Gazzetta n. 307 del 28 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 25 novembre 2021
Modalita' attuative per la compensazione dei danni subiti a causa dell'emergenza da COVID-19 dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 107, comma 2, lettera b, il quale stabilisce che «Sono compatibili con il mercato interno [...] gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali» e l'art. 108 circa le competenze della Commissione europea in materia;
Visto il regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 41 relativo alle attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili);
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)»;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione dell'art. 3, commi 6-bis e 6-ter, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto l'art. 1, commi da 714 a 719, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto, in particolare, il comma 715 del citato art. 1, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili) un fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzato a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza da COVID-19, con compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali per complessivi 450 milioni di euro e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra per un totale di 50 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», abrogato dall'art. 1, comma 3, della legge 29 gennaio 2021, n. 6;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 73, commi 2 e 3, che incrementa di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo di cui all'art. 1, comma 715, della citata legge n. 178 del 2020, prevedendo ulteriori 285 milioni di euro per i gestori aeroportuali e ulteriori 15 milioni di euro per i prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021 con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
Visti i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, 12 marzo 2020, n. 112, 14 marzo 2020, n. 117, 16 marzo 2020, n. 118, 17 marzo 2020, n. 120, 18 marzo 2020, n. 122, 24 marzo 2020, n. 127, 29 aprile 2020, n. 183, 5 maggio 2020, n. 194, 17 maggio 2020, n. 207, 2 giugno 2020, n. 227, 4 giugno 2020, n. 231, 14 giugno 2020, n. 245, che, in conformita' ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, hanno disposto, tra l'altro, limitazioni all'apertura degli aeroporti nazionali e ai servizi di trasporto aereo, nonche' obblighi agli utenti, agli equipaggi e ai vettori;
Viste le ordinanze del Ministro della salute, susseguitesi dal 30 giugno 2020, concernenti misure urgenti in materia di contenimento, gestione e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 112 final del 13 marzo 2020 «Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19» ed, in particolare, l'allegato 3 - Aiuti di Stato, sezione «Aiuti destinati a compensare le imprese per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia di COVID-19»;
Viste le ulteriori comunicazioni della Commissione europea UE 2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020 e C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 di modifica di tale Quadro;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 222 final dell'8 maggio 2020 «Seconda valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2020) 399 final dell'11 giugno 2020 «Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE»;
Considerato che il comma 716 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel fissare alcuni criteri di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 715, impone di tener conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonche', al fine di evitare sovracompensazioni, dei minori costi sostenuti e dell'eventuale erogazione di misure di contribuzione pubblica o privata, a qualsiasi titolo erogata, in ragione dell'emergenza da COVID-19;
Considerato che il comma 717 del medesimo art. 1 sancisce che il contributo puo' essere riconosciuto sino a copertura integrale del pregiudizio subito, determinato nel rispetto dei criteri di cui al suddetto comma 716, fermo restando che, in caso di insufficienza delle risorse, si procede alla rideterminazione proporzionale della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa, comunque nel limite massimo del 20 per cento delle risorse stanziate ai sensi del comma 715;
Considerato che, per le modalita' attuative nonche' per i criteri di determinazione e di erogazione del contributo, il suddetto art. 1, comma 718, rinvia ad uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che e' reso entro sette giorni dalla richiesta, decorsi i quali si prescinde dall'acquisizione dello stesso;
Viste le note del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del 28 ottobre 2021, n. 39343 e n. 39344, con le quali lo schema di decreto e' stato trasmesso ai Presidenti del Senato e della Camera per l'acquisizione del prescritto parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 718, della legge n. 178 del 2020;
Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari espressi in data 10 novembre 2021;
Vista la condizione posta dal parere della IX Commissione della Camera e valutato che, per il soddisfacimento della stessa, risulta necessario un eventuale intervento di carattere normativo successivo all'emanazione ed attuazione del presente decreto;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata in data 12 maggio 2021, modificata il 12 luglio 2021, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri della misura di aiuto oggetto del presente decreto;
Vista la decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021, con la quale la Commissione europea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'attuazione della misura di cui all'art. 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, come incrementata dall'art. 73 del decreto-legge n. 73 del 2021, oggetto del presente decreto, limitatamente al periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2020/14 luglio 2020 e ha impartito al punto 2.7 specifiche indicazioni sulla metodologia da utilizzare per la determinazione del danno ristorabile;
Ritenuto necessario definire le modalita' attuative e i criteri di determinazione e di erogazione del contributo nel rispetto dei limiti e delle indicazioni di cui alla richiamata decisione della Commissione europea;
Atteso che, all'esito di successive decisioni autorizzative della Commissione europea e nei limiti delle risorse disponibili, i periodi non coperti dal presente provvedimento, comunque compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, potranno essere oggetto di distinte misure attuative;

Decreta:

Art. 1

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono presentare domanda di accesso al fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73:
a) i gestori aeroportuali che, alla data di entrata in vigore del citato art. 1, comma 715, erano in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile (ENAC);
b) i prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra che, alla data di entrata in vigore del citato art. 1, comma 715, erano in possesso del prescritto certificato in corso di validita' rilasciato dall'ENAC.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 715, lettere a) e b), della legge n. 178 del 2020 e dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, l'accesso al fondo e' consentito sino alla concorrenza di 735 milioni di euro per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) e sino a 65 milioni di euro per i soggetti di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3. I soggetti che rientrano in entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 presentano una sola domanda di ristoro dei danni complessivamente subiti, accedendo alla quota parte del fondo associata alla categoria relativa all'attivita' prevalentemente svolta.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B.1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B.2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Compensazione dei danni subiti

1. Ai fini del presente decreto, per danno subito come conseguenza diretta dell'evento eccezionale dell'epidemia da COVID-19 si intende, sulla base dei criteri individuati dall'art. 1, comma 716, della legge n. 178 del 2020 e nel rispetto della metodologia costantemente seguita nella prassi della Commissione europea in applicazione dell'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la riduzione, direttamente imputabile all'emergenza epidemiologica, dei ricavi relativi ai servizi aeronautici e a quelli non aeronautici funzionali all'attivita' aeroportuale, registrata nell'arco temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2020/14 luglio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019, determinata anche in ragione dei costi aggiuntivi per far fronte all'emergenza da COVID-19, al netto dei costi cessanti e dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati e di altre misure di sostegno di natura pubblica.
2. Il danno e' calcolato, per ciascun soggetto beneficiario, mettendo a confronto le voci mensili di costo e ricavo, di cui agli allegati B.1 e B.2 del presente decreto, per come rilevate dalle scritture contabili del medesimo soggetto e che concorrono alla formazione dell'EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortisation), del periodo 1° marzo 2020 - 30 giugno 2020 per i beneficiari per i quali e' stata prevista la ripresa delle attivita' a partire dal 3 o dal 14 giugno 2020 e del periodo 1° marzo 2020 - 14 luglio 2020 per i beneficiari per i quali e' stata prevista la ripresa delle attivita' a partire dal 15 luglio 2020, con le medesime voci contabili degli stessi periodi del 2019, tenuto conto della concreta sussistenza, ai fini della determinazione del danno subito, del nesso di causalita' diretta con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c). Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno. A fronte di eventuali importi derivanti da tali fonti, non esclusi dal ristoro di cui al presente decreto e successivamente percepiti dai beneficiari, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari procede al recupero delle corrispondenti somme, maggiorate degli interessi, ai sensi all'art. 6, comma 4.
3. Il danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020, per ciascun beneficiario di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e' calcolato applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio 2020 la quota parte (percentuale) del differenziale del numero di passeggeri giornalieri registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019 e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base mensile, come da formula seguente:
danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio 2019 - EBITDA luglio 2020) x (passeggeri dal 1° al 14 luglio 2019 - passeggeri dal 1° al 14 luglio 2020) / (passeggeri luglio 2019 - passeggeri luglio 2020).
4. Il danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020, per ciascun beneficiario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e' calcolato applicando al delta EBITDA mensile tra luglio 2019 e luglio 2020 la quota parte (percentuale) del differenziale del numero giornaliero di movimenti aerei registrati nei periodi 1° - 14 luglio negli anni 2019 e 2020 rispetto al medesimo differenziale calcolato su base mensile, come da formula seguente:
danno nel periodo dal 1° al 14 luglio 2020 = (EBITDA luglio 2019 - EBITDA luglio 2020) x (movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2019 - movimenti aerei dal 1° al 14 luglio 2020) / (movimenti aerei luglio 2019 - movimenti aerei luglio 2020).
5. Nell'applicazione della metodologia di cui al presente articolo, da operarsi nel rispetto della decisione positiva C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021 della Commissione europea, e' garantita la conformita' ai principi contabili comunemente utilizzati per la formulazione dell'EBITDA, nei limiti e per quanto applicabili ai soggetti richiedenti.
6. Per i beneficiari che svolgono attivita' in qualita' di gestori aeroportuali o prestatori di servizi di assistenza a terra in piu' aeroporti, il danno e' calcolato come somma dei danni relativi a ciascun aeroporto, cosi' come risultanti dalle voci delle rispettive scritture contabili concorrenti alla formazione dell'EBITDA.
7. In ogni caso e' esclusa qualsiasi sovracompensazione del danno subito.
8. Sono esclusi dal beneficio i soggetti che rientrano nelle previsioni dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, ossia che abbiano ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.
 
Art. 3

Oggetto della domanda

1. La domanda di cui all'art. 1, a pena di inammissibilita', deve:
a) essere redatta in conformita' al modello di cui all'allegato A del presente decreto;
b) indicare, per il periodo di riferimento della misura, i dati di traffico mensili e quelli giornalieri per il solo periodo dal 1° al 14 luglio, nonche' i dati analitici mensili, distinti per singola voce di ricavo e di costo, in conformita' al modello di cui all'allegato B.1 per quanto riguarda i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e all'allegato B.2 per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) essere corredata da una relazione di un esperto indipendente che attesti, secondo la legislazione vigente, la veridicita', la correttezza e la riconciliabilita' dei dati riportati nei citati allegati B.1 e B.2 alle scritture contabili, la sussistenza del nesso di causalita' diretta tra le singole voci indicate ai fini della determinazione del danno subito e l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la corretta applicazione della metodologia e dei criteri di cui all'art. 2, nonche' quanto previsto al comma 3. L'esperto, che puo' essere anche un revisore legale o una societa' di revisione contabile purche' diverso dal soggetto certificatore del bilancio di esercizio dei richiedenti, dichiara nella relazione la sussistenza della condizione di indipendenza rispetto alla societa' istante;
d) recare l'assunzione di impegno a dare comunicazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari e all'ENAC delle eventuali somme ricevute o comunque riconosciute a titolo di ristoro in un momento successivo alla presentazione della domanda;
e) recare la dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
1) l'assenza di responsabilita' nella causazione del danno da compensare, ai sensi degli articoli 1175 e 1227 del codice civile;
2) gli eventuali importi gia' percepiti o che si prevede di percepire, con riferimento ad altre misure di sostegno di natura pubblica nel contesto dell'epidemia da COVID- 19, con l'indicazione dei costi ammissibili coperti;
3) l'eventuale appartenenza a un gruppo di aziende o a una holding che abbiano gia' ricevuto o prevedano di percepire altre misure di sostegno di cui al punto 2;
4) l'eventuale configurazione quale societa' capogruppo di un'azienda controllata che abbia gia' ricevuto o preveda di percepire altre misure di sostegno cui al punto 2;
5) gli eventuali importi percepiti da assicurazioni o a seguito di contenziosi o arbitrati per il ristoro dello stesso danno;
6) la mancata fruizione, alla data di presentazione della domanda, di altre forme di ristoro per gli stessi danni eligibili;
7) la veridicita' dei dati di traffico, di ricavo e di costo di cui all'allegato B.1 o all'allegato B.2 del presente decreto.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente il contributo svolga attivita' in qualita' di gestore aeroportuale o prestatore di servizi di assistenza a terra in piu' aeroporti, i dati di cui al comma 1, lettera b) sono indicati distintamente per ciascun aeroporto.
3. L'esperto indipendente di cui al comma 1, lettera c), attesta l'assenza di duplicazioni nella compensazione del danno, nonche' il rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, qualora ricorrano uno o piu' dei seguenti casi, con riferimento al soggetto richiedente il contributo: lo stesso espleti attivita' come gestore aeroportuale e prestatore di servizi di assistenza a terra, operi su piu' aeroporti, si avvalga di una societa' partecipata o controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero sia una societa' partecipata o controllata.
 
Art. 4

Modalita' di presentazione della domanda

1. Le domande di cui all'art. 1, trasmesse esclusivamente via PEC, sono inviate contestualmente al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Dipartimento per la mobilita' sostenibile - Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, all'indirizzo di posta elettronica dg.ta@pec.mit.gov.it e all'ENAC, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.enac.gov.it entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La domanda conserva validita' anche nel caso di rimodulazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020 e all'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
 
Art. 5

Istruttoria e pagamento

1. L'ENAC cura l'istruttoria delle domande presentate e comunica alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, entro e non oltre settanta giorni dal termine per la presentazione delle stesse, l'esito di tale istruttoria e l'esatto importo, per ciascun richiedente, del danno risarcibile e del contributo effettivamente spettante, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 717, della legge n. 178 del 2020 e che le eventuali minori somme erogate in favore dei singoli beneficiari in ragione del limite del 20% della disponibilita' del fondo, come ripartito dal comma 715, lettere a) e b) della medesima legge e dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, applicabile nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, concorrono al ristoro dei soggetti che non hanno raggiunto tale limite.
2. La competente Direzione generale adotta, entro venti giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i provvedimenti di accoglimento o rigetto per le domande presentate, con l'indicazione dell'esito dell'istruttoria dell'ENAC, dell'importo del danno risarcibile e del contributo effettivamente assegnato a ciascun richiedente.
3. I provvedimenti di accoglimento o rigetto sono comunicati ai soggetti richiedenti, all'ENAC e pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, anche ai fini dei controlli e delle verifiche di cui al successivo art. 6.
4. I richiedenti presentano alla Direzione generale e all'ENAC, a pena di decadenza dal beneficio, nel termine di cinque giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, la dichiarazione aggiornata e firmata dal rappresentante legale di cui all'art. 3, comma 1, lettera e).
5. Al fine di corrispondere il contributo di cui al comma 2, la Direzione generale trasferisce all'ENAC, di cui si avvale come soggetto pagatore, le risorse per procedere al pagamento, nei limiti dello stanziamento disponibile sul fondo di cui all'art. 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020, cosi' come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
6. L'ENAC procede al pagamento del contributo entro venti giorni dalla notifica dei provvedimenti di accoglimento di cui al comma 3, previa ricezione della dichiarazione di cui al comma 4.
7. A conclusione delle operazioni di pagamento, l'ENAC presenta alla Direzione generale il rendiconto dei contributi di cui al comma 2, complessivamente erogati ai soggetti richiedenti e procede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali eccedenze accertate alla data del 31 dicembre 2021, tenendo conto delle somme per le quali, pur non essendosi concluse a tale data le operazioni di pagamento, si sia accertata la debenza.
 
Art. 6

Divieto di cumulo e verifiche

1. I contributi corrisposti ai sensi dell'art. 5 non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili e sono soggetti a recupero, in qualsiasi momento nel caso in cui gli stessi superino il danno subito come definito all'art. 2.
2. La presentazione di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa costituisce motivo di decadenza dai benefici di cui al presente decreto.
3. L'accertamento, a seguito di notizie o fatti intervenuti o all'esito di controlli effettuati dalla Direzione generale, su un campione pari almeno al 30 per cento dei beneficiari, dell'insussistenza dei requisiti di accesso alle misure di compensazione o della spettanza solo parziale della stessa, comporta, da parte della medesima Direzione generale, rispettivamente, la revoca dei benefici e il recupero degli importi erogati ovvero la riduzione e il recupero della somma eccedente indebitamente corrisposta.
4. La restituzione, in sede di recupero parziale o totale della misura di compensazione ai sensi dei commi 1 e 3, a cui il beneficiario e' obbligato, e' maggiorata del tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca centrale europea, vigente alla data dell'erogazione del contributo, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del provvedimento di revoca, nonche' dei costi sostenuti per il recupero delle somme erogate e revocate, anch'essi comprensivi di interessi. Le somme recuperate sono versate sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. Il recupero parziale o totale degli importi erogati, nei casi previsti dal presente decreto, e' effettuato nel rispetto delle modalita' di cui alla comunicazione della Commissione europea 2019/C247/01 sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili.
 
Art. 7

Relazione alla Commissione europea

1. Entro un anno dalla data dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili presenta alla stessa una relazione contente informazioni sull'attuazione della misura, sul calcolo finale del danno subito da ciascun beneficiario, sugli importi delle compensazioni concesse e sugli eventuali pagamenti recuperati a qualsiasi titolo come conseguenza diretta dell'epidemia da COVID- 19.
 
Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle risorse stanziate sul fondo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 715, della legge n. 178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili), come incrementato dall'art. 73, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente decreto con le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 9

Efficacia

1. L'ambito di efficacia del presente decreto, che entra vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' conforme alla decisione finale positiva della Commissione Ue C(2021) 5702 final del 26 luglio 2021.
Il presente decreto e' inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui siti web istituzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC.
Roma, 25 novembre 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 3134