Gazzetta n. 292 del 9 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 11 novembre 2021
Modifica del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento (UE) n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;
Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2022, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)8312 del 20 novembre 2015, cosi' come risultante dall'ultima modifica approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 e in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, recante il Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) 2021;
Visto, in particolare, l'art. 20 del sopracitato decreto 29 dicembre 2020, che prevede la possibilita' di apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel PGRA tese tra l'altro a recepire eventuali modifiche apportate al PSRN, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Considerato che la suddetta modifica al programma approvata con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021 ha comportato, tra le altre, la riduzione dal 30 per cento al 20 per cento del valore soglia per la sottomisura 17.2 e l'introduzione del nuovo strumento di stabilizzazione del reddito (Income Stabilization Tool - IST) al settore bieticolo-saccarifero;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021, n. 247860, recante «Individuazione degli standard value relativi alle produzioni vegetali, incluse le uve da vino DOP e IGP, applicabili per la determinazione del valore della produzione media annua e dei valori massimi assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2021»;
Considerata pertanto l'esigenza di colmare gli elementi di disomogeneita' tra i diversi strumenti di gestione del rischio, al fine di ottenere un allineamento nelle condizioni di attuazione degli stessi in conformita' a quanto disposto dal PSRN 2014-2022;
Considerato che, al fine di semplificare l'iter burocratico a carico del beneficiario, si rende necessario includere differenti varieta' afferenti alla stessa produzione in un unico «standard value» (SV);
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad un allineamento dell'allegato 2 del PGRA 2021 relativo ai prodotti assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica;
Considerato che, in conformita' a quanto disposto dal su citato art. 20 del decreto 29 dicembre 2020, e' stata comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la necessita' di tale adeguamento teso anche a recepire le modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale;

Decreta:

Art. 1
Variazione della soglia di accesso al contributo per la sottomisura
17.2 del PSRN 2014 - 2022

1. All'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite del valore della produzione superiori al 20 per cento del valore della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 6.2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall' imprenditore agricolo nel PMI ed e verificato tramite l'utilizzo di "standard value" (SV) di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con la produzione piu' basso».
«3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di casualita' tra evento/i e danno/i, anche su Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80 per cento rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione».
 
Allegato
"Allegato 2 - Tipologie colturali assicurabili o assoggettabili a
copertura mutualistica"

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Integrazione dei settori per lo strumento di stabilizzazione del
reddito

1. All'allegato 1 del decreto 29 dicembre 2020, n. 9402305, punto 1.9 «settori per i quali e' ammissibile il sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito» e' aggiunto il settore «bieticolo-saccarifero».
 
Art. 3
Tipologie colturali assicurabili o assoggettabili a copertura
mutualistica

1. L'allegato 2 «Tipologie colturali assicurabili o assoggettabili a copertura mutualistica» del decreto 29 dicembre 2020, n. 9402305, e' sostituito dall'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1008