IL SEGRETARIO GENERALE dell'universita' e della ricerca
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Visto il decreto in data 20 marzo 1998 di Riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneita' ad attivare corsi di formazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 25 giugno 1998 di rettifica al decreto ministeriale 20 marzo 1998 relativo al riconoscimento all'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, in Roma, dell'idoneita' ad attivare corsi di formazione in psicoterapia, oltre che nella sede di Roma, in Ancona, Catanzaro e Messina; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 4 marzo 2002 di abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» ad istituire e ad attivare nelle sedi di Siena, Napoli e Cagliari, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, e autorizzazione al trasferimento della sede in Ancona; Visto il decreto in data 27 ottobre 2003 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire la sede in Cagliari del corso di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», in Roma, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno; Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Montepulciano a Siena; Visto il decreto in data 28 gennaio 2004 di revoca di riconoscimento della sede periferica di Catanzaro dell'Istituto italiano di psicoterapia relazionale, autorizzato con decreto ministeriale 25 giugno 1998 ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 1° marzo 2004 di abilitazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia; Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli; Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di autorizzazione, all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Palermo; Visto il decreto in data 22 febbraio 2012 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma; Visto il decreto in data 23 maggio 2012 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Messina; Visto il decreto in data 17 febbraio 2015 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli; Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Ancona; Visto il decreto in data 31 gennaio 2018 di revoca dell'autorizzazione all'attivazione delle sedi periferiche di Cagliari e Siena, dell'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale»; Vista l'istanza del 15 giugno 2020 con la quale il predetto istituto ha comunicato la cessazione dell'attivita' formativa presso la sede periferica di Palermo; Vista l'art. 4, comma 4 del precitato decreto n. 509/1998, secondo cui la revoca e', comunque, disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa;
Decreta:
Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, e' revocata all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia, nella sede periferica di Palermo, adottata con decreto in data 1° marzo 2004. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2021
Il segretario generale: Melina |