Gazzetta n. 289 del 4 dicembre 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 «Disposizioni di Vigilanza per le banche» - 37° aggiornamento - Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.


Con il presente aggiornamento, adottato ai sensi degli articoli 53, comma 1, lettera d), e 67, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), viene sostituito il capitolo 2 della parte prima, titolo IV, della circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, che contiene le disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.
Le modifiche sono volte a recepire le novita' introdotte dalla CRD V (direttiva 2019/878/UE) su questa materia e gli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea di attuazione della direttiva (EBA/GL/2021/04).
Le disposizioni:
a) si applicano alle banche e alle societa' capogruppo di gruppi bancari, che dovranno adeguarvisi nei tempi e secondo le modalita' stabiliti nella sez. VII delle disposizioni stesse. Fino al completo adeguamento a queste ultime, esse continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d'Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 285/2013);
b) non si applicano alle SIM e alle societa' capogruppo di gruppi di SIM, che - fino all'adozione della normativa nazionale di recepimento della IFD (direttiva 2019/2034/UE) - continuano a rispettare quanto stabilito dal provvedimento della Banca d'Italia del 23 ottobre 2018 (25° aggiornamento della circolare della Banca d'Italia n. 285/2013), in forza del rinvio contenuto nel regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (parte 2, titolo IV, art. 17).
In conformita' con quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia sull'emanazione degli atti normativi, le modifiche sono state sottoposte a consultazione pubblica e accompagnate da un'analisi di impatto della regolamentazione su specifici aspetti (i.e., individuazione delle banche di minori dimensioni e complessita' operativa e delle remunerazioni variabili di importo ridotto). Alcune limitate modifiche, operate successivamente alla consultazione per assicurare l'adeguamento al testo finale degli orientamenti emanati dall'EBA, non sono state sottoposte a consultazione pubblica, in conformita' con quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del regolamento.
Le nuove disposizioni saranno pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Le disposizioni saranno inoltre pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo.
Roma, 24 novembre 2021

Il direttore generale: Signorini
 

Disposizioni di vigilanza per le banche

Parte di provvedimento in formato grafico