Gazzetta n. 308 del 29 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 agosto 2021
Costo standard per studente in corso 2021-2023. (Decreto n. 1015).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, concernente la programmazione triennale e la valutazione delle universita';
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 5:
comma 1, lettera a) e comma 3, lettera a), concernenti la «Introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio universitari»;
comma 1, lettera b), e comma 4, lettera f), concernenti la «Introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge n. 240 del 2010;
Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato da ultimo il costo standard per studente di cui dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge n. 240 del 2010, il quale dispone che:
comma 1: «per costo standard per studente delle universita' statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'Ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»;
comma 2: «La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di Ateneo sono definiti sulla base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico di Ateneo del professore di prima fascia. Nella determinazione della dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di centoventi ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a) e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a quelli in servizio presso l'Ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi rilevati dai bilanci degli Atenei, tenendo altresi' conto dei costi fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli iscritti»;
comma 2-bis: «A decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi, stabilite con il decreto di cui al comma 6»;
comma 3: «Al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare, al costo standard di Ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita', determinata tenendo conto del reddito medio familiare della ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede l'Ateneo»;
comma 5: «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca relativo ai criteri di riparto del Fondo di finanziamento ordinario entro l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di destinazione ...»;
comma 6: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e' parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un massimo del 10 per cento»;
comma 7: «Il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5, incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per cento»;
comma 8: «Ai fini di cui al comma 7, il costo standard per studente di Ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635), relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle universita' 2016-2018;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 (prot. n. 987), con il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari in coerenza con il decreto ministeriale n. 635/2016;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2018 (prot. n. 585), con il quale e' stato definito il modello del costo standard per il triennio 2018-2020, sulla base degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari definiti con il decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016;
Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 2019 (prot. n. 6), come modificato dal decreto ministeriale 8 gennaio 2021 (prot. n. 8), con il quale sono stati modificati gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;
Visto il parere formulato dalla CRUI il 22 febbraio 2021 sulle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle universita' per il triennio 2021-2023, nel quale si esprime l'avviso «che per il triennio 2021-2023 sia applicato il costo standard attualmente adottato»;
Visto il parere formulato dall'ANVUR, il 25 febbraio 2021 sulle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle universita' per il triennio 2021-2023, nel quale si fa presente che «sarebbe un buon segnale per la programmazione finanziaria del sistema universitario se fosse confermato l'attuale modello di calcolo del costo standard per studente di cui al decreto ministeriale n. 585 dell'8 agosto 2018, riadeguando conseguentemente i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio»;
Visto il decreto ministeriale 25 marzo 2021 (prot. n. 289), relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle universita' 2021-2023 e in particolare:
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «con apposito decreto, tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede alla conferma per il triennio 2021-2023 del modello del costo standard adottato con il decreto 5 agosto 2018 (prot. n. 585), previo adeguamento, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 12 del 2017, degli standard di docenza previsti per l'accreditamento, da attuare con il provvedimento di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del presente decreto»;
l'allegato 1, primo capoverso, il quale prevede che «In attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota non vincolata nella destinazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' statali da ripartire secondo il modello del costo standard e in sostituzione del trasferimento storico sono stabilite per il triennio 2021-2023 come segue:

===============================
|anno 2021|anno 2022|anno 2023|
+=========+=========+=========+
| 28% | 30% | 32% |
+---------+---------+---------+

Tenuto conto che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 289/2021, e' in corso di adozione il decreto relativo all'adeguamento gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari;
Considerato, quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 289/2021, in merito al modello del costo standard di cui al decreto ministeriale n. 585/2018;
Considerato che, relativamente agli standard di docenza per l'accreditamento iniziale dei corsi di studio stabiliti dal citato decreto, dal punto di vista quantitativo, si intende confermare quelli individuati dal decreto ministeriale n. 987/2016 su cui e' definito il decreto ministeriale n. 585/2018, fatta eccezione per quelli relativi alle professioni sanitarie, alla luce della perdurante situazione di emergenza sanitaria, e per quelli relativi ai corsi ad orientamento professionale, alla luce del decreto ministeriale 12 agosto 2020 (prot. n. 446), considerato che per entrambe le tipologie vi e' l'esigenza di assicurare lo sviluppo e la flessibilita' dei percorsi;
Ritenuto, fatta eccezione per i corsi di studio relativi alle professioni sanitarie e i corsi di studio ad orientamento professionale, di confermare per il triennio 2021-2023 il modello del costo standard definito con il citato decreto ministeriale n. 585/2018;
Acquisiti i pareri della Conferenza dei rettori delle universita' italiane del 22 luglio 2021 e dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 29 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Modello di calcolo del costo standard
di formazione per studente in corso

1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, per il triennio 2021-2023 e' confermato il modello del costo standard di formazione per studente in corso adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2018 (prot. n. 585). Sono a tal fine confermati tutti gli articoli e allegati del predetto decreto fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
2. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 585/2018 e' sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2021-2023 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto degli interventi con vincolo di destinazione, gia' definita nell'allegato 1 al decreto ministeriale n. 289 del 25 marzo 2021, pari a:

===================================
| Anno | Percentuale |
+=========+=======================+
| 2021 | 28% |
+---------+-----------------------+
| 2022 | 30% |
+---------+-----------------------+
| 2023 | 32% |
+---------+-----------------------+


3. I riferimenti presenti nel decreto ministeriale n. 585/2018 al decreto ministeriale n. 987 del 12 dicembre 2016 e al triennio 2018-2020 devono intendersi riferiti, rispettivamente, al decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 289/2021 e al triennio 2021-2023. L'art. 3, comma 1, lettera c), punto 2.i), e' sostituito dal seguente «Numero di figure specialistiche richieste in sede di accreditamento dei corsi di studio, ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 289/2021, nelle classi di laurea delle professioni sanitarie e ad orientamento professionale e nelle classi di laurea magistrale a ciclo unico di scienze della formazione primaria e di conservazione e restauro dei beni culturali, nel numero di cinque per corso in rapporto alle numerosita' di riferimento delle relative classi; nel numero di tre per corso in rapporto alle numerosita' di riferimento delle relative classi per i corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Ad ogni unita' di personale e' attribuito un costo medio pari al 10% del costo medio caratteristico di sistema di un professore di prima fascia».
4. Le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale n. 585/2018 sono sostituite dalle tabelle 1 e 2 di cui all'allegato 1 al presente decreto.
5. L'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 585/2018 e' sostituito dal seguente: «Relativamente all'anno 2021, il calcolo del costo standard unitario di formazione per studente in corso e' pubblicato contestualmente all'assegnazione del FFO».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, ed e' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 agosto 2021

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2450
 
Allegato 1
Tabella 1 - Numerosita' standard di riferimento i per professori di I e II fascia e i ricercatori, per tipologia di corso di studio.

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2 - Raggruppamenti dei corsi di studio numerosita' standard e numerosita' soglia per gli studenti per Area disciplinare.

Parte di provvedimento in formato grafico