Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 192
Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2019-2020), e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 4);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
Vista la direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra gli Stati membri;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie;
Visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto;
Visto il regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del monitoraggio della corretta applicazione del regime di call-off stock;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con
modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 38-bis, e' inserito il seguente:
«Art. 38-ter (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call- off stock"). - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nello Stato;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identita' e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.
2. L'acquisto intracomunitario, se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, purche' i beni siano acquistati entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):
a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato se, entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
5. L'acquisto intracomunitario e' effettuato dal soggetto che entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nello Stato sostituisce il soggetto passivo destinatario della cessione purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.»;
b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente:
«2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.»;
c) dopo l'articolo 41, sono inseriti i seguenti:
«Art. 41-bis (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call-off stock"). - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
c) il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.
2. La cessione intracomunitaria e' effettuata ai sensi del comma 1 se la proprieta' dei beni e' trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprieta' dei beni.
3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):
a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;
c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne e' accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.
4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
5. La disposizione di cui al comma 1 continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione e' sostituito da un altro soggetto passivo purche', al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal medesimo comma 1 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.
Art. 41-ter (Cessioni a catena). - 1. Ai fini del presente articolo:
a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;
b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.
2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.
3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
d) all'articolo 50:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) al comma 2, le parole «Agli effetti della disposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter»;
3) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole «da questi ultimi ricevuti» sono inserite le seguenti: «indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-ter».

N O T E
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato A della
legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea
2019-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni
aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di
presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di
recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio(termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE(termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
- Il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici. (12)
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'art. 31 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'art. 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni
delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute
fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul
valore aggiunto e' pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre
2006, n. L 347.
- La direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra gli Stati membri e'
pubblicata nella G.U.U.E. 7 dicembre 2018, n. L 311.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del
Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di
applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al
sistema Comune di imposta sul valore aggiunto e' pubblicato
nella G.U.U.E. 23 marzo 2011, n. L 77.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del
Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio per quanto
riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni
intracomunitarie e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre
2018, n. L 311.
- Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7
ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e
alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore
aggiunto e' pubblicato nella G.U.U.E. 12 ottobre 2010, n. L
268.
- Il regolamento (UE) 2018/1909 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010
per quanto riguarda lo scambio di informazioni ai fini del
monitoraggio della corretta applicazione del regime di
call-off stock e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 dicembre
2018, n. L 311.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11
novembre 1972, n. 292, S.O.
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203, e' convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n.
255.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge 29 ottobre 1993, n. 427
si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 41 del citato decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili).
- 1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni,
trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro,
dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto,
nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti,
associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i
beni possono essere sottoposti per conto del cessionario,
ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
b) le vendite a distanza intracomunitarie di beni
spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato
membro dell'Unione europea. La disposizione non si applica
qualora il cedente sia un soggetto stabilito nel territorio
dello Stato e ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: 1) il cedente non e' stabilito anche in un
altro Stato membro dell'Unione europea; 2) l'ammontare
complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti
non soggetti passivi d'imposta, stabiliti in Stati membri
dell'Unione europea diversi dall'Italia, di cui
all'articolo 7-octies, comma 3, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
delle vendite a distanza intracomunitarie di beni
nell'Unione europea non ha superato nell'anno solare
precedente 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso,
tale limite non e' superato; 3) il cedente non ha optato
per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro; in
tal caso l'opzione e' comunicata all'ufficio nella
dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima e' stata
esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata e
comunque per almeno due anni;
b-bis) le vendite a distanza di beni importati da
territori terzi o paesi terzi nel territorio dello Stato
spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato
membro;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a)
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o
spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli
acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate
nell'esercizio di imprese, arti e professioni e anche se
l'acquirente non e' soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante un sistema di gas naturale situato
nel territorio dell'Unione europea o una rete connessa a un
tale sistema, le cessioni di energia elettrica e le
cessioni di calore o di freddo mediante reti di
riscaldamento o di raffreddamento, nonche' le cessioni di
beni effettuate dai soggetti che applicano, agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia.
2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e
al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non
imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato
il numero di identificazione agli stessi attribuito da un
altro Stato membro e che il cedente abbia compilato
l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia
debitamente giustificato l'incompleta o mancata
compilazione dello stesso.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non
si applica per i beni inviati in altro Stato membro,
oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o
di manipolazioni usuali indicate nell'art. 38, comma 5,
lettera a), se i beni sono successivamente trasportati o
spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel
territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro
Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per
l'esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati
beneficerebbero della ammissione temporanea in totale
esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, sono computabili ai fini della determinazione
della percentuale e dei limiti ivi considerati.».
- Il testo dell'art. 50 del citato decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - 1. (abrogato)
2. Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter
l'ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e
professioni, e secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze , conferma la validita' del numero
di identificazione attribuito al cessionario o committente
da altro Stato membro della Comunita' economica europea,
nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari soggetti
all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il
proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti
delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi
di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e
professioni.
4. I soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, che non hanno optato
per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei loro
confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
ad imposta. La dichiarazione e' presentata, in via
telematica, anteriormente all'effettuazione di ciascun
acquisto; l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a
seguito di dichiarazione, redatta in conformita' ad
apposito modello approvato con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, resa dai soggetti interessati
al momento del superamento del limite di cui all'articolo
38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato
della Comunita' economica europea o da questo provenienti
in base ad uno dei titoli non traslativi di cui all'art.
38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
5-bis. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di
beni effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli
41-bis e 38-ter sono annotati dal destinatario della
cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e
conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti presentano, anche per finalita'
statistiche, in via telematica all'Agenzia delle dogane e
dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e
degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei
confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi
ricevuti indicando separatamente le cessioni e gli acquisti
intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 41-bis e 38-ter. I soggetti di cui all'articolo
7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 presentano l'elenco
riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni
ricevuti da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con
l'Istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del
comma 6-ter, sono definite significative misure di
semplificazione degli obblighi comunicativi dei
contribuenti finalizzate a garantire anche la qualita' e
completezza delle informazioni statistiche richieste dai
regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni
prevedendo, in particolare, che il numero dei soggetti
obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai
periodi precedenti sia ridotto al minimo, diminuendo la
platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con
obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto
dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa
dell'Unione europea. A seguito di eventuali modifiche dei
regolamenti dell'Unione europea, con analogo provvedimento,
sono definite ulteriori misure di semplificazione delle
comunicazioni richieste.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabiliti le
modalita' ed i termini per la presentazione degli elenchi
di cui al comma 6, tenendo conto delle richieste formulate
dall'Istituto nazionale di statistica.
6-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia
delle entrate e d'intesa con l'Istituto nazionale di
statistica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della presente disposizione, sono approvati i
modelli e le relative istruzioni applicative, le
caratteristiche tecniche per la trasmissione, nonche' le
procedure ed i termini per l'invio dei dati all'Istituto
nazionale di statistica.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata
emessa fattura o pagato in tutto o in parte il
corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui
al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale
e' stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per
l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
[8. Con l'osservanza delle prescrizioni stabilite con
decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti
e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia
di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti
intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in
tali depositi nonche' le cessioni e le prestazioni di
servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati
senza pagamento di imposta; la disposizione si applica
anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei
casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati
ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi
doganali, depositi franchi e nei punti franchi.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Cartabia, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia