Gazzetta n. 305 del 24 dicembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
DECRETO 24 agosto 2021 |
Adozione del «Certificato di competenze» di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Visto l'art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), e terzo comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 5, comma 1, che delinea il nuovo assetto didattico dell'istruzione professionale, in particolare la lettera g) dello stesso comma, che prevede l'adozione di un modello per la certificazione delle competenze; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e successive modificazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; Vista la legge del 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante «Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio che modifica la legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante «Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita'», con particolare riferimento all'art. 2 in materia di valutazione del comportamento degli studenti nel secondo ciclo di istruzione; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante «Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96; Vista la legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il «Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante il «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, recante le «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 12 marzo 2015, recante «Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'8 gennaio 2018 relativo alla «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, recante la definizione dei «Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale», reso ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 maggio 2018 di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 maggio 2018, Rep. atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, del 24 maggio 2018, n. 92, «Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, concernente le «Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale», con i relativi allegati A, B e C; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante le «Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 7 luglio 2020, n. 56, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di recepimento dell'accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui all'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88 concernente l'adozione del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello di curriculum dello studente che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilita' acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito; Visto l'accordo in conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Visto l'accordo in Conferenza permanente tra Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale, approvato con l'accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011; Visto l'accordo in Conferenza permanente tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n. 156/CSR del 10 settembre 2020 per la rimodulazione dell'accordo in Conferenza Stato-regioni Rep. atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell'accordo in conferenza Stato-regioni Rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, recepito con decreto del Ministro dell'istruzione del 7 gennaio 2021; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 10 settembre 2020, repertorio atti n. 155/CSR, sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute concernente «Regolamento recante rimodulazione dell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, recante la correlazione tra le figure di operatore e tecnico del nuovo repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali di cui all'accordo Stato-regioni del 1° agosto 2019, Rep. atti n. 155/CSR e gli indirizzi di istruzione professionale, nonche' integrazione dei codici ATECO degli indirizzi di studi contenuti nell'allegato 2 del suddetto decreto»; Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con il Ministro dell'universita' e della ricerca, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 5 novembre 2020, repertorio atti n. 131/CU, recante disposizioni per l'adozione delle «Linee guida per l'interoperativita' degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze», recepito con decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico del 5 gennaio 2021; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente; Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/646 del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente; Vista la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2020/C 417/01 del 24 novembre 2020 relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitivita' sostenibile, l'equita' sociale e la resilienza; Rilevato che la certificazione delle competenze costituisce elemento di caratterizzazione dell'assetto didattico dell'istruzione professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017; Rilevato che la suddetta certificazione delle competenze e' riferita alle unita' di apprendimento, anche in relazione alle fasi dei passaggi dai percorsi di istruzione professionale ai percorsi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017 e dell'art. 4, comma 2, lettera b) dell'accordo in Conferenza Stato/regioni del 10 maggio 2018, nel quadro generale di raccordo tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale; Ritenuto che la certificazione delle competenze nelle diverse annualita' costituisce anche il presupposto per rendere trasparenti le competenze, acquisite nell'ambito del progetto formativo individuale attraverso gli interventi integrativi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, per agevolare il riconoscimento dei crediti formativi e consentire agli studenti dei percorsi di istruzione professionale il conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP; Preso atto che con l'accordo in conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Rep. atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019 citato e' stato definito il modello di attestazione delle competenze previsto dall'art. 4, comma 2, lettera b), dell'accordo in Conferenza Stato/regioni del 10 maggio 2018, per il passaggio dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai percorsi di istruzione professionale; Rilevata la necessita' di adottare un modello di «Certificato di competenze», ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 61/2017, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13; Preso atto delle recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento alla definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e all'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui ai provvedimenti gia' citati; Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), reso alla seduta plenaria n. 60 del 5 agosto 2021; Ritenuto di non poter accogliere l'eliminazione delle parole «tra l'altro» nell'art. 1, comma 2, del decreto, proposta dal CSPI nel proprio parere in quanto in contrasto con il dettato dell'art. 4, comma 6, penultimo periodo, del regolamento di cui al decreto 24 maggio 2018, n. 92, che prevede che le unita' di apprendimento costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti posseduti dalla studentessa e dallo studente, nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione, con cio' non limitando il ruolo della certificazione ai soli passaggi tra i percorsi dell'istruzione professionale e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ed inoltre in quanto la certificazione delle competenze risulta utile strumento anche per il rientro nel sistema formativo da parte degli studenti che per qualsiasi motivo abbiano abbandonato i percorsi di istruzione professionale prima della loro conclusione; Ritenuto di non poter accogliere la previsione, proposta dal CSPI nel proprio parere, di un periodo di adozione sperimentale del modello di certificazione delle competenze, in quanto l'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 61/2017, non prevede una fase sperimentale per l'adozione di detto modello, il cui rilascio, a richiesta dell'interessato e per specifiche finalita', costituisce il completamento dell'assetto didattico dell'istruzione professionale; Ritenuto di poter accogliere le altre proposte di integrazione del testo del decreto e dell'allegato A contenute nel parere del CSPI;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Con il presente decreto e' adottato il modello di «Certificato di competenze» di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante le competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti frequentanti i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al medesimo decreto legislativo, il cui modello e' riportato all'allegato A, parte integrante del presente decreto. 2. Il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 e' rilasciato, a richiesta dell'interessato, nel corso delle singole annualita', ovvero al termine delle prime quattro annualita' del percorso di studio, tra l'altro, ai fini dei passaggi dai percorsi dell'istruzione professionale ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), nonche' per consentire, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 17 maggio 2018, il riconoscimento di crediti formativi per la progettazione ed attivazione degli interventi integrativi finalizzati al conseguimento di una qualifica o un diploma professionale di IeFP. 3. La certificazione delle competenze operata con il modello di cui al comma 1 costituisce una caratterizzazione dell'assetto didattico dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed e' resa dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono percorsi di istruzione professionale, enti titolati ai sensi dell'art. 2, lettera g), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, tenuto conto degli standard minimi di attestazione fissati dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo. 4. Il modello di «Certificato di competenze», di cui al comma 1, non modifica la certificazione di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, che mantiene il riferimento alle conoscenze, abilita' e competenze di cui all'allegato del medesimo decreto, ne' modifica le disposizioni in materia di certificazione previste per la generalita' dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Contenuti e fasi della certificazione
1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie che offrono i nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 certificano le competenze, ovvero le abilita' e conoscenze nelle ipotesi di cui al successivo comma 3, lettera b), progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti, tenuto conto del curricolo d'istituto e del curricolo della classe attivato ai sensi dell'art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 61/2017 sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi coerenti con i risultati di apprendimento del profilo in uscita. 2. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresi', il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017. 3. La certificazione delle competenze di cui al comma 1: a) e' effettuata con riferimento alle unita' di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilita' e conoscenze in cui e' organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilita' e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui e' organizzato il percorso di studio; c) esplicita le competenze, ovvero le abilita' e conoscenze nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), acquisite, riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del contesto prevalente di apprendimento e, nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'indicazione del livello del quadro nazionale delle qualificazioni di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto 8 gennaio 2018, nonche' il codice statistico di riferimento dell'attivita' economica (ATECO) e, laddove presente, della nomenclatura e classificazione delle unita' professionali (NUP), riconducibili al percorso formativo frequentato dalla studentessa e dallo studente; d) indica, in sede di passaggio da un percorso di istruzione professionale ad un percorso di istruzione e formazione professionale, le competenze acquisite nell'ambito del curricolo di classe e del curricolo personalizzato, al fine di permettere la progettazione e l'attuazione delle attivita' di accompagnamento e sostegno della studentessa e dello studente finalizzate al graduale inserimento nel percorso di studi di destinazione e a favorirne il successo formativo; e) descrive le competenze, ovvero le conoscenze e abilita' nelle ipotesi di cui alla precedente lettera b), gia' acquisite, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, per la progettazione e attivazione degli eventuali interventi integrativi di cui all'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale 17 maggio 2018 per il conseguimento, da parte degli studenti dell'istruzione professionale, di una qualifica o un diploma professionale del Repertorio nazionale delle figure di riferimento dell'istruzione e formazione professionale. |
| Art. 3
Modalita' di rilascio della certificazione
1. La certificazione delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto: a) e' rilasciata, a domanda dell'interessato, dall'istituzione scolastica di appartenenza nel corso o al termine delle singole annualita' di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, del percorso di studi di istruzione professionale; b) e' redatta dal consiglio di classe e sottoscritta dal dirigente scolastico a seguito della valutazione dei risultati di apprendimento raggiunti dalla studentessa e dallo studente, in termini di competenze, abilita', conoscenze, ovvero di sole abilita' e conoscenze nel caso in cui le competenze non siano state pienamente raggiunte, in relazione alle unita' di apprendimento di riferimento e alla personalizzazione del percorso di apprendimento esplicitato nel progetto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61/2017. |
| Art. 4 Certificazione delle competenze per gli studenti frequentanti i percorsi dell'istruzione degli adulti
1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all'allegato A del presente decreto e' adottato, altresi', dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di secondo livello di istruzione professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012, a partire dall'anno scolastico di attivazione dei percorsi di cui al decreto legislativo n. 61/2017; 2. Le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 certificano le competenze, ovvero le conoscenze e le abilita', progressivamente acquisite dalle studentesse e dagli studenti nel corso del primo, secondo e terzo periodo didattico, ovvero al termine del primo e secondo periodo didattico, sulla base dei traguardi di competenza definiti ai livelli intermedi in coerenza con i risultati di apprendimento del profilo in uscita; 3. Ai fini della certificazione delle competenze le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 assicurano, altresi', il riferimento alla personalizzazione del percorso di apprendimento ricondotto nel Patto formativo individuale di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) decreto del Presidente della Repubblica n. 263/2012; 4. La certificazione delle competenze di cui al comma 2: a) e' effettuata con riferimento alle unita' di apprendimento (UdA) quale insieme autonomamente significativo di competenze, abilita' e conoscenze in cui e' organizzato il percorso formativo della studentessa e dello studente; b) descrive i risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze, ovvero di abilita' e conoscenze laddove le competenze non siano state pienamente raggiunte, effettivamente e complessivamente acquisiti dalla studentessa e dallo studente, ai diversi livelli intermedi e finali dei diversi periodi didattici del percorso di apprendimento, riconducibili agli assi culturali in cui e' organizzato il percorso di studio. |
| Art. 5 Certificazione delle competenze per gli studenti con disabilita' o disturbi specifici dell'apprendimento
1. Il modello di «Certificato di competenze» di cui all'art. 1 del presente decreto e' redatto, per le studentesse e gli studenti con disabilita' certificata ai sensi della legge n. 104/1992, con gli opportuni adeguamenti per renderlo coerente con gli obiettivi specifici previsti dal Piano educativo individualizzato (PEI) e puo' essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa nella quale sono rappresentate le correlazioni tra gli enunciati di competenza e gli obiettivi del PEI. 2. In presenza un Piano didattico personalizzato (PDP) che preveda misure dispensative e/o strumenti compensativi per le studentesse e gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010 o con iter diagnostico in corso, il modello di «Certificato di competenze» di cui al comma 1 e' redatto tenendo conto di tali misure e strumenti. |
| Art. 6
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti al modello di «Certificato di competenze» di cui agli articoli precedenti. 2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, l'ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia puo' adattare le sezioni del modello di «Certificato di competenze» alle specifiche esigenze linguistiche. Il presente decreto, dalla cui adozione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' sottoposto al controllo preventivo congiunto della Corte dei conti e dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione. Roma, 24 agosto 2021
Il Ministro: Bianchi
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2564 |
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