Gazzetta n. 285 del 30 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Dato a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cingolani, Ministro della
transizione ecologica

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Franceschini, Ministro della
cultura

Patuanelli, Ministro delle
politiche agricole alimentari e
forestali

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, Il Guardasigilli: Cartabia
 


N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella G.U.R.I. 12 settembre 1988, n. 214:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La direttiva 2018/2001/UE del 11 dicembre 2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e' pubblicata
nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- La direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 (relativa a norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
giugno 2019, n. L 158.
- Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 30 giugno 2021 (che istituisce il
quadro per il conseguimento della neutralita' climatica e
che modifica il regolamento CE n. 401/2009 e il regolamento
UE n. 2018/1999 - Normativa europea sul clima) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2021, n. L 243.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 12 della legge
22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2019-2020) pubblicata nella G.U.R.I 23 aprile 2021, n. 97:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). -
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli
obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per
l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali,
della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche' delle
specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, quali capannoni
industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri
scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le
disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche'
tenendo in considerazione la dislocazione della domanda,
gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo
della rete stessa. A tal fine sono osservati, in
particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina e' volta a definire criteri per
l'individuazione di aree idonee all'installazione di
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva
almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle
fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre
criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome
e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di
sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di
localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a
quelli definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee e' effettuato da ciascuna regione o
provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al
numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, e'
prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell'individuazione delle
superfici e delle aree idonee e non idonee per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui alla
lettera a), siano rispettati i principi della
minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio
e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030
e tenendo conto della sostenibilita' dei costi correlati al
raggiungimento di tale obiettivo;
c) individuare procedure abilitative semplificate,
proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro
localizzazione, secondo un principio di sussidiarieta'
verticale, per l'installazione degli impianti nelle aree e
nei siti individuati ai sensi delle lettere a) e q),
riducendo altresi' i termini dei procedimenti autorizzativi
e per l'assegnazione di incentivi e razionalizzandoli
rispetto ai termini dei procedimenti per la connessione
alla rete elettrica;
d) individuare procedure abilitative semplificate
per gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di
componenti principali che non e' sottoposta ad alcuna
autorizzazione, di rifacimento totale e parziale,
riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di
impianti a fonti rinnovabili gia' esistenti,
razionalizzando altresi' i termini dei procedimenti
autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
e) riordinare e semplificare la normativa vigente
in materia di configurazioni per l'autoconsumo, ivi incluse
quelle inerenti ai sistemi efficienti di utenza e allo
scambio sul posto, con l'obiettivo di favorire la
realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche
collettivi, da fonti rinnovabili, con conseguente minore
utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di
generazione diffusa;
f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli
effetti della diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini
dell'aggiornamento delle modalita' di imposizione e
raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli
oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla
fiscalita' generale degli oneri non direttamente connessi
ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di
contrasto alla poverta' energetica;
g) prevedere misure volte a favorire e promuovere
la progressiva installazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche
mediante il riordino delle misure vigenti e l'introduzione
di meccanismi d'obbligo, fatti salvi i vincoli
paesaggistici e i limiti imposti dalla tipologia
dell'edificio;
h) individuare misure incentivanti per la
promozione delle comunita' di energia rinnovabile volte a
favorire la partecipazione delle comunita' locali alla
realizzazione degli impianti, valorizzando la rete
elettrica esistente e massimizzando l'utilizzo locale della
relativa produzione energetica, con conseguente minore
utilizzo della rete elettrica derivante da sistemi di
generazione diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri
generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete
pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e
condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente. A
tal fine, prevedere che agli impianti a fonti rinnovabili
inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e
nelle comunita' dell'energia sia garantito un accesso
paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi
di sostegno di natura normativa o regolatoria, con
particolare riguardo ai meccanismi di valorizzazione
dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei
costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo
comporta, evitando comunque effetti distorsivi sul mercato
e prevedendo meccanismi semplificati secondo cui la quota
di energia condivisa, in quanto autoconsumata localmente,
sia scorporata a priori e non rientri fra le voci oggetto
di fornitura da parte dei venditori terzi;
i) prevedere misure per agevolare il massimo
utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili,
anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di
accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, anche
attraverso un iter autorizzativo semplificato, e le
connesse esigenze di ricerca e sviluppo, tenendo conto del
principio di neutralita' tecnologica;
l) incoraggiare la ricerca per la riduzione della
quantita' e della pericolosita' dei rifiuti prodotti
durante il ciclo di produzione dei sistemi di accumulo
dell'energia, in particolare attraverso la sostituzione di
sostanze nocive e materie prime critiche con altre meno
impattanti, per allungare la vita utile in condizione di
massimo rendimento dei sistemi di accumulo e per
facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;
m) introdurre misure per l'utilizzo energetico di
biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale
sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve
(short rotation forestry), in coerenza con le previsioni
europee sull'utilizzo a cascata, in particolare sui
principi di sostenibilita', uso efficiente delle risorse,
circolarita' in tutti i flussi e in ogni fase e
sussidiarieta', e con le esigenze ambientali di cui alla
lettera p), considerando anche le opportunita' derivanti
dalle biomasse residuali industriali;
n) favorire lo sviluppo dei biocarburanti ai fini
del raggiungimento degli obiettivi delle fonti rinnovabili
nel settore dei trasporti, nel rispetto dei criteri di
sostenibilita' di cui all'articolo 29 della direttiva (UE)
2018/2001;
o) prevedere misure di incentivazione per la
trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe
esistenti, sia grandi, sia piccole, promuovendone, ove
compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione
energetica e con gli altri usi, anche l'utilizzo
energetico, purche' siano rispettati gli standard di
sicurezza geomorfologica;
p) aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno
alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore
dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in coerenza con le diverse
esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della
gestione degli impianti di piccola taglia, valorizzando
l'energia prodotta da biogas per la trasformazione in
biometano o in digestato equiparato ai sensi del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016,
e in coordinamento con le disposizioni agevolative per
l'autoconsumo, prevedendo la sostituzione di impianti
obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati
per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati
inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti
fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della
completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Prevedere
inoltre che l'aggiornamento e il potenziamento dei
meccanismi di incentivazione tengano conto dei seguenti
indirizzi:
1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento
delle fonti rinnovabili non programmabili con sistemi di
accumulo di energia, in modo da consentire una maggiore
programmabilita' delle fonti;
2) il meccanismo dello scambio sul posto sia
soppresso, prevedendo meccanismi di tutela degli
investimenti gia' avviati e introducendo nuovi meccanismi
volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonche' la
condivisione dell'energia nell'ambito di configurazioni di
autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo e le
comunita' dell'energia;
q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili
disponibili in mare, previa identificazione delle aree
idonee, e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio
delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel
rispetto delle esigenze di tutela dell'ecosistema marino e
costiero, del patrimonio culturale e del paesaggio,
privilegiando, ove possibile, l'utilizzo delle piattaforme
petrolifere in disuso;
r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti,
aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per
incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili,
ivi inclusi gli accordi di compravendita di energia
elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine;
s) introdurre misure per la razionalizzazione, la
valorizzazione e l'incremento della produzione del parco di
impianti a fonti rinnovabili esistente;
t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi
di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti
avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e
idrogeno, per contribuire efficacemente alla
decarbonizzazione di tutte le forme di trasporto, in
funzione delle emissioni nell'intero ciclo di vita dei
vettori energetici e dei veicoli che li utilizzano;
u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di
misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per
favorire la decarbonizzazione nel settore dell'aviazione,
anche mediante specifiche forme di incentivazione;
v) semplificare e accelerare il processo di
recepimento degli aggiornamenti all'allegato IX della
direttiva (UE) 2018/2001 relativo alle materie prime idonee
alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati al
fine di incrementarne lo sviluppo in senso inclusivo,
prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia
adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
z) introdurre misure per la promozione
dell'utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la
ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al
raggiungimento degli obiettivi di penetrazione di
decarbonizzazione nel settore dei trasporti;
aa) introdurre misure di semplificazione per la
costruzione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica
di veicoli elettrici, al fine di supportare il
raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli
elettrici previsti dal PNIEC, anche coordinando e
integrando le disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
bb) prevedere, al fine di favorire il contributo
dei biocarburanti avanzati prodotti a partire dalle materie
prime elencate all'allegato IX, parte A, della direttiva
(UE) 2018/2001, come quota finale nel settore dei
trasporti, un approccio tecnologicamente neutro, evitando
la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile,
anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
cc) promuovere l'impiego di idrogeno verde
nell'industria siderurgica e chimica, volto a soddisfare
gli impieghi industriali che necessitano di intensita'
energetiche molto elevate che non possono essere
soddisfatte dalla produzione di energia da fonti
rinnovabili;
dd) riordinare e semplificare la normativa vigente
in materia di procedure di qualificazione degli
installatori di impianti a fonti rinnovabili, prevedendo
che detta qualificazione professionale, ai sensi
dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia
conseguita con il possesso di almeno uno dei requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere da a) a d), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere dagli
obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla
produzione elettrica rinnovabile, cosi' come dal relativo
conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato,
quali certificati di immissione in consumo (CIC), ex
certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive (TO), le
seguenti materie prime in ragione delle evidenze degli
impatti in termini di deforestazione:
1) olio di palma, fasci di frutti di olio di
palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei
frutti di palma da olio (PFAD);
2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal
trattamento della soia di importazione.».
«Art. 12 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
e che modifica la direttiva 2012/27/UE). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e
criteri direttivi specifici:
a) in coerenza con le modalita' e gli obblighi di
servizio pubblico, definire la disciplina relativa alle
comunita' energetiche dei cittadini, attive nell'ambito
della generazione, dell'approvvigionamento, della
distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della
vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi
energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica
e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete
elettrica esistente e assicurando un'adeguata
partecipazione ai costi di sistema;
b) aggiornare e semplificare il quadro normativo in
materia di configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di
distribuzione chiusi e di linee dirette, disciplinando le
modalita' e gli obblighi di servizio pubblico e prevedendo
un'adeguata partecipazione ai costi di sistema e di rete;
c) definire il quadro normativo semplificato per lo
sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la
partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia
elettrica e dei servizi, tenuto conto degli obiettivi di
sviluppo e integrazione della generazione da fonti
rinnovabili e delle esigenze di flessibilita' e adeguatezza
del sistema elettrico, prevedendo l'attivazione di servizi
di flessibilita' e servizi ancillari anche di carattere
standardizzato sulle reti di distribuzione, ai sensi degli
articoli 31 e 32 della direttiva (UE) 2019/944, nonche'
l'adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli
strumenti funzionali all'adozione di soluzioni di mercato
con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare
stabilita' agli investimenti, definendo in particolare
procedure autorizzative armonizzate e semplificate per la
costruzione e l'esercizio di accumuli di energia nonche'
modalita' di realizzazione congruenti con la finalita' di
accogliere l'intera produzione da fonti rinnovabili non
programmabili individuata come necessaria per il
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;
d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a),
b) e c) in coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma
1, lettere e), h) e i), allo scopo di definire una
disciplina unica in materia di comunita' energetiche,
autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e prevedere,
nel rispetto della sicurezza del sistema, l'avvio di
sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di
auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo piu'
attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una
migliore valorizzazione dell'apporto della generazione
distribuita, anche attraverso un sistema di premi e
penalita' che stimoli produttori e consumatori di energia a
bilanciare le proprie posizioni a livello locale;
e) aggiornare il quadro normativo delle misure per
implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in
condizioni di poverta' energetica;
f) prevedere misure per l'evoluzione del ruolo e
delle responsabilita' dei gestori delle reti di
distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete
di trasmissione, in funzione delle esigenze di
flessibilita' del sistema e di integrazione della
generazione distribuita e della gestione della domanda,
secondo criteri di gradualita';
g) riordinare la disciplina di adozione del piano
di sviluppo della rete di trasmissione nazionale, da
adottare con cadenza biennale, coordinandolo con il piano
di sicurezza, e le procedure finalizzate all'accelerazione
dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi,
inclusi quelli ambientali;
h) aggiornare la disciplina degli obblighi di
servizio pubblico degli impianti di produzione di energia
elettrica e dei processi di messa fuori servizio e
dismissione al fine di garantire le esigenze di sicurezza
del sistema elettrico;
i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte
delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla
direttiva (UE) 2019/944, dal regolamento (UE) 2019/943 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, o
dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti
dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i
regolatori nazionali per l'energia (ACER) o dell'autorita'
nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte
dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive,
proporzionate e dissuasive, incluso il potere di imporre
sanzioni fino al 10 per cento del fatturato annuo del
gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 per cento
del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;
l) indirizzare i principi tariffari verso una
tariffazione dinamica dell'energia elettrica, riducendo la
parte di componenti fisse delle fatture per l'energia
elettrica;
m) introdurre misure per il potenziamento
dell'infrastruttura di rete e la promozione di reti
intelligenti, propedeutiche all'ottenimento dei risultati
previsti dalla strategia del "Clean Energy Package".».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e' pubblicata
nella G.U.R.I. 16 gennaio 1991, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 14 ottobre 1993, n. 242.
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita') e' pubblicato nella G.U.R.I.
18 novembre 1995, n. 270.
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 31 marzo 1999, n. 75.
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 20 giugno 2000, n. 142.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 (Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997) e' pubblicata nella G.U.R.I. 19
giugno 2002, n. 142.
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita') e' pubblicato nella G.U.R.I. 31 gennaio
2004, n. 25.
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nella
G.U.R.I. 24 febbraio, n. 45.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di energia) e'
pubblicata nella G.U.R.I. 13 settembre 2004, n. 215.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia) e' pubblicato nella
G.U.R.I. 23 settembre 2005, n. 158.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella G.U.R.I. 14
aprile 2006, n. 88.
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007) e' pubblicata nella
G.U.R.I. 27 dicembre 2006, n. 299.
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20
(Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE) e' pubblicato nella G.U.R.I. 6 marzo
2007, n. 54.
- La legge 3 agosto 2007, n. 125 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73,
recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia) e' pubblicata nella G.U.R.I. 14 agosto 2007,
n. 188.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201
(Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia) e' pubblicato nella G.U.R.I. 9
novembre 2007, n. 261.
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2008) e' pubblicata nella
G.U.R.I. 28 dicembre 2007, n. 300.
- Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
(Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 3 luglio 2008, n. 154.
- La legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
in materia di energia) e' pubblicata nella G.U.R.I. 31
luglio 2009, n. 176.
- Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
(Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE) e' pubblicato nella G.U.R.I. 28
marzo 2011, n. 71.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201
(Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un
quadro per la pianificazione dello spazio marittimo) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 7 novembre 2016, n. 260.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1° dicembre 2017 (Approvazione delle linee guida contenenti
gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani
di gestione dello spazio marittimo) e' pubblicato nella
G.U.R.I. 24 gennaio 2018, n. 19.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici) e' pubblicato nella
G.U.R.I. 12 marzo 2008, n. 61.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili) e' pubblicato
nella G.U.R.I. 18 settembre 2010, n. 219.
- Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n. L 328.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri) pubblicato nella
G.U.R.I. n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55:
«Art 2 (Ministero della transizione ecologica). - 1.
Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione
ecologica".
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28:
1) al comma 1, lettera c), le parole da
"definizione degli obiettivi e delle linee di politica
energetica" fino a "attuazione dei piani di emergenza
energetica;" sono soppresse; (3)
2) al comma 2, le parole "rilevazione,
elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in
materia energetica e mineraria, finalizzati alla
programmazione energetica e mineraria;" sono soppresse;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole "undici
direzioni generali" sono sostituite dalle seguenti: "nove
direzioni generali";
c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IVe'
sostituita dalla seguente: "Ministero della transizione
ecologica";
d) all'articolo 35:
1) al comma 1 le parole "dell'ambiente e della
tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti:
"della transizione ecologica";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al Ministero della transizione ecologica sono
attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato
relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le
funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e
alla tutela dell'ambiente, del territorio e
dell'ecosistema, nelle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione
delle aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, della
Convenzione di Washington sul commercio internazionale
delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e
dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e
dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;
b) definizione degli obiettivi e delle linee di
politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti
ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione
di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti
rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con
organizzazioni internazionali e rapporti con l'Unione
europea nel settore dell'energia, ferme restando le
competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione
dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e
promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e
tutela dell'economicita' e della sicurezza del sistema;
individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto
dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione
degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca,
incentivazione e interventi nei settori dell'energia e
delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi,
riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle
infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella
terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti;
risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica,
sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di
servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di
vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi; radioprotezione e radioattivita' ambientale;
agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e
diffusione di dati statistici in materia energetica e
mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e
mineraria;
c) piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di
distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici,
qualita' dell'aria, politiche per il contrasto dei
cambiamenti climatici e per la finanza climatica e
sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso
tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad
effetto serra;
d) pianificazione in materia di emissioni nei
diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso
quello dei trasporti;
e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed
economia circolare;
f) tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
g) promozione di politiche di sviluppo
sostenibile, nazionali e internazionali;
h) promozione di politiche per l'economia
circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le
competenze del Ministero dello sviluppo economico;
i) coordinamento delle misure di contrasto e
contenimento del danno ambientale, nonche' di bonifica e di
ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i
siti per i quali non e' individuato il responsabile della
contaminazione e quelli per i quali i soggetti interessati
non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonche'
esercizio delle relative azioni giurisdizionali;
l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle
attivita' umane sull'ambiente, con particolare riferimento
alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in
danno dell'ambiente; prevenzione e protezione
dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
e dai rischi industriali;
m) difesa e assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali e ambientali." (3);
e) all'articolo 37, comma 1:
1) le parole "non puo' essere superiore a due"
sono sostituite dalle seguenti: "non puo' essere superiore
a tre";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
e il numero delle direzioni generali non puo' essere
superiore a dieci.".
3. Le denominazioni "Ministro della transizione
ecologica" e "Ministero della transizione ecologica"
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare" e "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".
4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, le
denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e
"Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad
ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e
"Ministero dello sviluppo economico".
5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli
articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828,
comma 1, alinea, dopo le parole "tutela ambientale" sono
inserite le seguenti: "e la transizione ecologica".
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo
statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA e'
modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del
Ministero della transizione ecologica.
7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo
35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del
1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:
a) le competenze a qualunque titolo inerenti
all'attivita' delle societa' operanti nei settori di
riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi
nei confronti di tali societa';
b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato
esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei
confronti del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa; (4)
c) l'approvazione della disciplina del mercato
elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte
rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e
l'esercizio di ogni altra competenza gia' a qualunque
titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in
materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti,
in collaborazione con il Ministero dello sviluppo
economico, e di regolazione dei servizi di pubblica
utilita' nei settori energetici (4).
8. Per l'attuazione del comma 2, lettera e), numero
1), e' autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021
e di euro 332.000 annui a decorrere dall'anno 2022. (5)
8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto
2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo
economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro
dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione
ecologica".».
- Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure) e' pubblicato
nella G.U.R.I 1° maggio 2021, n. 129.
Note all'art. 1:
- La direttiva 2018/2001/UE e' riportata nelle note
alle premesse.
- La legge 22 aprile 2021, n. 53 e' riportata nelle
note alle premesse.
- Il regolamento (UE) 2021/1119 e' riportato nelle note
alle premesse.
Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo n. 192, del 2005, e' riportato
nelle note alle premesse.
- Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 18 luglio 2014, n. 165.
- La direttiva 2019/944/UE, e' riportata nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'articolo 2 dell'Allegato della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2003, n. L 124.
- Si riporta il testo dell'articolo 179, del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero
di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito
dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV,
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di
tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario,
in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale
ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la
protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che
garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi
da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione
della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie
pulite, che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche
appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1,
lettera d), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 183. (Definizioni). - (omissis).
d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;.
(omissis).».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 14 novembre 2019 (Istituzione
del sistema nazionale di certificazione della
sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 28 novembre 2019, n. 279.
- Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 192 del 2005:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con
il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia
di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all'allegato
I della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali, oltre a quelli gia'
esplicitati nel suddetto allegato I:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si
calcola per singolo servizio energetico, espresso in
energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita'
si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i
fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta
all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
e fino a copertura totale del corrispondente vettore
energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero
3, e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti
minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di
prestazioni energetiche degli edifici e unita' immobiliari,
siano essi di nuova costruzione, oggetto di
ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni
energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva
2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di
ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati
con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il
rispetto della qualita' energetica prescritta, sono
previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e
parametri complessivi, in termini di indici di prestazione
energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
che in energia primaria non rinnovabile;
3-bis) in fase di progettazione per la
realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione
importante degli edifici esistenti, si tiene conto della
fattibilita' tecnica, funzionale, ambientale ed economica
dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;
3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti,
in occasione della sostituzione del generatore di calore,
ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati
di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente
la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una
determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unita'
immobiliare;
3-quater) nel caso di nuova installazione,
sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per
l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento
energetico globale, assicurano la corretta installazione e
il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati
sistemi di regolazione e controllo, eventualmente
differenziandoli per i casi di installazione in edifici
nuovi o esistenti;
3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti
rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico
degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi
e dei rischi connessi all'attivita' sismica;
3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente
fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non
residenziali, dotati di impianti termici con potenza
nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di
automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo
4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva
2010/31/UE, e successive modificazioni.
(omissis).».
Note all'art. 3:
- Il regolamento (UE) 2021/1119, e' riportato nelle
note alle premesse.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 11, del
citato decreto legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale). - (omissis).
11. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
altresi' individuati gli oneri generali afferenti al
sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le
attivita' di ricerca e le attivita' di cui all'articolo 13,
comma 2, lettera e). L'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede al conseguente adeguamento del
corrispettivo di cui al comma 10.
(omissis).».
- La direttiva 2019/944/UE, e' riportata nelle note
alle premesse.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), pubblicato nella G.U.R.I. 30 agosto
1997, n. 202.:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281, del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 42-bis, comma 9,
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni
urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica), pubblicato nella G.U.R.I. 31
dicembre 2019, n. 305, convertito con modificazioni dalla
legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). -
(omissis).
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
individuata una tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base
dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa
ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e
l'utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei
principi di semplificazione e di facilita' di accesso e
prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei
flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo
scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale
del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un
periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse
configurazioni incentivabili per garantire la redditivita'
degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto
dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
a quelli dei meccanismi vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla
restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera
b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
incentivante di cui al presente comma.
(omissis).».
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo n. 28, del 2011:
«Art. 24 (Meccanismi di incentivazione). - 1. La
produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2012 e' incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei
criteri generali di cui al comma 2 e dei criteri specifici
di cui ai commi 3 e 4. La salvaguardia delle produzioni non
incentivate e' effettuata con gli strumenti di cui al comma
8.
2. La produzione di energia elettrica dagli impianti
di cui al comma 1 e' incentivata sulla base dei seguenti
criteri generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio;
b) il periodo di diritto all'incentivo e' pari alla
vita media utile convenzionale delle specifiche tipologie
di impianto e decorre dalla data di entrata in esercizio
dello stesso;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo
di diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta;
d) gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 5;
e) fatto salvo quanto previsto dalla lettera i) del
presente comma e dalla lettera c) del comma 5, l'incentivo
e' attribuito esclusivamente alla produzione da nuovi
impianti, ivi inclusi quelli realizzati a seguito di
integrale ricostruzione, da impianti ripotenziati,
limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, e da centrali
ibride, limitatamente alla quota di energia prodotta da
fonti rinnovabili;
f) l'incentivo assegnato all'energia prodotta da
impianti solari fotovoltaici e' superiore per gli impianti
ad alta concentrazione (400 soli) e tiene conto del maggior
rapporto tra energia prodotta e superficie utilizzata;
g) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili
l'incentivo tiene conto della tracciabilita' e della
provenienza della materia prima, nonche' dell'esigenza di
destinare prioritariamente:
i. le biomasse legnose trattate per via
esclusivamente meccanica all'utilizzo termico;
ii. i bioliquidi sostenibili all'utilizzo per i
trasporti;
iii. il biometano all'immissione nella rete del
gas naturale e all'utilizzo nei trasporti;
h) per biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili,
in aggiunta ai criteri di cui alla lettera g), l'incentivo
e' finalizzato a promuovere:
i. l'uso efficiente di rifiuti e sottoprodotti,
di biogas da reflui zootecnici o da sottoprodotti delle
attivita' agricole, agro-alimentari, agro-industriali, di
allevamento e forestali, di prodotti ottenuti da
coltivazioni dedicate non alimentari, nonche' di biomasse e
bioliquidi sostenibili e biogas da filiere corte, contratti
quadri e da intese di filiera;
ii. la realizzazione di impianti operanti in
cogenerazione;
iii. la realizzazione e l'esercizio, da parte di
imprenditori agricoli, di impianti alimentati da biomasse e
biogas asserviti alle attivita' agricole, in particolare di
micro e minicogenerazione, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, tenuto conto di
quanto previsto all'articolo 23, comma 1;
i) l'incentivo e' altresi' attribuito, per
contingenti di potenza, alla produzione da impianti oggetto
di interventi di rifacimento totale o parziale, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. l'intervento e' eseguito su impianti che siano
in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell'impianto;
ii. l'incentivo massimo riconoscibile non puo'
essere superiore, per gli interventi di rifacimento
parziale, al 25% e, per gli interventi di rifacimento
totale, al 50% dell'incentivo spettante per le produzioni
da impianti nuovi; nel caso degli impianti alimentati a
biomassa, ivi compresi quelli alimentati con la frazione
biodegradabile dei rifiuti, l'incentivo massimo
riconoscibile non puo' essere superiore, per gli interventi
di rifacimento parziale, all'80% e, per gli interventi di
rifacimento totale, al 90% dell'incentivo spettante per le
produzioni da impianti nuovi;
iii. l'incentivo in ogni caso non si applica alle
opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate per
adeguare l'impianto a prescrizioni di legge;
iv. l'incentivo non si applica alle produzioni da
impianti che beneficiano di incentivi gia' attribuiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto o attribuiti
ai sensi del presente articolo, per tutto il periodo per il
quale e' erogato l'incentivo in godimento;
i-bis) deve essere assicurata prioritaria
possibilita' di partecipazione agli incentivi a chi
installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione
dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalita' di
partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:
1) non e' necessario che l'area dove e' avvenuta
la sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene
installato l'impianto, purche' l'impianto sia installato
sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente
confinanti nella disponibilita' dello stesso soggetto;
2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare
una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito,
fermo restando che in tale caso saranno decurtati
proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi
per la sostituzione dell'amianto;
i-ter) qualora nel corso delle procedure di
assegnazione degli incentivi si verifichi un eccesso di
offerta per gli impianti sopra o sotto una determinata
soglia di potenza, con il decreto di cui al comma 5, la
parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata
ad altre procedure per impianti di potenza diversa dove vi
sia eccesso di domanda.
3. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i
decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle
caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque
non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a
1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre
fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'incentivo e' diversificato per fonte e per
scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei
costi;
b) l'incentivo riconosciuto e' quello applicabile
alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.
4. La produzione di energia elettrica da impianti di
potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per
l'accesso ai meccanismi di cui al comma 3 ha diritto a un
incentivo assegnato tramite aste al ribasso gestite dal
GSE. Le procedure d'asta sono disciplinate sulla base dei
seguenti criteri:
a) gli incentivi a base d'asta tengono conto dei
criteri generali indicati al comma 2 e del valore degli
incentivi, stabiliti ai fini dell'applicazione del comma 3,
relativi all'ultimo scaglione di potenza, delle specifiche
caratteristiche delle diverse tipologie di impianto e delle
economie di scala delle diverse tecnologie;
b) le aste hanno luogo con frequenza periodica e
prevedono, tra l'altro, requisiti minimi dei progetti e di
solidita' finanziaria dei soggetti partecipanti, e
meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti
autorizzati, anche mediante fissazione di termini per
l'entrata in esercizio;
c) le procedure d'asta sono riferite a contingenti
di potenza, anche riferiti a piu' tecnologie e specifiche
categorie di interventi;
d) l'incentivo riconosciuto e' quello aggiudicato
sulla base dell'asta al ribasso;
e) le procedure d'asta prevedono un valore minimo
dell'incentivo comunque riconosciuto dal GSE, determinato
tenendo conto delle esigenze di rientro degli investimenti
effettuati.
5. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentite l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' per l'attuazione dei sistemi di incentivazione di
cui al presente articolo, nel rispetto dei criteri di cui
ai precedenti commi 2, 3 e 4. I decreti disciplinano, in
particolare:
a) i valori degli incentivi di cui al comma 3 per
gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1°
gennaio 2013 e gli incentivi a base d'asta in applicazione
del comma 4, ferme restando le diverse decorrenze fissate
ai sensi dei decreti attuativi previsti dall'articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonche' i
valori di potenza, articolati per fonte e tecnologia, degli
impianti sottoposti alle procedure d'asta;
b) le modalita' con cui il GSE seleziona i soggetti
aventi diritto agli incentivi attraverso le procedure
d'asta;
c) le modalita' per la transizione dal vecchio al
nuovo meccanismo di incentivazione. In particolare, sono
stabilite le modalita' con le quali il diritto a fruire dei
certificati verdi per gli anni successivi al 2015, anche da
impianti non alimentati da fonti rinnovabili, e' commutato
nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto
ai certificati verdi, a un incentivo ricadente nella
tipologia di cui al comma 3, in modo da garantire la
redditivita' degli investimenti effettuati;
d) le modalita' di calcolo e di applicazione degli
incentivi per le produzioni imputabili a fonti rinnovabili
in centrali ibride;
e) le modalita' con le quali e' modificato il
meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti, anche
in esercizio, che accedono a tale servizio, al fine di
semplificarne la fruizione;
f) le modalita' di aggiornamento degli incentivi di
cui al comma 3 e degli incentivi a base d'asta di cui al
comma 4, nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui alla lettera a) e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori riferiti agli impianti di cui
al comma 3 si applicano agli impianti che entrano in
esercizio decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori;
iii. possono essere introdotti obiettivi di
potenza da installare per ciascuna fonte e tipologia di
impianto, in coerenza con la progressione temporale di cui
all'articolo 3, comma 3;
iv. possono essere riviste le percentuali di
cumulabilita' di cui all'articolo 26;
g) il valore minimo di potenza di cui ai commi 3 e
4, tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle
diverse tipologie di impianto, al fine di aumentare
l'efficienza complessiva del sistema di incentivazione;
h) le condizioni in presenza delle quali, in
seguito ad interventi tecnologici sugli impianti da fonti
rinnovabili non programmabili volti a renderne
programmabile la produzione ovvero a migliorare la
prevedibilita' delle immissioni in rete, puo' essere
riconosciuto un incremento degli incentivi di cui al
presente articolo. Con il medesimo provvedimento puo'
essere individuata la data a decorrere dalla quale i nuovi
impianti accedono agli incentivi di cui al presente
articolo esclusivamente se dotati di tale configurazione.
Tale data non puo' essere antecedente al 1° gennaio 2018;
i) fatto salvo quanto previsto all'articolo 23,
comma 3, ulteriori requisiti soggettivi per l'accesso agli
incentivi.
6. I decreti di cui al comma 5 sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo e
all'articolo 25, comma 4, trovano copertura nel gettito
della componente A3 delle tariffe dell'energia elettrica.
8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 in materia
di partecipazione al mercato elettrico dell'energia
prodotta da fonti rinnovabili, entro il 31 dicembre 2012,
sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministro dello
sviluppo economico, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero
integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al
mercato elettrico, per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di
incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 3, la salvaguardia
della produzione non e' assicurata dalla partecipazione al
mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del Ministro
dello sviluppo economico e le conseguenti deliberazioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas mirano ad
assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli
impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati
da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando, per
questi ultimi, il requisito della sostenibilita'.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sono definiti specifici
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili
mediante impianti che facciano ricorso a tecnologie
avanzate e non ancora pienamente commerciali, compresi gli
impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da
fluidi geotermici a media ed alta entalpia.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, commi 3 e 4, del
citato decreto legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 13 (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - (omissis).
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta
da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi
2 e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui
al comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza di
tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al comma 3 e'
ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato,
secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
di mercato.
(omissis).».
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4
luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta
dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici,
idroelettrici e a gas residuati dei processi di
depurazione) e' pubblicato nella G.U.R.I. n. 9 agosto 2019,
n. 186.
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019:
«Art. 20 (Meccanismi di riallocazione della potenza).
- 1. Al fine di massimizzare il tasso di realizzazione
degli impianti, perseguendo contemporaneamente una
differenziazione delle fonti di approvvigionamento, il GSE
nell'ambito dello svolgimento delle procedure di asta e
registro applica, nell'ordine, i seguenti meccanismi di
riallocazione della potenza.
2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste
valide di uno dei gruppi A e B siano inferiori al
contingente e, contestualmente, le richieste valide di
iscrizione dell'altro gruppo siano superiori al
contingente, la potenza non utilizzata del primo gruppo e'
trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da
scorrerne la graduatoria. La quantita' di potenza
tra-ferita e' determinata dal GSE a parita' di costo
indicativo medio annuo degli incentivi, calcolato con le
modalita' utilizzate per il contatore di cui all'art. 27,
comma 2, del decreto 23 giugno 2016.
3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere
dalla seconda procedura, la potenza messa a disposizione in
ogni gruppo e' quella indicata nelle Tabelle 2 e 3, sommata
a quella eventualmente non aggiudicata nella precedente
procedura, tenendo conto, per gli impianti a registro,
della previa applicazione del meccanismo di cui al comma 2.
4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e B, a
decorrere dalla terza procedura, il GSE verifica
l'eventuale sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
a) la potenza totale degli impianti risultata
idonea per ciascun gruppo e' superiore al 130% della
potenza messa a disposizione;
b) la potenza totale degli impianti idonei e'
costituita, nell'ambito di ciascun gruppo, per piu' del 70%
da impianti alimentati dalla stessa fonte e si registra una
potenza offerta in esubero della fonte minoritaria pari
almeno al 20% della potenza messa a disposizione;
c) il valore medio delle riduzioni offerte dagli
impianti alimentati dalla fonte minoritaria e' almeno pari
alla meta' del valor medio delle offerte di riduzione
formulate dagli impianti alimentati dalla fonte di cui alla
lettera b).
5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di
cui al comma 4, il GSE forma due distinte graduatorie,
garantendo un contingente sufficiente ad accogliere la
potenza esclusa della fonte minoritaria fino ad un massimo
del 30% del contingente e assegnando la potenza residua
all'altra fonte. Le graduatorie sono formate separatamente
per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita' e i
criteri di selezione di cui all'art. 14.».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 7 (Obiettivo obbligatorio di efficienza
energetica). - (omissis).
4. Entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare
frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di
promozione dell'efficienza energetica e incrementarne
l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui
al comma 1, e' aggiornato il Conto Termico di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio
2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n.
51, tenendo conto della necessita' di adeguare in modo
specialistico il meccanismo nel settore civile non
residenziale, sia pubblico che privato, nonche'
dell'esigenza di semplificare l'accesso al meccanismo da
parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche
attraverso la promozione e l'utilizzo di contratti di tipo
EPC, e dell'opportunita' di ampliare gli interventi
ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio
a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento
efficiente e l'installazione di impianti di
microcogenerazione. L'aggiornamento tiene inoltre conto
delle disposizioni di cui al Piano d'azione per il
miglioramento della qualita' dell'aria istituito con
protocollo di intesa tra Governo e regioni del 4 giugno
2019, nonche' al Piano nazionale integrato per l'energia e
il clima, con particolare riferimento alla necessita' di:
a) prevedere l'inclusione degli interventi di
riqualificazione degli edifici del settore terziario
privato;
b) ampliare, garantendo l'invarianza dei costi in
bolletta a carico degli utenti, il contingente di spesa
messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
c) rivedere le tempistiche relative alla
realizzazione dei progetti da parte delle Pubbliche
amministrazioni, al fine di renderle coerenti con le
previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) prevedere la possibilita', almeno nell'ambito
degli interventi di riqualificazione profonda
dell'edificio, di promuovere gli interventi di
installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 28 (Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli interventi di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre
2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e'
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo'
essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di
conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo
di diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi
statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti
di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di
scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi,
assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole
contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione
del nuovo contratto;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri
incentivi pubblici, fermo restando quanto stabilito dal
comma 1, lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi,
nel rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima
volta, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori. (49)
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo.
Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e
contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 115, e' abrogato.».
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
Note all'art. 11:
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 14 novembre 2019 e' riportato
nelle note all'art. 2.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2
marzo 2018 recante (Promozione dell'uso del biometano e
degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei
trasporti) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19 marzo 2018, n.
65.
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella
rete del gas naturale). - 1. Il biometano immesso nella
rete del gas naturale alle condizioni e secondo le
modalita' di cui all'articolo 20 e' incentivato, su
richiesta del produttore, secondo una delle seguenti
modalita':
a) mediante il rilascio degli incentivi per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel
caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto
delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas
naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) mediante il rilascio di certificati di
immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo
di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni,
qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto
delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i
trasporti;
c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo
di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma
2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le
modalita' con le quali le risorse per l'erogazione
dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano
copertura a valere sul gettito delle componenti delle
tariffe del gas naturale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione
di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 33, comma 5.».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, lettera
b), del citato decreto legislativo n. 28, del 2011, cosi'
come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Interventi a favore dello sviluppo
tecnologico e industriale). - (omissis).
b) gli interventi e le misure prevedono, anche
attraverso le risorse di cui al comma 2, il sostegno:
i. ai progetti di validazione in ambito
industriale e di qualificazione di sistemi e tecnologie;
ii. ai progetti di innovazione dei processi e
dell'organizzazione nei servizi energetici;
iii. alla creazione, ampliamento e animazione dei
poli di innovazione finalizzati alla realizzazione dei
progetti di cui al punto 1);
iv. al finanziamento di progetti sinergici a
quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
che consentano di accelerare lo sviluppo tecnologico e
industriale.
iv.1 alla realizzazione di comunita'
dell'energia, sistemi di autoconsumo collettivo, sistemi di
distribuzione chiusi anche con riguardo alla riconversione
di siti industriali e configurazioni in esercizio, nei
quali possa essere accelerato lo sviluppo tecnologico e il
percorso di decarbonizzazione anche attraverso la
sperimentazione di tecnologie innovative;
iv.2 ad attivita' strumentali funzionali al
raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite
la realizzazione di sistemi informatici di monitoraggio e
analisi per la programmazione territoriale, nella misura
massima del 10 per cento del gettito annuo complessivo.».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 26
giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea), convertito con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicato nella G.U.R.I. 24
giugno 2014, n. 144:
«Art. 25 (Modalita' di copertura di oneri sostenuti
dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.). - 1. Gli
oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i
meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico
dei beneficiari delle medesime attivita', ivi incluse
quelle in corso con esclusione degli impianti destinati
all'autoconsumo entro i 3 kW.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, e successivamente ogni tre
anni, il GSE propone al Ministro dello sviluppo economico
l'entita' delle tariffe per le attivita' di cui al comma 1
da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per
un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla base
dei costi, della programmazione e delle previsioni di
sviluppo delle medesime attivita'. La proposta include le
modalita' di pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e'
approvata dal Ministro dello sviluppo economico con decreto
da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede alle compensazioni ove
necessario.».
Note all'art. 14:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5
settembre 2011 (Regime di sostegno per la cogenerazione ad
alto rendimento) e' pubblicato nella G.U.R.I. 19 settembre
2011, n. 218.
- Si riporta il testo dell'articolo 65, comma 1-quater,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita') convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato
nella G.U.R.I. 24 gennaio 2012, n. 19.
«Art. 65 (Impianti fotovoltaici in ambito agricolo).
- (omissis).
1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti
agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative
con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo
la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non
compromettere la continuita' delle attivita' di
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo
l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di
precisione.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 1 (Liberalizzazione e trasparenza societaria).
- 1. Le attivita' di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono
libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico
contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le
attivita' di trasmissione e dispacciamento sono riservate
allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della
rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3.
L'attivita' di distribuzione dell'energia elettrica e'
svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 74, comma 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia) convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicato nella G.U.R.I. 14 agosto 2020, n. 203:
«Art. 74 (Incremento del fondo per l'acquisto di
autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km - Automotive). -
(omissis).
3. Nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione
di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato
all'erogazione di contributi per l'installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita'
di applicazione e di fruizione del contributo. Il
contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con
altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
(omissis).».
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione della
direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva
2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere
investimenti a favore di basse emissioni di carbonio,
nonche' adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle
attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di
una riserva stabilizzatrice del mercato) pubblicato nella
G.U.R.I. 10 giugno 2020, n. 146:
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e
conseguenti, ivi incluse quelle finalizzate a consentire
alla piattaforma d'asta di trattenere le risorse necessarie
per il pagamento del sorvegliante d'asta, in conformita'
con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ad
appositi capitoli per spese di investimento degli stati di
previsione interessati, con vincolo di destinazione in
quanto derivante da obblighi unionali, ai sensi e per gli
effetti della direttiva 2003/87/CE. Le somme di cui al
primo ed al secondo periodo del presente comma sono
sottoposte a gestione separata e non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di
effettuazione delle aste. Il 50% dei proventi delle aste e'
assegnato complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello
sviluppo economico, nella misura del 70% al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del 30% al Ministero dello sviluppo economico.
5. Il 50% delle risorse di cui al comma 3 e'
riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e al Ministero dello sviluppo economico, sono
destinate alle seguenti attivita' per misure aggiuntive
rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico
della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare le energie rinnovabili al fine di
rispettare l'impegno dell'unione europea in materia di
energia rinnovabile, nonche' sviluppare altre tecnologie
che contribuiscano alla transizione verso un'economia a
basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare
a rispettare l'impegno dell'Unione europea a incrementare
l'efficienza energetica, ai livelli convenuti nei
pertinenti atti legislativi;
d) favorire misure atte ad evitare la
deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che sono parte
dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a
Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali
Paesi;
f) favorire il sequestro (di CO2) mediante
silvicoltura;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico
ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso
dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie
di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi
terzi;
i) incoraggiare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del
sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma 5;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione equa verso un'economia a basse emissioni di
carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente
interessate dalla transizione occupazionale, in stretto
coordinamento con le parti sociali;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel
settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a
10 milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', per una quota
massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020
al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico. I criteri, le
condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del
«Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in
cui sono ubicate centrali a carbone» sono stabiliti con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli
stanziamenti assegnati. Per la copertura degli oneri
relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei
proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo
economico e, ove necessario, per la residua copertura si
utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (3)
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge n. 22 del
2021, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 47 del 2020, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Autorita' nazionale competente). -
(omissis).
2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti l'attivita'
sanzionatoria; tre dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di cui due appartenenti
all'Ente nazionale per l'aviazione civile di seguito ENAC.
I membri designati dal Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili hanno diritto di voto
esclusivamente sulle questioni inerenti il trasporto aereo.
I cinque membri con funzioni consultive sono designati: uno
dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal
Dipartimento per le politiche europee, uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e due dal Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
svolgono le funzioni consultive esclusivamente con
riferimento alle attivita' di cui al comma 10.
(omissis).».
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 35 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 35 (Progetti comuni e trasferimenti statistici
con altri Stati membri). - 1. Sulla base di accordi
internazionali all'uopo stipulati, sono promossi e gestiti
con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni e
trasferimenti statistici di produzioni di energia da fonti
rinnovabili, relativi agli obiettivi 2020 e 2030, nel
rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di trasferimenti statistici da altri Stati
membri dell'Unione europea verso l'Italia:
a) gli accordi sono promossi allorche', sulla base
dei dati statistici di produzione e delle previsioni di
entrata in esercizio di nuovi impianti effettuate dal GSE
si prospetta il mancato raggiungimento degli obiettivi 2020
e 2030;
b) l'onere specifico per il trasferimento statistico
e per i progetti comuni e' non superiore al valore medio
ponderato dell'incentivazione, in Italia, della produzione
elettrica da impianti a fonti rinnovabili entrati in
esercizio nell'anno precedente a quello di stipula
dell'accordo;
c) gli accordi sono stipulati e gestiti con modalita'
che assicurano che l'energia oggetto del trasferimento
statistico, ovvero la quota di energia proveniente dal
progetto comune, contribuisca al raggiungimento degli
obiettivi italiani in materia di fonti rinnovabili.
3. La copertura dei costi per i trasferimenti
statistici e i progetti comuni di cui al comma 1 e'
assicurata dalle tariffe dell'energia elettrica e del gas
naturale, con modalita' fissate dall'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)
successivamente alla stipula di ciascun accordo.
4. Nel caso di trasferimenti statistici dall'Italia
verso altri Stati membri o regioni dell'Unione europea:
a) l'energia oggetto del trasferimento statistico,
ovvero la quota di energia proveniente dal progetto comune,
e' determinata in modo da assicurare comunque il
raggiungimento degli obiettivi italiani;
b) in caso di trasferimenti statistici, la scelta
dello Stato o degli Stati membri verso cui ha effetto il
trasferimento statistico avviene, a cura del Ministero
dello sviluppo economico, mediante valutazione delle
manifestazioni di interesse, considerando anche il criterio
del migliore vantaggio economico conseguibile;
c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico
sono attributi direttamente alla Cassa per i servizi
energetici e ambientali (CSEA) e sono destinati, secondo
modalita' stabilite dall'ARERA sulla base di indirizzi
adottati dal Ministro dello sviluppo economico, alla
riduzione degli oneri generali di sistema relativi al
sostegno delle fonti rinnovabili ed alla ricerca di sistema
elettrico, ovvero ad altre finalita' connesse agli
obiettivi italiani 2020 e 2030 eventualmente concordati con
gli Stati destinatari del trasferimento.
5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono in
ogni caso stabilite le misure necessarie ad assicurare il
monitoraggio dell'energia trasferita.
6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati
membri puo' comprendere operatori privati.".
Note all'art. 17.
- La direttiva 2018/2001/UE e' riportata nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 36 e 37 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 36 (Progetti comuni con Paesi terzi).- 1. Ai fini
del conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di
energie rinnovabili, e' incentivata l'importazione di
elettricita' da fonti rinnovabili proveniente da Stati non
appartenenti all'Unione europea ed effettuata su iniziativa
di soggetti operanti nel settore energetico, sulla base di
accordi internazionali all'uopo stipulati con lo Stato da
cui l'elettricita' da fonti rinnovabili e' importata. Tali
accordi si conformano ai seguenti criteri:
a) il sostegno e' effettuato mediante il
riconoscimento, sull'energia immessa nel sistema elettrico
nazionale, di un incentivo che, rispetto a quello
riconosciuto in Italia alle fonti e alle tipologie
impiantistiche da cui l'elettricita' e' prodotta nel Paese
terzo, e' di pari durata e di entita' inferiore, in misura
fissata negli accordi di cui al presente articolo, tenendo
conto della maggiore producibilita' ed efficienza degli
impianti nei Paesi terzi e del valore medio
dell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia;
b) la produzione e l'importazione avviene con
modalita' tali da assicurare che l'elettricita' importata
contribuisca al raggiungimento degli obiettivi italiani in
materia di fonti rinnovabili;
c) sono stabilite le misure necessarie ad assicurare
il monitoraggio dell'elettricita' importata per le
finalita' di cui all'articolo 40.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
puo' essere stabilito, salvaguardando gli accordi gia'
stipulati, un valore dell'incentivo diverso da quello di
cui alla lettera a) del comma 1, contemperando gli oneri
economici conseguenti al riconoscimento dell'incentivo
stesso e gli effetti economici del mancato raggiungimento
degli obiettivi.
3. Il comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 e' abrogato."
«Art. 37 (Trasferimenti statistici tra le Regioni).- 1.
Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi in
materia di fonti rinnovabili, definiti in attuazione
dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, le Regioni e le
Province autonome possono concludere accordi per il
trasferimento statistico di determinate quantita' di
energia rinnovabile.
2. Il trasferimento statistico di cui al comma 1 non
deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della
Regione che effettua il trasferimento.
3. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna
Regione, di cui al comma 1, e la disponibilita' effettiva
di energia da trasferire, ovvero da compensare, sono
misurati applicando la metodologia di cui all'articolo 40,
comma 5.
4. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi le
Regioni:
a) possono concludere intese con enti territoriali
interni ad altro Stato membro e accordi con altri Stati
membri per trasferimenti statistici, nel rispetto delle
condizioni e dei limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, oppure concorrere alla
copertura degli oneri di cui all'articolo 35, comma 2;
b) assicurano la coerenza tra la programmazione in
materia di fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma
168, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la
programmazione in altri settori;
c) promuovono l'efficienza energetica in coerenza con
le norme nazionali;
d) emanano indirizzi agli enti locali, in particolare
per il contenimento dei consumi energetici e per lo
svolgimento dei procedimenti di competenza degli enti
locali relativi alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di produzione da fonti rinnovabili;
e) provvedono a incentivare la produzione di energia
da fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, nei limiti
di cumulabilita' fissati dalle norme nazionali.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, il Ministro dello sviluppo economico
provvede alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
regionali definiti in attuazione dell'articolo 2, comma
167, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla
base di quanto previsto all'articolo 40, comma 5.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono definiti e quantificati gli
obiettivi regionali in attuazione del comma 167
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono
definite le modalita' di gestione dei casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e
delle Province autonome, in coerenza con quanto previsto
dal comma 170 del medesimo articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244.".
Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 4 (Principi generali).- (omissis).
2. I regimi di autorizzazione per la costruzione e
l'esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono
regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di
proporzionalita':
a) comunicazione relativa alle attivita' in edilizia
libera di cui all'articolo 6, comma 11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui
all'articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 10, del
citato decreto legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - (omissis).
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.
(omissis).».
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011, e' riportato nelle note
all'art. 18.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 5 (Autorizzazione Unica).- 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti, nonche' le modifiche
sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti
all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal
presente articolo, secondo le modalita' procedimentali e le
condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387
del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10
del medesimo articolo 12, nonche' dalle relative
disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n.
387 del 2003, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista,
della verifica di assoggettabilita' sul progetto
preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il
termine massimo per la conclusione del procedimento unico
non puo' essere superiore a novanta giorni, al netto dei
tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il
provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna
tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di
modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad
autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo
dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate
come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Gli interventi di modifica diversi dalla
modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati
e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati
sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui
all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui
progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che
non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse. Non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11,
gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti
fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti
nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non
comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli
apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area
destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere
connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a
seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste,
le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione
di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e
sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6,
comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli
impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che
a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle
modifiche, vengono realizzati nello stesso sito
dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima
del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia'
esistenti o autorizzati. Fermi restando il rispetto della
normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun
aerogeneratore da unita' abitative munite di abitabilita',
regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri
abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonche' il rispetto della normativa in materia di
smaltimento e recupero degli aerogeneratori, i nuovi
aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro
diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come
altezza dal suolo raggiungibile dalla estremita' delle
pale, non superiore all'altezza massima dal suolo
raggiungibile dalla estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata per il
rapporto fra il diametro del rotore del nuovo
aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore gia'
esistente.
3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il
nuovo impianto e' realizzato sulla stessa direttrice con
una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la
stessa lunghezza piu' una tolleranza pari al 15 per cento
della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra
gli assi dei due aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su piu' direttrici,
la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto
e' all'interno della superficie autorizzata, definita dal
perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che
unisce, formando sempre angoli convessi, i punti
corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati
piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per
cento.
3-ter. Per "riduzione minima del numero di
aerogeneratori" si intende:
a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70
metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare
il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o
autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il
numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2
arrotondato per eccesso dove:
1) d1: diametro rotori gia' esistenti o
autorizzati;
2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o
autorizzati;
3) d2: diametro nuovi rotori;
4) h1: altezza raggiungibile dalla estremita' delle
pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia'
esistente o autorizzato.
3-quater. Per "altezza massima dei nuovi
aerogeneratori" h2 raggiungibile dall'estremita' delle pale
si intende, per gli aerogeneratori di cui alla lettera a)
del comma 3-ter, due volte e mezza l'altezza massima dal
suolo h1 raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente e, per gli
aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma
3-ter, il doppio dell'altezza massima dal suolo h1
raggiungibile dall'estremita' delle pale
dell'aerogeneratore gia' esistente.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato
alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni,
secondo modalita' stabilite dalle stesse, le informazioni e
i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come
modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano
ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore
del presente decreto.".
- Il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e' riportato nelle note
all'art. 18.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettere a)
e b) della citata legge n. 53 del 2021:
«Art. 5 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili). - (omissis).
a) prevedere, previa intesa con la Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, al fine del concreto raggiungimento degli
obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima (PNIEC), una disciplina per
l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non
idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio
culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali,
della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, nonche' delle
specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, privilegiando l'utilizzo
di superfici di strutture edificate, quali capannoni
industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri
scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le
disponibilita' delle risorse rinnovabili, delle
infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche'
tenendo in considerazione la dislocazione della domanda,
gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo
della rete stessa. A tal fine sono osservati, in
particolare, i seguenti indirizzi:
1) la disciplina e' volta a definire criteri per
l'individuazione di aree idonee all'installazione di
impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva
almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle
fonti rinnovabili. A tal fine, la disciplina reca inoltre
criteri per la ripartizione fra regioni e province autonome
e prevede misure di salvaguardia delle iniziative di
sviluppo in corso che risultino coerenti con i criteri di
localizzazione degli impianti preesistenti, rispetto a
quelli definiti dalla presente lettera;
2) il processo programmatorio di individuazione
delle aree idonee e' effettuato da ciascuna regione o
provincia autonoma in attuazione della disciplina di cui al
numero 1) entro sei mesi. Nel caso di mancata adozione, e'
prevista l'applicazione dell'articolo 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere che, nell'individuazione delle superfici
e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di
impianti a fonti rinnovabili di cui alla lettera a), siano
rispettati i principi della minimizzazione degli impatti
sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio, fermo
restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della
sostenibilita' dei costi correlati al raggiungimento di
tale obiettivo;
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea) pubblicata
nella G.U.R.I. 4 gennaio 2013, n. 3:
«Art. 41 (Poteri sostitutivi dello Stato).- 1. In
relazione a quanto disposto dagli articoli 117, quinto
comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i provvedimenti di attuazione degli atti
dell'Unione europea possono essere adottati dallo Stato
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome al fine di porre rimedio
all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione
ad atti dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti
statali adottati si applicano, per le regioni e per le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
relativa normativa di attuazione, a decorrere dalla
scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
rispettiva normativa dell'Unione europea e perdono comunque
efficacia dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I
provvedimenti statali recano l'esplicita indicazione della
natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere
cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti
atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nei casi di cui all'articolo 37, qualora gli
obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea riguardino materie di
competenza legislativa o amministrativa delle regioni e
delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei
Ministri o il Ministro per gli affari europei informa gli
enti interessati assegnando un termine per provvedere e,
ove necessario, chiede che la questione sia sottoposta
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso
di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti
enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per gli affari europei propone al Consiglio dei
Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei
poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma,
e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi del
comma 1 del presente articolo e delle altre disposizioni
vigenti in materia.
2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea
accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della
Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti
adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di
una molteplicita' di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, sentiti gli enti
inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per
l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari.
Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri e'
invitato il Presidente della Giunta regionale della regione
interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche agli inadempimenti
conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla
data di entrata in vigore della presente disposizione che
si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di
cui al primo periodo.
2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le
facolta' e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo
10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure
europee di infrazione.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo n. 28
del 2011, e' riportato nelle note all'art. 19.
- Il titolo V, Parte Quarta, del citato decreto
legislativo 43 aprile 2006, n. 152, reca: "Norme
transitorie e finali".
Note all'art. 21:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, e' riportato nelle note all'art. 6.
Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, ultimo
periodo, del citato decreto legislativo n. 387 del 2003,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative).- (omissis).
Per gli impianti off-shore l'autorizzazione e'
rilasciata dal Ministero della transizione ecologica di
concerto il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e sentito, per gli aspetti legati
all'attivita' di pesca marittima, il Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del
provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di
cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione
d'uso del demanio marittimo.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lett. c),
del citato decreto legislativo n. 201 del 2016:
«Art. 5. (Elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo).- (omissis).
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo
sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre
risorse energetiche, di minerali e aggregati e la
produzione di energia da fonti rinnovabili;
(omissis).".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° dicembre 2017, e' riportato nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 201 del 2016:
«Art. 5. (Elaborazione e attuazione della
pianificazione dello spazio marittimo).- (omissis).
5. I piani di gestione dello spazio marittimo sono
elaborati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 7 e,
prima della approvazione, sono trasmessi al Tavolo
interministeriale di coordinamento di cui all'articolo 6
che ne attesta la corrispondenza con il processo di
pianificazione definito nelle linee guida di cui
all'articolo 6, comma 2. I piani di gestione dello spazio
marittimo sono approvati anche in tempi diversi e comunque
entro il 31 marzo 2021, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
(omissis).".
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15
febbraio 2019 (Linee guida nazionali per la dismissione
mineraria delle piattaforme per la coltivazione di
idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 8 marzo 2019, n. 57.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 8-bis del decreto
legislativo n. 28 del 2011, cosi' come modificato dal
presente decreto legislativo:
- Art. 8-bis (Regimi di autorizzazione per la
produzione di biometano).-1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sul gas naturale, per
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli
impianti di produzione di biometano e delle relative opere
di modifica, ivi incluse le opere connesse e le
infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio
degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete,
si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi
impianti di capacita' produttiva, come definita ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, non superiore a 500 standard
metri cubi/ora;
a-bis) una comunicazione all'autorita' competente per
gli interventi di parziale o completa riconversione alla
produzione di biometano di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione qualora le
modifiche siano non sostanziali. In tal caso, entro novanta
giorni dal ricevimento della comunicazione, l'autorita'
competente aggiorna l'autorizzazione rilasciata per
esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia
di materiale destinata esclusivamente alla produzione di
biometano.
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli
di cui alla lettera a) e a-bis).
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a-bis), le
modifiche si considerano non sostanziali se, rispetto alla
situazione esistente, non determinano un incremento delle
emissioni in atmosfera e se il sito interessato non e'
ampliato piu' del 25 per cento in termini di superficie
occupata. Nel caso di modifiche sostanziali, l'interessato
invia all'autorita' competente la domanda di autorizzazione
ai sensi del comma 1 e i termini procedimentali per il
rilascio della nuova autorizzazione sono ridotti della
meta', fermo restando che il provvedimento finale dovra'
esplicitare la quantita' in termini di peso e la tipologia
di materiale destinata esclusivamente alla produzione di
biometano.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 3, del citato decreto
del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018:
«Art. 3 (Qualita' e sostenibilita' del biometano).- 1.
Per la qualita' del biometano si applicano le disposizioni
del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19
febbraio 2007, delle norme tecniche europee elaborate a
supporto del mandato M/475 e delle norme tecniche nazionali
applicabili.
2. Nei casi di connessione a sistemi di trasporto
diversi dalle reti con l'obbligo di connessione di terzi, i
costi di connessione sono a carico dei produttori di
biometano o degli altri soggetti interessati.
3. Le disposizioni in materia di qualita' richiamate al
comma 1, nonche' le disposizioni in materia di misura della
quantita' e dell'odorizzazione del biometano, nei casi
previsti dalla normativa, e le altre disposizioni ritenute
necessarie dall'Autorita' per assicurare la corretta
determinazione dei certificati di immissione in consumo,
nel seguito CIC, si applicano al biometano comunque immesso
nella rete del gas naturale, come definita all'art. 1,
comma 3.
4. Per quanto concerne la qualita' del biometano
immesso in rete al di fuori delle reti del gas con obbligo
di connessioni di terzi, il produttore del biometano deve
assicurare quanto previsto al comma 1 effettuando misure di
qualita' secondo le modalita' e frequenze previste dal
rapporto tecnico UNI/TR 11537:2016. Il produttore di
biometano invia al GSE con cadenza mensile i dati
aggiornati delle misure e analisi effettuate nel rispetto
dei criteri di cui al rapporto citato. Il GSE puo'
predisporre, ai soli fini dell'erogazione dei CIC,
controlli sulle principali componenti elencate nel rapporto
tecnico UNI/TR 11537:2016 anche avvalendosi del laboratorio
chimico e mineralogico della DGS-UNMIG del Ministero dello
sviluppo economico. Qualora i valori attestino una qualita'
non rispondente alle specifiche previste, ferme restando le
responsabilita' poste in capo al produttore in materia di
sicurezza e salute degli utenti della rete del gas e dei
consumatori finali, il GSE avvia un'istruttoria, garantendo
il contraddittorio al produttore e avvisando gli stessi
utenti e clienti finali noti al GSE ed il gestore di rete
ove esistente. Se il convogliamento del biometano avviene
tramite condotta realizzata dal produttore, esso deve
dotarla di apparecchiature necessarie alla captazione
fisica del biometano fuori specifica. Il produttore
provvede, in tutti i casi di fuori specifica,
all'intercettazione immediata dell'immissione.
5. In tutti i casi d'immissione del biometano nella
rete del gas naturale, come definita dall'art. 1, comma 3,
il GSE puo' acquisire, anche in tele-lettura, i dati
rilevanti ai fini della corretta determinazione dei CIC,
secondo modalita' e specifiche definite dallo stesso,
effettuando un riscontro con quanto auto-dichiarato dal
produttore. In caso di difformita' valgono i dati acquisiti
dal GSE. I costi per l'acquisizione di tali dati sono posti
a carico del produttore stesso. 6. Il biometano comunque
immesso nei trasporti ai sensi del presente decreto, deve
rispettare quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 23
gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo
le linee guida definite dal Comitato termotecnico italiano
per la qualificazione degli operatori economici della
filiera di produzione del biometano ai fini della
tracciabilita' e del bilancio di massa di cui alla UNI/TS
11567 e sue modifiche o integrazioni. Nel caso di biometano
incentivato mediante ritiro dei CIC da parte del GSE, i
produttori di biometano assicurano il rispetto delle
succitate previsioni in luogo dei soggetti obbligati.".
- Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo n. 152, del
2006:
«Art. 183. (Definizioni). - (omissis).
a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo
di disfarsi;
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 184-ter del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto).-
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato
sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza
od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e
vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale territorialmente competente, che
includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del
comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure
semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269. (800)
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente delegata dal
predetto Istituto, controlla a campione, sentita
l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater.
3-quinquies.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si
applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.".
Note all'art. 25:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
maggio 2015 (Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli
impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici) e'
pubblicato nella G.U.R.I. n. 121 del 27 maggio 2015.
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 13. (Questioni riguardanti la partecipazione al
mercato elettrico). - (omissis).
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
inferiore a 10 MVA, nonche' da impianti di potenza
qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica,
solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed
idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli
impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere
stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97,
limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti,
come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima
deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del
produttore, dal gestore di rete alla quale l'impianto e'
collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas
determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni
economiche di mercato.
(omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 7 (Regimi di autorizzazione per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili).- 1. Gli interventi
di installazione di impianti solari termici sono
considerati attivita' ad edilizia libera e sono realizzati,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via
telematica, dell'inizio dei lavori da parte
dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) siano installati impianti aderenti o integrati nei
tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a
quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di
applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e
dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di
impianti solari termici sono realizzati previa
comunicazione secondo le modalita' di cui al medesimo
articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti
o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle
pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della
zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e
termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli
impianti di produzione di calore da risorsa geotermica,
ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in
cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui
all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e
dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di
impianti di produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ivi incluse le pompe di calore destinate alla
produzione di acqua calda e aria o di sola acqua calda con
esclusione delle pompe di calore geotermiche diversi da
quelli di cui ai commi da 1 a 4 e dagli interventi di
installazione di pompe di calore geotermiche, realizzati
negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono
soggetti alla previa comunicazione secondo le modalita' di
cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente
disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinate unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, e' considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.".
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 136, comma 1, lettere
b) e c), del citato decreto legislativo n. 42 del 2004:
«Art. 136 (Immobili ed aree di notevole interesse
pubblico)
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati
dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un
caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;»
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005:
«Art. 8. (Relazione tecnica, accertamenti e
ispezioni).- 1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito
delle rispettive competenze edili, impiantistiche
termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono
inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la
rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del
consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti
termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare presso le amministrazioni
competenti, in doppia copia, contestualmente alla
dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli
specifici interventi proposti, o alla domanda di
acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti,
compresa la relazione, non sono dovuti in caso di
installazione di pompa di calore avente potenza termica non
superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di
calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza
inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2,
lettera g), regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi
e le modalita' di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la
Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie
di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,
interventi di riqualificazione energetica.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 4-quater del citato
decreto legislativo n. 192 del 2005.
«Art. 4-quater (Portale Nazionale sulla prestazione
energetica degli edifici).- 1. E' istituito, presso ENEA,
il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli
edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese
e alla pubblica amministrazione informazioni sulla
prestazione energetica degli edifici, sulle migliori
pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in
termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti
per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi
compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile
fossile con alternative piu' sostenibili, e sugli attestati
di prestazione energetica.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma
1, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al
comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a
fornire assistenza ed ogni informazione utile:
a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla
mappatura energetica degli edifici, alla conformita' alla
normativa di settore, alla valutazione del potenziale di
efficientamento e alla selezione delle priorita' di
intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per
fasi successive, alla selezione degli strumenti di
promozione piu' adeguati allo scopo, alla formazione delle
competenze professionali;
b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla
mappatura energetica degli edifici, alla conformita' alla
normativa di settore, alla valutazione del potenziale di
efficientamento e alla selezione delle priorita' di
intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per
fasi successive, alla selezione degli strumenti di
promozione piu' adeguati allo scopo, anche tramite
l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle
competenze tecniche.
3. Le attivita' di cui al comma 1 sono fornite a
seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del
Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla
consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua
prestazione energetica e ai suoi consumi energetici,
nonche' agli interventi gia' eseguiti di riqualificazione
energetica degli edifici.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la
Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le
modalita' di funzionamento del portale di cui al comma 1,
sia in termini di erogazione del servizio che di gestione
dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di
collaborazione e raccordo tra le amministrazioni
interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a
dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti,
che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di
interoperabilita' tra i sistemi, per assicurare un celere e
compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:
 


a) nel catasto degli attestati di prestazione
energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi
comprese le informazioni sugli impianti termici;
b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante
"Modalita' di gestione dei flussi informativi alla banca
dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE
S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili";
c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai
sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191;
d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di
spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14,
commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
e) nel Sistema informatico integrato di cui al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e
relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle
Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo
d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti
l'Autorita' di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e
il Garante per la protezione dei dati personali.
5. Il portale di cui al comma 1 e' alimentato da ogni
altra informazione relativa alla consistenza del parco
immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici pubblici, gia' in
possesso della pubblica amministrazione, nonche' dai dati
relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici
della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei
quali tiene apposito registro.
6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e
ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo
economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza
Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del
raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di
efficienza energetica e integrazione delle energie
rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle
strategie e dei programmi di promozione in materia di
efficienza energetica negli edifici, nonche' per le
attivita' di cui all'articolo 10, comma 2.
7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalita'
statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel
rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati
personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 4.
Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari
degli immobili i dati del sistema informativo di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel
portale.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).
- 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i
progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici
esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la
copertura dei consumi di calore, di elettricita' e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e
le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del
decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono
ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono
stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136,
comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli
specificamente individuati come tali negli strumenti
urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il
rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione
incompatibile con il loro carattere o aspetto, con
particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui
all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi
statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili,
limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il
rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti
resta ferma la possibilita' di accesso a fondi di garanzia
e di rotazione.
5. Sono abrogati:
a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa, le regioni e le province autonome
possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3
debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo
ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla
combustione delle biomasse, qualora cio' risulti necessario
per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento
dei valori di qualita' dell'aria relativi a materiale
particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici
aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o
comunali sono adeguati alle disposizioni del presente
articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto
termine, si applicano le disposizioni di cui al presente
articolo.".
- L'Allegato 3 al citato decreto legislativo n. 28, del
2011, reca: "Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti".
Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 5. (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'articolo 6.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto
ministeriale 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia
elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari
fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi
di depurazione) pubblicato nella G.U.R.I. 9 agosto 2019, n.
186:
«Art. 18 (Contrattazione di lungo termine di energia
rinnovabile).- 1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il GME, sulla base
dei criteri di cui al presente articolo, avvia una
consultazione pubblica per la predisposizione di una
disciplina per la realizzazione di una piattaforma di
mercato per la negoziazione di lungo termine di energia da
fonti rinnovabili. La predetta disciplina e' approvata con
le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, del decreto
legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni.
2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui
al comma 1 le offerte di produttori di energia da impianti
a fonti rinnovabili aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
a) gli impianti devono essere di nuova costruzione,
integralmente ricostruiti o riattivati, oggetto di un
intervento di potenziamento o di rifacimento, cosi' come
definiti dal decreto 23 giugno 2016;
b) gli impianti devono essere entrati in esercizio
successivamente al 1° gennaio 2017;
c) gli impianti non beneficiano di incentivi
sull'energia prodotta.
3. Nell'ambito della piattaforma di mercato di cui al
comma 1, possono formulare offerte i soggetti titolari di
impianti di cui al comma 2 non ancora in esercizio, ma
dotati di tutti i titoli abilitativi alla costruzione e
all'esercizio, dei titoli concessori, ove previsti, e del
preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in
via definitiva. In tal caso, le offerte sono riferite alla
produzione dell'impianto successiva alla data di entrata in
esercizio.
4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma
di cui al comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica
dell'impianto. Il GSE verifica il rispetto delle condizioni
di cui al comma 2 e rilascia la relativa qualifica entro 60
giorni, dandone comunicazione al GME. Gli esiti della
qualifica sono successivamente trasmessi all'acquirente
dell'energia prodotta. Gli impianti qualificati non possono
partecipare alle procedure di asta e registro di cui al
presente decreto.
5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli
impianti e gli acquirenti possono partecipare alla
piattaforma in forma singola o associata, ovvero mediante
aggregatori.
6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a
rimuovere le eventuali barriere regolatorie per il
finanziamento di nuove iniziative a fonti rinnovabili
tramite il meccanismo di mercato di cui al presente
articolo. L'Arera stabilisce altresi' le modalita' con le
quali sono coperte le spese per lo sviluppo della
piattaforma di cui al comma 1 e le modalita' con le quali
le medesime spese e le spese di gestione sono recuperate
dai soggetti che accedono alla piattaforma.
7. Il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo
economico, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, una proposta per l'aggiornamento della
procedura per l'identificazione degli impianti alimentati
da fonti rinnovabili ed emissione e gestione delle garanzie
di origine di cui all'art. 31, comma 1, del decreto
interministeriale 6 luglio 2012, al fine di consentire
l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente
da parte degli utilizzatori finali.
8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite
specifiche misure e procedure per favorire l'applicazione
dei contratti di lungo termine per gli acquisti della
pubblica amministrazione, anche nell'ambito del Piano
d'azione nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica
amministrazione e delle procedure di acquisto per forniture
di energia tramite gara della Consip per la pubblica
amministrazione.
9. La partecipazione alla piattaforma di cui al
presente articolo e' volontaria e resta ferma la facolta'
di stipulare contratti di lungo termine anche al di fuori
degli schemi di contratto di cui al comma 6. L'ARERA
stabilisce le modalita' per la registrazione di tali
contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.
10. Fino alla data di piena operativita' della
piattaforma di cui al comma 1, il GSE, previo accordo dei
soggetti che hanno ottenuto la qualifica di cui al comma 4,
rende disponibile sul proprio sito le caratteristiche dei
progetti e promuove l'incontro con le parti potenzialmente
interessate alla stipula di contratti di lungo termine.".
- La legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza) e' pubblicata nella G.U.R.I. 14
agosto 2017, n. 189.
Note all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche).- 1. Decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
accedono agli incentivi statali a condizione che rispettino
i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'allegato 2.
Sono fatte salve le diverse decorrenze indicate nel
medesimo allegato 2.
2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con frequenza almeno
biennale, UNI e CEI trasmettono al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare una rassegna della vigente normativa
tecnica europea, tra cui i marchi di qualita' ecologica, le
etichette energetiche e gli altri sistemi di riferimento
tecnico creati da organismi europei di normalizzazione,
applicabili ai componenti, agli impianti e ai sistemi che
utilizzano fonti rinnovabili. La rassegna include
informazioni sulle norme tecniche in elaborazione.
3. Sulla base della documentazione di cui al comma 2,
l'allegato 2 e' periodicamente aggiornato con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. La decorrenza dell'efficacia del decreto e' stabilita
tenendo conto dei tempi necessari all'adeguamento alle
norme tecniche con riguardo alle diverse taglie di impianto
e non puo' essere fissata prima di un anno dalla sua
pubblicazione.
4. - 5.
6. Il comma 4 non si applica agli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole
che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di
entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia
stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo
entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che
l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.".
- L'Allegato 2 al citato decreto legislativo n. 28 del
2011, reca: "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli
incentivi nazionali".
Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica) pubblicata nella G.U.R.I. 31 dicembre 2009, n.
303:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento).- 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.".
Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244
(Proroga e definizione di termini), convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
pubblicato nella G.U.R.I. 30 dicembre 2016, n. 304:
«Art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo
economico e comunicazione). - (omissis).
9. Cessano altresi' eventuali effetti delle norme
abrogate che non si siano ancora perfezionati. Al comma
1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003,
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 368, le parole: «di un'aliquota della
componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi
di euro per ogni kilowattora consumato» sono sostituite
dalle seguenti: «di aliquote della tariffa elettrica per un
gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni
kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di
connessione di terzi.
(omissis).".
Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 42-bis del citato
decreto-legge n. 162 del 2019:
«Art. 42-bis (Autoconsumo da fonti rinnovabili). - 1.
Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli
articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito
attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili
ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo
le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente
articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e'
funzionale all'acquisizione di elementi utili
all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo
di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla
direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la
direttiva 2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di
energia elettrica possono associarsi per divenire
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4,
della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare
comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22
della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3
e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a),
del presente articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei
familiari sono associati nel solo caso in cui le attivita'
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono
l'attivita' commerciale o professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o
membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali o autorita' locali, comprese le
amministrazioni comunali, e la partecipazione alla
comunita' di energia rinnovabile non puo' costituire
l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e'
fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello
di comunita' ai suoi azionisti o membri o alle aree locali
in cui opera la comunita', piuttosto che profitti
finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche
rinnovabili e' aperta a tutti i consumatori ubicati nel
perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli
appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la
realizzazione di comunita' energetiche ed eventualmente di
autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia
destinata al proprio consumo con impianti alimentati da
fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a
200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto ed
entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in
vigore del provvedimento di recepimento della direttiva
(UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia
prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente.
L'energia condivisa e' pari al minimo, in ciascun periodo
orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete
dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica
prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo
istantaneo, che puo' avvenire anche attraverso sistemi di
accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o
presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i
punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione
degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti
elettriche di bassa tensione sottese, alla data di
creazione dell'associazione, alla medesima cabina di
trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile
che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello
stesso edificio o condominio.
5. I clienti finali associati in una delle
configurazioni di cui al comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale,
compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla
configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali
corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per
la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che
devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di
diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle
lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto
delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa.
I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a
tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di
incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai
clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma
4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli
oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma
9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di
autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti
rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al
meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9.
Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio
2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9
agosto 2019, ne' al meccanismo dello scambio sul posto.
Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
(ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire
l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il
gestore del sistema di distribuzione e la societa' Terna
Spa cooperino per consentire, con modalita' quanto piu'
possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo, con particolare riguardo alle modalita'
con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia
condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6,
individua, anche in via forfetaria, il valore delle
componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche'
di quelle connesse al costo della materia prima energia,
che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata
sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale
ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto
disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un
sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni
realizzate in attuazione del presente articolo; in tale
ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al
pagamento di tali oneri e delle diverse componenti
tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di
crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili
dall'attivita' di monitoraggio, e dell'evoluzione del
fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali
finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle societa' del gruppo
GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione
diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle
comunita' energetiche rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico e'
individuata una tariffa incentivante per la remunerazione
degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base
dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed
e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo
di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei
principi di semplificazione e di facilita' di accesso e
prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei
flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo
scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale
del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo
massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse
configurazioni incentivabili per garantire la redditivita'
degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal
comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto
dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della
necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto
a quelli dei meccanismi vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla
restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera
b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa
incentivante di cui al presente comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lettera tt)
del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 2. (Definizioni).- (omissis).
tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti:
sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa,
in alternativa, almeno:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti
rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle
precedenti;".
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 17, lettera
c), del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. (Promozione dell'efficienza per il riscaldamento
e il raffreddamento).- (omissis),
17. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, con uno o piu' provvedimenti da adottare
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e sulla base di indirizzi formulati dal
Ministro dello sviluppo economico, al fine di promuovere lo
sviluppo del teleriscaldamento e teleraffrescamento e della
concorrenza:
a) definisce gli standard di continuita', qualita' e
sicurezza del servizio di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ivi inclusi gli impianti per la
fornitura del calore e i relativi sistemi di
contabilizzazione di cui all'articolo 9, comma 1; (89)
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle
tariffe di allacciamento delle utenze alla rete del
teleriscaldamento e le modalita' per l'esercizio del
diritto di scollegamento; (96)
c) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),
individua modalita' con cui sono resi pubblici da parte dei
gestori delle reti i prezzi per la fornitura del calore,
l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature
accessorie, ai fini delle analisi costi-benefici sulla
diffusione del teleriscaldamento effettuate ai sensi del
presente articolo;
d) individua condizioni di riferimento per la
connessione alle reti di teleriscaldamento e
teleraffrescamento, al fine di favorire l'integrazione di
nuove unita' di generazione del calore e il recupero del
calore utile disponibile in ambito locale, in coordinamento
alle misure definite in attuazione del comma 5 per lo
sfruttamento del potenziale economicamente sfruttabile;
e) stabilisce le tariffe di cessione del calore,
esclusivamente nei casi di nuove reti di teleriscaldamento
qualora sussista l'obbligo di allacciamento alla rete di
teleriscaldamento, imposto da Comuni o Regioni.
(omissis).".
- Si riporta il testo dell'Allegato 9, paragrafo 3,
lettera b) del citato decreto legislativo n. 102 del 2014:
"Allegato IX (Requisiti minimi in materia di
informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento,
raffreddamento e acqua calda per uso domestico)
(omissis)
b) informazioni sul mix di combustibili utilizzato e,
nel caso di calore da impianti di teleriscaldamento con una
potenza termica nominale totale superiore a 20 MW, sulle
relative emissioni annuali di gas a effetto serra, sul mix
di combustibili utilizzato e sul fattore di conversione in
energia primaria, nonche' una descrizione delle diverse
tasse, imposte e tariffe applicate;
(omissis).".
Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7-bis, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici) convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55, pubblicato nella G.U.R.I. 18 aprile
2019, n. 92:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali).- (omissis).
7-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati gli interventi per realizzare la
Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8,
comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di
ricarica dedicate ai veicoli alimentati ad energia
elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e
selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
(omissis).".
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in
materia di energia) convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 agosto 2010, n. 129, pubblicato nella G.U.R.I. 9
luglio 2010, n. 158:
«Art. 1-bis. (Sistema informatico integrato per la
gestione dei flussi informativi relativi ai mercati
dell'energia elettrica e del gas). - 1. Al fine di
sostenere la competitivita' e di incentivare la migliore
funzionalita' delle attivita' delle imprese operanti nel
settore dell'energia elettrica e del gas naturale, e'
istituito presso l'Acquirente unico S.p.a. un Sistema
informatico integrato per la gestione dei flussi
informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e
del gas, basato su una banca dati dei punti di prelievo e
dei dati identificativi dei clienti finali. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas emana i criteri generali per il
funzionamento del Sistema.
2. Le modalita' di gestione dei flussi informativi
attraverso il Sistema sono stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Tali flussi potranno
comprendere anche informazioni concernenti eventuali
inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali
sulla base di indirizzi generali definiti dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, sentite le Commissioni
parlamentari competenti che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il
parere si intende acquisito.
3. Nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per
la protezione dei dati personali, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas adotta specifici criteri e modalita' per
il trattamento dei dati personali e sensibili.
4. Le informazioni scambiate nell'ambito del Sistema,
in conformita' ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche
all'adozione di misure volte alla sospensione della
fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti,
nel rispetto delle delibere dell'Autorita' medesima in
materia e fatto salvo quanto dalla stessa disposto a tutela
dei clienti finali per i quali, ai sensi della normativa
vigente, non possa essere prevista la sospensione della
fornitura. Nelle more dell'effettiva operativita' del
Sistema, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce in via transitoria le modalita' di gestione e
trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali
inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La misura
del corrispettivo a remunerazione dei costi relativi alle
attivita' svolte dall'Acquirente unico S.p.A. e'
determinata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, a carico degli operatori dei settori dell'energia
elettrica e del gas naturale e senza che questi possano
trasferire i relativi oneri sulle tariffe applicate ai
consumatori.".
Note all'art. 37:
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27
febbraio 2013 (Regolamento, di cui all'articolo 16, comma 1
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la
redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di
trasporto di gas naturale) e' pubblicato nella G.U.R.I. 10
giugno 2013, n. 134.
Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 6 (Procedura abilitativa semplificata e
comunicazione per gli impianti alimentati da energia
rinnovabile). - 1. Ferme restando le disposizioni
tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per
l'attivita' di costruzione ed esercizio degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12
delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387
si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai
commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilita' sugli immobili interessati dall'impianto e
dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo
cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti la compatibilita' del progetto con
gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarieta' agli strumenti urbanistici
adottati, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati
gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal
gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di
assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano
allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli
elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si
applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si
applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al
comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal
comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma
2 sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento
e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio
dell'ordine di appartenenza; e' comunque salva la facolta'
di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede
ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di
trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione
di cui comma 2, l'attivita' di costruzione deve ritenersi
assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui
all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella
competenza comunale e non siano allegati alla
dichiarazione, il Comune provvede a renderli
tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la
conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono
resi entro il termine di cui al periodo precedente,
l'interessato puo' adire i rimedi di tutela di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104. Qualora l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di
assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella
comunale, e tali atti non siano allegati alla
dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad
acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni
dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 2 e' sospeso fino alla
acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione
della determinazione motivata di conclusione del
procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o
all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo
14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n.
241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere
completata entro tre anni dal perfezionamento della
procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o
5. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova dichiarazione.
L'interessato e' comunque tenuto a comunicare al Comune la
data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento
della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a
corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonche' gli atti di assenso eventualmente
necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la
conformita' dell'opera al progetto presentato con la
dichiarazione, nonche' ricevuta dell'avvenuta presentazione
della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno
comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono
estendere la soglia di applicazione della procedura di cui
al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW
elettrico, definendo altresi' i casi in cui, essendo
previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di
competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la
realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere
connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui
all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome
stabiliscono altresi' le modalita' e gli strumenti con i
quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province
autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati,
anche per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 2. Con
le medesime modalita' di cui al presente comma, le Regioni
e le Province autonome prevedono la corresponsione ai
Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza
dell'impianto.
9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di
impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla
rete elettrica di media tensione e localizzati in area a
destinazione industriale, produttiva o commerciale nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorita' competente
al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attivita' di recupero e di ripristino
ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto
2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per
questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il
proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 una
autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si
trova all'interno di aree fra quelle specificamente
elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18
settembre 2010. Si potra' procedere a seguito della
procedura di cui sopra con edificazione diretta degli
impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione
urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla
previgente disciplina, ferma restando per il proponente la
possibilita' di optare per la procedura semplificata di cui
al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attivita' in
edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e modalita', agli
impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome
possono estendere il regime della comunicazione di cui al
precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW,
nonche' agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in
materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela
delle risorse idriche, fermi restando l'articolo 6-bis e
l'articolo 7-bis, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006:
«Art. 27 (Provvedimento unico in materia ambientale).
- 1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale,
il proponente puo' richiedere all'autorita' competente che
il provvedimento di VIA sia rilasciato nell'ambito di un
provvedimento unico comprensivo delle autorizzazioni
ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste dalla
normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio del
progetto. A tal fine, il proponente presenta un'istanza ai
sensi dell'articolo 23, avendo cura che l'avviso al
pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, rechi altresi'
specifica indicazione delle autorizzazioni di cui al comma
2, nonche' la documentazione e gli elaborati progettuali
previsti dalle normative di settore per consentire la
compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al
rilascio di tutti i titoli ambientali di cui al comma 2. A
tale istanza, laddove necessario, si applica l'articolo 93
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
2. E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione
dal presente procedimento dell'acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri,
concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel
caso in cui le relative normative di settore richiedano,
per consentire una compiuta istruttoria
tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo. Il provvedimento unico di cui al comma 1
comprende il rilascio dei seguenti titoli laddove
necessario:
a) autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II del presente decreto;
b) autorizzazione riguardante la disciplina degli
scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui
all'articolo 104 del presente decreto;
c) autorizzazione riguardante la disciplina
dell'immersione in mare di materiale derivante da attivita'
di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e condotte di
cui all'articolo 109 del presente decreto;
d) autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo
146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) autorizzazione culturale di cui all'articolo 21
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
f) autorizzazione riguardante il vincolo
idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n.
3267, e al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616;
g) nulla osta di fattibilita' di cui all'articolo
17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n.
105;
h) autorizzazione antisismica di cui all'articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), lo studio
di impatto ambientale e gli elaborati progettuali
contengono anche le informazioni previste ai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 29-ter e il provvedimento finale contiene le
condizioni e le misure supplementari previste dagli
articoli 29-sexies e 29-septies.
4. Entro dieci giorni dalla presentazione
dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto
pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33,
nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui
all'articolo 32, comma 1, e comunica per via telematica a
tutte le amministrazioni competenti al rilascio delle
autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal
proponente l'avvenuta pubblicazione della documentazione
nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la
tutela della riservatezza di eventuali informazioni
industriali o commerciali indicate dal proponente, in
conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso
del pubblico all'informazione ambientale. La medesima
comunicazione e' effettuata in sede di notifica ad altro
Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
5. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della
documentazione nel sito web dell'autorita' competente,
quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 4, per i profili di rispettiva competenza,
verificano l'adeguatezza e la completezza della
documentazione, assegnando al proponente un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali
integrazioni.
6. Entro dieci giorni dalla verifica della
completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di
integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse
l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera e), di cui e' data
comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale
forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui
agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n. 241 del
1990. Dalla data della pubblicazione della suddetta
documentazione, e per la durata di sessanta giorni, il
pubblico interessato puo' presentare osservazioni
concernenti la valutazione di impatto ambientale, la
valutazione di incidenza ove necessaria e l'autorizzazione
integrata ambientale nonche' gli altri titoli autorizzativi
inclusi nel provvedimento unico ambientale.
7. Entro i successivi quindici giorni l'autorita'
competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui
all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che
opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente
puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni
assegnando allo stesso un termine perentorio non superiore
a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente
l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,
la sospensione dei termini per la presentazione della
documentazione integrativa per un periodo non superiore a
novanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il
proponente non depositi la documentazione integrativa,
l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo
all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.
L'autorita' competente procede immediatamente alla
pubblicazione delle integrazioni sul sito internet
istituzionale e dispone, entro cinque giorni dalla
ricezione della documentazione integrativa, che il
proponente trasmetta, entro i successivi dieci giorni, un
nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformita'
all'articolo 24, comma 2, del presente decreto, da
pubblicare a cura della medesima autorita' competente sul
proprio sito internet e di cui e' data comunque
informazione nell'albo pretorio informatico delle
amministrazioni comunali territorialmente interessate. In
relazione alle modifiche o integrazioni apportate al
progetto e alla documentazione, i termini di cui al comma 6
per l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti
alla meta'.
8. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti
dall'articolo 32, comma 2, per il caso di consultazioni
transfrontaliere, al fine di acquisire il provvedimento di
VIA e dei titoli abilitativi in materia ambientale
richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca
nel termine di cui al primo periodo del comma 6, una
conferenza di servizi decisoria che opera in modalita'
simultanea secondo quanto stabilito dall'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano il proponente e tutte le amministrazioni
competenti o comunque potenzialmente interessate al
rilascio del provvedimento di VIA e i titoli abilitativi
ambientali richiesti dal proponente. Per i progetti di cui
all'articolo 8, comma 2-bis, alla conferenza partecipano in
ogni caso il direttore generale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare o un suo delegato
e il direttore generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo o un suo delegato. La
conferenza, nell'ambito della propria attivita', prende in
considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte
in sede di consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e
conclude i propri lavori nel termine di duecentodieci
giorni. La determinazione motivata di conclusione della
conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento
unico in materia ambientale, reca l'indicazione espressa
del provvedimento di VIA ed elenca, altresi', i titoli
abilitativi compresi nel provvedimento unico. Fatto salvo
quanto previsto per i progetti di cui all'articolo 8, comma
2-bis, la decisione di rilasciare i titoli di cui al comma
2 e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, ai sensi
dell'articolo 25. I termini previsti dall'articolo 25,
comma 2, quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso
di rimessione alla deliberazione del Consiglio dei
ministri, la conferenza di servizi e' sospesa per il
termine di cui all'articolo 25, comma 2, quinto periodo.
Tutti i termini del procedimento si considerano perentori
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da
9 a 9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.
9. Le condizioni e le misure supplementari relative
all'autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2,
lettera a), e contenute nel provvedimento unico, sono
rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le
modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e
29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari
relative agli altri titoli abilitativi in materia
ambientale di cui al comma 2, sono rinnovate e riesaminate,
controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle
relative disposizioni di settore da parte delle
amministrazioni competenti per materia.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo
si applicano in deroga alle disposizioni che disciplinano i
procedimenti riguardanti il solo primo rilascio dei titoli
abilitativi in materia ambientale di cui al comma 2.».
- L'Allegato II alla parte seconda del citato decreto
legislativo n. 152 del 2006, reca: «Progetti di competenza
statale».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 387 del 2003:
«Art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative). - 1. Le opere per la
realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli
stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di
pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del
Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come
definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti stessi, ivi inclusi gli
interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o
in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la
riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,
sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla
regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero,
per impianti con potenza termica installata pari o
superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo
economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia
di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,
variante allo strumento urbanistico. A tal fine la
Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione o dal
Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il
pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi
3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione
e' rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il
Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
le modalita' di cui al comma 4 e previa concessione d'uso
del demanio marittimo da parte della competente autorita'
marittima. Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l'autorizzazione e' rilasciata
dal Ministero della transizione ecologica, sentito il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le
modalita' di cui al comma 4.
3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al
procedimento unico ai sensi del presente articolo in
relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati
da fonti rinnovabili, comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli stessi impianti, localizzati in aree
sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree
contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del
medesimo decreto legislativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto
dei principi di semplificazione e con le modalita'
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio
dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed
esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e
deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell'impianto o, per gli impianti
idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di
reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo
espletamento, qualora prevista, della verifica di
assoggettabilita' sul progetto preliminare, di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, il termine massimo per la
conclusione del procedimento unico non puo' essere
superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti
dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni, per il provvedimento di
valutazione di impatto ambientale.
4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti
per produzione di biometano di nuova costruzione, e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilita'
e le procedure conseguenti per le opere connesse, il
proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilita' del
suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna
autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai
commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacita' di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla
tabella A allegata al presente decreto, con riferimento
alla specifica fonte, si applica la disciplina della
denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22 e 23
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie
di capacita' di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima
disciplina della denuncia di inizio attivita'.
6. L'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'
prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e
delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono
essere ubicati anche in zone classificate agricole dai
vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra' tenere
conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione
delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della
biodiversita', cosi' come del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57,
articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, articolo 14.
8.
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali, si approvano le linee
guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma
3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad
assicurare un corretto inserimento degli impianti, con
specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla
installazione di specifiche tipologie di impianti. Le
regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine,
si applicano le linee guida nazionali.».
Note all'art. 39:
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
30 dicembre 2020 (Aggiornamento del decreto 10 ottobre
2014, relativamente all'obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti compresi quelli avanzati), e' pubblicato
nella G.U.R.I. 5 gennaio 2021, n. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 21 (Incentivazione del biometano immesso nella
rete del gas naturale). - (omissis).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto
previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 33, comma 5.
(omissis).».
- Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda nelle note
alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 33, comma 5-sexies, del
citato decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 33 (Disposizioni in materia di biocarburanti).
- (omissis).
5-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le
competenze operative e gestionali assegnate al Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi
del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello
sviluppo economico che le esercita anche avvalendosi del
Gestore dei servizi energetici S.p.A. Per l'esercizio di
tali competenze e' costituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un comitato tecnico consultivo composto
da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico,
del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle
finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con
oneri a carico dello stesso Gestore. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
(omissis).».
Note all'art. 40:
- Il Regolamento delegato (UE) 2019/807 del 13 marzo
2019 della Commissione europea (che integra la direttiva
(UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la determinazione delle materie prime a
elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione
d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole
espansione della zona di produzione in terreni che
presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione
di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a
basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione
d'uso dei terreni), e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 maggio
2019, n. L. 133.
Note all'art. 41:
- Per la direttiva (UE) 2018/2001, si veda nelle note
alle premesse.
Note all'art. 42:
- La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette), e' pubblicata nella G.U.R.I. 13 dicembre
1991, n. 292.
- La legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per
la difesa del mare), e' pubblicata nella G.U.R.I. 18
gennaio 1983, n. 16.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche) e' pubblicato nella G.U.R.I. 23 ottobre 1997,
n. 248.
- La decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della
Commissione del 31 luglio 2017 (che stabilisce le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a
norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, per i grandi impianti di combustione) e'
pubblicata nella G.U.U.E. 18 agosto 2017, n. L. 212.
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 102 del 2014:
«Art. 10 (Requisiti e specifiche tecniche). -
(omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e al comma
8, a decorrere dal 5 giugno 2014 e' fatto obbligo agli
operatori proponenti dei seguenti progetti di effettuare
un'analisi costi-benefici, conformemente all'allegato 4,
parte 2, per le finalita' di seguito indicate:
a) nuovi impianti di generazione elettrica con
potenza termica totale in ingresso superiore a 20 MW, al
fine di valutare l'eventuale predisposizione del
funzionamento dell'impianto come impianto di cogenerazione
ad alto rendimento;
b) ammodernamento sostanziale di impianti di
generazione elettrica con potenza termica totale in
ingresso superiore a 20 MW, al fine di valutare l'eventuale
conversione della produzione in cogenerazione ad alto
rendimento;
c) nuovi impianti industriali o ammodernamento
sostanziale di impianti esistenti, con potenza termica
totale in ingresso superiore a 20 MW, che generano calore
di scarto a un livello di temperatura utile, al fine di
valutare le possibilita' di uso del calore di scarto per
soddisfare una domanda economicamente giustificabile, anche
attraverso la cogenerazione, e della connessione di tale
impianto a una rete di teleriscaldamento e
teleraffreddamento;
d) nuove reti di teleriscaldamento e di
teleraffreddamento o ammodernamento sostanziale di reti
esistenti;
e) installazione di un nuovo impianto di produzione
di energia termica, con potenza termica totale in ingresso
superiore a 20 MW, al fine di valutare il possibile uso del
calore di scarto degli impianti industriali situati nelle
vicinanze.
L'installazione di attrezzature per la cattura di
biossido di carbonio prodotto da un impianto di combustione
a scopo di stoccaggio geologico non e' considerata un
ammodernamento ai fini delle lettere b), c) e d) del
presente comma. Nell'ambito dell'analisi costi-benefici di
cui alle lettere c) e d) del presente comma, l'operatore si
avvale del supporto delle societa' responsabili per il
funzionamento delle reti di teleriscaldamento e
teleraffreddamento, ove esistenti.
(omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 7-ter e
7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66
(Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla
qualita' della benzina e del combustibile diesel)
pubblicato nella G.U.R.I 27 aprile 2005, n. 96:
«Art. 7-ter (Criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti). - 1. I criteri di sostenibilita' che i
biocarburanti devono rispettare al fine di cui all'articolo
7-bis, comma 5, sono indicati ai commi da 2 a 6. I criteri
si applicano indipendentemente dal fatto che le materie
prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del
territorio della Comunita'. I biocarburanti prodotti a
partire da rifiuti, sottoprodotti e residui diversi dai
residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di
sostenibilita' definiti al comma 2.
2. L'uso dei biocarburanti assicura un risparmio di
emissioni di gas a effetto serra pari almeno al:
a) 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti
operativi a partire dal 5 ottobre 2015;
b) 35% fino al 31 dicembre 2017 e ad almeno il 50%
a partire dal 1° gennaio 2018, per gli impianti operativi
al 5 ottobre 2015 o in precedenza.
2-bis. Il risparmio delle emissioni di gas a effetto
serra derivanti dall'uso di biocarburanti e' calcolato in
conformita' all'articolo 7-quinquies.
3. I biocarburanti non devono essere prodotti a
partire da materie prime ottenute su terreni che presentano
un elevato valore in termini di biodiversita', ossia
terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano
uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che
abbiano o meno conservato detto status:
a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale
a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native,
ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di
attivita' umana e i processi ecologici non siano perturbati
in modo significativo;
b) aree designate per scopi di protezione della
natura a norma delle leggi o dall'autorita' competente del
paese in cui le materie prime sono coltivate a meno che non
venga dimostrato che la produzione delle predette materie
prime e le normali attivita' di gestione non hanno
interferito con gli scopi di protezione della natura delle
aree richiamate;
c) nel caso di materie prime coltivate in Italia,
le aree protette individuate ai sensi della legge del 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, le aree
marine protette di cui alla legge del 31 dicembre 1982, n.
979, e successive modificazioni, e i siti della rete Natura
2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica
dell'8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,
a meno che non venga dimostrato che la produzione delle
predette materie prime e le normali attivita' di gestione
non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree e dei siti richiamati;
d) aree designate per la protezione di ecosistemi o
specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione,
riconosciute da accordi internazionali ratificati
dall'Italia o incluse in elenchi compilati da
organizzazioni intergovernative o dall'Unione
internazionale per la conservazione della natura, previo
loro riconoscimento ai sensi dell'articolo 7-quater,
paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 98/70/CE,
introdotto dall'articolo 1 della direttiva 2009/30/CE, a
meno che non venga dimostrato che la produzione delle
predette materie prime e le normali attivita' di gestione
non hanno interferito con gli scopi di protezione della
natura delle aree in questione;
e) terreni erbosi ad elevata biodiversita', per i
quali i criteri e i limiti geografici sono fissati ai sensi
del regolamento (UE) n. 1307/2014, che siano:
1) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi
che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che
mantengono la composizione naturale delle specie nonche' le
caratteristiche e i processi ecologici;
2) terreni erbosi non naturali, ossia terreni
erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di
interventi umani e che sono ricchi di specie e non
degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto
delle materie prime e' necessario per preservarne lo status
di terreno erboso.
4. I biocarburanti non devono essere prodotti a
partire da materie prime ottenute su terreni che presentano
un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel
gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel
frattempo hanno perso:
a) zone umide, (suoli con regime acquico) ossia
terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per
una parte significativa dell'anno;
b) zone boschive continue, ossia terreni aventi
un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla
presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da
una copertura della volta superiore al 30 per cento o di
alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;
c) terreni aventi un'estensione superiore ad un
ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza
superiore a cinque metri e da una copertura della volta
compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento o di alberi
che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non
vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio
della superficie in questione, prima e dopo la conversione,
e' tale che, quando viene applicata la metodologia di cui
all'allegato V-bis, parte C, sono soddisfatte le condizioni
di cui al comma 2. Le disposizioni del presente comma non
si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie
prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio
2008.
5. I biocarburanti non devono essere prodotti a
partire da materie prime ottenute su terreni che erano
torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite
prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali
materie prime non comportano drenaggio di terreno
precedentemente non drenato.
6. Nel caso i biocarburanti siano prodotti da materie
prime agricole coltivate nella Comunita', queste ultime
devono essere ottenute nel rispetto delle prescrizioni e
delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella
parte A, rubrica «Ambiente», e al punto 9 dell'allegato II
del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori, e conformemente ai
requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni
agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, dello stesso regolamento.
7. Non e' consentito rifiutare per motivi di
sostenibilita' che un biocarburante venga considerato ai
fini di cui all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, ove lo stesso
rispetti i criteri di sostenibilita' di cui ai commi da 2 a
5.»
«Art. 7-quinquies (Calcolo delle emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei
biocarburanti). - 1. Ai fini di quanto previsto
all'articolo 7-bis, commi 1 e 2, le emissioni di gas a
effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei
biocarburanti sono cosi' calcolate:
a) se l'allegato V-bis, parte A o B, fissa un
valore standard per il risparmio delle emissioni di gas a
effetto serra associate alla filiera di produzione del
biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti,
calcolato secondo l'allegato V-bis, parte C, punto 7, e'
uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore
standard;
b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la
metodologia definita all'allegato V-bis, parte C;
c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei
fattori della formula di cui all'allegato V-bis, parte C,
punto 1, ove i valori standard disaggregati, di cui
all'allegato V-bis, parte D o E, possono essere utilizzati
per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la
metodologia definita all'allegato V-bis, parte C, per tutti
gli altri fattori;
d) ai biocarburanti non individuati nell'allegato
V-bis si applicano le disposizioni di cui alla lettera b).
2. E' possibile utilizzare i valori delle emissioni
di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di
materie prime agricole diversi da quelli standard che siano
stati calcolati, per ciascuna area NUTS, e trasmessi alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva
2009/28/CE come modificato dalla direttiva 2015/1513/ UE.
Le relazioni redatte con riferimento alle aree NUTS
ricadenti all'interno del territorio nazionale sono
trasmesse alla Commissione europea a cura del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(68).
3. Nel caso di coltivazioni di materie prime agricole
in territori esterni all'Unione europea e' possibile
utilizzare i valori delle emissioni di gas a effetto serra
diversi da quelli standard che siano stati calcolati
all'interno di relazioni equivalenti a quelle di cui al
comma 2, elaborate dagli organi competenti e trasmesse alla
Commissione europea che decide mediante atti di esecuzione
ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva
2009/28/CE, come modificato dalla direttiva 2015/1513/UE.».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 38 (Criteri di sostenibilita' per i
biocarburanti e i bioliquidi). - 1. Fatto salvo quanto
previsto al comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i
biocarburanti utilizzati nei trasporti e i bioliquidi
utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica
o per il raffrescamento possono essere computati per il
raggiungimento degli obiettivi nazionali e possono accedere
agli strumenti di sostegno, ivi inclusi i meccanismi basati
sull'obbligo di rispetto di quote minime, solo se
rispettano i criteri di sostenibilita' di cui al
provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Per
il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte
durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi
si applica quanto previsto dallo stesso provvedimento
attuativo.
2. In applicazione delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo, ai fini del calcolo richiamato al punto
19 dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE si fa
riferimento ai valori dei carburanti fossili ivi
richiamati.».
Note all'art. 43:
- La direttiva 2018/2001/UE e' riportata nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 39 (Verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' per i biocarburanti e per i bioliquidi). -
1. Ai fini della verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei biocarburanti, si applicano le
disposizioni di cui al provvedimento di attuazione della
direttiva 2009/30/CE, ivi incluse le sanzioni.
2. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano
anche per la verifica del rispetto dei criteri di
sostenibilita' dei bioliquidi.».
Note all'art. 44:
- Il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (relativo
all'istituzione di una classificazione comune delle unita'
territoriali per la statistica - NUTS) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 21 giugno 2003, n. L 154.
Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella G.U.R.I. 16
luglio 2020, n. 178, cosi' come modificato dal presente
decreto:
«Art. 57 (Semplificazione delle norme per la
realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. Ai fini del presente articolo, per
infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici si intende
quella di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.
2. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per
veicoli elettrici puo' avvenire:
a) all'interno di aree e edifici pubblici e
privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale
pubblica;
b) su strade private non aperte all'uso pubblico;
c) lungo le strade pubbliche e private aperte
all'uso pubblico;
d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di
servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
la ricarica del veicolo elettrico, in analogia con quanto
previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,
per la ricarica pubblica, e' da considerare un servizio e
non una fornitura di energia elettrica.
3. La realizzazione di infrastrutture di ricarica e'
effettuata secondo le modalita' di cui al comma 14-bis,
fermo restando il rispetto della normativa vigente in
materia di sicurezza, la conformita' alle disposizioni del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di
attuazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al
dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica
orizzontale e verticale. Resta fermo, in ogni caso, il
rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti
elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di
dichiarazione di conformita' e di progetto elettrico, ove
necessario, in base alle leggi vigenti.
4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,
lettere c) e d), sono accessibili, in modo non
discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente
per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al
fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti
di ricarica.
5. All'articolo 158, comma 1, del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, la lettera h-bis) e' sostituita dalla seguente:
"h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla
sosta dei veicoli elettrici. In caso di sosta a seguito di
completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe
di ricarica mirate a disincentivare l'impegno della
stazione oltre un periodo massimo di un'ora dal termine
della ricarica. Tale limite temporale non trova
applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei
punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257".
6. I soggetti che acquistano o posseggono un veicolo
elettrico, anche tramite meccanismi di noleggio a lungo
termine, possono inserirne i dati sulla Piattaforma Unica
Nazionale di cui all'articolo 4, comma 7-bis del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ai fini
della richiesta di cui al comma 7, con particolare riguardo
alla zona e all'indirizzo di residenza e di parcheggio
abituale e all'eventuale disponibilita', in tali ambiti, di
punti ricarica su suolo privato.
7. Con propri provvedimenti, adottati in conformita'
ai rispettivi ordinamenti, i comuni disciplinano la
programmazione dell'installazione, della realizzazione e
della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico
accesso, tenendo conto delle richieste di cui al comma 6.
In tale ambito, i comuni o aggregazione di comuni, possono
prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di
almeno un punto di ricarica ogni sei veicoli elettrici
immatricolati in relazione ai quali non risultino presenti
punti di ricarica disponibili nella zona indicata con la
comunicazione di cui al comma 6 e nel caso in cui il
proprietario abbia dichiarato di non disporre di accesso a
punti di ricarica in ambito privato. Per le finalita'
programmatorie di cui al primo periodo, i comuni accedono
alle informazioni presenti sulla Piattaforma unica
nazionale, ivi inclusi i dati di cui all'articolo 35, comma
1, lettera c).
8. Per le finalita' di cui al comma 7, i comuni
possono consentire, anche a titolo non oneroso, la
realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a
soggetti pubblici e privati, anche prevedendo una eventuale
suddivisione in lotti, da assegnare mediante procedure
competitive, trasparenti e non discriminatorie. Resta fermo
che un soggetto pubblico o privato puo' comunque richiedere
al comune con le modalita' di cui al comma 3-bis
l'autorizzazione per la realizzazione e l'eventuale
gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per
una strada o un'area o un insieme di esse.
9. I comuni possono prevedere la riduzione o
l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816,
della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di
ricarica, nel caso in cui gli stessi eroghino energia di
provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni
caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo
spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza
considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che
rimarranno nella disponibilita' del pubblico.
10. In caso di applicazione della riduzione o
dell'esenzione di cui al comma 9, se a seguito di controlli
non siano verificate le condizioni previste, i comuni
possono richiedere il pagamento, per l'intero periodo per
cui e' stata concessa l'agevolazione, del canone di
occupazione di suolo pubblico e della tassa per
l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una
maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento
dell'importo.
11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli
elettrici e ibridi plug-in, quanto previsto dai commi 2 e
2-bis dell'articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e' sostituito da una dichiarazione
sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare
all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da
cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con
linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che
regolano la materia della trasmissione e distribuzione di
energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non
sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione
previsti dalla normativa vigente.
12. L'ARERA, entro 180 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, definisce misure
tariffarie applicabili a punti di prelievo di energia
elettrica che alimentano infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, tenuto
conto dell'obbligo di cui al comma 12-ter, nonche' al fine
di favorire la diffusione di veicoli alimentati ad energia
elettrica assicurando lo sviluppo razionale ed efficiente
delle reti elettriche e definendo, ove necessario, le
modalita' di misura dell'energia elettrica destinata alla
ricarica.
12-bis. Qualora le misure tariffarie di cui al comma
12 includano interventi che comportano uno sconto sulle
componenti tariffarie da applicare a copertura degli oneri
generali di sistema applicabili all'energia destinata alla
ricarica, tali interventi sono efficaci qualora compatibili
con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato
e hanno natura transitoria per il periodo strettamente
necessario alla diffusione dei veicoli elettrici, definito
con decreto del Ministero della transizione ecologica,
sentita l'ARERA; con il medesimo decreto sono altresi'
valutate le eventuali modalita' di copertura in caso di
ammanco di gettito di oneri generali.
12-ter. Gli operatori dei punti di ricarica in luoghi
accessibili al pubblico, di cui all'articolo 4 comma 9 del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che scelgono
di avvalersi delle misure tariffarie di cui al comma 12 del
presente articolo sono tenuti a trasferire il beneficio
agli utilizzatori finali del servizio di ricarica, anche
nei casi in cui cio' non sia gia' previsto da condizioni
fissate dall'ente locale competente.
13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, ivi compreso il
rinnovo di quelle esistenti, prevedono che le aree di
servizio di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, vengano dotate
delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica, di cui all'articolo 17-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e il
Piano di ristrutturazione delle aree di servizio
autostradali.
13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le
parole: "ad esclusiva trazione elettrica," sono inserite le
seguenti: "ovvero a trazione ibrida con l'installazione di
motori elettrici,".
14. All'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati. In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo,
l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici ad accesso pubblico non e' soggetta al
rilascio del permesso di costruire ed e' considerata
attivita' di edilizia libera.
14-bis. Ai fini della semplificazione dei
procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione
delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all'ente
proprietario della strada l'istanza per l'occupazione del
suolo pubblico e la realizzazione dell'infrastruttura di
ricarica e per le relative opere di connessione alla rete
di distribuzione concordate con il concessionario del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica
competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di
richiesta semplificata e l'ente che effettua la
valutazione, come previsto dall' articolo 14-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni
un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un
provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore
della rete, per le relative opere di connessione.
15. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti 3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2017, cessa di avere
efficacia.
16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto sono adottate le disposizioni
integrative e modificative del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza con le
disposizioni del presente articolo.
17. Dall'attuazione del presente articolo non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate
provvedono alle attivita' previste con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 257 del 2016, cosi' come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto, si intende per:
a) combustibili alternativi: combustibili o fonti
di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle
fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il
trasporto e che possono contribuire alla sua
decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali
del settore trasporti. I combustibili alternativi
comprendono anche:
1) elettricita';
2) idrogeno;
3) biocarburanti, quali definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28;
4) combustibili sintetici e paraffinici;
5) gas naturale, compreso il biometano, in forma
gassosa, denominato gas naturale compresso, di seguito GNC,
e liquefatta, denominato gas naturale liquefatto, di
seguito GNL;
6) gas di petrolio liquefatto, di seguito
denominato GPL;
b) veicolo elettrico: un veicolo a motore dotato di
un gruppo propulsore contenente almeno una macchina
elettrica non periferica come convertitore di energia con
sistema di accumulo di energia ricaricabile, che puo'
essere ricaricato esternamente;
c) punto di ricarica: un'interfaccia in grado di
caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la
batteria di un veicolo elettrico alla volta;
d) punto di ricarica di potenza standard: un punto
di ricarica, che consente il trasferimento di elettricita'
a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW,
esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW,
che sono installati in abitazioni private o il cui scopo
principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e che non
sono accessibili al pubblico. Il punto di ricarica di
potenza standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:
1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o
inferiore a 22 kW;
e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto
di ricarica che consente il trasferimento di elettricita' a
un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto
di ricarica di potenza elevata e' dettagliato nelle
seguenti tipologie:
1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a
50 kW;
2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;
e-bis): dispositivo di ricarica: dispositivo in
grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o
piu' punti di ricarica, comunemente denominato "colonnina
di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox".
e-ter): infrastruttura di ricarica: insieme di
strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di
aree di sosta dotate di uno o piu' punti di ricarica per
veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di
ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di ricarica
e dalle relative interconnessioni elettriche.
e-quater): stazione di ricarica: area adibita al
servizio di ricarica di veicoli elettrici composta dagli
stalli di sosta, dalle relative infrastrutture di ricarica
nonche' dagli elementi architettonici e edilizi funzionali
al servizio di ricarica. Laddove realizzata su area
pubblica o aperta al pubblico, garantisce un accesso non
discriminatorio a tutti gli utenti; una stazione di
ricarica e' connessa alla rete di distribuzione di energia
elettrica tramite un punto di connessione (POD) dotato di
smart meter per la misura dell'energia elettrica
complessivamente prelevata, inclusa quella eventualmente
utilizzata per altri usi diversi dalla ricarica, e di
quella eventualmente immessa.
f) fornitura di elettricita' lungo le coste: la
fornitura di alimentazione elettrica alle infrastrutture di
ormeggio a servizio delle navi adibite alla navigazione
marittima o delle navi adibite alla navigazione interna
ormeggiate, effettuata attraverso un'interfaccia
standardizzata con la rete elettrica o con generatore
elettrico isolato alimentato a gas naturale liquefatto -
GNL o idrogeno;
g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile
al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la
fornitura di combustibile alternativo che garantisce un
accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L'accesso
non discriminatorio puo' comprendere condizioni diverse di
autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera
punto di ricarica aperto al pubblico:
1) un punto di ricarica la cui area di
stazionamento e' accessibile al pubblico, anche mediante
autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
2) un punto di ricarica collegato a un sistema di
autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a
seguito del pagamento del servizio di ricarica;
h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:
1) un punto di ricarica installato in un edificio
residenziale privato o in una pertinenza di un edificio
residenziale privato, riservato esclusivamente ai
residenti;
2) un punto di ricarica destinato esclusivamente
alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una
stessa entita', installato all'interno di una recinzione
dipendente da tale entita';
3) un punto di ricarica installato in un'officina
di manutenzione o di riparazione, non accessibile al
pubblico;
i) punto di rifornimento: un impianto di
rifornimento per la fornitura di qualsiasi combustibile
alternativo, ad eccezione del gas naturale liquefatto-GNL,
mediante un'installazione fissa o mobile;
l) punto di rifornimento per il gas naturale
liquefatto-GNL: un impianto di rifornimento per la
fornitura di gas naturale liquefatto-GNL, consistente in un
impianto fisso o mobile, un impianto offshore o un altro
sistema.
(omissis).».
- Il testo dell'art. 4, comma 7-bis, del citato
decreto-legge n. 32 del 2019, e' riportato nelle note
all'art. 35.
Note all'art. 46:
- Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del
2 marzo 2018, e' riportato nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012
(Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di
energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi
dai fotovoltaici) pubblicato nella G.U.R.I. 10 luglio 2012,
n. 159:
«Art. 8 (Disposizioni specifiche per gli impianti
alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili).
- 1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili,
l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al
presente decreto e' subordinato al rispetto e alla verifica
dei criteri di sostenibilita', da effettuarsi con le
modalita' di cui all' articolo 38 del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
2. Restano ferme la funzione di controllo
dell'amministrazione pubblica competente sull'effettiva
tipologia di rifiuti, biomasse o biogas di alimentazione
dell'impianto e la funzione di segnalazione al GSE ai sensi
dell'articolo 42, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.
28 del 2011.
3. Ai soli fini della verifica del possesso dei
requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui
al presente decreto, qualora venga utilizzata materia prima
classificata come rifiuto, il produttore di energia
elettrica e' tenuto a fornire al GSE, qualora richiesto dal
GSE, le informazioni derivanti dall'applicazione dell'
articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento
necessario per verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas,
al fine di determinare la tariffa incentivante di
riferimento, il GSE identifica, sulla base di quanto
riportato nell'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto e dichiarato dal produttore con
le modalita' di cui in allegato 3, da quali delle tipologie
di seguito elencate e' alimentato l'impianto:
a) prodotti di origine biologica;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla
Tabella 1-A;
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile
e' determinata forfettariamente con le modalita' di cui
all'Allegato 2;
d) rifiuti non provenienti da raccolta
differenziata diversi dalla lettera c).
5. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 4
non indichi in modo esplicito che l'impianto viene
alimentato da una sola delle tipologie ivi indicate, il GSE
procede all'individuazione della tariffa incentivante di
riferimento secondo le modalita' di seguito indicate:
a) nel caso in cui l'autorizzazione preveda che
l'impianto possa utilizzare piu' di una tipologia fra
quelle di cui al comma 4, attribuisce all'intera produzione
la tariffa incentivante di minor valore fra quelle
riferibili alle tipologie utilizzate;
b) nel caso in cui l'autorizzazione non rechi
esplicita indicazione delle tipologie di biomasse
utilizzate, attribuisce la tariffa incentivante di minor
valore fra quelle delle possibili tipologie di
alimentazione dell'impianto;
c) per i soli impianti a biomasse e biogas di
potenza non superiore a 1 MW e nel solo caso in cui
dall'autorizzazione risulti che per l'alimentazione vengono
utilizzate biomasse della tipologia di cui alla lettera b)
del comma 4, congiuntamente a biomasse rientranti nella
tipologia di cui alla lettera a), con una percentuale di
queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE
attribuisce all'intera produzione la tariffa incentivante
di cui alla lettera b) del medesimo comma 4.
6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti
alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b),
di potenza non inferiore a 1 MW e non superiore a 5 MW
ovvero di potenza superiore a 1 MW per impianti oggetto di
intervento di rifacimento, qualora siano rispettate le
condizioni di seguito riportate, possono essere aggiunti e
tra loro cumulati i premi di seguito indicati:
a) l'esercizio degli impianti da' luogo a una
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto
ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9:
10 euro/MWh
b) gli impianti sono alimentati da biomasse da
filiera ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella
1-B: 20 euro/MWh.
7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti
alimentati da biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b),
di qualsiasi potenza, anche oggetto di rifacimento, spetta
un incremento di 30 euro/MWh qualora gli impianti
soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera di cui
all' Allegato 5.
8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a
biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in
cogenerazione ad alto rendimento, spetta un premio cosi'
differenziato:
a) 40 euro/MWh, per impianti alimentati dalle
tipologie di cui al comma 4, lettera a), e da bioliquidi
sostenibili;
b) 40 euro/MWh, per impianti a biomasse di cui al
comma 4, lettera b), qualora il calore cogenerato sia
utilizzato per teleriscaldamento;
c) 10 euro/MWh per gli altri impianti.
9. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto l'ENEA in accordo con il Comitato
Termotecnico Italiano (CTI) provvede a predisporre una
procedura per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto
serra conseguente all'utilizzo di biomasse in impianti di
produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto
previsto dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della
Commissione europea COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in
linea con quanto previsto per i bioliquidi sostenibili dal
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, cosi' come
integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e' approvata la suddetta
procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto previsto al
comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra, nonche' le modalita' con le quali
e' verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti
valori.
10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo,
la verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilita'
della materia prima, da effettuarsi ai sensi dell'articolo
42, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, e'
eseguita dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli impianti
alimentati da biomasse e biogas con le modalita' di cui al
comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una
procedura semplificata, che preveda comunque la verifica,
con riferimento all'anno solare, delle quantita' di
prodotto e sottoprodotto impiegate dal produttore, anche
tramite l'effettuazione di controlli a campione. Con tale
procedura vengono definiti anche le modalita' dei controlli
in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi del presente articolo e dell'articolo
26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.
11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il
GSE eroga l'incentivo minimo spettante e corrisponde gli
incrementi previsti a conguaglio, a seguito di
comunicazione di esito positivo dei controlli e delle
verifiche effettuate dai soggetti e con le modalita'
indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12.
12. Ai fini dell'accesso al premio per ridotte
emissioni in atmosfera di cui al comma 7 e all'allegato 5,
con uno dei decreti previsti dall' articolo 281, comma 5,
del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modifiche e integrazioni sono stabilite le modalita' con le
quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell'ambiente verificano e comunicano al GSE il
rispetto delle condizioni per l'accesso al suddetto premio,
nonche' il relativo costo, a carico dei produttori
elettrici. Nell'ambito di tale provvedimento sono inoltre
stabilite le caratteristiche e le prestazioni minime del
Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui al punto 4
dell'allegato 5.
13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da
applicare alla sola produzione netta riconosciuta come
energia elettrica cogenerata, con periodicita' compatibile
con la verifica, da parte del GSE stesso, del rispetto
delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 4 agosto 2011.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo n. 79 del 1999:
«Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La
gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad un
gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa'
per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il
mercato stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza,
obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata
disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del
mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno
dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del
mercato in ordine al bilanciamento della domanda e
dell'offerta e gli obblighi di produttori e importatori di
energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'articolo 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si applica il dispacciamento passante. Entro il 1°
gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unita'
di produzione di energia elettrica nonche' la selezione
degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari
offerti e' determinato, salvo quanto previsto dall'articolo
11, secondo il dispacciamento di merito economico. Dalla
data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita
dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
direttiva 96/92/CE, anche per le controversie in materia di
accesso alle reti di interconnessione e di contratti
d'importazione ed esportazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 34 (Garanzia di origine dell'elettricita'
prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Con le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18
giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2007, n. 125, sono aggiornate le modalita'
di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia di
origine dell'elettricita' da fonti rinnovabili in
conformita' alle disposizioni dell'articolo 15 della
direttiva 2009/28/CE.
2. La garanzia di origine di cui al comma 1 ha
esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di
energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o
la quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio
mix energetico.
3. Il rilascio, il riconoscimento o l'utilizzo della
garanzia di origine di cui al comma 1 non ha alcun rilievo
ai fini:
a) del riconoscimento dei meccanismi di sostegno
per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili;
b) del riconoscimento della provenienza da fonti
rinnovabili dell'elettricita' munita di garanzia di origine
ai fini dell'applicazione dei meccanismi di sostegno;
c) dell'utilizzo di trasferimenti statistici e
progetti comuni;
d) della determinazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.
4. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a
quello di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
i fornitori di energia elettrica possono utilizzare
esclusivamente la garanzia di origine di cui al medesimo
comma 1 per provare ai clienti finali la quota o la
quantita' di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix
energetico. A decorrere dalla medesima data e' abrogato
l'articolo 11 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387.».
Note all'art. 47:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del citato decreto
legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 15 (Sistemi di qualificazione degli
installatori). - 1. La qualifica professionale per
l'attivita' di installazione e di manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore,
e' conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti
tecnico professionali di cui, alternativamente, alle
lettere a), a-bis), b), o d) dell'articolo 4, comma 1, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante "Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008.
1-bis. A decorrere dal 4 agosto 2013, il requisito
tecnico-professionale del possesso di un titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia
di formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, si intende rispettato
quando il titolo o l'attestato di formazione professionale
sono rilasciati nel rispetto delle modalita' di cui al
presente articolo e dei criteri di cui all'Allegato 4. Ai
fini della presente disposizione, il previo periodo di
formazione alle dirette dipendenze di una impresa del
settore e' individuato in due anni.
2. Entro il 31 dicembre 2016, le regioni e le
province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e
province autonome possono riconoscere ai soggetti
partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i
periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione
tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.
3. Entro il 31 dicembre 2012, le Regioni e le
Province autonome, nel rispetto dell'allegato 4, attivano
un programma di formazione per gli installatori di impianti
a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di
fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero
dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4. Allo scopo di favorire la coerenza con i criteri
di cui all'allegato 4 e l'omogeneita' a livello nazionale,
ovvero nel caso in cui le Regioni e le Province autonome
non provvedano entro il 31 dicembre 2012, l'ENEA mette a
disposizione programmi di formazione per il rilascio
dell'attestato di formazione. Le Regioni e le Province
autonome possono altresi' stipulare accordi con l'ENEA e
con la scuola di specializzazione in discipline ambientali,
di cui all'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, e successive modificazioni, per il supporto
nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3.
5. Gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica derivanti dalle attivita' di formazione di
cui ai commi 3 e 4 sono posti a carico dei soggetti
partecipanti alle medesime attivita'.
6. Il riconoscimento della qualificazione rilasciata
da un altro Stato membro e' effettuato sulla base di
principi e dei criteri di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'allegato 4.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di
qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti
nella visura camerale delle imprese dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio, che li ricevono dai soggetti che li
rilasciano. Le amministrazioni interessate provvedono
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.
37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici) pubblicato nella G.U.R.I. 12
marzo 2008, n. 61.
«Art. 4 (Requisiti tecnico-professionali). - 1. I
requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno
dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica
conseguito presso una universita' statale o legalmente
riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle
linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai
percorsi relativi alle figure nazionali definite
dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 7 settembre 2011; (5)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di
scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione
relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di
due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita'
cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello
computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come
operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore
con qualifica di specializzato nelle attivita' di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
(omissis).».
Note all'art. 48:
- Il Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (relativo alle
statistiche dell'energia) e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
novembre 2008, n. L 304.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del
14 gennaio 2012 (Approvazione della metodologia che,
nell'ambito del sistema statistico nazionale in materia di
energia, e' applicata per rilevare i dati necessari a
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di
elettricita', energia per il riscaldamento e il
raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti
energetiche rinnovabili) e' pubblicato nella G.U.R.I. 14
febbraio 2012, n. 37.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico e
delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2015
(Approvazione della metodologia che, nell'ambito del
sistema statistico nazionale, e' applicata per rilevare i
dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma
5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28) e'
pubblicato nella G.U.R.I. 15 luglio 2015, n. 162.
- Il Regolamento (UE) 2018/1999 e' riportato nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge 8 luglio
2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia), e'
riportato nelle note all'articolo 36.
- Il testo dell'art. 3, comma 11, del decreto
legislativo n. 79 del 1999, e' riportato nelle note
all'articolo 5.
- Si riporta il testo dell'articolo 40, del citato
decreto legislativo n. 28 del 2011:
«Art. 40 (Monitoraggio, sistema statistico nazionale,
relazioni e aggiornamenti). - 1. Nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo, il Ministero dello sviluppo
economico provvede ad integrare il sistema statistico in
materia di energia perseguendo le seguenti finalita':
a) assicurare il monitoraggio del raggiungimento
degli obiettivi, intermedi e al 2020, in materia di quote
dei consumi finali lordi di elettricita', energia per il
riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti,
coperti da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri
di cui al regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 relativo alle
statistiche dell'energia, e successive modificazioni,
tenendo conto anche dei progetti comuni e dei trasferimenti
statistici tra Stati membri;
b) assicurare coerenza tra il monitoraggio di cui
alla lettera a) e il bilancio energetico nazionale;
c) assicurare che il monitoraggio di cui alla
lettera a) consenta di stimare, per ciascuna regione e
provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei
consumi energetici coperti da fonti energetiche
rinnovabili, con modalita' idonee a misurare il grado di
raggiungimento degli obiettivi regionali stabiliti in
attuazione dell'articolo 2, comma 167, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE, tenuto
conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT,
organizza e gestisce un sistema nazionale per il
monitoraggio statistico dello stato di sviluppo delle fonti
rinnovabili, idoneo a:
a) rilevare i dati necessari per misurare lo stato
di raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 in
ambito nazionale e stimare il grado di raggiungimento dei
medesimi obiettivi in ciascuna regione e provincia
autonoma;
b) stimare i risultati connessi alla diffusione
delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica in
termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.
3. Il GSE provvede altresi' a sviluppare ed applicare
metodologie idonee a fornire, con cadenza biennale:
a) stime delle ricadute industriali ed
occupazionali connesse alla diffusione delle fonti
rinnovabili e alla promozione dell'efficienza energetica;
b) stime dei costi e dell'efficacia delle misure di
sostegno, confrontati con i principali Stati dell'Unione
europea.
4. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,
entro il 31 dicembre 2011 il Ministro dello sviluppo
economico approva la metodologia che, nell'ambito del
sistema statistico nazionale in materia di energia, e'
applicata per rilevare i dati necessari a misurare, ai fini
delle comunicazioni alla Commissione europea, il grado di
raggiungimento degli obiettivi nazionali.
5. Sulla base delle attivita' di cui ai commi 1 e 2,
entro il 31 dicembre 2012 il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e, per gli aspetti
inerenti le biomasse, di concerto con il Ministro per le
politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva la metodologia
che, nell'ambito del sistema statistico nazionale, e'
applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado
di raggiungimento degli obiettivi regionali definiti in
attuazione dell'articolo 2, commi 167 e 170, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
6. Anche sulla base delle attivita' di monitoraggio
di cui ai precedenti commi:
a) il GSE sottopone al Ministero dello sviluppo
economico lo schema di relazione sui progressi realizzati
nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, di cui all'articolo 22 della direttiva
2009/28/CE;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, provvede alla trasmissione alla Commissione
europea della relazione di cui all'articolo 22 della
direttiva 2009/28/CE e, qualora la quota di energia da
fonti rinnovabili sia scesa al di sotto di quella
necessaria al rispetto della progressione temporale di cui
all'articolo 3, comma 3, all'aggiornamento del Piano di
azione nazionale sulle energie rinnovabili di cui
all'articolo 4 della medesima direttiva.
7. Entro il 31 dicembre 2011 e, successivamente, ogni
due anni l'ENEA trasmette al Ministero dello sviluppo
economico e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
un rapporto concernente lo stato e le prospettive delle
tecnologie per la produzione di energia elettrica, di
calore e di biocarburanti, nonche' lo stato e le
prospettive delle tecnologie rilevanti in materia di
efficienza energetica, con riguardo particolare a
disponibilita', costi commerciali, sistemi innovativi non
ancora commerciali e potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili e di efficienza energetica.
8. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
provvede alla copertura dei costi sostenuti da GSE ed ENEA,
non coperti da altre risorse, per lo svolgimento delle
attivita' svolte ai sensi del presente decreto.».
Note all'art. 50:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281
del 1997, e' riportato nelle note all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'art. 36, comma 1, della
citata legge n. 234 del 2012:
«Art. 36 (Attuazione di atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per
gli affari europei.».
 
Allegati

Parte di provvedimento in formato grafico