Gazzetta n. 297 del 15 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 novembre 2021
Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo d.P.R. e del comma 4, articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante disposizione di attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili, ed in particolare l'art. 4, il quale ha disposto che le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria siano tenute ad adottare un comune Piano dei Conti integrato costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilita' finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;
Visto il comma 2 del predetto art. 4, il quale dispone che le voci del Piano dei Conti siano definite in coerenza con il sistema delle regole contabili di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nonche' con le regole definite in ambito internazionale dai principali organismi competenti in materia, con modalita' finalizzate a garantire il rispetto del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal regolamento (UE) n. 220/2014;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 che definisce lo schema del Piano dei Conti integrato per le amministrazioni pubbliche in regime di contabilita' finanziaria ed in particolare l'art. 1, comma a) che definisce amministrazioni pubbliche le amministrazioni in contabilita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto l'art. 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti le misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista l'articolazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza in sei missioni che rappresentano «aree tematiche» strutturali di intervento, e in particolare la missione 1 «digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura», che comprende la riforma 1.11 concernente «Riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario»;
Vista la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia europea del 28 gennaio 2020 nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direttiva europea sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 2011/7/UE;
Considerate le modifiche e le integrazioni del Piano dei Conti, di interesse degli enti territoriali, promosse dalla Commissione per l'armonizzazione contabile ai sensi dell'art. 4, comma 7-ter del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, e dei due sottogruppi in seno ad essa costituiti, incaricati, rispettivamente, delle tematiche afferenti i comuni di piccole dimensioni;
Considerato il comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 che dispone che gli aggiornamenti del Piano dei Conti allegato al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, siano predisposti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Considerato che l'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica prevede che gli aggiornamenti del Piano dei Conti, adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, debbano essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito del medesimo Ministero;

Decreta:

Art. 1

Piano dei Conti integrato

1. Il Piano dei Conti integrato, finanziario ed economico-patrimoniale, di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e' integralmente sostituito da quello di cui all'allegato 1 al presente decreto ed entra in vigore con riferimento all'esercizio 2022.
 
ALLEGATO 1 - PIANO DEI CONTI INTEGRATO

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 2

Pubblicazione

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 novembre 2021

Il Ministro: Franco