Gazzetta n. 295 del 13 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 novembre 2021
Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che ha sostituito rispettivamente il regolamento (CEE) n. 2081/1992 ed il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visti i regolamenti della Commissione europea con i quali sono state registrate le denominazioni di origine protetta e indicazioni geografiche protette che nei propri disciplinari utilizzano, quale materia prima, tagli provenienti da schemi di selezione o incrocio attuati con finalita' non incompatibili con quelle del libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 5 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2019, n. 298, recante «Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP»;
Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 5 dicembre 2019, come modificato dal decreto 10 giugno 2021, il quale individua le procedure per valutare la compatibilita' dei tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano per il suino pesante con gli schemi di selezione del medesimo libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante da utilizzare coerentemente a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP;
Considerato che la valutazione di compatibilita' e' necessaria ai fini dell'ammissione all'impiego dei sopracitati tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano come riproduttori atti alla produzione di suini, in coerenza a quanto stabilito dai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP e quindi da inserire, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 dicembre 2019, nella «Lista degli altri tipi genetici», pubblicata in apposita sezione del sito internet di questo Ministero;
Visto inoltre l'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale del 5 dicembre 2019, il quale stabilisce che la Direzione generale dello sviluppo rurale, tenuto conto del parere del Centro di ricerca zootecnia ed acquacoltura CREA-ZA, adotta il decreto di approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta di iscrizione del tipo genetico nella «Lista degli altri tipi genetici»;
Considerato che alcuni riproduttori di tipi genetici diversi dalle razze del libro genealogico italiano che formulano la domanda di inserimento nella «Lista degli altri tipi genetici», possono risultare gia' utilizzati per la produzione di suini allevati per la produzione delle DOP e delle IGP;
Ritenuto necessario, nella circostanza in cui il provvedimento di rigetto dell'iscrizione nella «Lista degli altri tipi genetici» riguardi riproduttori gia' in uso, salvaguardare le attivita' gia' avviate, consentire un ordinato reimpiego degli animali al di fuori delle produzioni delle DOP e delle IGP e prevedere un ragionevole e motivato tempo di uscita di questi tipi genetici dal circuito tutelato in questione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2021 di modifica dell'art. 3 del decreto 5 dicembre 2019, concernente le modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, il quale prevede la possibilita' per i tipi genetici che risultano gia' in uso per la produzione di suini nell'ambito dei circuiti DOP e IGP che il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione nella «Lista degli altri tipi genetici» conceda un periodo di dodici mesi durante il quale e' possibile l'utilizzo del riproduttori nell'ambito dei medesimi circuiti DOP e IGP;
Vista la proposta di modifica, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 21 dicembre 2019;
Vista la proposta di modifica, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 9 agosto 2020;
Considerato che i citati disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di San Daniele» attualmente all'esame della Commissione europea per l'approvazione, relativamente ai «tipi genetici» ammessi, fanno riferimenti fanno riferimento anziche' agli «animali», come nella vecchia formulazione, a «verri e scrofe», con la conseguente introduzione della verifica della regolarita' genetica delle scrofe;
Tenuto conto delle risultanze del Tavolo suinicolo del 21 settembre 2021 dal quale e' emersa la preoccupazione della filiera suinicola sulle conseguenze di una repentina fuoriuscita dal circuito delle DOP di tipi genetici attualmente in uso e risultati non compatibili, a fronte delle previsioni dei nuovi disciplinari di produzioni delle denominazioni di origine protette «Prosciutto di Parma» e «Prosciutto di San Daniele»;
Vista la comunicazione del 24 settembre 2021 integrata con comunicazione dell'8 ottobre 2021, con le quali i due principali Consorzi di tutela delle produzioni suinicole a DOP (Prosciutto di Parma e di San Daniele), fanno presente di ritenere estremamente probabile che, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2019, nell'immediato si potrebbe dar luogo a problemi di disponibilita', al momento difficilmente quantificabili ma sicuramente significativi, sia di animali che anche di materie prime per le DOP Prosciutti di Parma e San Daniele, con ricadute sensibili e negative sui rispettivi comparti;
Vista la nota n. 447110 del 6 ottobre 2021 con la quale la Regione Veneto, in qualita' di coordinatore della Commissione politiche agricole della conferenza delle Regioni, ha manifestato i rischi che a proprio avviso deriverebbero dalla procedura di ammissibilita' di alcuni tipi genetici, in applicazione dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 dicembre 2019 e 10 giugno 2021, per le produzioni di suini pesanti utilizzati per le DOP e le IGP e chiede, per limitare gli impatti sul mondo allevatoriale, di prevedere un periodo di trentasei mesi per la sostituzione dei riproduttori;
Tenuto conto che il rinnovo delle scrofe richiede tempi significativamente piu' lunghi di quelli necessari per la sostituzione dei verri, sia per il loro numero molto maggiore, sia perche' l'introduzione in allevamento di nuove femmine riproduttrici deve essere attuata con gradualita' per salvaguardare lo stato sanitario ed il benessere della mandria e rispettare la sostenibilita' organizzativa ed economica degli allevamenti;
Ritenuto che occorra prevedere per la sostituzione delle scrofe gia' in uso ma che non rispondono ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, un periodo di trentasei mesi decorrente dalla data di emanazione del decreto di rigetto;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Decreta:

Art. 1

All'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 5 dicembre 2019, recante «Modalita' per l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP», il capoverso aggiunto dopo il comma 4 con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 10 giugno 2021 e' cosi' sostituito:
«In considerazione dei tempi biologici necessari ai cicli riproduttivi e di quelli di allevamento dei suini pesanti, nonche' allo scopo di consentire l'ordinato reimpiego degli animali, per i tipi genetici che risultano gia' in uso per la produzione di suini nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, il provvedimento di rigetto della richiesta di iscrizione stabilisce un periodo di dodici mesi durante il quale e' possibile l'utilizzo dei verri e di trentasei mesi durante il quale e' possibile l'utilizzo delle scrofe nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, dandone pubblicita' sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le modalita' di comunicazione previste ai sensi del presente decreto».
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2021

Il Ministro: Patuanelli