Gazzetta n. 299 del 17 dicembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2021, n. 214 |
Regolamento recante norme per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, anche con riferimento alle competenze del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato definite dall'articolo 23; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto l'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che attribuisce all'Avvocato generale dello Stato le funzioni di Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo; Visto l'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo il quale la dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unita' di personale non dirigenziale; Visto l'articolo 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo l'Avvocato generale dello Stato puo' nominare esperti, nel numero massimo di otto; Visto l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, inserito dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato nella seduta del 14 maggio 2021; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 luglio 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 settembre 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto delle previsioni del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, della legge 3 aprile 1979, n. 103, e delle altre norme di legge che disciplinano la specifica materia.
N O T E
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86: «Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. - Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286. - La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99. - La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 01, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2018, n. 281: «Art. 15. (Disposizioni in materia di giustizia). - 01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che puo' delegare un avvocato dello Stato.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, S.O. n. 62: «Art. 1. - 318. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, e' incrementata di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unita' di livello dirigenziale non generale, di 35 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari a 1.082.216 euro per l'anno 2019, a 3.591.100 euro per l'anno 2020 e a 4.013.480 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 172 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, S.O. n. 45: «Art. 1. - 172. Al fine di supportare l'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, possono essere nominati esperti, nel numero massimo di otto, individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, professori universitari, ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca e dirigenti dell'amministrazione dello Stato. Gli esperti sono nominati dall'Avvocato generale dello Stato per un periodo non superiore a un triennio, rinnovabile, e sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente comma spetta, secondo i rispettivi ordinamenti, un compenso da determinare all'atto del conferimento dell'incarico, commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attivita', comunque non superiore ad euro 40.000 lordi annui.». - Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' «Il Forteto»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51: «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni). - 1. (Omissis). 2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unita' di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu' di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 438.872 euro. Conseguentemente, le assunzioni di 10 unita' dell'Area III, posizione economica F1, ivi incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1993, n. 584 (Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1994, n. 19. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1995, n. 187.
Note all'art. 1: - Per il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, vedi le note alle premesse. - Per la legge 3 aprile 1979, n. 103, vedi le note alle premesse. |
| Art. 2
Criteri di organizzazione
1. L'Avvocatura dello Stato e' ordinata secondo i seguenti criteri: a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee; b) collegamento e coordinamento delle attivita' degli uffici, nel rispetto del principio di collaborazione, anche attraverso la comunicazione interna ed esterna e l'interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; c) trasparenza, attraverso apposita struttura per l'informazione ai cittadini e alle amministrazioni, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi e delle Istituzioni dell'Unione europea. |
| Art. 3
Dotazione organica
1. La consistenza della dotazione organica del personale amministrativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' definita, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima, nel piano dei fabbisogni adottato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. La consistenza della dotazione organica di cui al comma 1 e' determinata, con riferimento a ciascuna sede territoriale, tenendo anche conto del numero di affari contenziosi e consultivi, nonche' d'ordine e amministrativi, impiantati nell'ultimo triennio, del numero degli atti defensionali depositati e della corrispondenza inviata e ricevuta nell'ultimo triennio.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 6. (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4-bis. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.». |
| Art. 4
Indirizzo amministrativo
1. L'Avvocato generale dello Stato definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare avvalendosi del Segretario generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. A tal fine, anche sulla base delle proposte del Segretario generale, adotta ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione. 2. L'Avvocato generale e' titolare, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, dell'informazione e della comunicazione istituzionale, che cura avvalendosi dell'Ufficio stampa di cui all'articolo 9, comma 2, della predetta legge, istituito quale struttura di livello non dirigenziale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. L'Avvocato generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, fiduciariamente scelti. 4. Gli atti di competenza del Segretario generale e degli altri dirigenti non sono soggetti ad avocazione da parte dell'Avvocato generale. In caso di inerzia o ritardo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2 della citata legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni): «Art. 9. (Uffici stampa). - 1. (Omissis). 2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'.». - Si riporta il testo degli articoli 14, comma 3 e 15, comma 5 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo). - 1.-2. (Omissis). 3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.» «Art. 15. (Dirigenti). - 1. 4. (Omissis). 5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei Conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generale sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.». |
| Art. 5
Attribuzioni del Segretario generale
1. Al Segretario generale spetta la gestione finanziaria, tecnico-organizzativa e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti. Egli e' responsabile della gestione e dei relativi risultati. 2. In particolare, il Segretario generale: a) formula proposte all'Avvocato generale anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 1; b) cura l'attuazione delle direttive generali emanate dall'Avvocato generale; c) conferisce gli incarichi ai dirigenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ne valuta le prestazioni alla stregua dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi annuali loro assegnati. La valutazione del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16 e' effettuata sentito l'Avvocato distrettuale competente; d) esercita i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio e quelli di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare; e) definisce i criteri di organizzazione degli uffici, in conformita' all'articolo 2, secondo le direttive dell'Avvocato generale di cui all'articolo 4, comma 1; f) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e adotta, nei confronti dei dirigenti, le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; g) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; i) fornisce risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza. 3. Fermo restando il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, il Segretario generale, per lo svolgimento delle sue funzioni, puo' avvalersi della collaborazione di avvocati e procuratori dello Stato, addetti all'Ufficio di segreteria generale, nominati dall'Avvocato generale su proposta del Segretario generale. 4. Il Segretario generale e' responsabile del risultato dell'attivita' svolta dall'Ufficio di segreteria generale cui e' preposto, dell'attuazione delle direttive a lui impartite dall'Avvocato generale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali a lui assegnate. Entro il 30 aprile di ogni anno presenta all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.» «Art. 21. (Responsabilita' dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo' inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato e' decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravita' della violazione di una quota fino all'ottanta per cento. 2. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 6 del citato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): «6. Presso l'Avvocatura generale dello Stato e' costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il Segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'Avvocato generale dello Stato.». |
| Art. 6
Attribuzioni degli Avvocati distrettuali
1. Gli Avvocati distrettuali, oltre alle competenze previste da disposizioni legislative e regolamentari, svolgono le seguenti funzioni: a) definiscono, in esecuzione delle direttive adottate dall'Avvocato generale, gli obiettivi e i programmi da attuare nell'ambito delle rispettive Avvocature distrettuali, indicandone la priorita'. A tal fine adottano ogni anno le direttive generali da seguire per l'azione amministrativa e per la gestione, anche sulla base delle proposte formulate, nell'esercizio delle attribuzioni disciplinate dall'articolo 7, dal dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale di cui all'articolo 16; b) richiedono, anche su proposta del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, il contingente di personale amministrativo necessario alle esigenze funzionali delle rispettive Avvocature distrettuali; c) esercitano, anche avvalendosi del dirigente preposto all'Ufficio amministrativo unico distrettuale, la sorveglianza sull'andamento dei servizi ed effettuano la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite ai sensi della lettera a); d) dispongono in ordine all'adeguamento dell'orario di servizio alla specifica realta' locale, tenuto conto dei criteri generali determinati dal Segretario generale. 2. Gli Avvocati distrettuali sono responsabili dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dall'Avvocato generale. Entro il 30 aprile di ogni anno presentano all'Avvocato generale una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente. |
| Art. 7
Attribuzioni dei dirigenti
1. I dirigenti esercitano i compiti e assumono le responsabilita' previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare: a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario generale e, in sede locale, all'Avvocato distrettuale; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate delegati dal Segretario generale, nell'ambito delle sue direttive e, in sede locale, di quelle dell'Avvocato distrettuale; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario generale; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici ad essi affidati e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche esercitando poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati agli uffici ad essi affidati; f) effettuano la valutazione del personale assegnato agli uffici ad essi affidati, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti; g) forniscono le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza. 2. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle direttive ad essi impartite dal Segretario generale e, in sede locale, dall'Avvocato distrettuale, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate. Entro il 31 marzo di ogni anno presentano al Segretario generale e, in sede locale, anche all'Avvocato distrettuale, una relazione complessiva sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1, lett. d), del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 17. (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a). - c). (Omissis). d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;». |
| Art. 8
Ufficio studi e formazione professionale
1. L'Ufficio studi e formazione professionale e' struttura di livello non dirigenziale ed e' costituito da avvocati o procuratori dello Stato nominati dall'Avvocato generale e coordinati dall'Avvocato generale aggiunto o da un Vice Avvocato generale. L'incarico dei componenti dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta. 2. L'Ufficio studi coadiuva l'Avvocato generale nelle seguenti attivita': a) predisposizione delle relazioni periodiche previste dall'articolo 15 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; b) elaborazione di studi e ricerche della normativa e della giurisprudenza rilevanti; c) rilevazione e analisi dell'attivita' parlamentare; d) elaborazione dei programmi di formazione e aggiornamento professionale degli avvocati e procuratori dello Stato.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 15 del citato regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato): «Art. 15. - L'avvocato generale dello Stato: determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi; presiede e convoca il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il comitato consultivo; vigila su tutti gli uffici, i servizi e il personale dell'Avvocatura dello Stato e soprintende alla loro organizzazione, dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali; risolve, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni; assegna agli avvocati e procuratori in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo; riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'attivita' svolta dall'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni, e segnala anche prontamente le eventuali carenze legislative ed i problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attivita' di istituto; fa le proposte e adotta i provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, nonche' ogni altro provvedimento riguardante gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato che non sia attribuito ad altra autorita'. In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale con maggiore anzianita' nell'incarico.». |
| Art. 9
Segreterie particolari e Segreteria degli organi collegiali
1. Alle dirette dipendenze dell'Avvocato generale e del Segretario generale operano le rispettive segreterie particolari, cui sono addette unita' di personale della dotazione organica dell'Avvocatura generale che attendono agli adempimenti connessi alle rispettive attivita' istituzionali. 2. La Segreteria particolare dell'Avvocato generale attende anche agli adempimenti connessi al cerimoniale, alla organizzazione di congressi e incontri di studio e alla partecipazione agli stessi. 3. Nell'ambito dell'Ufficio di Segreteria generale opera la Segreteria degli organi collegiali, cui sono addette unita' di personale che curano gli adempimenti relativi al funzionamento del Comitato consultivo, del Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e del Consiglio di amministrazione. |
| Art. 10
Responsabile per la transizione digitale
1. Il Responsabile per la transizione digitale e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali. L'incarico dura al massimo cinque anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta. 2. Il Responsabile per la transizione digitale cura i rapporti con le autorita' e le amministrazioni che hanno competenze in ambito informatico, anche con riferimento ai processi giurisdizionali telematici, e definisce la strategia per l'assolvimento dei compiti di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le direttive dell'Avvocato generale, nell'ottica della transizione verso modalita' operative digitali, in conformita' alle linee di indirizzo per l'informatica nella pubblica amministrazione e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Responsabile per la transizione digitale si avvale dell'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica di cui all'articolo 15, comma 8.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93. |
| Art. 11
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio presso l'Avvocatura dello Stato in possesso di adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione. 2. Il RPCT svolge i compiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 3. A supporto del RPCT e' costituita una unita' organizzativa di livello non dirigenziale. Il personale assegnato e' destinatario di specifica formazione.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della citata legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione): «Art. 1. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione). - 1. - 6. (Omissis). 7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorita' nazionale anticorruzione, che puo' chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.». |
| Art. 12
Responsabile della protezione dei dati personali
1. Il Responsabile della protezione dei dati personali e' nominato dall'Avvocato generale, sentito il Segretario generale, tra gli avvocati o i procuratori dello Stato dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali in materia. L'incarico dura al massimo cinque anni, al termine dei quali non puo' essere rinnovato. 2. Il Responsabile della protezione dei dati personali svolge i compiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Note all'art. 12: - Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2016, n. L 119. - Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), vedi le note alle premesse. |
| Art. 13
Organismo di valutazione della performance
1. L'Organismo di valutazione della performance ha il compito di valutare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni e di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale del personale amministrativo. L'Organismo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente nei confronti dell'Avvocato generale dello Stato. 2. L'Organismo di valutazione e' composto da un Vice Avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da due avvocati dello Stato, nominati dall'Avvocato generale. Il mandato dei componenti dell'organismo dura tre anni ed e' rinnovabile non piu' di una volta. |
| Art. 14 Organizzazione delle strutture amministrative dell'Avvocatura generale dello Stato
1. L'Avvocatura generale e' articolata nei seguenti uffici dirigenziali di livello non generale: a) Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane; b) Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico; c) Ufficio III - Risorse strumentali e logistica; d) Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica; e) Ufficio V - Archivio e impianti; f) Ufficio VI - Servizi legali; g) Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica; h) Ufficio VIII - Compensi professionali. 2. Gli Uffici di cui al comma 1 sono articolati nei servizi di livello non dirigenziale secondo le disposizioni di cui all'articolo 15, cui sono preposti funzionari di area terza. 3. L'articolazione dei servizi di cui all'articolo 15 trova applicazione presso le Avvocature distrettuali entro limiti funzionali alla dimensione di ogni Avvocatura distrettuale. 4. Gli Uffici di cui al comma 1, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano adeguato supporto anche alle Avvocature distrettuali dello Stato. |
| Art. 15
Attribuzioni degli Uffici e dei Servizi dell'Avvocatura generale dello Stato
1. Gli Uffici e i Servizi sono articolati secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. L'Ufficio I - Affari generali, programmazione e risorse umane cura gli affari generali, la programmazione, la gestione del personale e della documentazione giuridica ed e' articolato nei seguenti Servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio affari generali, organizzazione e metodo: ricezione, protocollo e smistamento della corrispondenza non riguardante affari legali; raccolta e conservazione della normativa interna e degli atti relativi agli affari di Segreteria generale; relazioni con il pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; programmazione e pianificazione strategica dell'attivita' amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, anche mediante la predisposizione del piano della performance e la redazione della relazione annuale sulla performance e della direttiva annuale dell'Avvocato generale sull'azione amministrativa; misurazione della performance e dei risultati dell'attivita' amministrativa, anche in funzione di supporto dell'organismo di valutazione della performance di cui all'articolo 13; formulazione di proposte di miglioramento dell'azione amministrativa e del benessere organizzativo; ufficio di supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonche' del Responsabile della protezione dei dati personali; b) Servizio personale: gestione del personale, reclutamento e trattamento giuridico degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo, formazione, disciplina, stato giuridico, gestione dei procedimenti disciplinari; predisposizione del piano dei fabbisogni; rapporti con le organizzazioni sindacali e contrattazione decentrata; svolgimento della pratica forense; conferimento di onorificenze; procedimento per il rilascio delle tessere di riconoscimento. Nell'ambito dell'Ufficio e' nominato il Responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilita', ai sensi dell'articolo 39-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. L'Ufficio II - Ragioneria, bilancio e trattamento economico cura la redazione del bilancio, la gestione dei capitoli e il trattamento economico del personale ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio ragioneria e bilancio: formazione e gestione dei capitoli di bilancio destinati all'acquisizione di beni e servizi; previsione e consuntivo delle spese di investimento e per consumi intermedi nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; attivita' di coordinamento per la gestione del bilancio finanziario ed economico dell'Avvocatura dello Stato; gestione dei fondi spesa degli enti ed altri soggetti patrocinati e attivita' consequenziali; b) Servizio trattamento economico e di quiescenza degli avvocati e procuratori dello Stato: trattamento economico fondamentale e accessorio degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio; previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale degli avvocati e procuratori dello Stato nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto degli avvocati e procuratori dello Stato; c) Servizio trattamento economico e di quiescenza del personale amministrativo e provvidenze economiche: trattamento economico fondamentale e accessorio del personale amministrativo in servizio; previsione, gestione e consuntivo delle spese di personale amministrativo nell'ambito del bilancio finanziario ed economico; accertamento dei servizi utili al trattamento di quiescenza e previdenza e alla liquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine rapporto del personale amministrativo; adempimenti in materia di sussidi e altre provvidenze economiche in favore degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo. 4. L'Ufficio III - Risorse strumentali e logistica cura l'approvvigionamento e la manutenzione di beni e servizi, la vigilanza e la logistica ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio economato: riscossione e pagamento di somme di denaro, custodia valori e rendicontazione; richiesta di acquisizione dei beni mobili, dei servizi e rendicontazione; cura dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili sede dell'Avvocatura generale dello Stato nonche' dei servizi di custodia, tecnici e di pulizia dei locali; telecomunicazioni; manutenzione delle apparecchiature multifunzione e dei veicoli di servizio; ritiro e spedizione posta; b) Servizi ausiliari: vigilanza, gestione delle esigenze logistiche e movimentazione, servizio automobilistico, servizio di portineria, centralino, fotocopie. 5. L'Ufficio IV - Contratti e documentazione giuridica cura le procedure per l'acquisizione di beni e servizi nonche' l'acquisizione e la conservazione di libri, riviste e banche dati informatiche ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio contratti: predisposizione e gestione delle procedure per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, anche informatici, di competenza dell'Avvocatura generale, tenuto conto del programma delle acquisizioni, nonche' delle esigenze rappresentate dagli Uffici, anche in relazione alle scadenze contrattuali, nei limiti delle disponibilita' di bilancio; acquisizione dagli Uffici dei capitolati tecnici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture da espletare, nonche' di ogni ulteriore supporto tecnico, ove necessari; assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorita' nazionale anticorruzione e degli obblighi di pubblicita' e di trasparenza inerenti ai procedimenti di competenza; b) Servizio documentazione giuridica: servizio di biblioteca, di banche dati professionali e acquisto di libri; adempimenti per la stampa o copia delle pubblicazioni di servizio; ricerche presso banche dati esterne; supporto per la pubblicazione della Rassegna dell'Avvocatura dello Stato; attivita' di ricognizione e divulgazione delle novita' normative e giurisprudenziali rilevanti per lo svolgimento dell'attivita' istituzionale, anche in funzione di supporto degli altri Uffici. 6. L'Ufficio V - Archivio e impianti cura la protocollazione e lo smistamento del flusso di corrispondenza ed atti giudiziari in entrata e in uscita ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio protocollo in entrata e impianti: adempimenti e lavorazioni relativi ad atti notificati, corrispondenza in arrivo, impianto affari; b) Servizio protocollo in uscita: adempimenti e lavorazioni relativi alla corrispondenza in partenza. 7. L'Ufficio VI - Servizi legali cura le attivita' strumentali e di supporto alla professione legale ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio collaborazione professionale: servizio di segreteria di avvocati e procuratori; redazione materiale di atti e lettere, espletamento delle attivita' telematiche di gestione e deposito di atti e documenti e di notificazione di atti e provvedimenti; b) Servizio attivita' esterna e agenda: adempimenti interni ed esterni in materia di: notificazione di atti e provvedimenti, depositi, ricerche e altri incombenti presso le cancellerie e segreterie delle autorita' giudiziarie; acquisizione e lavorazione sentenze o altri provvedimenti decisori; agenda e scadenziere; c) Servizio supporto all'Agente del Governo presso la Corte europea dei diritti dell'uomo: adempimenti connessi alle attivita' istituzionali di competenza dell'Agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 8. L'Ufficio VII - Risorse informatiche e statistica cura l'attivita' di analisi statistica, pianificazione e sviluppo dei sistemi informatici e della digitalizzazione, anche a supporto, per le materie di competenza, del Responsabile per la transizione digitale, ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio statistica e pianificazione: analisi statistiche riferite al patrimonio dati dell'amministrazione, anche in funzione di supporto degli altri Uffici; programmazione degli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi in coerenza con le strategie dell'Avvocatura dello Stato e verifica dei risultati pianificati; definizione di accordi e protocolli d'intesa con altre pubbliche amministrazioni; supporto, per le materie di competenza, al Responsabile per la transizione digitale; b) Servizio informatica e digitalizzazione: acquisizione delle risorse strumentali in ambito ICT (Information and Communication Technology); gestione e manutenzione dei sistemi elaborativi, degli apparati di rete e di sicurezza, con i relativi software costituenti il sistema informativo dell'Avvocatura generale; analisi, sviluppo e formazione di software applicativo e gestionale, curando la progettazione e l'implementazione di tutte le architetture ICT; assistenza tecnica agli utenti dell'Avvocatura dello Stato relativamente alle apparecchiature e ai sistemi informatici. 9. L'Ufficio VIII - Compensi professionali cura la liquidazione, il recupero e il riparto dei compensi professionali ed e' articolato nei seguenti servizi, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Servizio liquidazione e recupero onorari: liquidazione e recupero onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; istruttoria per onorari di competenza delle Avvocature distrettuali dello Stato; b) Servizio riparto onorari: rendicontazione e riparto degli onorari di competenza dell'Avvocatura generale dello Stato; verifica dei rendiconti delle somme esatte a titolo di onorari di causa e relativi riparti e liquidazione a favore degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale amministrativo avente diritto presso ciascun Ufficio dell'Avvocatura dello Stato; riparto e liquidazione dei compensi affluiti al fondo perequativo degli avvocati e procuratori dello Stato e al fondo perequativo del personale amministrativo.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 11. (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, individuano, nell'ambito della propria struttura uffici per le relazioni con il pubblico. 2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche: a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni; b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti; c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza. 3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione. 4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalita' di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi. 7. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.». - Si riporta il testo dell'art. 39-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 39. (Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette). - 1. Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono, anche per profili professionali delle aree o categorie previste dai contratti collettivi di comparto per i quali non e' previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del presente decreto, programmi di assunzioni ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, destinati ai soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio previsto dagli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999 e dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». |
| Art. 16
Uffici amministrativi unici distrettuali
1. Presso ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato e' istituito un Ufficio amministrativo unico, di livello dirigenziale non generale, per la gestione unificata dei servizi amministrativi, comunque nei limiti della vigente dotazione organica del personale dirigenziale di livello non generale. |
| Art. 17
Disposizioni transitorie
1. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i provvedimenti di attribuzione della titolarita' degli organi e degli uffici in corso di efficacia alla medesima data sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto. Fino alla conclusione delle procedure di conferimento della titolarita' delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, le strutture gia' esistenti proseguono lo svolgimento delle ordinarie attivita' con le risorse umane e strumentali loro assegnate dalla normativa vigente. |
| Art. 18
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Con decreti motivati dell'Avvocato generale, sulla base di criteri di economicita', funzionalita', accorpamento di funzioni omogenee ed eliminazione di duplicazioni funzionali, possono essere definiti in dettaglio i compiti degli Uffici dirigenziali stabiliti dal presente decreto e rideterminate le articolazioni dei servizi definite dal presente decreto. 2. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333, e' abrogato a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2876
Note all'art. 18: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 333 (Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), vedi nelle note alle premesse. |
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