Gazzetta n. 301 del 20 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 9 novembre 2021
Riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, n. 386, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 47, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che «Al fine di favorire ed accelerare il conseguimento della compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle linee ferroviarie regionali con quelli della Rete Ferroviaria nazionale di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, rete ferroviaria italiana S.p.a. e' individuata quale unico soggetto responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici da realizzarsi sulle stesse linee regionali»;
Visto l'art. 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che «Rete Ferroviaria italiana S.p.a. attua gli interventi di cui al comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate, nei limiti delle risorse disponibili destinate agli scopi, ed incoerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti gestori delle reti regionali, rispetto ai quali sia intervenuto il relativo pronunciamento da parte del competente organismo preposto alla sicurezza»;
Visto il decreto ministeriale 16 aprile 2018, n. 210 che, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, individua il primo elenco di linee ferroviarie regionali che assumono rilevanza per la rete ferroviaria nazionale e che possono essere destinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle linee, includendo in esso parte delle ferrovie regionali interessate dagli interventi previsti per le ferrovie regionali nel PNRR (Torino Ceres-Canavesana, linea Cancello-Benevento, linea Bari-Taranto);
Visto l'art. 47, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che prevede che «Le regioni territorialmente competenti, i gestori delle linee regionali e Rete Ferroviaria italiana S.p.a. possono altresi' concludere accordi e stipulare contratti per disciplinare la realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1, ovvero il subentro della medesima Rete Ferroviaria italiana S.p.a. nella gestione delle reti ferroviarie regionali, ivi comprese quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando le risorse necessarie per la copertura finanziaria»;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Tenuto conto che sono ammessi a finanziamento tutti gli interventi oggetto del PNRR affidati a decorrere dalla data di entrate in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista in particolare la Missione 3, Componente 1 del suddetto PNRR - investimento 1.6 - che prevede una dotazione per il periodo 2021-2026 di 936 milioni di euro destinate al «Potenziamento delle linee regionali»;
Tenuto conto che nel PNRR per quanto riguarda le linee regionali interconnesse possono essere oggetto di finanziamento gli interventi oggetto del disposto del predetto art. 47, commi 1, 2, 3 e 4;
Visto il PNRR che prevede il finanziamento degli interventi di seguito riportati:
Piemonte:
potenziamento e ammodernamento della Torino Ceres-Canavesana;
Friuli-Venezia Giulia:
Ferrovia FUC: opere infrastrutturali e tecnologiche sulla linea Udine-Cividale;
Umbria:
Ferrovia Centrale Umbra (FCU): interventi infrastrutturali e tecnologici;
Campania:
(EAV): potenziamento e ammodernamento della linea Cancello-Benevento;
Puglia:
linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale;
Ferrovie del sud est (FSE): potenziamento infrastrutturale della linea Bari-Taranto;
FSE: completamento delle apparecchiature SCMT/ERTMS sulla rete;
FSE: realizzazione di hub intermodali e potenziamento di venti stazioni;
Calabria:
Rosarno - S. Linea Ferdinando: adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando;
Considerato che il PNRR, tenuto conto del disposto dei commi 1 e 2 del citato art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'attuazione dell'investimento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali», prevede che, al fine di garantire la sicurezza delle linee ferroviarie regionali interconnesse, le disposizioni normative vigenti individuano RFI come l'ente responsabile dello svolgimento degli interventi tecnologici necessari per adattare queste linee regionali agli standard tecnologici e di sicurezza della rete ferroviaria nazionale;
Tenuto conto che la gestione della rete FCU (Umbria) e' stata trasferita a RFI, la titolarita' di FSE Ferrovie del sud est (Puglia) e' stata trasferita a Ferrovie dello Stato italiane (FSI), mentre per le altre linee regionali interconnesse sono tuttora in corso interlocuzioni finalizzate al trasferimento della gestione dagli attuali gestori regionali a RFI;
Tenuto conto altresi' che in attesa del perfezionamento del trasferimento della gestione delle suddette linee interconnesse a RFI, gli interventi saranno effettuati, da RFI o da altro soggetto attuatore individuato da ciascuna regione interessata. Tale individuazione e' formalizzata con specifici accordi sottoscritti dallo stesso ente territoriale, da RFI o altro soggetto attuatore e dagli attuali gestori dell'infrastruttura regionale;
Considerato che la procedura di cui sopra non si applica agli interventi relativi alle linee Bari - Bitritto e Rosarno-San Ferdinando, in quanto inseriti nell'aggiornamento 2020-2021 del contratto di programma MIMS-RFI 2017-2021 (vedi allegato «Appendice n. 9: inquadramento in CdP-I MIMS-RFI degli interventi compresi nel Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) Missione 3 - Infrastrutture per una mobilita' sostenibile Componente 1 - Investimenti sulla rete ferroviaria);
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto l'art. 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» cosi' come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici;
Vista la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato e l'autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - AVCP (ora Autorita' nazionale anticorruzione - ANAC) del 2 agosto 2013 e il relativo allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 con cui le risorse dell'investimento 1.6 «Potenziamento delle linee ferroviarie regionali», pari a 936 milioni di euro, sono state assegnate al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili (MIMS);
Ritenuto, pertanto, necessario predisporre un piano di riparto delle risorse in argomento tra le regioni e gli interventi individuati dal PNRR e di definirne le modalita' di utilizzo;
Visto il punto 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che prevede che «Le amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi»;
Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea.»;
Tenuto conto che, nell'ambito delle procedure nazionali di attuazione delle disposizioni attuative del PNRR, e' in corso un processo di codificazione dei CUP relativi agli interventi dello stesso che consentira' di includere nei CUP informazioni essenziali relative alla linea di finanziamento e ai target da raggiungere;
Tenuto conto che per il riparto delle risorse del Fondo complementare al PNRR - avvenuto con il decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 363 - sono state applicate le stesse modalita' gia' impiegate per l'assegnazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinate al potenziamento e all'ammodernamento, nonche' ad ulteriori interventi di messa in sicurezza delle ferrovie regionali;
Vista l'intesa della Conferenza Stato - regioni acquisita nella seduta del 3 novembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto dispone il riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR pari complessivamente a euro 936.000.000, assegnate dalla Tabella A del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui al precedente articolo, al netto di quelle gia' destinate dal Contratto di Programma RFI-MIMS all'intervento «Linea Rosarno-S. Ferdinando: Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando» pari a 60 milioni di euro e all'intervento «Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale» pari a 40,11 milioni di euro - complessivamente pari a 100,11 milioni di euro - sono ripartite e destinate alla realizzazione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, gia' indicati dal PNRR, come di seguito riportato:
===================================================================== | | | | Km di | | | | Importo | potenziamento | | |  Intervento previsto |finanziato | di ciascuna | |  Beneficiario | dal PNRR |(mln euro) | linea | +================+======================+===========+===============+ | | FCU: interventi | | | | | infrastrutturali e | | | | | tecnologici | | | | Regione Umbria | sull'intera rete | 163,00 | 153 | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | | FUC: interventi | | | | | infrastrutturali e | | | | Regione Friuli | tecnologici sulla | | | | V. Giulia | linea Udine-Cividale |  41,09 | 16 | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | |GTT: Potenziamento ed | | | | |ammodernamento intera | | | |Regione Piemonte| rete |  140,50 | 79 | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | | FSE: Potenziamento | | | | | infrastruttura | | | | | ferroviaria linea | | | | Regione Puglia | Bari-Taranto | 86,50 | 155 | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | | FSE: Completamento | | | | | attrezzaggio | | | | |SCMT/ERTMS su restante| | | | Regione Puglia | rete |  130,80 | 215 | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | |FSE: Realizzazione HUB| | | | | intermodali e | | | | | riqualificazione | | | | Regione Puglia | di venti stazioni | 165,00 | (vedi Nota 1) | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | |EAV: Potenziamento ed | | | | | ammodernamento della | | | | | linea | | | |Regione Campania| Cancello-Benevento |   109,00 |  47 | +----------------+----------------------+-----------+---------------+ | | | |665 (Vedi Nota | |   | Totale |  835,89 | 2) | +----------------+----------------------+-----------+---------------+
(Nota 1) l'intervento prevede la riqualificazione di venti stazioni e non e' pertanto esprimibile in termini di Km di potenziamento della rete ferroviaria; (Nota 2) al totale vanno sommati i 5 Km dell'intervento «Linea Rosarno-S. Ferdinando: Adeguamento PRG impianti di Rosarno e San Ferdinando» e i 10 Km dell'intervento «Linea Bari-Bitritto: upgrading infrastrutturale» per un totale di 680 Km. Tali interventi sono stati inseriti nel (Contratto di Programma (c.d CdP) MIMS - RFI

2. La descrizione degli interventi di potenziamento delle ferrovie regionali, di cui al precedente comma, ed i relativi cronoprogrammi sono riportati nell'Allegato 1 del presente decreto.
3. Le opere, gli impianti e le tecnologie realizzate con gli interventi di cui all'Allegato 1 sono di proprieta' della Regione beneficiaria del contributo o sono soggetti a vincoli di reversibilita' a favore del medesimo ente territoriale.
4. Il finanziamento degli interventi e' disposto con successivo decreto ministeriale a seguito dell'individuazione del soggetto attuatore e del dettaglio delle opere di cui ai successivi commi 2 e 3 dell'art. 3.
 
Art. 3

Individuazione del soggetto attuatore

1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi del comma 1 dell'art. 2 del presente decreto e l'efficace e corretto utilizzo dei relativi finanziamenti nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR, le regioni, in qualita' di beneficiari dei finanziamenti medesimi, ed i gestori dell'infrastruttura regionale, in qualita' di concessionari, individuano un soggetto attuatore. Nel caso di individuazione di RFI S.p.a. si provvedera' a stipulare l'accordo previsto dall'art. 47, rispettivamente comma 2 o 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto.
2. Il soggetto attuatore individua il dettaglio delle opere previste dall'intervento e i relativi CUP, in associazione a ogni singolo quadro economico di spesa.
3. Entro trenta giorni dalla registrazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile l'avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma precedente e i CUP degli interventi previsti dall'intervento 1.6 del PNRR.
4. I soggetti attuatori e le regioni, a seguito dell'acquisizione dei CUP, provvedono, ove necessario, a modificare gli stessi CUP secondo le indicazioni conseguenti al procedimento di codificazione degli stessi in corso.
5. Le regioni ed il soggetto attuatore assicurano la tempestiva realizzazione dei medesimi interventi, secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, nel rispetto dei principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ed in particolare i principi trasversali quali il DNSH e il Tagging clima e digitale.
6. Al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze di presentare le richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, le regioni, anche per il tramite del soggetto attuatore dovranno dare evidenza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, in qualita' di Ministero titolare dell'intervento, del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti per la Missione 3 - Componente 1 (M3-C1), indicati nella Tabella B del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021.
 
Art. 4

Durata delle procedure di erogazione

1. Le procedure di erogazione del contributo durano fino alla definizione dei rapporti finanziari tra il Ministero e i singoli beneficiari relativamente agli interventi descritti nell'Allegato 1.
I rapporti finanziari di cui sopra s'intendono, comunque, conclusi con riferimento a tutti gli interventi per la cui esecuzione non sia stata assunta dalla regione o dal soggetto attuatore l'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'art. 7 o per i quali non sia intervenuto il completamento entro il 30 giugno 2026.
 
Art. 5

Contributo del PNRR

1. L'importo del contributo riconosciuto a ciascuna regione per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 e' riportato all'art. 2, comma 1, ed e' erogato, secondo le procedure finanziarie applicabili agli interventi del PNRR, a valere sulle risorse della Missione 3 - Componente 1 (M3C1) - investimento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» del PNRR.
2. Ciascuna regione provvede a trasferire le risorse di cui sopra al soggetto attuatore con le modalita' indicate al successivo art. 12.
3. Su richiesta motivata delle regioni gli importi del contributo riconosciuto ai singoli interventi, di cui dall'art. 2 del presente decreto, possono essere oggetto di rimodulazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo.
4. Il contributo di cui al comma 1 in ogni caso non puo' essere destinato alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
5. Gli oneri sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.
 
Art. 6

Referente del Procedimento

1. Ciascuna regione comunica al MIMS, utilizzando lo schema di cui all'Allegato 2, entro dieci giorni dall'emanazione del presente decreto, gli estremi del Referente del Procedimento, responsabile per l'intervento di propria competenza, di cui all'Allegato 1 del presente decreto.
2. Il referente del procedimento, ai fini dell'attivita' di monitoraggio e validazione propedeutico all'erogazione delle risorse stanziate, comunica al Ministero entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto, il nominativo del responsabile unico del procedimento e del soggetto attuatore, relativo all'intervento di propria competenza.
 
Art. 7

Tempi di attuazione

1. Ciascuna regione, per quanto di competenza, e' obbligata ad assumere, entro i termini previsti nell'Allegato 1, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, le obbligazioni giuridicamente vincolanti inerenti gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2.
2. L'obbligazione giuridicamente vincolante s'intende assunta con la stipula da parte della regione o del soggetto attuatore di un atto negoziale che impegna un terzo alla esecuzione diretta e funzionale degli interventi indicati nell'Allegato 1.
3. La verifica del rispetto del termine per la stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante, di cui all'Allegato 1, avviene attraverso la data di sottoscrizione del contratto riportata sul sistema SIMOG per il CIG o i CIG corrispondenti. Ai fini del presente decreto non sono ammessi SMART CIG.
4. Ciascuna regione, per quanto di competenza, e' obbligata a completare, entro i termini previsti nell' Allegato 1, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, gli interventi indicati nel medesimo allegato, pena la revoca del contributo di cui al precedente art. 2.
5. La verifica del rispetto del termine di completamento dell'intervento avviene all'atto dell'emissione del certificato di ultimazione lavori ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
 
Art. 8

Verifica dei progetti

1. Ciascun beneficiario, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 11, ad eccezione dell'anticipazione, trasmette al Ministero copia del progetto definitivo dell'intervento oggetto di contribuzione.
2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'approvazione dell'ente territoriale competente.
3. L'ente beneficiario si impegna, direttamente o per il tramite del soggetto attuatore, a realizzare gli interventi conformemente agli standard tecnici di riferimento e alle relative procedure, con particolare riguardo alle direttive emanate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA).
4. Ciascun beneficiario, mediante perizie, potra' disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera.
Ogni eventuale variante in corso d'opera dovra' essere debitamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 95, comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
5. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario al Ministero corredate da dichiarazione da parte del responsabile del procedimento in merito alla natura delle stesse in relazione a quanto previsto dal citato art. 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
 
Art. 9

Verifiche

1. Il Ministero puo' effettuare mediante propri funzionari verifiche «in loco» a campione sull'adempimento degli obblighi posti a carico delle regioni e/o del soggetto attuatore.
2. Per l'espletamento delle suddette verifiche le regioni, il pertinente gestore regionale e/o il soggetto attuatore, assicurano tutta l'assistenza necessaria.
3. Tali verifiche non esimono comunque le regioni dalla piena ed esclusiva responsabilita' della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.
 
Art. 10

Collaudo

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento sara' effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il beneficiario comunichera' l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilita' che l'intervento previsto dall'Allegato 1 e' ultimato e collaudato in ogni sua parte trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente comma 1, almeno uno dei componenti della commissione di collaudo dovra' essere un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
 
Art. 11

Erogazioni finanziarie

1. Il contributo di cui al comma 1 dell'art. 2 e' erogato, dal Ministro alle regioni a seguito del decreto di cui al comma 4 dello stesso art. 2, nei limiti delle risorse disponibili e secondo le procedure specifiche previste per l'erogazione delle risorse a carico del PNRR, a seguito di istanza da parte delle stesse da presentare alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita' pubblica sostenibile corredata dalla documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori, con le seguenti modalita':
una quota di anticipazione;
pagamenti intermedi per lavori, cosi' come risultanti dal sistema di cui all'art. 14;
pagamento a titolo di saldo a seguito della domanda di pagamento finale corredata dal certificato di collaudo dell'intervento cosi' come risultante dal sistema di cui all'art. 14.
2. I CUP che identificano gli interventi ammessi a finanziamento, a pena nullita' dell'atto che lo autorizza, devono essere validi, ai sensi dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, della legge 16 gennaio 2003.
3. I pagamenti intermedi sono autorizzati per quote.
4. La regione e' obbligata ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'Allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in via di realizzazione.
5. La regione si impegna a ripetere allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogategli in applicazione del presente decreto relativamente agli interventi per i quali non sia stata assunta, entro il termine indicato nell'Allegato 1, l'obbligazione giuridicamente vincolante.
6. La ripetizione delle risorse di cui al comma precedente e' compiuta dalla regione entro novanta giorni dalla scadenza del termine medesimo.
7. Sono considerate ammissibili le spese:
assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.
8. La regione si impegna a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilita' delle spese di cui sopra.
 
Art. 12

Rapporti tra regioni,
gestori regionali ed il soggetto attuatore

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto la regione, il pertinente gestore regionale ed il soggetto attuatore s'impegnano a regolare i propri rapporti con l'accordo di cui al comma 1 dell'art. 3, volto anche a garantire il rispetto del cronoprogramma di cui all'Allegato 1.
2. Con l'accordo di cui al comma precedente la regione assicura al soggetto attuatore un flusso di cassa per ciascun intervento, che impedisca per la stazione appaltante il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.
 
Art. 13

Economie

1. Le economie restano nella disponibilita' della regione sino al completamento di ciascun intervento, per garantire la copertura di eventuali imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.
2. A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, entro sessanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero.
 
Art. 14

Monitoraggio e riduzione degli oneri amministrativi

1. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonche' la rendicontazione degli interventi finanziati che sono classificati sotto la voce: «PNRR - misura M3C1 I1.6 Ferrovie Regionali RFI». I dati inseriti nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalita' previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044, dell'art. 1 della medesima legge.
 
Art. 15

Efficacia

1. Il presente decreto ha efficacia a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 novembre 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3048