Gazzetta n. 291 del 7 dicembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139
Testo del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2021, n. 241), coordinato con la legge di conversione 3 dicembre 2021, n. 205 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di
eventi e competizioni sportivi e di discoteche

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorita' competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche' delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorita' comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo' invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanita' pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneita' delle predette misure. Le misure sono comunicate altresi' al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non puo' comunque essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attivita' deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria oppure di sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria del virus SARS-CoV-2, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, puo' essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.»;
b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole «spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi,» sono inserite le seguenti: «nonche' attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati,»;
c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.».
2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli artt. 5, 9-bis e 13 del
decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante:
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi
sportivi). - 1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal
vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono
svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a
condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza
consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di
quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento
e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita e' pari a
quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al
pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati
agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le
disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza
consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso,
per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche
solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati
e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli
organizzatori producono all'autorita' competente ad
autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le
misure adottate per la prevenzione della diffusione del
contagio da Covid-19, tenuto conto delle dimensioni, dello
stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonche' delle
indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorita' comunica
le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione
di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni
di propria competenza, nel corso di sedute alle quali puo'
invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali,
specificamente competenti in materia di sanita' pubblica,
al fine di acquisire un parere circa l'idoneita' delle
predette misure. Le misure sono comunicate altresi' al
Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa
acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui
all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano
sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente articolo, nonche', salvo quanto previsto dal comma
1-bis per la zona bianca, le attivita' che abbiano luogo in
sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
1-bis. In zona bianca le attivita' che abbiano luogo
in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono
consentite nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso
e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La
capienza non puo' comunque essere superiore al 75 per cento
all'aperto e al 50 per cento al chiuso rispetto a quella
massima autorizzata. Nei locali al chiuso ove si svolgono
le predette attivita' deve essere garantita la presenza di
impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria oppure di
sistemi di filtrazione ad elevata efficienza mediante
filtri HEPA o F9, in grado di ridurre la presenza nell'aria
del virus SARS-CoV-2, e restano fermi gli obblighi di
indossare il dispositivo di protezione delle vie
respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione
del momento del ballo.
2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo
del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del
pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello
agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali, sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
In zona gialla, la capienza consentita non puo' essere
superiore al 50 per cento all'aperto e al 35 per cento al
chiuso rispetto a quella massima autorizzata. In zona
bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al
primo periodo e' consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non puo'
essere superiore al 75 per cento all'aperto e al 60 per
cento al chiuso rispetto a quella massima autorizzata. Le
percentuali massime di capienza di cui al presente comma si
applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del
pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e
competizioni sportivi. Le attivita' devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita
la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando
non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di
cui al presente comma, gli eventi e le competizioni
sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
2-bis
3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento
della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei
siti e degli eventi, puo' essere stabilita una diversa
percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto
dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1,
dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e,
per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal
Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.
4.»
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19).
- 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona
bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi
esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo,
al chiuso;
a-bis) alberghi e altre strutture ricettive;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e
competizioni sportivi, nonche' attivita' che abbiano luogo
in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, di cui
all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e
mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di
squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture
ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle
attivita' al chiuso, nonche' spazi adibiti a spogliatoi e
docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per
gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in
ragione dell'eta' o di disabilita';
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui
all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi
necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei
livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di
attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e
di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi,
di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle
attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi
per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative
attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o
religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale
bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i
servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e
alle condizioni previste per le singole zone salvo quanto
previsto al comma 2-bis.
2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione
dei servizi, lo svolgimento delle attivita' e gli
spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa
vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai
soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto
della disciplina della zona bianca. Ai servizi di
ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette
zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi
di ristorazione all'interno di alberghi e di altre
strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi
alloggiati e delle mense e catering continuativo su base
contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui
al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto
con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per trattare in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di
consentirne la verifica digitale, assicurando
contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto,
per le finalita' di cui al presente articolo possono essere
utilizzate le certificazioni rilasciate in formato
cartaceo. (71)
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle
attivita' di cui ai commi 1 e 2-bis sono tenuti a
verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita'
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui ai medesimi
commi 1 e 2-bis. Le verifiche delle certificazioni verdi
COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato
ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e
fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di
varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico,
con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della
certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma
1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di
controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si
applicano al solo soggetto privo di certificazione e non
anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli
obblighi informativi.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza
puo' definire eventuali misure necessarie in fase di
attuazione del presente articolo.»
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5,
6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo
due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4
dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si
applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da uno a dieci giorni. Ferma restando
l'applicazione delle eventuali sanzioni previste
dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2,
relative alla capienza consentita e al possesso di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione,
commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa
accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477,
479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se
relative ai documenti informatici di cui all'articolo
491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le
certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o
analogico, si applicano le pene stabilite nei detti
articoli.»
- Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto
2021, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto
2021, n. 187, recante: «Misure urgenti per l'esercizio in
sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie,
sociali e in materia di trasporti», convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Disposizioni urgenti in materia di eventi
sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico). -
1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle
competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
giugno 2021, n. 87, e' possibile prevedere modalita' di
assegnazione dei posti alternative al distanziamento
interpersonale di almeno un metro.
2. (abrogato)
3. (abrogato)»
 
Art. 1 bis
Disposizioni in materia di accesso a spettacoli in impianti con
capienza superiore a 5.000 spettatori

1. All'articolo 1, comma 545-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «danza e circo contemporaneo» sono inserite le seguenti: «, nonche' le manifestazioni carnevalesche, i corsi ma-scherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 545-bis dell'articolo 1, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., recante "Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, come
modificato dalla presente legge:
«545-bis In vigore dal 30 giugno 2019. A decorrere
dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche
disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le
quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di
settore, i titoli di accesso ad attivita' di spettacolo in
impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono
nominativi, previa efficace verifica dell'identita', e
riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del
soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto
delle disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo e'
subordinato al riconoscimento personale, attraverso
controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identita'
dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono
esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli
spettacoli di attivita' lirica, sinfonica e cameristica,
prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonche'
le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le
rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e sentita l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet
di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti
internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in
vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di
nominativo.»
 
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi
della cultura

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 5-bis del citato decreto legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della
cultura). - 1. In zona bianca e gialla, il servizio di
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a
condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano
modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da
evitare assembramenti di persone. Per gli istituti e i
luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un
numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i
giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione che
l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente
con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia
delle disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo
periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per
i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in
materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi
della cultura statali la prima domenica del mese. Alle
medesime condizioni di cui al presente comma sono altresi'
aperte al pubblico le mostre.»
 
Art. 2 bis
Disposizioni urgenti per l'accesso agli autobus adibiti a servizi di
noleggio con conducente

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19, come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e la capienza consentita e' pari a quella massima di riempimento.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 9-quater del citato
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi
COVID-19 nei mezzi di trasporto). - 1. A far data dal 1°
settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma
2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro
utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di
trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto
interregionale;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto
ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity,
Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di
persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada
in modo continuativo o periodico su un percorso che collega
piu' di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con
conducente;
e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora
utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con
finalita' turistico-commerciale e anche ove ubicate in
comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei
titoli di viaggio;
e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto
pubblico locale o regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
ai soggetti di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti
con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i
loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei
servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle
prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le
modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le
predette verifiche possono essere svolte secondo modalita'
a campione.
3-bis. Fermo restando quanto previsto dall' articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure
di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite
dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo
10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di
legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli
obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui
gestori di infrastrutture o di stazioni destinati
all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di
trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico,
ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche
non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze,
permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari,
appalti o concessioni.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 3 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
 
Art. 3
Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies e' inserito il seguente:
«Art. 9-octies (Modalita' di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro). - 1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.».
 
Art. 3 bis

Interventi connessi con l'emergenza sanitaria

1. Le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, affluite ai sensi dell'articolo 40 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono essere utilizzate, nella misura di 210 milioni di euro, fino al termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per assicurare la continuita' degli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui al suddetto articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. In considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, in via eccezionale, limitatamente alle elezioni provinciali da svolgere il 18 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dai commi 62, secondo periodo, e 74, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di rispettare le disposizioni sul distanziamento sociale per il contrasto del COVID-19, possono essere individuate ulteriori sedi decentrate per procedere alle operazioni di voto, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 4

Riorganizzazione del Ministero della salute

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute e' incrementata di due unita', con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso quello del segretario generale, e' pari a 15.».
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 47-quater del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 47-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in direzioni generali, coordinate da un segretario
generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali,
incluso quello del segretario generale, e' pari a 15.
2. »
 
Art. 4 bis
Accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore
generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale

1. In ragione del perdurare dell'emergenza dovuta alla situazione epidemiologica conseguente alla diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2, al fine di non disperdere le competenze e le professionalita' acquisite dal personale sanitario nel corso del servizio prestato presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' elevato a sessantotto anni. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
settembre 2016, n. 206, recante «Attuazione della delega di
cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria»:
«Art. 1 (Elenco nazionale dei soggetti idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale). - 1. I provvedimenti di
nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del
Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di
quanto previsto dal presente articolo.
2. E' istituito, presso il Ministero della salute,
l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di
direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo
restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco
e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato
con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito
internet del Ministero della salute.
2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e'
istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei
alla nomina di direttore generale presso gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui
all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al
comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominata
ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui
uno designato dal Ministro della salute con funzioni di
presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi,
contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di
comprovata competenza ed esperienza, in particolare in
materia di organizzazione sanitaria o di gestione
aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute,
uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione
possono essere nominati una sola volta e restano in carica
per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e
all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali.
In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 3 procede alla
formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro
centoventi giorni dalla data di insediamento, previa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero della salute di
un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione
sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto
sessantacinque anni di eta' in possesso di:
a) diploma di laurea di cui all'ordinamento
previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2,
ovvero laurea specialistica o magistrale;
b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno
quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri
settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita'
delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel
settore pubblico o nel settore privato;
c) attestato rilasciato all'esito del corso di
formazione in materia di sanita' pubblica e di
organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito
interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con
le universita' o altri soggetti pubblici o privati
accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, operanti nel campo della formazione
manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i
contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali
da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la
durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli
stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della
certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di
formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e,
in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' gli attestati in corso di
conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo
articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data
posteriore all'entrata in vigore del presente decreto,
purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla
data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma.
5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande
dovranno essere allegati il curriculum formativo e
professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del
comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e'
subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30,
non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per essere destinati alle spese
necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento
delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di
idonei cui al presente articolo.
6. La commissione procede alla valutazione dei titoli
formativi e professionali e della comprovata esperienza
dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di
cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici
predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4,
considerando:
a) relativamente alla comprovata esperienza
dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture
nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse
umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento
e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non
inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di
decadenza, o provvedimenti assimilabili;
b) relativamente ai titoli formativi e
professionali che devono comunque avere attinenza con le
materie del management e della direzione aziendale,
l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post
universitari presso istituzioni pubbliche e private di
riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle
produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il
possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di
ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di
durata almeno annuale, abilitazioni professionali,
ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e
organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private
di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore,
con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito
d'accesso.
7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile
dalla commissione a ciascun candidato e' di 100 punti e
possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati
che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a
70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini
dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione.
7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza
dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o
privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la
Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle
strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria,
del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche'
negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito
sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla
Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e'
esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente,
dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di
una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con
autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta
responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie,
maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera
esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente
comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante
funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le
esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi
sette anni e, nelle regioni con popolazione inferiore a
500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, attribuendo un
punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti,
tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal
comma 6, lettera a). In particolare:
a) individua range predefiniti relativi
rispettivamente al numero di risorse umane e al valore
economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun
range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle
diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza
dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al
punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza
dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la
responsabilita' di piu' strutture dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del
candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli
ultimi sette anni e, nelle regioni con popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un
massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza
dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno,
e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un
trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto
per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di
sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola
esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo'
essere attribuito il maggior punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e
professionali posseduti dal candidato attribuendo un
punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti,
ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera
b).
8. Non possono essere reinseriti nell'elenco
nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal
precedente incarico di direttore generale per violazione
degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97.»
 
Art. 5
Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unita', appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il referendum, il primo presidente della Corte di cassazione puo' avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 100 unita', di cui 40 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 60 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.
3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilita' alla assegnazione all'ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione.
4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 e' riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonche', qualora in possesso delle professionalita' richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonche' al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di provenienza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilita' sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria puo' procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di provenienza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuera' ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.
5. In ragione delle eccezionali finalita' di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, e' corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unita' con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario e' ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, e' responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non e' dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennita' giudiziaria.
6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 409.648 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 25
maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo):
«Art. 32. - Salvo il disposto dell'articolo
precedente, le richieste di referendum devono essere
depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.
Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale
costituito presso la Corte di cassazione a norma
dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate,
allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme
di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilita', ai
sensi del secondo comma dell'articolo 75 della
Costituzione, la cui decisione e' demandata dall'articolo
33 della presente legge alla Corte costituzionale.
Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con
ordinanza, le eventuali irregolarita' delle singole
richieste, assegnando ai delegati o presentatori un
termine, la cui scadenza non puo' essere successiva al
venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle
irregolarita' predette e per la presentazione di memorie
intese a contestarne l'esistenza.
Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la
concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che
rivelano uniformita' o analogia di materia.
L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o
presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13.
Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti
dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del
referendum, che siano stati eventualmente designati a norma
dell'articolo 19, hanno facolta' di presentare per iscritto
le loro deduzioni.
Successivamente alla scadenza del termine fissato
nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale
decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimita' di
tutte le richieste depositate, provvedendo alla
concentrazione di quelle tra esse che rivelano
l'uniformita' o analogia di materia e mantenendo distinte
le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza
deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo
13.
L'Ufficio centrale stabilisce altresi', sentiti i
promotori, la denominazione della richiesta di referendum
da riprodurre nella parte interna delle schede di
votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del
referendum.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
9 marzo 1995, n. 67 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo),
convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159:
«Art. 2. - 1. Per le operazioni di verifica delle
sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalita' dei
sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle
autenticazioni delle firme e delle certificazioni
elettorali, nonche' per le operazioni di conteggio delle
firme, l'Ufficio centrale per il referendum si avvale del
personale della segreteria di cui all'articolo 6 della
legge 22 maggio 1978, n. 199, con qualifica funzionale non
inferiore alla settima. Detto personale, delegato dal
presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, e'
responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni
compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della
legge 22 maggio 1978, n. 199.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 22
maggio 1978, n. 199 (Modifiche alla L. 25 maggio 1970, n.
352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo):
«Art. 6. - Il primo presidente della Corte suprema di
cassazione, in vista delle operazioni di verifica delle
sottoscrizioni presentate a corredo delle richieste di
referendum, con proprio decreto e in relazione alle
necessita', puo' aggregare all'Ufficio centrale per il
referendum altri magistrati della Corte.
Le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale sono
espletate dai funzionari della cancelleria della Corte
designati dal primo presidente.
Il primo presidente dispone, altresi', sulle
modalita' di utilizzazione del centro elettronico e
dell'altro personale della Corte ritenuto necessario.
Al personale dell'Ufficio centrale per il referendum
come sopra impegnato si applica il disposto dell'articolo
18 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nei limiti di un
contingente di personale non superiore a novanta unita'.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 giugno 2015, reca: «Definizione delle tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai
contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del
D.Lgs n. 80 del 1998). - 1. Le disposizioni del presente
decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome,
nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.»
«Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico)
(Art. 2, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come
sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e
successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs.
n. 80 del 1998). - 1. In deroga all'art. 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli
avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonche'
i dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'
nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e
successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre
1990, n. 287.
1-bis. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
rapporto di impiego del personale, anche di livello
dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2000, n. 362, e il personale volontario di leva, e'
disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
1-ter. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il
personale della carriera dirigenziale penitenziaria e'
disciplinato dal rispettivo ordinamento.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari, a tempo indeterminato o
determinato, resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformita'
ai principi della autonomia universitaria di cui
all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992,
n. 421.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 13
marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei
componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche
delle schede e delle urne per la votazione):
«Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario
dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici
centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui
agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli
uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici
elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della
legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il
referendum e degli uffici provinciali per il referendum di
cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n.
352 , degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici
centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 , nonche' degli uffici elettorali
circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui
agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a
titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva
partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi e'
corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle
ritenute di legge, di lire 80.000.
2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti
consessi e' inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento
di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se
estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione
dell'Amministrazione predetta.
3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al
comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di
effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi,
e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle
ritenute di legge, di lire 120.000 nonche', se dovuto, il
trattamento di missione inerente alla qualifica
rivestita.».
 
Art. 6
Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato durante l'emergenza epidemio-logica da
COVID-19

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 sono fornite le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.
3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (Misure urgenti in
materia di svolgimento dell'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato
durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021,
n. 50:
«Art. 3 (Composizione delle sottocommissioni). - 1.
Le sottocommissioni di cui all'articolo 22, quarto comma,
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e all'articolo 47, commi 2 e 3, della legge 31
dicembre 2012, n. 247 sono composte da tre membri effettivi
e tre membri supplenti, dei quali due effettivi e due
supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale
forense tra gli iscritti all'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno
effettivo e uno supplente sono individuati tra magistrati,
anche militari, prioritariamente in pensione, o tra
professori universitari o ricercatori confermati in materie
giuridiche, anche in pensione, o tra ricercatori a tempo
determinato, in materie giuridiche, di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di
tre membri rappresentativi di almeno due categorie
professionali. Il presidente e' un avvocato.
2. Con decreto del Ministro della giustizia da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente decreto, si procede alla integrazione e
rimodulazione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle
sottocommissioni gia' nominate con decreto del Ministro
della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo stesso decreto si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio
delle prove, alle modalita' di sorteggio per l'espletamento
delle prove orali, alla pubblicita' delle sedute di esame,
all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame, alle
prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione
dal rischio del contagio da COVID-19, nonche' alle
modalita' di comunicazione della rinuncia alla domanda di
ammissione all'esame e alle modalita' di comunicazione
delle materie scelte dal candidato per la prima e la
seconda prova orale.
3. Le funzioni di segretario di ciascuna
sottocommissione possono essere esercitate da personale
amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica
amministrazione, purche' in possesso di qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea
triennale. I segretari sono designati dal presidente della
Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna
sottocommissione e individuati tra il personale che presta
servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione
interessata nel caso di personale non appartenente
all'amministrazione della giustizia.»
«Art. 4 (Lavori delle sottocommissioni). - 1. La
prima prova orale e' sostenuta dinnanzi a una
sottocommissione diversa da quella insediata presso la sede
di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, individuata mediante sorteggio da
effettuarsi, previo raggruppamento delle sedi che
presentano un numero di domande di ammissione
tendenzialmente omogeneo, entro il termine di dieci giorni
prima dello svolgimento della prova, a cura della
commissione centrale.
2. La prima prova orale si svolge con modalita' di
collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ferma
restando la presenza, presso la sede della prova di esame
di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, del segretario della sottocommissione e del
candidato da esaminare, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie, vigenti al momento dell'espletamento della
prova, relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a
tutela della salute dei candidati, dei commissari e del
personale amministrativo.
3. Lo svolgimento della prima prova orale puo'
avvenire presso gli uffici giudiziari di ogni distretto di
Corte di appello o presso i locali dei consigli dell'Ordine
degli avvocati ivi ubicati secondo le disposizioni dei
presidenti delle Corti di appello, sentiti i presidenti dei
consigli dell'Ordine degli avvocati interessati. La
sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle
singole sedi sulla base della residenza dichiarata nella
domanda di ammissione all'esame di abilitazione.
4. La seconda prova orale e' sostenuta dinnanzi alla
sottocommissione insediata presso la sede di cui
all'articolo 45, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n.
247, e puo' svolgersi con le modalita' di cui al comma 2.
In tale ultima ipotesi, si applica la disposizione del
comma 3.
5. A ciascun candidato, almeno venti giorni prima, e'
data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui
dovra' presentarsi per le prove orali.
6. La commissione centrale stabilisce le linee
generali da seguire per la formulazione dei quesiti da
porre nella prima prova orale e per la valutazione dei
candidati, in modo da garantire l'omogeneita' e la coerenza
dei criteri di esame.
7. In caso di positivita' al COVID-19, di
sintomatologia compatibile con l'infezione da COVID-19, di
quarantena o di isolamento fiduciario, oppure in caso di
comprovati motivi di salute che impediscono al candidato di
svolgere la prova d'esame, il candidato puo' richiedere,
con istanza al presidente della sottocommissione
distrettuale corredata da idonea documentazione, di fissare
una nuova data per lo svolgimento della prova stessa. Il
presidente puo' disporre la visita fiscale domiciliare
secondo le disposizioni relative al controllo dello stato
di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso, quando
l'istanza e' accolta, la prova deve essere svolta entro
dieci giorni dalla data di cessazione dell'impedimento.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 2, del
citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1.
(omissis)
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una
delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al
termine del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la
somministrazione della prima dose di vaccino o al termine
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della
relativa dose di richiamo.
3. - 11. (omissis)».
- Il decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche
urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla
professione forense), convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 luglio 2003, n. 180, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 2003, n. 117.
 
Art. 7
Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, provenienti dall' Afghanistan in conseguenza della crisi politica in atto, al fine di consentire per i medesimi richiedenti l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.
 
Art. 8
Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della
Regione Friuli-Venezia Giulia

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta' della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.»;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' "Narodni Dom" di proprieta' dell'Universita' degli studi di Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.
1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.»;
c) il comma 2 e' abrogato.
2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Universita' degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato «ex Ospedale militare» e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Universita' degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al fine di consentire alla «Fondazione - Fundacjia Narodni Dom» la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia' «Narodni Dom» di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Universita' degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Universita' degli studi di Trieste, nonche' l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Universita' degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilita' della Fondazione.
4-bis. Gli interventi di cui al presente articolo sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 19 della l. 23 febbraio
2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), pubblicata
nella Gazz. Uff. 8 marzo 2001, n. 56, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 19 (Restituzione di beni immobili). - 1. La
casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San
Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprieta'
della Regione Friuli-Venezia Giulia, e' utilizzata, a
titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali
e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso
Verdi, gia' "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede
istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena
(a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica -
Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana,
compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei
medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il
Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, gia'
«Narodni Dom» di proprieta' dell'Universita' degli studi di
Trieste, e' trasferito in proprieta', a titolo gratuito,
alla "Fondazione - Fundacjia Narodni Dom", costituita
dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska
Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle
organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.
1-ter. L'immobile denominato «ex Ospedale militare»,
sito in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo,
all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del
medesimo Ateneo.
1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito
in Trieste, e' concesso in uso gratuito e perpetuo
all'Universita' degli studi di Trieste, per le esigenze del
medesimo Ateneo.
1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai
commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.
2. (abrogato)
3. Le modalita' di uso e di gestione sono stabilite
dall'amministrazione regionale sentito il Comitato.»
 
Art. 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-ter:

1) al comma 1, le parole: «esclusivamente» e: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono aggiunte le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorita' indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale o, limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di cui all'articolo 16 del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita' svolte in regime di libero mercato, e' anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento»;

3) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessaria ai sensi del comma 1-bis» e il secondo periodo e' soppresso;

4) al comma 3, dopo le parole: «ai sensi del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione»;

b) all'articolo 2-sexies:

1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono inserite le seguenti: «o da atti amministrativi generali»;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' e, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), aventi finalita' compatibili con quelle sottese al trattamento, con le modalita' e per le finalita' fissate con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma 1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilita' »;

c) l'articolo 2-quinquiesdecies e' abrogato;

d) all'articolo 58:

1) al comma 1, dopo le parole: «o regolamento» sono inserite le seguenti: «o previste da atti amministrativi generali»;

2) al comma 2, le parole: «ad espresse» sono sostituite dalla seguente: «a» e dopo le parole: «di legge» sono inserite le seguenti: «o di regolamento o previste da atti amministrativi generali,»;

e) all'articolo 132, comma 5, le parole: «secondo le modalita' di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento di carattere generale»;

f) all'articolo 137, comma 2, lettera a), le parole: «e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

g) dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:

«Art. 144-bis (Revenge porn). - 1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso ha facolta' di segnalare il pericolo al Garante, il quale, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decide ai sensi degli articoli 143 e 144 del presente codice.

2. Quando le registrazioni audio, le immagini o i video o gli altri documenti informatici riguardano minori, la segnalazione al Garante puo' essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilita' genitoriale o la tutela.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'invio al Garante di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.
4. I gestori delle piattaforme digitali destinatari dei provvedimenti di cui al comma 1 conservano il materiale oggetto della segnalazione, a soli fini probatori e con misure indicate dal Garante, anche nell'ambito dei medesimi provvedimenti, idonee a impedire la diretta identificabilita' degli interessati, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento stesso.
5. Il Garante, con proprio provvedimento, puo' disciplinare specifiche modalita' di svolgimento dei procedimenti di cui al comma 1 e le misure per impedire la diretta identificabilita' degli interessati di cui al medesimo comma.
6. I fornitori di servizi di condivisione di contenuti audiovisivi, ovunque stabiliti, che erogano servizi accessibili in Italia, indicano senza ritardo al Garante o pubblicano nel proprio sito internet un recapito al quale possono essere comunicati i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento.
7. Quando il Garante, a seguito della segnalazione di cui al comma 1, acquisisce notizia della consumazione del reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale, anche in forma tentata, nel caso di procedibilita' d'ufficio trasmette al pubblico ministero la segnalazione ricevuta e la documentazione acquisita»;
h) all'articolo 153, comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «Al presidente» sono inserite le seguenti: «e ai componenti» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'indennita' di funzione di cui al primo periodo e' da ritenere onnicomprensiva ad esclusione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in occasione di attivita' istituzionali»;
i) all'articolo 154, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la legge o il regolamento in corso di adozione disciplina espressamente le modalita' del trattamento descrivendo una o piu' operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza espressamente un trattamento di dati personali da parte di soggetti privati senza rinviare la disciplina delle modalita' del trattamento a fonti sottoordinate.
5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma 5-bis:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari»;

l) all'articolo 156:

1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico del personale dipendente e' stabilito nel limite di duecento unita'»;
2) al comma 3, lettera d), le parole: «l'80 per cento del trattamento» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento»;
3) al comma 4, le parole: «venti unita'» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unita'»;
4) al comma 5, le parole: «venti unita'» sono sostituite dalle seguenti: «trenta unita'»;

m) all'articolo 166:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «2-quinquiesdecies» e' soppressa;
2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti dei titolari del trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58 del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno gia' arrecato e continuano ad arrecare un effettivo, concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di individuare e indicare nel provvedimento, motivando puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di tali presupposti, il giudice competente accerta l'inefficacia del provvedimento»;
3) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'ingiunzione a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, sulla base di progetti previamente approvati dal Garante e che tengano conto della gravita' della violazione. Nella determinazione della sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali campagne di comunicazione istituzionale volte alla promozione della consapevolezza del diritto alla protezione dei dati personali, realizzate dal trasgressore anteriormente alla commissione della violazione»;

n) all'articolo 167, comma 2, le parole: «ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies» sono soppresse;

o) all'articolo 170, comma 1, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: «non osservando», dopo le parole: «legge 25 ottobre 2017, n. 163» sono inserite le seguenti: «, arreca un concreto nocumento a uno o piu' soggetti interessati al trattamento» e dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».


2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 e' abrogato.

3. Al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «, nei casi previsti dalla legge,» sono soppresse e dopo le parole: «di regolamento» sono inserite le seguenti: «o su atti amministrativi generali»;
2) al comma 2, le parole: «del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno»;

b) all'articolo 45, comma 1, le parole: «essendovi tenuto, non osserva» sono sostituite dalle seguenti: non osservando», dopo le parole: «articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «arreca un concreto nocumento a uno o piu' interessati» e dopo le parole: «e' punito» sono inserite le seguenti: «, a querela della persona offesa,».

4. All'articolo 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Con le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero della salute e' autorizzato a trattare anche i dati personali non relativi alla salute necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle finalita' di cui al comma 1 e l'attuazione del corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, e' autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2, con modalita' tali da garantire che l'interessato non sia direttamente identificabile»;

b) al comma 2, le parole: «Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della salute, di natura non regolamentare,»;

c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, il Ministero della salute avvia le attivita' relative alla classificazione delle patologie croniche presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla costruzione di modelli analitici prodromici alla realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di salute della popolazione, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili».

5. Gli articoli 2-ter, comma 1, 2-sexies, comma 1, e 58, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e l'articolo 5 del decreto legislativo n. 51 del 2018, come modificati dal presente articolo, si applicano anche ai casi in cui disposizioni di legge gia' in vigore stabiliscono che i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, la finalita' del trattamento nonche' le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali dell'interessato e i suoi interessi sono previsti da uno o piu' regolamenti.

6. In fase di prima attuazione, l'obbligo di indicazione o di pubblicazione del recapito previsto dall'articolo 144-bis, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, introdotto dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, e' adempiuto nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonche' del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

8. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «nonche', ai fini della revoca di cui al comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,»;

b) all'articolo 1, comma 5, le parole: «mediante operatore con l'impiego del telefono» sono soppresse;
c) all'articolo 1, comma 12, dopo le parole: «o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche» sono inserite le seguenti: «con o senza l'intervento di un operatore umano»;

d) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attivita' di call center» sono inserite le seguenti: «, per chiamate con o senza operatore,».

9. In considerazione di quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell'esigenza di disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilita', le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di sistemi di riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalita' previsto dall'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'installazione e l'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del citato regolamento (UE) 2016/679 in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorita' pubbliche o di soggetti privati, sono sospese fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

10. La sospensione di cui al comma 9 non si applica agli impianti di videosorveglianza che non usano i sistemi di riconoscimento facciale di cui al medesimo comma 9 e che sono conformi alla normativa vigente.

11. In caso di installazione o di utilizzazione dei sistemi di cui al comma 9, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in base al rispettivo ambito di applicazione.

12. I commi 9, 10 e 11 non si applicano ai trattamenti effettuati dalle autorita' competenti a fini di prevenzione e repressione dei reati o di esecuzione di sanzioni penali di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in presenza, salvo che si tratti di trattamenti effettuati dall'autorita' giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali nonche' di quelle giudiziarie del pubblico ministero, di parere favorevole del Garante reso ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 51 del 2018.

13. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) e l), e' autorizzata la spesa di euro 8.357.714 per l'anno 2022, euro 11.140.661 per l'anno 2023, euro 11.458.255 per l'anno 2024, euro 11.785.121 per l'anno 2025, euro 12.121.527 per l'anno 2026, euro 12.467.754 per l'anno 2027, euro 12.824.086 per l'anno 2028, euro 13.190.820 per l'anno 2029, euro 13.568.259 per l'anno 2030 ed euro 13.956.716 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorita' amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2-ter del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: "Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. n. 123,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento di
dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri). - 1. La base giuridica prevista dall'articolo 6,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento e' costituita da
una norma di legge o di regolamento o da atti
amministrativi generali.
1-bis. Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal
Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati
personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorita' indipendenti e le
amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da
parte di una societa' a controllo pubblico statale o,
limitatamente ai gestori di servizi pubblici, locale, di
cui all'articolo 16 del testo unico in materia di societa'
a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175, con esclusione, per le societa' a
controllo pubblico, dei trattamenti correlati ad attivita'
svolte in regime di libero mercato, e' anche consentito se
necessario per l'adempimento di un compito svolto nel
pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri ad
esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio
non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla
tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, le
disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel
rispetto dell'articolo 6 del Regolamento;
2. La comunicazione fra titolari che effettuano
trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi
nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del
Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati
di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di
un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri e' ammessa se prevista ai sensi del
comma 1 o se necessaria ai sensi del comma 1-bis.
3. La diffusione e la comunicazione di dati
personali, trattati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre
finalita' sono ammesse unicamente se previste ai sensi del
comma 1 o se necessarie ai sensi del comma 1-bis. In tale
ultimo caso, ne viene data notizia al Garante almeno dieci
giorni prima dell'inizio della comunicazione o diffusione.
4. Si intende per:
a) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati
personali a uno o piu' soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo
rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle
persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies,
al trattamento dei dati personali sotto l'autorita' diretta
del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione, consultazione o
mediante interconnessione;
b) "diffusione", il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-sexies del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2-sexies (Trattamento di categorie particolari
di dati personali necessario per motivi di interesse
pubblico rilevante). - 1. I trattamenti delle categorie
particolari di dati personali di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di
interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2,
lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora
siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero,
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di
regolamento o da atti amministrativi generali che
specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico
rilevante, nonche' le misure appropriate e specifiche per
tutelare i diritti fondamentali e gli interessi
dell'interessato.
1-bis. I dati personali relativi alla salute, privi
di elementi identificativi diretti, sono trattati, nel
rispetto delle finalita' istituzionali di ciascuno, dal
Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanita',
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali,
dall'Agenzia italiana del farmaco, dall'Istituto nazionale
per la promozione della salute delle popolazioni migranti e
per il contrasto delle malattie della poverta' e,
relativamente ai propri assistiti, dalle regioni anche
mediante l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi
informativi su base individuale del Servizio sanitario
nazionale, ivi incluso il Fascicolo sanitario elettronico
(FSE), aventi finalita' compatibili con quelle sottese al
trattamento, con le modalita' e per le finalita' fissate
con decreto del Ministro della salute, ai sensi del comma
1, previo parere del Garante, nel rispetto di quanto
previsto dal Regolamento, dal presente codice, dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle linee guida
dell'Agenzia per l'Italia digitale in materia di
interoperabilita'.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, si considera
rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti
effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse
pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri nelle
seguenti materie:
a) accesso a documenti amministrativi e accesso
civico;
b) tenuta degli atti e dei registri dello stato
civile, delle anagrafi della popolazione residente in
Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonche' rilascio di documenti di
riconoscimento o di viaggio o cambiamento delle
generalita';
c) tenuta di registri pubblici relativi a beni
immobili o mobili;
d) tenuta dell'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida e dell'archivio nazionale dei veicoli;
e) cittadinanza, immigrazione, asilo, condizione
dello straniero e del profugo, stato di rifugiato;
f) elettorato attivo e passivo ed esercizio di
altri diritti politici, protezione diplomatica e consolare,
nonche' documentazione delle attivita' istituzionali di
organi pubblici, con particolare riguardo alla redazione di
verbali e resoconti dell'attivita' di assemblee
rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o
assembleari;
g) esercizio del mandato degli organi
rappresentativi, ivi compresa la loro sospensione o il loro
scioglimento, nonche' l'accertamento delle cause di
ineleggibilita', incompatibilita' o di decadenza, ovvero di
rimozione o sospensione da cariche pubbliche;
h) svolgimento delle funzioni di controllo,
indirizzo politico, inchiesta parlamentare o sindacato
ispettivo e l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge
e dai regolamenti degli organi interessati per esclusive
finalita' direttamente connesse all'espletamento di un
mandato elettivo;
i) attivita' dei soggetti pubblici dirette
all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle
disposizioni in materia tributaria e doganale, comprese
quelle di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale;
l) attivita' di controllo e ispettive;
m) concessione, liquidazione, modifica e revoca di
benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni;
n) conferimento di onorificenze e ricompense,
riconoscimento della personalita' giuridica di
associazioni, fondazioni ed enti, anche di culto,
accertamento dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' per le nomine, per i profili di competenza
del soggetto pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche
direttive di persone giuridiche, imprese e di istituzioni
scolastiche non statali, nonche' rilascio e revoca di
autorizzazioni o abilitazioni, concessione di patrocini,
patronati e premi di rappresentanza, adesione a comitati
d'onore e ammissione a cerimonie ed incontri istituzionali;
o) rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del
terzo settore;
p) obiezione di coscienza;
q) attivita' sanzionatorie e di tutela in sede
amministrativa o giudiziaria;
r) rapporti istituzionali con enti di culto,
confessioni religiose e comunita' religiose;
s) attivita' socio-assistenziali a tutela dei
minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e
incapaci;
t) attivita' amministrative e certificatorie
correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia
sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai
trapianti d'organo e di tessuti nonche' alle trasfusioni di
sangue umano;
u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei
soggetti operanti in ambito sanitario, nonche' compiti di
igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e
salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia
della vita e incolumita' fisica;
v) programmazione, gestione, controllo e
valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse
l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il
controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti
accreditati o convenzionati con il servizio sanitario
nazionale;
z) vigilanza sulle sperimentazioni,
farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in
commercio e all'importazione di medicinali e di altri
prodotti di rilevanza sanitaria;
aa) tutela sociale della maternita' ed interruzione
volontaria della gravidanza, dipendenze, assistenza,
integrazione sociale e diritti dei disabili;
bb) istruzione e formazione in ambito scolastico,
professionale, superiore o universitario;
cc) trattamenti effettuati a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o di ricerca storica, concernenti la
conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei
documenti detenuti negli archivi di Stato negli archivi
storici degli enti pubblici, o in archivi privati
dichiarati di interesse storico particolarmente importante,
per fini di ricerca scientifica, nonche' per fini
statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema
statistico nazionale (Sistan);
dd) instaurazione, gestione ed estinzione, di
rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito
o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale,
occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e
assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunita'
nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli
obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e
sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della
popolazione, accertamento della responsabilita' civile,
disciplinare e contabile, attivita' ispettiva.
3. Per i dati genetici, biometrici e relativi alla
salute il trattamento avviene comunque nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 2-septies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 58. (Trattamenti di dati personali per fini di
sicurezza nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati
personali effettuati dagli organismi di cui agli articoli
4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, sulla base
dell'articolo 26 della predetta legge o di altre
disposizioni di legge o regolamento o previste da atti
amministrativi generali, ovvero relativi a dati coperti da
segreto di Stato ai sensi degli articoli 39 e seguenti
della medesima legge, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 160, comma 4, nonche', in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18,
25, 37, 41, 42 e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 51.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ai
trattamenti effettuati da soggetti pubblici per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato, in base a
disposizioni di legge o di regolamento o previste da atti
amministrativi generali, che prevedano specificamente il
trattamento, si applicano le disposizioni di cui al comma 1
del presente articolo, nonche' quelle di cui agli articoli
23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.
3. Con uno o piu' regolamenti sono individuate le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, in riferimento alle tipologie di dati, di
interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto
l'autorita' diretta del titolare o del responsabile ai
sensi dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione
all'aggiornamento e alla conservazione. I regolamenti,
negli ambiti di cui al comma 1, sono adottati ai sensi
dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e,
negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti.
4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
della difesa, sono disciplinate le misure attuative del
presente decreto in materia di esercizio delle funzioni di
difesa e sicurezza nazionale da parte delle Forze armate.».
- Si riporta il testo degli articoli 132 e 137 del
citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 132 (Conservazione di dati di traffico per
altre finalita'). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico
telefonico sono conservati dal fornitore per ventiquattro
mesi dalla data della comunicazione, per finalita' di
accertamento e repressione di reati, mentre, per le
medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono
conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della
comunicazione.
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,
trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure
di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per
trenta giorni.
2. Abrogato
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla
legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i
quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura
penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo
alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la
molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per
l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa
autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,
su richiesta del pubblico ministero o su istanza del
difensore dell'imputato, della persona sottoposta a
indagini, della persona offesa e delle altre parti private.
3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e'
fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che
e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre
quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio
dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle
quarantotto ore successive, decide sulla convalida con
decreto motivato.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita'
indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a
22 del Regolamento possono essere esercitati con le
modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo,
quarto e quinto periodo.
3-quater. I dati acquisiti in violazione delle
disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere
utilizzati.
4.
4-bis.
4-ter. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i
responsabili degli uffici centrali specialistici in materia
informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche' gli altri soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
possono ordinare, anche in relazione alle eventuali
richieste avanzate da autorita' investigative straniere, ai
fornitori e agli operatori di servizi informatici o
telematici di conservare e proteggere, secondo le modalita'
indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i
dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento
delle investigazioni preventive previste dal citato
articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n.
271 del 1989, ovvero per finalita' di accertamento e
repressione di specifici reati. Il provvedimento,
prorogabile, per motivate esigenze, per una durata
complessiva non superiore a sei mesi, puo' prevedere
particolari modalita' di custodia dei dati e l'eventuale
indisponibilita' dei dati stessi da parte dei fornitori e
degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero
di terzi.
4-quater. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici cui e' rivolto l'ordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo
immediatamente all'autorita' richiedente l'assicurazione
dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi
informatici o telematici e' tenuto a mantenere il segreto
relativamente all'ordine ricevuto e alle attivita'
conseguentemente svolte per il periodo indicato
dall'autorita'. In caso di violazione dell'obbligo si
applicano, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del
comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore dalla notifica al
destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione
il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In
caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono
efficacia.
5. Il trattamento dei dati per le finalita' di cui al
comma 1 e' effettuato nel rispetto delle misure e degli
accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal
Garante con provvedimento di carattere generale volti a
garantire che i dati conservati possiedano i medesimi
requisiti di qualita', sicurezza e protezione dei dati in
rete, nonche' ad indicare le modalita' tecniche per la
periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al
comma 1.
5-bis. E' fatta salva la disciplina di cui
all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.».
- Si riporta il testo degli artt. 153 e 154 del citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 153 (Garante per la protezione dei dati
personali). - 1. Il Garante e' composto dal Collegio, che
ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio e'
costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto
limitato. I componenti devono essere eletti tra coloro che
presentano la propria candidatura nell'ambito di una
procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato
nei siti internet della Camera, del Senato e del Garante
almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature
devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e
i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti
internet. Le candidature possono essere avanzate da persone
che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata
esperienza nel settore della protezione dei dati personali,
con particolare riferimento alle discipline giuridiche o
dell'informatica.
2. I componenti eleggono nel loro ambito un
presidente, il cui voto prevale in caso di parita'.
Eleggono altresi' un vice presidente, che assume le
funzioni del presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
3. L'incarico di presidente e quello di componente
hanno durata settennale e non sono rinnovabili. Per tutta
la durata dell'incarico il presidente e i componenti non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita'
professionale o di consulenza, anche non remunerata, ne'
essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, ne' ricoprire cariche elettive.
4. I membri del Collegio devono mantenere il segreto,
sia durante sia successivamente alla cessazione
dell'incarico, in merito alle informazioni riservate cui
hanno avuto accesso nell'esecuzione dei propri compiti o
nell'esercizio dei propri poteri.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il
presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se
dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato
fuori ruolo o in aspettativa non puo' essere sostituito.
6. Al presidente e ai componenti compete una
indennita' di funzione pari alla retribuzione in godimento
al primo Presidente della Corte di cassazione, nei limiti
previsti dalla legge per il trattamento economico annuo
omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze
pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti
di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali. L'indennita' di funzione di cui al
primo periodo e' da ritenere onnicomprensiva ad esclusione
del rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate in occasione di attivita' istituzionali.
7. Alle dipendenze del Garante e' posto l'Ufficio di
cui all'articolo 155.
8. Il presidente, i componenti, il segretario
generale e i dipendenti si astengono dal trattare, per i
due anni successivi alla cessazione dell'incarico ovvero
del servizio presso il Garante, procedimenti dinanzi al
Garante, ivi compresa la presentazione per conto di terzi
di reclami richieste di parere o interpelli.».
«Art. 154 (Compiti). - 1. Oltre a quanto previsto da
specifiche disposizioni e dalla Sezione II del Capo VI del
regolamento, il Garante, ai sensi dell'articolo 57,
paragrafo 1, lettera v), del Regolamento medesimo, anche di
propria iniziativa e avvalendosi dell'Ufficio, in
conformita' alla disciplina vigente e nei confronti di uno
o piu' titolari del trattamento, ha il compito di:
a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto della disciplina applicabile, anche in caso di
loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei
dati di traffico;
b) trattare i reclami presentati ai sensi del
regolamento, e delle disposizioni del presente codice,
anche individuando con proprio regolamento modalita'
specifiche per la trattazione, nonche' fissando annualmente
le priorita' delle questioni emergenti dai reclami che
potranno essere istruite nel corso dell'anno di
riferimento;
c) promuovere l'adozione di regole deontologiche,
nei casi di cui all'articolo 2-quater;
d) denunciare i fatti configurabili come reati
perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
e) trasmettere la relazione, predisposta
annualmente ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento, al
Parlamento e al Governo entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello cui si riferisce;
f) assicurare la tutela dei diritti e delle
liberta' fondamentali degli individui dando idonea
attuazione al Regolamento e al presente codice;
g) provvedere altresi' all'espletamento dei compiti
ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione europea o dello
Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste
dall'ordinamento.
2. Il Garante svolge altresi', ai sensi del comma 1,
la funzione di controllo o assistenza in materia di
trattamento dei dati personali prevista da leggi di
ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da atti
comunitari o dell'Unione europea e, in particolare:
a) dal Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e
Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);
b) dal Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che
istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la
cooperazione nell'attivita' di contrasto (Europol) e
sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio
2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e
2009/968/GAI;
c) dal Regolamento (UE) 2015/1525 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica
il Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla
mutua assistenza tra le autorita' amministrative degli
Stati membri e alla collaborazione tra queste e la
Commissione per assicurare la corretta applicazione delle
normative doganale e agricola e decisione 2009/917/GAI del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica
nel settore doganale;
d) dal Regolamento (CE) n. 603/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce
l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali per
l'efficace applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013
che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati
membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e
per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate
dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da
Europol a fini di contrasto, e che modifica il Regolamento
(UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello
spazio di liberta', sicurezza e giustizia;
e) dal Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il
sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati
tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(Regolamento VIS) e decisione n. 2008/633/GAI del
Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la
consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da
parte delle autorita' designate degli Stati membri e di
Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e
dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati
gravi;
f) dal Regolamento (CE) n. 1024/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione (Regolamento IMI) Testo
rilevante ai fini del SEE;
g) dalle disposizioni di cui al capitolo IV della
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale
autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai
sensi dell'articolo 13 della convenzione medesima.
3. Per quanto non previsto dal Regolamento e dal
presente codice, il Garante disciplina con proprio
Regolamento, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, le
modalita' specifiche dei procedimenti relativi
all'esercizio dei compiti e dei poteri ad esso attribuiti
dal Regolamento e dal presente codice.
4. Il Garante collabora con altre autorita'
amministrative indipendenti nazionali nello svolgimento dei
rispettivi compiti.
5. Fatti salvi i termini piu' brevi previsti per
legge, il parere del Garante, anche nei casi di cui agli
articoli 36, paragrafo 4, del Regolamento, e' reso nel
termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione puo'
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Quando, per esigenze istruttorie, non puo' essere
rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine puo' essere interrotto per una sola volta e il
parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5-bis. Il parere di cui all'articolo 36, paragrafo 4,
del Regolamento e' reso dal Garante nei soli casi in cui la
legge o il regolamento in corso di adozione disciplina
espressamente le modalita' del trattamento descrivendo una
o piu' operazioni, compiute con o senza l'ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione,
la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonche' nei
casi in cui la norma di legge o di regolamento autorizza
espressamente un trattamento di dati personali da parte di
soggetti privati senza rinviare la disciplina delle
modalita' del trattamento a fonti sottoordinate.
5-ter. Quando il Presidente del Consiglio dei
ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la
consultazione preventiva e comunque nei casi di adozione di
decreti-legge, il Garante esprime il parere di cui al comma
5-bis:
a) in sede di esame parlamentare dei disegni di
legge o dei disegni di legge di conversione dei
decreti-legge;
b) in sede di esame definitivo degli schemi di
decreto legislativo sottoposti al parere delle Commissioni
parlamentari.
6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorita'
giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalita' informatica e'
trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.
7. Il Garante non e' competente per il controllo dei
trattamenti effettuati dalle autorita' giudiziarie
nell'esercizio delle loro funzioni.».
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE", e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L
119:
- Si riporta il testo degli articoli 156, 166, 167 e
170 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 156 (Ruolo organico e personale). - 1.
All'Ufficio del Garante e' preposto un segretario generale,
nominato tra persone di elevata e comprovata qualificazione
professionale rispetto al ruolo e agli obiettivi da
conseguire, scelto anche tra i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i
professori universitari di ruolo in materie giuridiche ed
economiche, nonche' i dirigenti di prima fascia dello
Stato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il ruolo organico
del personale dipendente e' stabilito nel limite di
duecento unita'. Al ruolo organico del Garante si accede
esclusivamente mediante concorso pubblico. Nei casi in cui
sia ritenuto utile al fine di garantire l'economicita' e
l'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' di
favorire il reclutamento di personale con maggiore
esperienza nell'ambito delle procedure concorsuali di cui
al secondo periodo, il Garante puo' riservare una quota non
superiore al cinquanta per cento dei posti banditi al
personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche che sia
stato assunto per concorso pubblico e abbia maturato
un'esperienza almeno triennale nel rispettivo ruolo
organico. La disposizione di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica
esclusivamente nell'ambito del personale di ruolo delle
autorita' amministrative indipendenti di cui all'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio
anche ai fini dello svolgimento dei compiti e
dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 154,
154-bis, 160, nonche' all'articolo 57, paragrafo 1, del
Regolamento;
b) l'ordinamento delle carriere e le modalita' di
reclutamento del personale secondo i principi e le
procedure di cui agli articoli 1, 35 e 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse
aree e qualifiche;
d) il trattamento giuridico ed economico del
personale, secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e, per gli incarichi dirigenziali, dagli
articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative. Nelle more della piu' generale
razionalizzazione del trattamento economico delle autorita'
amministrative indipendenti, al personale e' attribuito il
trattamento economico del personale dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni;
e) la gestione amministrativa e la contabilita',
anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale
dello Stato.
4. L'Ufficio puo' avvalersi, per motivate esigenze,
di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di
fuori ruolo o equiparati nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore,
complessivamente, a trenta unita' e per non oltre il venti
per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non
coperto un corrispondente numero di posti di ruolo.
5. In aggiunta al personale di ruolo, l'Ufficio puo'
assumere dipendenti con contratto a tempo determinato o
avvalersi di consulenti incaricati ai sensi dell'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in
misura comunque non superiore a trenta unita' complessive.
Resta in ogni caso fermo, per i contratti a tempo
determinato, il rispetto dell'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
6. Il personale addetto all'Ufficio del Garante ed i
consulenti sono tenuti, sia durante che dopo il mandato, al
segreto su cio' di cui sono venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a notizie
che devono rimanere segrete.
7. Il personale dell'Ufficio del Garante addetto agli
accertamenti di cui all'articolo 158 e agli articoli 57,
paragrafo 1, lettera h), 58, paragrafo 1, lettera b), e 62,
del Regolamento riveste, nei limiti del servizio cui e'
destinato e secondo le rispettive attribuzioni, la
qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
8. Le spese di funzionamento del Garante, in
adempimento all'articolo 52, paragrafo 4, del Regolamento,
ivi comprese quelle necessarie ad assicurare la sua
partecipazione alle procedure di cooperazione e al
meccanismo di coerenza introdotti dal Regolamento, nonche'
quelle connesse alle risorse umane, tecniche e finanziarie,
ai locali e alle infrastrutture necessarie per l'effettivo
adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri
poteri, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale
scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita
missione e programma di spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria e'
soggetto al controllo della Corte dei conti. Il Garante
puo' esigere dal titolare del trattamento il versamento di
diritti di segreteria in relazione a particolari
procedimenti.»
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei
provvedimenti correttivi e sanzionatori). - 1. Sono
soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo
83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 2-quinquies, comma 2, 92,
comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129, comma 2, e
132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo, ovvero non
sottopone il programma di ricerca a consultazione
preventiva del Garante a norma del terzo periodo del
predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui
all'articolo 83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni
delle disposizioni di cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies,
comma 1, 2-sexies, 2-septies, comma 8, 2-octies,
2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5, 75, 78,
79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100,
commi 1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e
3, 111, 111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123,
commi 1, 2, 3 e 5, 124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131,
132, 132-bis, comma 2, 132-quater, 157, nonche' delle
misure di garanzia, delle regole deontologiche di cui
rispettivamente agli articoli 2-septies e 2-quater.
3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo
2, del Regolamento, nonche' ad irrogare le sanzioni di cui
all'articolo 83 del medesimo Regolamento e di cui ai commi
1 e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e
delle sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei
confronti sia di soggetti privati, sia di autorita'
pubbliche ed organismi pubblici, a seguito di reclamo ai
sensi dell'articolo 77 del Regolamento o di attivita'
istruttoria d'iniziativa del Garante, nell'ambito
dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad
accessi, ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di
accertamento autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli
elementi acquisiti nel corso delle attivita' di cui al
comma 4 configurino una o piu' violazioni indicate nel
presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi 4, 5 e 6, del
Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3
notificando al titolare o al responsabile del trattamento
le presunte violazioni, nel rispetto delle garanzie
previste dal Regolamento di cui al comma 9, salvo che la
previa notifica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le finalita' del
provvedimento da adottare. Nei confronti dei titolari del
trattamento di cui agli articoli 2-ter, comma 1-bis, e 58
del presente codice e all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51, la predetta notifica
puo' essere omessa esclusivamente nel caso in cui il
Garante abbia accertato che le presunte violazioni hanno
gia' arrecato e continuano ad arrecare un effettivo,
concreto, attuale e rilevante pregiudizio ai soggetti
interessati al trattamento, che il Garante ha l'obbligo di
individuare e indicare nel provvedimento, motivando
puntualmente le ragioni dell'omessa notifica. In assenza di
tali presupposti, il giudice competente accerta
l'inefficacia del provvedimento.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 5, il contravventore puo'
inviare al Garante scritti difensivi o documenti e puo'
chiedere di essere sentito dalla medesima autorita'.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
casi di cui al comma 3 si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi puo' essere
applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, sul sito internet del Garante o dell'ingiunzione
a realizzare campagne di comunicazione istituzionale volte
alla promozione della consapevolezza del diritto alla
protezione dei dati personali, sulla base di progetti
previamente approvati dal Garante e che tengano conto della
gravita' della violazione. Nella determinazione della
sanzione ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, del
Regolamento, il Garante tiene conto anche di eventuali
campagne di comunicazione istituzionale volte alla
promozione della consapevolezza del diritto alla protezione
dei dati personali, realizzate dal trasgressore
anteriormente alla commissione della violazione. I proventi
delle sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del
totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo
156, comma 8, per essere destinati alle specifiche
attivita' di sensibilizzazione e di ispezione nonche' di
attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la
proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati
in solido possono definire la controversia adeguandosi alle
prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il
pagamento di un importo pari alla meta' della sanzione
irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del
Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante
definisce le modalita' del procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 ed i
relativi termini, in conformita' ai principi della piena
conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio,
della verbalizzazione, nonche' della distinzione tra
funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto
all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni
amministrative previste dal presente codice e dall'articolo
83 del Regolamento non si applicano in relazione ai
trattamenti svolti in ambito giudiziario.»
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di
arrecare danno all'interessato, operando in violazione di
quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal
provvedimento di cui all'articolo 129 arreca nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a
un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, al fine di trarre per se' o per altri profitto
ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al
trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10
del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di
garanzia di cui all'articolo 2-septies arreca nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
la pena di cui al comma 2 si applica altresi' a chiunque,
al fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di
arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento
dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi
degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca
nocumento all'interessato.
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati
di cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il
Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con
una relazione motivata, la documentazione raccolta nello
svolgimento dell'attivita' di accertamento nel caso in cui
emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un
reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero
avviene al piu' tardi al termine dell'attivita' di
accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al
presente decreto.
6. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata a
norma del presente codice o del Regolamento a carico
dell'imputato o dell'ente una sanzione amministrativa
pecuniaria dal Garante e questa e' stata riscossa, la pena
e' diminuita.»
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del
Garante). - 1. Chiunque, non osservando il provvedimento
adottato dal Garante ai sensi degli articoli 58, paragrafo
2, lettera f) del Regolamento, dell'articolo 2-septies,
comma 1, nonche' i provvedimenti generali di cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n.
163, arreca un concreto nocumento a uno o piu' soggetti
interessati al trattamento e' punito , a querela della
persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni.».
- Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 10
agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 settembre 2018, n. 205, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 22 (Altre disposizioni transitorie e finali). -
1. Il presente decreto e le disposizioni dell'ordinamento
nazionale si interpretano e si applicano alla luce della
disciplina dell'Unione europea in materia di protezione dei
dati personali e assicurano la libera circolazione dei dati
personali tra Stati membri ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679.
2. A decorrere dal 25 maggio 2018 le espressioni
"dati sensibili" e "dati giudiziari" utilizzate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si
intendono riferite, rispettivamente, alle categorie
particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento
(UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo
regolamento.
3. (abrogato)
4. A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti
del Garante per la protezione dei dati personali continuano
ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto
regolamento e con le disposizioni del presente decreto.
5. A decorrere dal 25 maggio 2018, le disposizioni di
cui ai commi 1022 e 1023 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 si applicano esclusivamente ai
trattamenti dei dati personali funzionali
all'autorizzazione del cambiamento del nome o del cognome
dei minorenni. Con riferimento a tali trattamenti, il
Garante per la protezione dei dati personali puo', nei
limiti e con le modalita' di cui all'articolo 36 del
Regolamento (UE) 2016/679, adottare provvedimenti di
carattere generale ai sensi dell'articolo
2-quinquiesdecies. Al fine di semplificare gli oneri
amministrativi, i soggetti che rispettano le misure di
sicurezza e gli accorgimenti prescritti con i provvedimenti
di cui al secondo periodo sono esonerati dall'invio al
Garante dell'informativa di cui al citato comma 1022. In
sede di prima applicazione, le suddette informative, se
dovute a norma del terzo periodo, sono inviate entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento del
Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i rinvii alle disposizioni del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, abrogate dal presente decreto,
contenuti in norme di legge e di regolamento, si intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679 e a quelle introdotte o modificate dal
presente decreto, in quanto compatibili.
7. All'articolo 1, comma 233, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, dopo le parole "le modalita' di restituzione"
sono inserite le seguenti: "in forma aggregata".
8. Il registro dei trattamenti di cui all'articolo
37, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
cessa di essere alimentato a far data dal 25 maggio 2018.
Da tale data e fino al 31 dicembre 2019, il registro resta
accessibile a chiunque secondo le modalita' stabilite nel
suddetto articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n.
196 del 2003.
9. Le disposizioni di legge o di regolamento che
individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni
eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle
pubbliche amministrazioni per motivi di interesse pubblico
rilevante trovano applicazione anche per i soggetti privati
che trattano i dati per i medesimi motivi.
10. La disposizione di cui all'articolo 160, comma 4,
del codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nella parte in
cui ha riguardo ai dati coperti da segreto di Stato, si
applica fino alla data di entrata in vigore della
disciplina relativa alle modalita' di opposizione al
Garante per la protezione dei dati personali del segreto di
Stato.
11. Le disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003, relative al trattamento di
dati genetici, biometrici o relativi alla salute continuano
a trovare applicazione, in quanto compatibili con il
Regolamento (UE) 2016/679, sino all'adozione delle
corrispondenti misure di garanzia di cui all'articolo
2-septies del citato codice, introdotto dall'articolo 2,
comma 1, lett. e) del presente decreto.
12. Sino alla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies,
commi 2 e 6, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
da adottarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il trattamento dei dati di cui
all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 e' consentito
quando e' effettuato in attuazione di protocolli di intesa
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di
criminalita' organizzata stipulati con il Ministero
dell'interno o con le Prefetture - UTG, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali, che
specificano la tipologia dei dati trattati e delle
operazioni eseguibili.
13. Per i primi otto mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Garante per la protezione
dei dati personali tiene conto, ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative e nei limiti in cui risulti
compatibile con le disposizioni del Regolamento (UE)
2016/679, della fase di prima applicazione delle
disposizioni sanzionatorie.
14. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole "di cui all'articolo 162,
comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 166, comma 2";
b) al comma 10, le parole "di cui all'articolo 162,
comma 2-quater" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 166, comma 2".
15. All'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 le parole "di cui
all'articolo 162, comma 2-bis" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui all'articolo 166, comma 2".».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 e 45 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della
direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali da parte delle autorita' competenti a fini di
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di
reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro
2008/977/GAI del Consiglio» , pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 5 (Liceita' del trattamento). - 1. Il
trattamento e' lecito se e' necessario per l'esecuzione di
un compito di un'autorita' competente per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 2, e si basa sul diritto
dell'Unione europea o su disposizioni di legge o di
regolamento o su atti amministrativi generali che
individuano i dati personali e le finalita' del
trattamento.
2. Con decreto, rispettivamente, del Ministro della
giustizia e del Ministro dell'interno sono individuati, per
i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali
di cui al comma 1, i termini, ove non gia' stabiliti da
disposizioni di legge o di regolamento, e le modalita' di
conservazione dei dati, i soggetti legittimati ad
accedervi, le condizioni di accesso, le modalita' di
consultazione, nonche' le modalita' e le condizioni per
l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 9, 10, 11 e
13. I termini di conservazione sono determinati in
conformita' ai criteri indicati all'articolo 3, comma 1,
tenendo conto delle diverse categorie di interessati e
delle finalita' perseguite.»
«Art. 45 (Inosservanza di provvedimenti del Garante).
- 1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal
Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c),
del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento
dei dati di cui all'articolo 1, comma 2, arreca un concreto
nocumento a uno o piu' interessati e' punito, a querela
della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due
anni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia
di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
2020, n. 128, S.O. n. 21, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Metodologie predittive dell'evoluzione del
fabbisogno di salute della popolazione). - 1. Il Ministero
della salute, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo
47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in
particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e
di coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione delle malattie, nonche' di programmazione
tecnico sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo,
coordinamento, monitoraggio dell'attivita' tecnico
sanitaria regionale, puo' trattare, ai sensi dell'articolo
2-sexies, comma 2, lettera v), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del Regolamento UE
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute
degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi del
Servizio sanitario nazionale, per lo sviluppo di
metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di
salute della popolazione, secondo le modalita' di cui al
decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262.
1-bis. Con le modalita' e nei limiti stabiliti dal
decreto di cui al comma 2 e fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 105 del codice di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003, il Ministero della salute e' autorizzato a
trattare anche i dati personali non relativi alla salute
necessari a garantire l'effettivo perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1 e l'attuazione del
corrispondente intervento di cui alla missione M6 del Piano
nazionale di ripresa e resilienza approvato con la
decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea
del 13 luglio 2021. Ai fini di cui al primo periodo, e'
autorizzata l'interconnessione dei sistemi informativi su
base individuale del Servizio sanitario nazionale, ivi
incluso il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), con i
sistemi informativi gestiti da altre amministrazioni
pubbliche che raccolgono i dati non relativi alla salute
specificamente individuati dal decreto di cui al comma 2,
con modalita' tali da garantire che l'interessato non sia
direttamente identificabile.
2. Con decreto del Ministro della salute, di natura
non regolamentare, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati i dati
personali, anche inerenti alle categorie particolari di
dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE 2016/679, che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le
modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi informativi
dei soggetti che li detengono e le misure appropriate e
specifiche per tutelare i diritti degli interessati,
nonche' i tempi di conservazione dei dati trattati.
2-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al
comma 2, il Ministero della salute avvia le attivita'
relative alla classificazione delle patologie croniche
presenti nella popolazione italiana, limitatamente alla
costruzione di modelli analitici prodromici alla
realizzazione del modello predittivo del fabbisogno di
salute della popolazione, garantendo che gli interessati
non siano direttamente identificabili.».
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 12 febbraio 2021 n. 241 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza" e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 n. L. 57.
- Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale
di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli
investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
7 maggio 2021, n. 108.
- Il Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo
e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance
dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che
modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE,
2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE)
2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) e' pubblicato nella G.U.U.E. 21 dicembre 2018, n.
L 328.
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, della legge
11 gennaio 2018, n. 5 recante «Nuove disposizioni in
materia di iscrizione e funzionamento del registro delle
opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le
chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di
ricerche di mercato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3
febbraio 2018, n. 28., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - 1. Ai fini della presente legge si
applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica
richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze
telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via
telematica o telefonica, al registro pubblico delle
opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che
vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni
telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del
telefono nonche', ai fini della revoca di cui al comma 5,
anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate
senza l'intervento di un operatore, per fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque
inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli
elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a
fornire al gestore del registro con la stessa periodicita'
di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al
comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli
elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per
periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei
confronti di uno o piu' soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, in qualunque
momento, anche per via telematica o telefonica.
5. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 si
intendono revocati tutti i consensi precedentemente
espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi
soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie
numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato per fini
di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed e'
altresi' precluso, per le medesime finalita', l'uso delle
numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del
trattamento sulla base dei consensi precedentemente
rilasciati. Sono fatti salvi i consensi prestati
nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere,
ovvero cessati da non piu' di trenta giorni, aventi ad
oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali e'
comunque assicurata, con procedure semplificate, la
facolta' di revoca.
6. E' valido il consenso al trattamento dei dati
personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo
indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di
cui al comma 2.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo,
la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione
di dati personali degli interessati iscritti al registro di
cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicita' o di vendita ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non
riferibili alle attivita', ai prodotti o ai servizi offerti
dal titolare del trattamento.
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle
numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento e'
tenuto a comunicare agli interessati gli estremi
identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono
trasferiti.
9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167
del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003,
in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7,
si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo
166, comma 2, del medesimo codice. In caso di reiterazione
delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per
la protezione dei dati personali, le autorita' competenti
possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi
piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del
diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente
legge, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 166, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle
suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la
protezione dei dati personali, le autorita' competenti
possono altresi' disporre la sospensione o, nelle ipotesi
piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita'.
11. Il titolare del trattamento dei dati personali e'
responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni
della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi
di attivita' di call center per l'effettuazione delle
chiamate telefoniche.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di
pubblicita' telefonica e di vendita telefonica o che
compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali
telefoniche con o senza l'intervento di un operatore umano
hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque
precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale,
il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere
all'aggiornamento delle proprie liste.
13. Al fine di rendere piu' agevole e meno costosa la
consultazione periodica del registro da parte degli
operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo
economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal
Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con
proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge detta criteri
generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le
modalita' previste dall'articolo 6, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti
criteri:
a) promuovere l'adozione da parte del gestore del
registro e degli operatori di forme tecniche, anche
mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di
contenere il costo delle tariffe di consultazione
preliminare del registro;
b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con
forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non
siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le
sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) prevedere comunque, nella determinazione delle
tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del
registro.
14. E' vietato l'utilizzo di compositori telefonici
per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti
negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale
divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui
all'articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto
legislativo n. 196 del 2003.
15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da
emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono apportate le opportune
modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che
disciplinano le modalita' di iscrizione e funzionamento del
registro delle opposizioni ed e' altresi' disposta
l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari
incompatibili con le norme della presente legge.».
«Art. 2. - 1. Tutti gli operatori che svolgono
attivita' di call center, per chiamate con o senza
operatore, rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili
devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di
presentazione dell'identificazione della linea chiamante e
il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,
lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi
dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici,
atti a identificare e distinguere in modo univoco le
chiamate telefoniche finalizzate ad attivita' statistiche
da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato
e ad attivita' di pubblicita', vendita e comunicazione
commerciale. Gli operatori esercenti l'attivita' di call
center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni
telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche
delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle
relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del provvedimento dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo
precedente, oppure presentano l'identita' della linea a cui
possono essere contattati. L'Autorita' vigila sul rispetto
delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in
caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1,
commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n.
249.».
- Il testo dell'articolo 42, comma 1, del citato
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' il seguente:
«Art. 42 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti
svolti in ambito giudiziario, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),
b), d), e) ed f), all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo
6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, e' punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione
amministrativa si applica al trasferimento dei dati
personali verso un Paese terzo o un'organizzazione
internazionale in assenza della decisione di adeguatezza
della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli
articoli 33 e 34.».
- Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera b) del
citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e' il
seguente:
«Art. 24 (Consultazione preventiva del Garante). - 1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento
consultano il Garante prima del trattamento di dati
personali che figureranno in un nuovo archivio di prossima
creazione se:
a) una valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati di cui all'articolo 23 indica che il trattamento
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure
adottate dal titolare del trattamento per attenuare il
rischio; oppure
b) il tipo di trattamento presenta un rischio
elevato per i diritti e le liberta' degli interessati anche
in ragione dell'utilizzo di tecnologie, procedure o
meccanismi nuovi ovvero di dati genetici o biometrici.
2. - 6. Omissis.».
- Il testo dell'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. 29 dicembre 2014, n. 300, S.O. n. 99, e' il
seguente:
«Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
- Il testo vigente dell'articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. n. 245, e' il
seguente:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. - 2. Omissis.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. - 5. Omissis.».
 
Art. 9 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.