Gazzetta n. 301 del 20 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 dicembre 2021 |
Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan - PNNR. |
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IL DIRETTORE GENERALE del tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «Decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, concernente il programma «Next Generation EU» (di seguito «NGEU»); Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, attuativo del piano strategico NGEU, tramite il quale e' conferito alla Commissione europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, finanziando le iniziative di ripresa e favorendo al contempo la transizione dell'economia dell'Unione europea verso un'economia verde e digitale; Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP); Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, (di seguito il «Regolamento RRF»), che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19 ed in particolare l'art. 23 con il quale si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»); Visto il PNRR trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, del regolamento RRF; Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (Cost Allocation Methodology) ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9; Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di Governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 16 novembre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 106.421 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «Loan Agreement» ed i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea in data 5 agosto 2021, per la concessione a favore della Repubblica italiana di un prestito per l'importo di euro 122.601.810.400, che verra' erogato in una o piu' tranche con scadenza trentennale, per ciascuna delle quali e' previsto un periodo iniziale di preammortamento della durata di dieci anni; Considerato che i termini finanziari del Loan Agreement saranno definiti nelle rispettive Confirmation Notice relative ad ogni Loan Instalment; Visto in particolare l'art. 6 del Loan Agreement che dispone che, entro due mesi dalla sottoscrizione del medesimo, venga corrisposto, a titolo di prefinanziamento, l'importo di euro 15.938.235.352, senza una previa richiesta di pagamento; Vista la Confirmation notice del 17 agosto 2021, «RRF - Disbursement of a Loan Instalment of EUR 15 938 235 352» ed il relativo allegato «Annex - Payment schedule of the loan» concernente il prefinanziamento «Pre-financing Loan Instalment», inviata dalla Commissione europea; Vista la Legal opinion rilasciata dal servizio affari legali del Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021; Ritenuto opportuno prendere atto dell'accensione del prestito, nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito al programma NGEU, acceso dalla Repubblica italiana con la Commissione europea per un importo di euro 122.601.810.400, suddiviso in una o piu' tranche;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico, nonche' del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'accensione di un prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo di euro 122.601.810.400, che verra' suddiviso in una o piu' tranche con scadenza trentennale. Per ogni tranche e' previsto un periodo iniziale di preammortamento di dieci anni. Nei primi dieci anni non ci sara' pagamento di quota capitale, che verra' rimborsata gradualmente fino a scadenza in quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno. Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del Loan Agreement, il periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o tranche di prestito, sono stabiliti nella Confirmation Notice relativa alla medesima rata o tranche di prestito e sono comunicati alla Repubblica italiana. La Commissione europea comunica alla Repubblica italiana l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidita', del servizio per le spese generali amministrative entro venti giorni lavorativi antecedenti la data di pagamento, fatturati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021. |
| Art. 2
Entro due mesi dall'entrata in vigore del Loan Agreement e' previsto il prefinanziamento iniziale pari ad euro 15.938.235.352. In conformita' all'art. 6 del Loan Agreement, le condizioni dell'esborso di un Loan Instalment, a titolo di prefinanziamento, di euro 15.938.235.352 sono di seguito descritte:
+---------------------------------+-----------------------------+ |importo del capitale |euro 15.938.235.352 | +---------------------------------+-----------------------------+ |importo netto dell'esborso |euro 15.938.235.352 | +---------------------------------+-----------------------------+ |data di erogazione |13 agosto 2021 | +---------------------------------+-----------------------------+ |importo di compensazione del | | |prefinanziamento |euro 0 | +---------------------------------+-----------------------------+ |scadenza media |20 anni | +---------------------------------+-----------------------------+ | |13 agosto 2051 a cui si | | |aggiungono 20 giorni | |data di scadenza |lavorativi | +---------------------------------+-----------------------------+ |date di pagamento degli | | |interessi, comprensivi dei costi | | |del finanziamento, del servizio |13 agosto di ogni anno, con | |di gestione della liquidita', |inizio il 13 agosto 2022 a | |servizio per le spese generali |cui si aggiungono 20 giorni | |amministrative |lavorativi | +---------------------------------+-----------------------------+ |prima data di pagamento degli | | |interessi |9 settembre 2022 | +---------------------------------+-----------------------------+ | |rimborsi del capitale a | | |decorrere dal 10 settembre | |data di pagamento del capitale |2032 | +---------------------------------+-----------------------------+ | |12 mesi a decorrere dalla | | |data dell'esborso o dal | | |precedente periodo di | |periodo di interesse |interesse | +---------------------------------+-----------------------------+
Ai sensi dell'art. 6 (3) e dell'art. 9 (7) del Loan Agreement, le date di pagamento e gli importi del rimborso del capitale sono stabilite nel piano di pagamento del prefinanziamento. In conformita' all'art. 6 (2), lettera b), del Loan Agreement l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidita', del servizio per le spese generali amministrative saranno basati sulla metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (Cost Allocation Methodology), come descritta nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021 di cui ai visti iniziali. |
| Art. 3
Il controvalore complessivo dei prestiti e' stato versato presso il conto di tesoreria acceso presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato: 23211 «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» IBAN IT07E0100003245350200023211 SWIFT/BIC: BITAITRRENT e verra' versato dal Ministero dell'economia e delle finanze al capo X, capitolo 5064, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. La sezione di tesoreria rilascera' per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5064. |
| Art. 4
Gli oneri di parte corrente del prefinanziamento relativi agli esercizi finanziari dal 2022 al 2051, faranno carico agli appositi capitoli 2226 denominato «Spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui alla Recovery and Resiliency Facility» e al capitolo 2246 denominato «Spese derivanti dall'erogazione dei prestiti di cui alla Recovery and Resiliency Facility» in corso di istituzione per il 2022 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. Gli oneri per il rimborso del capitale del prefinanziamento relativi agli esercizi finanziari dal 2032 al 2051 faranno carico al capitolo 9508 denominato «Rimborso del capitale dei prestiti di cui alla Recovery and Resiliency Facility» che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |
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