Gazzetta n. 306 del 27 dicembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 2021, n. 224
Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» che, in particolare, istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (nel prosieguo «Agenzia») anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e, in particolare, gli articoli 12 e 17;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, e che il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgano dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui allo stesso decreto-legge;
Visti altresi' gli articoli 5, comma 2, primo periodo, e 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, che prevedono, in particolare, rispettivamente, che l'Agenzia e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa e organizzativa e che per il personale del ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del richiamato decreto-legge, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, ne sia dettata la relativa disciplina con apposito regolamento adottato anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, prevedendo, infine, un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia, sulla scorta dell'equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito;
Visti i regolamenti recanti la disciplina del personale di Banca d'Italia appartenente all'Area manageriale e alte professionalita' e all'Area operativa, approvati con delibera del Consiglio Superiore della Banca d'Italia nelle sedute, rispettivamente, del 27 luglio 2016 e del 28 ottobre 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2021, recante «Delega di funzioni in materia di cybersicurezza all'Autorita' delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 ottobre 2021, n. 239;
Ritenuto di dare attuazione agli articoli 12 e 17 del decreto-legge, dettando la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, anche tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e in deroga, in particolare, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante un assetto coerente con la missione istituzionale, che consenta di disporre della necessaria dinamicita' e modularita', nonche' al fine di assicurarne un pronto avvio nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicita';
Ritenuto pertanto necessario adottare un sistema di gestione del personale analogo a quello previsto per i dipendenti di Banca d'Italia, improntato ai criteri di flessibilita' e adattabilita', tenuto anche conto delle specificita' dell'Agenzia e delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico e delle caratteristiche di tale ambito, connotato da particolare velocita' evolutiva ed esigenze di rapida adattabilita';
Visto l'articolo 12, comma 8, del decreto-legge n. 82 del 2021, che consente l'adozione del presente regolamento anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di non richiedere il parere del Consiglio di Stato, anche tenuto conto dell'esigenza di assicurare un pronto avvio dell'operativita' dell'Agenzia e in considerazione della necessita' di dover procedere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, secondo quanto disposto dall'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, al rinquadramento di una prima aliquota di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia;
Acquisiti i pareri delle Commissioni IV (Difesa), V (Bilancio) e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazione) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica;
Sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Personale di ruolo dell'Agenzia

1. Il personale di ruolo dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 (di seguito, «decreto-legge»), e' inquadrato nell'Area manageriale e alte professionalita' e nell'Area operativa.
2. Nell'Area manageriale e alte professionalita', sovraordinata all'Area operativa, e' inquadrato il personale appartenente ai segmenti professionali di cui all'articolo 2.
3. Nell'Area operativa e' inquadrato il personale di cui all'articolo 3.
4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c), del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, tutti i provvedimenti concernenti le nomine, le promozioni, le assegnazioni, i trasferimenti e gli incarichi del personale di competenza del Direttore generale sono sempre disposti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).
Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86.
- Si riporta il testo degli artt. 12 e 17 del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti
in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura
nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 giugno 2021, n. 140:
«Art. 12 (Personale). - 1. Con apposito regolamento
e' dettata, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, ivi incluso il decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al
presente decreto, la disciplina del contingente di
personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni
volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico attribuite all'Agenzia. Il regolamento
definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, e
il relativo trattamento economico e previdenziale,
prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia
di cui al comma 2, lettera a), un trattamento economico
pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della
Banca d'Italia, sulla scorta della equiparabilita' delle
funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito.
La predetta equiparazione, con riferimento sia al
trattamento economico in servizio che al trattamento
previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle
anzianita' di servizio maturate a seguito
dell'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia.
2. Il regolamento determina, nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, in particolare:
a) l'istituzione di un ruolo del personale e la
disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze
dell'Agenzia;
b) la possibilita' di procedere, oltre che ad
assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalita'
concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con
contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di
alta e particolare specializzazione debitamente
documentata, individuati attraverso adeguate modalita'
selettive, per lo svolgimento di attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' dell'Agenzia o per specifiche
progettualita' da portare a termine in un arco di tempo
prefissato;
c) la possibilita' di avvalersi di un contingente
di esperti, non superiore a cinquanta unita', composto da
personale, collocato fuori ruolo o in posizione di comando
o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da personale non
appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso di
specifica ed elevata competenza in materia di
cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello
sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione
tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e
disseminazione, nonche' di significativa esperienza in
progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo
sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione
su larga scala. Il regolamento, a tali fini, disciplina la
composizione del contingente e il compenso spettante per
ciascuna professionalita';
d) la determinazione della percentuale massima dei
dipendenti che e' possibile assumere a tempo determinato;
e) la possibilita' di impiegare personale del
Ministero della difesa, secondo termini e modalita' da
definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri;
f) le ipotesi di incompatibilita';
g) le modalita' di progressione di carriera
all'interno dell'Agenzia;
h) la disciplina e il procedimento per la
definizione degli aspetti giuridici e, limitatamente ad
eventuali compensi accessori, economici del rapporto di
impiego del personale oggetto di negoziazione con le
rappresentanze del personale;
i) le modalita' applicative delle disposizioni del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il
Codice della proprieta' industriale, ai prodotti
dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti
dell'Agenzia;
l) i casi di cessazione dal servizio del personale
assunto a tempo indeterminato ed i casi di anticipata
risoluzione dei rapporti a tempo determinato;
m) quali delle disposizioni possono essere oggetto
di revisione per effetto della negoziazione con le
rappresentanze del personale.
3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera
b), riguardino professori universitari di ruolo o
ricercatori universitari confermati si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche
per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.
4. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al presente decreto, il numero di posti previsti
dalla dotazione organica dell'Agenzia e' individuato nella
misura complessiva di trecento unita', di cui fino a un
massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un
massimo di 24 di livello dirigenziale non generale e fino a
un massimo di 268 unita' di personale non dirigenziale.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la dotazione organica puo' essere rideterminata
nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese
per il personale di cui all'articolo 18, comma 1. Dei
provvedimenti adottati in materia di dotazione organica
dell'Agenzia e' data tempestiva e motivata comunicazione
alle Commissioni parlamentari competenti e al COPASIR.
6. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente decreto o del regolamento di cui
al presente articolo sono nulle, ferma restando la
responsabilita' personale, patrimoniale e disciplinare di
chi le ha disposte.
7. Il personale che presta comunque la propria opera
alle dipendenze o in favore dell'Agenzia e' tenuto, anche
dopo la cessazione di tale attivita', al rispetto del
segreto su cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in
deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e, per i profili di
competenza, del COPASIR e sentito il CIC.».
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Per lo svolgimento delle funzioni ispettive, di
accertamento delle violazioni e di irrogazione delle
sanzioni, di cui all'articolo 7, l'Agenzia puo' provvedere,
oltre che con proprio personale, con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
2. Per lo svolgimento delle funzioni relative
all'attuazione e al controllo dell'esecuzione dei
provvedimenti assunti da parte del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge
perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155.
3. Il personale dell'Agenzia, nello svolgimento delle
funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di
irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo 7, nonche'
delle funzioni relative all'attuazione e al controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale.
4. Il personale dell'Agenzia addetto al CSIRT Italia,
nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la
qualifica di pubblico ufficiale. La trasmissione delle
notifiche di incidente ricevute dal CSIRT Italia all'organo
centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, costituisce adempimento dell'obbligo di cui
all'articolo 331 del codice di procedura penale.
5. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
termini e le modalita':
a) per assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi,
in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi,
secondo opportune intese con le amministrazioni
interessate, per l'attuazione delle disposizioni del
presente decreto;
b) mediante opportune intese con le amministrazioni
interessate, nel rispetto delle specifiche norme
riguardanti l'organizzazione e il funzionamento, per il
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, nonche'
per il trasferimento dei beni strumentali e della
documentazione, anche di natura classificata, per
l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e la
corrispondente riduzione di risorse finanziarie ed umane da
parte delle amministrazioni cedenti
5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel
decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la
gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni
trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dalle amministrazioni cedenti. A
decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo
all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi
alle funzioni trasferite.
6. In relazione al trasferimento delle funzioni di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera m), dall'AgID
all'Agenzia, i decreti di cui al comma 5 definiscono,
altresi', i raccordi tra le due amministrazioni, per le
funzioni che restano di competenza dell'AgID. Nelle more
dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il regolamento
di cui all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, e' adottato dall'AgID,
d'intesa con la competente struttura della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
7. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino
all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi
3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa
che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle
risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito un
apposito capitolo nel bilancio del DIS. Entro 90 giorni
dall'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 11,
commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio dei ministri da'
informazione al COPASIR delle spese effettuate ai sensi del
presente comma.
8. Al fine di assicurare la prima operativita'
dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore
generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della
dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo
12, comma 4:
a) il DIS mette a disposizione il personale
impiegato nell'ambito delle attivita' relative allo
svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con
modalita' da definire mediante intese con lo stesso
Dipartimento;
b) l'Agenzia si avvale, altresi', di unita' di
personale appartenenti al Ministero dello sviluppo
economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre
pubbliche amministrazioni e ad autorita' indipendenti, per
un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta
per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione
dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo
modalita' individuate mediante intese con le rispettive
amministrazioni di appartenenza.
8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1,
prevede apposite modalita' selettive per l'inquadramento,
nella misura massima del 50 per cento della dotazione
organica complessiva, del personale di cui al comma 8 del
presente articolo e del personale di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera b), ove gia' appartenente alla pubblica
amministrazione, nel contingente di personale addetto
all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano
conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti
durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, nonche'
delle competenze possedute e dei requisiti di
professionalita' ed esperienza richiesti per le specifiche
posizioni. Il personale di cui al comma 8, lettera a), e'
inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di
cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 12,
comma 1. Gli inquadramenti conseguenti alle procedure
selettive di cui al presente comma, relative al personale
di cui al comma 8, lettera b), decorrono allo scadere dei
sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non oltre il
30 giugno 2022.
10. L'Agenzia si avvale del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del
testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
10-bis. In sede di prima applicazione del presente
decreto:
a) la prima relazione di cui all'articolo 14, comma
1, e' trasmessa entro il 30 novembre 2022;
b) entro il 31 ottobre 2022, il Presidente del
Consiglio dei ministri trasmette alle Camere una relazione
che da' conto dello stato di attuazione, al 30 settembre
2022, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche
al fine di formulare eventuali proposte in materia.
10-ter. I pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e del
COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il
termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi
schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del
Consiglio dei ministri puo' comunque procedere all'adozione
dei relativi provvedimenti.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 2 (Competenze del Presidente del Consiglio dei
ministri). - 1. Al Presidente del Consiglio dei ministri
sono attribuite in via esclusiva:
a) l'alta direzione e la responsabilita' generale
delle politiche di cybersicurezza;
b) l'adozione della strategia nazionale di
cybersicurezza, sentito il Comitato interministeriale per
la cybersicurezza (CIC) di cui all'articolo 4;
c) la nomina e la revoca del direttore generale e
del vice direttore generale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale di cui all'articolo 5, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al
comma 1, lettera a), e dell'attuazione della strategia
nazionale di cybersicurezza, il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentito il CIC, impartisce le direttive per
la cybersicurezza ed emana ogni disposizione necessaria per
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa
preventivamente il Comitato parlamentare per la sicurezza
della Repubblica (COPASIR), di cui all' articolo 30 della
legge 3 agosto 2007, n. 124, e le Commissioni parlamentari
competenti circa le nomine di cui al comma 1, lettera c),
del presente articolo.».
«Art. 5 (Agenzia per la cybersicurezza nazionale). -
1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel
campo della cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale, denominata ai fini del presente decreto
«Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto
pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare,
amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e
finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente
decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono
dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al
presente decreto.
3. Il direttore generale dell'Agenzia e' nominato tra
soggetti appartenenti a una delle categorie di cui
all'articolo 18, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in possesso di una documentata esperienza di elevato
livello nella gestione di processi di innovazione. Gli
incarichi del direttore generale e del vice direttore
generale hanno la durata massima di quattro anni e sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore
generale ed il vice direttore generale, ove provenienti da
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono
collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra
analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza.
Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore
generale dell'Agenzia e' il diretto referente del
Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata, ove istituita, ed e' gerarchicamente e
funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il
direttore generale ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia.
4. L'attivita' dell'Agenzia e' regolata dal presente
decreto e dalle disposizioni la cui adozione e' prevista
dallo stesso.
5. L'Agenzia puo' richiedere, anche sulla base di
apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di
precipua competenza, la collaborazione di altri organi
dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate,
delle forze di polizia o di enti pubblici per lo
svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Il COPASIR, ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,
puo' chiedere l'audizione del direttore generale
dell'Agenzia su questioni di propria competenza.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17 della
citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera a)
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito
regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
2. - 3. Omissis.».
 
Allegato 1

(articolo 96)

TABELLA STIPENDIALE DEI SEGMENTI DI COORDINATORE E ASSISTENTE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Segmenti professionali dell'Area manageriale
e alte professionalita'

1. Nell'Area manageriale e alte professionalita' sono previsti i seguenti segmenti professionali:
a) Direttore centrale (Principal director);
b) Direttore (Director);
c) Consigliere (Advisor);
d) Esperto (Expert).
2. A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attivita' e una fascia stipendiale, articolata in piu' livelli economici.
3. I segmenti di Direttore centrale e Direttore corrispondono al livello dirigenziale, rispettivamente, generale e non generale.
 
Art. 3

Area operativa

1. Nell'Area operativa sono previsti i seguenti segmenti professionali:
a) Coordinatore (Supervisor);
b) Assistente (Assistant).
2. A ogni segmento professionale corrisponde un ambito di attivita' e una fascia stipendiale, articolata in piu' livelli economici.
 
Art. 4

Funzioni del personale

1. Il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo di Servizi generali (di seguito Servizi) e Divisioni, di consulenza per il Direttore generale, di gestione e sviluppo delle risorse umane, di organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, logistiche e tecnologiche dell'Agenzia. Nei casi previsti dalla normativa interna, esercita i poteri di delega attribuiti e ha la rappresentanza dell'Agenzia.
2. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore centrale ricopre posizioni manageriali di vertice o incarichi professionali richiedenti elevata expertise. In particolare:
a) ricopre ordinariamente la posizione manageriale di Capo Servizio;
b) svolge, di norma in qualita' di responsabile, attivita' di carattere ispettivo e di alta consulenza;
c) indirizza le attivita' di ricerca, studio, programmazione e progettazione e ne verifica i risultati;
d) sovrintende a progetti o processi di rilievo strategico;
e) partecipa, di norma con ruoli di coordinamento, a organi collegiali, commissioni e comitati interni;
f) ricopre incarichi esterni in sedi di alto livello, in ambito nazionale e internazionale;
g) tiene i rapporti con gli Organi dell'Agenzia, con i vertici dei Servizi e con esponenti di vertice di partner, autorita', organismi esterni.
3. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Direttore ricopre posizioni manageriali rilevanti o incarichi professionali richiedenti rilevante expertise. In particolare:
a) puo' ricoprire le posizioni manageriali di Vice Capo Servizio o, altresi', quella di Capo Divisione di maggiore complessita';
b) svolge, anche in qualita' di responsabile, attivita' di carattere ispettivo e di consulenza;
c) coordina attivita' di ricerca, studio, programmazione e progettazione;
d) sovrintende a progetti o processi di particolare rilievo, anche trasversali a piu' Servizi;
e) cura i rapporti con gli altri Servizi e con esponenti di partner, autorita', organismi esterni e, all'occorrenza, con gli Organi dell'Agenzia;
f) partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni;
g) ricopre incarichi esterni di rilievo in ambito nazionale e internazionale.
4. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Consigliere svolge funzioni richiedenti elevata specializzazione e puo' ricoprire posizioni manageriali. In particolare:
a) puo' coprire le posizioni manageriali di Capo Divisione e di Vice Capo Divisione;
b) svolge, all'occorrenza in qualita' di responsabile, attivita' di carattere ispettivo;
c) svolge e coordina attivita' di ricerca, studio, programmazione e progettazione;
d) cura la supervisione di processi nell'ambito del Servizio e partecipa a progetti o processi di rilievo, anche trasversali a piu' Servizi dell'Agenzia;
e) cura i rapporti operativi con gli altri Servizi dell'Agenzia e con partner, autorita', organismi esterni;
f) partecipa a organi collegiali, commissioni e comitati interni;
g) ricopre incarichi esterni in ambito nazionale e internazionale.
5. Il personale inquadrato nel segmento professionale di Esperto:
a) svolge, all'occorrenza in qualita' di responsabile, attivita' di carattere ispettivo, di analisi, ricerca, studio, programmazione e progettazione;
b) cura il coordinamento di fasi di processi nell'ambito del Servizio e partecipa a progetti o processi anche trasversali a piu' Servizi dell'Agenzia;
c) tiene i rapporti operativi con le altre Divisioni del Servizio cui e' assegnato e, all'occorrenza, con gli altri Servizi dell'Agenzia e con l'utenza interna ed esterna;
d) partecipa a commissioni e comitati interni. Svolge, all'occorrenza, incarichi esterni in ambito nazionale e internazionale;
e) svolge incarichi connotati da particolari livelli tecnici e di professionalita' connessi alle specifiche funzioni dell'Agenzia;
f) all'occorrenza puo' coprire la posizione manageriale di Vice Capo Divisione.
6. Il personale dell'Area operativa inquadrato nel segmento professionale di Coordinatore svolge i compiti di carattere operativo piu' complessi, anche di portata trasversale a piu' articolazioni dell'Agenzia. In particolare:
a) collabora ad attivita' di analisi, studio e ricerca;
b) svolge incarichi operativi, anche a rilevanza esterna - ad esempio, di natura ispettiva ovvero in gruppi di lavoro - che richiedano maggiore esperienza;
c) in conformita' agli indirizzi e alle istruzioni ricevuti, collabora all'organizzazione del lavoro delle articolazioni dell'Agenzia sovrintendendo alle relative lavorazioni;
d) svolge compiti di coordinamento all'interno delle articolazioni dell'Agenzia, eventualmente assumendo la responsabilita' di processi di lavoro o di sue fasi;
e) puo' essere destinatario di specifiche deleghe al compimento di singoli atti ovvero al coordinamento di specifici settori lavorativi.
7. Il personale dell'Area operativa inquadrato nel segmento professionale di Assistente svolge i compiti di carattere operativo relativi alle attivita' delle articolazioni dell'Agenzia cui e' addetto e le connesse attivita' strumentali e di supporto. In particolare:
a) svolge - secondo le direttive del Capo Servizio o del Capo Divisione e in collaborazione subordinata con gli elementi dell'Area manageriale e alte professionalita' e il personale appartenente al segmento dei Coordinatori - le mansioni amministrative, contabili, informatiche e tecniche e i compiti esecutivi di supporto al funzionamento del Servizio e delle articolazioni dell'Agenzia;
b) supporta attivita' di analisi, studio e ricerca;
c) puo' essere destinatario di incarichi - anche ispettivi - di ambito limitato e di specifiche deleghe al compimento di singoli atti.
8. Le posizioni associate a ciascun segmento possono essere coperte anche dal personale inquadrato nei segmenti superiori, in relazione alla loro complessita'.
 
Art. 5

Funzioni di indirizzo e coordinamento

1. I dipendenti preposti a Servizi e Divisioni, ovvero incaricati di coordinare gruppi di progetto, di studio e ricerca, settori, aree di lavoro, gruppi con compiti e risorse assegnati o processi operativi hanno la preminenza gerarchica sui dipendenti addetti e sui collaboratori.
2. Laddove non sussista un rapporto di preminenza in base al comma che precede, il personale del segmento superiore ha la preminenza gerarchica ed esercita le connesse funzioni di indirizzo e coordinamento su quello dei segmenti inferiori.
3. L'esercizio delle funzioni ispettive prescinde da qualsiasi rapporto di preminenza.
 
Art. 6

Conferimento di speciali incarichi

1. In relazione a specifiche esigenze di servizio, le funzioni inerenti alla posizione di Capo Servizio e a quella di Capo Divisione possono essere temporaneamente attribuite, a titolo di speciale incarico, a dipendenti inquadrati in segmenti inferiori a quello cui sono associate le relative posizioni. La copertura di tali posizioni, soggetta a periodica rivalutazione, non attribuisce titolo all'avanzamento al segmento superiore, ma e' considerata a tali fini insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, ai sensi dell'articolo 57, comma 4.
 
Art. 7

Elenco del personale di ruolo

1. Nel secondo semestre di ogni anno l'Agenzia compila l'elenco del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge, in servizio secondo la situazione al 1° luglio dello stesso anno. Nell'elenco i dipendenti sono distribuiti per segmento professionale, in ordine alfabetico con l'indicazione del livello economico attribuito a ciascuno.

Note all'art. 7:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera a)
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , si rinvia alle
note alle premesse.
 
Art. 8

Assunzioni

1. Le assunzioni sono disposte, mediante pubblico concorso, per l'Area manageriale e alte professionalita' nei segmenti professionali di Esperto e Consigliere di cui all'articolo 2 e, per l'Area operativa, nei segmenti professionali di cui all'articolo 3.
2. Per la partecipazione ai concorsi per l'assunzione nei segmenti di cui agli articoli 2 e 3, oltre ai requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, sono ammessi i soggetti in possesso dei titoli e/o requisiti professionali, di ricerca o di studio, curriculari e di expertise, di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo da ricoprire. Per l'assunzione nell'Area manageriale e alte professionalita' e' sempre richiesto almeno il possesso di laurea magistrale o equivalente. Il personale assunto viene inquadrato nell'Area, nel profilo e nel livello economico specificati nel bando di concorso.
3. L'Agenzia si riserva di non procedere all'assunzione, ovvero di procedere alla sua revoca, in caso di accertata mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. I vincitori di concorso decadono dalla nomina ove rinuncino espressamente alla stessa ovvero non prendano servizio, in mancanza di giustificati motivi, entro il termine prescritto.
4. La definitivita' della nomina e' subordinata al compimento, con esito favorevole, del periodo di prova previsto dall'articolo 11.
 
Art. 9

Requisiti generali

1. Ai fini della tutela della sicurezza nazionale e degli interessi nazionali nello spazio cibernetico, possono essere assunti nell'Agenzia i cittadini italiani che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare e che siano in possesso, all'atto dell'assunzione, dei requisiti generali richiesti dalle norme di legge e dal presente regolamento.
2. Ai fini dell'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia, il personale deve, inoltre, aver tenuto condotta incensurabile e comunque non aver adottato comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
 
Art. 10

Preferenze

1. Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi e' preferito, a parita' di merito, il candidato piu' giovane di eta'.
 
Art. 11

Periodo di prova

1. Il personale assunto e' soggetto a un periodo di prova della durata di 180 giorni. Ai fini del compimento di tale periodo si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
2. Al termine del periodo di prova, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, sentito il Capo della Divisione ove il dipendente e' addetto, formula la proposta per la conferma o meno della nomina.
3. Il periodo di prova e' favorevolmente compiuto ove non pervenga al dipendente diversa comunicazione entro due mesi decorrenti dalla fine del mese in cui il periodo di prova si e' concluso. Gli elementi che superano il periodo di prova sono confermati nel segmento professionale in cui sono stati assunti e il servizio prestato e' utile ai fini degli avanzamenti di livello e di segmento.
4. Nell'ipotesi di esito sfavorevole, e' dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego e il dipendente, ove non abbia aderito a forme di previdenza complementare, ha titolo a un'indennita' di liquidazione ragguagliata a un dodicesimo delle seguenti voci retributive annue: stipendio, premio di presenza, indennita' di residenza, indennita' di funzione parte base, premio individuale di produttivita'. Ove si tratti di elemento gia' in servizio, e' ricondotto all'inquadramento di provenienza e il periodo di prova e' computato, a tutti gli effetti, come servizio prestato nella precedente posizione.
 
Art. 12

Alimentazione dall'interno - Passaggio di Area

1. L'Area manageriale e alte professionalita' e' alimentata anche mediante concorsi interni, con cui si accede al segmento di Esperto.
2. Per l'accesso al segmento professionale di Esperto, l'Agenzia indice un concorso, per un numero di posti determinato, cui possono partecipare gli elementi dell'Area operativa, in possesso del requisito di 5 anni di permanenza nell'Area operativa, i quali, nell'ultimo anno, non siano stati destinatari di un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto) e che non abbiano riportato il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51.
3. Il concorso si articola in una prova scritta e in una orale; la prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato, a scelta del candidato, teso ad accertare il possesso delle conoscenze specialistiche nelle discipline di interesse dell'Agenzia richieste per l'espletamento delle funzioni proprie degli Esperti; la prova orale, che comprende una prova di lingua inglese volta a verificarne la conoscenza a un livello pari ad almeno intermedio secondo la classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali con riferimento alle medesime discipline di interesse dell'Agenzia.
4. L'anno nel quale il dipendente ha subito un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni, non e' considerato utile ai fini della maturazione del periodo minimo di anzianita' di servizio di cui al comma 2.
 
Art. 13

Inserimento nel ruolo dell'Agenzia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 9, del decreto-legge

1. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, e' stabilito il numero dei posti messi a disposizione per il personale, appartenente a pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, da inquadrare nel ruolo del personale dell'Agenzia nel limite del 50% della dotazione organica complessiva a seguito di specifiche procedure selettive.
2. La selezione di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, e' effettuata da una Commissione nominata dal Direttore generale, composta dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, o da un suo delegato, e da altri dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', mediante un colloquio che, tenendo conto delle mansioni svolte e degli incarichi ricoperti durante il periodo di servizio presso l'Agenzia, sia volto a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti dagli specifici segmenti professionali. Ai componenti della Commissione di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
3. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono stabiliti gli ambiti disciplinari oggetto della selezione, i criteri e i relativi punteggi attribuibili, nonche' il termine per la presentazione delle candidature.
4. Con provvedimento del Direttore generale, il personale selezionato viene inquadrato nel segmento di destinazione al livello economico pari o immediatamente superiore allo stipendio percepito all'atto dell'inquadramento.
5. Agli inquadramenti del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera b), del decreto-legge, fermo restando il possesso dei requisiti generali di assunzione previsti all'articolo 9, si procede secondo le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4.

Note all'art. 13:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b) e
dell'articolo 17, comma 8, lettera b, del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
 
Art. 14

Obblighi

1. Il dipendente e' tenuto a prestare la propria attivita' con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformita' alle leggi e alle disposizioni interne, ad osservare l'orario di lavoro e ad assolvere tempestivamente i compiti attribuitigli attenendosi alle direttive di organizzazione e di indirizzo impartitegli. E' tenuto altresi' a mantenere in ogni circostanza un comportamento conforme alla dignita' delle proprie funzioni.
2. Il dipendente e' tenuto ad osservare il segreto nei termini di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge, e di quanto previsto dalle direttive di cui al comma 1 e dai disciplinari dell'Agenzia.
3. Nell'assolvimento dei propri compiti, il dipendente e', inoltre, tenuto a osservare le misure disposte dall'Agenzia in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui e' destinatario, nonche' a promuoverne la conoscenza e a vigilare sulla corretta applicazione delle misure anzidette da parte degli altri dipendenti.
4. Il dipendente deve inoltre:
a) coadiuvare e supplire altri dipendenti quando ne ricorra l'esigenza e svolgere temporaneamente, senza diritto a speciali compensi, mansioni diverse, anche di maggiore importanza rispetto a quelle normalmente svolte;
b) comunicare ogni mutamento di residenza e domicilio, nonche' il recapito, ove possano essergli, ad ogni effetto, indirizzate comunicazioni d'ufficio;
c) dare notizia all'Agenzia di giudizi ed azioni che intenda eventualmente promuovere nei confronti di terzi, o che siano promossi da parte di terzi nei suoi confronti, in correlazione a fatti attinenti al servizio;
d) dare comunicazione all'Agenzia degli interessi economico-finanziari e non, propri, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il 3° grado o affini entro il 2°, comunque coinvolti nell'attivita' o nelle decisioni inerenti all'ufficio, allorquando siano suscettibili di determinare situazioni di conflitto anche solo apparente. Inoltre, con riferimento alle medesime situazioni, nello svolgimento delle proprie funzioni il dipendente si astiene dall'assumere o dal concorrere ad assumere decisioni, nonche' dal compiere atti al riguardo.
5. I compensi e rimborsi di spesa corrisposti dallo Stato o da altri enti o soggetti ai dipendenti dell'Agenzia per prestazioni rese in tale qualita', su incarico, su designazione o su autorizzazione dell'Agenzia, devono essere riversati alla stessa o incamerati direttamente da questa, salvo fattispecie particolari valutate dal Direttore generale.

Note all'art. 14:
- Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 7, del
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note
alle premesse.
 
Art. 15

Obblighi particolari

1. I responsabili delle articolazioni dell'Agenzia comunicano al Capo del Servizio da cui dipendono le mancanze disciplinari e le irregolarita' commesse dai dipendenti e dal personale che a qualsiasi titolo presta servizio per l'Agenzia, nonche' ogni situazione di incompatibilita' con le disposizioni che regolano l'attivita' dell'Agenzia e il rapporto di impiego, a qualsiasi titolo prestato, presso l'Agenzia.
2. I Capi dei Servizi interessati, dopo le valutazioni di competenza, comunicano al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane le segnalazioni ricevute ai sensi del comma 1.
3. I responsabili delle articolazioni non inquadrate nei Servizi provvedono a comunicare le mancanze, irregolarita' o incompatibilita' di cui al comma 1 al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane.
 
Art. 16

Prodotti dell'ingegno e invenzioni dei
dipendenti dell'Agenzia

1. Le presenti disposizioni si applicano al personale di ruolo, nel rispetto dell'articolo 64 del Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
2. Fatti salvi i diritti morali inerenti i risultati della ricerca, la titolarita' degli esiti e dei relativi diritti di sfruttamento, in quanto derivanti da attivita' di ricerca autonoma, ricerca collaborativa o ricerca commissionata, spettano all'Agenzia.
3. L'inventore ha l'obbligo di agire nell'esercizio della propria attivita' di ricerca con la dovuta diligenza e di perseguire con scrupolo e rigore la tutela degli interessi dell'Agenzia; ha altresi' l'obbligo di osservare la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche e dei risultati conseguiti; tale obbligo e' esteso ad ogni altro soggetto che collabori a qualsiasi titolo alle ricerche stesse.
4. L'inventore che ritenga di aver conseguito, nell'ambito della propria attivita', risultati della ricerca suscettibili di protezione mediante ricorso a diritti di proprieta' intellettuale e' tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio responsabile, fornendo altresi' sollecita e completa informazione di tutte le circostanze ad essi relative.
5. All'inventore o a piu' inventori in via solidale e' riconosciuto un premio inventivo, consistente in una percentuale degli eventuali ricavi percepiti dall'Agenzia in ragione dello sfruttamento commerciale dell'invenzione ovvero in altro equo compenso differentemente individuato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla tutela dei prodotti dell'ingegno e delle altre invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia, al relativo procedimento di brevettazione, nonche' al necessario processo utile alla valorizzazione dei risultati della ricerca, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
7. Per i prodotti dell'ingegno e le invenzioni del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge, si fa espresso rinvio all'apposito disciplinare adottato dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e ai disciplinari di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave mancanza, che potra' essere valutata anche ai fini disciplinari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 65 e seguenti, nonche' ai fini civili e penali.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'articolo 64 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O. n. 28:
«Art. 64 (Invenzioni dei dipendenti). - 1. Quando
l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o
nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro
o d'impiego, in cui l'attivita' inventiva e' prevista come
oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo
retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa
appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto
spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione,
in compenso dell'attivita' inventiva, e l'invenzione e'
fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o
di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma
all'inventore, salvo sempre il diritto di essere
riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o
suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino
l'invenzione in regime di segretezza industriale, un equo
premio per la determinazione del quale si terra' conto
dell'importanza dell'invenzione, delle mansioni svolte e
della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del
contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del
datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva
conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e
la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore,
puo' essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del
datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della
domanda volta al rilascio del brevetto.
3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei
commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che
rientri nel campo di attivita' del datore di lavoro,
quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo
o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del
brevetto, nonche' per la facolta' di chiedere od acquisire,
per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso
corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con
deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che
l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro
per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potra'
esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data
di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito
della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con
l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non
venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo
dovuto.
4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa
all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo
premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga
l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se
l'inventore e' un dipendente di amministrazione statale,
alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di
arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da
ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o,
in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione
specializzata del Tribunale competente dove il prestatore
d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano
in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e
seguenti, del codice di procedura civile.
5. Il collegio degli arbitratori puo' essere adito
anche in pendenza del giudizio di accertamento della
sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al
prezzo, ma, in tal caso, l'esecutivita' della sua decisione
e' subordinata a quella della sentenza sull'accertamento
del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere
con equo apprezzamento. Se la determinazione e'
manifestamente iniqua od erronea la determinazione e' fatta
dal giudice.
6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera
fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di
lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale
sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore
ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica
nel cui campo di attivita' l'invenzione rientra.».
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettere b) e
c), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle
note alle premesse.
 
Art. 17

Divieti

1. Al personale e' vietato di:
a) trarre vantaggio, in qualsiasi forma, dalla trattazione o dalla conoscenza di informazioni di competenza dell'Agenzia, acquisite in virtu' del ruolo ivi ricoperto;
b) svolgere attivita' comunque contraria agli interessi dell'Agenzia o comunque incompatibile con i doveri d'ufficio;
c) avvalersi comunque di mezzi o strumenti di lavoro al di fuori delle esigenze di servizio o comunque delle specifiche prescrizioni impartite;
d) allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione;
e) svolgere comunque attivita' lavorativa subordinata od autonoma, sia pure occasionalmente, ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio. E' tuttavia consentita l'assunzione delle cariche ricoperte nell'interesse dell'Agenzia, previa approvazione del Direttore generale;
f) accettare cariche o incarichi di carattere continuativo, di iniziare attivita', sia pure a titolo gratuito, senza darne preventiva segnalazione all'Agenzia, nei casi previsti;
g) presentare istanze o reclami, se non per il tramite dei Capi dei Servizi ovvero nelle altre forme stabilite dall'Agenzia;
h) intrattenere, laddove non espressamente autorizzati, rapporti con i media in relazione ad attivita', fatti ed eventi di competenza dell'Agenzia, ivi inclusi, in particolare, gli eventi e incidenti di cybersicurezza e le situazioni di crisi.
2. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 14, al personale dipendente, o che presta comunque la propria opera in favore dell'Agenzia, e' fatto divieto di esprimere posizioni in nome e/o per conto dell'Agenzia laddove non espressamente autorizzato per iscritto.
 
Art. 18

Responsabilita' civile

1. Il dipendente e' responsabile dei danni arrecati all'Agenzia per fatti derivanti da inosservanza dei propri doveri, ovvero per negligenza o per errore non scusabile nell'adempimento dei propri compiti.
2. L'Agenzia puo', in via cautelare, assoggettare a ritenuta la retribuzione del dipendente, ovvero tutto quanto possa a lui competere, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni, in caso di cessazione dal servizio, qualora la responsabilita' del dipendente medesimo e il danno dell'Agenzia siano stati da lui ammessi: cio' indipendentemente da ogni altra azione che l'Agenzia ritenesse di sperimentare per la tutela del proprio credito.
3. Ogniqualvolta la responsabilita' sia stata ammessa dal dipendente, o accertata giudizialmente, e l'interessato non abbia provveduto, nel termine prefissogli, a versare la somma dovuta, l'Agenzia puo' esperire ogni azione per l'integrale recupero.
 
Art. 19

Orario settimanale di lavoro e
prestazione minima giornaliera

1. L'orario settimanale di lavoro e' fissato in 37 ore e 30 minuti, di norma e' ripartito su cinque giorni dal lunedi' al venerdi'.
2. La prestazione lavorativa giornaliera del personale dei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore si svolge, di massima, in correlazione temporale con l'orario normale stabilito per i Servizi o le articolazioni cui sono addetti, nel rispetto comunque delle esigenze di servizio. Il restante personale e' tenuto a rendere una prestazione minima giornaliera della durata di 6 ore e 30 minuti.
3. Prestazioni inferiori alla minima giornaliera e/o all'orario settimanale devono essere autorizzate. Ove siano utilizzati permessi da recuperare, la deficienza giornaliera o settimanale e' recuperata mediante prestazioni aggiuntive da rendere o rese, rispettivamente, nella medesima settimana ovvero in altre settimane del medesimo mese. Il computo delle prestazioni, anche a fini retributivi, e' effettuato con cadenza mensile al termine dell'ultima domenica del mese.
4. Ai fini del calcolo della durata dell'assenza giornaliera e dei limiti di utilizzo dei giustificativi di assenza, si fa riferimento alla durata dell'orario teorico medio giornaliero, dato dall'orario settimanale diviso per il numero di giorni su cui lo stesso e' ripartito.
5. Ove per esigenze di servizio gli sia richiesto, il dipendente e' tenuto a prestare la propria opera anche oltre la durata della prestazione minima giornaliera e dell'orario settimanale di lavoro. Sono esentati dall'obbligo i dipendenti disabili che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, ovvero dall'articolo 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' i dipendenti con figli portatori di grave disabilita' ai sensi della stessa legge.
6. Ove il personale fornisca prestazioni, non distribuite su turni ai sensi dell'articolo 24, in ore notturne, nelle giornate di festivita' infrasettimanale ovvero nei giorni semifestivi (per le prestazioni rese oltre le 5 ore), ha titolo al compenso orario di cui all'articolo 106, e le prestazioni non sono computate ai fini e per gli effetti dei commi 1 e 3. Ove dette prestazioni siano rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00 di una giornata lavorativa, il dipendente ha titolo anche a un riposo di pari durata, da fruire di norma all'inizio della prestazione lavorativa di detta giornata.
7. La durata media dell'orario settimanale di lavoro (dal lunedi' alla domenica) per il personale dei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto e di quello dell'Area operativa non puo' in ogni caso superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro eccedenti il normale orario. In relazione alle funzioni e responsabilita' attribuite, ai fini del calcolo della durata media e' assunto come riferimento un periodo di 12 mesi.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli artt. 3 e 21 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
febbraio 1992, n. 39, S.O. n. 30:
«Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle
prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla
natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita'
complessiva individuale residua e alla efficacia delle
terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'. Le situazioni riconosciute di gravita'
determinano priorita' nei programmi e negli interventi dei
servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri
e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»
«Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1.
La persona handicappata con un grado di invalidita'
superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti
pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha
diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza
in sede di trasferimento a domanda.».
 
Art. 20

Lavoro straordinario

1. Per il personale inquadrato nell'Area operativa, con riguardo alle prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro, e' stabilito il limite generale di 200 ore annue, oltre il quale viene meno l'obbligo di effettuare le prestazioni medesime. In deroga a tale limite, possono essere richieste prestazioni straordinarie fino al limite legale delle 48 ore medie settimanali di cui all'articolo 19, comma 7.
2. Salvo quanto previsto in tema di banca delle ore e banca del tempo, per le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro il personale di cui al comma 1 ha titolo al compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 107.
 
Art. 21

Flessibilita' in ingresso e intervallo pomeridiano

1. La prestazione lavorativa giornaliera ha inizio tra le ore 7.30 e le ore 9.30.
2. Ai fini del calcolo delle assenze orarie in entrata, l'orario iniziale della prestazione giornaliera e' fissato alle ore 8.00.
3. L'intervallo pomeridiano e' di norma della durata di 50 minuti.
4. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente puo' ridurre fino a 30 minuti l'intervallo previsto per il Servizio di appartenenza, o ampliarlo fino a un massimo di 2 ore, nell'ambito dell'arco orario 12.40 -14.40. Presso le articolazioni di pronta reazione, per assicurare continuita' ai processi operativi, la fruizione dell'intervallo pomeridiano avviene su due turni predefiniti.
 
Art. 22

Presidio delle esigenze operative

1. Al fine di assicurare il presidio di specifiche esigenze operative e con riferimento al personale strettamente necessario a tal fine, fatte salve diverse disposizioni adottate dal Direttore generale, il Capo Servizio, ferma restando la fruizione delle flessibilita' compatibili con le misure di presidio, puo' disporre:
a) la presenza in servizio del dipendente entro una certa ora in ingresso o fino a una certa ora in uscita, nei limiti della fascia di flessibilita' in ingresso e della durata della prestazione minima giornaliera;
b) la collocazione dell'intervallo nei limiti dell'arco orario 12.40-14.40 e la sua durata nella misura prevista per il Servizio di appartenenza.
2. Nel disporre le misure di presidio, sono osservati criteri di rotazione tra il personale interessato.
 
Art. 23

Arco orario di normale operativita'

1. La prestazione lavorativa giornaliera, salvo quanto previsto dall'articolo 24, e' resa nell'ambito dell'arco orario di normale operativita' dei Servizi, fissata tra le 7.30 e le 18.45.
2. Eventuali prestazioni rese al di fuori dell'arco orario di normale operativita' non sono utili a nessun fine, salvo che siano formalmente richieste o autorizzate.
 
Art. 24

Turni e sfalsamenti

1. Per esigenze funzionali connesse ad attivita' da svolgere in via continuativa in orari anche eccedenti l'arco di normale operativita', le prestazioni lavorative possono essere distribuite su turni.
2. Le prestazioni lavorative del personale operante su turni sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' di 15 minuti dell'inizio della prestazione lavorativa giornaliera, a condizione che sia comunque assicurata la continuita' del servizio.
3. In relazione a specifiche esigenze organizzative relative a determinate attivita', l'inizio dell'orario di lavoro giornaliero puo' essere sfalsato in anticipo o in posticipo di un'ora rispetto alle ore 8.00.
4. Le prestazioni lavorative del personale operante su sfalsamenti sono distribuite su un orario giornaliero di 7 ore e 30 minuti e settimanale di 37 ore e 30 minuti. E' prevista una flessibilita' in entrata di 15 minuti. La durata dell'intervallo pomeridiano e' di 30 minuti.
5. Al personale chiamato a rendere le prestazioni lavorative su turni spetta, per ciascun turno, il compenso di cui all'articolo 108, lettera c). Qualora il turno ricada in tutto o in parte nelle ore notturne, tale compenso si cumula con la maggiorazione di cui all'articolo 106, comma 1.
6. Al personale chiamato a prestare la propria attivita' lavorativa in sfalsamento e' riconosciuto il compenso di cui all'articolo 108, lettera b).
 
Art. 25

Banca delle ore

1. La banca delle ore e' alimentata, su richiesta del dipendente, con le prime 75 ore di prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale rese, nell'arco 6.00 - 22.00, dal lunedi' al venerdi'.
2. Le ore versate nella banca delle ore sono utilizzate:
a) sotto forma di giornate di congedo o di permessi di durata fino a cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita'), da fruire entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione;
b) su richiesta del dipendente, per compensare eventuali deficit di prestazione risultanti a fine mese che diano luogo a trattenuta retributiva.
3. Alla scadenza del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione le ore non fruite, salvo che il dipendente chieda di alimentare la banca del tempo, sono considerate, per l'Area manageriale alte professionalita', ai fini del calcolo del premio di presenza di cui all'articolo 101 e, per l'Area operativa, danno luogo al riconoscimento del compenso per lavoro straordinario di cui all'articolo 107.
 
Art. 26

Banca del tempo

1. La banca del tempo e' una dotazione di ore utilizzabile a integrazione dei congedi spettanti, nonche', a partire dal 62° anno d'eta', in accompagnamento all'uscita.
2. La banca del tempo e' alimentata, nel limite massimo di 3300 ore:
a) con il congedo ordinario maturato annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, ove non fruiti nei termini previsti;
b) su richiesta del dipendente, entro il limite massimo di 200 ore annue, con le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro rese, nell'arco 6.00 - 22.00 delle giornate feriali e feriali non lavorative, comprese quelle accantonate nella banca delle ore e non fruite allo scadere del termine previsto.
3. La banca del tempo puo' essere utilizzata, a giornate intere, a integrazione dei congedi spettanti:
a) nei limiti di 10 giorni l'anno, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore;
b) nei limiti di 10 giorni, quale congedo di paternita', da fruire entro 5 mesi dalla nascita, adozione o affidamento di un figlio.
4. A partire dal 62° anno d'eta', la banca del tempo puo' essere utilizzata in accompagnamento all'uscita:
a) a giornate intere, previo esaurimento del congedo ordinario e della banca delle ore;
b) in forma oraria o a giornate intere, per modulare diversamente la propria prestazione lavorativa giornaliera e settimanale, secondo modalita' da concordare con l'Agenzia.
5. Le ore accantonate nella banca del tempo non vengono monetizzate, nemmeno al momento della cessazione dal servizio. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali ore residue, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 e sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle
direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 66, S.O. n. 61:
«Art. 10 (Ferie annuali). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di
ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale
periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle
categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per
almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del
lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le
restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine
dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane
non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per
ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto
di lavoro.
3.Nel caso di orario espresso come media ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi
stabiliscono criteri e modalita' di regolazione.».
 
Art. 27

Part-time

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il Direttore generale autorizza la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale («part-time») del personale di ruolo con almeno tre anni di servizio effettivo, ove cio' sia compatibile con le esigenze operative e tenuto conto delle situazioni di priorita' stabilite dalla legge.
2. Il provvedimento di autorizzazione individua, in accordo con il dipendente, la tipologia di part-time (orizzontale/verticale), la durata del rapporto, il profilo orario, la durata della prestazione minima giornaliera. Il rapporto di lavoro a tempo parziale non e' compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa su turni.
3. Per il trattamento normativo, economico e previdenziale dei rapporti di lavoro a tempo parziale si applica la disciplina di cui all'allegato A dell'appendice del regolamento del personale della Banca d'Italia.

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 3 e 7, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144, S.O. n.
34:
«Art. 8 (Trasformazione del rapporto). - 1. Omissis.
2. Omissis.
3. I lavoratori del settore pubblico e del settore
privato affetti da patologie oncologiche nonche' da gravi
patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali
residui una ridotta capacita' lavorativa, eventualmente
anche a causa degli effetti invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unita' sanitaria locale territorialmente
competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A
richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo
parziale e' trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a
tempo pieno.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Il lavoratore puo' chiedere, per una sola volta,
in luogo del congedo parentale od entro i limiti del
congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, purche' con una riduzione d'orario non superiore
al 50 per cento. Il datore di lavoro e' tenuto a dar corso
alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. Omissis.».
 
Art. 28

Lavoro delocalizzato

1. Il lavoro delocalizzato prevede lo svolgimento della prestazione ordinaria al di fuori dei locali di lavoro, con la fornitura degli ordinari strumenti (PC portatile) da parte dell'Agenzia, al massimo per una giornata a settimana (eventualmente divisibile in 2 mezze giornate). La durata della prestazione lavorativa e' determinata secondo il criterio di cui all'articolo 19, comma 4.
2. Il lavoro delocalizzato e' autorizzato, previa valutazione di compatibilita' con le esigenze di servizio, tenuto conto delle funzioni connesse alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia, per lo svolgimento di attivita', ordinariamente svolte dal dipendente, che presentino i seguenti requisiti:
a) assenza di interdipendenze con processi operativi che comportano la presenza sul posto di lavoro;
b) contenuto valutabile sul piano dei risultati.
3. Il lavoro a distanza non puo' determinare prestazioni supplementari o straordinarie.
 
Art. 29

Reperibilita'

1. Il personale per il quale sia stabilito - con formale comunicazione, di norma del Capo Servizio di appartenenza - un obbligo di pronta reperibilita' e' tenuto a fornire in via preventiva ogni indicazione utile per essere immediatamente rintracciabile mediante comunicazione telefonica o altro mezzo, nonche', in caso di chiamata, a raggiungere tempestivamente il luogo dell'intervento, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, ad intervenire tempestivamente in remoto.
2. Salvo diversa determinazione del Capo Servizio, il turno di reperibilita' e' compreso:
a) in giorno lavorativo, tra il termine del normale orario di lavoro e le ore 8.00 del giorno successivo;
b) in giorno festivo, feriale non lavorativo e di riposo settimanale, tra le ore 8.00 del giorno medesimo e le ore 8.00 del giorno successivo.
3. Per ogni turno di reperibilita' spetta il compenso di cui all'articolo 108, lettera d).
 
Art. 30

Riposo giornaliero

1. Il dipendente ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente il dipendente puo' fruire di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore consecutive ogni ventiquattro, nelle seguenti ipotesi:
a) cambio turno;
b) casi eccezionali in cui il personale, per esigenze non rinviabili, fornisca una prestazione, superiore alla minima giornaliera, tale da incidere sul riposo giornaliero (ad esempio, esigenze relative alla gestione di incidenti di sicurezza informatica e situazioni di crisi che coinvolgano aspetti di cybersicurezza, in occasione di lavorazioni urgenti, etc.).
3. Nelle ipotesi sopra indicate al dipendente e' accordato un riposo compensativo di durata pari alla parte di riposo giornaliero non goduta, da fruire nel piu' breve tempo possibile.
4. In caso di prestazioni rese nell'arco di tempo compreso tra le ore 0.00 e le ore 6.00, il riposo di cui al comma 3 sostituisce quello spettante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6.
5. Nei casi di effettuazione di interventi durante il turno di reperibilita', le 11 ore di riposo giornaliero possono essere anche non consecutive.
 
Art. 31

Riposo settimanale

1. Il personale ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, coincide con la domenica.
2. Il personale, ove in via eccezionale sia chiamato a fornire prestazioni eccedenti le quattro ore nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale, ha titolo ad usufruire del riposo non goduto in una delle giornate lavorative immediatamente successive.
3. Prestazioni della specie di durata pari o inferiore alle quattro ore danno titolo ad un permesso orario di corrispondente durata da fruire all'inizio dell'orario di lavoro di una delle giornate lavorative immediatamente successive.
4. Per le prestazioni di cui ai commi 2 e 3, trova applicazione la maggiorazione dello stipendio di cui all'articolo 106, comma 2.
 
Art. 32

Festivita', semifestivita' e giornate feriali non lavorative

1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalle disposizioni di legge, compresa la festivita' dei Santo Patrono.
2. Sono considerati semifestivi il 14 agosto, il 24 dicembre e il 31 dicembre. In tali giorni, fermi restando i termini di inizio della prestazione lavorativa, la durata della stessa e' di 5 ore. Tale durata e' ridotta o aumentata proporzionalmente nei casi in cui l'orario teorico medio giornaliero di cui all'articolo 19, comma 4, sia rispettivamente minore o maggiore di 7 ore e 30 minuti.
3. Al personale che svolga attivita' lavorativa in giorno festivo ovvero, oltre la durata di cui al comma precedente, in giorno semifestivo spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b). Qualora il giorno festivo o quello semifestivo coincidano con il giorno di riposo settimanale, si applicano le previsioni di cui all'articolo 31.
4. Sono considerate giornate feriali non lavorative le giornate in cui il personale non e' normalmente tenuto a prestare servizio in dipendenza della ripartizione dell'orario settimanale in cinque giorni ai sensi dell'articolo 19, comma 1. Qualora le giornate feriali non lavorative coincidano con giorni festivi o semifestivi, al personale che svolga attivita' lavorativa in dette giornate spetta il compenso di cui all'articolo 107, comma 3, lettera b), fatta eccezione per le prestazioni rese nei giorni semifestivi e non eccedenti la durata di cui al comma 2, per le quali si applica quanto disposto dall'articolo 101, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.
 
Art. 33

Congedo ordinario

1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo a un periodo di congedo nelle misure seguenti:
a) durante l'anno solare in cui e' avvenuta l'assunzione 2 giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni;
b) per gli anni successivi:
1) 23 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio fino a 4 anni;
2) 26 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni;
3) 30 giorni lavorativi, per anzianita' di servizio oltre i 12 anni.
2. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio si fa riferimento alla data di assunzione presso l'Agenzia. Sono esclusi dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonche' ogni anzianita' convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.
3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall'anno nel corso del quale maturano la relativa anzianita' di servizio.
4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festivita' previste dall'articolo 32, delle giornate di riposo settimanale di cui all'articolo 31 e di quelle non lavorative in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale.
5. L'infermita' che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo, in tal caso, il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.
6. Il congedo ordinario e' di norma fruito nel corso dell'anno nel quale e' maturato. Per eccezionali esigenze di servizio l'Agenzia puo' rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferisce e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza.
7. I giorni di congedo maturati annualmente in eccedenza ai 20 giorni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003, ove non siano fruiti entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione, confluiscono nella banca del tempo.
8. In caso di assenza dal servizio per aspettativa, per collocamento in disponibilita' o a disposizione ovvero per adempimenti amministrativi, per congedo parentale, adozione o affidamento pre-adottivo, per congedo per malattia del bambino di eta' inferiore a 8 anni, per congedo straordinario non retribuito ai sensi degli articoli 37, comma 6, e 39, comma 1, ovvero per sospensione, il congedo spettante per l'anno sul quale incidono i detti provvedimenti e' ridotto di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di assenza. Analoga riduzione e' applicata nei confronti degli elementi che cessano nel corso dell'anno.
9. Ai dipendenti che cessino dal servizio senza aver usufruito del congedo spettante al momento della cessazione non e' corrisposta alcuna indennita'. Nei soli casi di morte e di cessazione per inidoneita' fisica permanente e assoluta, a fronte di eventuali periodi di congedo maturato e non goduto, e' riconosciuta un'indennita' calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 110 sulla base dell'inquadramento dell'interessato all'atto della cessazione.
10. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mese intero.
11. In caso di semifestivita', l'utilizzo del congedo ordinario e' correlato alla ridotta durata della prestazione giornaliera.

Note all'art. 33:
- Per il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo
8 aprile 2003, n. 66, si rinvia alle note all'articolo 26.
 
Art. 34

Congedo straordinario retribuito - Permessi

1. Indipendentemente dal godimento del congedo ordinario annuale, al personale sono riconosciuti i seguenti periodi di congedo straordinario retribuito:
a) fino a 10 giorni di calendario complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;
b) 15 giorni continuativi di calendario in occasione di matrimonio;
c) i giorni di calendario per cure secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge e di servizio;
d) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio come testimone, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorita' e per l'esercizio del diritto di voto nelle elezioni politiche, amministrative, per il Parlamento europeo e nei referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, per osservare periodi di allontanamento in relazione a malattie infettive di familiari, per partecipare a concorsi banditi dall'Agenzia, per donazione di sangue, per donazione di midollo osseo e di cellule staminali, nonche' per tutti quegli altri casi per i quali siano emanate dall'Agenzia speciali disposizioni.
2. Ove il soddisfacimento delle esigenze rappresentate non richieda un'assenza dal servizio per l'intera giornata, il dipendente puo' fruire di permessi orari retribuiti - di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita') - entro il limite annuo di tre giornate (22 ore e 30 minuti) a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo. Nel caso di documentate malattie di lunga durata o con decorso cronico che richiedano trattamenti terapeutici continuativi o periodici presso strutture sanitarie, il dipendente puo' fruire, sempre a valere sul congedo straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo, fino ad un massimo di cinque giornate (37 ore e 30 minuti) all'anno di congedo straordinario retribuito frazionabili in permessi orari di durata compresa tra una e cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita'). In ogni caso, i permessi orari a valere sul congedo straordinario di cui al comma 1, lettera a), non potranno eccedere, quale che sia la causale di concessione, le cinque giornate all'anno.
3. Per motivate esigenze personali o familiari possono essere altresi' accordati permessi, di norma nel limite di due ore, da recuperare utilizzando le prestazioni eccedenti l'orario settimanale di lavoro effettuate nel corso del mese entro il termine utile previsto dalla rilevazione automatica delle presenze.

Note all'art. 34:
- La legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
giugno 1970, n. 147.
 
Art. 35

Congedo straordinario per
festivita' soppresse. Permessi retribuiti

1. Il dipendente che presti servizio per l'intero anno ha titolo a sei giorni annuali (pari a 45 ore) di congedo straordinario retribuito. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di impiego nel corso dell'anno, il dipendente ha titolo ad un numero di giorni di congedo straordinario retribuito proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno.
2. I giorni di congedo straordinario sono ridotti in proporzione ai giorni di calendario relativi ad assenze dal servizio senza diritto all'integrale trattamento economico verificatesi nel corso dell'anno.
3. A valere sui congedi innanzi indicati, il dipendente ha titolo a permessi retribuiti per una durata massima di cinque ore giornaliere (tre ore in occasione di semifestivita').
 
Art. 36

Autorizzazione a fruire dei congedi e dei permessi

1. Il Capo Servizio autorizza la fruizione dei congedi ordinari e straordinari da parte del personale addetto.
2. Il Capo Servizio puo' delegare la concessione dei congedi ordinario e straordinario per festivita' soppresse nonche' dei permessi orari.
 
Art. 37

Agevolazioni per motivi di studio

1. I dipendenti che attendano a regolari corsi di laurea sono esentati dall'obbligo di fornire prestazioni oltre l'orario settimanale di lavoro e, ove la loro attivita' sia articolata su turni continuativi di lavoro, l'assegnazione agli stessi dovra' essere tale da agevolare la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
2. I lavoratori‑studenti di cui al comma 1 hanno titolo a fruire di congedo straordinario retribuito per le giornate in cui devono sostenere prove di esame.
3. Ai medesimi dipendenti e' accordato - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facolta' - un ulteriore giorno di congedo straordinario retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui e' prevista la prova di esame.
4. Ai lavoratori‑studenti che sostengano l'esame per il conseguimento della laurea e' accordato, in aggiunta ai congedi di cui ai commi 2 e 3 e per una sola volta per ciascun corso di studi, un congedo straordinario retribuito di 4 giorni lavorativi.
5. Ai dipendenti di cui al comma 1 sono accordati, a richiesta, permessi della durata di un'ora, da fruire non piu' di venti volte per ciascun anno accademico e per il numero di anni - piu' due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti di ciascuna facolta' universitaria.
6. I dipendenti di cui al comma 1 hanno titolo una sola volta ad un congedo straordinario non retribuito sino a 30 giorni di calendario, fruibile in non piu' di due periodi.
7. Il congedo di cui al comma 6 puo' essere fruito soltanto durante il normale periodo accademico. In caso di contemporaneita' di richieste da parte di piu' lavoratori studenti addetti al medesimo Servizio volte ad ottenere il congedo in questione, la concessione dei congedi e' comunque subordinata alla compatibilita' con le esigenze di servizio.
 
Art. 38

Congedo per malattia del personale ordinario

1. Il dipendente di ruolo che per accertate ragioni di salute sia nell'impossibilita' di prestare servizio e' posto in congedo per malattia con diritto all'intera retribuzione per un periodo che non puo' superare 90 giorni di calendario nel corso di dodici mesi. Detto periodo di 90 giorni e' ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma puo' essere prolungato fino a un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3. I dipendenti sono tenuti a riversare all'Agenzia quanto venga loro eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita' giornaliera per inabilita' temporanea.
 
Art. 39

Assenze per malattia durante il periodo di prova

1. In caso di assenza per malattia durante il periodo di prova il dipendente di nuova assunzione continua a godere dell'intera retribuzione per i primi 30 giorni di assenza e di quella ridotta alla meta' per i successivi 60 giorni; trascorso tale periodo, e perdurando l'assenza, il dipendente medesimo e' collocato in congedo straordinario, senza retribuzione, per altri 90 giorni.
2. Qualora la malattia sia riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per il periodo di un anno con l'obbligo di riversare all'Agenzia quanto eventualmente corrisposto dall'INAIL a titolo di indennita' giornaliera per inabilita' temporanea.
3. Qualora il dipendente non sia in grado di riprendere servizio dopo il periodo di cui ai commi 1 o 2 il rapporto d'impiego e' risolto ed e' attribuito al dipendente medesimo il trattamento previsto dall'articolo 12 in misura proporzionalmente corrispondente alla durata del rapporto stesso.
 
Art. 40

Aspettativa per motivi di salute

1. Esaurito il periodo di congedo per malattia di cui all'articolo 38, il dipendente di ruolo che non sia in condizioni di prestare servizio e' collocato in aspettativa.
2. Ai fini del computo dei 90 giorni si sommano tutti i periodi di assenza per malattia e di aspettativa per motivi di salute intervenuti nel corso di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 38, comma 1.
3. L'aspettativa - che ha inizio dal giorno successivo a quello di maturazione dei predetti 90 giorni di assenza - ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta e, comunque, non puo' protrarsi per un periodo superiore a due anni.
4. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione nella misura integrale:
a) per i primi 12 mesi se ha anzianita' fino a 15 anni;
b) per i primi 18 mesi se ha anzianita' superiore a 15 anni.
5. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianita' convenzionali riconosciute e i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianita' di laurea.
6. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione nella misura integrale compete anche al dipendente che maturi l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
7. Se la malattia e' riconosciuta dipendente da causa di servizio la retribuzione nella misura integrale e' attribuita per l'intera durata del periodo di aspettativa.
8. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a 90 giorni.
 
Art. 41

Accertamenti sanitari

1. Fermo restando l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legislazione vigente sulla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro, il dipendente e' tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che l'Agenzia disponga, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, per accertarne l'idoneita' fisica al disimpegno delle mansioni di sua competenza, ovvero delle altre che possono essergli demandate ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il dipendente che per ragioni di salute sia nell'impossibilita' di prestare servizio deve senza ritardo segnalare tale circostanza al Servizio cui e' addetto, fornendo tutte le indicazioni utili a consentire l'effettuazione di eventuali visite mediche domiciliari.
3. Le visite di controllo delle assenze per infermita' del dipendente sono disposte dall'Agenzia a mezzo dei servizi sanitari previsti dalla legislazione vigente in materia.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti in materia, durante le fasce orarie di reperibilita', il dipendente deve tenersi a disposizione per consentire l'effettuazione delle visite di controllo di cui al comma 2.
 
Art. 42

Rimborsi e indennizzi per malattie o
infortuni dipendenti da causa di servizio

1. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infortunio subito o della malattia contratta dal dipendente e' determinato dall'Agenzia, sulla base degli accertamenti medici disposti, a mezzo di strutture sanitarie pubbliche, a seguito di documentata domanda che l'interessato deve presentare, a pena d'inammissibilita', entro sei mesi dalla data in cui si e' verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermita', indicando specificamente la natura dell'infermita' stessa, le circostanze in cui si e' prodotta, le cause che l'hanno determinata, nonche' ogni altro utile elemento di valutazione.
2. La riconducibilita' di successive infermita' a infortunio o malattia gia' riconosciuti dipendenti da causa di servizio e' determinata dall'Agenzia nei termini e secondo le modalita' indicati al comma precedente.
3. Ove l'infortunio o la malattia siano riconosciuti derivanti da causa di servizio, l'Agenzia rimborsa le spese di cura sostenute dal dipendente qualora le stesse afferiscano a prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale, o dell'INAIL, e limitatamente alla differenza con quanto il dipendente ha ottenuto, o avrebbe comunque avuto titolo ad ottenere, a carico del Servizio sanitario stesso, dell'INAIL, o di altri enti o istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi in conseguenza del rapporto di lavoro o comunque per effetto di eventuali assicurazioni non obbligatorie che coprano la responsabilita' dell'Agenzia.
4. I rimborsi di cui al comma precedente sono liquidati dall'Agenzia, previo accertamento da parte di propri organi tecnico-sanitari del carattere di necessita' e idoneita' delle cure effettuate dal dipendente, su esibizione della relativa documentazione, in regola con le norme di legge, e nella misura giudicata congrua dagli organi stessi.
5. Ove dagli infortuni medesimi o dalle malattie derivi una invalidita' permanente di grado non inferiore al 6% secondo la classificazione dell'INAIL, il dipendente ha titolo, per una sola volta, ad un equo indennizzo da richiedere entro il termine di sei mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento di riconoscimento di cui ai precedenti commi. L'equo indennizzo e' calcolato seguendo le disposizioni per la determinazione delle prestazioni di invalidita' corrisposte dal predetto Istituto, assumendo peraltro, come retribuzione utile per il calcolo, la media tra la retribuzione effettiva annua spettante all'interessato e il massimale retributivo applicato dall'Istituto assicuratore. Qualora il massimale INAIL risulti superiore alla retribuzione effettiva, viene considerata, per il calcolo dell'equo indennizzo, esclusivamente quest'ultima. Dall'equo indennizzo e' detratto quanto il dipendente riceva per legge dall'INAIL, sotto forma sia di erogazione in capitale sia di rendita, previa capitalizzazione della stessa secondo i criteri dell'INAIL, in quanto soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Nel caso in cui l'invalidita' sia imputabile a responsabilita' civile dell'Agenzia, dall'ammontare dell'equo indennizzo viene altresi' detratto quanto il dipendente eventualmente percepisca dalla societa' assicuratrice dell'Agenzia, laddove sia stata attivata un'apposita polizza, a titolo di risarcimento del danno.
6. L'Agenzia si riserva la facolta' di sottoporre i dipendenti che abbiano avanzato istanza a termini dei precedenti commi a visita medico-specialistica con le modalita' indicate nell'articolo 41, comma 1.
 
Art. 43

Assenze per adempimenti amministrativi

1. Il dipendente assente dal servizio per essere sottoposto ad accertamenti sanitari disposti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 41, comma 1, ha titolo al trattamento retributivo a lui spettante, salvo che l'assenza, a seguito di detti accertamenti, sia da considerarsi imputabile ad aspettativa senza competenze per motivi di salute.
 
Art. 44

Tutela della maternita' e della paternita'

1. Durante i congedi di maternita' e di paternita', la retribuzione e' corrisposta nella misura integrale.
2. Il congedo parentale di legge puo' essere fruito frazionatamente a ore fino a un massimo di due mesi.
3. Durante il congedo parentale la retribuzione e' corrisposta nelle seguenti misure:
a) 70% per i primi trenta giorni di assenza;
b) 50% per i successivi quaranta giorni;
c) 30% per il restante periodo.
4. In caso di malattia dei figli, ciascun genitore ha titolo annualmente:
a) alla retribuzione nella misura del 50% per i primi 10 giorni di congedo, per figli di eta' non superiore a tre anni;
b) a 10 giorni di congedo non retribuito, per figli di eta' compresa tra i tre e gli otto anni.
 
Art. 45

Aspettativa per assunzione di impieghi

1. Quando cio' sia riconosciuto d'interesse dell'Agenzia, con provvedimento del Direttore generale i dipendenti possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso amministrazioni, autorita' ed enti pubblici in Italia ovvero all'estero.
2. Il dipendente che assume l'impiego e' collocato in aspettativa senza diritto a retribuzione.
3. Il collocamento in aspettativa e' disposto per un tempo determinato e puo' essere prorogato alla scadenza. La revoca e' disposta con provvedimento del Direttore generale.
4. Al dipendente collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale in servizio.
5. Il provvedimento autorizzativo, il quale e' comunicato nel testo integrale al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' per l'assunzione degli impieghi.
6. I periodi di aspettativa per assunzione di impieghi sono computati ai fini del servizio utile per la previdenza complementare.
 
Art. 46

Aspettativa per la frequenza di corsi di studio

1. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio in Italia o all'estero per i quali si riconosca anche un interesse dell'Agenzia puo', a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
 
Art. 47

Aspettativa per motivi particolari

1. Per giustificati motivi di famiglia o personali il dipendente puo', a domanda, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di un anno.
2. Il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane provvede sulla domanda entro 30 giorni e ha facolta', per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda stessa, di rinviarne l'accoglimento, ovvero di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
3. L'aspettativa puo', con provvedimento motivato, essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio.
4. Durante l'aspettativa il dipendente non ha titolo a retribuzione.
 
Art. 48

Validita' dei periodi di congedo e di aspettativa

1. I periodi di congedo in genere e quelli di aspettativa per motivi di salute o per la frequenza di corsi di studio sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.
2. Non sono computabili ai fini indicati al comma 1 i periodi di aspettativa per motivi particolari; in tali casi il tempo trascorso nella posizione di aspettativa e' dedotto dall'anzianita' di servizio.
 
Art. 49

Formazione e sviluppo professionale

1. L'Agenzia programma annualmente un'offerta di iniziative per l'inserimento, la formazione e lo sviluppo professionale del personale. L'offerta formativa assicura il potenziamento qualitativo del personale sia in termini di conoscenze specialistiche che di capacita' comportamentali e manageriali per consentire a ciascuno di assolvere al meglio alle responsabilita' e ai compiti affidati o attribuibili ai sensi della presente normativa. Ciascun dipendente, utilizzando le opportunita' offerte dalla formazione, e' parte attiva del proprio sviluppo professionale per assicurare un impiego proficuo all'interno dell'organizzazione lungo tutta la vita lavorativa.
2. I Capi dei Servizi e delle Divisioni dell'Agenzia hanno la responsabilita' dello sviluppo e dell'aggiornamento professionale del personale e intraprendono le iniziative necessarie nei confronti dei singoli addetti. A tal fine:
a) contribuiscono alla definizione dell'offerta formativa annuale dell'Agenzia, individuando le priorita' di intervento correlate alle innovazioni e ai cambiamenti organizzativi, e svolgono un'azione di impulso e monitoraggio sulla crescita professionale del personale addetto agli stessi;
b) con cadenza annuale, definiscono d'intesa con ciascun addetto le iniziative di sviluppo nel quadro di percorsi di crescita professionale delle persone, tenendo anche conto delle indicazioni rinvenienti dal sistema di feedback;
c) curano l'ampliamento delle competenze delle persone per favorire lo sviluppo di professionalita' integrate, anche promuovendo la rotazione del personale tra le unita', laddove funzionale alle esigenze istituzionali dell'Agenzia;
d) favoriscono nei propri collaboratori l'acquisizione di una visione d'insieme sull'evoluzione delle funzioni dell'Agenzia, anche attraverso riunioni periodiche del personale addetto per l'analisi dei principali sviluppi delle attivita' svolte, e promuovono l'utilizzo del lavoro di gruppo per lo studio dei problemi evolutivi, operativi e applicativi delle funzioni disimpegnate dai medesimi Servizi e Divisioni.
 
Art. 50

Sistema di valutazione

1. Gli obiettivi assegnati ai Capi dei Servizi sono definiti nell'ambito della pianificazione strategica dell'Agenzia, adottato dal Direttore generale sentito il Vice Direttore generale.
2. Per il personale inquadrato nei segmenti professionali di Direttore, Consigliere ed Esperto, nell'ambito delle funzioni a ciascuno demandate, il Capo diretto individua, propone e assegna annualmente obiettivi volti a orientare la crescita professionale e stimolare il miglioramento delle prestazioni, assicurando specifici momenti di confronto infra-annuali, al fine di realizzare una gestione attiva e partecipativa del personale.
3. Il Capo diretto e' il Capo della Divisione, per il personale addetto alla stessa, ovvero il Capo Servizio, per i Capi delle Divisioni e per il restante personale del Servizio. Il Direttore generale e il Vice Direttore generale per il personale rispettivamente a diretto riporto.
4. Il Capo diretto, sentito il proprio vice dove presente, valuta il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso al Servizio o alla Divisione di appartenenza e restituisce al termine dell'anno il feedback sulla prestazione di ciascun collaboratore.
5. Nel valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi e il contributo reso, il Capo diretto tiene conto di rilevanti periodi di assenza registratisi nell'anno solare e di sopravvenute situazioni di fatto che ne abbiano reso piu' difficoltoso il conseguimento. Per personale dell'Area operativa il Capo diretto valuta il contributo reso dal dipendente nello svolgimento delle attivita' del Servizio o dell'articolazione di appartenenza e il livello di competenze dimostrato nello svolgimento delle attivita' assegnate. Qualora il dipendente sia stato assente nell'anno per periodi complessivamente superiori a 240 giorni, il Capo diretto, ove ritenga che non vi siano i presupposti per tale valutazione, puo' non restituire il feedback.
 
Art. 51

Giudizio di insufficienza

1. Il Capo del Servizio, sulla base delle indicazioni del Capo Divisione, redige una circostanziata relazione di insufficienza qualora il dipendente appartenente all'Area manageriale e alte professionalita', oltre a non aver raggiunto gli obiettivi assegnati, abbia fornito un contributo del tutto insoddisfacente all'articolazione di appartenenza. Analogamente avviene per il personale dell'Area operativa che abbia fornito un contributo all'articolazione di appartenenza del tutto insoddisfacente.
2. Sulla base di tale relazione, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane attribuisce il giudizio motivato di insufficienza - con gli effetti di cui all'articolo 54 e, alle condizioni ivi previste, all'articolo 88 - che viene portato a conoscenza del dipendente dal Capo del Servizio.
3. Il dipendente puo' proporre ricorso scritto e motivato al Direttore generale contro il giudizio di insufficienza entro 20 giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il Capo del Servizio, sentito il Capo diretto del ricorrente, formula le proprie osservazioni scritte.
 
Art. 52

Partecipazione a gruppi di lavoro e ispettivi

1. Il coordinatore del gruppo di lavoro formalizzato di durata non inferiore a sei settimane, al termine dei lavori, restituisce un feedback sulla performance ai membri ai quali sia stato richiesto un impegno stabile e continuativo e per i quali disponga di elementi sufficienti a valutarne il contributo. Tale feedback e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.
2. Il Capo gruppo ispettivo restituisce un feedback sulla performance ai membri del gruppo con i quali abbia svolto incarichi di ispezione di durata non inferiore a sei settimane. Tale feedback e' comunicato anche al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e al Capo del Servizio o articolazione di appartenenza dei membri del gruppo.
 
Art. 53

Feedback sui comportamenti manageriali

1. Annualmente i Capi dei Servizi e delle Divisioni, nei limiti e secondo le modalita' definite dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, ricevono un «feedback» sui comportamenti manageriali. Il feedback viene formulato in forma anonima, dai rispettivi collaboratori diretti.
 
Art. 54

Sistema di avanzamento - Criteri generali

1. Il sistema di avanzamento si articola in passaggi di segmento professionale e di livello economico.
2. Il passaggio al segmento professionale superiore a quello di inquadramento nell'Area manageriale e alte professionalita' richiede il possesso dei requisiti individuati al presente articolo:
a) da Esperto a Consigliere: almeno il livello 3, ovvero la permanenza di 5 anni nel segmento di Esperto;
b) da Consigliere a Direttore: almeno il livello 7, con almeno 3 livelli maturati nel segmento di Consigliere.
3. Nell'Area operativa il passaggio al segmento professionale di Coordinatore richiede almeno il livello 5 nel segmento di Assistente. La progressione all'interno del segmento professionale di inquadramento avviene mediante l'attribuzione del livello economico immediatamente superiore a quello posseduto.
4. L'anno nel quale il dipendente e' stato destinatario di un provvedimento disciplinare di gravita' superiore alla censura (rimprovero scritto), ha ricevuto il giudizio di insufficienza ai sensi dell'articolo 51, ovvero si sono verificate interruzioni di servizio eccedenti i 240 giorni non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento.
5. Il dipendente non e' esaminabile per alcun avanzamento nell'anno successivo a quello non considerato utile ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 69, comma 3.
 
Art. 55

Passaggi di livello economico

1. L'attribuzione del livello economico superiore riconosce l'incremento stabile di qualificazione professionale raggiunto dal dipendente sulla base della complessiva performance, apprezzata in chiave comparativa all'interno del Servizio d'appartenenza, come risulta:
a) per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita':
1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, tenuto anche conto della loro complessita';
2) dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento degli incarichi affidati;
3) dai feedback resi da altri soggetti;
4) dal contributo complessivo fornito al Servizio d'appartenenza;
b) per il personale dell'Area operativa:
1) dal contributo complessivo fornito al Servizio d'appartenenza;
2) dal livello di competenze dimostrato nello svolgimento delle attivita' assegnate.
2. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Direttore centrale e Direttore, dopo un anno di permanenza nel livello, possono conseguire il passaggio al livello economico successivo in presenza di una performance particolarmente positiva.
3. I dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere, di Esperto, Coordinatore e Assistente possono conseguire il passaggio di livello economico in tempi compresi tra 1 e 3 anni di permanenza nel livello. In particolare, il livello economico puo' essere attribuito:
a) al primo anno, in presenza di performance di particolare rilievo;
b) al secondo anno, in presenza di una performance positiva nel biennio.
4. Al terzo anno di permanenza, il livello economico viene attribuito ai dipendenti inquadrati nei segmenti professionali di Consigliere e di Esperto che non hanno conseguito progressioni nel biennio precedente, purche' nell'anno abbiano raggiunto almeno una parte degli obiettivi assegnati; e' altresi' attribuito ai dipendenti dei segmenti di Coordinatore e Assistente ove abbiano reso un contributo almeno sufficiente al Servizio di appartenenza.
5. Dall'attribuzione dei passaggi di livello sono esclusi i dipendenti che nello stesso anno abbiano conseguito l'avanzamento di segmento.
6. Con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale, per ciascun segmento di inquadramento vengono stabilite, in linea con quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia, le percentuali minime di passaggi di livello da riconoscere al personale al primo e al secondo anno di permanenza, addetto ai Servizi, alle articolazioni a diretto riporto nonche' al personale distaccato.
 
Art. 56

Competenza ad attribuire i passaggi di
livello economico

1. I passaggi di livello economico del personale del segmento di Direttore centrale e Direttore sono attribuiti dal Direttore generale.
2. I passaggi di livello economico del personale degli altri segmenti addetto ai Servizi sono assegnati dal Capo Servizio, sentito il Vice Capo Servizio e i Capi delle Divisioni di appartenenza.
3. I passaggi di livello economico del personale addetto ad articolazioni poste alle dirette dipendenze del Direttore sono attribuiti dal Direttore generale.
4. I passaggi di livello economico del personale addetto ad articolazioni poste alle dirette dipendenze del Vice Direttore generale sono attribuiti dal Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
5. I passaggi di livello del personale distaccato presso altri enti sono attribuiti dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane, tenuto conto dei riferimenti resi dai medesimi enti e dal Capo del Servizio con cui il dipendente intrattiene rapporti in via prevalente.
 
Art. 57

Passaggi di segmento professionale

1. Il passaggio al segmento professionale superiore riconosce il possesso della qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri di tale segmento.
2. I passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti a scelta per merito dal Direttore generale sulla base della valutazione dell'attivita' lavorativa del dipendente, effettuata secondo modalita' e criteri predeterminati dal Direttore generale.
3. Per il passaggio al segmento di Consigliere e di Direttore la verifica e' effettuata, nei confronti di coloro i quali avanzino la propria candidatura, dal Comitato di cui all'articolo 58, comma 2, secondo criteri omogenei per l'intera Agenzia, predeterminati dal Direttore generale e comunicati agli interessati, valutando i singoli in comparazione con gli altri elementi inquadrati nel segmento. La verifica e' effettuata sulla base:
a) della storia professionale maturata nel segmento di provenienza;
b) del possesso delle caratteristiche necessarie per l'esercizio dei ruoli manageriali/professionali propri del segmento professionale superiore.
4. La copertura di una posizione organizzativa riferibile al personale del segmento superiore e' considerata, insieme al complessivo profilo professionale del dipendente, nell'ambito della prima verifica per il passaggio di segmento successiva all'assunzione dell'incarico.
5. Per il passaggio al segmento di Coordinatore la verifica e' effettuata dalla Commissione di cui all'articolo 58, comma 3, mediante una prova orale, sostenibile a domanda, intesa ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti tecnico-professionali propri del segmento di Coordinatore con riferimento alle funzioni e all'organizzazione dell'Agenzia.
 
Art. 58

Competenze ad attribuire i passaggi di segmento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, i passaggi al segmento professionale di Direttore centrale sono disposti dal Direttore generale.
2. I passaggi ai segmenti professionali di Direttore e di Consigliere sono disposti dal Direttore generale, sulla base dell'istruttoria e delle proposte effettuate da un Comitato, presieduto dal Vice Direttore generale e composto dai Capi dei Servizi.
3. I passaggi al segmento professionale di Coordinatore sono disposti dal Direttore generale sulla base della graduatoria di merito redatta da una Commissione nominata dal Direttore generale e composta da dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita'. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 59

Rientro da periodi di aspettativa

1. All'atto del rientro in servizio del personale in aspettativa per assunzione di impieghi, l'Agenzia:
a) opera la ricostruzione di carriera, riconoscendo un passaggio di livello economico per ogni due anni, di cui almeno uno trascorso in aspettativa. A fronte di performance particolarmente significative, l'Agenzia puo' attribuire un livello aggiuntivo per ogni 3 anni, di cui almeno due trascorsi in aspettativa;
b) valuta l'esperienza acquisita nella posizione ricoperta, anche ai fini dell'eventuale passaggio al segmento professionale superiore.
2. Gli anni di aspettativa per assunzione di impieghi per i quali sia stata disposta la ricostruzione di carriera non sono considerati ai fini della permanenza nel livello per gli effetti di cui all'articolo 55.
3. Ai fini dell'applicazione della ricostruzione di carriera, i periodi di aspettativa per assunzione di impieghi superiori a 240 giorni sono considerati come anni interi.
 
Art. 60

Assegnazioni, trasferimenti e incarichi

1. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso l'Agenzia presta la propria attivita' presso i Servizi, le sedi secondarie, nonche' in qualsiasi altra articolazione o altri luoghi di lavoro ai quali sia assegnato, o destinato in temporanea missione, in relazione alle esigenze dell'Agenzia.
2. L'attribuzione delle posizioni organizzative di Capo Servizio, Vice Capo Servizio, Capo Divisione e Vice Capo Divisione avviene in via ordinaria mediante la procedura di «vacancy». Al fine di garantire la rotazione degli incarichi manageriali, il Direttore generale puo' disporre l'attribuzione diretta della posizione manageriale.
3. La copertura delle posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e di Capo Divisione e Vice Capo Divisione ha una durata di quattro anni, prorogabile di altri due.
4. A fronte di motivate esigenze organizzative o gestionali, la durata dell'incarico puo' essere ulteriormente prorogata.
 
Art. 61

Attribuzione delle posizioni organizzative
mediante vacancy

1. Le posizioni da attribuire mediante «vacancy» sono preventivamente rese note con appositi avvisi recanti indicazione delle principali responsabilita' connesse alla posizione, dei livelli di inquadramento e dei requisiti professionali e manageriali per partecipare.
2. Con provvedimento del Direttore generale, vengono disciplinati i casi nei quali la valutazione del Comitato di cui al comma 3 puo' essere integrata con una verifica del possesso delle capacita' manageriali, effettuata da una societa' di consulenza esterna.
3. La valutazione delle candidature e' effettuata da un Comitato di quattro membri, presieduto dal Vice Direttore generale, e composto dal responsabile delle risorse umane e da altri due membri individuati dall'Agenzia tenendo conto delle caratteristiche specifiche della posizione da ricoprire. Al termine dei lavori, il Comitato sottopone al Direttore generale una proposta per l'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico.
4. Gli esiti delle selezioni sono portati a conoscenza di tutto il personale.
5. Ove rimangano posizioni scoperte (perche' inoptate o per mancanza di candidature idonee), potra' essere riaperta la selezione, ampliando la platea del personale potenzialmente interessato, ovvero si procedera' al conferimento d'ufficio dell'incarico.
 
Art. 62

Mobilita' professionale

1. La mobilita' non connessa all'attribuzione di posizioni organizzative avviene tramite il c.d. «job posting», ovvero mobilita' d'ufficio.
2. Per esigenze professionali chiaramente individuate si ricorre, di norma, al «job posting». I profili professionali ricercati mediante «job posting» sono preventivamente pubblicati, con indicazione dei contenuti del lavoro da svolgere e dei requisiti richiesti.
3. In presenza di motivate esigenze personali, e valutate le esigenze di servizio, l'Agenzia puo' disporre, a domanda del dipendente, un diverso utilizzo.
 
Art. 63

Distacchi

1. Nell'interesse dell'Agenzia e con delibera del Direttore generale, i dipendenti, previo consenso, possono essere distaccati presso enti in Italia o all'estero o, comunque, destinati a mansioni particolari senza aver diritto a pretendere remunerazioni speciali, sia pure derivanti da tariffe professionali. La revoca del distacco e' disposta con provvedimento del Direttore generale. Per tutto il periodo trascorso in tale posizione, i dipendenti sono considerati in servizio ad ogni effetto.
2. Con provvedimento del Direttore generale puo' essere disposto, con l'assenso degli interessati, il distacco di dipendenti presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici che ne abbiano avanzato richiesta in forza di specifiche disposizioni di legge. Per il periodo trascorso in tale posizione, il dipendente non ha titolo, salvo contraria espressa previsione di legge, al trattamento economico a carico dell'Agenzia. In ogni caso, allo stesso non competono la gratifica, la maggiorazione dell'indennita' di funzione, il premio di presenza, nonche' i compensi e le indennita' collegati a specifiche mansioni o prestazioni.
3. I periodi di distacco presso altri enti ai sensi del precedente comma sono computati per intero ai fini degli avanzamenti.
4. Il provvedimento, che e' comunicato al dipendente, stabilisce ogni altra condizione e modalita' di attuazione del distacco.
 
Art. 64

Collocamento a disposizione

1. Ove occorra provvedere a un diverso collocamento o utilizzo del dipendente, questi, nell'attesa delle determinazioni dell'Agenzia, puo' essere collocato a disposizione, con provvedimento del Direttore generale, per un periodo di tempo non superiore a un anno, conservando il proprio inquadramento e la relativa retribuzione.
2. Tale periodo e' computato per intero ai fini degli avanzamenti.
 
Art. 65

Sanzioni disciplinari

1. Per violazione dei suoi doveri, il dipendente e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura (rimprovero scritto);
b) la riduzione della retribuzione;
c) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi;
d) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da sei mesi ad un anno;
e) la destituzione.
2. Al dipendente che, per la prima volta nel corso di un biennio, si astenga dal lavoro in violazione delle previsioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e della disciplina di attuazione definita congiuntamente alle rappresentanze del personale, anche tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia, e' inflitta la sanzione disciplinare della multa. Tale sanzione e' pari:
a) a quattro ore di retribuzione, per adesione a uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalita' di attuazione o delle motivazioni;
b) all'intero trattamento economico giornaliero, in tutti gli altri casi.
3. Per le successive violazioni delle previsioni di cui al precedente comma commesse nel corso del biennio trova applicazione il sistema di sanzioni di cui al comma 1, ad eccezione della destituzione.
4. L'irrogazione della multa di cui al comma 2 non produce gli effetti normativi collegati alle altre sanzioni disciplinari e non assume rilievo ai fini dell'istituto della recidiva di cui all'articolo 72.
5. Non costituiscono sanzione disciplinare le note di invito o di richiamo all'osservanza di disposizioni regolamentari e di servizio.

Note all'art. 65:
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge) e' pubblicata
nella Gazzetta. Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137.
 
Art. 66

Censura (rimprovero scritto)

1. La censura (rimprovero scritto), consistente in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, viene inflitta al dipendente per lievi trasgressioni ai suoi doveri.
 
Art. 67

Riduzione della retribuzione

1. La riduzione della retribuzione e' inflitta per:
a) violazione dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 14;
b) tolleranza di irregolarita' in servizio, atti di indisciplina, contegno scorretto o abusi da parte del personale dipendente;
c) violazione del segreto d'ufficio anche se non ne sia derivato danno all'Agenzia o a terzi;
d) non aver adempiuto con regolarita' alle obbligazioni assunte;
e) inosservanza di divieti o per violazioni di obblighi sanciti dalla presente disciplina per i quali non siano previste specifiche sanzioni disciplinari o che, in relazione al grado di gravita', non siano passibili di diversa sanzione a norma dei successivi articoli del presente Titolo.
2. La riduzione della retribuzione e' inflitta, in misura non superiore a un quinto del trattamento economico, per un periodo massimo di sei mesi.
 
Art. 68

Sospensione dal servizio
e dalla retribuzione fino a sei mesi

1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi e' inflitta:
a) per maggiore gravita' dei fatti punibili con la sanzione della riduzione della retribuzione;
b) per abuso di autorita' o di fiducia;
c) per atti di insubordinazione;
d) per denigrazione dell'Agenzia o dei dipendenti;
e) per omessa segnalazione all'Agenzia di fatti illeciti concernenti l'Agenzia e di cui il dipendente venga a conoscenza in relazione alle mansioni espletate;
f) per inosservanza di divieti o per violazione dei doveri che abbiano arrecato danno all'Agenzia o ne abbiano compromesso gli interessi, anche non patrimoniali.
2. Il periodo di sospensione e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio. L'anno nel quale e' irrogata la sanzione non e' considerato ai fini della permanenza nel livello e nel segmento, con gli effetti di cui all'articolo 54.
 
Art. 69

Sospensione dal servizio e dalla retribuzione
oltre sei mesi e fino a un anno

1. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno e' inflitta per maggiore gravita' dei fatti, punibili con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a sei mesi, indicati dall'articolo 68, comma 1, lettere da a) a f).
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione oltre sei mesi e fino a un anno, oltre alle conseguenze previste dall'articolo 68, comma 2, puo' comportare l'assegnazione ad altre unita' operative.
3. Per il dipendente al quale sia stata inflitta detta sanzione, la non esaminabilita' ai sensi dell'articolo 54, comma 5, si protrae per un ulteriore anno.
 
Art. 70

Assegno alimentare

1. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione e' concesso un assegno alimentare in misura non inferiore a un quarto e non superiore alla meta' del trattamento economico, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni. Per il personale deceduto, l'assegno alimentare viene attribuito per l'intero mese in cui e' avvenuto il decesso.
 
Art. 71

Destituzione

1. La destituzione e' inflitta per:
a) particolare gravita' dei fatti punibili con la riduzione della retribuzione o la sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) atti che rivelino mancanza dell'onore e del senso morale;
c) violazione del segreto d'ufficio o dei segreti delle lavorazioni che abbia portato grave pregiudizio all'Agenzia;
d) gravi casi di distrazione o di arbitrario uso, a fini di lucro o di vantaggio proprio o altrui, di somme, valori o cose di proprieta' dell'Agenzia o da questa detenuti o ad essa destinati, ovvero per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti;
e) richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione a lavori eseguiti o da eseguire o ad affari trattati per ragioni di ufficio, o nei quali il dipendente abbia potuto intromettersi valendosi della propria condizione, ovvero per procacciamento o promessa di indebiti benefici a terzi in relazione ad affari dell'Agenzia;
f) grave abuso di autorita' o fiducia;
g) gravi atti di insubordinazione accompagnati da violenza o commessi pubblicamente ovvero per incitamento all'insubordinazione;
h) condanna penale passata in giudicato e subita per reati commessi anche precedentemente all'assunzione che rendano incompatibile la permanenza del dipendente in servizio;
i) mancata ottemperanza, entro il termine di 15 giorni, alla diffida dell'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilita' di cui all'articolo 17, lettera f).
 
Art. 72

Recidiva

1. Al dipendente che incorre in un'infrazione disciplinare dopo essere stato punito, nel biennio precedente, per un'infrazione della stessa specie puo' essere inflitta la sanzione immediatamente piu' grave di quella prevista per l'infrazione stessa.
 
Art. 73

Applicazione di sanzione meno grave

1. Il Direttore generale, eventualmente in considerazione di quanto prospettato dalla Commissione di disciplina, puo' infliggere la sanzione immediatamente meno grave di quella applicabile, ai sensi del presente Titolo, per la mancanza di cui il dipendente sia stato riconosciuto colpevole a seguito di procedimento disciplinare.
2. Ove la sanzione immediatamente meno grave sia costituita dalla riduzione della retribuzione ovvero dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, la sanzione medesima deve essere inflitta nella misura massima prevista, rispettivamente, dagli articoli 67, 68 e 69.
 
Art. 74

Procedimento disciplinare - Contestazione
degli addebiti e deduzioni del dipendente

1. Le mancanze che possono dar luogo a provvedimenti disciplinari debbono essere contestate al dipendente.
2. La comunicazione delle contestazioni e' effettuata mediante consegna dell'originale delle stesse all'interessato, il quale ne rilascia ricevuta sulla copia. L'eventuale rifiuto deve risultare da attestazione del Capo del Servizio incaricato della consegna.
3. Qualora la consegna personale non sia possibile, la comunicazione si ritiene validamente effettuata, senza ulteriori formalita', trascorsi dieci giorni dall'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o altre modalita' equivalenti, indirizzata al recapito reso noto dall'interessato a norma dell'articolo 14, comma 4, lettera b).
4. Il dipendente puo' presentare deduzioni scritte in merito alle contestazioni entro il termine di venti giorni dalla comunicazione. Tale termine puo' essere prorogato, su richiesta motivata del dipendente, per non piu' di cinque giorni.
5. Il dipendente deferito alla Commissione di disciplina e' sospeso, fino alla definizione del procedimento disciplinare, dall'esame ai fini dei passaggi di livello e di segmento professionale.
6. Nei confronti del dipendente sospeso ai sensi dell'articolo 79, comma 1, la contestazione degli addebiti deve intervenire tempestivamente e comunque entro tre mesi dalla sospensione cautelare. Intervenute le contestazioni, e sempreche' il procedimento disciplinare non sia sospeso ai sensi dell'articolo 75, comma 1, il dipendente sospeso puo' chiedere che il procedimento sia definito entro cinque mesi decorrenti dalla data di notifica della richiesta. Il provvedimento di diniego, motivato, e' comunicato al dipendente.
 
Art. 75

Definizione del procedimento disciplinare

1. Conclusa l'istruttoria, quando non sia stata iniziata nei confronti del dipendente azione penale per i medesimi fatti oggetto di contestazione - nel quale caso il procedimento disciplinare e' sospeso fino all'esito di quello penale - e ove si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con la sanzione della censura, si addiviene all'adozione del relativo provvedimento.
2. Ove, invece, si ritenga che i fatti concretino mancanze punibili con sanzioni di maggiore gravita', l'Agenzia convoca la Commissione di disciplina, dandone notizia al dipendente almeno quindici giorni prima, al fine di consentirgli di prendere visione e, qualora lo richieda, di trarre copia degli atti del procedimento. Nella stessa circostanza il dipendente e' invitato a comunicare per iscritto, almeno cinque giorni prima della seduta, se intenda esporre personalmente alla Commissione le proprie difese ovvero designare, indicandone contestualmente il nominativo, un dipendente appartenente alle rappresentanze del personale, ovvero un altro dipendente dell'Agenzia, dal quale l'interessato voglia farsi assistere.
3. Almeno cinque giorni prima della seduta l'interessato puo' comunque produrre eventuali scritti o memorie difensive.
4. L'interessato ovvero il rappresentante dell'associazione sindacale, ovvero il dipendente, da cui lo stesso si fa assistere possono presentare, al termine dell'audizione di cui al comma 2, innanzi alla Commissione di disciplina, un documento di sintesi delle argomentazioni svolte nel corso dell'audizione medesima.
5. In caso di proscioglimento, viene data notizia del provvedimento al dipendente interessato e trova applicazione l'articolo 80, comma 1.
 
Art. 76

Estinzione del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare, ove non sia intervenuta sospensione a seguito di azione penale, si estingue trascorso un anno dalla data della comunicazione delle ultime contestazioni.
2. L'estinzione comporta la revoca della sospensione cautelare eventualmente disposta e dell'esclusione dagli avanzamenti.
3. All'atto della cessazione del rapporto di impiego, si estingue il procedimento disciplinare.
 
Art. 77

Organo competente ad infliggere le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dal Direttore generale, sentito il parere della Commissione di disciplina per le sanzioni previste dall'articolo 65, comma 1, lettere da b) a e).
2. I provvedimenti di sanzione sono comunicati, nel loro testo integrale e con le modalita' di cui all'articolo 74, al dipendente. L'esito del procedimento e' altresi' comunicato al dipendente appartenente alle rappresentanze del personale o al dipendente da cui lo stesso si sia fatto assistere.
 
Art. 78

Commissione di disciplina

1. La Commissione di disciplina, nominata dal Direttore generale, e' composta ordinariamente dal Vice Direttore generale, che la presiede, dal Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e da tre membri scelti tra gli appartenenti ai segmenti professionali di Direttore centrale o Direttore.
2. Svolge mansioni di segretario un dipendente appartenente ai suddetti segmenti, sostituito o coadiuvato, ove occorra, da un vice segretario.
3. I membri della Commissione devono avere in ogni caso posizione pari o superiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente e' sostituito da uno dei membri effettivi appartenenti al segmento piu' elevato, il Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e' sostituito da chi ne fa le veci, gli altri membri effettivi sono sostituiti da membri supplenti.
5. Alle riunioni della Commissione interviene il responsabile della funzione affari giuridico-legislativi dell'Agenzia, o chi ne fa le veci, in qualita' di consulente e senza diritto di voto.
6. Non possono essere nominati membri della Commissione dipendenti che siano o siano stati tra loro coniugi ovvero siano tra loro parenti o affini di primo e secondo grado.
7. Non possono partecipare alle sedute della Commissione i componenti che:
a) si trovino, con il dipendente sottoposto a procedimento, nei rapporti di cui al comma precedente;
b) siano creditori o debitori del dipendente sottoposto a procedimento ovvero del coniuge o dei suoi figli;
c) siano essi o i loro congiunti di cui al comma precedente gli offesi dall'infrazione disciplinare;
d) siano addetti al medesimo Servizio di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.
8. L'essere sottoposto a procedimento disciplinare costituisce causa di decadenza dalla carica di membro effettivo o supplente della Commissione.
9. La Commissione e' validamente costituita con la presenza di tutti i componenti; essa delibera a maggioranza assoluta, con il voto di tutti i componenti, e secondo le modalita' procedurali stabilite dal Presidente.
10. Nei casi in cui, per due volte consecutive, si verifichi l'impossibilita' di valida costituzione della Commissione a termini del comma precedente, per la sostituzione dei membri mancanti si procede al rinnovo della Commissione stessa.
11. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 79

Sospensione cautelare dal servizio
e dalla retribuzione

1. Il dipendente puo', per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e dalla retribuzione durante il procedimento disciplinare o anche prima che esso abbia avuto inizio.
2. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione puo' essere parimenti adottata a carico del dipendente sottoposto ad azione penale quando la natura dell'imputazione sia particolarmente grave.
3. In tale caso la sospensione dura fino all'esito del procedimento penale, rimanendo peraltro in facolta' dell'Agenzia di decidere la riammissione in servizio del dipendente anche nel corso del procedimento stesso sulla base della prima o delle successive sentenze che lo riguardano.
4. L'eventuale revoca del provvedimento di sospensione cautelare non esclude la possibilita' di iniziare il procedimento disciplinare e non implica apprezzamento favorevole ai fini dell'esito del procedimento stesso, ne' comporta gli effetti di cui agli articoli 80, comma 1, e 83, comma 1.
5. Il dipendente sottoposto ad arresto, fermo, custodia cautelare, arresti domiciliari, alla misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio o ad altre misure cautelari previste dalla legge, che rendano impossibile il normale svolgimento della prestazione, e' sospeso dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata delle predette misure.
6. Al dipendente sospeso ai sensi del presente articolo e' concesso l'assegno alimentare previsto dall'articolo 70. Il dipendente medesimo e' altresi' sospeso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento.
 
Art. 80

Effetti del provvedimento penale di assoluzione
sulla sospensione cautelare

1. Quando nei confronti del dipendente sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione ai sensi dell'articolo 79, commi 2 e 5, sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, perche' il fatto non sussiste o perche' il dipendente non lo ha commesso, la sospensione e' rimossa e il dipendente ha diritto al trattamento economico non percepito, esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni e dedotte le somme corrisposte a titolo di assegno alimentare. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59.
2. In tutti gli altri casi di sentenze, passate in giudicato, di assoluzione per motivi diversi da quelli di cui al precedente comma, di non doversi procedere o di non luogo a procedere ovvero in caso di decreto di archiviazione, la sospensione puo' essere mantenuta. Detta sospensione e' peraltro rimossa, con gli effetti di cui al precedente comma, qualora non venga iniziato a carico del dipendente procedimento disciplinare entro tre mesi dalla data in cui il dipendente interessato abbia notificato all'Agenzia, nel testo integrale, la sentenza o il decreto di archiviazione, ovvero questi siano venuti a conoscenza dell'Agenzia stessa.
 
Art. 81

Effetti del periodo di sospensione cautelare in relazione
all'esito del procedimento disciplinare

1. Se a conclusione del procedimento disciplinare e' inflitta al dipendente la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, il periodo di sospensione cautelare e' computato nella sanzione.
2. Se la sospensione dal servizio e dalla retribuzione e' inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare gia' subita, se e' inflitta una sanzione minore, ovvero se il procedimento disciplinare si conclude col proscioglimento del dipendente, cessano gli effetti della sospensione ed il dipendente ha diritto al trattamento economico - esclusi i compensi e le indennita' che presuppongono l'effettiva prestazione del servizio o il disimpegno di particolari funzioni o mansioni, e dedotte le somme erogate a titolo di assegno alimentare - non corrisposto per il tempo eccedente la durata della sanzione inflitta ovvero per effetto della sospensione.
3. Con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, il dipendente ha inoltre diritto a una ricostruzione dei passaggi di livello sulla base dei criteri definiti nell'articolo 59, fatti salvi tutti gli effetti della sanzione eventualmente irrogatagli.
 
Art. 82
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di
provvedimento penale. Reintegrazione del dipendente prosciolto
1. La condanna penale a pena detentiva, passata in giudicato, ovvero la misura di prevenzione applicata in via definitiva che renda impossibile il normale svolgimento della prestazione comportano, qualora il dipendente non cessi dal servizio a norma dell'articolo 90, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per tutta la durata di attuazione del provvedimento adottato dall'autorita' giudiziaria. Al dipendente si applica la disposizione di cui all'articolo 79, comma 6.
2. In ogni caso, resta salva la facolta' dell'Agenzia di sottoporre il dipendente a procedimento disciplinare in relazione a quanto sia emerso in sede penale.
3. Il periodo di sospensione a norma del presente articolo e' dedotto dal computo dell'anzianita' di servizio e del periodo di permanenza nel livello e nel segmento professionale.
4. Se, a seguito di giudizio penale di revisione, il dipendente gia' condannato e' assolto ai sensi dell'articolo 637 del codice di procedura penale, la sospensione inflitta a norma del presente articolo, la destituzione disposta ai sensi dell'articolo 71, comma 1, lettera h), ovvero la cessazione dal servizio ai sensi dell'articolo 90, sono dichiarate nulle e si applicano le disposizioni dell'articolo 80, comma 1, e dell'articolo 83, comma 1.

Note all'art. 82:
- Si riporta il testo dell'articolo 637 del codice di
procedura penale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 1988, n. 250, S.O. n.
92:
«Art. 637 (Sentenza). - 1. La sentenza e' deliberata
secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.
2. In caso di accoglimento della richiesta di
revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna o il
decreto penale di condanna e pronuncia il proscioglimento
indicandone la causa nel dispositivo.
3. Il giudice non puo' pronunciare il proscioglimento
esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle
prove assunte nel precedente giudizio.
4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice
condanna la parte privata che l'ha proposta al pagamento
delle spese processuali e, se e' stata disposta la
sospensione, dispone che riprenda l'esecuzione della pena o
della misura di sicurezza.».
 
Art. 83

Avanzamento dei dipendenti sospesi cautelarmente

1. Il dipendente escluso dall'esame ai fini dei passaggi di livello o di segmento professionale per effetto di sospensione cautelare, qualora sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare o questo si concluda con l'irrogazione della censura (rimprovero scritto), ha diritto a essere riesaminato ai fini dei passaggi di segmento con riferimento al periodo di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione.
2. La medesima disposizione si applica al dipendente sospeso cautelarmente perche' sottoposto ad azione penale nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 80, nonche' nell'ipotesi in cui alla conclusione del procedimento penale non segua la instaurazione di procedimento disciplinare e sempreche' non debba farsi luogo alla sospensione di cui all'articolo 82.
 
Art. 84

Cause estintive del rapporto d'impiego

1. Il rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Agenzia, oltre che per le cause indicate nei Titoli precedenti, si estingue per:
a) collocamento a riposo d'ufficio;
b) dimissioni volontarie;
c) inabilita' riconosciuta a domanda;
d) dispensa dal servizio;
e) dimissioni d'ufficio;
f) interdizione perpetua dai pubblici uffici.
 
Art. 85

Collocamento a riposo d'ufficio

1. Salvo diverse disposizioni di legge, il dipendente e' collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia.
 
Art. 86

Dimissioni volontarie

1. Le dimissioni volontarie debbono essere rassegnate per iscritto al Capo del Servizio responsabile delle risorse umane e il dipendente e' tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse; ove a cio' non ottemperi egli e' dichiarato dimissionario d'ufficio. Sulla domanda di dimissioni l'Agenzia provvede, di norma, nei 30 giorni antecedenti la decorrenza della cessazione.
2. L'accettazione delle dimissioni e' approvata dal Direttore generale.
3. L'accettazione delle dimissioni puo' essere ritardata per motivi di servizio o anche rifiutata in presenza di sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quando sia in corso un procedimento disciplinare. Se alla data di presentazione delle dimissioni il procedimento disciplinare non ha avuto ancora inizio occorre, per il rifiuto, che entro il termine di trenta giorni siano mosse le contestazioni ai sensi dell'articolo 74.
 
Art. 87

Cessazione a domanda per inabilita'

1. Il dipendente il quale per infermita', disabilita' o altri motivi di salute non sia piu' in grado di adempiere ai propri compiti puo' chiedere di cessare dal servizio per inabilita'.
2. L'accertamento delle condizioni di salute e' effettuato nei modi previsti dall'articolo 41 e la cessazione e' disposta dal Direttore generale.
 
Art. 88

Dispensa dal servizio

1. E' dispensato dal servizio il dipendente che:
a) trascorso il termine massimo di cui all'articolo 40, comma 3, riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio sulla base degli accertamenti sanitari disposti ai sensi dell'articolo 41. Ove l'inidoneita' a riprendere servizio dipenda da una patologia diversa da quella precedentemente certificata, il provvedimento di dispensa dal servizio e' sospeso fino ad un massimo di 20 giorni, termine entro il quale il dipendente deve avanzare formale istanza di riammissione in servizio. La riammissione avviene nel rispetto delle modalita' previste dalla normativa vigente in materia;
b) abbia ricevuto il giudizio di insufficienza negli ultimi tre anni.
2. La dispensa dal servizio e' disposta dal Direttore generale.
 
Art. 89

Dimissioni d'ufficio

1. E' dichiarato dimissionario d'ufficio il dipendente che:
a) perda il requisito della cittadinanza previsto per l'assunzione;
b) senza giustificati motivi non riassuma servizio entro il termine stabilito malgrado diffida ovvero rimanga arbitrariamente assente dal servizio per un periodo non inferiore a sette giorni;
c) abbia contravvenuto al divieto posto dall'articolo 17, comma 1, lettera e), della presente disciplina e, benche' invitato dall'Agenzia a far cessare la situazione di incompatibilita', non abbia ottemperato a cio' entro il termine di 15 giorni;
d) abbia conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile;
e) lasci il servizio prima che la domanda di collocamento a riposo o le dimissioni siano state accettate nei termini dell'articolo 86.
2. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Direttore generale.
3. Nelle ipotesi previste alle lettere b), c), e), e fino a quando non siano stati assunti i provvedimenti di cui al precedente comma, resta ferma la facolta' dell'Agenzia di instaurare procedimento disciplinare qualora nel comportamento del dipendente siano riscontrabili fatti o circostanze che concretino mancanze punibili a norma del Titolo X.
 
Art. 90

Interdizione perpetua dai pubblici uffici

1. Qualora il dipendente abbia riportato condanna, passata in giudicato, che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, la cessazione dal servizio e' dichiarata d'ufficio con effetto dalla data della sentenza, ovvero, per il dipendente sospeso cautelarmente, dalla decorrenza del provvedimento di sospensione.
 
Art. 91

Personale a tempo determinato

1. In relazione a particolari esigenze l'Agenzia puo' assumere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge, mediante adeguate modalita' selettive, personale a tempo determinato con contratti di diritto privato, in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata.
2. Al personale assunto ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento espressamente richiamate nei singoli contratti. Con provvedimento adottato dal Direttore generale, sono definiti criteri e procedure per l'assunzione con contratti di diritto privato, classificati in categorie equiparate ai segmenti di cui agli articoli 2 e 3.
3. Le assunzioni ai sensi del comma 1 possono avvenire nella percentuale massima del 30% della dotazione organica complessiva.

Note all'art. 91:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera b)
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle
note alle premesse.
 
Art. 92

Esperti

1. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la durata, comunque non superiore ai tre anni rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di pari durata, i criteri e le procedure per l'individuazione degli esperti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, nonche' la disciplina applicabile, fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento laddove espressamente richiamate nei singoli contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto-legge, la composizione del contingente di esperti di cui al comma 1 prevede il possesso di specifica ed elevata competenza in materia di cybersicurezza e di tecnologie digitali innovative, nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala.
3. Nel provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico lordo onnicomprensivo che, per ciascun esperto, e' parametrato, in funzione del livello di professionalita' richiesto, nel limite massimo previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel 6° livello economico, comprensivo di indennita' di funzione, del segmento professionale di Direttore.
4. Ai fini del comma 1 possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Agenzia e i soggetti pubblici e privati di appartenenza degli esperti.

Note all'art. 92:
- Per il testo vigente dell'articolo 12, comma 2,
lettera c) del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si
rinvia alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2.- 5. Omissis.».
 
Art. 93

Personale proveniente da altri enti

1. L'Agenzia puo' avvalersi di personale in regime di distacco, comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, anche sulla base di apposite intese, proveniente da amministrazioni ed enti pubblici, organi costituzionali, autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la societa' e la borsa e la Banca d'Italia, dalle amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' da parte di una societa' a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Con provvedimento del Direttore generale sono definiti la disciplina applicabile e il relativo trattamento economico, integrativo o sostitutivo di quello gia' percepito nell'ente di provenienza, sulla base delle intese di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili derivanti dalle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge.

Note all'art. 93:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2009, n. 303, S.O. n. 245:
«Art. 1 (Principi di coordinamento e ambito di
riferimento). - 1. Le amministrazioni pubbliche concorrono
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e
i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le
conseguenti responsabilita'. Il concorso al perseguimento
di tali obiettivi si realizza secondo i principi
fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica.
2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in
materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche
si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti
indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del
comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a
decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a
fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto
del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre
2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 228, e successivi
aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo,
effettuati sulla base delle definizioni di cui agli
specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.
4. Le disposizioni recate dalla presente legge e dai
relativi decreti legislativi costituiscono principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai
sensi dell'articolo 117 della Costituzione e sono
finalizzate alla tutela dell'unita' economica della
Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo
comma, della Costituzione.
5. Le disposizioni della presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai
relativi statuti.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210:
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in
house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
dalle amministrazioni che esercitano su di esse il
controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo
se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad
eccezione di quella prescritta da norme di legge e che
avvenga in forme che non comportino controllo o potere di
veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla
societa' controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni
dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del
codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis,
primo comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente
articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'
sanare l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui
la stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei
rapporti con soggetti terzi, sciogliendo i relativi
rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti
diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci,
sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le
attivita' precedentemente affidate alla societa'
controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli
enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate
dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i
sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto
contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure
di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti
dalla stessa societa' controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'articolo 4. A seguito della cessazione degli
affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole
statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i
requisiti del controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente articolo sono
tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».
- Per il testo dell'articolo 18, comma 1 del citato
decreto-legge n. 82 del 2021, si rinvia alle note
all'articolo 92.
 
Art. 94

Impiego del personale del Ministero della difesa

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, il personale del Ministero della difesa puo' essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attivita' istituzionali previste dal decreto-legge.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, lettera e), del decreto-legge, i termini e le modalita' per l'impiego del personale di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Note all'art. 94:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera e)
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, si rinvia alle
note alle premesse.
 
Art. 95

Trattamento economico

1. Il trattamento economico del personale dell'Area manageriale e alte professionalita' e' pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nei corrispondenti segmenti ed e' costituito dalle seguenti voci:
a) stipendio (articolo 96);
b) indennita' di residenza (articolo 97);
c) indennita' di funzione (articolo 98);
d) assegno di reggenza (articolo 99);
e) assegno di sede estera (articolo 100);
f) premio di presenza (articolo 101);
g) gratifica (articolo 102);
h) assegno per il nucleo familiare (articolo 103);
i) maggiorazioni (articolo 104);
l) compenso per lavoro straordinario (articolo 107);
m) compensi (articolo 108).
2. Il trattamento economico del personale dell'Area operativa e' pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nella corrispondente Area ed e' costituito dalle seguenti voci:
a) stipendio (articolo 96);
b) indennita' di residenza (articolo 97);
c) assegno di sede estera (articolo 100);
d) premio di presenza (articolo 101);
e) assegno per il nucleo familiare (articolo 103);
f) premio individuale di produttivita' (articolo 104);
g) maggiorazioni (articolo 106);
h) compenso per lavoro straordinario (articolo 107);
i) compensi (articolo 108).
3. Ove non diversamente specificato, gli emolumenti sopra indicati sono stabiliti in misura annua.
4. In caso di assenza o aspettativa non retribuite o parzialmente retribuite ovvero ove sia irrogata una sanzione disciplinare di riduzione della retribuzione, le voci del trattamento economico indicate ai commi 1 e 2, salvo quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni regolamentari, sono corrisposte in misura proporzionale.
 
Art. 96

Stipendio - Inquadramento

1. Lo stipendio del personale dell'Area manageriale e alte professionalita' e' articolato in fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali, articolate in livelli economici pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia.
2. Lo stipendio del personale dell'Area operativa e' articolato in 2 fasce stipendiali, corrispondenti ai segmenti professionali di Assistente e Coordinatore, riportati nella tabella in allegato n. 1 al presente regolamento. Ciascuna fascia e' articolata in livelli economici commisurati al trattamento economico del personale della Banca d'Italia inquadrato nei gradi di:
a) Vice Assistente, Assistente e Assistente superiore, per il personale dell'Agenzia inquadrato nel segmento di Assistente;
b) Coadiutore, Coadiutore principale, per il personale dell'Agenzia inquadrato nel segmento di Coordinatore.
3. Con provvedimento del Direttore generale la tabella di cui al comma 2 viene aggiornata periodicamente al fine di garantirne la conformita' al trattamento economico del personale della Banca d'Italia.
4. All'atto dell'assunzione, al dipendente e' riconosciuto il livello economico, individuato nel bando di concorso, della fascia stipendiale corrispondente al segmento professionale di assunzione.
5. In occasione di avanzamenti di livello economico, al dipendente viene riconosciuto il livello economico immediatamente superiore della medesima fascia.
6. In occasione di avanzamenti di segmento professionale nell'Area manageriale e alte professionalita' e nell'Area operativa, al dipendente interessato viene riconosciuto il livello economico della nuova fascia di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio posseduto al momento della promozione, maggiorato di due livelli economici della fascia di provenienza.
7. In caso di passaggio dall'Area operativa all'Area manageriale e alte professionalita', ai dipendenti e' riconosciuto il livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito.
8. Ove, per effetto del superamento di concorso esterno, sia previsto l'inquadramento con uno stipendio inferiore a quello goduto, il dipendente:
a) ove gia' inquadrato nella fascia, mantiene il piu' elevato livello economico;
b) ove inquadrato in altra fascia, viene collocato nel livello economico di importo pari o quello di importo immediatamente superiore allo stipendio percepito.
 
Art. 97

Indennita' di residenza

1. L'indennita' di residenza e' pari a quella prevista per il personale della Banca d'Italia e si compone di:
a) parte percentuale, calcolata sullo stipendio;
b) «parte fissa - conviventi», spettante in base al numero di figli conviventi di eta' non superiore ai 21 anni o assolutamente e permanentemente inabili. Tale parte fissa e' maggiorata nell'ipotesi in cui il dipendente abbia il coniuge convivente e a carico.
2. Il passaggio da una misura all'altra della parte fissa, cosi' come la maggiorazione per il coniuge convivente e a carico, decorrono dal mese successivo a quello in cui si verificano mutamenti nei relativi presupposti di fatto.
3. Nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti dell'Agenzia, i figli conviventi sono considerati con riferimento soltanto a uno dei due dipendenti, sulla base di specifica indicazione dei dipendenti medesimi.
 
Art. 98

Indennita' di funzione

1. L'indennita' di funzione spettante al personale dell'Area manageriale e alte professionalita' e' pari a quella prevista per il personale dell'Area manageriale alte professionale della Banca d'Italia e si compone di:
a) parte base, riconosciuta a tutto il personale dell'Area, pari a una percentuale dello stipendio;
b) maggiorazione, erogata - nel mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento - nelle misure stabilite dall'Agenzia, ai dipendenti:
1) che ricoprono le posizioni di Capo e Vice Capo Servizio e Capo e Vice Capo Divisione;
2) che rivestano incarichi professionali rilevanti, aventi carattere di stabilita'.
2. L'anzidetta indennita' non compete durante i periodi di aspettativa retribuita.
 
Art. 99

Assegno di reggenza

1. Al dipendente cui sia affidata, ai sensi dell'articolo 6, la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento e' corrisposto un assegno di reggenza pari al 75% della differenza tra lo stipendio percepito nel segmento di appartenenza e quello che il dipendente stesso percepirebbe se conseguisse il passaggio al segmento professionale superiore.
 
Art. 100

Assegno di sede estera

1. Ai dipendenti assegnati all'estero presso organismi internazionali ovvero presso le Ambasciate e le Rappresentanze diplomatiche del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' riconosciuto un assegno di sede estera, secondo i criteri e le misure fissati dall'Agenzia. L'assegno puo' essere altresi' riconosciuto ai dipendenti distaccati presso altri enti e organismi all'estero.
 
Art. 101

Premio di presenza

1. Nell'aprile di ogni anno viene corrisposto al personale un premio di presenza in relazione alle presenze in servizio registrate nel corso dell'anno precedente.
2. Per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita' a tali giornate si somma, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, il numero di giornate intere ottenuto dividendo per 7,5 il totale delle ore lavorate al di fuori del normale orario nelle giornate feriali e feriali non lavorative, con l'esclusione delle prestazioni eccedenti eventualmente rese nelle ore notturne, nelle festivita' e nelle semifestivita'. Le ore lavorate nelle giornate di sabato sono conteggiate in misura doppia.
3. Il premio e' determinato secondo le seguenti misure percentuali dello stipendio e dell'eventuale assegno di reggenza spettanti nel mese di pagamento:
a) 0,028% da 1 a 226 giorni;
b) 0,045% da 227 a 241 giorni;
c) 0,100% da 242 a 315 giorni;
d) 0,180% da 316 giorni in poi.
4. Ai fini della liquidazione del premio di presenza, non si tiene conto delle assenze per: congedo ordinario; collocamento a disposizione; donazione di sangue; donazione di midollo osseo e di cellule staminali; infortunio o malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio; congedo di maternita' e di paternita' previsto dalle vigenti disposizioni di legge; congedo straordinario per festivita' soppresse e riduzione dell'orario di lavoro; adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 43; riposi compensativi; svolgimento di funzioni presso gli uffici elettorali in occasione di referendum popolari di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, elezioni politiche o amministrative o per il Parlamento europeo; espletamento delle funzioni di giudice popolare; attivita' di volontariato effettuata nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162, e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613; permessi, ai sensi dell'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104 del 1992; svolgimento delle funzioni di rappresentante per la sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; terapie salvavita e primo giorno di malattia conseguente all'effettuazione delle terapie.
5. Il premio non spetta ai dipendenti che, per l'anno precedente a quello di erogazione, abbiano ricevuto il giudizio di insufficienza, ovvero che, durante il medesimo anno, siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione.
6. Laddove sia irrogata la sanzione della riduzione della retribuzione, la quota del premio di presenza relativa al periodo per il quale e' operata la riduzione viene ridotta nella misura prevista dalla sanzione.

Note all'art. 101:
- Per i riferimenti della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo), si rinvia alle note
all'articolo 34.
- La legge 18 febbraio 1992, n. 162 (Provvedimenti per
i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e
speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni
di soccorso), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26
febbraio 1992, n. 47.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 613 (Regolamento recante norme
concernenti la partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attivita' di protezione civile), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1994, n.
259.
- Si riporta il testo dell'articolo 33, commi 3 e 6,
della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia
ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente,
pubblico o privato, che assiste persona con handicap in
situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il
secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i
genitori o il coniuge della persona con handicap in
situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque
anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto
da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa
persona con handicap in situazione di gravita'. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione
di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i
genitori, anche adottivi, che possono fruirne
alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare
assistenza nei confronti di piu' persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di
un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo
grado qualora i genitori o il coniuge della persona con
handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i 65
anni di eta' oppure siano anch'essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
«6. La persona handicappata maggiorenne in situazione
di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo
consenso.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n. 108.
 
Art. 102

Gratifica

1. Annualmente puo' essere corrisposta una gratifica secondo misure e criteri determinati con provvedimento del Direttore generale, sentito il Vice Direttore generale.
 
Art. 103

Assegno per il nucleo familiare

1. Ai dipendenti viene corrisposto l'assegno per il nucleo familiare nelle misure mensili e alle condizioni previste dalle norme di legge e dalle disposizioni applicative in materia.
 
Art. 104

Premio individuale di produttivita'

1. A tutto il personale dell'Area operativa che nel corso dell'anno non abbia riportato il giudizio di insufficiente e non sia incorso in sanzioni disciplinari piu' gravi della riduzione della retribuzione viene corrisposto, nel mese di novembre, un premio individuale di produttivita' nella misura del 50% di un quindicesimo dello stipendio.
2. Il premio viene erogato con riferimento all'inquadramento del dipendente nel mese di novembre di ciascun anno; nei confronti dei dipendenti assunti o cessati dal servizio nel corso dell'anno di erogazione il premio viene corrisposto in misura proporzionale al servizio prestato.
 
Art. 105
Assegno per mancata fruizione del congedo straordinario di cui
all'articolo 35

1. Qualora il congedo straordinario per festivita' soppresse non sia stato fruito nel corso dell'anno, nel mese di aprile dell'anno successivo al dipendente e' corrisposto un assegno commisurato al periodo di congedo spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale assegno, vengono presi in considerazione i criteri di cui all'articolo 110 e l'inquadramento dell'interessato al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
 
Art. 106
Maggiorazioni per prestazioni su turni nell'arco orario 22.00-6.00 e
per prestazioni nel giorno di riposo settimanale
1. Ai dipendenti che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, siano chiamati a prestare la loro ordinaria attivita' lavorativa in ore comprese nell'arco orario dalle 22.00 alle 6.00 e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari al 6% dello stipendio diviso per 360. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.
2. Ai dipendenti che siano eccezionalmente chiamati a prestare la loro attivita' lavorativa nel corso della giornata destinata al proprio riposo settimanale e' riconosciuta, per ogni ora di prestazione, una maggiorazione pari allo stipendio diviso per 1928 e moltiplicato per 1,44. Per le eventuali frazioni di ora detta maggiorazione e' corrisposta in misura proporzionale.
 
Art. 107

Compenso per lavoro straordinario

1. Per le prestazioni fornite in giorni lavorativi oltre l'orario settimanale di lavoro il personale dell'Area operativa ha titolo ad un compenso ragguagliato ad ora, che e' calcolato sulla base delle seguenti voci: stipendio, indennita' di residenza parte percentuale. L'importo totale cosi' determinato viene maggiorato del 25% e diviso per 1928.
2. Per le prestazioni fornite dal personale dell'Area operativa nelle giornate feriali non lavorative di cui all'articolo 32, il compenso di cui al comma 1 viene maggiorato del 4%.
3. Ai dipendenti chiamati a prestare attivita' lavorativa: nelle giornate di festivita' infrasettimanale; nei giorni semifestivi oltre la durata prevista dall'articolo 32, comma 2; nell'arco di tempo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, eccetto che per i turni ai sensi dell'articolo 24, ovvero oltre la durata dell'orario teorico medio giornaliero di lavoro nella giornata di riposo settimanale di cui all'articolo 35, viene corrisposto un compenso orario calcolato:
a) dividendo per 1928 l'importo complessivo annuo, maggiorato del 25%, delle seguenti voci: stipendio, assegno di reggenza, indennita' di funzione parte base, indennita' di residenza parte percentuale;
b) maggiorando l'importo cosi' determinato secondo le seguenti percentuali:
1) 50% per le ore nell'arco 22.00-6.00;
2) 60% per le festivita' infrasettimanali, per le prestazioni rese oltre la durata prevista dall'articolo 32, comma 2; nei giorni semifestivi e nella giornata di riposo settimanale.
 
Art. 108

Compensi

1. Per l'espletamento di specifici compiti o in relazione a particolari situazioni di lavoro sono riconosciuti, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto, i seguenti speciali compensi, pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia:
a) compenso per i dipendenti addetti alle articolazioni di pronta reazione. Spetta al personale addetto alle articolazioni di pronta reazione individuate dal Direttore generale, in considerazione delle particolari modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa (necessita' di presidio continuativo delle strutture, ecc.);
b) compenso per sfalsamento dell'orario di lavoro. Spetta al personale che anticipi o posticipi l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero ai sensi dell'articolo 24, comma 3;
c) compenso per turno. Spetta, per ciascun turno interamente ed effettivamente svolto, al personale che, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, presti la propria attivita' lavorativa sulla base di turni. Ai fini dell'attribuzione di tale compenso, il turno si intende interamente ed effettivamente svolto anche in caso di fruizione di permesso, purche' di durata non superiore a un'ora e non collocato in testa o in coda al turno stesso;
d) compenso per reperibilita'. Spetta, per ciascun turno, al personale per il quale sia stato stabilito, ai sensi dell'articolo 29, un obbligo di pronta reperibilita'.
 
Art. 109

Modalita' di erogazione delle competenze

1. Gli emolumenti sono corrisposti posticipatamente.
2. A valere sugli emolumenti stabiliti in misura annua, vengono erogati nell'anno importi mensili; nel mese di dicembre e' erogata una tredicesima mensilita' dello stipendio e dell'assegno di reggenza.
3. Gli emolumenti sono determinati, salvo specifiche previsioni, sulla base dell'inquadramento in essere alla fine del mese di riferimento.
4. Il trattamento economico del personale decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni e la corresponsione dell'importo mensile della retribuzione relativo al mese di inizio delle prestazioni viene effettuata entro il mese successivo.
5. Il personale che cessa dal servizio ha titolo alle competenze fino all'ultimo giorno di servizio prestato. Per il personale deceduto vengono attribuite, per la restante parte del mese in cui e' avvenuta la cessazione dal servizio, le seguenti voci del trattamento economico: stipendio, indennita' di residenza, assegno di reggenza, indennita' di funzione parte base, assegno per il nucleo familiare.
6. Il conguaglio fra quanto percepito e le spettanze fino alla data di cessazione dal servizio viene di norma effettuato nel bimestre successivo al mese di cessazione, anche per gli emolumenti la cui corresponsione sarebbe prevista in un momento successivo.
 
Art. 110

Trattamento economico giornaliero e orario

1. Ferme restando le modalita' di liquidazione delle competenze di cui all'articolo 109, nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico giornaliero, ivi comprese le trattenute conseguenti ad astensioni dal lavoro, lo stesso viene quantificato nella misura di un trecentosessantesimo degli importi delle seguenti voci: stipendio ed indennita' di residenza parte percentuale, nonche', per i soli dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalita', anche l'indennita' di funzione parte base e l'assegno di reggenza.
2. Nei casi in cui ha rilievo la determinazione del trattamento economico orario, quest'ultimo viene quantificato nella misura indicata al precedente comma, divisa per 7,5. Per eventuali frazioni di ora sono calcolate quote proporzionali del trattamento economico orario.
 
Art. 111

Trattamento di missione

1. Al personale inviato in missione, in localita' distanti non meno di 25 chilometri e al di fuori della propria residenza di servizio, intendendosi per tale il Comune sede di lavoro, competono:
a) la fruizione dei servizi di viaggio messi a disposizione dall'Agenzia e/o il rimborso di eventuali ulteriori spese di viaggio sostenute dal dipendente;
b) la fruizione dei servizi di alloggio messi a disposizione dall'Agenzia;
c) la diaria per i giorni di espletamento dell'incarico, limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi.
2. La limitazione di 25 chilometri di cui al comma precedente non trova applicazione in ipotesi di missione disposte per accertamenti ispettivi espletati fuori dalla propria residenza di servizio.
3. Al dipendente cui sia affidata la responsabilita' di posizioni organizzative proprie di segmenti professionali superiori a quello di inquadramento compete, in caso di missioni fuori sede, il trattamento previsto per il segmento superiore.
4. Il personale inquadrato nei segmenti professionali fino a Consigliere che, in gruppo con elementi inquadrati in un segmento superiore, e' inviato in missione per assolvere incarichi ispettivi o di rappresentanza, ovvero per svolgere, su chiamata dell'Autorita' Giudiziaria, perizie o altri adempimenti di giustizia, ha titolo al trattamento di missione previsto per il segmento professionale immediatamente superiore.
5. Al dipendente che, per motivi comunque inerenti alle sue prestazioni di lavoro, sia citato come testimone ovvero sia chiamato ad assumere incarichi di perizia o di consulenza tecnica compete - ove debba recarsi fuori residenza - il trattamento di missione.
6. I servizi di viaggio e di alloggio utilizzati dal dipendente inviato in missione sono messi a disposizione dall'Agenzia tramite un'agenzia di viaggi, ovvero altro operatore del settore, appositamente selezionata. Qualora per circostanze eccezionali tali servizi non siano forniti dall'agenzia di viaggi, ovvero da altro operatore del settore, il dipendente ha titolo al rimborso, secondo i criteri e le modalita' fissati nella presente disciplina, delle spese sostenute, dietro presentazione della relativa documentazione.
7. Con disposizione del Direttore generale sono indicati, anche in relazione alla distanza della localita' di missione e alla durata della stessa, le condizioni e i criteri per il pernottamento fuori residenza, il rientro giornaliero in residenza, l'uso dei diversi mezzi di trasporto (treno, aereo, altri mezzi pubblici di linea, mezzo proprio, ecc.) e la fruizione dei servizi di alloggio.
 
Art. 112

Diarie

1. Limitatamente alle missioni all'estero, nonche' a quelle in territorio nazionale di durata superiore a cinque giorni lavorativi, la diaria compete per ciascuno dei giorni impegnati in attivita' lavorativa fuori dalla residenza di servizio. Per le missioni in Italia, gli importi giornalieri della diaria sono pari a quelli previsti per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente. Per le missioni all'estero, gli importi stabiliti per le missioni nazionali sono rideterminati nelle misure previste per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.
2. La diaria compete anche per i giorni festivi e non lavorativi compresi in un unico periodo di missione, qualora la missione stessa comporti il pernottamento ai sensi delle disposizioni emanate dal Direttore generale e il dipendente dichiari di non aver interrotto la missione in tali giornate.
3. Per i dipendenti incaricati di ispezioni, per gli elementi chiamati dall'Autorita' Giudiziaria per perizie ovvero per altri adempimenti di giustizia, ciascuna diaria e' maggiorata di un importi pari a quello previsto per il personale della Banca d'Italia inquadrato nel segmento corrispondente.
 
Art. 113

Rimborsi spese

1. Per ogni tipologia di missione di durata pari o inferiore a cinque giorni lavorativi, svolta nel territorio nazionale, al personale viene riconosciuto - in luogo del trattamento di diaria - il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della missione, fermo restando l'obbligo di avvalersi dei servizi di viaggio e alloggio messi a disposizione dall'Agenzia.
2. Il personale inviato in missione all'estero, ovvero in Italia per una missione di durata superiore a cinque giorni lavorativi, che ne faccia richiesta puo' essere autorizzato a fruire del medesimo regime di rimborso delle spese, in luogo del trattamento di diaria.
3. Ai fini dell'applicazione del regime del rimborso spese, le spese di vitto sono ammesse a rimborso nei limiti e secondo le modalita' previste dal regolamento della Banca d'Italia.
 
Art. 114

Trattamento spettante al personale trasferito

1. Al personale trasferito d'ufficio ad altra residenza di servizio compete il trattamento di trasferimento previsto per il personale della Banca d'Italia.
 
Art. 115

Norme applicabili al Direttore generale
e al Vice Direttore generale dell'Agenzia

1. Ai sensi degli articoli 5, comma 6, e 6, comma 6, del regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge, il trattamento economico del Direttore generale e del Vice Direttore generale dell'Agenzia e' definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne prevede l'equiparazione, sulla base delle funzioni svolte e dei livelli di responsabilita' rivestiti, a quello in godimento da parte, rispettivamente, del Direttore generale e del Vice Direttore generale della Banca d'Italia.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, al Direttore generale e al Vice Direttore generale dell'Agenzia si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 111, 113, nonche' 126.

Note all'art. 115:
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 1, del
citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 6 (Organizzazione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale). - 1. L'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito
regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione
fino ad un numero massimo di otto uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero massimo di
trenta articolazioni di livello dirigenziale non generale
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia
ai sensi dell'articolo 18, comma 1.
2. - 3. Omissis.».
 
Art. 116

Inquadramento una tantum nel ruolo dell'Agenzia

1. Ai fini della tutela delle informazioni rientranti nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 aprile 2008, l'inquadramento una tantum del personale di cui all'articolo 17, comma 8, lettera a), del decreto-legge, e' effettuato, secondo i termini di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto-legge, da una Commissione ad hoc presieduta dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 2007, n. 124, composta dal Direttore generale e dal Vice Direttore generale dell'ACN e assistita, con funzione di Segretario, dal Responsabile della funzione risorse umane dell'Agenzia.
2. L'inquadramento in ciascuno dei segmenti di cui agli articoli 2 e 3, e nei corrispondenti livelli economici, e' effettuato, ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 17, comma 9, del decreto-legge, tenendo conto della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestite quali risultano dalle informazioni di servizio inerenti l'attivita' lavorativa svolta nell'ambito degli Organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007.
3. Rientrano tra le informazioni di cui al comma 2, in particolare, quelle relative all'assunzione, ai titoli di studio posseduti, alle competenze professionali maturate, all'anzianita' di servizio, al grado rivestito, alle funzioni svolte e agli incarichi ricoperti, alle progressioni di carriera ed eventuali premi e riconoscimenti per meriti inerenti al servizio, nonche' ogni altra informazione utile a definire l'inquadramento.
4. Al fine di favorire il corretto avvio dell'operativita' dell'Agenzia, in particolare nella fase della sua strutturazione iniziale, nonche' di garantirne la necessaria stabilita' e autonomia tecnica, in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), e 5, comma 3, del decreto-legge, i soggetti nominati direttore generale e vice direttore generale dell'Agenzia sono inquadrati, previo consenso, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge, nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge, tra le figure di dirigenza generale nel segmento professionale corrispondente al livello dirigenziale generale, ricoprendo due delle otto posizioni previste dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 18 del decreto-legge. Contestualmente, cessano dall'appartenenza alle amministrazioni ed enti di provenienza. Il Direttore generale in quanto organo dell'Agenzia e' posto, per la durata del mandato, in posizione di fuori ruolo e la relativa posizione resta conseguentemente indisponibile per la durata dell'incarico.

Note all'art. 116:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 aprile 2008 (Criteri per l'individuazione delle notizie,
delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle
attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato), e' pubblicato nella Gazzetta.
Ufficiale 16 aprile 2008, n. 90.
- Per il testo degli artt. 12 e 17 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, si rinvia alle note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 6 e 7, della
legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187:
«Art. 3 (Autorita' delegata). - 1. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, ove lo ritenga opportuno, puo'
delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite in via
esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita'
delegata".
1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare
funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle ad essa
delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma
della presente legge e in materia di cybersicurezza.
2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e'
costantemente informato dall'Autorita' delegata sulle
modalita' di esercizio delle funzioni delegate e, fermo
restando il potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento
avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, non e' richiesto il parere del
Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di
cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio.».
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per
la sicurezza, verificando altresi' i risultati delle
attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la
competenza dei predetti servizi relativamente alle
attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con i
servizi di sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i
rapporti provenienti dai servizi di informazione per la
sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle
amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca
operativa, elabora analisi strategiche o relative a
particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni,
sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE
e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui
all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle informazioni e
dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma,
coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate a
rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza
informatica nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano
di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
sulla loro corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione
della cultura della sicurezza e la comunicazione
istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione
unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le
modalita' definite dal regolamento di cui al comma 1 del
medesimo articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
118-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge, qualora le
informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi
delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo,
siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le
stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale, possono essere acquisite solo
previo nulla osta della autorita' giudiziaria competente.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile con successivi provvedimenti
per una durata complessiva massima di ulteriori quattro
anni. Per quanto previsto dalla presente legge, il
direttore del DIS e' il diretto referente del Presidente
del Consiglio dei ministri e dell'Autorita' delegata, ove
istituita, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5,
e dall'articolo 7, comma 5, ed e' gerarchicamente e
funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente
del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia
di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE
sono disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero
soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali
operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che la
stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A
tal fine il direttore generale del DIS provvede ad
assicurare le necessarie forme di coordinamento e di
raccordo informativo, anche al fine di evitare
sovrapposizioni funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita'
il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
il Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile con successivi provvedimenti per una durata
complessiva massima di ulteriori quattro anni.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI
sono disciplinati con apposito regolamento.».
- Per il testo degli articoli 2 e 5 del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82 si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del citato
decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82:
«Art. 18 (Disposizioni finanziarie). - 1. Per
l'attuazione degli articoli da 5 a 7 e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito capitolo con una dotazione di
2.000.000 di euro per l'anno 2021, 41.000.000 di euro per
l'anno 2022, 70.000.000 di euro per l'anno 2023, 84.000.000
di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di euro per l'anno
2025, 110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000 di
euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le risorse iscritte sui bilanci delle
amministrazioni interessate, correlate alle funzioni
ridefinite ai sensi del presente decreto a decorrere
dall'inizio del funzionamento dell'Agenzia di cui
all'articolo 5, sono accertate, anche in conto residui, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri responsabili, e portate ad
incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato e
successiva riassegnazione alla spesa.
4. I proventi di cui all'articolo 11, comma 2, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnati al capitolo di cui al comma 1 del presente
articolo.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle
disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni
di bilancio.».
 
Art. 117

Computo del periodo di servizio

1. Per il personale di cui all'articolo 116, ai fini di cui agli articoli 33, comma 1, e 40, comma 4, si computa anche il periodo di servizio presso l'Amministrazione di provenienza. Per il predetto personale il periodo di congedo ordinario eventualmente non goduto nel 2021 puo' essere fruito nel corso del 2022.
 
Art. 118

Avvio del sistema di valutazione

1. Il sistema di valutazione prende avvio il 1° marzo 2022. La valutazione 2022 e' effettuata per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2022.
 
Art. 119

Avvio del sistema di passaggi di livello e di segmento

1. Il sistema di passaggi di livello economico e di segmento professionale prende avvio nella sessione 2023.
 
Art. 120

Maturazione dei requisiti per i passaggi
di segmento professionale

1. Per il passaggio al segmento professionale di Direttore, il requisito del conseguimento di almeno 3 livelli nel segmento professionale di Consigliere si considera maturato integralmente dal personale reinquadrato di cui all'articolo 116.
 
Art. 121

Mobilita'

1. In via transitoria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, le posizioni di Capo Servizio e di Capo Divisione attribuite nel 2021 e nel 2022, in connessione con la prima attivazione del Servizio o della Divisione, hanno una durata di cinque anni, prorogabile di altri due.
2. Il sistema di attribuzione delle posizioni manageriali tramite «vacancy» prende avvio nella sessione 2027 salvo che, in relazione alla stabilita' dell'assetto dimensionale raggiunto dall'Agenzia, il Direttore generale ne disponga l'avvio anticipato.
3. Il sistema di mobilita' professionale tramite «job posting» prende avvio nella sessione 2023.
 
Art. 122

Unioni civili

1. Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, al coniuge e' equiparata la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
 
Art. 123

Parita' di genere

1. L'applicazione della disciplina di cui al presente regolamento deve essere orientata ad assicurare il rispetto del principio della parita' di genere.
 
Art. 124

Disposizioni oggetto di negoziazione

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera m), del decreto-legge, e tenuto conto che per il personale di ruolo e' previsto un trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia sulla scorta della equiparabilita' delle funzioni svolte e del livello di responsabilita' rivestito, possono essere oggetto di revisione per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale, compatibilmente alle esigenze di funzionamento dell'Agenzia e alle funzioni di tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico, le disposizioni contenute nel presente regolamento in materia di:
a) articolazione dell'orario di lavoro, di cui agli articoli da 19 a 32;
b) tipologie e criteri per la concessione di congedi e aspettative, di cui agli articoli da 33 a 48;
c) modalita' per la formazione professionale, di cui all'articolo 49.
2. Potra' altresi' essere oggetto di negoziazione il sistema di welfare aziendale.

Note all'art. 124:
- Per il testo dell'articolo 12, comma 2, lettera m)
del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note
alle premesse.
 
Art. 125

Trattamento previdenziale

1. Il personale dell'Agenzia accede a forme di trattamento previdenziale complementare in linea con quello previsto in Banca d'Italia.
2. Il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del decreto-legge, proveniente dall'organismo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dalle forze armate, dalle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ovvero da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e inquadrato nel ruolo del personale dell'Agenzia entro il 30 giugno 2022, puo' presentare opzione per il mantenimento del regime pensionistico gia' costituito nelle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria esistenti e del trattamento previdenziale dei fondi per i trattamenti di fine servizio della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica esistenti nelle amministrazioni di provenienza.
3. Per il personale optante, la retribuzione pensionabile utile ai fini dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' costituita dalle seguenti voci retributive di cui all'articolo 95:
a) comma 1, lettere da a) a g) e da i) a m), per il personale dell'Area manageriale e alte professionalita';
b) comma 2, lettere da a) a d) e da f) a i), per il personale dell'Area operativa.
4. Le voci di cui al comma 3 concorrono anche ai fini della determinazione della base retributiva del trattamento di fine servizio ai sensi degli articoli 3 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
5. L'opzione di cui al comma 2 deve essere esercitata entro nove mesi dalla data dell'immissione nel ruolo del personale dell'Agenzia.

Note all'art. 125:
- Per il testo dell'articolo 17 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82 si rinvia alle note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 4 della legge 3 agosto
2007, n. 124 si rinvia alle note all'articolo 116.
- Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge 1°
aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.:
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
3. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3
della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, S.O. n. 137:
«Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente
all'importo relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento
alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa
vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine
resta confermata in via transitoria, anche per quanto
concerne il periodo di riferimento per la determinazione
della retribuzione pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo alle
anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1°
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 e dell'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 marzo 1974, n. 71:
«Art. 3 (Indennita' spettante al dipendente). -
L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e
militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale
previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi
dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla
indennita' di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione
al Fondo.
L'indennita' e' pari a tanti dodicesimi della base
contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di
servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute
nel successivo capo III.
Per la determinazione della base contributiva, ai
fini dell'applicazione del comma precedente, si considera
l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione
integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli
assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale
civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che
effettui passaggi di qualifica, di carriera o di
amministrazione senza soluzione di continuita', e che
comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto
al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennita' di buonuscita
commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.».
«Art. 38 (Base contributiva). - La base contributiva
e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi
concernenti il trattamento economico del personale iscritto
al Fondo, nonche' dei seguenti assegni:
indennita' di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30
giugno 1972, n. 748;
assegno perequativo previsto dalla legge 15
novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e
non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16
novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di
ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per
i servizi telefonici;
assegno annuo previsto dall'art. 12 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella
legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante
delle universita' e degli istituti di istruzione
universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato;
assegno annuo previsto dall'art. 12, legge 30
luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica;
assegno perequativo previsto dall'art. 1 della
legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado
inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per
i sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale attribuito, nel caso di passaggio
di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai
dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a
costituire la base contributiva, superiore a quello
spettante nella nuova qualifica.
Concorrono altresi' a costituire la base contributiva
gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili
ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari categorie di personale, per le quali
non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della
retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in
linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la
commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto
con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri
interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla
retribuzione complessiva di similari categorie di
dipendenti statali.».
 
Art. 126

Assistenza sanitaria

1. Le condizioni di assistenza sanitaria del personale dell'Agenzia vengono stabilite con provvedimento del Direttore generale sulla base di quelle previste per il personale della Banca d'Italia, ivi incluso il termine iniziale di decorrenza della nuova polizza.
 
Art. 127

Servizio mensa

1. Con provvedimento del Direttore generale vengono stabilite le condizioni, ivi compresa la decorrenza, per poter fruire del servizio mensa, ove istituito, ovvero del ticket restaurant sostitutivo, il cui ammontare e' corrispondente a quello previsto in Banca d'Italia.
 
Art. 128

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, e in quanto applicabili, valgono le norme riguardanti lo stato giuridico dei dipendenti della Banca d'Italia e, in quanto necessario per le specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'Agenzia e in quanto compatibili, quelle relative agli impiegati dello Stato di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001.
2. Nel presente regolamento, i rinvii a istituti previsti per il personale della Banca d'Italia si intendono riferiti a quelli vigenti e ai successivi aggiornamenti.

Note all'art. 128:
- Per i riferimenti del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si rinvia alle note all'articolo 125.
 
Art. 129

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 3023