Art. 1. Denominazione, sede, durata
1.1. E' costituito il Partito politico «Italexit per l'Italia». 1.2. Il Partito ha sede legale in Milano, via dei Grimani, 4. 1.3. La durata e' a tempo indeterminato.
Art. 2. Oggetto e finalita'
2.1. «Italexit per l'Italia» e' un Partito politico/culturale che promuove iniziative di carattere politico, culturale, sociale con l'obiettivo di promuovere l'uscita dell'Italia dall'Unione europea e ripristinare la sovranita' monetaria in luogo dell'euro, nel rispetto della Costituzione del 1948, dello Stato di diritto, della liberta' personale e della solidarieta' sociale. 2.2. «Italexit per l'Italia» e' fondato sul confronto democratico e consapevole, riconoscendo a tutti gli iscritti un effettivo ruolo di partecipazione, anche nel rispetto delle minoranze e promuovendo le pari opportunita' tra donne e uomini. 2.3. «Italexit per l'Italia» ha come scopo quello della partecipazione con liste di propri candidati, eventualmente anche in collegamento, in unione o in via congiunta con altre forze e formazioni politiche, alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento nazionale, per l'elezione dei componenti di enti locali e loro articolazioni, per l'elezione dei Presidenti delle Regioni e per il rinnovo dei Consigli regionali, per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei Consigli comunali, per l'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo oltre che per ogni altro consesso politico e/o amministrativo di cui e' previsto il rinnovo elettivo.
Art. 3. Simbolo
3.1. Il Simbolo di «Italexit per l'Italia» e' costituito da un logo di forma esagonale ma privo di spigolo e parte dei lati di sinistra, suddiviso in orizzontale in tre fasce rappresentanti il tricolore e precisamente dall'alto il verde, al centro il bianco e in basso il rosso. La fascia centrale assume a destra forma di freccia e lo spessore e' maggiore rispetto alle due fasce verde e rossa. Al centro della fascia bianca e dell'intero logo, campeggia su due righe, a tutta larghezza e tutto maiuscolo, la scritta in blu recante la dicitura «Italexit per l'Italia», dove la scritta «Italexit» risulta essere piu' grande, e sul primo rigo. Le parole «Ital» ed «Exit» risultano leggermente sfalsate dove la barretta orizzontale della L si prolunga ad intersecare la E a divenirne il trattino centrale avente forma di punta di freccia. Le due parole recano una barra, a forma di punta di freccia verso destra, posizionate rispettivamente sotto «Ital», di colore verde e sopra «Exit «, di colore rosso, come meglio risultante dalla rappresentazione grafica che si allega al presente Statuto sotto la lettera «A», per costituirne parte integrante, sostanziale ed essenziale. 3.2. Il simbolo e' di titolarita' del Partito e potra' essere utilizzato anche abbinandolo a simboli di altre associazioni, partiti e movimenti. Le articolazioni territoriali riconosciute ai sensi del successivo art. 7.3, utilizzano il simbolo per lo svolgimento delle attivita' finalizzate al raggiungimento degli scopi del Partito in conformita' al presente Statuto, ai regolamenti e alle determinazioni della direzione nazionale a cui e' riservata ogni decisione in ordine all'utilizzo del simbolo, mentre l'utilizzo del simbolo per la presentazione delle liste nelle tornate elettorali e' subordinato all'autorizzazione del segretario nazionale.
Art. 4. Iscritti
4.1. Possono diventare iscritti i cittadini italiani ovvero tutti i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia ovvero gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ovvero gli Italiani iscritti all'AIRE che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', che condividano le finalita' politiche del Partito accettando le regole del presente Statuto e dei regolamenti di esecuzione ove esistenti e che non risultino, al momento dell'iscrizione e nel corso del relativo procedimento, aderenti ad alcun Partito politico o anche ad associazioni aventi oggetto o finalita' in contrasto con quelli di «Italexit per l'Italia». Non possono essere iscritti e non possono essere candidabili nelle liste del Partito ne' partecipare alle assemblee elettive coloro contro cui sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna per corruzione o concussione o nei cui confronti siano state disposte le misure previste dall'Antimafia. 4.2. Le domande di iscrizione, cosi' come quelle di rinnovo, vanno presentate alla sezione comunale cittadina in cui il richiedente e' domiciliato o, in mancanza, in quella territorialmente piu' vicina. Non puo' essere presentata piu' di una domanda di iscrizione. La richiesta di iscrizione dovra' contenere anche la dichiarazione di non appartenenza ad alcun altro Partito e l'eventuale elenco delle altre associazioni a cui la persona risulta iscritta. Detta richiesta verra' in prima istanza valutata dal responsabile politico della sezione che provvedera' o a respingerla o ad inoltrarla al coordinatore regionale al quale spettera' di valutarla positivamente o negativamente, con decisione motivata, entro trenta giorni dalla sua presentazione. La verifica riguardera' anche la compatibilita' delle altre associazioni elencate con i principi di «Italexit per l'Italia» e del suo Statuto. Non possono comunque iscriversi coloro che siano stati precedentemente espulsi dal Partito. 4.3. Accolta la domanda d'iscrizione, l'iscritto assume i doveri e acquista i diritti associativi previsti dal presente statuto. La qualita' di iscritto deve risultare da apposito registro, anche digitale, che sara' tenuto dal segretario nazionale e conservato presso la sede del Partito. 4.4. Tutti gli iscritti saranno tenuti a pagare la quota di iscrizione annuale stabilita dalla direzione nazionale. 4.5. La prima iscrizione dura, qualunque sia la data in cui e' avvenuta, fino al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui e' stata presentata e accettata la domanda. Le successive iscrizioni, in caso di loro rinnovo, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno, avranno parimenti scadenza il 28 febbraio dell'anno seguente. 4.6. L'elenco degli iscritti non e' segreto. I dati personali degli iscritti e le relative cariche, risultanti dall'anagrafica del Partito, sono raccolti, custoditi e gestiti dallo stesso nel rispetto di tutte le misure idonee ad assicurare il rispetto del regolamento UE n. 2016/679 e successive modificazioni in materia di tutela dei dati personali. All'atto dell'iscrizione il richiedente firma la presa visione e l'accettazione dei contenuti dello statuto di «Italexit per l'Italia». All'atto dell'iscrizione il richiedente autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e per il perseguimento degli scopi statutari, cosi' come previsto dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 e successive modificazioni. I dati personali riferiti agli iscritti sono trattati per le seguenti finalita': a) consentire a partecipare alla vita del Partito; b) censire l'iscritto nel database del Partito ai fini gestionali e organizzativi; c) consentire l'effettivo pieno esercizio del presente statuto; d) attivare procedimenti disciplinari; e) adempimenti previsti dagli obblighi di legge; La protezione dei dati personali e' assicurata in conformita' di quanto previsto dal «Codice in materia di protezione dei dati personali», di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni. 4.7. «Italexit per l'Italia» garantisce la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi amministrativi, al funzionamento interno e ai bilanci (compresi i rendiconti), anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita', anche da parte delle persone disabili, di completezza, di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilita', di semplicita' di consultazione, di qualita', di omogeneita' e di interoperabilita', nonche' di trasparenza assicurando la pubblicazione on-line delle delibere della direzione nazionale e dell'assemblea nazionale.
Art. 5. Diritti e doveri degli iscritti
5.1. Gli Iscritti hanno diritto di: 1) partecipare all'attivita' del Partito in conformita' al presente statuto; 2) accedere, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, ai documenti e agli atti riguardanti il Partito in conformita' alle norme di cui allo statuto, ai regolamenti e alle delibere degli organi del Partito; 3) concorrere attivamente all'attivita' del Partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacita', determinandone la linea politica attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo e internazionale; 4) esercitare i diritti riconosciuti dal presente statuto con la specificazione che il diritto di voto nelle assemblee regionali per le elezioni dei delegati all'assemblea Nazionale competono esclusivamente agli iscritti da almeno nove mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.1 relativo alla disciplina transitoria per la prima nomina degli organi sociali di cui all'art. 7.1, lettera b) la direzione nazionale, c) il segretario nazionale d) la segreteria nazionale, e) il tesoriere nazionale; f) il collegio dei probiviri; g) il comitato di garanzia, che rivestiranno le rispettive cariche fino alle nuove elezioni e proclamazioni adottate in sede di prima assemblea nazionale. 5.2 Ferme le preclusioni e decadenze di cui all'art. 4.1., tutti gli iscritti maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo, senza alcuna discriminazione, fatto altresi' salvo quanto previsto al superiore art. 5.1.4. Le candidature di ciascun iscritto per le competizioni elettorali possono essere avanzate da parte di quest'ultimo e, comunque, subordinatamente alla verifica con esito positivo, della sussistenza e/o permanenza, in capo al medesimo, dei requisiti di iscrizione. Ogni iscritto maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura alle liste elettorali ad ogni livello purche' abbia gli ulteriori requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale per il diritto di elettorato passivo per le consultazioni elettorali cui intende partecipare. «Italexit per l'Italia», nella scelta dei candidati per gli organismi collegiali e le cariche elettive in attuazione dell'art. 51 della Costituzione, garantisce: i) l'uguaglianza di tutti gli aderenti; ii) il rispetto della parita' di opportunita' per uomini e donne; iii) la pari dignita' di tutte le condizioni personali, come l'eta', il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilita'; iv) il rispetto delle minoranze. La scelta delle candidature per le competizioni elettorali ad ogni livello sara' conforme al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia, con deliberazione del 23 settembre 2014 e successive modifiche, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze. Anche nella competizione per le cariche elettive e' garantita la pari opportunita' di partecipazione di uomini e donne, che non potranno essere rappresentati in proporzione inferiore a un terzo dei componenti. Tutti i soci sono eleggibili a condizione che la candidatura sia presentata nelle forme e nei termini stabiliti dallo statuto. Con lo scopo di garantire la democrazia interna, il pluralismo e il rispetto delle minoranze, nelle elezioni interne, sia per quanto concerne le cariche associative che per la scelta dei candidati per le consultazioni elettorali di qualsiasi livello, sono utilizzati i seguenti metodi: fatta eccezione per la nomina del Segretario nazionale, ogni votante puo' indicare sulla scheda i nomi degli iscritti che desidera votare, in numero non superiore a tre. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a completamento del numero dei candidati. In caso di parita', viene scelto il candidato con maggiore anzianita' di iscrizione e nel caso di nuova parita' viene scelto il candidato piu' anziano. Non e' previsto alcun quorum minimo di voti. Qualora nell'organo collegiale cosi' eletto il rapporto tra il numero dei candidati e quello delle candidate non rispetti il quorum minimo di un terzo del totale delle candidature in favore del gruppo, uomini o donne, meno rappresentato, si procedera' alla progressiva esclusione, fra coloro che risulterebbero eletti, dei meno votati fra gli appartenenti al gruppo piu' rappresentato, sostituendoli con il piu' votato o la piu' votata fra i non eletti, appartenente al gruppo meno rappresentato. Quest'operazione viene ripetuta fino a quando il gruppo meno rappresentato non abbia raggiunto la soglia di un terzo del totale. Qualora non vi siano, fra coloro che hanno ottenuto voti appartenenti al gruppo meno rappresentato in numero sufficiente, si ripete la votazione, limitatamente al numero di seggi che non e' stato possibile ricoprire. In questo caso possono essere validamente votati solo appartenenti al gruppo, uomini o donne, meno rappresentato. 5.3. Gli iscritti devono: 1) contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Partito; 2) rispettare le deliberazioni degli organi del Partito; 3) astenersi da comportamenti contrari agli interessi e agli obiettivi del Partito; 4) adempiere agli obblighi derivanti dallo statuto; 5) contribuire economicamente alla vita della Partito versando regolarmente la quota di iscrizione; 6) attenersi a criteri di lealta', non discriminazione, dignita', personalita' e correttezza nei confronti degli altri iscritti, nonche' di tutti coloro che sostengano in qualsivoglia forma ed anche solo mediante l'espressione del voto favorevole durante le competizioni elettorali del Partito; 7) concorrere attivamente all'attivita' del Partito, avuto riguardo alla propria situazione personale ed alle proprie capacita', determinandone la linea politica attraverso la partecipazione consapevole alle discussioni su tematiche ed iniziative di interesse locale, nazionale, europeo ed internazionale; 8) dare riscontro, entro il termine tassativo di sette giorni dalla ricezione della richiesta formulata dagli organi amministrativi tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione e/o di verifica dell'identita' anche digitale, rendendosi disponibile a presentarsi personalmente davanti al Comitato di garanzia nell'ipotesi in cui sorga la necessita' di verificare l'identita', anche digitale, del medesimo.
Art. 6. Cessazione del rapporto di iscritto
6.1. La qualita' di iscritto si perde, oltre che nei casi previsti dall'art. 4.1, nei seguenti casi: 1) per recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta da inviare alla sede legale del Partito a mezzo raccomandata A/R, ovvero al domicilio digitale della stessa a mezzo PEC. Il recesso ha effetto immediato ed estingue eventuali procedimenti in corso avanti il Comitato di garanzia; 2) per mancato rinnovo dell'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno; 3) per morte, dichiarazione di interdizione e/o inabilitazione; 4) a seguito di espulsione, per effetto di provvedimento disciplinare, all'esito del procedimento di cui all'art. 14.1. 6.2. La cessazione del rapporto da iscritto, per qualunque delle cause sopra specificate, non da' diritto ad alcun rimborso totale o parziale della quota versata.
Art. 7. Organi e articolazioni territoriali
7.1. Sono organi del Partito: a) l'assemblea nazionale; b) la direzione nazionale; c) il segretario nazionale; d) la segreteria nazionale; e) il tesoriere nazionale; f) il collegio dei probiviri; g) il comitato di garanzia; h) il collegio dei revisori dei conti. 7.2. La durata degli organi di cui all'art. 7.1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e' di tre anni. I componenti di tali organi sono rieleggibili per non piu' di tre mandati. Qualora, per dimissioni o altra causa, dovessero mancare uno o piu' membri degli organi di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), l'Assemblea Nazionale, nell'ambito delle proprie competenze, procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti. 7.3. Costituiscono articolazioni territoriali del Partito: i) il cordinamento regionale; j) l'assemblea regionale; k) i circoli provinciali; l) le sezioni comunali; Compete alle articolazioni territoriali, conformemente a quanto previsto nei rispettivi regolamenti interni, la nomina del Tesoriere regionale e dei delegati regionali. 7.4. Tutti gli organi e tutte le articolazioni territoriali del Partito devono essere dotati di domicilio digitale di posta elettronica certificata.
Art. 8. Assemblea nazionale
8.1. L'assemblea nazionale e' composta da un numero minimo di venti delegati nominati dalle assemblee regionali secondo i seguenti criteri di proporzionalita': un delegato per regione e i restanti in misura proporzionale di un delegato ogni cento iscritti per regione, comunque con un tetto massimo di dieci delegati per regione, per un numero complessivo massimo di duecento delegati. Entro quindici giorni dalla nomina dei delegati regionali, i coordinatori regionali devono far pervenire i nominativi di detti delegati, corredati dei dati anagrafici e della dichiarazione di domiciliazione digitale di posta certificata, presso la sede legale nazionale. La partecipazione all'assemblea ha carattere personale e non sono ammesse deleghe in sostituzione. L'assemblea nazionale e' presieduta dal segretario nazionale. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della riunione, e' affisso presso la sede legale e pubblicato sul sito del Partito, www.italexitperlitalia.it, almeno quindici giorni prima della data di convocazione nonche' con comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai delegati regionali al momento della loro iscrizione o a quello indicato dal coordinatore regionale con la comunicazione di cui al primo comma, se mutato. 8.2. L'assemblea nazionale determina la linea politica del Partito e approva le eventuali modifiche dello Statuto. Le decisioni dell'assemblea nazionale sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai partecipanti, mentre quelle afferenti alle modifiche statutarie, alla modifica della denominazione del Partito e alla modifica del simbolo sono adottate con delibera dell'assemblea nazionale, previa convocazione della stessa con le modalita' di cui all'art. 8.1, con i quorum stabiliti dall'art. 21, 3°comma, del codice civile e saranno poi redatte nella forma dell'atto pubblico. 8.3. L'assemblea nazionale e' convocata almeno ogni tre) anni ed e' da ritenersi validamente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione, salvo quanto previsto dall'art. 8.2. per le modifiche statutarie e quanto previsto dagli articoli 21, 4° comma, codice civile e 42-bis del codice civile. 8.4. Elegge il sgretario nazionale deliberando con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti presenti. L'esercizio del voto, che in questo caso contempla la possibilita' di esprimere una sola preferenza, avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. 8.5. L'assemblea nazionale nomina mediante delibera: 1) i membri della direzione nazionale; 2) i membri del comitato di garanzia; 3) i membri del collegio dei probiviri; 4) i membri del collegio dei revisori dei conti. Delibera altresi' su mozioni e risoluzioni all'ordine del giorno. 8.6 Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale sottoscritto dal segretario nazionale.
Art. 9. Direzione nazionale
9.1. La direzione nazionale e' composta: a) dal segretario nazionale; b) dai componenti della segreteria nazionale, nelle persone di un delegato per regione come specificato all'art. 11.1 nonche' dal segretario nazionale, dal tesoriere nazionale, e, ove esistenti, dai capigruppo dei gruppi parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo; c) da dieci membri eletti dall'assemblea nazionale in osservanza del principio di rispetto delle minoranze nelle proporzioni di cui all'art. 5.2. Non sono ammesse deleghe. 9.2. La direzione nazionale delibera sull'attuazione delle linee programmatiche e degli obbiettivi stabiliti dall'assemblea nazionale. Determina le linee politiche dell'attivita' dei gruppi parlamentari della Camera, del Senato e del Parlamento Europeo. Si riunisce, eventualmente con frequenza almeno trimestrale ed esercita inoltre le seguenti funzioni: 1) approva i progetti del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni eventuale rendiconto contabile predisposto dal Tesoriere nazionale; 2) decide sugli investimenti patrimoniali; 3) discute i programmi e le liste elettorali alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, assicurando l'equilibrio e l'alternanza di rappresentanza tra uomini e donne nel rispetto dell'art. 51 della Costituzione e delle leggi; 4) stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale degli iscritti; 5) assume ogni decisione relativa al personale dipendente anche in ordine alla retribuzione; 6) approva il conferimento e la revoca di procure per l'esercizio dei poteri ad esso spettanti ai sensi del presente statuto; 7) delibera l'apertura, il trasferimento o la chiusura di sedi nazionali, secondarie nel territorio nazionale nonche' all'estero; 8) assume ogni decisione politica in ordine all'utilizzo del simbolo e del nome Italexit per l'Italia; 9) delibera sul commissariamento delle articolazioni territoriali su proposta della segreteria nazionale. Contro tale provvedimento e' previsto il ricorso alla Commissione di garanzia entro quindici giorni; 10) nomina la societa' di revisione dei conti o il revisore unico; 11) approva entro il 31 maggio il rendiconto di esercizio e di stato patrimoniale e ne assume la responsabilita'; il rendiconto e' pubblicato sul sito del Partito; 12) nomina i coordinatori regionali. 9.3. Tutte le deliberazioni della direzione nazionale sono riportate in un verbale sottoscritto dal segretario nazionale. In caso di parita' prevale il voto del segretario nazionale. 9.4. La direzione nazionale resta in carica fino all'assemblea nazionale successiva. 9.5. La direzione nazionale e' convocata dal segretario nazionale o su richiesta di un terzo dei suoi membri. 9.6. Le convocazioni sono fatte mediante posta elettronica certificata da inoltrarsi ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la comunicazione dovra' pervenire almeno ventiquattro ore prima della riunione. 9.7. La direzione nazionale e' validamente costituita con la presenza di 1/2 dei suoi componenti in prima convocazione e con la presenza di 1/3 dei suoi componenti in seconda convocazione, 9.8. La direzione nazionale delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del segretario nazionale. 9.9. In caso di cessazione per qualsiasi motivo del mandato di uno dei membri eletti, ad esso subentrera' il primo dei non eletti.
Art. 10. Segretario nazionale
10.1. Il Segretario e' eletto dall'assemblea nazionale e ha la responsabilita' politica del Partito e ne e' il rappresentante legale. Resta in carica fino alla prima assemblea nazionale successiva alla sua elezione esercitando i poteri di legale rappresentanza in regime di prorogatio fino all'effettiva nomina del nuovo segretario nazionale e rappresenta il Partito in tutte le attivita' finalizzate all'attuazione del progetto e degli indirizzi politici stabiliti dall'assemblea e dalla direzione nazionale. In particolare, il segretario: 1) coordina le iniziative politiche del Partito; 2) rappresenta il Partito nei rapporti con gli altri partiti e movimenti nonche' nei rapporti con terzi in genere e con gli associati; 3) sceglie i componenti della segreteria; 4) assicura un adeguato coordinamento tra il Partito gli eletti e gli amministratori locali a livello nazionale e locale; 5) approva in ultima istanza i programmi e le liste per le elezioni del Parlamento europeo, della Camera, del Senato, dei Presidenti di Regione e dei Consigli regionali, nonche' dei comuni; 6) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea nazionale e sovrintende al rapporto tra gli organi del Partito; 7) nomina il tesoriere nazionale; 8) il segretario nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe necessarie per la presentazione delle liste elettorali.
Art. 11. La segreteria nazionale
11.1. La segreteria nazionale coadiuva il segretario nazionale nella rappresentanza politica del Partito. Vi partecipano di diritto il segretario nazionale, il tesoriere nazionale, i Presidenti dei gruppi Parlamentari alla Camera, al Senato e al Parlamento europeo, nonche' i primi degli eletti alla carica di delegato regionale di ciascuna regione in numero di uno per regione. 11.2. La segreteria e' convocata dal segretario nazionale in Milano presso la sede legale ovvero presso altra eventuale sede che verra', di volta in volta, comunicata. 11.3. La segreteria propone alla direzione nazionale il commissariamento di un circolo provinciale o di un coordinamento regionale.
Art. 12. Il tesoriere nazionale
12.1. Il tesoriere nazionale e' il responsabile della gestione economico/finanziaria e patrimoniale del Partito nonche' dell'organizzazione amministrativa. Amministra i fondi destinati alla struttura nazionale del Partito. E' abilitato ad assumere impegni di spesa e puo' delegare terzi per gli adempimenti. 12.2. Il tesoriere nazionale resta in carica per anni tre ed e' rieleggibile per non piu' di tre mandati. 12.3. Con riguardo allo svolgimento di ogni attivita' di natura economica e finanziaria ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la stipula di contratti, la gestione di conti correnti, la presentazione di richieste, istanze o dichiarazioni relative a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Redige il bilancio di esercizio e lo sottopone alla approvazione della direzione nazionale. 12.4. Ha la delega all'apertura, chiusura e gestione di rapporti bancari. 12.5. Per l'espletamento dell'attivita' puo' avvalersi di professionalita' esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altre. 12.6. Coordina i tesorieri regionali. 12.7. Ogni anno il tesoriere nazionale, all'atto della presentazione del bilancio preventivo, avanza alla direzione nazionale una specifica proposta di gestione delle risorse raccolte mediante i finanziamenti previsti dalla legge indicando i criteri di ripartizione ai territori in Italia e all'estero e gli eventuali incentivi legati ai singoli obiettivi di raccolta. La destinazione dei contributi degli eletti nelle amministrazioni centrali e locali, la ripartizione delle quote del tesseramento, la ripartizione delle risorse relative al finanziamento delle elezioni nazionali e regionali dovra' tenere conto di quanto previsto dal comma 15 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997 secondo il quale i partiti e movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle risorse previste dalla legge citata ne riservano una quota non inferiore al trenta per cento alle proprie strutture decentrate su base territoriale che abbiano per statuto autonomia finanziaria, e ogni altra necessaria procedura amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile non espressamente disciplinata dallo Statuto. Il rendiconto o i rendiconti delle strutture decentrate sono allegati al rendiconto nazionale del Partito secondo quanto previsto dal comma 16 dell'art. 8 della legge n. 2 del 2 gennaio 1997.
Art. 13. Comitato di Garanzia
13.1 Il comitato di garanzia e' composto da tre membri nominati dall'assemblea nazionale e tre supplenti; membri e supplenti non possono avere incarichi elettivi nelle istituzioni ne' ricoprire altri incarichi all'interno degli organi di cui all'art. 7.1 lettere b) la direzione nazionale, c) il segretario nazionale, d) la segreteria nazionale, e) il tesoriere nazionale, f) il collegio dei probiviri, h) il collegio dei revisori dei conti. I membri del Comitato di garanzia durano in carica tre anni, sono rieleggibili nel limite di tre mandati e cessano dalle funzioni con la nomina dei nuovi membri del Comitato di garanzia. Il Comitato di garanzia elegge il Presidente al proprio interno. Qualora dovesse mancare uno o piu' membri per dimissioni o altra causa, l'assemblea nazionale procedera' alla nomina per il reintegro del membro o dei membri mancanti. 13.2. Il Comitato di garanzia e' competente a dirimere i conflitti tra gli iscritti e a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti di commissariamento nonche' avverso i provvedimenti disciplinari irrogati dal collegio dei probiviri, pronunciandosi anche in merito all'interpretazione dello Statuto e, nei casi di violazione, ripristinandone l'uso corretto. 13.3. Il Comitato di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso effettua opportune verifiche, istruttorie, audizioni. In ogni caso l'esito del ricorso deve essere comunicato entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura. La comunicazione alla parte e' effettuata con raccomandata A/R o PEC e contro i suddetti provvedimenti l'interessato potra' ricorrere al Tribunale.
Art. 14. Il collegio dei probiviri
14.0. Il collegio dei Probiviri e' composto da 3 membri nominati dall'assemblea nazionale e sono rieleggibili nel limite di tre mandati. 14.1. Il collegio dei probiviri irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto in misura proporzionale al danno recato al Partito e alla gravita' della condotta. Le sanzioni irrogabili sono: il richiamo scritto, la sospensione per un periodo da un mese a sei mesi, l'espulsione. Il procedimento disciplinare e' avviato dal collegio dei probiviri su segnalazione di qualunque componente degli organi associativi per gravi violazioni dello Statuto. Qualora il collegio dei probiviri non ritenga manifestamente infondata la segnalazione, comunica all'iscritto le contestazioni di rilevanza disciplinare a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante posta elettronica ovvero PEC, contenente la specifica indicazione del termine di trenta giorni dal ricevimento per far pervenire memorie difensive, nonche' per richiedere la propria audizione al collegio dei probiviri per esporre personalmente le proprie osservazioni e difese. Il collegio dei probiviri garantisce il diritto di difesa ed il contraddittorio consentendo all'incolpato l'accesso agli atti del provvedimento e l'estrazione di copie. L'iscritto ricorrente dovra' essere convocato entro giorni quindici dalla richiesta. All'esito del procedimento che avra' durata massima di novanta giorni il collegio dei probiviri potra' emettere uno dei seguenti provvedimenti: 1. archiviazione; 2. richiamo scritto; 3. sospensione per un periodo da un mese a sei mesi; 4. espulsione; Avverso le decisioni del collegio dei probiviri che stabiliscano l'applicazione di una sanzione disciplinare, e' ammesso ricorso al Comitato di garanzia entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso interno va proposto con lettera raccomandata A/R da indirizzare al Comitato di garanzia presso la sede legale del Partito o a mezzo PEC indirizzata alla casella di posta elettronica certificata del Partito.
Art. 15. Esercizio sociale e bilanci
15.1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, la direzione nazionale sara' convocata per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo. 15.2. Il Partito, inoltre, trae le risorse economiche e patrimoniali per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attivita', nel rispetto della normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio, da: quote di iscrizione versate dagli iscritti; risorse e contributi previsti dalle disposizioni di legge; erogazioni liberali (eredita', donazioni, legati); erogazioni provenienti dalle campagne di autofinanziamento; contributi volontari di persone fisiche e giuridiche; ogni ulteriore apporto in denaro o in natura, sempre conformemente a quanto previsto dalla legge e comunque compatibili con le finalita' del Partito. 15.3. Non possono essere distribuiti agli iscritti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale, salvo il conferimento di eventuali contributi per l'attivita' politica, che puo' essere deliberato dalla direzione nazionale.
Art. 16. Collegio dei revisori dei conti
16.1. Il Collegio dei revisori dei conti previsti dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 come modificato dall'art. 1 della legge 27 novembre 1982 n. 22 sono e' composto da tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei revisori contabili istituito dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 in attuazione della direttiva n. 84/253/CEE., e 2 (due) supplenti, di cui almeno uno iscritto nel relativo registro dei revisori contabili. 16.2. Ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta gestione amministrativa e contabile adottata dal Partito. 16.3. Il collegio dei revisori dei conti sono nominati con delibera dell'assemblea nazionale. Il collegio elegge al suo interno il Presidente. I membri del collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea. 16.4. I revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili per non piu' di tre mandati.
Art. 17. I coordinamenti regionali
17.1. Il coordinamento regionale promuove gli obiettivi del Partito con particolare riferimento alle politiche della Regione. Elabora il programma regionale, approva la presentazione, da parte dei circoli, delle liste alle elezioni regionali, provinciali e comunali sentita la direzione nazionale, coordina le campagne elettorali. E' altresi' responsabile di eventuali strategie di collaborazione con altre liste/associazioni. Approva entro tre mesi dalla scadenza dell'esercizio il rendiconto annuale che deve essere tramesso entro il 15 marzo di ogni anno al tesoriere nazionale. 17.2. Sono membri di diritto del coordinamento regionale tutti i Coordinatori provinciali della Regione. E' presieduto da un coordinatore regionale che viene nominato dalla direzione nazionale. Annovera al suo interno un tesoriere regionale ed almeno un responsabile organizzativo; tutti i membri sono nominati dal coordinatore regionale, fatto salvo per il tesoriere regionale la cui nomina, proposta dal coordinatore regionale, viene conferita dal tesoriere nazionale. Tutti i membri sono presentati in sede di prima riunione del coordinamento regionale. 17.3. Il tesoriere regionale. 17.3.1. Nell'ambito della struttura di coordinamento regionale, la carica di tesoriere regionale viene proposta dal coordinatore regionale e conferita dal tesoriere nazionale. Il tesoriere regionale resta in carica tre anni e puo' essere riconfermato per non piu' di tre mandati. Puo' essere revocato in qualsiasi momento dal tesoriere nazionale sentito il coordinatore regionale. Amministra i fondi destinati alla struttura regionale. Il tesoriere regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal tesoriere nazionale in termini di redazione di preventivi e consuntivi; ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. La sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obbiettivi politici individuati dal coordinatore regionale. 17.3.2. Gli organi nazionali non rispondono dell'attivita' negoziale svolta in ambito locale e delle relative obbligazioni mentre i membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. In ogni caso e' esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: compravendita di beni immobili; compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); costituzione di societa'; acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; concessioni di prestiti; contratti di mutuo; rimesse di denaro all'estero; apertura di conti correnti all'estero e valutari; acquisti di valuta; richiesta e rilascio di avallo fidejussioni o altra forma di garanzia. 17.3.3. Il tesoriere regionale viene periodicamente convocato dal tesoriere nazionale per questioni procedurali o per essere sottoposto a revisione dei conti. 18. L'assemblea regionale 18.1 L'assemblea regionale e' composta dai coordinatori provinciali della Regione di appartenenza, dai Parlamentari nazionali eletti nella Regione, Parlamentari europei residenti nella Regione. L'assemblea regionale elegge i propri delegati regionali all'assemblea nazionale secondo la proporzione indicata dall'art. 8.1 ed e' convocata almeno una volta all'anno. 18.2. L'assemblea regionale e' convocata dal coordinatore regionale o su proposta di un quarto dei delegati regionali con comunicazione da inoltrarsi da parte del coordinatore regionale almeno trenta giorni prima della data della riunione a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata. Per le determinazioni urgenti la convocazione potra' essere effettuata con quarantotto ore di anticipo, ferme restando le modalita' ante esposte. 18.3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonche' l'ordine del giorno 18.4. l'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di 1/2 degli aventi diritto in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione ed e' necessariamente presieduta dal coordinatore regionale. Non sono ammesse deleghe. 18.5. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli iscritti presenti. In caso di parita' prevale il voto del coordinatore regionale. L'esercizio del voto avviene a scrutinio segreto o per alzata di mano quando lo richieda almeno un terzo dei membri presenti. Tutte le deliberazioni sono riportate in un verbale a tal fine redatto e sottoscritto dal coordinatore regionale.
Art. 19. I circoli provinciali
19.1. Il Partito e' organizzato in circoli provinciali. I circoli promuovono gli obbiettivi del Partito attuando le indicazioni degli organi Nazionali. Si raccordano con essi tramite il coordinamento regionale. Utilizzano il simbolo in conformita' al presente Statuto. 19.2. Promuovono le campagne di iscrizione del Partito, ne sostengono le campagne elettorali e propongono al coordinamento regionale la presentazione alle elezioni sul proprio territorio e relativo programma. 19.3. I circoli provinciali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nonche' di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa. Potranno ricevere altresi' finanziamenti a norma di legge. 19.4. I circoli provinciali eleggono un coordinatore provinciale e un coordinamento che comprenda un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo; di norma restano in carica fino all'assemblea nazionale successiva. I circoli provinciali promuovono la costituzione delle sezioni comunali. Gli incarichi possono essere revocati dal segretario nazionale o dal coordinatore regionale, di concerto con il primo. 19.5. Nelle province in cui sussistano sezioni comunali, ogni sezione elegge un proprio coordinatore, un tesoriere e un responsabile organizzativo. Il novero dei coordinatori delle varie sezioni comunali costituisce il coordinamento del circolo provinciale. 19.6. I circoli provinciali rendono conto del proprio operato al coordinamento regionale con la predisposizione di un rendiconto annuale che dovra' essere trasmesso entro il 28 febbraio di ciascun anno.
Art. 20. Scioglimento e liquidazione del Partito
20.1. Lo scioglimento del Partito e' deliberato dall'assemblea nazionale con la maggioranza qualificata del 75% (tre quarti) dei componenti l'assemblea. Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'assemblea nomina uno o piu' liquidatori determinando i relativi poteri, anche con riguardo agli adempimenti necessari a devolvere le risorse finanziarie a disposizione del Partito ad altra organizzazione finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in ogni caso in osservanza della normativa al momento vigente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 21. Sito, dominio e piattaforme tecnologiche
Il sito del Partito e' da individuarsi in quello coincidente con l'indirizzo www.italexitperlItalia.it Il sito, le pagine dei social network e qualsiasi altra piattaforma informatica ed elettronica utilizzate per la propaganda e/o per l'attivita' dal Partito devono essere intestate al Partito stesso e devono essere di proprieta' del Partito stesso. Le pagine e i siti delle articolazioni territoriali del Partito potranno essere denominate con il nome «Italexitperl'Italia» con abbinato il nome dell'entita' territoriale esclusivamente su autorizzazione della direzione nazionale.
Art. 22. Commissariamenti
22.1. In casi di necessita' e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente, il Segretario nazionale puo' intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando i provvedimenti di commissariamento e nomina l'organo commissariale determinandone le prerogative. Il commissariamento deve essere ratificato, a pena di nullita', dalla direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento. In caso di sospensione, entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari; in caso di revoca, dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo. 22.2. Analoga funzione, nei confronti dei circoli e delle sezioni, e' attribuita al coordinatore regionale, sentito il coordinatore provinciale territorialmente competente, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti e' votata dalla direzione regionale. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei circoli e delle sezioni possono essere assunti anche per grave dissesto finanziario. 22.3. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2, puo' essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi. In presenza di irregolarita' evidenti del tesseramento, il segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o parti di esse. 22.4. Avverso i provvedimenti di commissariamento e' ammesso il ricorso al comitato di garanzia, cosi' come previsto dall'art. 13.2.
Art. 23. Nomine transitorie
23.1. Il primo mandato di segretario nazionale e di tesoriere nazionale, fino allo svolgimento dell'assemblea nazionale, sono ricoperti dagli iscritti designati in sede di atto costitutivo. Tutti gli altri organi del Partito di cui all'art. 7.1 del presente Statuto sono nominati in sede di celebrazione dell'assemblea nazionale con le modalita' previste dal presente statuto. Le limitazioni per l'esercizio del diritto di voto all'assemblea nazionale e quelle inerenti alla rieleggibilita' dei membri del comitato di garanzia non sono applicabili per le votazioni assembleari da tenersi entro il termine di cui all'Art. 24.
Art. 24. Prima assemblea nazionale
La prima assemblea nazionale dovra' tenersi entro il 31 marzo 2022.
Art. 25. Disposizioni finali
25.1. Per quanto in questo statuto non disposto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
Parte di provvedimento in formato grafico |