Gazzetta n. 294 del 11 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 2021
Riparto del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali (FESI).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che «Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l'importo di 210 milioni di euro puo' essere destinato, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonche' ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo annuale di cui al primo periodo e' destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021»;
Visto il comma 436 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni che stabilisce che «Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021»;
Visto l'art. 1, comma 959 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che incrementa di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 le risorse finanziarie di cui al citato comma 436 della legge n. 145 del 2018;
Visto l'art. 30, comma 7-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che «a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 30, comma 7-quinquies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021, n. 106, che sostituisce all'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 prevedendo che «Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, e' istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori»;
Visto il comma 437 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede che «Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 34, comma 4, il quale dispone che «le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2020, di ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativo all'annualita' 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, di conferimento della delega al Ministro per la pubblica amministrazione, on. prof. Renato Brunetta;
Considerato che alla data del 30 giugno 2021 non sono stati perfezionati i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021;
Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 210 milioni di euro relative a ciascuno degli anni 2020 e 2021, sono destinate all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi, rispettivamente, alle annualita' 2020 e 2021, con successivo riassorbimento nell'ambito dei benefici economici relativi al triennio contrattuale 2019-2021, sulla base degli importi indicati nelle seguenti tabelle:
Dati in milioni di euro - Anno 2020



=================================================
| CORPI DI POLIZIA |
+===================================+===========+
|Polizia di Stato | 33,10|
+-----------------------------------+-----------+
|Arma dei carabinieri | 37,19|
+-----------------------------------+-----------+
|Guardia di finanza | 20,57|
+-----------------------------------+-----------+
|Polizia penitenziaria | 12,44|
+-----------------------------------+-----------+
|FORZE ARMATE |
+-----------------------------------+-----------+
| Forze armate | 43,61|
+-----------------------------------+-----------+
|VIGILI DEL FUOCO |
+-----------------------------------+-----------+
|Personale dirigente | 0,17|
+-----------------------------------+-----------+
|Personale direttivo | 0,59|
+-----------------------------------+-----------+
|Personale non dirigente e non | |
|direttivo | 10,58|
+-----------------------------------+-----------+
|Totale annuo (lordo dipendente) | 158,25|
+-----------------------------------+-----------+
|Totale annuo (lordo | |
|amministrazione*) | 210,00*|
+-----------------------------------+-----------+


*La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi e' il 32,7%.

Dati in milioni di euro - Anno 2021



===================================================
| CORPI DI POLIZIA | |
+===================================+=============+
|Polizia di Stato | 33,11|
+-----------------------------------+-------------+
|Arma dei carabinieri | 37,19|
+-----------------------------------+-------------+
|Guardia di finanza | 20,57|
+-----------------------------------+-------------+
|Polizia penitenziaria | 12,44|
+-----------------------------------+-------------+
|FORZE ARMATE |
+-----------------------------------+-------------+
|Forze armate | 43,60|
+-----------------------------------+-------------+
|VIGILI DEL FUOCO |
+-----------------------------------+-------------+
| Personale dirigente | 0,17|
+-----------------------------------+-------------+
| Personale direttivo | 0,58|
+-----------------------------------+-------------+
|Personale non dirigente e non | |
|direttivo | 10,59|
+-----------------------------------+-------------+
|Totale annuo (lordo dipendente) | 158,25|
+-----------------------------------+-------------+
|Totale annuo (lordo | |
|amministrazione*) | 210,00*|
+-----------------------------------+-------------+


*La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi e' il 32,7%.
 
Art. 2

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2021

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Brunetta Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2874