Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 ottobre 2021
Adozione dei Capitoli 1 e 2 del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e riparto delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;
Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000;
Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di volontariato, le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;
Visto il comma 2 del citato art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale politiche sociali per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo;
Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge n. 328 del 2000;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativi alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2017, recante «Individuazione delle unita' organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali»;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera a), che prevede che la Rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali;
Visto il comma 7 del medesimo art. 21, che prevede che il Piano abbia natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo sia adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2017, che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e la conseguente soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale e le politiche sociali a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Visto l'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017 che ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, come modificato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 28 marzo 2019, n. 26;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023» e, in particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale» Missione 3(24) - Programma 3.2 (24.12) Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale» che ha assegnato al capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», una disponibilita', in termini di competenza, per gli anni 2021-2022-2023, pari ad euro 391.958.592,00;
Vista il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare l'art. 34-bis (Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi) comma 1 secondo cui «A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914,00 sono trasferite, per le medesime finalita', sull'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni» della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»;
Tenuto conto che a seguito della riduzione di cui sopra la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per gli anni 2021-2022-2023, ammonta a euro 390.925.678,00;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 che istituisce il Sistema integrato di educazione ed istruzione per le bambine ed i bambini in eta' compresa dalla nascita e fino ai sei anni, all'interno del quale confluiscono gli interventi riferibili ai nidi d'infanzia e ai servizi integrativi, finanziati con uno specifico fondo dedicato;
Viste le linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' di cui all'accordo in Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, le cui modalita' attuative sono declinate nell'allegato F, con particolare riferimento all'intervento di presa in carico delle relazioni familiari che, secondo il modello condiviso nelle citate linee di indirizzo, si svolge per ogni famiglia per un periodo non inferiore a diciotto mesi;
Viste le linee di indirizzo per l'affidamento familiare, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), in data 25 ottobre 2012 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;
Viste le linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), in data 14 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 aprile 2018 per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
Visto l'atto unitario di programmazione sociale Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147/2017 nella propria seduta del 28 luglio 2021 e in particolare il capitolo 1 (La strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali) e il capitolo 2 (Piano sociale nazionale 2021-2023) proposti per l'adozione in questa sede;
Considerata la circolare n. 1 del 2020 del direttore generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale che fornisce indicazioni al sistema dei servizi sociali per il periodo di vigenza dello stato di emergenza causato dal diffondersi del virus COVID-19;
Visto il comma 1 dell'art. 89 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77, che testualmente recita: «Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di sostegno familiare di cui all'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione»;
Visto inoltre il comma 2 dello stesso art. 89 del decreto-legge n. 34 del 2020, che testualmente recita: «Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi»;
Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, all'adozione del Piano sociale nazionale e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per il triennio 2021-2023;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella riunione del 22 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e
Piano sociale nazionale 2021-2023

1. Sono adottati il capitolo 1 (La strutturalizzazione del sistema dei servizi sociali) e il capitolo 2 (Piano sociale nazionale 2021-2023) dell'atto di programmazione nazionale Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147/2017 nella propria seduta del 28 luglio 2021. Detti capitoli, riportati nell'allegato A, costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il capitolo 2, Piano sociale nazionale 2021-2023, costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.
 
Allegato

Tabella n.1 Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo
nazionale politiche sociali
Triennio 2021-2022-2023

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella n.2 Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul
Fondo nazionale per le politiche
sociali-Annualita' 2021-2023

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel triennio 2021-2023 sono pari a euro 390.925.678,00 per ognuna delle annualita' 2021-2022-2023.
1-bis. Le regioni possono eventualmente destinare una quota non superiore all'1% del Fondo in via sperimentale per ciascuna annualita' per realizzare azioni di sistema, a valenza regionale, da rendicontare in maniera specifica.
2. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per il triennio 2021-2023, di cui al comma 1, e' riportato nell'allegata tabella 1.
3. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per il medesimo triennio e' riportato nell'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti e' comunicata al Ministero medesimo entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'Allegato B.
4. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con gli stessi criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, colonna A.
5. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al comma precedente, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 3

Programmazione regionale, monitoraggio e rendicontazione

1. Le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per il triennio 2021-2023, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 1, in coerenza con il Piano sociale nazionale relativo al triennio 2021-2023.
2. La programmazione, di cui al comma 1, e' inserita, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, n. 103, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.
In particolare, devono essere inserite le informazioni relative:
a) alla ripartizione delle risorse tra macroattivita', di cui all'allegato C;
b) alle risorse e agli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.), di cui all'art. 4, di cui all'allegato D.
3. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione, nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, da parte degli ambiti territoriali dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente, secondo le modalita' di cui all'Allegato E, fatta salva la facolta' della regione di curare direttamente la raccolta delle informazioni e alimentare direttamente il SIOSS per conto degli ambiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 103 del 22 agosto 2019. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
4. Altresi', in ragione delle esigenze legate all'epidemia coronavirus ed in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 89, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2021, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi, relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente erogati, possono includerle nella rendicontazione, indipendentemente dall'annualita' di riferimento. In tal caso, la documentazione di cui al precedente comma e' integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate.
5. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
 
Art. 4
Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in
situazioni di vulnerabilita' - P.I.P.P.I.

1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 3.937.500,00 euro, azioni volte all'implementazione delle linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilita' (P.I.P.P.I.), di cui all'accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c) in data 21 dicembre 2017 tra il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l'attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al comma 1 e, a valere sulla quota del Fondo destinata al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica. Le modalita' attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero minimo di ambiti coinvolti, sono definite nell'allegato F.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 22 ottobre 2021

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2803

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Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, completo di tutti i suoi allegati, e' rinvenibile nella sezione pubblicita' legale del sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.