Gazzetta n. 297 del 15 dicembre 2021 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEGLI STUDI «LINK CAMPUS UNIVERSITY»
DECRETO RETTORALE 3 dicembre 2021
Modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» approvato con decreto ministeriale 30 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 87 del 13 aprile 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 19/2021 del 26 aprile 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi «Link Campus University» ha approvato le modifiche allo statuto di Ateneo;
Vista la nota del 12 maggio 2021, prot. n. 260/2021, con la quale l'Universita' degli studi «Link Campus University» ha trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca le modifiche di statuto sopra citate;
Vista la nota del 9 luglio 2021, prot. n. 0009571, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca ha formulato alcune osservazioni in merito alle modifiche di statuto sopra citate;
Vista la delibera n. 40/2021 del 28 ottobre 2021 del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi «Link Campus University» con la quale sono state recepite e approvate le suddette osservazioni;

Decreta:

Art. 1

Lo statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» e' modificato come da testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
 
Allegato

Art. 1.

Istituzione

1. L'Universita' degli studi «Link Campus University» (di seguito denominata «Link»), con sede legale in Roma, ha come finalita' la preparazione culturale e professionale, la formazione e la trasmissione critica delle conoscenze, la promozione e l'organizzazione della ricerca, il trasferimento dell'innovazione e, a questo fine, si avvale delle piu' moderne tecnologie informatiche e didattiche.
2. Link e' un'Universita' non statale legalmente riconosciuta che realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle leggi che fanno espressamente riferimento alle universita', con particolare riguardo alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. Link riveste personalita' giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e all'art. 6 della legge del 9 maggio 1989, n. 168. La vigilanza e' esercitata dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Link e' emanazione della Fondazione Link Campus University (di seguito denominata Fondazione) che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali, provvede all'organizzazione di tutti i servizi necessari al funzionamento delle attivita' della didattica e della ricerca nell'universita', ai sensi del proprio Statuto, anche mediante l'affidamento degli stessi a «Global Education Management S.p.a.» (gia', «Gestione Link S.p.a.»), che assume il rischio di impresa.
 
Art. 2

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
 
Art. 2.

Finalita'

1. Link assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione. In questo contesto Link intende operare per formare figure idonee ad affrontare responsabilita' di gestione nei sistemi complessi - pubblici e privati - e nelle professioni, con la padronanza di:
a) conoscenze e strumenti concettuali supportati dai necessari riferimenti scientifici e metodologici;
b) attitudini orientate all'analisi e alla elaborazione di strategie operative privilegiando la rispettiva componente etica;
c) capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.
2. Link favorisce collegamenti con il mondo del lavoro, dell'imprenditoria e delle professioni.
3. Link collabora con universita', anche straniere, in attivita' di ricerca e formazione per lo sviluppo dei saperi, sperimentando anche forme innovative di integrazione o fusioni tra le stesse universita'.
4. Link, in quanto sede privilegiata del dialogo e dell'integrazione culturale, concorre all'affermazione della giustizia, della pace, del rispetto dell'ambiente e del giusto sviluppo dell'Unione europea e dell'intera comunita' internazionale.
 
Art. 3

Il nuovo testo dello statuto dell'Universita' degli studi «Link Campus University» entra in vigore il 1° gennaio 2022.
Roma, 3 dicembre 2021

Il rettore: Giusti
 
Art. 3.

Organi dell'Universita'

1. Sono organi dell'Universita':
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il presidente onorario, ove nominato;
d) il direttore generale;
e) il rettore;
f) il Senato accademico;
g) il consiglio di dipartimento;
h) il nucleo di valutazione;
i) il collegio di disciplina;
l) il collegio dei revisori dei conti.

 
Art. 4.

Consiglio di amministrazione - Composizione

1. Il Consiglio di amministrazione e' l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Universita'.
2. Il Consiglio di amministrazione si compone al massimo di sette membri, tra cui:
a) il rettore, nominato dal Comitato soci fondatori della Fondazione tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8, comma secondo;
b) il presidente nominato dal Comitato soci fondatori della Fondazione;
c) tre o piu' componenti, fino a un massimo di cinque, nominati dalla Fondazione tra i consiglieri di amministrazione della medesima Fondazione.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati con delibera motivata assunta dal Comitato soci fondatori della Fondazione.
5. I componenti del Consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anche anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
6. La funzione di segretario del Consiglio di amministrazione e' esercitata dal direttore generale.
7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina il vice-presidente tra i componenti di cui al comma 2, lettera c), il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
8. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborsi spese, salvo diversa disposizione assunta dal Consiglio di amministrazione della Fondazione.
 
Art. 5.

Consiglio di amministrazione - Funzionamento

1. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito quando e' presente la maggioranza dei componenti in carica.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, o in caso di suo impedimento o di sua assenza dal vice-presidente, ogni qualvolta si renda necessario oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire, salvo convocazioni d'urgenza, almeno tre giorni prima di ogni riunione e deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in assenza, all'indirizzo e-mail preventivamente comunicato a Link dai singoli componenti al momento dell'accettazione dell'incarico.
3. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.
4. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che lo Statuto o i regolamenti dell'Universita' non prevedano diversamente. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, prevale il voto del vice-presidente.
 
Art. 6.

Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare:
a) le strategie generali di sviluppo dell'Universita' e i relativi programmi;
b) l'approvazione del regolamento generale di Ateneo e delle relative modifiche e degli altri regolamenti dell'Universita';
c) in merito ad ogni questione e regolamentazione interna in materia di didattica e di ricerca sentito il Senato accademico e i consigli di dipartimento per le questioni di rispettiva competenza;
d) le direttive e il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita';
e) l'apertura di sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
f) l'attivazione o la cessazione dei corsi di studio approvati e/o accreditati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
g) la costituzione dei dipartimenti e delle strutture didattiche afferenti ai corsi di studio, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
h) le modalita' di immatricolazione e di iscrizione degli studenti all'Universita';
i) l'approvazione, entro i termini di legge, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Universita';
j) la programmazione del personale docente e non docente e la programmazione degli acquisti di beni e servizi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
k) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, dei membri del nucleo di valutazione;
l) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, di uno o piu' pro-rettori, individuati tra personalita' del mondo accademico ovvero di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, organizzativa e didattica, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;
m) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, dei direttori di dipartimento su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;
n) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, di un direttore generale, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;
o) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, del presidente onorario, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;
p) la nomina e la revoca, quest'ultima da adottare con provvedimento motivato, del collegio dei revisori dei conti, su proposta vincolante assunta con delibera del Comitato soci fondatori della Fondazione;
q) le assunzioni e il conferimento degli incarichi del personale docente;
r) in materia di rette e contributi a carico degli studenti e di criteri per le verifiche di profitto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
3. Inoltre, spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:
a) l'avvio, la sospensione, la revoca e l'annullamento delle procedure di chiamata e/o di trasferimento di professori di ruolo e dei ricercatori;
b) in merito ai corsi di laurea da attivare in ciascun anno accademico;
c) in merito agli incarichi e ai contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
d) l'accreditamento dei corsi di perfezionamento, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
e) in ordine al trattamento economico del personale docente;
f) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento a studenti e laureati e di assegni di ricerca;
g) in ordine all'accettazione di donazioni, eredita' e legati;
h) entro trenta giorni dalla ricezione del parere previsto dall'art. 10, comma 4 della legge n. 240/2010, l'irrogazione della sanzione disciplinare ovvero l'archiviazione del procedimento disciplinare, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina;
i) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione trasmette alla Fondazione una relazione sull'attivita' svolta nel corso dell'anno concluso, nonche' il bilancio preventivo.
 
Art. 7.

Presidente del Consiglio di amministrazione - Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione:
a) presiede le adunanze del consiglio stesso e lo convoca;
b) ha la legale rappresentanza dell'Universita' anche in giudizio;
c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione;
d) puo' delegare l'esercizio di sue funzioni al vice-presidente.
 
Art. 8.

Rettore e pro-rettori

1. Il rettore e' responsabile dell'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Universita'.
2. Il rettore e' nominato tra professori ordinari.
3. Il rettore dura in carica tre anni ed e' rinominabile consecutivamente per una sola volta per un ulteriore mandato di tre anni.
4. Il rettore:
a) rappresenta l'Universita' nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
b) cura l'osservanza delle leggi nelle materie di sua competenza e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
c) vigila sul regolare svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;
e) favorisce e monitora l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;
f) formula proposte e riferisce al Consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica, scientifica e di ricerca dell'Universita';
g) esercita l'attivita' disciplinare sul personale e sul corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti;
h) avvia il procedimento disciplinare per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura;
i) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
j) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Universita'.
5. Il rettore puo', in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire, con delega, da un pro-rettore, o da piu' pro-rettori, nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.
6. Il mandato del pro-rettore, o dei pro-rettori, ha una durata di tre anni ed e' rinnovabile consecutivamente per una sola volta per un ulteriore triennio.
 
Art. 9.

Senato accademico

1. Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dal/dai pro-rettore/i;
c) dai direttori dei dipartimenti.
2. Il Senato accademico opera sulla base delle finalita' e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Universita'.
3. Le funzioni di segretario delle adunanze del Senato accademico sono esercitate dal direttore generale.
4. L'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e' comunicato al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Universita' almeno tre giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
5. Alle sedute del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il presidente del Consiglio d'amministrazione, o un suo delegato. In caso di assenza o impedimento del rettore, il Senato accademico e' presieduto dal pro-rettore ovvero, nel caso in cui siano stati nominati piu' pro-rettori, dal pro-rettore con maggiore anzianita' nella carica.
6. In particolare, compete al Senato accademico dell'Universita':
a) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sulle proposte regolamentari in materia di didattica e di ricerca e sulle relative modifiche;
b) proporre al Consiglio di amministrazione modifiche regolamentari in materia di didattica e ricerca, ivi comprese le modifiche ai regolamenti didattici specifici dei corsi di studio e di altri corsi attivati;
c) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sulla costituzione di nuovi dipartimenti;
d) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sugli atti delle procedure di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori, sugli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e sugli incarichi e contratti da conferire per lo svolgimento dell'attivita' didattica, a professori e ricercatori di altre universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
e) formulare proposte al Consiglio di amministrazione ed esprimere a quest'ultimo pareri non vincolanti, laddove richiesti, sui programmi di sviluppo dell'Universita' e sugli indirizzi programmatici dell'attivita' di ricerca;
f) esprimere al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
g) adottare il proprio regolamento di funzionamento interno.
7. Il Senato accademico dura in carica tre anni. I componenti del Senato accademico nominati in sostituzione di componenti dimissionari, revocati e, comunque, cessati anche anticipatamente dalla carica rimangono in carica per il tempo residuo del mandato dei loro predecessori.
8. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 10.

Direttore generale

1. Il direttore generale:
a) partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico in qualita' di segretario;
b) opera sulla base di specifiche deleghe esecutive conferite dal Consiglio di amministrazione;
c) formula proposte al Consiglio di amministrazione ai fini della elaborazione di programmi, di direttive e di progetti di competenza degli organi di governo e cura l'attuazione dei programmi stessi.
2. Il direttore generale dura in carica un anno e puo' essere rinnovato.
 
Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti che vengono nominati dal Consiglio di amministrazione; durano in carica tre anni e possono essere rinnovati consecutivamente una sola volta.
 
Art. 12.

Dipartimenti

1. I dipartimenti sono strutture organizzative di sostegno all'attivita' didattica e di promozione dell'attivita' di ricerca, nonche' delle attivita' rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.
2. I dipartimenti sono istituiti per settori omogenei, con decreto rettorale, adottato a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. A ciascun dipartimento devono afferire almeno due professori di ruolo che sono individuati, alternativamente, tra quelli di prima o di seconda fascia e sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 13.

Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti ai corsi del medesimo dipartimento.
2. Il consiglio di dipartimento e' presieduto dal direttore che lo convoca.
3. Il direttore di dipartimento dura in carica tre anni e puo' essere rinnovato per un solo mandato.
4. All'atto di insediamento, il direttore di dipartimento nomina, tra i componenti del consiglio di dipartimento, un vice-direttore.
5. Il vice-direttore di dipartimento sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo all'esercizio, in via temporanea, delle proprie funzioni.
6. Il consiglio di dipartimento:
a) determina l'indirizzo generale del dipartimento;
b) esprime al Consiglio di amministrazione, laddove richiesto, parere non vincolante in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamenti;
c) organizza la didattica e coordina la ricerca, verifica l'assolvimento degli impegni didattici e di ricerca e assume le deliberazioni conseguenti, tenuto conto delle indicazioni del rettore.
7. I componenti dell'organo non maturano il diritto ad alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 14.

Nucleo di valutazione

1. L'Universita' istituisce un nucleo di valutazione di Ateneo per la valutazione interna delle attivita' didattiche e di ricerca, nonche' dei servizi per gli studenti.
2. I membri del nucleo sono nominati e revocati, con provvedimento motivato, dal Consiglio di amministrazione, che ne individua il presidente, sentito il Senato accademico.
3. La partecipazione al nucleo di valutazione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
 
Art. 15.

Collegio di disciplina

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il collegio di disciplina, composto da cinque componenti, quali membri effettivi e da tre membri supplenti. Possono essere designati componenti del collegio di disciplina anche soggetti esterni a Link
2. Il collegio di disciplina nomina, al suo interno, il presidente tra uno dei cinque membri effettivi.
3. I componenti del collegio restano in carica per tre anni consecutivi con mandato rinnovabile una sola volta.
4. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori, fatte salve le eventuali responsabilita' civili e/o penali, ed esprime in merito parere conclusivo.
5. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
6. Nei casi di illeciti commessi dal rettore, le funzioni di cui all'art. 8, comma 4, lettera g) e lettera h) spettano e sono esercitate dal decano dell'Ateneo, per tale intendendosi il professore di prima fascia con maggiore anzianita' nel ruolo in Link.
7. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.
8. Il procedimento disciplinare si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente applicabile.
 
Art. 16.

Presidente onorario

1. Il presidente onorario, ove nominato, interviene per conto di Link, senza poteri di gestione e/o di rappresentanza, in eventi e iniziative pubbliche e/o private di carattere culturale, accademico e istituzionale promossi dalla stessa Link o ai quali quest'ultima partecipa e/o aderisce.
2. La carica di presidente onorario e' conferita e con delibera motivata e' revocata dal Consiglio di amministrazione di Link su proposta vincolante assunta dal Comitato soci fondatori della Fondazione.
3. Il presidente onorario dura in carica quattro anni e il suo mandato puo' essere rinnovato.

 
Art. 17.

Funzionamento

1. La convocazione degli organi collegiali di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 avviene attraverso avviso, nel quale sono indicati giorno, luogo ed ora della riunione nonche' l'ordine del giorno della stessa, inviato almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio deve essere effettuato all'indirizzo di posta elettronica certificata o, in assenza, all'indirizzo e-mail preventivamente comunicato a Link dai singoli componenti dell'organo collegiale all'atto di accettazione dell'incarico.
2. Le riunioni possono svolgersi anche in teleconferenza o videoconferenza. In tal caso il soggetto che presiede la seduta deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti.
3. L'organo e' validamente costituito ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti in carica aventi diritto al voto; nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che lo statuto o i regolamenti dell'Universita' stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato.
 
Art. 18.

Partecipazione dell'Universita' a societa' ed enti

1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi, fermo il nesso di strumentalita' di cui al comma precedente. La partecipazione di cui al primo comma e' deliberata dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 19.

Modifiche statutarie

1. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 
Art. 20.

Norme finali

1. Le modifiche allo statuto devono essere attuate entro i dodici mesi successivi alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. In tale periodo transitorio continuano a trovare applicazioni le previgenti disposizioni statutarie.