Gazzetta n. 292 del 9 dicembre 2021 (vai al sommario)
LEGGE 26 novembre 2021, n. 206
Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perche' su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.
3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all'indennita' non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennita' spettanti agli organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del contributo unificato;
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovra' essere effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire;
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di societa' di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresi', che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilita' si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunita' della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilita';
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonche' definire il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilita';
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonche' l'effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
f) prevedere la possibilita' per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia;
g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;
h) prevedere che l'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilita' per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneita' per l'accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attivita' di mediatore dopo aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
m) potenziare i requisiti di qualita' e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serieta' ed efficienza degli enti pubblici o privati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalita' della loro documentazione per l'iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;
n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneita' del responsabile dell'organismo di mediazione, nonche' degli obblighi del responsabile dell'organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione;
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le universita', nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilita' dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla mediazione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;
q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che cio' costituisca condizione di procedibilita' dell'azione, la possibilita' di ricorrere alla negoziazione assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonche', ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresi' che al relativo accordo sia assicurato il regime di stabilita' protetta di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile;
r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;
s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibilita' di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attivita' istruttoria, denominata « attivita' di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;
t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attivita' di istruzione stragiudiziale, in particolare:
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per cio' che concerne le modalita' di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilita' per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;
3) l'utilizzabilita' delle prove raccolte nell'ambito dell'attivita' di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilita' per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;
4) che il compimento di abusi nell'attivita' di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilita' prevista da altre norme;
u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruita' previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalita' di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 132 del 2014.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la semplicita', la concentrazione e l'effettivita' della tutela e la ragionevole durata del processo;
b) prevedere che nell'atto di citazione i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;
c) stabilire che nell'atto di citazione sia contenuta l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice di procedura civile;
d) prevedere che l'atto di citazione contenga, in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l'ulteriore avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria ai sensi degli articoli 82 e seguenti del codice di procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 86 del medesimo codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice di procedura civile il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme le preclusioni di cui all'articolo 167, secondo comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;
f) prevedere che l'attore, entro un congruo termine prima dell'udienza di comparizione, a pena di decadenza puo' proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile se l'esigenza e' sorta dalle difese del convenuto, nonche' in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali; prevedere che entro un successivo termine anteriore all'udienza di comparizione il convenuto puo' modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell'udienza di comparizione le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria;
g) determinare i termini per le memorie di cui alla lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il piu' ampio esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a comparire previsto dall'articolo 163-bis e il termine per la costituzione del convenuto previsto dall'articolo 166 del codice di procedura civile;
h) adeguare la disciplina della chiamata in causa del terzo e dell'intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a g);
i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:
1) nel corso dell'udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi e' valutabile dal giudice ai fini dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile;
2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;
l) prevedere che, esaurita la trattazione e istruzione della causa:
1) il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione;
2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fissi l'udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:
2.1) assegni un termine perentorio non superiore a sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
2.2) assegni termini perentori non superiori a trenta e quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non vi rinuncino espressamente;
2.3) all'udienza riservi la decisione e provveda al deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;
m) modificare l'articolo 185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la causa in decisione;
n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile:
1) sia sistematicamente collocato nel libro II del codice di procedura civile;
2) assuma la denominazione di «procedimento semplificato di cognizione»;
3) ferma la possibilita' che l'attore vi ricorra di sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa siano tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basi su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un'attivita' istruttoria costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilita' del procedimento semplificato;
4) sia disciplinato mediante l'indicazione di termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel rispetto del contraddittorio fra le parti;
5) si concluda con sentenza;
o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili:
1) il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva, in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;
2) l'ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi;
3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti disponibili:
1) all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte, pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima e' manifestamente infondata ovvero se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'articolo 163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;
2) l'ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' possa avere autorita' in altri processi;
3) in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio;
q) coordinare la disciplina dell'articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p);
r) estendere l'applicabilita' della procedura di convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosita' anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda;
s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice monocratico, prevedendo che:
1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa davanti a se' per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non impugnabile perche' decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori udienze;
2) il giudice, quando rilevi che una causa, gia' riservata per la decisione davanti a se' quale giudice monocratico, deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti, ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, puo' chiedere la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;
3) in caso di mutamento del rito, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle parti un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi;
4) in caso di cause connesse oggetto di riunione, prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni gia' maturate in ciascun procedimento prima della riunione;
t) modificare, in conformita' ai criteri di cui al presente comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessita' giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
b) prevedere che nel processo operi un regime di preclusioni e di fissazione dell'oggetto della causa analogamente a quanto previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
7. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) uniformare il processo davanti al giudice di pace al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;
b) provvedere a una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le previsioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
8. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i termini per le impugnazioni previsti dall'articolo 325 del codice di procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza e' notificata anche per la parte che procede alla notifica;
b) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia anche quando l'impugnazione principale e' dichiarata improcedibile;
c) prevedere che, negli atti introduttivi dell'appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilita' siano esposte in modo chiaro, sintetico e specifico;
d) individuare la forma con cui, nei casi previsti dall'articolo 348 del codice di procedura civile, l'appello e' dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;
e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere pronunciata l'improcedibilita' dell'appello secondo quanto previsto dall'articolo 348 del codice di procedura civile, che l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilita' di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile;
f) modificare la disciplina dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:
1) che la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio prognostico di manifesta fondatezza dell'impugnazione o, alternativamente, sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esecuzione della sentenza anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro;
2) che l'istanza di cui al numero 1) possa essere proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilita', gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell'impugnazione;
3) che, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e' revocabile con la sentenza che definisce il giudizio;
g) introdurre modifiche all'articolo 287 del codice di procedura civile prevedendo che, nell'ambito del procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, di non presenziarvi. In caso di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facolta' di invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di apposita udienza;
h) introdurre modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, prevedendo la possibilita' di ricorrere al procedimento di correzione nei casi in cui si voglia contestare l'attribuzione o la quantificazione delle spese di lite liquidate con un provvedimento gia' passato in giudicato, prevedendo altresi' che tale procedimento non sia piu' esperibile decorso un anno dalla pubblicazione del provvedimento;
i) prevedere che per la trattazione del procedimento sull'esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di sospensione immediata previsti dall'articolo 351, terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore riferisce al collegio per l'adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria;
l) prevedere che la trattazione davanti alla corte d'appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia dell'appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di prova, di procedere all'assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d'ufficio, la riassunzione davanti a se' di uno o piu' mezzi di prova;
m) introdurre la possibilita' che, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull'istanza prevista dall'articolo 283 del codice di procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito di note conclusive scritte antecedente all'udienza di discussione;
n) prevedere che, esaurita l'attivita' prevista dagli articoli 350 e 351 del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva udienza avanti a se' nella quale la causa e' rimessa in decisione e il consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresi' che la sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni;
o) riformulare gli articoli 353 e 354 del codice di procedura civile, riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio.
9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;
b) uniformare i riti camerali disciplinati dall'articolo 380-bis e dall'articolo 380-bis.1 del codice di procedura civile, prevedendo:
1) la soppressione della sezione prevista dall'articolo 376 del codice di procedura civile e lo spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;
2) la soppressione del procedimento disciplinato dall'articolo 380-bis del codice di procedura civile;
c) estendere la pronuncia in camera di consiglio all'ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l'improcedibilita' del ricorso;
d) prevedere, quanto alla fase decisoria del procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l'ordinanza, succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria, rimanendo ferma la possibilita' per il collegio di riservare la redazione e la pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;
e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto all'ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:
1) che il giudice della Corte formuli una proposta di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni dell'inammissibilita', dell'improcedibilita' o della manifesta infondatezza ravvisata;
2) che la proposta sia comunicata agli avvocati delle parti;
3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione, liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
f) prevedere che la Corte proceda in udienza pubblica quando la questione di diritto e' di particolare rilevanza, anticipando fino a quaranta giorni prima dell'udienza l'onere di comunicazione della data della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facolta' per il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima dell'udienza;
g) introdurre la possibilita' per il giudice di merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del quesito posto, prevedendo che:
1) l'esercizio del potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e' subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti:
1.1) la questione e' esclusivamente di diritto, non ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;
1.2) la questione presenta gravi difficolta' interpretative;
1.3) la questione e' suscettibile di porsi in numerose controversie;
2) ricevuta l'ordinanza con la quale il giudice sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui al numero 1) della presente lettera;
3) nel caso in cui non provvede a dichiarare l'inammissibilita', il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice tabellarmente competente;
4) la Corte di cassazione decide enunciando il principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facolta' per le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte stessa;
5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il giudizio di merito ove e' sorta la questione oggetto di rinvio;
6) il provvedimento con il quale la Corte di cassazione decide sulla questione e' vincolante nel procedimento nell'ambito del quale e' stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si estingua, anche nel nuovo processo che e' instaurato con la riproposizione della medesima domanda nei confronti delle medesime parti.
10. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare duplicita' di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;
b) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;
c) prevedere che, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la legittimazione attiva a promuovere l'azione di revocazione spetti alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi causa e al pubblico ministero;
d) prevedere, nell'ambito del procedimento per revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, un termine per l'impugnazione non superiore a novanta giorni che decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ai sensi del regolamento della Corte stessa;
e) prevedere l'onere per l'Agente del Governo di comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza sottoposta all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo e al pubblico ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, di richiedere di essere autorizzati all'intervento;
f) operare gli adattamenti delle disposizioni del codice di procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni legislative che si rendano necessari in seguito all'adozione delle norme attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).
11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:
a) la trattazione delle cause di licenziamento in cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro abbia carattere prioritario;
b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile;
c) le azioni di nullita' dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilita' di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
12. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in copia attestata conforme all'originale, abrogando le disposizioni del codice di procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;
b) prevedere che se il creditore presenta l'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste dal secondo comma dell'articolo 492-bis del medesimo codice;
c) prevedere che il termine prescritto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito dell'estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito dell'istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine puo' essere prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile;
d) prevedere che il custode di cui all'articolo 559 del codice di procedura civile collabori con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;
e) prevedere che il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, contemporaneamente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569 del medesimo codice, salvo che la custodia non abbia alcuna utilita' ai fini della conservazione o amministrazione del bene ovvero per la vendita;
f) prevedere che il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile pignorato non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla procedura, al piu' tardi nel momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la liberazione dell'immobile abitato dall'esecutato convivente col nucleo familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma restando comunque la possibilita' di disporre anticipatamente la liberazione nei casi di impedimento alle attivita' degli ausiliari del giudice, di ostacolo del diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la legge pone a carico dell'esecutato o degli occupanti;
g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;
h) prevedere che sia il custode ad attuare il provvedimento di liberazione dell'immobile pignorato secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano;
i) prevedere che la delega delle operazioni di vendita nell'espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico rinnovabile da parte del giudice dell'esecuzione, e che in tale periodo il professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con l'obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull'esito di ciascuno di essi, nonche' prevedere che il giudice dell'esecuzione esercita una diligente vigilanza sull'esecuzione delle attivita' delegate e sul rispetto dei tempi per esse stabiliti, con l'obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;
l) prevedere un termine di venti giorni per la proposizione del reclamo al giudice dell'esecuzione avverso l'atto del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con l'opposizione di cui all'articolo 617 dello stesso codice;
m) prevedere che il professionista delegato procede alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle preventive istruzioni del giudice dell'esecuzione, sottoponendolo alle parti e convocandole innanzi a se' per l'audizione, nel rispetto del termine di cui all'articolo 596 del codice di procedura civile; nell'ipotesi prevista dall'articolo 597 del codice di procedura civile o qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del giudice dell'esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il professionista rimette le parti innanzi al giudice dell'esecuzione;
n) prevedere:
1) che il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo 569, primo comma, del codice di procedura civile, puo' chiedere al giudice dell'esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita dell'immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato nella relazione di stima, prevedendo che all'istanza del debitore deve essere sempre allegata l'offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che, a garanzia della serieta' dell'offerta, e' prestata cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto;
2) che il giudice dell'esecuzione, con decreto, deve: verificata l'ammissibilita' dell'istanza, disporre che l'esecutato rilasci l'immobile nella disponibilita' del custode entro trenta giorni a pena di decadenza dall'istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile alla procedura; disporre che entro quindici giorni e' data pubblicita', ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile, dell'offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non puo' essere inferiore a quello dell'offerta gia' presentata a corredo dell'istanza dell'esecutato; convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un'udienza da fissare entro novanta giorni per la deliberazione sull'offerta e, in caso di pluralita' di offerte, per la gara tra gli offerenti;
3) che con il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aggiudica l'immobile al miglior offerente devono essere stabilite le modalita' di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 587 del codice di procedura civile;
4) che il giudice dell'esecuzione puo' delegare uno dei professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla riscossione del prezzo nonche' alle operazioni di distribuzione del ricavato e che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi dell'articolo 586 del codice di procedura civile;
5) che, se nel termine assegnato il prezzo non e' stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli 587 e 569 del codice di procedura civile;
6) che l'istanza di cui al numero 1) puo' essere formulata per una sola volta a pena di inammissibilita';
o) prevedere criteri per la determinazione dell'ammontare, nonche' del termine di durata delle misure di coercizione indiretta di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile; prevedere altresi' l'attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo e' diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non e' stata richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;
p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi;
q) istituire presso il Ministero della giustizia la banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonche' le relazioni di stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell'intestatario devono essere messi a disposizione, su richiesta, dell'autorita' giudiziaria, civile e penale.
13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui e' previsto l'intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale e' chiamato a pronunciarsi in ordine all'attendibilita' di stime effettuate o alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all'articolo 739 del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in composizione collegiale;
b) prevedere interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile, individuando altresi' gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di funzioni.
14. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare l'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio, in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione straniera e quelli volti ad ottenere in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di seguito:
1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;
2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari;
3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;
4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo;
b) prevedere che nei procedimenti di cui alla lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale puo' essere promosso ricorso ai sensi della lettera c);
c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese nei procedimenti di cui alla lettera a), nonche' i giudizi sulle domande di diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da 1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;
d) prevedere che le domande di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario semplificato;
e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai procedimenti di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione e di accertamento dell'assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di seguito indicati:
1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione);
3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori;
f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d'appello territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti da tali atti;
g) prevedere che le decisioni della corte d'appello rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi alla Corte di cassazione;
h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a) a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad ottenere la dichiarazione di esecutivita' di una decisione straniera o in via principale l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento, allorche' l'efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione internazionale.
15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rafforzare le garanzie di imparzialita' e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la facolta' di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonche' prevedendo l'obbligo di rilasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invalidita' dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonche' in particolare la decadenza nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di ricusazione;
b) prevedere in modo esplicito l'esecutivita' del decreto con il quale il presidente della corte d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna;
c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'ipotesi di espressa volonta' delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i motivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarieta' all'ordine pubblico; disciplinare le modalita' di attuazione della misura cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;
d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;
e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di procedura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullita' del lodo rituale, equiparandolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile;
f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresi' la reclamabilita' dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera;
g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;
h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorita' giudiziaria siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.
16. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione anche ai piu' giovani;
b) distinguere le varie figure professionali, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di associazioni nazionali di riferimento;
c) creazione di un albo nazionale unico, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali piu' adeguate al singolo caso;
d) favorire la mobilita' dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;
e) prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;
f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilita' di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
g) istituire presso le corti d'appello una commissione di verifica deputata al controllo della regolarita' delle nomine, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
17. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i procedimenti civili piu' celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte d'appello e alla Corte di cassazione, il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalita' telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalita' non telematiche unicamente quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;
b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con soluzioni tecnologiche diverse dall'utilizzo della posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui e' generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;
d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere compiuti nella forma piu' idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticita', stabilendo che sia assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense;
e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validita' degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui limiti e sullo schema informatico dell'atto, quando questo ha comunque raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle spese;
f) rivedere la disciplina delle modalita' di versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice ordinario e, in particolare:
1) prevedere che tale versamento possa avvenire:
1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;
1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, di valore corrispondente all'importo dovuto;
1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;
2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere data la prova del versamento;
3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice ordinario, quando uno degli atti di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' depositato con modalita' telematiche, il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
4) prevedere, nella procedura di liquidazione giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;
5) prevedere che il versamento con modalita' diverse da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;
6) rivedere la disciplina dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici delle spettanze degli ufficiali giudiziari;
g) rivedere la disciplina delle attestazioni di conformita' di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per tutti gli atti trasmessi con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario o dal medesimo ricevuti con le stesse modalita';
h) introdurre, in funzione dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;
i) prevedere all'articolo 22 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;
l) prevedere che il giudice, fatta salva la possibilita' per le parti costituite di opporsi, puo' disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;
m) prevedere che, fatta salva la possibilita' per le parti costituite di opporsi, il giudice puo', o deve in caso di richiesta congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine perentorio stabilito dal giudice;
n) prevedere che il giudice, in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, puo' disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile;
o) prevedere che nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione all'udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volonta' di non volersi riconciliare con l'altra parte purche' offrano una descrizione riassuntiva delle disponibilita' reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa documentazione;
p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facolta' per il giudice di disporre l'udienza in modalita' da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;
q) prevedere che il provvedimento cautelare di sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di associazioni, fondazioni, societa', ovvero condominio, non perde efficacia in caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda e' stata proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle deliberazioni dell'assemblea condominiale di cui all'articolo 1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente instaurato il giudizio di merito;
r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di cui all'articolo 669-novies del codice di procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell'ordinanza.
18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o piu' magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure gia' previste dalla legge;
b) prevedere altresi' che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:
1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attivita' preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilita' della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacita' produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;
2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
3) compiti di coordinamento tra l'attivita' del magistrato e l'attivita' del cancelliere;
4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;
5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;
c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o piu' strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle funzioni della Corte di cassazione;
2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o piu' magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attivita' preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attivita' necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o piu' strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificita' delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attivita' di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 18, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unita' di personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
20. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, quando il destinatario della notificazione e' un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall'avvocato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;
b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato provveda alla notificazione esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell'area web riservata di cui all'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui e' compiuto l'inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la notificazione si esegua con le modalita' ordinarie;
c) prevedere che, quando la notificazione deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, sia vietato all'ufficiale giudiziario eseguire, su richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e stragiudiziale, salvo che l'avvocato richiedente dichiari che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non e' risultata possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario;
d) adottare misure di semplificazione del procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa e' effettuata dall'ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l'uso di strumenti informatici e telematici.
21. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilita' aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende;
b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l'ispezione prevista dall'articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto o inadempimento non giustificati dell'ordine di esibizione previsto dall'articolo 210 del medesimo codice;
c) prevedere la fissazione di un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui sono state richieste informazioni ai sensi dell'articolo 213 del codice di procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.
22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati altresi' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sostituendo all'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche fuori dei casi in cui l'accesso preventivo a strumenti alternativi per la risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi davanti alla corte d'appello, alla proposizione d'istanza di decisione in udienza, all'esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle conclusioni nel corso della medesima udienza;
c) prevedere che il difetto di giurisdizione:
1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche d'ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando e' oggetto di specifico motivo di impugnazione;
2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da parte dell'attore che ha promosso il giudizio di primo grado.
23. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'introduzione di nuove disposizioni in un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilita', dei procedimenti di adozione di minori di eta' e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti;
b) nei procedimenti di cui alla lettera a), prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342-bis del codice civile; le necessarie modalita' di coordinamento con altre autorita' giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonche' specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunita' scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalita' estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal tribunale per i minorenni e quando la convivenza e' gia' cessata;
c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facolta' di delega per la trattazione e l'istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all'esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facolta' per lo stesso di delegare ai giudici onorari specifici adempimenti e con l'esclusione della facolta' di delegare l'ascolto dei minorenni, l'assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;
d) procedere al riordino dei criteri di competenza territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il caso di illecito trasferimento, prevedendo altresi' che per il cambio di residenza ovvero per la scelta dell'istituto scolastico anche prima della separazione dei genitori sia sempre necessario il consenso di entrambi i genitori, ovvero, in difetto, del giudice;
e) disporre l'intervento necessario del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile, fermo restando il potere del pubblico ministero nei procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile e in quelli di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre la relativa azione;
f) prevedere l'introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l'indicazione del giudice, le generalita' e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l'indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente gia' adottati all'esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l'indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilita' mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresi' un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attivita' quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attivita' extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all'esito del deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalita'; prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilita' per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando cio' potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77;
g) prevedere che, in assenza di limitazioni o provvedimenti di decadenza della responsabilita' genitoriale, nell'assumere i provvedimenti circa l'affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all'altro;
h) prevedere che il convenuto debba costituirsi mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta;
i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di domande riconvenzionali del convenuto, nonche' la possibilita' di precisare e modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilita' di introdurre nel corso del giudizio domande nuove relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' la possibilita' di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;
l) prevedere che la prima udienza si svolga con necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facolta' di farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all'esito della prima udienza, determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile e che possa altresi' essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
m) prevedere che, qualora il tentativo di conciliazione non riesca, il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonche' che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire in orari differiti;
n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;
o) prevedere che l'attivita' professionale del mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4;
p) prevedere l'istituzione, presso ciascun tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con possibilita' per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonche' in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;
q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle ulteriori domande;
r) prevedere che qualora il processo debba continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d'ufficio per i minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della reclamabilita' dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l'udienza per la prosecuzione del giudizio; prevedere che nell'adottare i provvedimenti temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore e le sue esigenze dal punto di vista dell'affidamento e dei tempi di frequentazione dei genitori, nonche' del mantenimento, dell'istruzione, dell'educazione e dell'assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 337-ter del codice civile; prevedere altresi' che all'interno del piano genitoriale siano individuati i punti sui quali vi sia l'accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile;
s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la videoregistrazione dell'audizione del minore;
t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volonta', fatti salvi i casi di impossibilita' del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullita' del provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre d'ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonche' delle vittime di violenze, anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri istruttori officiosi di indagine patrimoniale;
u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalita' e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio;
v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo;
z) prevedere che per la fase decisoria il giudice relatore, esaurita l'istruzione, fissi davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi finali, che all'udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel termine di sessanta giorni;
aa) prevedere che in presenza di allegazioni o segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale siano assicurate l'abbreviazione dei termini processuali e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore;
bb) prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facolta' di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti;
cc) stabilire che nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;
dd) prevedere: la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza tecnica psicologica, anche con l'inserimento nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilita' di nomina di un tutore del minore, anche d'ufficio, nel corso e all'esito dei procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;
ee) prevedere la facolta' per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli;
ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonche' disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalita' di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato;
gg) riformare la disciplina dei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:
1) prevedere cause di incompatibilita' con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonche' con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunita' pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attivita' professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono, nonche' per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunita'; apportare modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilita' ivi previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;
2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonche' il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunita' pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attivita' professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di societa' che le gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento;
hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall'articolo 711 del codice di procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, prevedendo la possibilita' che l'udienza per il tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalita' di scambio di note scritte e che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volonta' di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessita' di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;
ii) procedere al riordino della disciplina di cui agli articoli 145 e 316 del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilita' di ordinare al coniuge inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 del codice civile di versare una quota dei propri redditi in favore dell'altro; prevedere altresi' che il relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo, in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
ll) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 156 del codice civile, all'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all'articolo 3 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, e all'articolo 316-bis del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che tenga conto dell'assenza di limiti prevista dall'articolo 156 del codice civile per adottare le garanzie a tutela dell'adempimento delle obbligazioni a carico dell'onerato e per il sequestro;
mm) procedere al riordino della disciplina di cui all'articolo 709-ter del codice di procedura civile, con possibilita' di adottare anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell'articolo 614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;
nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);
oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'articolo 720-bis del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
24. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riorganizzare il funzionamento e le competenze del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali, prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello e che le sezioni circondariali siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all'articolo 42 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, collocata nel distretto di corte d'appello o di sezione di corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) trasferire le competenze civili, penali e di sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni circondariali;
c) attribuire alle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze assegnate al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall'articolo 403 del codice civile e dai titoli I e I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza, l'immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonche' quelle riguardanti la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonche' i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;
d) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria per svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore anzianita' di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della sezione circondariale;
e) determinare le competenze del presidente della sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;
f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all'istituendo tribunale, stabilire l'anzianita' di servizio necessaria e disporre che non si applichi il limite dell'assegnazione decennale nella funzione;
g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; disciplinare la possibilita' di applicazione, anche per singoli procedimenti individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilita' che le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalita' di scambio di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilita' per il giudice di tenere udienza in luogo diverso dall'ufficio;
h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo gia' esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendola possibilita' di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente;
l) stabilire che nelle materie del penale minorile la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti gia' attribuiti alla competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;
n) stabilire che, nei procedimenti civili che rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle lettere b) e c), le sezioni circondariali giudichino in composizione monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale, con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge 4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da due magistrati onorari;
o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale, prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni;
p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla lettera o) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione;
q) stabilire che nel settore civile ogni provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile dinanzi alla sezione di corte d'appello per i minorenni, fatto salvo quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione internazionale di minorenni;
r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel comma 23, lettera a), l'applicazione del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto dalle lettere n), o) e q) del presente comma;
s) stabilire che per i procedimenti civili non ricompresi nella lettera r) si applichino le disposizioni processuali vigenti che disciplinano la materia;
t) riorganizzare il funzionamento e le competenze dell'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo, inoltre, all'ufficio le funzioni civili attribuite all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le sezioni circondariali, anche con l'utilizzo di modalita' di collegamento da remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;
u) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria per svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
v) stabilire l'anzianita' di servizio necessaria perche' i magistrati possano essere assegnati all'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
z) stabilire che per l'iniziale costituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, sia determinata la pianta organica dei magistrati addetti alle sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti tribunali, nell'ambito della dotazione organica del personale di magistratura, con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali, siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che l'assegnazione e' prevista fino alla scadenza del termine stabilito per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in tale periodo quello gia' svolto nella precedente funzione; prevedere che i magistrati gia' assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni siano assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;
aa) stabilire che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse assegnati con provvedimenti del Ministero della giustizia;
bb) stabilire l'informatizzazione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell'ufficio di procura, con l'introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti i procedimenti civili di competenza dell'istituendo tribunale, da attuare con provvedimenti del Ministero della giustizia;
cc) stabilire che le disposizioni contenute nei decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
25. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte le altre leggi dello Stato nonche' la disciplina transitoria volta ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni previgenti.
26. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: modificare l'articolo 336 del codice civile, prevedendo che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai soggetti gia' previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore, qualora gia' nominato; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento nomini il curatore speciale del minore, nei casi in cui cio' e' previsto a pena di nullita' del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all'ascolto del minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.
27. All'articolo 403 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o e' allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralita', ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui » sono sostituite dalle seguenti: «Quando il minore e' moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza di provvedere»;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«La pubblica autorita' che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da' immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.
Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine puo' assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
Entro le successive quarantotto ore il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilita' genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi della polizia giudiziaria.
All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e puo' assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo' adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti da' le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilita' genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.
Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita' perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorita', la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.
Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare».
28. All'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Il tribunale per i minorenni e' competente per il ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile quando e' gia' pendente o e' instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».
29. All'articolo 26-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».
30. All'articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita' genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».
31. All'articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»;
b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Al curatore speciale del minore il giudice puo' attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina».
32. All'articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».
33. All'articolo 709-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, il numero 3) e' sostituito dal seguente:
«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro anche individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo 614-bis».
34. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;
b) all'articolo 15, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita' clinica con minori presso strutture pubbliche o private».
35. All'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio» sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia' determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica».
36. All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
38. Dall'attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
39. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
40. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894 per l'anno 2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unita'», le parole: «1.500 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unita'», le parole: «1.200 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «961 unita'» e le parole: «300 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «244 unita'»;
b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» e' sostituita dalla seguente: «95.627.631».
42. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. I decreti legislativi di attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
44. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 


NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 5, commi 1-bis e
2, 8, comma 4, 16, 17, comma 3, e 20 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali):
«Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con
il processo). - 1. Omissis.
1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione
relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica
e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi,
bancari e finanziari, e' tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti
dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai
rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito
in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione
di procedibilita' della domanda giudiziale. A decorrere
dall'anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce
annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui
risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni
del presente comma. L'improcedibilita' deve essere eccepita
dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio
dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove
rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'
conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede
quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica alle azioni previste dagli
articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo
quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede
di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo
stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo'
disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche
in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e'
prevista prima della discussione della causa. Il giudice
fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia'
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
2-bis. - 6. Omissis.».
«Art. 8 (Procedimento). - 1. - 3. Omissis.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1,
ultimo periodo, il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il
regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le
modalita' di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti
agli esperti.
4-bis. - 5.
Omissis.».
«Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco
dei formatori). - 1. Gli enti pubblici o privati, che diano
garanzie di serieta' ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte
interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle
materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli
organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione,
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro
per la trattazione degli affari che richiedono specifiche
competenze anche in materia di consumo e internazionali,
nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli
organismi sono disciplinati con appositi decreti del
Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo
economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio
2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla
medesima data, gli organismi di composizione
extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione
nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia
il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento
devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente
decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere allegate le tabelle delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo
17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della
giustizia valuta l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal
Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione
per la trattazione degli affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo
economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto
mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione
devono essere adeguatamente formati in materia di
mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi
di aggiornamento teorico-pratici a cio' finalizzati, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 55-bis del codice
deontologico forense. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito,
con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la
mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per
l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di
formazione, in modo da garantire elevati livelli di
formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, e'
stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
all'attivita' di formazione di cui al presente comma
costituisce per il mediatore requisito di qualificazione
professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e
dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e
disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero
della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico,
per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
«Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennita'). -
1. - 2. Omissis.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di
registro entro il limite di valore di 50.000 euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. - 9.
Omissis.».
«Art. 20 (Credito d'imposta). - 1. Alle parti che
corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere
il procedimento di mediazione presso gli organismi e'
riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un
credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a
concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto
disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della
mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del
Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun
anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere
sulla quota del "Fondo unico giustizia" di cui all'articolo
2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle
minori entrate derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni
concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto e'
individuato il credito d'imposta effettivamente spettante
in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura
proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei
limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica
all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante
entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua
determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia
delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi
a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena
di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed e'
utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari
di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione
delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da'
luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito
ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della
produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori
entrate derivanti dal presente articolo il Ministero della
giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai
crediti d'imposta sulla contabilita' speciale n. 1778
"Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio".».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 11 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile),
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2014, n. 162:
«Art. 2 (Convenzione di negoziazione assistita da uno
o piu' avvocati). - 1. La convenzione di negoziazione
assistita da uno o piu' avvocati e' un accordo mediante il
quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con
lealta' per risolvere in via amichevole la controversia
tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 96.
1-bis. E' fatto obbligo per le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di affidare la
convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove
presente.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per
l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore
a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per
ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti;
b) l'oggetto della controversia, che non deve
riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di
lavoro.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo
determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui
al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena
di nullita', in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di uno
o piu' avvocati.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle
sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria
responsabilita' professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il
cliente all'atto del conferimento dell'incarico della
possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione
assistita.».
«Art. 11 (Raccolta dei dati). - 1. I difensori che
sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito
della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al
Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo
e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso
cui e' iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense
provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione
assistita e ne trasmette i dati al Ministero della
giustizia.
2-bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle
Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di
attuazione delle disposizioni di cui al presente capo,
contenente, in particolare, i dati trasmessi ai sensi del
comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente
ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo
nell'anno di riferimento, a loro volta distinti per
tipologia.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Convenzione di negoziazione assistita da uno
o piu' avvocati per le soluzioni consensuali di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili o di
scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento
dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di
alimenti). - 1. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra
coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di
separazione personale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di
cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione
o di divorzio.
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i
genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale
per la disciplina delle modalita' di affidamento e
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento
dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
nati fuori del matrimonio e per la modifica delle
condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa
tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per
la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai
genitori dal figlio maggiorenne economicamente non
autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai
sensi dell'articolo 434 del codice civile, e per la
modifica di tali determinazioni.
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo
raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita e' trasmesso al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa
irregolarita', comunica agli avvocati il nullaosta per gli
adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli
minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti,
l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di
negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il
termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica
presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene
che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo
autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde
all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo
trasmette, entro cinque giorni, al presidente del
tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione
produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti
giudiziali che definiscono, nei casi di cui ai commi 1 e
1-bis, i procedimenti di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio , di affidamento e di
mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio,
nonche' i procedimenti per la disciplina delle modalita' di
mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti e per la modifica delle condizioni gia'
determinate, per la determinazione degli alimenti e per la
loro modifica. Nell'accordo si da' atto che gli avvocati
hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate
della possibilita' di esperire la mediazione familiare e
che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza
per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno
dei genitori. L'avvocato della parte e' obbligato a
trasmettere, entro il termine di dieci giorni,
all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il
matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata
dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di
cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma
3, terzo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione
della sanzione di cui al periodo che precede e' competente
il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni
previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3
novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g) e'
inserita la seguente:
"g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione
degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del
matrimonio";
b) all'articolo 63, comma 2, dopo la lettera h) e'
aggiunta la seguente:
"h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una
soluzione consensuale di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, di
scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle
condizioni di separazione o di divorzio";
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d) e'
inserita la seguente:
"d-bis) degli accordi raggiunti a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da uno o piu'
avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine
di raggiungere una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio;".».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine
di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle
risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando
la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
privato, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed
ai lavoratori nonche' l'assenza di qualunque forma di
discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni,
e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni ed integrazioni,
costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica.».
- Si riporta il testo degli articoli 143, 145, 156,
316, 316-bis, 330, 332, 333, 334, 335, 336, 337-ter,
342-bis e 342-ter del codice civile:
«Art. 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi). -
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli
stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell'interesse della famiglia e alla
coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro
professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.».
«Art. 145 (Intervento del giudice). - In caso di
disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza
formalita', l'intervento del giudice il quale, sentite le
opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai
figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno,
tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna
la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il
giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e
congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non
impugnabile, la soluzione che ritiene piu' adeguata alle
esigenze dell'unita' e della vita della famiglia.».
«Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti
patrimoniali tra i coniugi). - Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione il diritto di ricevere
dall'altro coniuge quanto e' necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi
propri.
L'entita' di tale somministrazione e' determinata in
relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui
agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione puo' imporre
al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se
esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi e
dall'articolo 155.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818.
In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente
diritto, il giudice puo' disporre il sequestro di parte dei
beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di esse venga versata
direttamente agli aventi diritto.
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice,
su istanza di parte, puo' disporre la revoca o la modifica
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.».
«Art. 316 (Responsabilita' genitoriale). - Entrambi i
genitori hanno la responsabilita' genitoriale che e'
esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacita',
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza
abituale del minore.
In caso di contrasto su questioni di particolare
importanza ciascuno dei genitori puo' ricorrere senza
formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
piu' idonei.
Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto
del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e
anche di eta' inferiore ove capace di discernimento,
suggerisce le determinazioni che ritiene piu' utili
nell'interesse del figlio e dell'unita' familiare. Se il
contrasto permane il giudice attribuisce il potere di
decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso,
ritiene il piu' idoneo a curare l'interesse del figlio.
Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la
responsabilita' genitoriale su di lui. Se il riconoscimento
del figlio, nato fuori del matrimonio, e' fatto dai
genitori, l'esercizio della responsabilita' genitoriale
spetta ad entrambi.
Il genitore che non esercita la responsabilita'
genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle
condizioni di vita del figlio.».
«Art. 316-bis (Concorso nel mantenimento). - I
genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei
figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando
i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri
ascendenti, in ordine di prossimita', sono tenuti a fornire
ai genitori stessi i mezzi necessari affinche' possano
adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale,
su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito
l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in
proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro
genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo
debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il
terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di
venti giorni dalla notifica.
L'opposizione e' regolata dalle norme relative
all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto
applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre
chiedere, con le forme del processo ordinario, la
modificazione e la revoca del provvedimento.».
«Art. 330 (Decadenza dalla responsabilita'
genitoriale sui figli). - Il giudice puo' pronunziare la
decadenza dalla responsabilita' genitoriale quando il
genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa
dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice puo'
ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.».
«Art. 332 (Reintegrazione nella responsabilita'
genitoriale). - Il giudice puo' reintegrare nella
responsabilita' genitoriale il genitore che ne e' decaduto,
quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e'
stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio
per il figlio.».
«Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai
figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i
genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di
decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque
pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le
circostanze, puo' adottare i provvedimenti convenienti e
puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza
familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente
che maltratta o abusa del minore.
Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi
momento.».
«Art. 334 (Rimozione dall'amministrazione). - Quando
il patrimonio del minore e' male amministrato, il tribunale
puo' stabilire le condizioni a cui i genitori devono
attenersi nell'amministrazione o puo' rimuovere entrambi o
uno solo di essi dall'amministrazione stessa e privarli, in
tutto o in parte, dell'usufrutto legale.
L'amministrazione e' affidata ad un curatore, se e'
disposta la rimozione di entrambi i genitori.».
«Art. 335 (Riammissione nell'esercizio
dell'amministrazione). - Il genitore rimosso
dall'amministrazione ed eventualmente privato
dell'usufrutto legale puo' essere riammesso dal tribunale
nell'esercizio dell'una e nel godimento dell'altro, quando
sono cessati i motivi che hanno provocato il
provvedimento.».
«Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero
e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone,
inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di
discernimento. Nei casi in cui il provvedimento e'
richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo'
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore.».
«Art. 337-ter (Provvedimenti riguardo ai figli). - Il
figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale
da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma,
nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori
restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a
quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalita' della loro presenza presso ciascun genitore,
fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di
essi deve contribuire al mantenimento, alla cura,
all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se
non contrari all'interesse dei figli, degli accordi
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea
impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti
relativi all'affidamento della prole provvede il giudice
del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche
d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di
affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al
giudice tutelare.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da
entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per
i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla
salute e alla scelta della residenza abituale del minore
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i
genitori esercitino la responsabilita' genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle
condizioni dettate, il giudice valutera' detto
comportamento anche al fine della modifica delle modalita'
di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle
parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei
figli in misura proporzionale al proprio reddito; il
giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalita', da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici
ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite
dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il
giudice dispone un accertamento della polizia tributaria
sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche
se intestati a soggetti diversi.».
«Art. 342-bis (Ordini di protezione contro gli abusi
familiari). - Quando la condotta del coniuge o di altro
convivente e' causa di grave pregiudizio all'integrita'
fisica o morale ovvero alla liberta' dell'altro coniuge o
convivente, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare
con decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui
all'articolo 342-ter.».
«Art. 342-ter (Contenuto degli ordini di protezione).
- Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice
ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta
pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e
dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o
del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole
prescrivendogli altresi', ove occorra, di non avvicinarsi
ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in
particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia
d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti
o di altre persone ed in prossimita' dei luoghi di
istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non
debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.
Il giudice puo' disporre, altresi', ove occorra
l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un
centro di mediazione familiare, nonche' delle associazioni
che abbiano come fine statutario il sostegno e
l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime
di abusi e maltrattati; il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto
dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di
mezzi adeguati, fissando modalita' e termini di versamento
e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata
direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro
dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso
spettante.
Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui
ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di
protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione
dello stesso. Questa non puo' essere superiore a un anno e
puo' essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se
ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente
necessario.
Con il medesimo decreto il giudice determina le
modalita' di attuazione. Ove sorgano difficolta' o
contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice
provvede con decreto ad emanare i provvedimenti piu'
opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della
forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.».
- Si riporta il testo dell'articolo 403 del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 403 (Intervento della pubblica autorita' a
favore dei minori). - Quando il minore e' moralmente o
materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente
familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua
incolumita' psico-fisica e vi e' dunque emergenza di
provvedere, la pubblica autorita', a mezzo degli organi di
protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino
a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua
protezione.
La pubblica autorita' che ha adottato il
provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne da'
immediato avviso orale al pubblico ministero presso il
tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il
minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro
ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con
l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai
soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale,
trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato
di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che
descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.
Il pubblico ministero, entro le successive
settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento,
chiede al tribunale per i minorenni la convalida del
provvedimento; a tal fine puo' assumere sommarie
informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il
medesimo ricorso il pubblico ministero puo' formulare
richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
Entro le successive quarantotto ore il tribunale per
i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da
lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del
provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il
giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle
parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni.
Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico
ministero e all'autorita' che ha adottato il provvedimento
a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono
notificati entro quarantotto ore agli esercenti la
responsabilita' genitoriale e al curatore speciale a cura
del pubblico ministero che a tal fine puo' avvalersi della
polizia giudiziaria.
All'udienza il giudice relatore interroga liberamente
le parti e puo' assumere informazioni; procede inoltre
all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto
necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i quindici
giorni successivi il tribunale per i minorenni, in
composizione collegiale, pronuncia decreto con cui
conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, puo'
adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora
siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e
seguenti da' le disposizioni per l'ulteriore corso del
procedimento. Il decreto e' immediatamente comunicato alle
parti a cura della cancelleria.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli
esercenti la responsabilita' genitoriale e il curatore
speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La
corte d'appello provvede entro sessanta giorni dal deposito
del reclamo.
Il provvedimento emesso dalla pubblica autorita'
perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte
della pubblica autorita', la richiesta di convalida da
parte del pubblico ministero e i decreti del tribunale per
i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In
questo caso il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del
minore.
Qualora il minore sia collocato in comunita' di tipo
familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione
dell'accertata esclusione di possibili soluzioni
alternative, si applicano le norme in tema di affidamento
familiare.».
- Si riporta il testo degli articoli 1136, 1137, 2113,
2735 e 2909 del codice civile:
«Art. 1136 (Costituzione dell'assemblea e validita'
delle deliberazioni). - L'assemblea in prima convocazione
e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti
condomini che rappresentino i due terzi del valore
dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno la meta' del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non puo'
deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a
quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni
dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione e'
regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini
che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero
edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La
deliberazione e' valida se approvata dalla maggioranza
degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti
almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative a
materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, le deliberazioni che
concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entita' e le deliberazioni di cui
agli articoli 1117-quater, 1120, secondo comma, 1122-ter
nonche' 1135, terzo comma, devono essere sempre approvate
con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente
articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1120, primo
comma, e all'articolo 1122-bis, terzo comma, devono essere
approvate dall'assemblea con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i
due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non puo' deliberare, se non consta che
tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Delle riunioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascrivere nel registro tenuto
dall'amministratore.».
«Art. 1137 (Impugnazione delle deliberazioni
dell'assemblea). - Le deliberazioni prese dall'assemblea a
norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti
i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino assente,
dissenziente o astenuto puo' adire l'autorita' giudiziaria
chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i
dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della
deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione
della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorita' giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell'inizio della causa di merito non sospende ne'
interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione
della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto,
la sospensione e' disciplinata dalle norme di cui al libro
IV, titolo I, capo III, sezione I, con l'esclusione
dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di
procedura civile.».
«Art. 2113 (Rinunzie e transazioni). - Le rinunzie e
le transazioni, che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili
della legge e dei contratti o accordi collettivi
concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice
di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di
decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del
rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione,
se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi
precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto
scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a
renderne nota la volonta'.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli
articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater del codice di
procedura civile.».
«Art. 2735 (Confessione stragiudiziale). - La
confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la
rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella
giudiziale. Se e' fatta a un terzo o se e' contenuta in un
testamento, e' liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non puo' provarsi per
testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova
testimoniale non e' ammessa dalla legge.».
«Art. 2909 (Cosa giudicata). - L'accertamento contenuto
nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa.».
- Si riporta il testo degli articoli 26-bis, 78 e 80
del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26-bis (Foro relativo all'espropriazione
forzata di crediti). - Quando il debitore e' una delle
pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413,
quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti e'
competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il
giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura
dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza,
il domicilio, la dimora o la sede.
Fuori dei casi di cui al primo comma, per
l'espropriazione forzata di crediti e' competente il
giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il
domicilio, la dimora o la sede.».
«Art. 78 (Curatore speciale). - Se manca la persona a
cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono
ragioni d'urgenza, puo' essere nominato all'incapace, alla
persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un
curatore speciale che li rappresenti o assista finche'
subentri colui al quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza.
Si procede altresi' alla nomina di un curatore
speciale al rappresentato, quando vi e' conflitto
d'interessi col rappresentante.
Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale
del minore, anche d'ufficio e a pena di nullita' degli atti
del procedimento:
1) con riguardo ai casi in cui il pubblico
ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilita'
genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei
genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi
dell'articolo 403 del codice civile o di affidamento del
minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4
maggio 1983, n. 184;
3) nel caso in cui dai fatti emersi nel
procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio
per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza
processuale da parte di entrambi i genitori;
4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia
compiuto quattordici anni.
In ogni caso il giudice puo' nominare un curatore
speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni
temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi
del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve
essere succintamente motivato.».
«Art. 80 (Provvedimento di nomina del curatore
speciale). - L'istanza per la nomina del curatore speciale
si propone al giudice di pace o al presidente dell'ufficio
giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa.
Se la necessita' di nominare un curatore speciale sorge nel
corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla
nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e
sentite possibilmente le persone interessate, provvede con
decreto. Questo e' comunicato al pubblico ministero
affinche' provochi, quando occorre, i provvedimenti per la
costituzione della normale rappresentanza o assistenza
dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione
non riconosciuta.
Al curatore speciale del minore il giudice puo'
attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con
provvedimento non impugnabile adottato nel corso del
giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.
Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il
minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che
esercitano la responsabilita' genitoriale, il tutore o il
pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al
presidente del tribunale o al giudice che procede, che
decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore
per gravi inadempienze o perche' mancano o sono venuti meno
i presupposti per la sua nomina.».
- Si riporta il testo degli articoli 70, 82, 83, 84,
85, 86, 96, 106, 116, 118, 163, 163-bis, 164, 166, 167,
178, 185, 185-bis e 193 del codice di procedura civile:
«Art. 70 (Intervento in causa del pubblico
ministero). - Il pubblico ministero deve intervenire a pena
di nullita' rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di
separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita'
delle persone;
[4) nelle cause collettive e nelle cause
individuali di lavoro in grado di appello;]
5) negli altri casi previsti dalla legge.
Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di
cassazione nei casi stabiliti dalla legge.
Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui
ravvisa un pubblico interesse.».
«Art. 82 (Patrocinio). - Davanti al giudice di pace
le parti possono stare in giudizio personalmente nelle
cause il cui valore non eccede euro 1.100.
Negli altri casi, le parti non possono stare in
giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un
difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione
della natura ed entita' della causa, con decreto emesso
anche su istanza verbale della parte, puo' autorizzarla a
stare in giudizio di persona.
Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti,
davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti
debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore
legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione
col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo.».
«Art. 83 (Procura alle liti). - Quando la parte sta
in giudizio col ministero di un difensore, questi deve
essere munito di procura.
La procura alle liti puo' essere generale o speciale,
e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura
privata autenticata.
La procura speciale puo' essere anche apposta in
calce o a margine della citazione, del ricorso, del
controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento,
del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione,
ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in
aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente
designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione
della parte deve essere certificata dal difensore. La
procura si considera apposta in calce anche se rilasciata
su foglio separato che sia pero' congiunto materialmente
all'atto cui si riferisce, o su documento informatico
separato sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. Se la procura alle liti e' stata conferita su
supporto cartaceo, il difensore che si costituisce
attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e trasmessi in via telematica.
La procura speciale si presume conferita soltanto per
un determinato grado del processo, quando nell'atto non e'
espressa volonta' diversa.».
«Art. 84 (Poteri del difensore). - Quando la parte
sta in giudizio col ministero del difensore, questi puo'
compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa,
tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad
essa espressamente riservati.
In ogni caso non puo' compiere atti che importano
disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto
espressamente il potere.».
«Art. 85 (Revoca e rinuncia alla procura). - La
procura puo' essere sempre revocata e il difensore puo'
sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno
effetto nei confronti dell'altra parte finche' non sia
avvenuta la sostituzione del difensore.».
«Art. 86 (Difesa personale della parte). - La parte o
la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la
qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore
con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio
senza il ministero di altro difensore.».
«Art. 96 (Responsabilita' aggravata). - Se risulta
che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio
con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza
dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al
risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella
sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per
cui e' stato eseguito un provvedimento cautelare, o
trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca
giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al
risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,
che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei
danni e' fatta a norma del comma precedente.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi
dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, puo'
altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equitativamente
determinata.».
«Art. 106 (Intervento su istanza di parte). -
Ciascuna parte puo' chiamare nel processo un terzo al quale
ritiene comune la causa o dal quale pretende essere
garantita.».
«Art. 116 (Valutazione delle prove). - Il giudice
deve valutare le prove secondo il suo prudente
apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
Il giudice puo' desumere argomenti di prova dalle
risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le
ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno
delle parti stesse nel processo.».
«Art. 118 (Ordine d'ispezione di persone e di cose).
- Il giudice puo' ordinare alle parti e ai terzi di
consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso
le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i
fatti della causa, purche' cio' possa compiersi senza grave
danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a
violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352
del Codice di procedura penale.
Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza
giusto motivo, il giudice puo' da questo rifiuto desumere
argomenti di prova a norma dell'articolo 116 secondo comma.
Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una
pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500.».
«Art. 163 (Contenuto della citazione). - La domanda
si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.
Il presidente del tribunale stabilisce al principio
dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo
presidente della corte di appello, i giorni della settimana
e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima
comparizione delle parti.
L'atto di citazione deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la
domanda e' proposta;
2) il nome, il cognome, la residenza e il codice
fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice
fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del
convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto e' una
persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la
ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la
rappresentanza in giudizio;
3) la determinazione della cosa oggetto della
domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto costituenti le ragioni della domanda, con le
relative conclusioni;
5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei
quali l'attore intende valersi e in particolare dei
documenti che offre in comunicazione;
6) il nome e il cognome del procuratore e
l'indicazione della procura, qualora questa sia stata gia'
rilasciata;
7) l'indicazione del giorno dell'udienza di
comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel
termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di
dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e
a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice
designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento
che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli articoli 38 e 167.
L'atto di citazione, sottoscritto a norma
dell'articolo 125, e' consegnato dalla parte o dal
procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica
a norma degli articoli 137 e seguenti.».
«Art. 163-bis (Termini per comparire). - Tra il
giorno della notificazione della citazione e quello
dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini
liberi non minori di novanta giorni se il luogo della
notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni
se si trova all'estero.
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo', su istanza dell'attore e con decreto
motivato in calce dell'atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta' i termini indicati
dal primo comma.
Se il termine assegnato dall'attore ecceda il minimo
indicato dal primo comma, il convenuto, costituendosi prima
della scadenza del termine minimo, puo' chiedere al
presidente del tribunale che, sempre osservata la misura di
quest'ultimo termine, l'udienza per la comparizione delle
parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata
dall'attore. Il presidente provvede con decreto, che deve
essere comunicato dal cancelliere all'attore, almeno cinque
giorni liberi prima dell'udienza fissata dal presidente.».
«Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione
e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto
alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art.
163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di
comparizione, se e' stato assegnato un termine a comparire
inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca
l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il
giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del
primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producono sin
dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione
non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione
della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma
dell'art. 307, comma terzo.
La costituzione del convenuto sana i vizi della
citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e
processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il
convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o
la mancanza dell'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art.
163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei
termini.
La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3)
dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di
cui al n. 4) dello stesso articolo.
Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma
precedente, fissa all'attore un termine perentorio per
rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito,
per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze
maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice
fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e
si applica l'art. 167.».
«Art. 166 (Costituzione del convenuto). - Il
convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o
personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti
giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto
di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di
abbreviazione di termini a norma del secondo comma
dell'art. 163-bis ovvero almeno venti giorni prima
dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis quinto
comma, depositando in cancelleria il proprio fascicolo
contenente la comparsa di cui all'art. 167 con la copia
della citazione notificata, la procura e i documenti che
offre in comunicazione.».
«Art. 167 (Comparsa di risposta). - Nella comparsa di
risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della domanda, indicare le proprie generalita' e
il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi
e i documenti che offre in comunicazione, formulare le
conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali
domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. Se e' omesso o
risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della
domanda riconvezionale, il giudice, rilevata la nullita',
fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla.
Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti
acquisiti anteriormente alla integrazione.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne
dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi
dell'art. 269.».
«Art. 178 (Controllo del collegio sulle ordinanze). -
Le parti, senza bisogno di mezzi d'impugnazione, possono
proporre al collegio, quando la causa e' rimessa a questo a
norma dell'articolo 189, tutte le questioni risolute dal
giudice istruttore con ordinanza revocabile.
L'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in
funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del
processo e' impugnabile dalle parti con reclamo immediato
al collegio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia
dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti
decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.
Il reclamo e' presentato con semplice dichiarazione
nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore.
Se il reclamo e' presentato in udienza, il giudice
assegna nella stessa udienza, ove le parti lo richiedano,
il termine per la comunicazione di una memoria, e quello
successivo per la comunicazione di una replica. Se il
reclamo e' proposto con ricorso, questo e' comunicato a
mezzo della cancelleria alle altre parti, insieme con
decreto, in calce, del giudice istruttore, che assegna un
termine per la comunicazione dell'eventuale memoria di
risposta. Scaduti tali termini, il collegio provvede entro
i quindici giorni successivi.».
«Art. 185 (Tentativo di conciliazione). - Il giudice
istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti,
fissa la comparizione delle medesime al fine di
interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione.
Il giudice istruttore ha altresi' facolta' di fissare la
predetta udienza di comparizione personale a norma
dell'articolo 117. Quando e' disposta la comparizione
personale, le parti hanno facolta' di farsi rappresentare
da un procuratore generale o speciale il quale deve essere
a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o
transigere la controversia. Se la procura e' conferita con
scrittura privata, questa puo' essere autenticata anche dal
difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del
procuratore e' valutata ai sensi del secondo comma
dell'articolo 116.
Il tentativo di conciliazione puo' essere rinnovato
in qualunque momento dell'istruzione.
Quando le parti si sono conciliate, si forma processo
verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale
costituisce titolo esecutivo.».
«Art. 185-bis (Proposta di conciliazione del
giudice). - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a
quando e' esaurita l'istruzione, formula alle parti ove
possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al
valore della controversia e all'esistenza di questioni di
facile e pronta soluzione di diritto, una proposta
transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione
non puo' costituire motivo di ricusazione o astensione del
giudice.».
«Art. 193 (Giuramento del consulente). - Alla udienza
di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente
l'importanza delle funzioni che e' chiamato ad adempiere, e
ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le
funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai
giudici la verita'.».
- Si riporta il testo degli articoli 210, 213, 269,
281-sexies, 283, 288, 325, 327, 342, 348, 348-bis, 348-ter,
350, 351, 353, 354 del codice di procedura civile:
«Art. 210 (Ordine di esibizione alla parte o al
terzo). - Negli stessi limiti entro i quali puo' essere
ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in
possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore,
su istanza di parte puo' ordinare all'altra parte o a un
terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di
cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.
Nell'ordinare l'esibizione, il giudice da' i
provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo
dell'esibizione.
Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere
in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta
l'istanza di esibizione.».
«Art. 213 (Richiesta d'informazioni alla pubblica
amministrazione). - Fuori dei casi previsti negli articoli
210 e 211, il giudice puo' richiedere d'ufficio alla
pubblica amministrazione le informazioni scritte relative
ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che e'
necessario acquisire al processo.».
«Art. 269 (Chiamata di un terzo in causa). - Alla
chiamata di un terzo nel processo a norma dell'art. 106, la
parte provvede mediante citazione a comparire nell'udienza
fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente
articolo, osservati i termini dell'art. 163-bis.
Il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice
istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di
consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
dell'art. 163-bis. Il giudice istruttore, entro cinque
giorni dalla richiesta, provvede con decreto a fissare la
data della nuova udienza. Il decreto e' comunicato dal
cancelliere alle parti costituite. La citazione e'
notificata al terzo a cura del convenuto.
Ove, a seguito delle difese svolte dal convenuto
nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse
dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a
pena di decadenza, chiederne l'autorizzazione al giudice
istruttore nella prima udienza. Il giudice istruttore, se
concede l'autorizzazione, fissa una nuova udienza allo
scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei
termini dell'art. 163-bis. La citazione e' notificata al
terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio
stabilito dal giudice.
La parte che chiama in causa il terzo, deve
depositare la citazione notificata entro il termine
pervisto dall'art. 165, e il terzo deve costituirsi a norma
dell'art. 166.
Nell'ipotesi prevista dal terzo comma restano ferme
per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto
comma dell'articolo 183 sono fissati dal giudice istruttore
nella udienza di comparizione del terzo.».
«Art. 281-sexies (Decisione a seguito di trattazione
orale). - Se non dispone a norma dell'articolo
281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni,
puo' ordinare la discussione orale della causa nella stessa
udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e
pronunciare sentenza al termine della discussione, dando
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la
sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la
contiene ed e' immediatamente depositata in cancelleria.».
«Art. 283 (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza di
parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi,
anche in relazione alla possibilita' di insolvenza di una
delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o
senza cauzione.
Se l'istanza prevista dal comma che precede e'
inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con
ordinanza non impugnabile, puo' condannare la parte che
l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro
250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza e'
revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.».
«Art. 288 (Procedimento di correzione). - Se tutte le
parti concordano nel chiedere la stessa correzione, il
giudice provvede con decreto.
Se e' chiesta da una delle parti, il giudice, con
decreto da notificarsi insieme col ricorso a norma
dell'articolo 170 primo e terzo comma, fissa l'udienza
nella quale le parti debbono comparire davanti a lui.
Sull'istanza il giudice provvede con ordinanza, che deve
essere annotata sull'originale del provvedimento.
Se e' chiesta la correzione di una sentenza dopo un
anno dalla pubblicazione, il ricorso e il decreto debbono
essere notificati alle altre parti personalmente.
Le sentenze possono essere impugnate relativamente
alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal
giorno in cui e' stata notificata l'ordinanza di
correzione.».
«Art. 325 (Termini per le impugnazioni). - Il termine
per proporre l'appello, la revocazione e l'opposizione di
terzo di cui all'art. 404, secondo comma, e' di trenta
giorni. E' anche di trenta giorni il termine per proporre
la revocazione e l'opposizione di terzo sopra menzionata
contro la sentenza delle corti di appello.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e'
di giorni sessanta.».
«Art. 327 (Decadenza dall'impugnazione). -
Indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il
ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi
indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono
proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della
sentenza.
Questa disposizione non si applica quando la parte
contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del
processo per nullita' della citazione o della notificazione
di essa, e per nullita' della notificazione degli atti di
cui all'art. 292.».
«Art. 342 (Forma dell'appello). - L'appello si
propone con citazione contenente le indicazioni prescritte
dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di
inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che
si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.
Tra il giorno della citazione e quello della prima
udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi
non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis.».
«Art. 348 (Improcedibilita' dell'appello). -
L'appello e' dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se
l'appellante non si costituisce in termini.
Se l'appellante non compare alla prima udienza,
benche' si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima
udienza, della quale il cancelliere da' comunicazione
all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante
non compare, l'appello e' dichiarato improcedibile anche
d'ufficio.».
«Art. 348-bis (Inammissibilita' dell'appello). -
Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello,
l'impugnazione e' dichiarata inammissibile dal giudice
competente quando non ha una ragionevole probabilita' di
essere accolta.
Il primo comma non si applica quando:
a) l'appello e' proposto relativamente a una delle
cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello e' proposto a norma dell'articolo
702-quater.».
«Art. 348-ter (Pronuncia sull'inammissibilita'
dell'appello). - All'udienza di cui all'articolo 350 il
giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le
parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma
dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza
succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli
elementi di fatto riportati in uno o piu' atti di causa e
il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede
sulle spese a norma dell'articolo 91.
L'ordinanza di inammissibilita' e' pronunciata solo
quando sia per l'impugnazione principale che per quella
incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti
di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza,
il giudice procede alla trattazione di tutte le
impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Quando e' pronunciata l'inammissibilita', contro il
provvedimento di primo grado puo' essere proposto, a norma
dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il
termine per il ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o
notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara
l'inammissibilita'. Si applica l'articolo 327, in quanto
compatibile.
Quando l'inammissibilita' e' fondata sulle stesse
ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base
della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui
al comma precedente puo' essere proposto esclusivamente per
i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma
dell'articolo 360.
La disposizione di cui al quarto comma si applica,
fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma,
lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la
sentenza d'appello che conferma la decisione di primo
grado.».
«Art. 350 (Trattazione). - Davanti alla corte di
appello la trattazione dell'appello e' collegiale; ma il
presidente del collegio puo' delegare per l'assunzione dei
mezzi istruttori uno dei suoi componenti; davanti al
tribunale l'appello e' trattato e deciso dal giudice
monocratico.
Nella prima udienza di trattazione il giudice
verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando
occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione
prevista dall'art. 332, oppure dispone che si rinnovi la
notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il giudice dichiara la
contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli
appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al
tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la
comparizione personale delle parti.».
«Art. 351 (Provvedimenti sull'esecuzione
provvisoria). - Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il
giudice provvede con ordinanza non impugnabile nella prima
udienza.
La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che
la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima
dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello
il ricorso e' presentato al presidente del collegio.
Il presidente del collegio o il tribunale, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al
collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se
ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre
provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia
esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso,
all'udienza in camera di consiglio il collegio o il
tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con
ordinanza non impugnabile.
Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se
ritiene la causa matura per la decisione, puo' provvedere
ai sensi dell'articolo 281-sexies. Se per la decisione
sulla sospensione e' stata fissata l'udienza di cui al
terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la
decisione della causa nel rispetto dei termini a
comparire.».
«Art. 353 (Rimessione al primo giudice per ragioni di
giurisdizione). - Il giudice d'appello, se riforma la
sentenza di primo grado dichiarando che il giudice
ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo
giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti
davanti al primo giudice.
Le parti debbono riassumere il processo nel termine
perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza.
Se contro la sentenza d'appello e' proposto ricorso
per cassazione, il termine e' interrotto.».
«Art. 354 (Rimessione al primo giudice per altri
motivi). - Fuori dei casi previsti nell'articolo
precedente, il giudice di appello non puo' rimettere la
causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la
notificazione della citazione introduttiva, oppure
riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere
integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa
una parte, ovvero dichiari la nullita' della sentenza di
primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma.
Il giudice d'appello rimette la causa al primo
giudice anche nel caso di riforma della sentenza che ha
pronunciato sulla estinzione del processo a norma e nelle
forme dell'articolo 308.
Nei casi di rimessione al primo giudice previsti nei
commi precedenti, si applicano le disposizioni
dell'articolo 353.
Se il giudice d'appello dichiara la nullita' di altri
atti compiuti in primo grado, ne ordina, in quanto
possibile, la rinnovazione a norma dell'articolo 356.».
- Si riporta il testo degli articoli 363, 376, 380-bis,
380-bis.1., 380-ter, 395, 409, 410, 411, 412-ter, 414, 434,
481, 490, 492-bis, 497 e 501 del codice di procedura
civile:
«Art. 363 (Principio di diritto nell'interesse della
legge). - Quando le parti non hanno proposto ricorso nei
termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il
provvedimento non e' ricorribile in cassazione e non e'
altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la
Corte di cassazione puo' chiedere che la Corte enunci
nell'interesse della legge il principio di diritto al quale
il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.
La richiesta del procuratore generale, contenente una
sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto
poste a fondamento dell'istanza, e' rivolta al primo
presidente, il quale puo' disporre che la Corte si pronunci
a sezioni unite se ritiene che la questione e' di
particolare importanza.
Il principio di diritto puo' essere pronunciato dalla
Corte anche d'ufficio, quando il ricorso proposto dalle
parti e' dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che
la questione decisa e' di particolare importanza.
La pronuncia della Corte non ha effetto sul
provvedimento del giudice di merito.».
«Art. 376 (Assegnazione dei ricorsi alle sezioni). -
Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni
previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita
sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la
pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo
375, primo comma, numeri 1) e 5). Se, a un sommario esame
del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali
presupposti, il presidente, omessa ogni formalita', rimette
gli atti alla sezione semplice.
La parte, che ritiene di competenza delle sezioni
unite un ricorso assegnato a una sezione semplice, puo'
proporre al primo presidente istanza di rimessione alle
sezioni unite, fino a dieci giorni prima dell'udienza di
discussione del ricorso.
All'udienza della sezione semplice, la rimessione
puo' essere disposta soltanto su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, con ordinanza inserita nel processo
verbale.».
«Art. 380-bis (Procedimento per la decisione in
camera di consiglio sull'inammissibilita' o sulla manifesta
fondatezza o infondatezza del ricorso). - Nei casi previsti
dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta
del relatore della sezione indicata nell'articolo 376,
primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza
della Corte indicando se e' stata ravvisata un'ipotesi di
inammissibilita', di manifesta infondatezza o di manifesta
fondatezza del ricorso.
Almeno venti giorni prima della data stabilita per
l'adunanza, il decreto e' notificato agli avvocati delle
parti, i quali hanno facolta' di presentare memorie non
oltre cinque giorni prima.
Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste
dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in
camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza
della sezione semplice.».
«Art. 380-bis.1 (Procedimento per la decisione in
camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). - Della
fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla
sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma,
e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al
pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il
pubblico ministero puo' depositare in cancelleria le sue
conclusioni scritte non oltre venti giorni prima
dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono
depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima
dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di
consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico
ministero e delle parti.».
«Art. 380-ter (Procedimento per la decisione sulle
istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). -
Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero
4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue
conclusioni scritte.
Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa
l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli
avvocati delle parti, che hanno facolta' di presentare
memorie non oltre cinque giorni prima della medesima
adunanza.
In camera di consiglio la Corte giudica senza
l'intervento del pubblico ministero e delle parti.».
«Art. 395 (Casi di revocazione). - Le sentenze
pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono
essere impugnate per revocazione:
1. se sono l'effetto del dolo di una delle parti in
danno dell'altra;
2. se si e' giudicato in base a prove riconosciute
o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la
parte soccombente ignorava essere state riconosciute o
dichiarate tali prima della sentenza;
3. se dopo la sentenza sono stati trovati uno o
piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto
produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell'avversario;
4. se la sentenza e' l'effetto di un errore di
fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi e'
questo errore quando la decisione e' fondata sulla
supposizione di un fatto la cui verita' e'
incontrastabilmente esclusa, oppure quando e' supposta
l'inesistenza di un fatto la cui verita' e' positivamente
stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il
fatto non costitui' un punto controverso sul quale la
sentenza ebbe a pronunciare;
5. se la sentenza e' contraria ad altra precedente
avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche'
non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;
6. se la sentenza e' effetto del dolo del giudice,
accertato con sentenza passata in giudicato.».
«Art. 409 (Controversie individuali di lavoro). - Si
osservano le disposizioni del presente capo nelle
controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di
compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore
diretto, nonche' rapporti derivanti da altri contratti
agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate
agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si
concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato. La collaborazione si intende
coordinata quando, nel rispetto delle modalita' di
coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il
collaboratore organizza autonomamente l'attivita'
lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente
attivita' economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreche'
non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.».
«Art. 410 (Tentativo di conciliazione). - Chi intende
proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti
previsti dall'articolo 409 puo' promuovere, anche tramite
l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce
mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la
commissione di conciliazione individuata secondo i criteri
di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e
sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e
per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il
decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione provinciale del lavoro. La commissione e'
composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo
delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualita'
di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da
quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro
rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei
lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello
territoriale.
Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessita',
affidano il tentativo di conciliazione a proprie
sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato, che
rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In
ogni caso per la validita' della riunione e' necessaria la
presenza del Presidente e di almeno un rappresentante dei
datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dall'istante, e' consegnata o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della
richiesta del tentativo di conciliazione deve essere
consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di
ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e residenza dell'istante e del
convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona
giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato,
l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonche'
la sede;
2) il luogo dove e' sorto il rapporto ovvero dove
si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale e' addetto
il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera
al momento della fine del rapporto;
3) il luogo dove devono essere fatte alla parte
istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a
fondamento della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura di
conciliazione, deposita presso la commissione di
conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della
copia della richiesta, una memoria contenente le difese e
le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga,
ciascuna delle parti e' libera di adire l'autorita'
giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito,
la commissione fissa la comparizione delle parti per il
tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i
successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere anche da un'organizzazione
cui aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi
rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede
giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo
e terzo, non puo' dar luogo a responsabilita', salvi i casi
di dolo e colpa grave.».
«Art. 411 (Processo verbale di conciliazione). - Se
la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410
riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda,
viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle
parti e dai componenti della commissione di conciliazione.
Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara
esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la
commissione di conciliazione deve formulare una proposta
per la bonaria definizione della controversia. Se la
proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti
nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto
dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo
415 devono essere allegati i verbali e le memorie
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se
il tentativo di conciliazione si e' svolto in sede
sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione e' depositato presso la Direzione provinciale
del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di
un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato,
accertatane l'autenticita', provvede a depositarlo nella
cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione e' stato
redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del verbale di
conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.».
«Art. 412-ter (Altre modalita' di conciliazione e
arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). - La
conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui
all'articolo 409, possono essere svolti altresi' presso le
sedi e con le modalita' previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente
rappresentative.».
«Art. 414 (Forma della domanda). - La domanda si
propone con ricorso, il quale deve contenere:
1. l'indicazione del giudice;
2. il nome, il cognome, nonche' la residenza o il
domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede
il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il
domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o
convenuto e' una persona giuridica, un'associazione non
riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la
denominazione o ditta nonche' la sede del ricorrente o del
convenuto;
3. la determinazione dell'oggetto della domanda;
4. l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto sui quali si fonda la domanda con le relative
conclusioni;
5. l'indicazione specifica dei mezzi di prova di
cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei
documenti che si offrono in comunicazione.».
«Art. 434 (Deposito del ricorso in appello). - Il
ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di
inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che
si intende appellare e delle modifiche che vengono
richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice
di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la
violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata.
Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria
della corte di appello entro trenta giorni dalla
notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni
nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi
all'estero.».
«Art. 481 (Cessazione dell'efficacia del precetto). -
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta
giorni dalla sua notificazione non e' iniziata
l'esecuzione.
Se contro il precetto e' proposta opposizione, il
termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma
dell'articolo 627.».
«Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la
legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono
interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale
del Ministero della giustizia in un'area pubblica
denominata "portale delle vendite pubbliche".
In caso di espropriazione di beni mobili registrati,
per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili,
lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del
giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del
presente codice, e' altresi' inserito in appositi siti
internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per
la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Anche su istanza del creditore procedente o dei
creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice
puo' disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno
quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte una o piu' volte sui quotidiani
di informazione locali aventi maggiore diffusione nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di
informazione nazionali o che sia divulgato con le forme
della pubblicita' commerciale. Sono equiparati ai
quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti
al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi
caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani
che garantiscono la maggior diffusione nella zona
interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del
debitore.».
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto (3).
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia
di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui
al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo
comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo
546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al
terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia
cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore.».
«Art. 497 (Cessazione dell'efficacia del
pignoramento). - Il pignoramento perde efficacia quando dal
suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza
che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.».
«Art. 501 (Termine dilatorio dal pignoramento). -
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati
non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal
pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle
quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita
immediata.».
- Il Capo VI del Titolo II del libro IV del codice di
procedura civile reca: «Disposizioni comuni ai procedimenti
in camera di consiglio».
- Si riporta il testo dell'articolo 543 del codice di
procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 543 (Forma del pignoramento). - Il pignoramento
di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore
che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto
notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli
137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al
debitore di cui all'articolo 492:
1. l'indicazione del credito per il quale si
procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o
delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne
senza ordine di giudice;
3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente
nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
certificata del creditore procedente;
4. la citazione del debitore a comparire davanti al
giudice competente, con l'invito al terzo a comunicare la
dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore
procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata; con l'avvertimento
al terzo che in caso di mancata comunicazione della
dichiarazione, la stessa dovra' essere resa dal terzo
comparendo in un'apposita udienza e che quando il terzo non
compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il
credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del
debitore, nell'ammontare o nei termini indicati dal
creditore, si considereranno non contestati ai fini del
procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul
provvedimento di assegnazione.
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve
rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale
giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale
dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la
nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di
citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro
trenta giorni dalla consegna. La conformita' di tali copie
e' attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie
degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre
il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Il creditore, entro la data dell'udienza di
comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica
al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a
ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e
deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione.
La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito
nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del
pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di
piu' terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei
terzi rispetto ai quali non e' notificato o depositato
l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui
al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del
debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza
indicata nell'atto di pignoramento.
Quando procede a norma dell'articolo 492-bis,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore
il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si
applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso
il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante
e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita
delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa
l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e
provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con
cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente e'
notificato a cura del creditore procedente e deve contenere
l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del
secondo comma.».
- Si riporta il testo degli articoli 559, 567, 569,
586, 587, 591-ter, 596 e 597 del codice di procedura
civile:
«Art. 559 (Custodia dei beni pignorati). - Col
pignoramento il debitore e' costituito custode dei beni
pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze
e i frutti, senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore
intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, puo' nominare custode una persona diversa dallo
stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona
diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in
caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il
debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi
ritenga che la sostituzione non abbia utilita', dispone, al
momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e' autorizzata
la vendita o disposta la delega delle relative operazioni,
che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata
delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma
dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba
essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono
pronunciati con ordinanza non impugnabile.».
«Art. 567 (Istanza di vendita). - Decorso il termine
di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno
dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo
possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere,
entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare
allo stesso l'estratto del catasto, nonche' i certificati
delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla
trascrizione del pignoramento; tale documentazione puo'
essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma puo' essere
prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori sessanta giorni. Un termine di
sessanta giorni e' inoltre assegnato al creditore dal
giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da
questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non e' richiesta o non e' concessa, oppure se la
documentazione non e' integrata nel termine assegnato ai
sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice
dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia
del pignoramento relativamente all'immobile per il quale
non e' stata depositata la prescritta documentazione.
L'inefficacia e' dichiarata con ordinanza, sentite le
parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la
cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si
applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresi' l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono
altri beni pignorati.».
«Art. 569 (Provvedimento per l'autorizzazione della
vendita). - A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567
il giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal
deposito della documentazione di cui al secondo comma
dell'articolo 567, nomina l'esperto che presta giuramento
in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di
accettazione e fissa l'udienza per la comparizione delle
parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano
intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data
fissata per l'udienza non possono decorrere piu' di novanta
giorni. Salvo quanto disposto dagli articoli 565 e 566, non
oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore
pignorante e i creditori gia' intervenuti ai sensi
dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto
personalmente dal creditore e previamente notificato al
debitore esecutato, nel quale e' indicato l'ammontare del
residuo credito per cui si procede, comprensivo degli
interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in
corso di maturazione e delle spese sostenute fino
all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione
della somma di cui al primo comma dell'articolo 495, il
credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato
nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli
interessi al tasso legale e delle spese successive.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre,
a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se
non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la
vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta
giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale
possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza
stabilisce le modalita' con cui deve essere prestata la
cauzione, se la vendita e' fatta in uno o piu' lotti, il
prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,
l'offerta minima, il termine, non superiore a centoventi
giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo
dev'essere depositato, con le modalita' del deposito e
fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara
tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono
giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione puo'
disporre che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici
mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo
quando ritiene probabile che la vendita con tale modalita'
possa aver luogo ad un prezzo superiore della meta'
rispetto al valore del bene, determinato a norma
dell'articolo 568.
Con la stessa ordinanza, il giudice stabilisce, salvo
che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o
per il sollecito svolgimento della procedura, che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi
previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano
effettuati con modalita' telematiche, nel rispetto della
normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con
sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine
entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro
autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non
sono comparsi.».
«Art. 586 (Trasferimento del bene espropriato). -
Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice
dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene
che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello
giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce
all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la
descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita
e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei
pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime
non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi
dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice
con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
successive alla trascrizione del pignoramento.
Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al
debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della
vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il
rilascio.».
«Art. 587 (Inadempienza dell'aggiudicatario). - Se il
prezzo non e' depositato nel termine stabilito, il giudice
dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza
dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a
titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica
altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha
versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla
scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la
perdita a titolo di multa anche delle rate gia' versate.
Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il
giudice ordina altresi' all'aggiudicatario che sia stato
immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode;
il decreto e' attuato dal custode a norma dell'articolo
560, quarto comma.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli
articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava,
unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello
dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente e'
tenuto al pagamento della differenza.».
«Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono
difficolta', il professionista delegato puo' rivolgersi al
giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le
parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il
predetto decreto nonche' avverso gli atti del
professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il
quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le
operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il
provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi
dell'articolo 669-terdecies.».
«Art. 596 (Formazione del progetto di distribuzione).
- Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo
comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista
delegato a norma dell'articolo 591-bis, non piu' tardi di
trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare
un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la
graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita
in cancelleria affinche' possa essere consultato dai
creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro
audizione. Il progetto di distribuzione parziale non puo'
superare il novanta per cento delle somme da ripartire.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono
intercorrere almeno dieci giorni.
Il giudice dell'esecuzione puo' disporre la
distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in
favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a
norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i
cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma
dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione
autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da
uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma,
secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla
procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso,
anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi
sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato
dalla Banca centrale europea alle sue piu' recenti
operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal
pagamento e sino all'effettiva restituzione. La
fideiussione e' escussa dal custode o dal professionista
delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai creditori che
avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate
nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte,
il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento
ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo
del presente comma. ».
«Art. 597 (Mancata comparizione). - La mancata
comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma
dell'articolo 485 ultimo comma, importa approvazione del
progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.».
- Si riporta il testo degli articoli 605, 606, 607,
608, 608-bis, 614-bis, 615, 616, 617, 642, 669-novies,
669-terdecies, 702-bis, 702-ter, 702-quater del codice di
procedura civile:
«Art. 605 (Precetto per consegna o rilascio). - Il
precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni
immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui
all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni
stessi.
Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della
consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con
riferimento a tale termine.».
«Art. 606 (Modo della consegna). - Decorso il termine
indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del
titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui
le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513;
quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei
designata.».
«Art. 607 (Cose pignorate). - Se le cose da
consegnare sono pignorate, la consegna non puo' avere
luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni
mediante opposizione a norma degli articoli 619 e
seguenti.».
«Art. 608 (Modo del rilascio). - L'esecuzione inizia
con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte,
che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in
cui procedera'.
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale
giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si
reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando
occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513,
immette la parte istante o una persona da lei designata nel
possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi,
ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il
nuovo possessore.».
«Art. 608-bis (Estinzione dell'esecuzione per
rinuncia della parte istante). - L'esecuzione di cui
all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima
della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da
notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi
all'ufficiale giudiziario procedente.».
«Art. 614-bis (Misure di coercizione indiretta). -
Con il provvedimento di condanna all'adempimento di
obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il
giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa,
su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta
dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del
provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per
ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle controversie di lavoro
subordinato pubblico o privato e ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 409.
Il giudice determina l'ammontare della somma di cui
al primo comma tenuto conto del valore della controversia,
della natura della prestazione, del danno quantificato o
prevedibile e di ogni altra circostanza utile.».
«Art. 615 (Forma dell'opposizione). - Quando si
contesta il diritto della parte istante a procedere ad
esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo'
proporre opposizione al precetto con citazione davanti al
giudice competente per materia o valore e per territorio a
norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi
motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva
del titolo. Se il diritto della parte istante e' contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione
dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in
relazione alla parte contestata.
Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui
al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilita'
dei beni si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l'udienza
di comparizione delle parti davanti a se' e il termine
perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.
Nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione e'
inammissibile se e' proposta dopo che e' stata disposta la
vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552,
569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero
l'opponente dimostri di non aver potuto proporla
tempestivamente per causa a lui non imputabile.».
«Art. 616 (Provvedimenti sul giudizio di cognizione
introdotto dall'opposizione). - Se competente per la causa
e' l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice
dell'esecuzione questi fissa un termine perentorio per
l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalita'
previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata,
osservati i termini a comparire di cui all'articolo
163-bis, o altri se previsti, ridotti della meta';
altrimenti rimette la causa dinanzi all'ufficio giudiziario
competente assegnando un termine perentorio per la
riassunzione della causa».
«Art. 617 (Forma dell'opposizione). - Le opposizioni
relative alla regolarita' formale del titolo esecutivo e
del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480
terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel
termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del
titolo esecutivo o del precetto.
Le opposizioni di cui al comma precedente che sia
stato impossibile proporre prima dell'inizio
dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del
titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di
esecuzione si propongono con ricorso al giudice
dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal
primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo
o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti
furono compiuti.».
«Art. 642 (Esecuzione provvisoria). - Se il credito
e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno
circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente,
ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza
dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione
provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli
effetti dell'opposizione.
L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche
se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero
se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice
puo' imporre al ricorrente una cauzione.
In tali casi il giudice puo' anche autorizzare
l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui
all'articolo 482.».
«Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento
cautelare). - Se il procedimento di merito non e' iniziato
nel termine perentorio di cui all'articolo 669-octies,
ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il
provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il
provvedimento, su ricorso della parte interessata,
convocate le parti con decreto in calce al ricorso,
dichiara, se non c'e' contestazione, con ordinanza avente
efficacia esecutiva, che il provvedimento e' divenuto
inefficace e da' le disposizioni necessarie per
ripristinare la situazione precedente. In caso di
contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il
giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita'
di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui
all'articolo 669-decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi' efficacia
se non e' stata versata la cauzione di cui all'articolo
669-undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in
giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto a cautela
del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa
sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione
di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero,
il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel
primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta
domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni
internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche
non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino
inesistente il diritto per il quale il provvedimento era
stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del
provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
si applica il secondo comma del presente articolo.».
«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore.
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento
della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della
Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti
il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».
«Art. 702-bis (Forma della domanda. Costituzione
delle parti). - Nelle cause in cui il tribunale giudica in
composizione monocratica, la domanda puo' essere proposta
con ricorso al tribunale competente. Il ricorso,
sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le
indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e
l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma
dell'articolo 163.
A seguito della presentazione del ricorso il
cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta
senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa
il magistrato cui e' affidata la trattazione del
procedimento.
Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti, assegnando il termine per la
costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre
dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al
decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato
al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata
per la sua costituzione.
Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in
cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve
proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti
dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi
di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre
in comunicazione, nonche' formulare le conclusioni. A pena
di decadenza deve proporre le eventuali domande
riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che
non sono rilevabili d'ufficio.
Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia
deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella
comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo
spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto
comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede
a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine
perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del
terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.».
«Art. 702-ter (Procedimento). - Il giudice, se
ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
Se rileva che la domanda non rientra tra quelle
indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza
non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso
modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
Se ritiene che le difese svolte dalle parti
richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con
ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui
all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni
del libro II.
Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale
richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone
la separazione.
Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla
prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni
formalita' non essenziale al contraddittorio, procede nel
modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione
rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento
richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al
rigetto delle domande.
L'ordinanza e' provvisoriamente esecutiva e
costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e
per la trascrizione.
Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del
procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.».
«Art. 702-quater (Appello). - L'ordinanza emessa ai
sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli
effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non
e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi
documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai
fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver
potuto proporli nel corso del procedimento sommario per
causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio
puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei
componenti del collegio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 709-ter del codice
di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 709-ter (Soluzione delle controversie e
provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). - Per
la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in
ordine all'esercizio della responsabilita' genitoriale o
delle modalita' dell'affidamento e' competente il giudice
del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui
all'articolo 710 e' competente il tribunale del luogo di
residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e
adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi
inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio
al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle
modalita' dell'affidamento, puo' modificare i provvedimenti
in vigore e puo', anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di
uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni a carico di
uno dei genitori nei confronti dell'altro anche
individuando la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno
di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti
dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per
ogni violazione o inosservanza ai sensi dell'articolo
614-bis;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento
di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di
75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa
delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento
sono impugnabili nei modi ordinari.».
- Si riporta il testo degli articoli 711, 720-bis, 739,
815, 828 e 829 del codice di procedura civile:
«Art. 711 (Separazione consensuale). - Nel caso di
separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del
Codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i
coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e
procurare di conciliarli nel modo indicato nell'articolo
708.
Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi
si applica l'articolo 706 ultimo comma.
Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel
processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione
e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole.
La separazione consensuale acquista efficacia con la
omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di
consiglio su relazione del presidente.
Le condizioni della separazione consensuale sono
modificabili a norma dell'articolo precedente.».
«Art. 720-bis (Norme applicabili ai procedimenti in
materia di amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti
in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712,
713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso
reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato
ai sensi del secondo comma puo' essere proposto ricorso per
cassazione.».
«Art. 739 (Reclami delle parti). - Contro i decreti
del giudice tutelare si puo' proporre reclamo con ricorso
al tribunale che pronuncia in camera di consiglio. Contro i
decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in
primo grado si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte
d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio.
Il reclamo deve essere proposto nel termine
perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto,
se e' dato in confronto di una sola parte, o dalla
notificazione se e' dato in confronto di piu' parti.
Salvo che la legge disponga altrimenti, non e'
ammesso reclamo contro i decreti della corte d'appello e
contro quelli del tribunale pronunciati in sede di
reclamo.».
«Art. 815 (Ricusazione degli arbitri). - Un arbitro
puo' essere ricusato:
1) se non ha le qualifiche espressamente convenute
dalle parti;
2) se egli stesso, o un ente, associazione o
societa' di cui sia amministratore, ha interesse nella
causa;
3) se egli stesso o il coniuge e' parente fino al
quarto grado o e' convivente o commensale abituale di una
delle parti, di un rappresentante legale di una delle
parti, o di alcuno dei difensori;
4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o
grave inimicizia con una delle parti, con un suo
rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
5) se e' legato ad una delle parti, a una societa'
da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a
societa' sottoposta a comune controllo, da un rapporto di
lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di
consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne
compromettono l'indipendenza; inoltre, se e' tutore o
curatore di una delle parti;
6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa
ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o
vi ha deposto come testimone.
Una parte non puo' ricusare l'arbitro che essa ha
nominato o contribuito a nominare se non per motivi
conosciuti dopo la nomina.
La ricusazione e' proposta mediante ricorso al
presidente del tribunale indicato nell'articolo 810,
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni
dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta
conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente
pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro
ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie
informazioni.
Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel
caso di manifesta inammissibilita' o manifesta infondatezza
dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha
proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una
somma equitativamente determinata non superiore al triplo
del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in
base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non
sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza e'
accolta, l'attivita' compiuta dall'arbitro ricusato o con
il suo concorso e' inefficace.».
«Art. 828 (Impugnazione per nullita'). -
L'impugnazione per nullita' si propone, nel termine di
novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla
corte d'appello nel cui distretto e' la sede
dell'arbitrato.
L'impugnazione non e' piu' proponibile decorso un
anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il
termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo puo' essere
impugnato relativamente alle parti corrette nei termini
ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di
correzione.».
«Art. 829 (Casi di nullita'). - L'impugnazione per
nullita' e' ammessa, nonostante qualunque preventiva
rinuncia, nei casi seguenti:
1) se la convenzione d'arbitrato e' invalida, ferma
la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
2) se gli arbitri non sono stati nominati con le
forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente
titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio
arbitrale;
3) se il lodo e' stato pronunciato da chi non
poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della
convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione
dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito
della controversia in ogni altro caso in cui il merito non
poteva essere deciso;
5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei
numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
6) se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza
del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
7) se nel procedimento non sono state osservate le
forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di
nullita' e la nullita' non e' stata sanata;
8) se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo
non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in
giudicato tra le parti purche' tale lodo o tale sentenza
sia stata prodotta nel procedimento;
9) se non e' stato osservato nel procedimento
arbitrale il principio del contraddittorio;
10) se il lodo conclude il procedimento senza
decidere il merito della controversia e il merito della
controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
11) se il lodo contiene disposizioni
contraddittorie;
12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle
domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformita'
alla convenzione di arbitrato.
La parte che ha dato causa a un motivo di nullita', o
vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza
o difesa successiva la violazione di una regola che
disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non
puo' per questo motivo impugnare il lodo.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia e' ammessa se
espressamente disposta dalle parti o dalla legge. E'
ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per
contrarieta' all'ordine pubblico.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto
relative al merito della controversia e' sempre ammessa:
1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
2) se la violazione delle regole di diritto
concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia
che non puo' essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle controversie previste dall'articolo 409, il
lodo e' soggetto ad impugnazione anche per violazione dei
contratti e accordi collettivi.».
- Il regolamento (CE), n. 2201/2003 del Consiglio del
27 novembre 2003, relativo alla competenza, al
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilita' genitoriale,
che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 338.
- Il regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18
dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge
applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle
decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni
alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 10 gennaio 2009,
n. L 7.
- Il regolamento (CE) n. 2016/1103 del Consiglio del
24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel
settore della competenza, della legge applicabile, del
riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia
di regimi patrimoniali tra coniugi, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 8 luglio 2016, n. L 183.
- Il regolamento (CE), n. 2016/1104 del Consiglio del
24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel
settore della competenza, della legge applicabile, del
riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia
di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e'
pubblicato nella G.U.U.E. 8 luglio 2016, n. L 183.
- Il regolamento (CE) n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio 4 luglio 2012, relativo alla
competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e
all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e
all'esecuzione degli atti pubblici in materia di
successioni e alla creazione di un certificato successorio
europeo, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L
201.
- Il regolamento (CE) n. 606/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo al
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in
materia civile, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 giugno
2013, n. L 181.
- Il regolamento (CE) n. 1215/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012, concernente
la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia civile e
commerciale (rifusione), e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
dicembre 2012, n. L 351.
- Il regolamento (CE) n. 2015/848 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativo alle
procedure di insolvenza (rifusione) e' pubblicato nella
G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141.
- Il regolamento (CE) n. 2019/1111 del Consiglio del
25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento
e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e
in materia di responsabilita' genitoriale, e alla
sottrazione internazionale di minori (rifusione), e'
pubblicato nella G.U.U.E. 2 luglio 2019, n. L 178.
- La legge 27 giugno 2013, n. 77, recante «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti
delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11
maggio 2011», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
1°luglio 2013, n. 152.
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati
onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.
57):
"Art. 27 (Ampliamento della competenza del giudice di
pace in materia civile). - 1. Al codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al libro primo sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 7, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «cinquemila» e'
sostituita dalla seguente: «trentamila»;
b) al secondo comma, la parola: «ventimila» e'
sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
c) al terzo comma sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1)
per le cause relative ad apposizione di termini;»;
2) il numero 2) e' sostituito dal seguente: «2)
per le cause in materia di condominio negli edifici, come
definite ai sensi dell'articolo 71-quater delle
disposizioni per l'attuazione del codice civile;»;
3) dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i
seguenti:
«3-ter) per le cause nelle materie di cui al
libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice
civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle
costruzioni;
3-quater) per le cause relative alle materie di
cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del
codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze di
cui agli articoli 905, 906 e 907 del medesimo codice;
3-quinquies) per le cause in materia di
stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II,
Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile;
3-sexies) per le cause in materia di occupazione
e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III,
sezione I del codice civile;
3-septies) per le cause in materia di
specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo,
titolo II, Capo III, sezione II del codice civile;
3-octies) per le cause in materia di enfiteusi di
cui al libro terzo, titolo IV del codice civile;
3-novies) per le cause in materia di esercizio
delle servitu' prediali;
3-decies) per le cause di impugnazione del
regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107
e 1109 del codice civile;
3-undecies) per le cause in materia di diritti ed
obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di
cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del
codice civile.»;
d) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
«Il giudice di pace e' altresi' competente,
purche' il valore della controversia, da determinarsi a
norma dell'articolo 15, non sia superiore a trentamila
euro:
1) per le cause in materia di usucapione dei beni
immobili e dei diritti reali immobiliari;
2) per le cause in materia di riordinamento della
proprieta' rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo
II, sezione II del codice civile;
3) per le cause in materia di accessione;
4) per le cause in materia di superficie.
Quando una causa di competenza del giudice di pace
a norma dei commi terzo, numeri da 3-ter) a 3-undecies), e
quarto e' proposta, contro la stessa parte, congiuntamente
ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative
domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione,
sono proposte innanzi al tribunale affinche' siano decise
nello stesso processo.»;
2) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Esecuzione forzata). - Per
l'espropriazione forzata di cose mobili e' competente il
giudice di pace.
Per l'espropriazione forzata di cose immobili e
di crediti e' competente il tribunale.
Se cose mobili sono soggette all'espropriazione
forzata insieme con l'immobile nel quale si trovano, per
l'espropriazione e' competente il tribunale anche
relativamente ad esse.
Per la consegna e il rilascio di cose nonche' per
l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare
e' competente il tribunale.»;
3) all'articolo 113, secondo comma, la parola:
«millecento» e' sostituita dalla seguente:
«duemilacinquecento»;
b) al libro terzo, titolo II, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 513, terzo comma, le parole: «Il
presidente del tribunale o un giudice da lui delegato» sono
sostituite dalle seguenti: «Il giudice di pace»;
2) all'articolo 518, sesto comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di
pace»;
3) all'articolo 519, primo comma, le parole:
«presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace»;
4) all'articolo 520, primo comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di
pace»;
5) all'articolo 521-bis, quinto comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di
pace»;
6) all'articolo 543, la parola: «tribunale»,
ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «giudice»;
c) al libro quarto, titolo IV, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) all'articolo 763, primo comma, dopo le parole:
«dal giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
2) all'articolo 764, primo comma, dopo le parole:
«al giudice» sono inserite le seguenti: «di pace»;
3) all'articolo 765, secondo comma, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
b) il secondo periodo e' soppresso;
4) all'articolo 769 la parola: «tribunale» e'
sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di
pace».
2. Al codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al libro secondo sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 485, primo comma, secondo periodo,
la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti:
«giudice di pace»;
2) all'articolo 620 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «tribunale del
circondario» sono sostituite dalle seguenti: «giudice di
pace del luogo»;
b) al sesto comma, la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
3) all'articolo 621, primo comma, le parole:
«tribunale del circondario» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace del luogo»;
4) all'articolo 736, secondo comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di
pace».
b) al libro quarto sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 1211 la parola: «tribunale» e'
sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
2) all'articolo 1514, primo comma, la parola:
«tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di
pace»;
3) all'articolo 1515, terzo comma, le parole: «dal
tribunale» sono sostitute dalle seguenti: «dal giudice di
pace»;
4) all'articolo 1841, la parola: «tribunale» e'
sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: «giudice di
pace».
3. Alle disposizioni per l'attuazione del codice civile
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51-bis, le parole: «620, secondo e
sesto comma, 621, primo comma,», nonche' le parole: «e 736,
secondo comma,» sono soppresse;
b) all'articolo 57, il primo comma e' sostituito dal
seguente: «Le azioni previste dall'articolo 849 del codice
sono di competenza del tribunale, in quanto non siano di
competenza del giudice di pace a norma dell'articolo 7,
quarto comma, del codice di procedura civile.»;
c) all'articolo 57-bis, le parole: «tribunale in
composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti:
«giudice di pace»;
d) dopo l'articolo 60 sono inseriti i seguenti:
«Art. 60-bis. - Le domande previste dall'articolo
1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al
giudice di pace.
Art. 60-ter. - Sull'impugnazione del regolamento e
delle deliberazioni, di cui agli articoli 1107 e 1109 del
codice, e' competente il giudice di pace.»;
e) all'articolo 64, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «il tribunale» sono
sostituite dalle seguenti: «il giudice di pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Contro il provvedimento del giudice di pace puo' essere
proposto reclamo in tribunale entro dieci giorni dalla
notificazione o dalla comunicazione.»;
f) l'articolo 73-bis e' abrogato;
g) all'articolo 77, secondo comma, la parola:
«pretore» e' sostituita dalle seguenti: «giudice di pace»;
h) all'articolo 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal presidente del
tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice di
pace»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
giudice di pace provvede con decreto, sentito il creditore.
Contro tale decreto e' ammesso reclamo a norma
dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».
4. All'articolo 17, comma 2, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, le parole: «presidente del tribunale» sono
sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
5. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, le parole: «la corte di appello»
sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale».".
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246):
«Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni)
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10
aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13). - 1. Qualora
vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei
divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, nelle
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in
relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse
leso, o della consigliera o del consigliere di parita'
della citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56 o regionale
territorialmente competente, il tribunale in funzione di
giudice del lavoro del luogo ove e' avvenuto il
comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre
a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche
non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina
all'autore del comportamento denunciato, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma
o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a
sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo
amministrativo.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di
azione individuale in giudizio promossa dalla persona che
vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione
sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla
consigliera o dal consigliere della citta' metropolitana e
dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56 o regionale di parita'.».
 


- Si riporta il testo degli articoli 28 e 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di
riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di
cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno
2009, n. 69):
«Art. 28 (Delle controversie in materia di
discriminazione). - 1. Le controversie in materia di
discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della
legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il
ricorrente ha il domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare
in giudizio personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto,
desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si
puo' presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare
l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere
statistico possono essere relativi anche alle assunzioni,
ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera
e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il
giudice puo' condannare il convenuto al risarcimento del
danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio
pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della
pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a
rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione
della discriminazione, il giudice puo' ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un
piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei
casi di comportamento discriminatorio di carattere
collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo
ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice
tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento
discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una
precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il
rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice
puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una
sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di
tiratura nazionale. Dell'ordinanza e' data comunicazione
nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma
1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 216, e dall'articolo 55-quinquies, comma 8, del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
«Art. 30 (Delle controversie in materia di attuazione
di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione
volontaria e contestazione del riconoscimento). - 1. Le
controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
regolate dal rito sommario di cognizione.
2. E' competente la corte di appello del luogo di
attuazione del provvedimento.».
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente
la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e
di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 13, comma
1-quater, 14 e 197 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia (Testo A)):
«Art. 13 (L) (Importi). - 1. - 1-ter. Omissis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,
e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quinquies. - 6-quinquies.
Omissis.».
«Art. 14 (L) (Obbligo di pagamento). - 1. La parte
che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il
ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di
espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la
vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento
contestuale del contributo unificato.
1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo
492-bis, primo comma, del codice di procedura civile e'
tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del
codice di procedura civile, senza tener conto degli
interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa
dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula
chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della
causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda
riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono
intervento autonomo, sono tenute a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al
valore della domanda proposta.
3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite,
determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione
resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche
nell'ipotesi di prenotazione a debito.
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della
lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si
intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi
dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
in caso di controversie relative all'irrogazione di
sanzioni, comunque denominate, il valore e' costituito
dalla somma di queste.».
«Art. 197 (L) (Pagamento delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di
parte nel processo penale, civile, amministrativo,
contabile e tributario). - 1. La parte che ha richiesto la
notificazione versa all'ufficiale giudiziario i diritti e
le spese di spedizione o l'indennita' di trasferta.
2. Le spese eventualmente necessarie per l'invio
della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del
codice di procedura civile sono anticipate dall'ufficiale
giudiziario e rimborsate dalla parte.
3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia
possibile la preventiva determinazione delle somme dovute,
o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle
richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli
ufficiali giudiziari. L'eventuale somma residua, se non
richiesta dalla parte entro un mese dal compimento
dell'ultimo atto richiesto, e' devoluta allo Stato. Gli
ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un
mese.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366):
«Art. 35 (Disciplina inderogabile del procedimento
arbitrale). - 1. La domanda di arbitrato proposta dalla
societa' o in suo confronto e' depositata presso il
registro delle imprese ed e' accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito
della clausola compromissoria di cui all'articolo 34,
l'intervento di terzi a norma dell'articolo 105 del codice
di procedura civile nonche' l'intervento di altri soci a
norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice e'
ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica
l'articolo 820, comma secondo, del codice di procedura
civile.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica
l'articolo 819, primo comma, del codice di procedura
civile; tuttavia il lodo e' sempre impugnabile, anche in
deroga a quanto previsto per l'arbitrato internazionale
dall' articolo 838 del codice di procedura civile, a norma
degli articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la
societa'.
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di
una controversia non preclude il ricorso alla tutela
cautelare a norma dell'articolo 669-quinquies del codice di
procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente
la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad
oggetto la validita' di delibere assembleari agli arbitri
compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non
reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell'ordinanza di sospensione e
del lodo che decide sull'impugnazione devono essere
iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle
imprese.».
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma
1-bis, 5, comma 2, e 6-quater del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):
«Art. 3-bis (Identita' digitale e Domicilio
digitale). - 01. - 1. Omissis.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
chiunque ha facolta' di eleggere o modificare il proprio
domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui
all'articolo 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto
risulti non piu' attivo si procede alla cancellazione
d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo
le modalita' fissate nelle Linee guida.
1-ter. - 5. Omissis.».
«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. Omissis.
2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la
Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione,
attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e
l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i
prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di
assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo
64, l'autenticazione dei soggetti interessati
all'operazione in tutta la gestione del processo di
pagamento.
2-ter. - 5. Omissis.».
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in
albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle
imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli
altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione
nell'indice di cui all'articolo 6-bis, nel quale sono
indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis,
comma 1-bis. La realizzazione e la gestione del presente
Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi
delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia'
deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo
6-bis. E' fatta salva la facolta' del professionista, non
iscritto in albi, registri o elenchi professionali di cui
all'articolo 6-bis, di eleggere presso il presente Indice
un domicilio digitale professionale e un domicilio digitale
personale diverso dal primo.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco
di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di
eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma
1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei
professionisti nel predetto elenco il Ministero dello
sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite
servizi informatici individuati nelle Linee guida, i
relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui
all'articolo 6-bis.
3. AgID provvede costantemente all'aggiornamento e al
trasferimento dei domicili digitali delle persone fisiche
contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR
e il Ministero dell'interno provvede costantemente
all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali
delle persone fisiche contenuti in ANPR nell'elenco di cui
al presente articolo. Le funzioni di aggiornamento e
trasferimento dei dati sono svolte con le risorse
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti
in materia di funzionalita' del sistema giudiziario),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010:
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. - 8. Omissis.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. - 11. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
(Disciplina dell'imposta di bollo):
«Art. 3 (Modi di pagamento). - 1. L'imposta di bollo
si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa
allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario
convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il quale
rilascia, con modalita' telematiche, apposito contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento
dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad
altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo
dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro
0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori
ad euro 0,05.
3. In ogni caso l'imposta e' dovuta nella misura
minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei
vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all'articolo 6,
numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa -
Allegato A- annessa al presente decreto, per i quali
l'imposta minima e' stabilita in euro 0,50.».
- Il decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze 9 ottobre 2006, n. 293, concernente «Regolamento
recante norme per l'introduzione di nuove modalita' di
versamento presso le tesorerie statali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2006, n. 295.
- Si riporta il testo degli articoli 16-bis, comma
9-bis, 16-octies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221:
«Art. 16-bis (Obbligatorieta' del deposito telematico
degli atti processuali). - 1. - 9. Omissis.
9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di
atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice
nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel
presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive
della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformita' all'originale. Il difensore, il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche
duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei
provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed
informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo
informatico e munite dell'attestazione di conformita' a
norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il
duplicato informatico di un documento informatico deve
essere prodotto mediante processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso
contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano agli atti processuali che contengono
provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di
somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
9-ter. - 9-octies. Omissis.».
«Art. 16-octies (Ufficio per il processo). - 1. Al
fine di garantire la ragionevole durata del processo,
attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed
assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione sono costituite,
presso le corti di appello e i tribunali ordinari,
strutture organizzative denominate "ufficio per il
processo", mediante l'impiego del personale di cancelleria
e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il
tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo
37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Fanno altresi' parte dell'ufficio per il processo
costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari
di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo
costituito presso i tribunati, i giudici onorari di
tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il
Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive
competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al
comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
«Art. 16-decies (Potere di certificazione di
conformita' delle copie degli atti e dei provvedimenti). -
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale, quando depositano con
modalita' telematiche la copia informatica, anche per
immagine, di un atto processuale di parte o di un
provvedimento del giudice formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, attestano la
conformita' della copia al predetto atto. La copia munita
dell'attestazione di conformita' equivale all'originale o
alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.».
«Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di
conformita'). - 1. Quando l'attestazione di conformita'
prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione
stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su
foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla
medesima.
2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce
ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta
nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di
conformita' puo' alternativamente essere apposta su un
documento informatico separato e l'individuazione della
copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le
modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica e'
destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e'
inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies,
comma 1, che compiono le attestazioni di conformita'
previste dalle disposizioni della presente sezione, dal
codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994,
n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 359 del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19
ottobre 2017, n. 155):
«Art. 359 (Area web riservata). - 1. L'area web
riservata di cui all'articolo 40, comma 6, e' realizzata
dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture
informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale).
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la
pubblica amministrazione, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi
entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:
a) la codifica degli eventi che generano avvisi di
mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e
quelli non imputabili al destinatario;
b) le modalita' di inserimento automatico degli
atti nell'area web riservata;
c) le modalita' di accesso a ciascuna area da parte
dei rispettivi titolari;
d) le modalita' di comunicazione al titolare
dell'area web riservata del link per accedere agevolmente
all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di
questa comunicazione ai fini del perfezionamento della
notifica, gia' avvenuta per effetto dell'inserimento di cui
alla lettera seguente;
e) il contenuto e le modalita' di rilascio alla
cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento
dell'atto da notificare nell'area web riservata;
f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica
mediante inserimento nell'area web riservata e le modalita'
di firma elettronica;
g) il periodo di tempo per il quale e' assicurata
la conservazione dell'atto notificato nell'area web
riservata.
h) le misure necessarie ad assicurare la protezione
dei dati personali.».
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 recante
«Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e
impianti elettrici», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1934, n. 5.
- La legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di
equa riparazione in caso di violazione del termine
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del
codice di procedura civile», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
- Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2017, n.
40.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate):
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.».
- La legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni
in materia di professioni non organizzate», e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2013, n. 22.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 8 e 9 della
legge 1°dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio):
«Art. 3. - Lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno
dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio,
l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata
in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad
anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu'
delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di
cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di
cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale,
ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un
figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di
un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu'
condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra
la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art.
583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in
danno del coniuge o di un figlio.
Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto,
la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare.
Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente
articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia
stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la
convivenza coniugale e' ripresa;
2) nei casi in cui:
a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio
totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere
b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il
giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta
l'inidoneita' del convenuto a mantenere o ricostituire la
convivenza familiare;
b) e' stata pronunciata con sentenza passata in
giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e'
intervenuta separazione di fatto quando la separazione di
fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18
dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della
domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi
protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi
dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione
personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia
trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero
dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione
concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere
eccepita dalla parte convenuta.
c) il procedimento penale promosso per i delitti
previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo si e' concluso con sentenza di non doversi
procedere per estinzione del reato, quando il giudice
competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti
commessi sussistano gli elementi costitutivi e le
condizioni di punibilita' dei delitti stessi;
d) il procedimento penale per incesto si e'
concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione
che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico
scandalo;
e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha
ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del
matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
f) il matrimonio non e' stato consumato;
g) e' passata in giudicato sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge
14 aprile 1982, n. 164.».
«Art. 8. - Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo'
imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o
personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.
La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice
civile.
Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica
dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge
obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta
giorni, puo' notificare il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a
corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme
dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il
provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione
diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle
somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi
degli articoli 5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato nei
confronti dei suddetti terzi sia stato gia' pignorato al
momento della notificazione, all'assegnazione e alla
ripartizione delle somme fra il coniuge cui spetta la
corresponsione periodica dell'assegno, il creditore
procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione,
provvede il giudice dell'esecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'art. 1 del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1950, n. 180, nonche' gli altri enti datori di
lavoro cui sia stato notificato il provvedimento in cui e'
stabilita la misura dell'assegno e l'invito a pagare
direttamente al coniuge cui spetta la corresponsione
periodica, non possono versare a quest'ultimo oltre la
meta' delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive
anche degli assegni e degli emolumenti accessori.
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le
ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 5 e 6, su richiesta
dell'avente diritto, il giudice puo' disporre il sequestro
dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.
Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione
dell'assegno di cui al precedente comma sono soggette a
sequestro e pignoramento fino alla concorrenza della meta'
per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli
articoli 5 e 6.».
«Art. 9. - 1. Qualora sopravvengono giustificati
motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
Tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico
ministero, puo', su istanza di parte, disporre la revisione
delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di
quelle relative alla misura e alle modalita' dei contributi
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di
un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di
reversibilita', il coniuge rispetto al quale e' stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a
nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell'art. 5, alla pensione di reversibilita', sempre che il
rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico
sia anteriore alla sentenza.
3. Qualora esista un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilita', una quota
della pensione e degli altri assegni a questi spettanti e'
attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale e' stata pronunciata
la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di
cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano piu'
persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonche' a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente
morto o passato a nuove nozze.
4. Restano fermi, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, i diritti spettanti a figli, genitori
o collaterali in merito al trattamento di reversibilita'.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento
della pensione di reversibilita' o di parte di essa deve
essere allegato un atto notorio, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi
diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari,
degli aventi diritto pretermessi, salva comunque
l'applicabilita' delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci.».
- I Titoli I, I-bis, II, III e IV della legge 4 maggio
1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), recano:
«TITOLO I - Principi generali; TITOLO I-bis -
Dell'affidamento del minore; TITOLO II - Dell'adozione;
TITOLO III - Dell'adozione internazionale; TITOLO IV -
Dell'adozione in casi particolari».
- Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
recante «Istituzione e funzionamento del tribunale per i
minorenni» e convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 settembre 1934, n. 208.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 10
dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di
riconoscimento dei figli naturali):
«Art. 3 (Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni a
garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al
mantenimento). - 1. L'articolo 38 delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie,
di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84,
90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice
civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta
esclusa la competenza del tribunale per i minorenni
nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti,
giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi
dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per
tutta la durata del processo la competenza, anche per i
provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel
primo periodo, spetta al giudice ordinario.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di
stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo
che il giudice disponga diversamente. Quando il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
per i minorenni.».
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti
patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della
prole, puo' imporre al genitore obbligato di prestare
idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo
che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi
suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte
le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli
obblighi di cui al periodo precedente, il giudice puo'
disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo
quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge
1° dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai
terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
denaro all'obbligato, di versare le somme dovute
direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto
dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1°
dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi
costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca
giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'articolo 42 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario):
«Art. 42 (Sede del tribunale). - Il tribunale ha sede
in ogni capoluogo determinato nella tabella A annessa al
presente ordinamento.».
- La legge 15 gennaio 1994, n. 64, recante «Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e
l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla
firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione
sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme
di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della
convenzione in materia di protezione dei minori, aperta
alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione
in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a
L'Aja il 28 maggio 1970», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 111 della
Costituzione:
«Art. 111. - La giurisdizione si attua mediante il
giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le
parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e
imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona
accusata di un reato sia, nel piu' breve tempo possibile,
informata riservatamente della natura e dei motivi
dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;
abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di
far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e
l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale e' regolato dal principio del
contradditorio nella formazione della prova. La
colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla
base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e'
sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi la cui formazione della prova
non ha luogo in contradditorio per consenso dell'imputato o
per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per
effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla
liberta' personale, pronunciati dagli organi
giurisdizionali ordinari o speciali, e' sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si puo'
derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei
Tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti il ricorso in Cassazione e' ammesso per i
soli motivi inerenti alla giurisdizione.».
- Si riporta il testo degli articoli 22 e 179-ter del
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (Disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie):
«Art. 22 (Distribuzione degli incarichi). - Tutti i
giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale
debbono affidare normalmente le funzioni di consulente
tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.
Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un
consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona
non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e
indicare nel provvedimento i motivi della scelta.
Le funzioni di consulente presso la corte d'appello
sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei
tribunali del distretto. Se l'incarico e' conferito ad
iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun
albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono
essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.».
«Art. 179-ter (Elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita). - Presso ogni
tribunale e' istituito un elenco dei professionisti che
provvedono alle operazioni di vendita. Possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco i professionisti di cui agli
articoli 534-bis e 591-bis, primo comma, del codice, che
dimostrano di aver assolto gli obblighi di prima
formazione, stabiliti con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro della giustizia. Con il medesimo
decreto sono stabiliti gli obblighi di formazione periodica
da assolvere ai fini della conferma dell'iscrizione, sono
fissate le modalita' per la verifica dell'effettivo
assolvimento degli obblighi formativi e sono individuati il
contenuto e le modalita' di presentazione delle domande.
E' istituita presso ciascuna corte di appello una
commissione, la cui composizione e' disciplinata dal
decreto di cui al primo comma. Con il medesimo decreto sono
disciplinate le modalita' di funzionamento della
commissione. L'incarico di componente della commissione ha
durata triennale, puo' essere rinnovato una sola volta e
non comporta alcuna indennita' o retribuzione a carico
dello Stato, ne' alcun tipo di rimborso spese.
La commissione provvede alla tenuta dell'elenco,
all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla
valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei
provvedimenti di cancellazione dall'elenco.
La Scuola superiore della magistratura elabora le
linee guida generali per la definizione dei programmi dei
corsi di formazione e di aggiornamento, sentiti il
Consiglio nazionale forense, il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e il
Consiglio nazionale notarile. La commissione esercita le
funzioni di cui al terzo comma, anche tenendo conto delle
risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo
16-bis, commi 9-sexies e 9-septies, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221. Valuta altresi' i motivi
per i quali sia stato revocato l'incarico in una o piu'
procedure esecutive.
Quando ricorrono speciali ragioni, l'incarico puo'
essere conferito a persona non iscritta in alcun elenco;
nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono
essere analiticamente indicati i motivi della scelta. Per
quanto non disposto diversamente dal presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e
seguenti in quanto compatibili. I professionisti cancellati
dall'elenco non possono essere reinseriti nel triennio in
corso e nel triennio successivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 15 del citato
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Albo dei consulenti tecnici). - Presso ogni
tribunale e' istituito un albo dei consulenti tecnici.
L'albo e' diviso in categorie.
Debbono essere sempre comprese nell'albo le
categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3.
commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. Assicurativa; 7)
della neuropsichiatria infantile, della psicologia
dell'eta' evolutiva e della psicologia giuridica o
forense.».
«Art. 15 (Iscrizione nell'albo). - Possono ottenere
l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale
competenza tecnica in una determinata materia, sono di
condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive
associazioni professionali.
Con riferimento alla categoria di cui all'articolo
13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica
sussiste qualora ricorrano, alternativamente o
congiuntamente, i seguenti requisiti:
1) comprovata esperienza professionale in materia
di violenza domestica e nei confronti di minori;
2) possesso di adeguati titoli di specializzazione
o approfondimento post-universitari in psichiatria,
psicoterapia, psicologia dell'eta' evolutiva o psicologia
giuridica o forense, purche' iscritti da almeno cinque anni
nei rispettivi albi professionali;
3) aver svolto per almeno cinque anni attivita'
clinica con minori presso strutture pubbliche o private.
Nessuno puo' essere iscritto in piu' di un albo.
Sulle domande di iscrizione decide il comitato
indicato nell'articolo precedente.
Contro il provvedimento del comitato e' ammesso
reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al
comitato previsto nell'articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie),
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i
minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90,
250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono
di competenza del tribunale ordinario i procedimenti
previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico
ministero, quando e' gia' pendente o e' instaurato
successivamente, tra le stesse parti, giudizio di
separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli
250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del
codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura
civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n.
898. In questi casi il tribunale per i minorenni, d'ufficio
o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il
termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti
gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti
nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale
ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa
riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale
per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando
sono confermati, modificati o revocati con provvedimento
emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal
tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede
alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero
della procura della Repubblica presso il tribunale
ordinario.
Il tribunale per i minorenni e' competente per il
ricorso previsto dall'articolo 709-ter del codice di
procedura civile quando e' gia' pendente o e' instaurato
successivamente, tra le stesse parti, un procedimento
previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
civile. Nei casi in cui e' gia' pendente o viene instaurato
autonomo procedimento previsto dall'articolo 709-ter del
codice di procedura civile davanti al tribunale ordinario,
quest'ultimo, d'ufficio o a richiesta di parte, senza
indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla
richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti
temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il
procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti
adottati dal tribunale ordinario conservano la loro
efficacia fino a quando sono confermati, modificati o
revocati con provvedimento emesso dal tribunale per i
minorenni.
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti
relativi ai minori per i quali non e' espressamente
stabilita la competenza di una diversa autorita'
giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e
di mantenimento dei minori si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di
stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i
provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo
che il giudice disponga diversamente. Quando il
provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il
reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello
per i minorenni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione
internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 13
aprile 2017, n. 46, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Competenza territoriale delle sezioni). - 1.
Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui
all'articolo 1. E' competente territorialmente la sezione
specializzata nella cui circoscrizione ha sede l'autorita'
che ha adottato il provvedimento impugnato.
2. Per l'assegnazione delle controversie di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, l'autorita' di cui al comma 1 e' costituita dalla
commissione territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale o dalla sezione che ha
pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il
provvedimento del quale e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione.
2-bis. Per l'assegnazione delle controversie di cui
all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, l'autorita' di cui al comma 1 e'
costituita dall'articolazione dell'Unita' Dublino operante
presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno nonche' presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato
il provvedimento impugnato.
3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura
di accoglienza governativa o in una struttura del sistema
di protezione di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero
trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio
previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la
struttura o il centro ha sede.
4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui
all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1,
avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorita' che ha
adottato il provvedimento soggetto a convalida.
5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2,
sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1,
avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.
Quando l'attore risiede all'estero le controversie di
accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono
assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
"Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30
giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre
2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre
2005 dei termini stabiliti per il versamento,
rispettivamente, della seconda e della terza rata
dell'anticipazione degli oneri concessori opera a
condizione che le regioni, prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, non abbiano dettato una
diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e
successive modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,
valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015)):
«Art. 1. - (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
Omissis.
2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i
mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi
decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
possibile procedere alla determinazione degli effetti
finanziari derivanti dai decreti legislativi, la
quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto
legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta
ai sensi del comma 3, che da' conto della neutralita'
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o
maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura.
3. - 14. Omissis.».
- La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre
2020, S.O.