Gazzetta n. 301 del 20 dicembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 6 dicembre 2021 |
Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli eccezionali eventi che hanno colpito la citta' di Freetown in Sierra Leone il 5 novembre 2021. (Ordinanza n. 813). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che il giorno 5 novembre 2021 nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, un incidente ha provocato l'esplosione di un'autocisterna di carburante che ha innescato ulteriori rilevanti esplosioni; Considerato che, in conseguenza del predetto evento calamitoso, e' in atto una grave situazione di emergenza che ha provocato diverse vittime e centinaia di feriti, ulteriormente aggravato dalla mancanza di personale medico specializzato per fronteggiare il contesto determinatosi; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi che il giorno 5 novembre 2021 hanno interessato la capitale della Sierra Leone; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 4499 del 12 settembre 2012 concernente l'utilizzo delle carte di credito presso il medesimo dipartimento; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile repertorio n. 5475 del 13 dicembre 2013 concernente la variazione del disciplinare d'uso allegata al decreto n. 4499/Rep. del 12 settembre 2012, sull'utilizzo delle carte di credito del dipartimento; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione calamitosa verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio della capitale della Sierra Leone, Freetown, a seguito degli eventi calamitosi di cui in premessa, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, interviene a supporto delle autorita' competenti della Repubblica interessata per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO) nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile. 2. Per assicurare il supporto nell'espletamento degli interventi di assistenza e soccorso di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, nel territorio colpito, oltre che di personale del medesimo dipartimento, di personale sanitario munito delle necessarie qualificazioni specialistiche operante in strutture del Servizio sanitario nazionale, anche private convenzionate, di strutture sanitarie private non convenzionate con il medesimo servizio, di personale sanitario libero professionista convenzionato con il citato servizio, nonche' di attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessita', con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6. |
| Art. 2 Disposizioni concernenti la gestione operativa e la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione
1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'art. 1. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n. 5475, per far fronte, in loco, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Il medesimo personale del Dipartimento della protezione civile e' altresi' autorizzato a sostenere con la propria carta di credito dipartimentale i costi del personale sanitario inerenti il trattamento economico di missione degli stessi, i visti doganali ed ogni altra spesa che possa rendersi indispensabile per assicurare viaggi, spostamenti e permanenza in loco dell'intero team. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attivita' espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione socio-economica del Paese non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 400 settimanali pro capite, potra' essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte del Consolato d'Italia in Sierra Leone che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nel Paese in questione. 3. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a rimborsare all' ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda le spese sostenute per l'acquisto o il reintegro dei materiali utilizzati per fronteggiare l'emergenza oggetto di donazione in favore dell'Organizzazione non governativa Emergency Onlus, che gestisce l'Ospedale a Freetown dove il team e' stato assegnato a prestare assistenza dalle autorita' locali, a valere sulle risorse di cui all'art. 6. |
| Art. 3 Disposizioni finalizzate a garantire la piena operativita' del Servizio nazionale della protezione civile
1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, per la durata dello stato di emergenza di cui in premessa per l'impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica e ai giorni di effettivo impiego, con oneri posti a carico dell'art. 6. 2. L'indennita' omnicomprensiva di cui al comma 1 e' corrisposta, per quanto riguarda il personale militare, al netto della diaria di missione all'estero prevista dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003. |
| Art. 4 Disposizioni relative al trattamento economico del personale sanitario
1. A favore delle strutture datrici di lavoro del personale sanitario di cui al comma 2 dell'art. 1, e' garantito il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti, ad eccezione di quelli sostenuti dal personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2. Al predetto personale sanitario e' altresi' corrisposta una speciale indennita' omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la rispettiva qualifica, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata per il tramite delle strutture datrici di lavoro sulla base della documentazione fornita al Dipartimento della protezione civile. 2. Al personale sanitario libero professionista e' garantito il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti, ad eccezione di quelli sostenuti dal personale del Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2. Ai citati liberi professionisti e' altresi' corrisposta una speciale indennita' omnicomprensiva, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno nella misura prevista per la categoria A fascia retributiva F1 del personale dei ruoli del Dipartimento della protezione civile, determinato con riferimento ai giorni di effettivo impiego sul territorio colpito dall'evento calamitoso, che viene erogata direttamente dal Dipartimento della protezione civile. 3. Per il personale sanitario di cui all'art. 1, comma 2, resta fermo il trattamento economico complessivo, eventualmente gia' in godimento, a carico dei servizi sanitari ovvero delle strutture di appartenenza. 4. La copertura assicurativa per i casi di responsabilita' civile e di danno verso terzi nonche' gli adempimenti in termini di sicurezza, autotutela e protezione, anche sanitaria, correlati con l'impiego nel territorio interessato dall'evento restano a carico e nella responsabilita' del personale sanitario libero professionista eventualmente impiegato. 5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle somme di cui all'art. 6. |
| Art. 5
Deroghe
1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51; decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14; leggi ed altre disposizioni strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza. |
| Art. 6
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite massimo di euro 300.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 novembre 2021. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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