Gazzetta n. 293 del 10 dicembre 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI
COMUNICATO
Statuto di Europa Verde-Verdi

Art. 1.
Dichiarazione sui principi ispiratori

1. Europa Verde-Verdi riconosce la Costituzione italiana come fonte primaria delle proprie regole e i suoi principi come il riferimento fondamentale per le sue e i suoi aderenti. Fa propria la Carta dei verdi del mondo adottata a Canberra nel 2001 e la Carta dei verdi europei, adottata a Ginevra nel 2006. Persegue l'obiettivo della conversione ecologica della societa' e dell'economia, socialmente desiderabile, secondo l'ispirazione di Alexander Langer, per un'autentica sostenibilita' ambientale e socioeconomica.
2. Assume a fondamento del proprio agire politico e istituzionale la responsabilita' nei confronti delle generazioni future, a partire dalla lotta alla crisi climatica, considerata anche come questione geopolitica che aggrava tutti i problemi ambientali, sociali ed economici (migrazioni, disuguaglianze, perdita di biodiversita', pandemie). Promuove le energie rinnovabili, l'efficienza energetica, l'economia circolare e la mobilita' sostenibile. Si impegna per l'accoglienza e la solidarieta' attiva a migranti e richiedenti asilo per motivi politici, economici e ambientali.
3. Rifiuta l'ideologia della crescita illimitata in un pianeta che ha risorse limitate e non equamente distribuite e la logica consumistica e dissipativa. Combatte la privatizzazione dei beni comuni e la finanziarizzazione dell'economia, senza regole, ne' governo. Contrasta la corsa indiscriminata al profitto, lo sfruttamento sempre piu' intenso ed esteso della natura e del lavoro, la mercificazione della vita umana e l'appropriazione da parte dei giganti del capitalismo digitale dei miliardi di nostri dati circolanti nel web. Adotta il principio di precauzione e opera per prevenire le catastrofi e le pandemie.
4. Lotta per la giustizia ambientale e sociale, la riduzione delle disuguaglianze, la solidarieta' e l'equa redistribuzione delle ricchezze e delle risorse all'interno della societa', tra i popoli, i territori, i sessi e le generazioni. Promuove la sovranita' alimentare, il diritto al cibo e alla sua sicurezza, sostiene le economie locali basate sulle conoscenze e sulle competenze, sui valori di cooperazione, mutualita' e solidarieta', con particolare attenzione alle culture, alle ragioni dei popoli indigeni. E' al fianco dei popoli e delle comunita' oppresse nelle loro lotte per la liberta' e la democrazia.
5. Riconosce come valori essenziali la cura della vita in tutte le sue forme e la produzione di beni e servizi gratuiti, garantiti a livello planetario prevalentemente dalle donne, e l'interconnessione tra la salute del pianeta e la salute umana. Ribadisce la necessita' di servizi sanitari e sociali pubblici e universalmente accessibili, a tutela in particolare della popolazione sempre piu' anziana e fragile, di politiche di inclusione, sostegno e promozione della vita indipendente per persone con disabilita'.
6. Riconosce il valore del femminismo e dei movimenti delle donne per l'affermazione della liberta', l'avanzamento della civilta' e la fine del patriarcato. Ritiene presupposto fondante dell'azione politica la piena partecipazione delle donne, in ragione della loro differente esperienza di vita, visione della realta' e sensibilita'.
7. Riconosce le differenze come elemento di ricchezza delle nostre societa': tutela e promuove le minoranze linguistiche, le culture regionali e la liberta' religiosa. Lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione e violenza. Tutela e promuove i diritti delle persone LGBTQI.
8. Mette al centro la salvaguardia dell'ambiente, della bellezza del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, degli ecosistemi e della biodiversita'. Considera decisivi e da incrementare i valori della cultura, della conoscenza e della ricerca, indispensabili per costruire una societa' piu' sicura e piu' solidale.
Promuove una relazione rispettosa e non violenta con la natura e una alimentazione sana e la riduzione del consumo alimentare umano degli altri animali. Si impegna per il benessere degli animali, per una legislazione nazionale, europea e internazionale piu' avanzata a tutela degli animali riconosciuti come essere senzienti e liberati dagli allevamenti intensivi. Lavora per eliminare l'utilizzo degli OGM, pesticidi e altre sostanze chimiche.
9. Si ispira alla cultura della pace e della nonviolenza. Si impegna per il disarmo, per il servizio civile, per l'istituzione di corpi civili di pace, per nuove relazioni internazionali fondate sulla solidarieta' e sulla cooperazione.
10. Persegue la costruzione degli Stati Uniti d'Europa, federale, sociale, ecologica e democratica, il rafforzamento e la democratizzazione dell'ONU e delle altre organizzazioni internazionali.

 
Art. 2.
Denominazione, simbolo e sede

1. La Federazione denominata Europa Verde-Verdi ha come simbolo «Un cerchio di colore verde che racchiude nella meta' superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella meta' inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «European Green Party». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI» la cui rappresentazione grafica e' allegata al presente statuto.
2. Il simbolo puo' essere modificato o utilizzato solo in parte quale contrassegno elettorale.
3. Europa Verde-Verdi ha la sede legale in Roma, in via Augusto Valenziani, n. 5. La sede legale potra' essere trasferita con delibera della Direzione nazionale in deroga alla procedura di modifica statutaria di cui all'art. 26 del presente statuto.

 
Art. 3.
Partito Verde Europeo e Global Greens

1. Europa Verde-Verdi e' membro del Partito Verde Europeo-European Green Party (EGP) - di cui e' co-fondatore. I suoi rappresentanti al Parlamento europeo aderiscono al gruppo dei Verdi.
2. Europa Verde-Verdi e' affiliata ai Global Greens.

 
Art. 4.
Adesione a Europa Verde-Verdi

1. L'adesione a Europa Verde-Verdi e' individuale e libera.
2. Essa viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso; e' documentata attraverso una tessera unica nazionale legata alla carta di adesione.
3. L'iscrizione ad Europa Verde-Verdi e l'adesione ai suoi principi, allo statuto, ai regolamenti nazionali e al codice etico e' il presupposto fondamentale per partecipare a qualsiasi attivita', interna o esterna, o per rappresentarla in qualunque consesso.
4. La persona iscritta ha diritto di partecipare all'attivita' di Europa Verde-Verdi manifestando liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad ogni livello. Ha diritto di conoscere le deliberazioni formali assunte dagli organi. Ha altresi' il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti per determinare la linea politica e per le elezioni degli organi. Il dovere della persona iscritta e' il rispetto dello statuto, dei regolamenti e del codice etico di Europa Verde-Verdi.
5. Europa Verde-Verdi riconosce nelle e nei «Giovani Europeisti Verdi» la propria organizzazione giovanile, indicata con la sigla «GEV», con un proprio regolamento comunicato al Consiglio federale nazionale, con propri organismi dirigenti e puo' prevedere un contributo annuale alle sue attivita'. Le persone iscritte a Europa Verde-Verdi, entro il limite di eta' previsto dal regolamento dei GEV, ne fanno parte salvo diversa indicazione.
6. Il Consiglio federale nazionale stabilisce modalita' e criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
7. La quota associativa e' intrasmissibile e non da' luogo ad alcuna rivalutazione.
8. Europa Verde-Verdi riconosce a chiunque entri in relazione con essa il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali che lo riguardano in conformita' ai principi del codice della privacy, come previsto e disciplinato dal regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 e successive modifiche, alle norme ad esso collegate nonche' ai provvedimenti dell'autorita' garante.

 
Art. 5.
Patti federativi

1. E' previsto lo strumento dei patti federativi per la collaborazione stabile con altri soggetti ecologisti, della societa' civile e movimenti, nazionali o locali, che condividano i principi e i valori di Europa Verde-Verdi, nella elaborazione programmatica comune, nelle attivita' e nelle scelte per l'eventuale presentazione di liste comuni alle varie elezioni.
2. I patti federativi possono essere stipulati sia a livello nazionale che a livello locale e devono contenere tutti gli elementi che definiscono gli accordi e le modalita' di collaborazione stabile con l'altro soggetto.
3. I patti federativi sono stipulati a livello nazionale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere nazionale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni europee o politiche. In tal caso sono approvati dal Consiglio federale nazionale.
4. I patti federativi sono stipulati a livello locale se coinvolgono soggetti con cui si stipulano accordi avente carattere strettamente territoriale di elaborazione programmatica e/o di presentazione di liste comuni alle elezioni amministrative o regionali. In tal caso sono approvati dal Consiglio federale del livello territoriale corrispondente o, in mancanza, dall'assemblea.
5. Il contenuto degli accordi non puo' essere in contrasto con i principi, lo statuto, il codice etico e i regolamenti di Europa Verde-Verdi.

 
Art. 6.
Organi nazionali di Europa Verde-Verdi

Sono organi nazionali di Europa Verde-Verdi:
l'assemblea;
i due portavoce;
il/la Presidente garante;
la Direzione nazionale;
il Consiglio federale nazionale;
il/la Tesoriere/a.

 
Art. 7.
Assemblea nazionale

1. L'assemblea nazionale e' di norma convocata, almeno ogni tre anni, per delegati/e: in tal caso i/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e. Il numero dei/delle delegati/e che spettano a ciascuna provincia e' definito sulla base degli/delle iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto. Qualora il numero delle persone iscritte sia pari o inferiore a 1000, l'assemblea nazionale e' convocata per iscritti/e.
2. L'assemblea nazionale elegge il e la portavoce, il/la presidente garante, la Direzione nazionale e la meta' dei/delle consiglieri/e federali nazionali.
3. La mozione politica collegata ai due portavoce eletti e' vincolante per gli organi di Europa Verde-Verdi.
4. Quando l'assemblea nazionale e' convocata per delegati/e e' composta da un massimo di 1000 delegati/e eletti/e dalle assemblee provinciali.
5. L'assemblea nazionale e' convocata in via ordinaria e straordinaria dalla Direzione nazionale; in via solo straordinaria dai 2/3 del Consiglio federale nazionale o da almeno i 2/3 delle federazioni regionali riconosciute.
6. L'assemblea nazionale si costituisce validamente con la presenza di almeno 1/3 degli/delle aventi diritto al voto.
7. Le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza delle persone votanti.

 
Art. 8.
I due portavoce

1. I due portavoce hanno competenza generale di iniziativa, rappresentano le decisioni della Direzione nazionale e del Consiglio federale nazionale in materia di politica interna ed esterna; il/la portavoce piu' anziano/a di eta' conferisce, ai fini elettorali, le autorizzazioni necessarie alla nomina dei presentatori del contrassegno, ovvero alla nomina diretta del presentatore secondo la normativa vigente.
2. I due portavoce possono nominare responsabili dei settori di iniziativa, di gruppi di lavoro.
3. Il portavoce e la portavoce sono eletti dall'assemblea nazionale.
4. Le candidature a portavoce devono essere sottoscritte da almeno 1/20 del numero totale delle persone iscritte o da almeno venti consiglieri/e federali nazionali. La Direzione nazionale deve rendere pubblico il numero esatto delle persone iscritte almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione delle candidature. E' possibile sottoscrivere soltanto una coppia di candidature di genere diverso.
5. Qualora non siano avanzate candidature ai sensi del precedente comma il Consiglio federale nazionale, a maggioranza dei presenti, individuera' almeno due coppie di candidati/e alla carica di portavoce.
6. Le persone candidate devono presentare gli elementi essenziali della proposta di programma che intendono realizzare. E' proclamata eletta la coppia di candidati che ottiene il 50% piu' 1 dei voti validi espressi. Qualora nessuno ottenga questo quorum, le due coppie di candidati piu' votate andranno in ballottaggio in una seconda votazione. Risultera' eletto chi in questa votazione otterra' il maggior numero di voti. In caso di parita' si provvedera' ad una nuova votazione.
7. Ai due portavoce puo' essere tolta la fiducia dai 2/3 del Consiglio federale nazionale. In tal caso, come in quello di dimissioni, le loro funzioni sono provvisoriamente assunte dalla Direzione nazionale che avvia il procedimento di convocazione dell'assemblea nazionale per la rielezione di tutti gli organi nazionali.
Tale procedimento dovra' concludersi nel termine massimo di 120 giorni dal giorno in cui i due portavoce hanno cessato dalla carica.
8. Nel caso di dimissioni, di impedimento, di sfiducia (la sfiducia viene deliberata con le stesse modalita' previste dal primo periodo del comma 7) o di decesso di uno dei due portavoce, l'altro portavoce resta in carica fino alla scadenza naturale. Il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un nuovo portavoce dello stesso genere, il cui mandato scadra' insieme a quello del portavoce rimasto in carica.
9. I portavoce non possono ricoprire questo incarico per piu' di due mandati consecutivi.

 
Art. 9.
Il/La Presidente garante

1. Il/La Presidente garante rappresenta l'unita' di Europa Verde-Verdi, garantisce il rapporto tra gli organi di Europa Verde-Verdi, vigila sul rispetto dei principi ispiratori definiti nell'art. 1 dello statuto, svolge funzioni di rappresentanza con le istituzioni.
2. Il/La Presidente garante puo' intervenire, nella propria funzione di garante nel rapporto tra gli organi nazionali, assumendo l'onere della convocazione degli stessi nelle situazioni di stallo o inerzia.
3. Il/La Presidente garante e' eletto/a dall'assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei voti espressi. Nel caso nessun/a candidato/a abbia conseguito tale maggioranza, si procede immediatamente a una seconda votazione di ballottaggio tra le due persone candidate piu' votate.
4. In caso di impedimento o di cessazione dalla carica, subentra nelle sue funzioni il/la portavoce piu' anziano/a. Entro sessanta giorni il Consiglio federale nazionale elegge in sua sostituzione, a maggioranza, un/a nuovo/a Presidente garante.

 
Art. 10.
Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale e' l'organo di attuazione della linea politica ed e' responsabile dell'organizzazione politica e amministrativa di Europa Verde-Verdi. La Direzione nazionale e' altresi' l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri la cui attuazione spetta al/alla tesoriere/a.
2. La Direzione nazionale e' composta dai due portavoce, dal/dalla Presidente garante, dai due Presidenti del Consiglio federale nazionale, dai due portavoce dei GEV e da quattordici componenti eletti/e dall'assemblea nazionale.
3. E' convocata e presieduta dai due portavoce. Ne fanno parte senza diritto di voto i/le presidenti dei gruppi di Europa Verde-Verdi al Parlamento italiano, un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Parlamento europeo, ed un/una rappresentante di Europa Verde-Verdi al Governo.
4. Elegge tra i suoi componenti il/la tesoriere/a su proposta dei due portavoce.
5. La Direzione nazionale puo' dar vita a propri organi interni per sviluppare e organizzare la propria attivita'.
6. E' titolare del simbolo identificativo di Europa Verde-Verdi ed ha il potere di autorizzare l'utilizzo del simbolo secondo i criteri fissati dal Consiglio federale nazionale.
7. In tutte le decisioni ove non si raggiunga una maggioranza prevale il voto dei due portavoce.

 
Art. 11.
Consiglio federale nazionale

1. Il Consiglio federale nazionale definisce la linea politica di Europa Verde-Verdi, stabilisce le regole democratiche di base e ha le altre competenze previste dallo statuto. Propone le modifiche statutarie.
2. E' composto da un massimo di cento persone, elette per meta' dall'assemblea nazionale e per meta' su base regionale dalle federazioni regionali riconosciute, queste ultime in proporzione alle persone iscritte e ai voti ottenuti. Il Consiglio federale nazionale entra in carica, con tutti i poteri, al momento dell'elezione all'assemblea nazionale, adeguando di volta in volta i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, al momento delle elezioni dei/delle componenti spettanti alle federazioni regionali. Ne fa parte di diritto la Direzione nazionale.
3. Al Consiglio federale nazionale sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i/le parlamentari, i/le consiglieri/e regionali e i/le portavoce regionali.
4. Il Consiglio federale nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno. E' presieduto da un e da una presidente eletti al proprio interno nella prima riunione, convocata dai due portavoce. Le successive riunioni sono convocate dai due presidenti, d'intesa con i due portavoce.
5. Prende atto, in caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi motivo, di uno/a dei propri membri dalla carica, del subentro del primo dei non eletti della lista votata.
6. Il Consiglio federale nazionale nomina, su proposta della Direzione nazionale, un organo di garanzia denominato Giuri' a cui poter ricorrere per l'osservanza delle norme statutarie, secondo le modalita' previste dall'art. 25.
7. Approva il bilancio consuntivo che viene predisposto annualmente dal/dalla tesoriere/a.
8. Stabilisce le regole per il riconoscimento delle strutture territoriali e le modalita' di elezione degli organi a tutti i livelli, nonche' le attribuzioni e ogni altra regola e procedura che riguardano gli organi delle federazioni regionali, delle federazioni provinciali o di area metropolitana e delle realta' locali costituite in associazioni comunali o intercomunali, nonche' dei circoli locali (territoriali o tematici).
9. Fissa la quota annuale di adesione di Europa Verde-Verdi e stabilisce le modalita' e i criteri per il procedimento di iscrizione e la verifica delle adesioni.
10. Fissa la quota delle risorse economiche da attribuire alle articolazioni territoriali.
11. Stabilisce i criteri delle candidature nelle proprie liste, nelle coalizioni e nelle liste di coalizione di cui Europa Verdi-Verdi fa parte.
12. Fissa le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la consultazione dei forum nazionali tematici.
13. Fissa i criteri per l'utilizzo del simbolo.
14. Approva il codice etico.

 
Art. 12.
Tesoriere/a

1. Il/La tesoriere/a e' eletto/a dalla Direzione nazionale tra i suoi componenti su proposta dei due portavoce. Il/la tesoriere/a ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni di cui puo' delegare l'esercizio.
2. Il/La tesoriere/a svolge e coordina le attivita' necessarie per la corretta gestione amministrativa, patrimoniale e contabile di Europa Verde-Verdi che in tutte le sue articolazioni, e' tenuta a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento. Il/la tesoriere/a e' preposto/a allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria, utilizza e gestisce le entrate e predispone annualmente il bilancio consuntivo che e' approvato dal Consiglio federale nazionale.
3. Il/La tesoriere/a assicura la regolarita' contabile e l'attinenza delle decisioni di spesa degli organi con le effettive disponibilita' e le voci di bilancio. Il/la tesoriere/a ove ritenga la spesa non coperta o comunque incompatibile con le previsioni del bilancio puo' bloccare ogni decisione di spesa che non risponda a detti requisiti e chiedere il riesame della spesa stessa.
4. Il/La tesoriere/a puo' compiere tutte le operazioni bancarie, compresa la nomina di procuratori, effettua pagamenti ed incassa crediti, puo' rinunciare a diritti e sottoscrivere transazioni. Il/La tesoriere/a puo' affidare procure e deleghe, e' abilitato/a a riscuotere i rimborsi elettorali, i contributi dello Stato o comunque dovuti per legge a Europa Verde-Verdi. Al/Alla tesoriere/a vengono affidati dalla Direzione nazionale anche i poteri straordinari di amministrazione. Il/La tesoriere/a puo' inoltre accendere mutui, contrarre fideiussioni, effettuare richieste di affidamento, chiedere, perfezionare ed utilizzare fidi bancari e stipulare contratti di qualsiasi natura, previa delibera dettagliata della Direzione nazionale degli impegni economici che saranno assunti a nome di Europa Verde-Verdi.
5. Delle obbligazioni assunte dal/dalla tesoriere/a in adempimento di deliberazioni degli organi statutari risponde Europa Verde-Verdi.

 
Art. 13.
Organizzazione territoriale e forum

1. Europa Verde-Verdi si articola in: federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana.
2. Le persone iscritte possono organizzarsi in associazioni comunali, associazioni intercomunali, circoli locali (territoriali o tematici).
3. Le federazioni regionali e federazioni provinciali o di area metropolitana vengono riconosciute dalla Direzione nazionale, secondo le regole decise dal Consiglio federale nazionale sulla base di un numero minimo di iscritti/e in rapporto alla popolazione.
4. Il Consiglio federale nazionale fissa i criteri per la costituzione, il riconoscimento e le garanzie democratiche di funzionamento delle associazioni comunali e intercomunali.
5. Le associazioni comunali e intercomunali hanno la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale. Nel caso in cui a livello comunale o intercomunale siano presenti piu' circoli locali (territoriali o tematici), la rappresentanza politica di Europa Verde-Verdi al corrispondente livello territoriale e' attribuita alle associazioni comunali o intercomunali.
6. I circoli locali (territoriali o tematici), per essere riconosciuti nell'ambito di Europa Verde-Verdi, devono costituirsi secondo le regole decise dal Consiglio federale nazionale.
7. Le persone iscritte possono costituire forum tematici, finalizzati all'elaborazione e alla proposta programmatica e aperti alla partecipazione degli esterni. Il Consiglio federale nazionale riconosce i forum tematici nazionali indicandone le modalita' per la costituzione, il funzionamento, l'eventuale finanziamento, la consultazione e la verifica delle attivita', sulla base di criteri che assicurino un'ampia e qualificata rappresentativita' sociale e culturale.
8. Le articolazioni territoriali riconosciute utilizzano il simbolo in conformita' al presente statuto, ai regolamenti, al codice etico e alle determinazioni del Consiglio federale nazionale.

 
Art. 14.
Federazioni regionali

1. Le federazioni regionali sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della regione. Per tutte le norme statutarie, le federazioni del Trentino e del Sudtirolo corrispondono alla realta' della dimensione regionale.
2. La federazione regionale e' responsabile delle scelte politiche a livello regionale. E' riconosciuta dalla Direzione nazionale in relazione al numero delle persone iscritte e al numero di federazioni provinciali o di area metropolitana riconosciute aderenti. Qualora uno dei predetti requisiti venisse meno e/o non sussistesse, la Direzione nazionale interviene per favorire il ripristino delle condizioni di riconoscibilita'.
3. La federazione regionale e' impegnata a favorire la costituzione delle federazioni provinciali o di area metropolitana, non ancora costituite, e a favorire l'insediamento di Europa Verde-Verdi nella realta' della regione.
4. La federazione regionale riconosce le associazioni comunali e intercomunali esistenti sul proprio territorio sulla base dei criteri fissati dal Consiglio federale nazionale e puo' promuovere strutture organizzative di macroarea.

 
Art. 15.
Federazioni provinciali o di area metropolitana

1. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono costituite da tutte le persone iscritte residenti, ovvero stabilmente dimoranti per motivi di studio o di lavoro documentabili solo su richiesta scritta anticipata, nel territorio della provincia. Le federazioni provinciali o di area metropolitana sono responsabili delle scelte politiche a livello provinciale e concorrono alla formazione di quelle regionali.
2. La federazione provinciale o di area metropolitana e' riconosciuta dalla Direzione nazionale sulla base di un numero di persone iscritte in rapporto alla popolazione.

 
Art. 16. Organi delle federazioni regionali, provinciali o di area
metropolitana

1. Sono organi delle federazioni regionali, provinciali o di area metropolitana:
l'assemblea;
il e la portavoce;
l'esecutivo;
il Consiglio federale (obbligatorio per le federazioni regionali e facoltativo per le federazioni provinciali o di area metropolitana);
il/la tesoriere/a.
2. Le assemblee provinciali o di area metropolitana e comunali sono sempre convocate per iscritti/e. Quelle regionali possono essere convocate per delegati/e su modifiche regolamentari, su decisioni politico-programmatiche e, nel caso superino i cinquecento iscritti/e, per l'elezione degli organi. I/le delegati/e sono eletti/e da assemblee provinciali per iscritti/e e il loro numero e' definito sulla base degli iscritti/e e del consenso elettorale ottenuto.
3. Le attribuzioni, le modalita' di elezione e ogni altra regola o procedura che riguardano i suddetti organi sono stabilite dal Consiglio federale nazionale. Il Consiglio federale nazionale e' tenuto ad adottare i relativi regolamenti rispettando il principio di sussidiarieta'.

 
Art. 17.
Disposizioni comuni

1. Tutti gli organi, nazionali e territoriali, hanno una durata di tre anni.
2. Ogni organo dirigente deve essere convocato nel caso in cui almeno un quinto dei/delle componenti con diritto di voto ne faccia richiesta.
3. Nessuna lista di candidati/e puo' essere composta per piu' del 50% da persone dello stesso genere.
4. Nella elezione di organi rappresentativi, che richiedano preferenze plurime, il voto e' espresso in modo paritario per genere. Il Consiglio federale nazionale decide le modalita' di attuazione di questo principio. Nella elezione degli organi collegiali, ove prevista la preferenza, il voto e' espresso con la doppia preferenza di genere.
5. Le assemblee e gli organi assumono le decisioni a maggioranza dei votanti, salvo che per le deliberazioni per le quali e' prevista una maggioranza diversa.
6. Per l'elezione degli organi e dei/delle delegati/e, ove si proceda a votazioni tra proposte concorrenti, si adotta il criterio proporzionale al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
7. Le assemblee per iscritti/e devono essere convocate nel caso in cui almeno un terzo ne faccia richiesta.
8. Le assemblee e le riunioni degli organi dirigenti possono essere svolte anche da remoto, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione delle persone, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Il Consiglio federale nazionale ne stabilisce le modalita' di svolgimento e i meccanismi di garanzia per le votazioni.
9. Il/la capogruppo nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali/area metropolitana, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) e un/una rappresentante dei componenti dei governi locali e nazionale fanno parte, senza diritto di voto, degli esecutivi del livello territoriale corrispondente e della Direzione nazionale per il livello nazionale.
Gli/le eletti/e nelle istituzioni (consigli comunali, provinciali, regionali, Parlamento nazionale ed europeo) ed i/le componenti dei governi locali e nazionale fanno parte senza diritto di voto dei Consigli federali, del livello territoriale corrispondente.
10. Al fine di favorire maggiore efficacia e il rinnovamento nelle cariche istituzionali, il Consiglio federale nazionale stabilisce, coerentemente con i principi statutari, i criteri generali per l'individuazione delle proposte di candidatura alle elezioni amministrative, regionali, politiche e del Parlamento europeo anche in riferimento agli impegni che i candidati dovranno sottoscrivere. I criteri generali devono tenere conto dei seguenti principi:
a) pari opportunita' alle iscritte e agli iscritti;
b) il pluralismo politico e la rappresentanza delle minoranze;
c) la competenza e il merito;
d) la rappresentativita' politica, sociale e territoriale;
Tutte le persone iscritte hanno diritto di promuovere presso gli organismi competenti la propria candidatura.
Le candidature per l'elezione dei membri al Parlamento europeo spettanti all'Italia e al Parlamento nazionale vengono definite dalla Direzione nazionale, sentito il Consiglio federale nazionale.
Le candidature per l'elezione dei Presidenti e dei Consigli delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano vengono definite dagli esecutivi regionali, sentiti i relativi consigli federali.
Le candidature per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali vengono definite dall'esecutivo comunale.
Gli organismi competenti possono promuovere forme di consultazione aperte agli iscritti e ai simpatizzanti
11. Le decisioni di Europa Verde-Verdi si ispirano al principio di sussidiarieta'.
12. Europa Verde-Verdi riconosce a tutti i livelli le minoranze, ne garantisce l'attivita' e l'espressione delle idee e il diritto di avanzare proposte.

 
Art. 18.
Commissariamenti

1. La Direzione nazionale puo' intervenire nei confronti delle federazioni regionali e provinciali, sentiti i relativi co-portavoce, adottando tutte le iniziative necessarie, compresa la sospensione o la revoca del riconoscimento e/o l'eventuale nomina di uno o piu' commissari, allorquando sussista una giusta causa o un giustificato motivo, per gravi e/o ripetute violazioni delle norme dello statuto, del codice etico o dei regolamenti, ovvero nei casi di impossibilita' di esercitare le funzioni da parte dell'organo dirigente.
2. Analoga funzione, nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali, e' attribuita all'esecutivo regionale della federazione territorialmente competente.
3. Entro un anno dall'adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organi statutari, in caso di sospensione, oppure dovra' essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell'organo, in caso di revoca.
4. La Direzione nazionale puo' intervenire, altresi', nei confronti delle associazioni comunali/intercomunali allorquando, verificandosi le condizioni di cui al comma 1, vi fosse l'omissione o l'inerzia della federazione regionale competente.
5. Avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento si puo' ricorrere al Giuri' nazionale, con le modalita' previste dall'art. 25, che si esprimera' entro novanta giorni. In assenza di pronuncia, entro il termine stabilito, il provvedimento si intende revocato.

 
Art. 19.
Codice etico

1. Europa Verde-Verdi adotta un codice etico che ha lo scopo di garantire che le persone che la rappresentano, in ogni ordine e grado di rappresentanza abbiano una condotta ispirata a principi di correttezza e di legalita', di onesta' e di buona fede, e al rispetto innanzitutto della Costituzione italiana e delle leggi ordinarie e speciali.

 
Art. 20.
Finanziamento. Quote. Ripartizione.

1. Il finanziamento di Europa Verde-Verdi e' costituito dalle quote di iscrizione, dalle erogazioni liberali degli eletti, dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento e dalle risorse previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Consiglio federale nazionale stabilisce i criteri di contribuzione degli eletti alla struttura nazionale e alle articolazioni territoriali.
3. Il Consiglio federale nazionale, sulla base di un'apposita deliberazione, proposta di concerto tra la Direzione nazionale e il/la tesoriere/a, dispone l'entita' e le modalita' di redistribuzione delle quote di iscrizione, delle risorse previste dalle disposizioni di legge, delle erogazioni liberali e dei finanziamenti a qualsiasi titolo erogati a Europa Verde-Verdi, tenendo conto, secondo le diverse esigenze, dei seguenti principi:
a) la proporzionalita' con il numero delle persone iscritte;
b) la proporzionalita' con il numero di dichiarazioni dei redditi, con indicazione a favore di Europa Verde-Verdi, effettuate nel relativo territorio;
c) la solidarieta' e il consenso elettorale.
La Direzione nazionale stabilisce l'entita' e le forme di finanziamento destinate alle strutture territoriali non riconosciute.
4. Ogni Organizzazione territoriale individua i criteri di coinvolgimento degli aderenti nell'autofinanziamento.
5. E' prevista la figura del/la sostenitore/trice, che pur non aderendo a Europa Verde-Verdi intenda cooperare alle sue iniziative contribuendo economicamente in modo volontario.
I rapporti con i/le sostenitori/trici sono tenuti sia a livello nazionale, per l'invio di materiale di informazione, sia a livello locale, per il coinvolgimento nelle iniziative.
Tali rapporti devono avvenire con trasparenza e pubblicita' sia dell'operato che dell'iniziativa sostenuta.

 
Art. 21.
Bilancio. Patrimonio. Utili di gestione

1. Annualmente il/la tesoriere/a nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio di Europa Verde-Verdi in conformita' della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.
2. Il bilancio consuntivo e' approvato dal Consiglio federale nazionale entro il termine previsto dalla legge.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito di Europa Verde-Verdi, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio federale nazionale, unitamente alla relazione della societa' di revisione e al verbale di approvazione del Consiglio federale nazionale, come previsto dalla normativa vigente.
4. Le articolazioni e organizzazioni territoriali previste dallo statuto nazionale hanno ciascuna la propria autonomia amministrativa e finanziaria e sono responsabili degli atti da esse posti in essere.
5. Tutte le articolazioni e organizzazioni territoriali sono tenute alla predisposizione di un bilancio da far approvare nelle rispettive assemblee/Consigli federali locali.
6. Il bilancio della struttura regionale e' redatto secondo modelli predisposti dal nazionale, deve essere approvato dall'assemblea regionale/Consiglio federale regionale entro il 31 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al/alla tesoriere/a nazionale al fine di allegarlo alla documentazione del bilancio nazionale cosi' come prescritto dalla normativa speciale in materia di partiti politici. Nel caso in cui l'assemblea regionale/Consiglio federale regionale non abbia provveduto entro i termini stabiliti all'approvazione e all'invio del bilancio ai sensi del periodo precedente, la Direzione nazionale, su richiesta del/della tesoriere/a nazionale, puo' intervenire ai sensi dell'art. 18 dello statuto affinche' la norma sia rispettata.
7. In conformita' alle normative vigenti per le attivita' degli enti non commerciali viene espressamente stabilito che Europa Verde-Verdi ed ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita, non possono distribuire agli iscritti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata della Associazione, salvo diverse disposizioni di legge.
8. In caso di scioglimento di Europa Verde-Verdi, l'eventuale patrimonio e/o avanzo sara' devoluto ad altri enti o associazioni con finalita' analoghe.

 
Art. 22.
Trasparenza e controllo del bilancio

1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, Europa Verde-Verdi si avvale di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale ai sensi delle normative vigenti, avente carattere di terzieta' rispetto al partito.
2. Ad essa e' affidato il compito di controllo stabilito dalle leggi in materia di bilancio dei partiti.
3. La societa' di revisione certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e successive modifiche.
4. Le deliberazioni di cui all'art. 20 in materia finanziaria vengono rese pubbliche sul sito web di Europa Verde-Verdi, unitamente a una relazione semestrale del tesoriere nazionale sulla gestione economico finanziaria, per garantire la trasparenza agli iscritti.

 
Art. 23.
Doveri delle persone iscritte e norme di garanzia

1. La persona iscritta che, in violazione degli obblighi assunti con l'adesione, venga meno alle norme dello statuto, del codice etico e dei regolamenti, puo' essere sottoposta, nel rispetto del principio del contraddittorio, a procedimento disciplinare.
Ogni persona iscritta puo' presentare ricorso al Giuri' nazionale avverso le sanzioni ricevute.
2. Le sanzioni applicabili, a seconda della gravita' del caso sono nell'ordine: a) richiamo; b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti alla persona iscritta; c) rimozione dagli incarichi interni a Europa Verde-Verdi ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione di Europa Verde-Verdi; d) espulsione.
3. Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:
a) propaganda e/o candidatura in liste concorrenti a Europa Verde-Verdi ovvero alla coalizione alla quale Europa Verde-Verdi ha aderito;
b) condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalita' di discriminazione;
c) grave inosservanza dei principi ispiratori e/o del codice etico;
d) reiterata inosservanza dello statuto o dei regolamenti o del codice etico per cui la persona iscritta abbia gia' subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

 
Art. 24.
Procedimento disciplinare

1. Ciascuna persona iscritta puo' presentare ricorso all'esecutivo regionale del territorio in cui e' avvenuto il fatto contestato ovvero in cui e' iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare, in ordine al mancato rispetto del presente statuto, del Codice etico e dei regolamenti approvati dal Consiglio federale nazionale.
2. L'esecutivo regionale, pervenuta la richiesta di apertura di un procedimento disciplinare e valutatane l'ammissibilita' deve, tramite i portavoce o un membro all'uopo designato, entro trenta giorni trasmetterne copia alla persona interessata, mediante mezzo anche elettronico a data certa, assegnando un termine di quindici giorni per la produzione di scritti difensivi e di mezzi di prova. Entro lo stesso termine di trenta giorni, copia della richiesta di apertura del procedimento disciplinare, va trasmessa alla Direzione nazionale.
3. A pena di inammissibilita' i ricorsi sono sottoscritti dal ricorrente e redatti in forma scritta, indicando puntualmente le disposizioni che si intendono violate e devono pervenire, anche tramite mail o altra modalita' equipollente, ad uno dei portavoce regionali, allegando il documento di identita' del ricorrente.
4. La persona interessata dall'azione disciplinare ha il diritto, in tutte le fasi del procedimento, di essere ascoltata, nel rispetto del principio del contraddittorio, e di presentare memorie e documenti.
5. Il procedimento disciplinare si estingue ove nessuna sanzione venga adottata entro novanta giorni dalla data della contestazione dell'addebito.
6. Contro la decisione di adozione di una misura disciplinare e' ammesso appello, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, al Giuri' nazionale, secondo le modalita' previste dall'art. 25, che si pronuncia in via definitiva.
7. Sono competenti ad applicare le sanzioni disciplinari previste dall'art. 23 gli esecutivi regionali, del territorio dove e' iscritta la persona contro la quale viene chiesta l'apertura di un provvedimento disciplinare, che adottano i relativi provvedimenti a maggioranza assoluta dei componenti; nel solo caso previsto dall'art. 23, comma 3, lettera c) perche' il provvedimento sia applicabile e' necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti. Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate sono esclusivamente quelle previste dall'art. 23 dello statuto.
8. Qualora la persona iscritta sia componente dell'esecutivo regionale, consigliere o assessore regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale o europeo, e' competente ad applicare le sanzioni la Direzione nazionale.
9. Nessuna persona iscritta puo' essere sottoposta a piu' di un procedimento disciplinare per lo stesso fatto, ne' puo' essere irrorata piu' di una sanzione, per la medesima contestazione.
10. Nei casi di particolare gravita', tra cui il candidarsi in liste concorrenti o per gravi violazioni ai valori racchiusi nell'art. 1, gli organi competenti ad applicare le sanzioni disciplinari possono inibire in via cautelare, per la durata del procedimento disciplinare, la partecipazione dell'iscritto agli organi di Europa Verde-Verdi di cui sia eventualmente componente.
11. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda ai regolamenti nazionali approvati dal Consiglio federale nazionale.

 
Art. 25.
Clausola compromissoria. Giuri'

1. La tutela dei diritti inerenti allo status di persona iscritta a Europa Verde-Verdi e tutte le controversie ad oggetto l'applicazione o la violazione delle norme statutarie o regolamentari, del codice etico, sono devolute al Giuri' nazionale che, attenendosi a dette norme, decide come arbitro irrituale, secondo la procedura decisa dal Consiglio federale nazionale a maggioranza dei votanti.
2. Possono ricorrere al Giuri' nazionale tutti gli iscritti la cui adesione risulti validamente in atto al momento della presentazione del ricorso, e che abbiano un interesse apprezzabile. Il ricorso promosso da persona non validamente iscritta, ovvero da persona che, ancorche' iscritta negli anni precedenti, non abbia rinnovato l'adesione, e' dichiarato inammissibile.
3. I ricorsi devono essere presentati al Giuri' nazionale nel termine perentorio di quindici giorni dalla data di assunzione della decisione che viene impugnata. Oltre detto termine il Giuri' ritiene il ricorso ammissibile ove il ricorrente provi l'esistenza di un legittimo impedimento e chiede di essere rimesso in termini. In ogni caso non sono ammissibili ricorsi trascorsi quaranta giorni.
4. Il ricorso deve essere sottoscritto personalmente da parte dell'iscritto e deve contenere l'indicazione della decisione che si contesta e le motivazioni per cui viene ritenuta invalida, nonche' le norme dello statuto o dei regolamenti che si reputano violate.
5. Nel ricorso devono essere indicati i contro interessati. Sono da ritenersi contro interessati i rappresentanti politici degli organi le cui decisioni sono contestate, nonche' ogni iscritto che potrebbe subire diretto nocumento dalla pronuncia del Giuri'.
6. Copia del ricorso deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla sua ricezione, ai soggetti contro interessati indicati nel medesimo ricorso e ai soggetti che lo stesso Giuri' ritenga abbiano interesse a partecipare al giudizio.
7. Tutte le parti hanno il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltate o di presentare memorie e documenti per chiarire e difendere il proprio comportamento. Ove il Giuri' ritenga indispensabile per assumere la decisione l'acquisizione di documenti o il compimento di attivita' istruttorie, decide di conseguenza senza essere vincolato dal rispetto di norme procedurali salvo quella generale del principio del contraddittorio. L'attivita' istruttoria puo' essere delegata dal Presidente ad uno o piu' componenti del Giuri'.
8. Il Giuri' si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso e le sue decisioni sono definitive e vincolanti per tutte le persone iscritte e per ogni organo di Europa Verde-Verdi. La loro attuazione e' di esclusiva competenza della Direzione nazionale che puo' delegare un proprio componente a compiere ogni attivita' utile allo scopo.
9. Il Giuri' e' composto da cinque giuristi, scelti tra avvocati con almeno 5 anni di anzianita', magistrati, docenti universitari.
10. E' eletto su proposta della Direzione nazionale contenente l'indicazione del/la suo/a Presidente, dal Consiglio federale nazionale a maggioranza dei 2/3 delle persone votanti. Nel caso in cui non si raggiungano i 2/3 per tre votazioni consecutive, si procede all'elezione del Giuri' a maggioranza delle persone votanti.
11. Il Giuri' rimane in carica tre anni e comunque esercita le proprie funzioni sino alle elezioni dei nuovi membri.
12. In caso di dimissioni o impedimento di un membro, sino alla sua sostituzione da effettuarsi al primo Consiglio federale nazionale utile, secondo le norme di cui al terzo comma, le decisioni del Giuri' vengono adottate dai restanti membri ed il voto del/la Presidente, in caso di parita' dei voti, determina la maggioranza. Nel caso in cui si verifichino le dimissioni della maggioranza dei membri si dovra' provvedere a nuova elezione.
13. Non possono essere eletti/e persone che hanno ricoperto nell'ultimo anno incarichi interni a Europa Verde-Verdi o cariche, anche elettive, su designazione di Europa Verde-Verdi.
14. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consiglio federale nazionale.

 
Art. 26.
Modifiche statutarie

1. Le modifiche allo statuto, alla denominazione e al simbolo possono essere proposte dal Consiglio federale nazionale, da 3 federazioni regionali o da 1/20 degli iscritti/e. Sono approvate, secondo le modalita' fissate dal Consiglio federale nazionale, o per referendum tra tutte le persone iscritte o dall'assemblea nazionale.
2. L'assemblea nazionale deve approvare le modifiche statutarie a maggioranza dei due terzi delle persone votanti.
3. La Direzione nazionale e' autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti o derivanti da disposizioni di legge.

 
NORMA TRANSITORIA

In deroga al presente statuto, l'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, al fine di consentire la piu' ampia convergenza per la costituzione in Italia di un unico soggetto politico ecologista largamente rappresentativo, decide di procedere all'elezione degli organi dirigenti di Europa Verde - Verdi con le seguenti modalita'.
1. L'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021 procede all'elezione dei seguenti organi previsti dallo statuto: i due portavoce, eletti in questa occasione in deroga alle procedure di candidatura previste dallo statuto, art. 8 commi 4, 5; la Direzione nazionale; il Consiglio federale nazionale - quota nazionale. L'assemblea nazionale non procedera' in questa occasione all'elezione del/della Presidente garante.
2. L'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021 procede, solo in questa occasione e in deroga alle norme del presente statuto, art. 12, comma 1, alla elezione di un/una tesoriere/a che sara' indicato nella lista dei membri della Direzione nazionale e in deroga all'art. 11, comma 4, dei due Presidenti di genere diverso del Consiglio federale nazionale.
3. La platea dell'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, che procede alla elezione dei due portavoce, della Direzione nazionale, dei 50 componenti del Consiglio federale nazionale - quota nazionale, del/della tesoriere/a e dei due presidenti del Consiglio federale nazionale, sara' composta, in deroga all'art. 7, comma 1, dall'insieme dei delegati espressi dagli iscritti che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi per gli anni 2019 e 2020 e dei delegati espressi dalle persone che hanno aderito alla campagna di adesione 2020 e 2021 (fino al 3 maggio) alla costituente Europa Verde.
4. Gli organi dirigenti nazionali cosi' composti, in deroga allo statuto, entrano in carica nella pienezza dei propri poteri adeguando i calcoli delle maggioranze, qualificate o meno, alla composizione risultante dall'elezione del 10 e 11 luglio 2021.
Il completamento degli organi dirigenti nazionali dovra' avvenire secondo le seguenti modalita'.
5. La Direzione nazionale convochera', entro il 30 novembre 2021, in modo che si tenga non oltre il 31 gennaio del 2022, un Consiglio federale nazionale o in alternativa un'assemblea nazionale programmatica, in questo caso composta dagli stessi delegati eletti per l'assemblea costituente del 10-11 luglio 2021, che procedera' al completamento degli organi dirigenti con l'elezione del/della Presidente garante.
6. Tutti gli organi statutari delle articolazioni e organizzazioni territoriali, in deroga all'art. 17, comma 1, esauriscono la loro durata alla conclusione della presente assemblea nazionale, ma restano in carica fino al proprio rinnovo che avverra', secondo i tempi e le modalita' decise dalla Direzione nazionale, attraverso assemblee composte, relativamente al territorio di appartenenza, dall'insieme delle persone iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla Federazione dei Verdi 2019, 2020, 2021 e delle persone iscritte che hanno aderito alla campagna di adesione alla costituente Europa Verde 2020, 2021. Per i territori dove si svolgeranno le elezioni amministrative e regionali dell'autunno 2021, l'elezione dei nuovi organi dirigenti avverra' successivamente alla data delle elezioni.
7. In deroga al presente statuto, i due portavoce nazionali dei GEV, parteciperanno alle riunioni della Direzione nazionale in qualita' di invitati e senza diritto di voto, fino alla successiva elezione dei loro due nuovi portavoce, che avverra' secondo le modalita' previste dal regolamento dei GEV.
8. La presente norma transitoria ha valore fino alla completa attuazione delle suddette disposizioni.
9. La Presidenza dell'assemblea costituente e' autorizzata al coordinamento formale dei testi.

SIMBOLO DI EUROPA VERDE-VERDI

«Un cerchio di colore verde che racchiude nella meta' superiore il simbolo dei Verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica avente 12 petali di colore giallo di grandezze diverse. Nella meta' inferiore poste dall'alto verso il basso le scritte «EUROPA» «VERDE» di colore bianco poste nell'ordine una sopra l'altra. La scritta «EUROPA» contiene al posto della «O» il simbolo storico dei Verdi italiani rappresentato dal sole che ride in giallo. Lungo il bordo laterale sinistro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «European Green Party». Lungo il bordo laterale destro del cerchio, posta ad arco, la scritta di colore bianco «VERDI».

Parte di provvedimento in formato grafico