Gazzetta n. 293 del 10 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 28 ottobre 2021
Misura per l'erogazione di ristori per il rinnovo del parco rotabile a favore delle imprese di trasporto di persone su strada.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto un complessivo stanziamento di cinquantatre' milioni di euro, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale;
Visto l'art. 1, comma 114, secondo e terzo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede contributi pari a cinquanta milioni di euro destinati a finanziare il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, afferenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati, anche senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, e di categoria M2 o M3, a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»;
Visto l'art. 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto l'art. 86, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha modificato l'art. 1, commi 113 e 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto l'art. 1, commi 649 e 650, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che ha modificato l'art. 85, comma 1, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e l'art. 1, comma 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019;
Vista in particolare la tabella relativa al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Considerato che il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nelle premesse individua la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerato che, al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 104/2020, un fondo, con una dotazione di venti milioni di euro per l'anno 2021, destinato al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, nel periodo emergenziale nell'anno 2020 per la pandemia in atto (23 febbraio - 31 dicembre) ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da imprese esercenti detti servizi di linea, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Considerato che, ai sensi dell'art. 85, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, le disposizioni di attuazione del citato art. 85, comma 1, del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 117, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le disposizioni di attuazione del citato art. 1, commi 113 e 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che con la modifica apportata dall'art. 86, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse stanziate aumentano da tre milioni di euro a cinquantatre' milioni di euro;
Considerato che con la modifica apportata dall'art. 86, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, all'art. 1, comma 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, si individua, per ulteriori risorse finanziarie pari a cinquanta milioni di euro, una destinazione, diversa da quella - prevista in origine dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 - del finanziamento al rinnovo del parco veicolare delle imprese esercenti servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio;
Considerato che l'art. 1, comma 650, legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato il secondo periodo dell'art. 1, comma 114, legge 30 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni, prevedendo non piu' il solo finanziamento di investimenti avviati nell'annualita' 2020, ma stabilendo che una quota pari a cinquanta milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 sia destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione nel periodo emergenziale per la pandemia in atto nel 2020 (23 febbraio - 31 dicembre), concernenti gli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento dei servizi di noleggio con conducente, strumentali al settore turistico;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 agosto 2020, n. 356, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto di persone su strada per l'annualita' 2020», ai sensi dell'art. 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, registrato alla Corte dei conti al n. 3282 dell'8 settembre 2020, attuativo della misura, ammontante a soli tre milioni di euro, come prevista antecedentemente alla modifica del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
Visto il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2021, n. 262, recante «Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico», ai sensi dell'art. 85, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione dei danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea;
Considerato che i contributi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Considerato che gli aiuti previsti dall'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, commi 113 e 114, legge 27 dicembre 2019, n. 160, non hanno natura di incentivo agli investimenti, in quanto sono da un lato consistenti nel «ristoro» delle rate di investimenti gia' in precedenza realizzati, e sono d'altro canto riferiti in ogni caso, per via del decorso del tempo dovuto alle molteplici modifiche normative intervenute, a un'attivita' di rinnovo del parco rotabile delle imprese avvenuta prima che queste ultime potessero presentare domanda di aiuto;
Considerato che i ristori, pari a settanta milioni di euro in base a quanto previsto dall'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo, legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativi alle rate scadute nel periodo di emergenza istituito per via della pandemia della COVID-19 nel 2020, trovano specifica disciplina nella comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19», adottato il 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che sia l'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sia l'art. 1, commi 649 e 650, legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno espressamente come finalita' quella di «mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19», prevedendo il ristoro di rate, in scadenza nel periodo emergenziale a causa della pandemia nell'anno 2020 in Italia, relative a investimenti intrapresi in precedenza;
Considerato che la sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), ammette tra gli aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, gli aiuti di Stato che soddisfino le condizioni dallo stesso individuate;
Considerato che tra le condizioni individuate dalla sezione 3.1, della Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863) si ha che «l'importo complessivo dell'aiuto non superi 1.800.000 euro per impresa e che, salvo alcune precise eccezioni, questa alla data del 31 dicembre 2019 non si trovasse gia' in difficolta'»;
Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);
Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modifiche con la legge 22 aprile 2021, n. 55 (recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»), che ridenomina il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto collettivo di persone su strada non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalita' di erogazione, alle imprese che ne fanno domanda, per l'annualita':
2020, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a cinquanta milioni di euro, di cui all'art. 1, commi 113 e 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche ed integrazioni;
2021, delle risorse finanziarie nel limite di spesa pari a venti milioni di euro, di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
nonche' le modalita' ed i termini di presentazione delle domande di ammissione, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, le connesse fasi istruttorie e la ripartizione delle risorse fra le imprese istanti, fatto salvo quanto dovuto alla societa' CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici p.A. con unico socio, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria della misura di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 4.
 
Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 85, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 104/2020, pari a venti milioni di euro per l'anno 2021, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3, da parte delle imprese esercenti i servizi di linea effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009, n. 1073 ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
2. Le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 113, legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a cinquanta milioni di euro per l'anno 2020, al netto di quanto dovuto al soggetto gestore di cui all'art. 4, sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing finanziario con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti di autoveicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della medesima legge 11 agosto 2003, n. 218.
3. L'importo del contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 116, legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli investimenti di cui al comma 2 per l'acquisizione di un autobus di categoria:
M2 e' al massimo di 20.000,00 euro e;
M3 e' al massimo di 40.000,00 euro.
4. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6, a ciascuna impresa istante il ristoro di cui ai commi 1 e 2 e' erogabile, in misura pari all'ammontare che l'impresa abbia dimostrato di aver pagato, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui ai medesimi commi 1 e 2.
5. Qualora, per le misure di cui ai commi 1 e 2, le risorse disponibili siano inferiori alla somma dell'ammontare complessivo richiesto, i contributi erogati sono ridotti della stessa percentuale fino alla capienza delle risorse disponibili.
6. L'importo complessivo del ristoro di cui ai commi 1 e 2 non supera un milione e ottocentomila euro per impresa e, salve le eccezioni di cui alla lettera c) della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione C (2020) 1863, puo' essere concesso a condizione che l'impresa alla data del 31 dicembre 2019 non si trovava gia' in difficolta'.
 
Art. 3

Fasi procedimentali

1. L'istruttoria svolta dal soggetto gestore di cui all'art. 4 verte sui seguenti documenti:
a) il contratto di acquisizione dell'autobus;
b) il piano di ammortamento delle rate di finanziamento o di leasing finanziario afferente allo stesso;
c) le quietanze delle rate e dei canoni, aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020;
d) nel caso di domanda per il ristoro di cui all'art. 2, comma 2, dichiarazioni relative al titolo legale, in base al quale e' avvenuta l'immatricolazione, seppur provvisoria, dell'autobus acquisito;
e) dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito: alla sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159/2011; alla tracciabilita' dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136; al rispetto della normativa dell'Unione europea relativamente al cumulo degli aiuti di Stato.
2. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sussistano i requisiti, istruiti dal soggetto gestore di cui all'art. 4, comma 1, previsti dal presente decreto, propone l'accoglimento della domanda di cui al comma 1, ai fini dell'adozione del provvedimento favorevole da parte dell'amministrazione.
3. La disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto da adottarsi entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 4

Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto delega le attivita' istruttorie di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al soggetto gestore di cui all'articolo 1 comma 1, mediante atto convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, le risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al 22% a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione» del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso attribuite sulla base della convenzione di cui al comma 1, provvede alla realizzazione, alla manutenzione dell'applicazione telematica che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza alle imprese in sede di presentazione della domanda, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.
3. Con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e' nominata una Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita' sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese.
 
Art. 5

Cumulabilita' degli aiuti

1. I contributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dalla sezione 3.1, della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), e sono giustificati e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidita' delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di Covid-19 non ne compromettano la redditivita'.
2. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 1, possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della Comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le relative norme in materia.
3. Le misure temporanee di aiuto di cui all'art. 2, comma 2 possono essere cumulate, conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863), con gli aiuti previsti dal regolamento di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le relative norme di tale regolamento, e, invece, ai sensi dell'art. 1, comma 115, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' esclusa la loro cumulabilita' con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti concesse in base al regolamento «de minimis».
 
Art. 6

Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 2, e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo di cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarita' in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione (C (2020) 1863).
Roma, 28 ottobre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2986