IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per il lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al n. 89, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 17 giugno 2020; Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2021, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; Visto in particolare, l'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale «sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale "vivace", quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonche' quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purche' individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate»; Visto l'art. 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni «Passito», «Vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica tranquilli; Considerato che i disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine e ad Indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione; Ritenuto di dare applicazione alla richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2021/2022; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del 2 dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni
1. Per i vini a denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonche', per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2022. 2. Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona» le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2022. 3. Per i vini senza denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2022. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2021
Il Ministro: Patuanelli |