Estratto determina AAM/A.I.C. n. 197 del 13 dicembre 2021
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TREVID, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate. Titolare A.I.C: Konpharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Pietro Della Valle n. 1 - 00193, Roma (RM) Italia. Confezioni: «10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro con contagocce da 10 ml - A.I.C. n. 048392017 (in base 10) 1G4TUK (in base 32); «25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 048392029 (in base 10) 1G4TUX (in base 32); «25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 2 flaconi in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 048392031 (in base 10) 1G4TUZ (in base 32); «50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose» 1 flacone in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 048392043 (in base 10) 1G4TVC (in base 32). Forma farmaceutica: gocce orali, soluzione; soluzione orale in contenitore monodose. Validita' prodotto: due anni. Condizioni particolari per la conservazione: conservare nella confezione originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce e da fonti di calore. Non refrigerare. Composizione: principio attivo: «Trevid» 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: 10 ml contengono: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I.; «Trevid» 25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I.; «Trevid» 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: un contenitore monodose da 2,5 ml contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.; eccipienti: olio di oliva raffinato. Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Lachifarma S.r.l. - Laboratorio chimico farmaceutico salentino, S.S.16 - Zona industriale, 73010 - Zollino (LE), Italia. Indicazioni terapeutiche: «Trevid» 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. «Trevid» 25.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: prevenzione della carenza di vitamina D nell'adulto nei casi in cui l'aderenza terapeutica non sia ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo. Trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto; «Trevid» 50.000 U.I. soluzione orale in contenitore monodose: trattamento della carenza di vitamina D nell'adulto.
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn).
Classificazione ai fini della fornitura
Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.
Stampati
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale. Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |