo rilevante ai
fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 gennaio
2015, n. L 11.
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2019/2162, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia